CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO
REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n.
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO
OGGETTO: SERVIZIO DI ANIMAZIONE RIVOLTO ALL'UTENZA GIOVANILE
L’anno 2012 (duemiladodici) addì (lettere ) del mese di nella residenza comunale di Padova.
Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Padova e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:
- , nato a il , domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del Comune: 00644060287).
- , nato a il , residente a in Via/Piazza
n. , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
dell’impresa , con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero
e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: ), in appresso denominata .
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 34, c. 1, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) con la ( mandante), avente sede a , in Via/Piazza n.
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al numero , come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data rep. racc. Notaio dott.
in , e procura conferita mediante atto pubblico in data rep. racc. Notaio dott. in , ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data rep. Notaio dott. di , ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. e, f)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale
rappresentante del Consorzio , con sede a in
Via/Piazza n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data
rep. racc. Notaio dott. in , ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.f. del consorzio: ).
I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto, mediante il quale:
si premette
- che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali n. , esecutiva il , si è proceduto all’aggiudicazione definitiva all’Appaltatore e all’impegno della spesa di € , IVA compresa;
- che, a seguito di determinazione del Dirigente del Settore n.
esecutiva il , con cui si è proceduto alla chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 11, c. 10, D.lgs. 163/06);
- che è stata acquisita dall’Ufficio Territoriale del Governo di (prot. n. del _) l'informazione di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, attestante l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
oppure qualora non sia ancora pervenuta l'informazione antimafia dalla Prefettura che in data (prot. n. del _) è stata trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo di la richiesta di informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
Il Comune di Padova, considerata l’urgenza, affida l’esecuzione del presente contratto dopo aver inviato all'Ufficio Territoriale di Governo di
la richiesta delle informazioni antimafia, ma prima che l'Ufficio Territoriale del Governo stesso abbia fornito dette informazioni, come
consentito dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 11 D.P.R. 252/1998.
- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.a., S.r.l., coop a r.l., società consortili per azioni e a r.l.) che l’Impresa aggiudicataria ha effettuato/che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
(EVENTUALE) – che l’Impresa ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006;
- che il Dirigente del Settore con atto del -
allegato sub "A” – ha attestato, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, legge
23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
- ARTICOLO 1 - Oggetto dell'appalto.
Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, affida all’Impresa
che, a mezzo del suo rappresentante, accetta e assume, l’appalto del servizio relativo a: animazione rivolta all'utenza giovanile.
- ARTICOLO 2 - Documenti che costituiscono parte integrante del
contratto.
Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
- il capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta tecnica;
- l’offerta economica;
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.
I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti del Settore Amm.vo LL.PP e Appalti.
- ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori. L’appalto è eseguito dall’Impresa (d’ora in poi l’Appaltatore) per un importo complessivo di € (lettere), (EVENTUALE) ed € per oneri della sicurezza, oltre a IVA, come risultante dall'offerta prodotta dall'Impresa.
Il servizio sarà contabilizzato a misura.
L’importo contrattuale viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate al progetto originale nei limiti di legge.
Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi – alle medesime condizioni di cui al presente contratto - alle eventuali variazioni eventualmente disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del surrichiamato articolo.
Il servizio sarà soggetto a revisione del prezzo secondo quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006.
Il dirigente del Settore Servizi Sociali redigerà apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 304 del D.P.R. 207/2010.
- ARTICOLO 4 – Durata del servizio e penali.
Il servizio ha la durata di mesi 36 (lettere trentasei), decorrenti dalla data di consegna del servizio stesso. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio.
Relativamente alle penali si fa rinvio all'art. 13 del capitolato speciale d'appalto.
L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizio.
- ARTICOLO 5 - Oneri a carico dell'Appaltatore
- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.
L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore,
l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità denunciata dagli Enti non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della sua posizione, si procede all’accantonamento del 20% sui pagamenti dei corrispettivi se il servizio è in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione del servizio, l’Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
A integrazione e completamento di quanto precedentemente indicato, si stabilisce che l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio
il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di riferimento e dai relativi accordi territoriali vigenti, vale per tutti i datori di lavoro operativi nell'esecuzione del servizio.
Vi è inoltre l'obbligo per i datori di lavoro di applicare ai lavoratori stranieri distaccati in Italia, durante il periodo di prestazione di lavoro per l'esecuzione del servizio, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro. Ai lavoratori stranieri distaccati spettano gli stessi diritti previdenziali e assicurativi dei lavoratori nazionali, fatte salve eventuali convenzioni in materia di sicurezza sociale.
L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale. (EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto) L’Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.
- ARTICOLO 7 – Subappalto.
(EVENTUALE, nel caso l’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)
Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto previste dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 la percentuale subappaltabile del servizio è pari al 30% (art. 118 D.Lgs 163/06) dell’importo complessivo di contratto.
In caso di parti secondarie del servizio il limite complessivo di subappalto rimane il 30%.
Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.
Ai sensi dell'art.13, comma 2, lettera a), Legge 11 novembre 2011, n. 180 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro, piccole e medie imprese (così come definite all'art. 5 della predetta Legge) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e il relativo importo.
È fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'affidamento, da parte dell’Appaltatore stesso, di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione del servizio.
- ARTICOLO 8 – Forza maggiore
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 166, comma 1 e dell'art. 298, comma 4, del D.P.R. 207/2010, qualora si verifichino danni da forza maggiore, gli stessi potranno essere riconosciuti all’Appaltatore solamente nei limiti del 5% dell’importo di contratto e dovranno essere provati in modo adeguato. L’Appaltatore dovrà altresì dimostrare d’aver predisposto ogni mezzo ragionevolmente possibile per prevenire ed evitare il verificarsi di tali danni. Oltre il limite di cui sopra, i danni da forza maggiore resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.
- ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconto e a saldo.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture bimensili come specificato nel cap. 9 del capitolato.
Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della relativa fattura.
In caso di ritardato pagamento gli interessi verranno corrisposti nella misura legale prevista dall'art. 1284 e xx.xx. del codice civile.
Non saranno corrisposte anticipazioni.
Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno fatti nel corso del rapporto contrattuale durante l’esecuzione del servizio e in sede di verifica della conformità delle prestazioni eseguite vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, per tutti i lavoratori impegnati nel servizio (compresi i dipendenti dei subappaltatori). In caso di
irregolarità contributiva si applica quanto previsto all’art. 6.
- ARTICOLO 10 - Pagamento delle retribuzioni.
Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell’ambito del servizio, l’Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010 che prevede, al verificarsi di determinate condizioni, il pagamento diretto delle retribuzioni ai lavoratori da parte della stazione appaltante con la relativa detrazione dell'importo delle stesse dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
- ARTICOLO 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.
Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca /la Società Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor
, nato a , il codice fiscale
.
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, L. 136/10, il
progetto) è
CIG (codice unico di gara) è .e il CUP (codice unico di
- ARTICOLO 12 – Verifica della conformità delle prestazioni eseguite. La verifica di conformità delle prestazioni eseguite è avviata in qualsiasi momento, mediante proprio personale espressamente incaricato. Al termine delle operazioni verrà emesso un certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà ai sensi dell’art. 320, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
- ARTICOLO 13 - Cauzione definitiva.
L’Impresa ha costituito cauzione definitiva (ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
163/2006) dell’importo di € mediante polizza assicurativa
fidejussoria n. della recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto.
OPPURE
mediante fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario in regola con quanto disposto dall'art. 75, comma 3, D.lgs. 163/2006 recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto.
OPPURE :
mediante fidejussione bancaria n. della recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto.
La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006.
L’estinzione dell’ammontare residuo della garanzia (25%) avviene dopo l’emissione del certificato di conformità e, comunque, di diritto entro 3 mesi dalla conclusione del servizio.
- ARTICOLO 14 – Altri obblighi assicurativi.
L’Appaltatore s’impegna a trasmettere all’Amministrazione, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. della Società di Assicurazioni , che dovrà assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a € 1.000.000,00 nonché con un massimale per sinistro di € 250.000,00. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)
ARTICOLO 15 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Ai sensi del comma 13 dell’art. 37 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 vengono indicate le seguenti percentuali/parti di esecuzione del servizio corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta.
(Riportare la dichiarazione fatta in sede di offerta)
- ARTICOLO 16 - Controversie.
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l’Amministrazione durante l’esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.
- ARTICOLO 17 - Elezione di domicilio.
L'impresa elegge domicilio per tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione inerente il presente contratto di appalto elegge domicilio in Padova presso oppure presso il Comune di Padova, Settore .
- ARTICOLO 18 - Spese contrattuali
Le spese e tasse tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, tassa di registro compresa, a esclusione dell’I.V.A., vengono poste a carico dell’Appaltatore. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l’importo del servizio soggetto a I.V.A.
Si dà atto che l’Appaltatore ha dimostrato di aver provveduto al versamento in Tesoreria comunale dell’importo complessivo di € ,/aver effettuato
mediante bonifico della Banca
in data
il versamento
dell’importo complessivo di € / a titolo di deposito per le spese del presente atto (imposta di registrazione, imposta di bollo), diritti di segreteria-rogito).
- ARTICOLO 19 - Allegati
- Viene allegata al presente atto, sotto la lettera “A”, per formarne parte contestuale e integrante, la dichiarazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali.
- ARTICOLO 20 - Applicazione protocollo di legalità prevenzione tentativi infiltrazioni della criminalità organizzata
L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, rese dalle Prefetture.
.Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 10 del citato D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. La stazione appaltante si riserva di valutare le cc.dd. “informazioni supplementari atipiche” – di cui all’art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998;.
L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L’appaltatore si impegna altresì ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
Tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contatto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.
- ARTICOLO 21 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l'Impresa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Le parti mi dispensano dalla lettura del/gli allegato, dichiarando di approvarlo/li in ogni sua/ loro parte.
Quest’atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia, su carta resa legale, si compone di n. ( ) facciate scritte per intero e n. ( ) righe di quest’ultima ed è stato da me letto agli intervenuti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e, con me, lo sottoscrivono.
Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000 – art. 26 comma 3 e 3 bis Legge n. 488/1999)
OGGETTO:
il sottoscritto , nato a ( ) il , nella sua qualità di dirigente del Settore del Comune di Padova, ove domicilia per la carica che impersona nell’esercizio delle competenze di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità
D I C H I A R A
di aver rispettato, per l’individuazione del fornitore del contratto di cui la presente dichiarazione costituisce allegato, le disposizioni dell’art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 488/1999, così come integrati dal D.L. 168 del 12.07.2004, convertito nella legge 191 del 30.07.2004, procedendo in via autonoma, in quanto, in sede di istruttoria, si è accertato che il servizio oggetto di acquisto
(trascrivere la motivazione indicata nella determinazione a contrattare), come attestato nella determinazione del Settore
n. del , esecutiva. Padova,
IL CAPO SETTORE
allegato:
copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
Allegato B
CLAUSOLE CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA CAUZIONE DEFINITIVA
- La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi e oneri assunti con il contratto.
La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro.
- Il pagamento delle somme dovute in base al presente atto di fidejussione, sarà effettuato dal garante entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dal Comune di Padova, senza preventivo consenso da parte della Ditta obbligata che nulla potrà eccepire al garante in merito al pagamento stesso.
- Il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c..
- Il mancato pagamento della commissione e degli eventuali supplementi non potrà essere opposto, in nessun caso, all’Ente Garantito.
- La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 113 D.Lgs. 163/06. L’estinzione dell’ammontare residuo della garanzia (25%) si estingue dopo l’emissione del certificato di conformità del servizio e comunque di diritto dopo 3 mesi dalla conclusione del servizio.
- Il Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l’Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere tra l’Ente Garantito e il Garante.
N.B. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese nella garanzia fidejussoria dovrà espressamente risultare che il contraente è:
(Capogruppo) del R.T.I. in nome e per conto proprio e della/e (Mandante/i).