Assicurazione Viaggio
Assicurazione Viaggio
DIP - Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni Compagnia: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia Ed. Marzo 2021_ultima versione disponibile
Prodotto: “AER LINGUS MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO”
Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
E’ un’assicurazione che copre i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari, e include, in particolare, le coperture di annullamento, spese di riprotezione viaggio, assistenza sanitaria, spese mediche, bagaglio, ritardo aereo, infortuni di viaggio, responsabilità civile terzi.
Annullamento viaggio
✓ Rimborso della penale addebitata a seguito di rinuncia della prenota- zione in conseguenza di:
▪ malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19, infortunio o decesso
▪ patologie della gravidanza, se accertata successivamente alla preno- tazione;
▪ intolleranza alle vaccinazioni;
dell’Assicurato o di un familiare o di una persona anche non familiare indi- cata in polizza (compagno di viaggio)
▪ quarantena dell’Assicurato o di un compagno di viaggio.
✓ In caso di malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche dia- gnosticate come, ad esempio, il Covid-19, o infortunio avvenuti in viaggio, l’Assicurato può usufruire, 24 ore su 24, di prestazioni di As- sistenza per tramite della Centrale Operativa.
Tra le principali prestazioni si segnalano:
▪ trasporto – rientro sanitario
▪ rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati
▪ rientro dell’Assicurato convalescente
▪ rientro della salma
Spese mediche
✓ E’ previsto il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche con attivazione e autorizzazione della Centrale Operativa anche quando la malattia o il ricovero è determinato da epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19
Spese di riprotezione viaggio
✓ Rimborso dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di nuovi titoli di viaggio per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza del volo di andata
Bagaglio
✓ Indennizzo in caso di furto, incendio, scippo, rapina o mancata ricon- segna del bagaglio personale
✓ Rimborso delle spese di prima necessità sostenute in seguito al ritardo nella riconsegna del bagaglio
✓ Indennizzo in caso di ritardo aereo superiore a 12 ore consecutive del volo di andata dovuto a avverse condizioni metereologiche, rotture meccaniche o guasti dell’aeromobile
✓ Indennizzo per la morte o l’invalidità permanente avvenuti entro un anno dal giorno nel quale si è verificato l’infortunio durante il periodo di viaggio
✓ Copertura delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, le- sioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativa- mente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all’attività professionale
Non sono coperti dall’assicurazione:
persone non domiciliate o non residenti in Italia viaggi superiori ai 31 giorni
viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza
Ci sono limiti di copertura?
Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, sottolimiti per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo.
✓ L’assicurazione copre la destinazione prescelta dall’Assicurato ed identificata in polizza.
✓ Non sono coperti i viaggi verso Paesi che al momento della partenza risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.
L’elenco di tali Paesi è disponibile anche sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xx_XX/Xxxxxxxx-x-Xxxxxxxxx/Xxxxxx.xxxx.
✓ Quando sottoscrive il contratto, l’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documen- tazione richiesta.
✓ In caso di sinistro:
▪ Per richiesta di assistenza o con necessità di gestione emergenza, l’assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa.
▪ Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l’assicurato o chi per esso deve darne avviso ad AWP P&C S.A. entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento per la Garanzia Annullamento e 30 giorni dal rientro per le restanti garanzie.
✓ L’Assicurato deve pagare il premio al momento della sottoscrizione ed emettere la polizza contestualmente alla prenotazione o alla conferma del viaggio. Il premio può essere pagato tramite carta di credito.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Per le garanzie Bagaglio – Assistenza in Viaggio e spese mediche - Responsabilità Civile – Infortuni di viaggio:
▪ la copertura ha validità dal momento del check-in del volo di andata e fino al termine del volo di ritorno ed in base al premio assicurativo pagato.
▪ relativamente alla garanzia “Bagaglio - acquisti di prima necessità”, la stessa decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina dopo alla fine del volo di andata, con l’uscita dall’area doganale dell’aeroporto.
Per la garanzia Annullamento/Rinuncia al Viaggio - Spese di riprotezione viaggio:
▪ la copertura ha validità dal momento della prenotazione e decadono con il check-in del volo di andata.
Per l’Assicurazione Xxxxxxx Xxxxx:
▪ la copertura ha validità dal momento del check-in del volo di andata e fino al termine del volo di andata.
Come posso disdire la polizza?
Il Contraente dispone di un termine di 14 giorni dalla data di acquisto della polizza per richiedere il recesso, senza applicazione di penali e senza necessità di illustrarne i motivi.
La Compagnia non accorderà il recesso nei casi in cui:
- la data di partenza del viaggio sia prevista entro 14 giorni dalla prenotazione,
- si sia già verificato un sinistro sulla stessa polizza.
Per richiedere il recesso, il Contraente potrà inviare una e-mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx. La Compagnia dovrà provvedere al rimborso del premio (al netto delle imposte) entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta e-mail.
Assicurazione Viaggio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia Ed. Marzo 2021_ultima versione disponibile
Prodotto: “AER LINGUS MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO”
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Xxxx Xxxxxx
0, Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxx-Xxxx - Xxxxxx
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010
Il contratto assicurativo viene concluso con la sede secondaria:
AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxx Xxxxxx 00, XXX 00000, Xxxxxx XXXXXX
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496 Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx ; PEC: xxx.xx@xxxxxxxxx.xx
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al xx. X.00000, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 413.082.000.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 120.834.000.
Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 348.367.480e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 156.765.370. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 150,8% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 303,8%
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2019.
Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx a far data dal 31 maggio di ogni anno.
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
L’assicurazione copre i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari, e include, in particolare, le coperture di annullamento, spese di riprotezione viaggio, assistenza sanitaria, spese mediche, bagaglio, ritardo aereo, infortuni di viaggio, responsabilità civile terzi.
VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE | AVVERTENZA: l’erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali. In caso di infortunio o malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19, dell’Assicurato in viaggio, sono previste le seguenti prestazioni: ASSISTENZA IN VIAGGIO ✓ trasporto – rientro sanitario, per tutte le destinazioni: • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell’Assicurato; con l’utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo “sanitario” nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali, mentre in tutti gli altri casi verrà impiegato aereo di linea appositamente attrezzato; ✓ rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati, in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario organizzato, per i quali è fissato il massimale di €1.000 per tutte le destinazioni; ✓ viaggio di un familiare per recarsi dall’Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni in Europa/Mondo, 5 giorni in Italia o 48 ore se minorenne o portatore di handicap, l’impresa mette a disposizione del familiare un biglietto A/R per tutte le destinazioni; rimborsa le spese di soggiorno fino a € 100 per giorno per max. 5 gg, solo per i viaggi all’estero; ✓ spese di prolungamento soggiorno qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio od a seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita, per tutte le destinazioni. L’impresa rimborsa, inoltre, le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio fino € 100 a persona e € 1.000 per evento, solo per l’estero; ✓ rientro dell’Assicurato convalescente al proprio domicilio, da tutte le destinazioni; ✓ rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, da tutte le destinazioni; ✓ reperimento di un legale per gestire in loco le controversie e costituzione della cauzione penale e dell’eventuale cauzione civile fino a € 1.250 solo per viaggi all’Estero, previa garanzia bancaria, da restituire in ogni caso entro 30 giorni; SPESE MEDICHE CON PAGAMENTO DIRETTO ✓ pagamento diretto delle spese ospedaliere, chirurgiche mediche o farmaceutiche (purché sostenute a seguito di prescri- zione medica), cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso day hospital), per viaggi in Italia fino a € 1.500; all’Estero fino a € 150.000. SPESE MEDICHE A RIMBORSO ✓ rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero fino a € 500 per viaggi in Italia; per viaggi all’Estero fino a € 5.000. ✓ rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti fino a € 200, per viaggi all’Estero. |
La garanzia prevede: • rimborso penale applicata da Aer Lingus per l’annullamento del viaggio, esclusi i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali, in conseguenza di: • malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19, infortunio o de- cesso; • patologie della gravidanza, se insorta successivamente alla prenotazione; • intolleranza alle vaccinazioni; dell’Assicurato, di un familiare o di una persona anche non familiare indicata in polizza (compagno di viaggio); danni materiali all’abitazione a seguito di avverse condizioni metereologiche o furto, che richiedano la presenza dell’Assicu- rato; • licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato; • quarantena dell’Assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo, Autorità pubblica o fornitore di viaggio in base al sospetto che l’Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (in- clusa un'epidemia o una malattia pandemica come, ad esempio, il Covid-19). E’ esclusa la quarantena che si ap- plica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie. • ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale, escluse le tasse aeroportuali, o le spese di modifica addebitate da Aer Lingus: • all’Assicurato • a tutti i suoi familiari • ad un compagno di viaggio (solo a condizione che l’Assicurato – a seguito della cancellazione - debba effettuare il viaggio da solo) purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica. Il rimborso è effettuato fino ad un massimo di € 5.000 per persona e € 50.000 per evento. |
La garanzia prevede: ✓ rimborso, fino a € 400 per persona, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio, in sostitu- zione di quelli non utilizzabili, per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in seguito alle se- guenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili: • incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso l’aeroporto di partenza; • ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere l’aeroporto di partenza; • ritardo documentato del volo in connessione, se lo stesso è operato da una Compagnia Aerea diversa da Aer Lingus. | |
In caso di furto, incendio, rapina, scippo, danneggiamento o mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio perso- nale (anche borse da viaggio e valigie utilizzate come contenitori), sono previste le seguenti prestazioni: ✓ indennizzo dell’Assicurato e dei danni materiali e diretti a lui nel limite di € 2.000 per persona e per periodo assicurativo. In seguito ad un ritardo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato è previsto: ✓ rimborso per gli acquisti di prima necessità, fino € 150 per persona e periodo assicurativo. | |
La garanzia prevede: ✓ indennizzo all’assicurato per ritardo del viaggio di andata dovuto ad avverse condizioni metereologiche, rotture meccaniche o guasti dell’aeromobile, fino a € 75 per le prime 12 ore complete di ritardo documentato del viaggio di andata, e di ulteriori € 75 per le seconde successive 12 ore complete di ritardo. | |
INFORTUNI DI VOLO | La garanzia prevede: ✓ assicurazione per infortuni sui voli operati da Aer Lingus che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, produ- xxxx lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza, abbiano determinato una invalidità permanente oppure la morte. Il capitale assicurato per persona è di € 15.000 in caso di morte e di € 15.000 in caso d’invalidità perma- nente. |
Gestione delle ver- tenze di danno | L’impresa risponde: ✓ delle somme che l'Assicurato ritenuto civilmente responsabile ai sensi di legge, sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata. L’impresa risponde fino ad un capitale massimo di € 25.000 per evento, periodo assicurativo e danni a persone; fino ad un capitale massimo di € 5.000 per danni a cose e animali. Gestione delle vertenze di danno ✓ ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudi- ziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. |
ASSICURAZIONE GOLF | La garanzia è valida soltanto se il relativo specifico premio è stato pagato dall’Assicurato al momento dell’acquisto della polizza e prevede: ✓ rimborso green fees che l’Assicurato non possa altrimenti recuperare, nei casi: • riportati nella garanzia “annullamento viaggio”; • interruzione anticipata del viaggio a seguito di rientro sanitario o rientro per lutto in famiglia, autorizzati ed organiz- zati da ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE; • sia impossibilitato, a seguito di malattia o infortunio, alla pratica del golf, e ne abbia dato comunicazione preventiva alla Centrale Operativa; ✓ indennizzo, fino ad € 1.400 per persona e per periodo di validità della garanzia dei danni materiali derivanti da furto, incen- dio, rapina, scippo, danneggiamento o mancata riconsegna da parte del Vettore aereo dell’attrezzatura di golf. Inoltre, in seguito ad un ritardo (rispetto all’orario previsto di arrivo alla destinazione del volo di andata), superiore a 12 ore, dell’attrezzatura di golf registrata, è previsto: ✓ rimborso per il noleggio di attrezzatura sportiva golf sostitutiva, fino a € 350 per persona e, fermo restando il capitale com- plessivo assicurato, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il noleggio di attrezzatura sportiva da golf, sostitu- tiva. |
ASSICURAZIONE SPORTS INVER- NALI | La garanzia è valida soltanto se il relativo specifico premio è stato pagato dall’Assicurato al momento dell’acquisto della polizza e prevede: ✓ rimborso pacchetto sci ovvero indennizzo delle spese pagate dall’Assicurato per il noleggio di attrezzature sportive sci, lezioni di sci ed impianti di risalita, a condizione che le stesse non possano essere altrimenti recuperate, nei casi specificati nelle Condizioni di Assicurazione, fino ad un massimo di € 350; ✓ indennizzo dei danni materiali derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, danneggiamento o mancata riconsegna da parte del Vettore aereo, per le attrezzature di proprietà fino ad € 700; per l’attrezzatura noleggiata fino ad € 280 per per- sona e per periodo di validità della garanzia. Inoltre, in seguito ad un ritardo (rispetto all’orario previsto di arrivo alla destinazione del volo di andata), superiore a 12 ore, dell’attrezzatura sci registrata, è previsto un rimborso per il noleggio di attrezzatura di sci sostitutiva, fino a € 350. ✓ Rimborso del costo del trasporto e dello ski-pass in caso di chiusura impianti per almeno tre giorni consecutivi causa mal- tempo, mancato innevamento o rottura dell’impianto principale di risalita fino a €30 per giorno, con un massimo di € 350 complessivi; ✓ rimborso in caso di valanga o smottamento del terreno delle spese sostenute dall’Assicurato per raggiungere la destina- zione prevista o per rientrare al proprio domicilio, fino a € 280 per persona. |
VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE | Oltre a quanto indicato nel DIP: 🗶 non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Residenza dell’Assicurato; 🗶 l’impresa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle prestazioni di assistenza dovute; 🗶 la prestazione trasporto – rientro sanitario non si effettua per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione; 🗶 la prestazione rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati non è effettuata per familiari e compagni di viag- gio che non siano assicurati; 🗶 per la prestazione rientro della salma non sono prese a carico le spese funerarie e di inumazione; 🗶 relativamente alle spese mediche con pagamento diretto, nel caso in cui l’impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le stesse non saranno rimborsate in mancanza di autorizzazione da parte della Centrale Operativa o, comunque, oltre la data di dimissioni dell’Assicurato; 🗶 relativamente alle spese mediche a rimborso, le stesse non saranno rimborsate qualora la Centrale Operativa non ve- nisse contattata. 🗶 per la prestazione pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche non vengono prese in carico le spese in assenza di contatto preventivo con la Centrale Operativa. |
Oltre a quanto indicato nel DIP: 🗶 sono esclusi dal rimborso della penale di annullamento i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali; 🗶 la garanzia non è operativa per familiari e compagni di viaggio non assicurati e non iscritti sulla medesima pratica; 🗶 la garanzia non è operante per più di una domanda di risarcimento; 🗶 in caso di ritardo della comunicazione di rinuncia al viaggio non sarà rimborsata la maggior penale addebitata, a seguito di tale ritardo, che rimarrà a carico dell’Assicurato. | |
Oltre a quanto indicato nel DIP: 🗶 non sono rimborsati i costi sostenuti per l’acquisto di nuovi titoli di viaggio per usufruire dei servizi non precedentemente prenotati. | |
Oltre a quanto indicato nel DIP: 🗶 non sono rimborsabili gli acquisti effettuati nella località di rientro; 🗶 non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Residenza dell’Assicurato; 🗶 Non sono coperti i danni superiori a € 2.000 per persona e per periodo assicurativo; a € 150 per oggetto, per occhiali e lenti a contatto a € 250, per oggetti acquistati nel corso del viaggio (purché comprovati da regolari ricevute di acquisto) a € 300; 🗶 l’impresa non corrisponde l’indennizzo successivamente a quello del Vettore Aereo o dell’Albergatore responsabili dell’evento, oltre il limite del capitale assicurato, al lordo di quanto già indennizzato e qualora il risarcimento copra l’intero ammontare del danno; |
🗶 l’indennizzo avverrà n base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro; con- siderando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto. | |
RITARDO AEREO | Oltre a quanto indicato nel DIP: 🗶 il sinistro non sarà liquidato qualora l’Assicurato non abbia effettuato l’imbarco conformemente alle indicazioni fornite dalla Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti ed non abbia ottenuto una dichiarazione scritta dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo verificatosi; 🗶 la Garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato. |
INFORTUNI DI VOLO | Oltre a quanto indicato nel DIP: 🗶 non sono considerati infortuni le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo e gli infarti da qualsiasi causa determinati; 🗶 non sono assicurabili le persone di età inferiore a 14 anni compiuti. 🗶 non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Residenza dell’Assicurato. |
Oltre a qu anto indicato nel DIP: 🗶 è esclusa ogni responsabilità inerente all’attività professionale; 🗶 non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Residenza dell’Assicurato. Per la garanzia gestione delle vertenze di danno: 🗶 non sono coperte le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano designati da Allianz Global Assi- stance; 🗶 non sono coperte le multe o ammende né delle spese di giustizia penale. | |
ASSICURAZIONE GOLF | Oltre a quanto indicato nel DIP: 🗶 per la prestazione rimborso green fees non sono coperti i danni superiori a € 420 per persona e per periodo assicurativo; 🗶 per la prestazione furto o danneggiamento attrezzatura non sono coperti i danni superiori a € 1.400 per persona e per periodo assicurativo e a € 280 per oggetto. 🗶 in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro; 🗶 successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicu- rato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno. |
ASSICURAZIONE SPORTS INVER- NALI | Oltre a quanto indicato nel DIP: 🗶 non sono rimborsabili le spese non documentate. Inoltre, 🗶 per la prestazione rimborso pacchetto sci l’indennizzo non è corrisposto in mancanza di dichiarazione scritta attestante che gli importi pagati non possono essere altrimenti recuperati; 🗶 per la prestazione furto o danneggiamento attrezzatura l’indennizzo non è corrisposto: • oltre il limite massimo per oggetto di € 280; • prima di quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, oltre il capitale Assicurato, e se il risarcimento copra l'intero ammontare del danno. 🗶 per la prestazione chiusura impianti l’indennizzo non è corrisposto in caso di innevamento artificiale. |
VIAGGIO SICURO - AS- SISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE | Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione: per la prestazione trasporto – rientro sanitario non sono coperte: ! le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all’Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno; ! le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche; ! le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’Assicurato; ! le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali. Inoltre, non sono presi in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti di (esclusioni mediche): ! organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste; ! ricovero ospedaliero e ricovero in regime di Day Hospital in caso di mancato contatto con la Centrale Operativa; ! viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; ! interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni; ! cure riabilitative; ! acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; ! prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malfor- mazioni congenite; ! visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; ! espianti e/o trapianti di organi; ! partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; ! pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunera- zione diretta o indiretta. Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute: ! nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; ! al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro; ! per le spese mediche a seguito di infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato. |
Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, l’impresa non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da: ! infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall’assicurazione le malattie croni- che che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia; ! patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla prenotazione; ! motivi professionali, salvo licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) nuova assunzione. Il rimborso della penale di annullamento è previsto con lo scoperto di € 20 per persona eccetto per rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero. | |
Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50 a carico dell’Assicurato. |
Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, non sono indennizzati i danni: ! agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere; ! verificatisi durante il soggiorno in campeggio; ! di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento. Sono inoltre esclusi dall’assicurazione: ! il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller’s chequès, carte di credito, ecc...) ed i biglietti di viaggio; sono al- tresì esclusi i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le armi in genere, le chiavi, le merci, le attrez- zature professionali, i telefoni; ! portatili, i personal computer, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-disc, gli strumenti musicali, le attrezzature da campeggio, le attrezzature subacquee e sportive in genere ed i caschi; ! i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, som- mosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti; a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; ! i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie; ! i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio. ! i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura; ! il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni; ! i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette; ! il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto ! le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo. | |
RITARDO AEREO | Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, sono esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi derivanti direttamente o indirettamente da: ! guerra, invasione, atti di ostilità di nemici (che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato militare, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo. |
INFORTUNI DI VOLO | Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, è escluso l’indennizzo per gli infortuni: ! avvenuti su qualsiasi mezzo di trasporto non terrestre che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge; ! avvenuti su aeromobili diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, nonché su aeromobili di proprietà, affiliati od in uso ad aeroclub; ! avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza; ! avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove pre- paratorie; ! imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario; ! causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato; ! causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; ! causati da trasformazioni o assestamenti energici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono, altresì, esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da: ! guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insur- rezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere; ! scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoro; ! azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiuti a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale; ! atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi; |
! confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; ! dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'ae- romobile e agiscano senza il consenso del proprietario o dell'esercente. ! sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 5% della totale; se, invece, essa risulterà superiore al 5% della totale, l’indennità verrà corrisposta in base alla parte ecce- dente tale limiti. Qualora l’invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, l’indennità verrà corri- sposta senza deduzione di alcuna franchigia. | |
Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, non sono presi in carico i danni: ! derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato; ! derivanti da esercizio di attività professionali; ! derivanti da esercizio dell'attività venatoria; ! derivanti da furto; ! derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla naviga- zione di natanti a motore e impiego di aeromobili; ! derivanti da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse; ! alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo. Relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250 per sinistro. | |
ASSICURAZIONE GOLF | Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione: Per la prestazione rimborso green fees sono operative tutte le esclusioni indicate per la garanzia RINUNICIA AL VIAGGIO; Per la prestazione furto o danneggiamento attrezzatura l’impresa non indennizza: ! i danni agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato o da persone delle quali deve rispondere; ! i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalla Compagnia Aerea (in caso di ritardata o man- cata riconsegna da parte del Vettore) o dall’Autorità del luogo ove si è verificato l’evento. ! i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti; a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; ! i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballag- gio, intemperie; ! i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio. ! i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto; ! il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni; ! i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette; ! il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto. |
ASSICURAZIONE SPORTS INVERNALI | Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione: Per la prestazione rimborso pacchetto sci sono operative tutte le esclusioni indicate per la garanzia RINUNICIA AL VIAGGIO; Per la prestazione furto o danneggiamento attrezzatura l’impresa non indennizza: ! agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato o da persone delle quali deve rispondere; ! di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalla Compagnia Aerea (in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del Vettore) o dall’Autorità del luogo ove si è verificato l’evento; altri danni specificati nel Contratto di Assicurazione. Per la prestazione chiusura impianti l’impresa non indennizza: ! per i quali non si sia prodotta una dichiarazione della Società che ha in gestione l’impianto di risalita attestante l’effettiva chiusura degli impianti ed il numero dei giorni consecutivi di chiusura degli stessi; |
! nel caso in cui gli impianti di risalita risultassero già chiusi al momento di emissione del biglietto aereo, se lo stesso è stato emesso a meno di 14 giorni dalla partenza; ! in caso di viaggi effettuati al di fuori di comprensori sciistici riconosciuti, o al di fuori delle date di apertura della stagione sciistica. Per la prestazione rimborso in caso di valanga l’impresa non indennizza i danni: ! per i quali non si sia prodotta una dichiarazione scritta delle competenti Autorità che attesti l’evento. ! già altrimenti indennizzati dall’organizzatore del viaggio o da altri soggetti. |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? | Denuncia di sinistro VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE In caso di necessità, l’Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa fornendo i dati indicati nel Contratto di Assicurazione. In caso di richieste di rimborso, l’Assicurato deve inoltrare la richiesta all’impresa entro 5 giorni dal rientro, fornendo la documen- tazione richiesta nel Contratto di Assicurazione. L’Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio con Aer Lingus, deve dare avviso scritto all’impresa entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO/ ASSICURAZIONE BAGAGLIO/ RITARDO AEREO/ ASSICURAZIONE GOLF - furto o danneggiamento attrezzatura/ ASSICURAZIONE SPORTS INVERNALI – furto o danneggiamento attrezzatura/ chiusura impianti/ rimborso in caso di valanga L’Assicurato ha l’obbligo di avvisare l’impresa entro 5 giorni dal rientro inviando la documentazione richiesta nel Contratto di Assi- curazione. INFORTUNI DI VOLO L’Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso scritto all’impresa entro 5 giorni da quello in cui l’infortunio si è verificato fornendo la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione. L’Assicurato deve dare avviso scritto all’ impresa entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione. ASSICURAZIONE GOLF - rimborso green fees/ ASSICURAZIONE SPORTS INVERNALI - rimborso pacchetto sci L’Assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto all’impresa entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione. Le richieste di rimborso e gli eventuali sinistri vanno denunciati all’impresa con una delle seguenti modalità: • via internet (sul sito xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx nella sezione “Denuncia di sinistro”); • via posta (all’indirizzo qui sotto indicato). Ogni comunicazione, nonché i documenti per cui è richiesto l’invio della copia originale possono essere inoltrati a: AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Servizio Liquidazione Danni E-Commerce Casella Postale 479 Xxx Xxxxxxxx 0 00000 XXXXXX |
Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni di assistenza sono fornite all’assicurato da enti/ strutture/ società/ professionisti convenzionati con l’impresa su incarico di quest’ultima. | |
Gestione da parte di altre imprese: non è prevista la gestione da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. |
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. | |
L’impresa garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento. |
PREMIO | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Non è previsto per questo contratto. |
DURATA | RINUNICIA AL VIAGGIO/ SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO La copertura decorre dal momento della prenotazione e decadono con il check-in del volo di andata. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE/ ASSICURAZIONE BAGAGLIO/ INFORTUNI DI VOLO/ RESPONSABILITÀ CIVILE/ ASSICURAZIONE GOLF - furto o danneggiamento attrezzatura/ ASSICURAZIONE SPORTS IN- VERNALI – furto o danneggiamento attrezzatura/ chiusura impianti/ rimborso in caso di valanga La copertura decorre dal momento del check-in del volo di andata e fino al termine del volo di ritorno con un massimo di 31 giorni consecutivi. In caso venga prenotato un volo di sola andata, le garanzie sono valide anche durante il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni consecutivi dal giorno del check-in. ASSICURAZIONE GOLF - rimborso green fees/ ASSICURAZIONE SPORTS INVERNALI - rimborso pacchetto sci La copertura decorre dal momento della prenotazione e fino al termine del viaggio; in caso venga prenotato un volo di sola andata, le garanzie sono valide anche durante il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni consecutivi dal giorno del check-in. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO La copertura decorre dal momento del check-in del volo di andata e fino al termine del volo di andata. |
Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
RIPENSAMENTO DOPO LA STIPU- LAZIONE | Non sono previste ulteriori informazioni oltre a quelle indicate nel DIP. |
Non sono previsti casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto. |
A tutti coloro che acquistano un viaggio a scopo turistico, di studio e di affari.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 40% del premio assicurativo.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
ALL’IMPRESA AS- SICURATRICE | I reclami possono essere inoltrati attraverso uno dei seguenti mezzi alternativi: • Form dedicato alla presentazione di un reclamo sul sito web della Compagnia • E-mail alla casella xxxxxxxXXX@xxxxxxx.xxx • Fax: x00 00 00 00 0000 • Lettera indirizzata a AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Servizio Qualità - C.P. 81 - Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
ALL’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
MEDIAZIONE | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giu- xxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). In materia di contratti assicurativi, chi vuole tutelare i propri diritti, prima di proporre un’azione davanti al Giudice, deve preliminar- mente e necessariamente avviare un tentativo di conciliazione obbligatoria davanti a un Organismo di mediazione. |
NEGOZIAZIONE ASSISTITA | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La negoziazione assistita non è obbligatoria. |
ALTRI SISTEMI AL- TERNATIVI DI RISO- LUZIONE DELLE CONTROVERSIE | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/ |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSU- RANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
AER LINGUS e ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sono lieti di offrirvi una copertura assicurativa per i servizi prenotati sul sito web di AER LINGUS.
Di seguito le caratteristiche del prodotto:
Aer Lingus Multirischi con annullamento
Attenzione: Il seguente documento contiene:
• la normativa del prodotto Multirischi con annullamento
• le normative di 2 differenti prodotti integrativi della Polizza Multirischi con annullamento
o golf
o sport invernali
Si intendono valide le garanzie del solo prodotto integrativo acquistato e regolarmente pagato.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO
• La polizza copre tutta la durata del servizio prenotato con AER LINGUS.
• L’assicurazione può essere acquistata per servizi di durata massima di 31 giorni.
• La polizza è riservata alle persone residenti o domiciliate in Italia.
• Nessun limite di età per l’acquisto della polizza.
AVVERTENZA: Solo per la garanzia Infortuni di Volo descritta al successivo punto non sono assicurabili le persone di età inferiore a 14 anni compiuti.
• Copertura fino a € 5.000 per evento in caso di Annullamento.
• Spese Mediche fino a € 150.000
• Fino a € 2.000 in caso di furto, smarrimento o danneggiamento del Bagaglio.
Garanzie | Massimali (fino a) | franchigia | ||
Annullamento viaggio | € 5.000,00 | € 20,00 | ||
Pagamento diretto spese mediche e ospedaliere | Fino a € 150.000,00 | NO | ||
Bagaglio ed effetti personali | € 2.000,00 | NO | ||
Anticipo spese in caso di ritardo nella riconsegna bagaglio | € 150,00 | NO | ||
Assicurazione ritardo aereo | Vedi dettaglio | NO | ||
Assicurazione Infortuni di Volo | € 15.000 | Vedi dettaglio | ||
Responsabilità civile terzi | € 25.000,00 | € 250,00 per danni a cose | ||
Assicurazione Golf | Vedi dettaglio | Vedi dettaglio | ||
Assicurazione Sports Invernali | Vedi dettaglio | Vedi dettaglio |
(*)I massimali indicati si intendono per ogni persona assicurata
Per qualsiasi richiesta di chiarimento sulle garanzie, invia una e-mail all'indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Per consultare la documentazione integrale, prendi visione delle Condizioni di Assicurazione di seguito riportate.
Scheda Prodotto_ AERLINGUS MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO_INT_Ed. 032021 - Pagina 1 di 1
AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
❑ Xxxx Xxxxxx
0, Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxx Xxxx - Xxxxxx
❑ Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
❑ Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxx Xxxxxx 00, XXX 00000, Xxxxxx XXXXXX
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
❑ Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
❑ Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al xx. X.00000, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE XXXX XXXXX
“Aer Lingus – Multirischi con Annullamento”
Edizione Marzo 2021
La presente documentazione è conforme alle Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA “Contratti Semplici e Chiari”
Indice
DEFINIZIONI 1
NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE 1
1. Operatività e decorrenza 1
2. Persone assicurabili 2
3. Criteri di adesione – stipulazione - validità 2
4. Limiti di sottoscrizione 2
5. Forma delle Comunicazioni 2
6. Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie 2
7. Oneri fiscali 3
8. Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro 3
9. In caso di sinistro 3
10. Recesso 3
11. Rinvio alle norme di legge 3
GARANZIE 3
1.Viaggio sicuro – Assistenza in viaggio e spese mediche 3
AVVERTENZA 3
1.1 Oggetto 3
1.1.1 Assistenza in Viaggio 3
1.1.2 Spese Mediche 4
1.2 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all’art. 6 della Normativa Comune alle Garanzie) 4
1.2.1 Trasporto- Rientro Sanitario 4
1.2.2 Esclusioni Mediche 4
1.3 Disposizioni e limitazioni 5
1.3.1 Assistenza in viaggio 5
1.3.2 Spese Mediche 5
2. Rinuncia al viaggio 5
2.1 Oggetto 5
2.2. Decorrenza ed operatività 5
2.3 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all’art. 6 della Normativa Comune alle Garanzie) 5
2.4. Criteri di liquidazione e scoperto 6
2.5 Validità 6
3. Spese di riprotezione viaggio 6
3.1 Oggetto 6
3.2 Disposizioni e limitazioni 6
4. Bagaglio 6
4.1 Oggetto 6
4.2 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all’art. 6 della Normativa Comune alle Garanzie) 6
4.3 Disposizioni e limitazioni 6
5. Assicurazione Ritardo aereo 7
5.1 Oggetto 7
5.2 Disposizioni e limitazioni 7
6.Infortuni di volo 7
6.1 Oggetto 7
6.2 Rischi esclusi 7
6.3 Capitali assicurati 8
6.4 Dichiarazioni dell’assicurato 8
6.5 Clausola di cumulo – polizze emesse in forma cumulativa 8
6.6 Persone non assicurabili 8
6.7 Criteri di liquidazione 8
6.8 Franchigia 8
6.9 Beneficiari 8
6.10 Rinuncia al diritto di surrogazione 8
7.Responsabilità civile terzi 9
7.1 Oggetto 9
7.2 Massimale 9
7.3 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all’art. 6 della Normativa Comune alle Garanzie) 9
7.4 Gestione delle vertenze di danno 9
7.5 Franchigia 9
8.Assicurazione Golf 9
8.1 Oggetto 9
8.1.1 Rimborso green fees 9
8.1.2 Furto o danneggiamento attrezzatura 9
8.3 Disposizioni e limitazioni 10
9.Assicurazione Sport invernali 10
9.1 Oggetto 10
9.1.1 Rimborso Sci 10
9.1.2 Furto o Dannaggiamento Attrezzatura 10
9.1.3 Chiusura Impianti 10
9.2 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all’art. 6 della Normativa Comune alle Garanzie) 11
10. In caso di sinistro 11
10.1 Viaggio sicuro 11
10.1.1 In caso di necessità 11
RIFERIMENTI IMPORTANTI 11
10.1.2 In caso di richieste di rimborso 11
10.2 Rinuncia al viaggio 11
10.3 Spese di riprotezione viaggio 12
10.4 Bagaglio 12
10.5 Assicurazione ritardo aereo 12
10.6 Infortuni di volo 12
10.7 Responsabilità civile terzi 12
10.8 Assicurazione golf 12
10.8.1 Rimborso Green Fees 12
10.8.2 Furto o Danneggiamento Attrezzatura 13
10.9 Assicurazione sport invernali 13
10.9.1 Rimborso Pacchetto Sci 13
10.9.2 Furto o Danneggiamento Attrezzatura 13
10.9.3 Chiusura Impianti 13
10.9.4 Rimborso in caso di valanga 13
RIFERIMENTI IMPORTANTI 13
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, che identifica la Società stessa.
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, che abbia acquistato un volo sul sito di Aer Xxxxxx, ed abbia richiesto la polizza.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
ATTO DI TERRORISMO: qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.
ATTREZZATURA SPORTIVA GOLF: l’insieme dell’attrezzatura sportiva utilizzata per la pratica del gioco del golf ovvero a sacca porta bastoni, i ferri, i legni, le palline ed i “tee” di proprietà dell’assicurato.
ATTREZZATURA SPORTIVA SCI: sci, scarponi, racchette, attacchi, tavole da snowboard e pattini da ghiaccio.
XXXXXXXX: l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell’Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio.
BIGLIETTO AEREO: il documento di trasporto comprensivo di tasse governative ed aeroportuali emesso dal Vettore e denominato “Foglio di conferma”, contenente il riepilogo dei dati di volo ed il codice prenotazione
CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE: Il soggetto che stipula l’assicurazione.
DOMICILIO: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
EPIDEMIA: una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza dell’Assicurato o in quello di destinazione del viaggio.
ESTERO: tutti i paesi del mondo, esclusi quelli rientranti nella definizione Italia.
EUROPA: l’Italia, i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Tunisia e Turchia.
EVENTO: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, xxxxx, suoceri, generi, nuore, dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
GREEN FEES: il costo del biglietto di entrata per avere accesso al campo da golf.
INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conse- guenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente da infortunio.
MALATTIA ACUTA: processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine. MALATTIA CRONICA: qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio perdura nell’individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
MALATTIA PREESISTENTE: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della decorrenza della garanzia.
MONDO: tutti i paesi del mondo, inclusi Federazione Russa, USA e Canada.
PACCHETTO SCI: l’insieme di attrezzatura sportiva sci noleggiata, spese per lezioni di sci e per impianti di risalita.
PANDEMIA: un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza dell’Assicurato o in quello di destinazione del viaggio.
QUARANTENA: confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale l’Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto.
SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETÀ/IMPRESA: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia identificata con marchio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.
TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”.
VIAGGIO: il volo aereo di andata e ritorno prenotato per il tramite di Aer Xxxxxx, nonché il soggiorno nel Paese di destinazione compreso fra i suddetti voli di andata e ritorno e ai servizi acquistati tramite Aer Lingus. In caso venga prenotato un volo di sola andata, è ricompresso nella definizione di “viaggio” anche il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni.
1. Operatività e decorrenza
Le prestazioni e le garanzie assicurative:
a) sono valide per:
• viaggi nel Mondo per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xx_XX/Xxxxxxxx-x-Xxxxxxxxx/Xxxxxx.xxxx
• viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
• fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie;
• per la destinazione prescelta. In caso di viaggio che comprenda più tappe, il costo della polizza (premio) è determinato in base alla destinazione che prevede l’applicazione dei capitali maggiori. A tale scopo, non devono essere considerate quali tappe del viaggio le tratte di congiunzione;
• nei limiti delle prestazioni e dei capitali previsti per il luogo ove si è verificato l’evento ma, comunque, entro il capitale della destinazione per
cui è stato pagato il premio. Tale disposizione si applica anche alle tappe di tratte di congiunzione;
b) decorrono e sono operative:
• Rinuncia al viaggio - Rimborso penale biglietteria aerea / Spese di riprotezione del viaggio
- dal momento della prenotazione e decadono con il check-in del volo di andata. La garanzia è operante per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale cessa;
• Assicurazione Golf (art. 8.1) /Assicurazione Sports Invernali (art. 9.1)
- dal momento della prenotazione e fino al termine del viaggio. Le garanzie sono operanti per un'unica domanda di risarcimento indi- pendentemente dall'esito al verificarsi della quale cessano; in caso venga prenotato un volo di sola andata, le garanzie sono valide anche durante il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni consecutivi dal giorno del check-in;
• Assistenza in Viaggio e spese mediche, Bagaglio, Assicurazione Infortuni di Volo, Assicurazione Responsabilità civile, Assicurazione Golf (art. 8.2), Assicurazione Sports Invernali (Artt. 9.2, 9.3, 9.4).
- dal momento del check-in del volo di andata e fino al termine del volo di ritorno con un massimo di 31 giorni consecutivi. In caso venga prenotato un volo di sola andata, le garanzie sono valide anche durante il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni consecutivi dal giorno del check-in;
- non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Residenza dell’Assicurato.
• Assicurazione Xxxxxxx Xxxxx
- dal momento del check-in del volo di andata e fino al termine del volo di andata.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile
2. Persone assicurabili
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura le persone:
a) domiciliate o residenti in Italia;
b) residenti all’estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, limitatamente ai viaggi intrapresi verso l’estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
c) dotate di capacità giuridica al momento di sottoscrizione della polizza.
Solo per la garanzia Infortuni di Volo descritta al successivo punto non sono assicurabili le persone di età inferiore a 14 anni compiuti.
3. Criteri di adesione – stipulazione - Validità
La polizza deve essere stipulata:
- a garanzia di un viaggio commercializzato da Aer Lingus;
- aderendo al pacchetto assicurativo proposto per mezzo del link alla dedicata piattaforma e-commerce presente nel sito xxx.xxxxxxxxx.xxx
- contestualmente alla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi. La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.
Le garanzie Assicurazione Golf e Assicurazione Sports Invernali sono valide solo se, al momento dell’acquisto della polizza, è stato pagato il rela- tivo specifico premio.
4. Limiti di sottoscrizione
Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE a garanzia del medesimo rischio, al fine di :
- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti
- prolungare il periodo di copertura oltre i 31 giorni continuativi per lo stesso viaggio.
5. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutina- mento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambien- tale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) malattie psichiche;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
t) epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie Assistenza -Spese Mediche e Rinuncia al Viaggio;
u) quarantene, ad eccezione di quanto espressamente previsto per la garanzia Rinuncia al Viaggio.
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
8. Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza e di relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia “Rinuncia al viaggio-rimborso penale biglietteria aerea” in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.
9. In caso di sinistro
L’assicurato o chi per esso deve:
- dare avviso ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.
Il Contraente dispone di un termine di 14 giorni dalla data di acquisto della polizza per richiedere il recesso, senza applicazione di penali e senza necessità di illustrarne i motivi.
La Compagnia non accorderà il recesso nei casi in cui:
- la data di partenza del viaggio sia prevista entro 14 giorni dalla prenotazione,
- si sia già verificato un sinistro sulla stessa polizza.
Per richiedere il recesso, il Contraente potrà inviare una e-mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx. La Compagnia dovrà provvedere al rim- borso del premio (al netto delle imposte) entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta e-mail.
11. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche / Rinuncia al viaggio / Spese di riprotezione del viaggio / Assicurazione Bagaglio /Assicura-
zione Ritardo Aereo / Assicurazione Infortuni di Volo/ Assicurazione Responsabilità Civile Terzi/Assicurazione Golf (se espressamente acqui- stata)/Assicurazione Sports Invernali (se espressamente acquistata)
AVVERTENZA: l’erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità compe- tenti nazionali o internazionali.
1. VIAGGIO SICURO - Assistenza in viaggio e spese mediche
1.1 Oggetto
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, in caso di malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19, o infortunio dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:
PRESTAZIONE | ITALIA | MONDO | |||
a) trasporto – rientro sanitario • dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; • dal centro medico alla residenza dell’Assicurato. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l’utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo: - “sanitario” nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali - “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi. | SI | SI | |||
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul | |||||
posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione; | |||||
b) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario organiz- zato da ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE dell’Assicurato alla sua residenza. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: • dei familiari; | SI | SI | |||
• dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati; | SI Fino a € 1.000,00 | SI, fino a €1.000,00 | |||
c) viaggio di un familiare per recarsi dall’Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza supe- riore a 7 giorni in Europa/Mondo ed a 5 giorni in Italia o 48 ore se minorenne o portatore di handicap. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R | SI | SI | |||
e rimborsa le spese di soggiorno; | NO | SI fino a € 100,00 al giorno per max. 5 gg | |||
d) spese di prolungamento soggiorno qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita. | SI | SI |
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati); | NO | SI, € 100,00 a per- sona e € 1.000,00 per evento |
e) rientro dell’Assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello ini- zialmente previsto. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro; | SI | SI |
f) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. | SI | SI |
g) reperimento di un legale ed anticipo cauzione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono diretta- mente l’Assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese. | NO | SI Fino a € 1.250,00 |
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell’Assicurato e per i soli fatti di natura colposa: • la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione; • l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell’Assicurato nella produzione del sinistro. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni; | NO | SI Fino a € 1.250,00 |
1.1.2 Spese Mediche (anche in caso di epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19)
PER VIAGGI IN | ||
PRESTAZIONE | ITALIA | MONDO |
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede: 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere, chirurgiche, mediche o farmaceutiche (purché sostenute a se- guito di prescrizione medica), cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso day hospital). Nei casi in cui ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato. | fino a € 1.500,00 | fino a € 150.000,00 |
Nessun rimborso è previsto senza preventivo contatto con la Centrale Operativa. | ||
2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo rico- vero; | Fino a € 500,00 | fino a € 5.000,00 |
3) al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti | NO | fino a € 200,00 |
1.2 Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni di cui all’Art.4 della “Normativa Comune”)
1.2.1 – Trasporto -Rientro sanitario
Sono escluse dall’assicurazione:
a) le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all’Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno;
b) le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche;
c) le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’Assicurato;
d) le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali.
1.2.2 Esclusioni Mediche
Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previ- ste.
Per la garanzia Spese il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato;
b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirur- gici;
c) interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
d) cure riabilitative;
e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesici e terapeutici;
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni conge- nite;
g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
h) espianti e/o trapianti di organi;
i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
k) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
m) le spese mediche dovute per infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’assicurato;
1.3
Disposizioni e limitazioni
1.3.1
Assistenza in viaggio
a)
b)
c)
Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assi- curato ed allo stato di necessità;
la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
• aereo di linea (classe economica);
• treno prima classe;
• traghetto.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
d) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di:
• ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
• pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
e) ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
f) L’Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame, i medici che lo hanno visitato e le per- sone coinvolte dalle condizioni di polizza;
g) nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
1.3.2
Spese mediche
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche”:
a) anche più volte nel corso del viaggio;
b) fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo;
c) anche in caso di epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite di € 5.000,00 per persona, la penale per la rinuncia al viaggio, esclusi i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali, applicata contrattualmente da Aer Xxxxxx in conseguenza di rinunce dovute a:
a) malattia, anche in caso di epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19, infortunio o decesso;
b) patologie della gravidanza, se insorta successivamente alla prenotazione;
c) intolleranza alle vaccinazioni;
dell’Assicurato o di un familiare o di una persona anche non familiare indicata in polizza (compagno di viaggio);
d) danni materiali all’abitazione a seguito di avverse condizioni metereologiche o furto, che richiedano la presenza dell’Assicurato;
e) licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato;
f) quarantena dell’Assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo, Autorità pubblica o fornitore di viaggio in base al so- spetto che l’Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una malattia pande- mica come, ad esempio, il Covid-19). E’ esclusa la quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una po- polazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’art. 6. Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie – lett. g).
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale, escluse le tasse aeroportuali, o le spese di modifica addebitate da Aer Lingus:
• all’Assicurato
• a tutti i suoi familiari
• ad un compagno di viaggio (solo a condizione che l’assicurato – a seguito della cancellazione - debba effettuare il viaggio da solo) purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.
Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi e sono operanti fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.
2.3
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:
a. infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall’assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia;
b. patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla prenotazione;
c. motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 2.1/e.
2.4 Criteri di liquidazione e scoperto
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa la penale di annullamento:
a) con un massimale di € 5.000,00 per persona (€ 50.000 per evento)
b) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
c) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
d) con lo scoperto di € 20,00 per persona e per evento: detto scoperto non verrà applicato in caso di rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero.
In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE di effettuare un controllo medico.
2.5.1 La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata contestualmente alla data di prenotazione del biglietto aereo Aer Lingus.
2.5.2 La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall’esito, al verificarsi della quale cessa.
3. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite di € 400 per persona, gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea o ferroviaria) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:
a) incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso l’aeroporto di partenza;
b) ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere l’aeroporto di partenza;
c) ritardo documentato del volo in connessione, se lo stesso è operato da una Compagnia Aerea diversa da Aer Lingus.
3.2
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa i costi sostenuti, sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50 a carico dell’Assicurato.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE indennizza l’Assicurato, nel limite del capitale assicurato di € 2.000,00 per persona e per il periodo di validità della garanzia, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, danneggiamento o mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale.
La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale Assicurato e con il massimo di € 150,00 per persona e per periodo assicurativo, gli “acquisti di prima necessità” effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.
A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.
4.2
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non indennizza i danni:
a.
b.
c.
agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato o da persone delle quali deve rispondere; verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller’s chequès, carte di credito) ed i biglietti di viaggio, i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le armi in genere, le chiavi, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computer, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-disc, gli strumenti musicali, le attrezzature da campeggio, le attrezzature subacquee e sportive in genere (con esclusione delle attrezzature sportive Golf e Sci, coperte da assicurazione limitatamente a quanto indicato ai successivi artt. 5.1.2 e 8.1.2) ed i caschi;
i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti; a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballag- gio, intemperie;
i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio.
i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura;
il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni;
i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto
le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;
4.3 Disposizioni e limitazioni
4.3.1 - ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo:
a.
b.
nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 2.000,00. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”;
con il limite massimo:
b.1 per oggetto di € 150,00;
c.
d.
e.
b.2 per occhiali e lenti a contatto di € 250,00
b.3 per oggetti acquistati nel corso del viaggio (purché comprovati da regolari ricevute di acquisto) di € 300 fermo restando comunque il massimale complessivo assicurato;
considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro;
successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.
4.3.2 - Sono coperti cumulativamente fino a € 400,00 (fermo restando il massimale complessivo assicurato):
x. xxxxxxxx, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati.
g. apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono co- perti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori).
5. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
In caso di ritardo del volo aereo di andata, calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli comunicato al viaggiatore, dovuto a avverse condizioni metereologiche, rotture meccaniche o guasti dell’aeromobile, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE riconoscerà all’Assicurato un indennizzo di € 75,00 per le prime 12 ore complete di ritardo documentato del volo di andata, e di ulteriori € 75,00 per le seconde successive 12 ore complete di ritardo.
Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’art. 6. Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie – lett. g).
5.2
Il sinistro sarà liquidato a condizione che l’Assicurato abbia effettuato il check-in conformemente alle indicazioni fornire dalla Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti, ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo verificatosi e che ha provocato l’operatività delle condizioni della copertura.
5.3
Sono esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi derivanti direttamente o indirettamente da guerra, invasione, atti di ostilità di nemici (che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato militare, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrori- smo.
La Garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assicura, dal momento in cui l’Assicurato entra a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è uscito gli infortuni che lo stesso subisca quale passeggero di voli effettuati su velivoli utilizzati per i voli operati da Aer Lingus che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, producano lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza, abbiano determinato una invalidità permanente oppure la morte.
Si intendono ricompresi in garanzia:
- gli infortuni cagionati da atti di terrorismo o di pirateria o da tumulti popolari, ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- gli infortuni imputabili a colpa grave dell'Assicurato in qualità di passeggero, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile;
- gli infortuni che l'Assicurato subisca al di fuori dell'aeromobile, in caso di incidente aeronautico, atti di terrorismo o di pirateria aerea. La presente copertura cessa, in caso di incidente aeronautico, al completamento delle operazioni di soccorso e, nel caso di atti di terrorismo o di pirateria aerea, quando l'Assicurato non sia più esposto agli effetti di tali atti.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE considera infortuni anche:
- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non considera infortuni:
- le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.
6.2
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non corrisponde l’indennizzo per gli infortuni:
a. avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (es. deltaplani, ultraleggeri, girocotteri e parapendio),
b. avvenuti su aeromobili diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, nonché su aeromobili di proprietà, affiliati od in uso ad aeroclub;
c. avvenuti su aeromobili utilizzati da una Compagnia Aerea diversa da Aer Lingus;
d. avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;
e. avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
f.
g.
h.
i.
imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario, salvo quanto previsto dall'art. 8.1;
causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato; causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
causati da trasformazioni o assestamenti energici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Sono, altresì, esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:
j.
k.
l.
m.
n.
o.
guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, in- surrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoro, salvo quanto previsto dall'art. 4.1;
azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiuti a scopo politico o terroristico, an- che se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da xxxxx, salvo quanto previsto dall'art. 4.1;
confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'ae- romobile e agiscano senza il consenso del proprietario o dell'esercente.
Il capitale assicurato per persona è di:
- € 15.000 in caso di Morte
- € 15.000 in caso di Invalidità Permanente
6.4 Dichiarazioni dell’Assicurato
Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi).
L'Assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza:
dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di:
• in caso di morte: € 500.000;
• in caso di invalidità permanente: € 500.000.
6.5 Clausola di cumulo - Polizze emesse in forma cumulativa
Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio volo, da esso Contraente stipulate con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE in favore degli stessi assicurati, non supera i limiti di:
• in caso di morte: € 500.000 per persona e € 5.000.000 per aeromobile;
• in caso di invalidità permanente: € 500.000 per persona e € 5.000.000 per aeromobile.
Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.
6.6
Non sono assicurabili le persone di età inferiore a 14 anni compiuti.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde:
a) l’indennizzo per la morte o l’invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell’assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell’infortunio;
b) l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
c) l’ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;
d) per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il paga- mento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, ALLIANZ GLOBAL ASSI- STANCE corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità perma- nente;
e) per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata;
f) per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifi- che).
6.8
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, per ciascun sinistro da cui derivi un'invalidità permanente, corrisponde l'indennità come segue:
a. sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 5% della totale; se, invece, essa risulterà superiore al 5% della totale, l’indennità verrà corrisposta in base alla parte eccedente tale limite;
b. qualora l’invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, l’indennità verrà corrisposta senza dedu- zione di alcuna franchigia.
In caso di morte si intendono come beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari.
6.10 Rinuncia al diritto di surrogazione
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all’azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
7. RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all’attività professionale.
Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:
• dalla proprietà di animali domestici;
• dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars;
• utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario;
• pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio.
Il massimale è di
• € 25.000,00 per evento e periodo assicurativo
• € 25.000,00 per danni a persone
• € 5.000,00 per danni a cose e animali
7.3
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; derivanti da esercizio di attività professionali;
derivanti da esercizio dell'attività venatoria; derivanti da furto;
derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili;
derivanti da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo.
7.4 Gestione delle vertenze di danno
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'ina- dempimento di tali obblighi. Sono a carico di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assi- curato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
7.5
Relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250 per sinistro.
Attenzione: la garanzia di cui al presente paragrafo è valida solo se il relativo specifico premio è stato pagato dall’assicurato al momento dell’acquisto della polizza.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa le green fees documentate già anticipate e pagate dall’assicurato, a condizione che le stesse non possano essere altrimenti recuperate, nel caso in cui l’assicurato:
a) debba annullare il viaggio per uno dei motivi indicati al precedente art. 2.1
b) debba interrompere anticipatamente il viaggio a seguito di rientro sanitario o rientro per lutto in famiglia, autorizzati ed organizzati da ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE in base a quanto disposto dal precedente art. 1 – Viaggio sicuro – Assistenza in viaggio e spese mediche
c) sia impossibilitato, a seguito di malattia o infortunio, alla pratica del golf, e ne abbia dato comunicazione preventiva alla Centrale Opera- tiva ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.
8.1.2 Furto o danneggiamento attrezzatura
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE indennizza l’Assicurato, nel limite del capitale assicurato di € 1.400,00 per persona e per il periodo di validità della garanzia, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, danneggiamento o mancata riconsegna da parte del Vettore aereo dell’attrezzatura sportiva golf.
Inoltre, in caso di ritardo superiore a 12 ore (rispetto all’orario previsto di arrivo alla destinazione del volo di andata) nella riconsegna dell’attrezzatura sportiva golf registrata, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite di € 350 per persona e fermo restando il capitale complessivo assicurato, le spese documentate sostenute dall’assicurato per il noleggio di attrezzatura sportiva golf sostitutiva.
8.2
8.2.1 - Per la copertura di cui al precedente punto 8.1.1 sono operative tutte le esclusioni indicate al precedente punto 2.3. Rinuncia al viaggio/Esclu- sioni.
8.2.2 - Per la copertura di cui al precedente punto 8.1.2 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non indennizza i danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
b) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalla Compagnia Aerea (in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del Vettore) o dall’Autorità del luogo ove si è verificato l’evento.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
c) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti; a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
d) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intem- perie;
e) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio.
f) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
g) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni;
h) i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
i) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto.
8.3
8.3.1 - Per la copertura di cui al precedente punto 8.1.1 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo:
a) nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 420,00
b) con l’applicazione, su ogni rimborso, di una franchigia fissa di € 70 a carico dell’assicurato;
c) dietro presentazione dei giustificativi di spesa in originale e di dichiarazione scritta attestante che gli importi pagati non possono essere altrimenti recuperati.
8.3.2 - Per la copertura di cui al precedente punto 8.1.2 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo:
a) nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.400,00. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”;
b) con il limite massimo per oggetto di € 280,00;
c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro;
d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.
9. ASSICURAZIONE SPORTS INVERNALI
Attenzione: la garanzia di cui al presente paragrafo è valida solo se il relativo specifico premio è stato pagato dall’assicurato al momento dell’acquisto della polizza.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa le spese documentate già anticipate e pagate dall’assicurato per il noleggio di attrezzature sportive sci , le sta- zioni di sci ed impianti di risalita, a condizione che le stesse non possano essere altrimenti recuperate, nel caso in cui l’assicurato:
a) debba annullare il viaggio per uno dei motivi indicati al precedente art. 2.1
b) debba interrompere anticipatamente il viaggio a seguito di rientro sanitario o rientro per lutto in famiglia, autorizzati ed organizzati da ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE in base a quanto disposto dal precedente art. 1 – Viaggio sicuro – Assistenza in viaggio e spese mediche
c) sia impossibilitato, a seguito di malattia o infortunio, alla pratica dello sci, e ne abbia dato comunicazione preventiva alla Centrale Operativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo:
a) nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 350,00.
b) dietro presentazione dei giustificativi di spesa in originale e di dichiarazione scritta attestante che gli importi pagati non possono essere altri- menti recuperati.
9.1.2 Furto o danneggiamento attrezzatura
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE indennizza l’Assicurato, nel limite del capitale assicurato di:
- € 700 per persona e per periodo assicurativo, per le attrezzature di proprietà
- € 280 per persona e per periodo assicurativo, per le attrezzature noleggiate
dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, xxxxxx, danneggiamento o mancata riconsegna da parte del Vettore aereo dell’attrezzatura sportiva sci.
Inoltre, in caso di ritardo superiore a 12 ore (rispetto all’orario previsto di arrivo alla destinazione del volo di andata) nella riconsegna dell’attrez- zatura sportiva sci registrata, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa, nel limite di € 350 per persona e fermo restando il capitale complessivo assicurato, le spese documentate sostenute dall’assicurato per il noleggio di attrezzatura sportiva sci sostitutiva.
Fermo restando il massimale complessivo assicurato, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE corrisponde l’indennizzo:
a) con il limite massimo per oggetto di € 280,00;
b) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro;
c) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.
Nel caso di chiusura totale degli impianti di risalita del Comprensorio per almeno tre giorni consecutivi, disposta dopo l’inizio di decorrenza del soggiorno, causa maltempo, mancato innevamento (escluso quello artificiale) o rottura dell’impianto principale di risalita, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa
- fino ad €30 per giorno, con un massimo di € 350 complessivi, il costo del trasporto e dello ski-pass necessari per poter esercitare l’attività sciistica in un diverso comprensorio
- qualora non vi siano altri comprensori sciistici aperti nelle immediate vicinanze, in ogni caso l’importo di €30 per giorno, con un massimo di € 350 complessivi.
9.1.4 Rimborso in caso di valanga
In caso di valanga o smottamento del terreno, ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE rimborsa fino a € 280 per persona le spese di trasporto e/o pernottamento sostenute dall’assicurato per raggiungere la destinazione inizialmente prevista per il viaggio o per rientrare al proprio domicilio.
9.2
9.2.1 - Per la copertura di cui al precedente punto 9.1.1 sono operative tutte le esclusioni indicate al precedente punto 2.3. Rinuncia al viaggio/Esclusioni.
9.2.2 - Per la copertura di cui al precedente punto 9.1.2 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non indennizza i danni:
a) agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
b) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalla Compagnia Aerea (in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del Vettore) o dall’Autorità del luogo ove si è verificato l’evento.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
a) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scio- peri, mine, saccheggi, terremoti; a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;
c) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio.
d) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
e) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni;
f) i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
g) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto.
9.2.3 – Per la copertura di cui al precedente punto 9.1.3 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non indennizza i danni:
a) per i quali non si sia prodotta una dichiarazione della Società che ha in gestione l’impianto di risalita attestante l’effettiva chiusura degli impianti ed il numero dei giorni consecutivi di chiusura degli stessi.
b) nel caso in cui gli impianti di risalita risultassero già chiusi al momento di emissione del biglietto aereo, se lo stesso è stato emesso a meno di 14 giorni dalla partenza.
c) in caso di viaggi effettuati al di fuori di comprensori sciistici riconosciuti, o al di fuori delle date di apertura della stagione sciistica.
9.2.4 – Per la copertura di cui al precedente punto 9.1.4 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE non indennizza i danni:
a) per i quali non si sia prodotta una dichiarazione scritta delle competenti Autorità che attesti l’evento.
b) già altrimenti indennizzati dall’organizzatore del viaggio o da altri soggetti.
10. In caso di sinistro
10.1 VIAGGIO SICURO
10.1.1 In caso di necessità
L’Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre:
a) dati anagrafici
b) numero di certificato di assicurazione Aer Lingus
c) recapito temporaneo;
d) dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
e) tipo di intervento richiesto;
f) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l’Assicurato.
🞕 Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente:
CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno Tel. + 00 0000 000 000
10.1.2 In caso di richieste di rimborso
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici;
b) numero di certificato di assicurazione Aer Lingus;
c) numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa che ha rilasciato l’autorizzazione;
d) circostanze dell’evento;
e) documentazione medica redatta in loco e relative ricevute mediche sostenute in originale;
f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'in- testatario della pratica;
g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
10.2 Rinuncia al Viaggio
L’Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il volo presso Aer Lingus, deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione Aer Lingus;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
ed anche successivamente:
a) documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
b) conferma di prenotazione Aer Xxxxxx, in copia;
c) lettera/e-mail di penale rilasciata dal vettore;
d) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'in- testatario della pratica;
e) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
10.3 Spese di riprotezione del viaggio
L’Assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione Aer Lingus;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale;
d) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere la destinazione prevista, in originale;
e) conferma del mancato utilizzo del volo originariamente prenotato, emessa da Aer Lingus;
f) conferma di prenotazione Aer Xxxxxx, in copia;
g) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'in- testatario della pratica;
h) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
10.4 BAGAGLIO
L’Assicurato deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione Aer Lingus;
c) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore;
d) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
e) per il caso di xxxxx, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;
f) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale;
g) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'in- testatario della pratica;
h) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.
10.5 Xxxxxxx Xxxxx
L’Assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione Aer Lingus;
b) dati anagrafici e recapito;
c) conferma di prenotazione Aer Xxxxxx, attestante anche l’ultimo orario ufficiale di partenza del volo, in copia;
d) dichiarazione attestante l’orario di effettiva partenza dell’aeromobile;
e) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo;
f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'in- testatario della pratica;
g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
10.6 INFORTUNI DI VOLO
L’Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui l’infortunio si è verificato, fornendo:
a) dati anagrafi e recapito dell’Assicurato;
b) numero del certificato di assicurazione Aer Lingus;
c) luogo, giorno ed ora dell’evento, cause che lo hanno determinato;
d) documentazione ufficiale attestante la presenza dell’Assicurato sull’aeromobile;
e) certificato medico iniziale e successivi sul decorso delle lesioni;
f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'in- testatario della pratica;
g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
Se l’infortunio ha cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare immediato avviso ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.
10.7 Responsabilità Civile
L’Assicurato deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione;
c) luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato;
d) richiesta scritta della controparte con la quantificazione.
10.8 ASSICURAZIONE GOLF
10.8.1 Rimborso Green fees
L’Assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione Aer Lingus;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione provante la causa della impossibilità ad utilizzare il green precedentemente prenotato e pagato, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
d) ed anche successivamente:
e) conferma di prenotazione Aer Xxxxxx, in copia;
f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'in- testatario della pratica;
g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
10.8.2 Furto o danneggiamento attrezzatura
L’Assicurato deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione Aer Lingus;
c) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore;
d) per il caso di xxxxx, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;
e) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'in- testatario della pratica;
f) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
10.9 Assicurazione Sports Invernali
10.9.1 Rimborso Pacchetto Sci
L’Assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, fornendo:
a) numero di certificato di assicurazione Aer Lingus;
b) dati anagrafici e recapito;
c) documentazione provante la causa della impossibilità ad utilizzare l’attrezzatura od i servizi parte del Pacchetto Sci precedentemente prenotato e pagato, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortu- nata;
ed anche successivamente:
d) conferma di prenotazione Aer Xxxxxx, in copia;
e) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'in- testatario della pratica;
f) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
10.9.2 Furto o danneggiamento attrezzatura
L’Assicurato deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione Aer Lingus;
c) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore;
d) per il caso di xxxxx, anche la copia del reclamo inviato all’albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;
e) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'in- testatario della pratica;
f) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
10.9.3 CHIUSURA IMPIANTI
L’Assicurato deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione Aer Lingus;
c) dichiarazione della Società che ha in gestione l’impianto di risalita attestante l’effettiva chiusura degli impianti ed il numero dei giorni consecutivi di chiusura degli stessi
d) giustificativi di spesa, in originale, relativi ai costi di trasporto ed acquisto ski-pass necessari per poter usufruire degli impianti sciistici di un diverso comprensorio
e) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'in- testatario della pratica;
f) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
10.9.4 Rimborso in caso di valanga
L’Assicurato deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici e recapito;
b) numero di certificato di assicurazione Aer Lingus;
c) dichiarazione delle competenti Autorità che attesti l’evento
d) giustificativi di spesa, in originale, relativi ai maggiori costi sostenuti per raggiungere la destinazione inizialmente prevista per il viaggio o per rientrare al proprio domicilio
e) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'in- testatario della pratica;
f) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.
Condizioni di assicurazione_AERLINGUS MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO_INT_
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Qualora, in fase di stipula della polizza, lei ci fornisca i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l’onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.
1. Chi è il titolare del trattamento?
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2. Quali dati personali saranno raccolti?
Raccoglieremo e tratteremo varie tipologie di dati personali che la riguardano:
• Cognome, nome
• Data di nascita
• Numero di Telefono
• Nazionalità
• Codice fiscale
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• Paese di residenza
• Indirizzo E-mail
• Dati del viaggio
3. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?
Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali, che otterremo da Aer Lingus, per diverse finalità, come indicato di seguito:
✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all’amministrazione della polizza
✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. organizzazione delle prestazioni di assistenza, paga- mento di eventuali rimborsi)
✓ Per gestire le somme dovute
✓ Per la prevenzione e l’individuazione delle frodi
✓ Per la prevenzione dei reati di terrorismo
✓ Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)
✓ Per sottoporle sondaggi qualitativi mediante l’invio di una mail contenente un link, attraverso il quale potrà effettuare un questionario in merito ai servizi da noi forniti, consentendoci di verificare il suo livello di soddisfazione e
✓ previo consenso, potremmo richiedere un successivo contatto telefonico per raccogliere elementi utili al miglioramento dei nostri servizi sulla base della sua esperienza con noi
Per le finalità sopra indicate per le quali non è richiesto il suo consenso, specifichiamo che si tratta di attività per le quali esso non è richiesto, in quanto il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi, la prevenzione dei reati di terrorismo e le verifiche di qualità del servizio.
Lei ha comunque il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo secondo le modalità indicate nella sezione 6.
Nel caso in cui non desideri comunicarci i suoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle i prodotti e i servizi che ha richiesto o per i quali potrebbe avere un interesse.
4. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?
Ci assicureremo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.
Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:
• Autorità pubbliche, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, società di soccorso stradale, società di autonoleggio, società di trasporti, strutture sanitarie, riparatori, consulenti tecnici, periti, avvocati)
Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:
• altre società del Gruppo Allianz, società incaricate di effettuare sondaggi di qualità, società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti)
L’elencazione dei soggetti terzi sopra indicati, incaricati di effettuare i diversi servizi, si riferisce alle varie garanzie che possono essere previste dalle nostre polizze.
I soggetti terzi a cui saranno effettivamente comunicati i suoi dati personali saranno quelli specifici incaricati di fornire i servizi ricompresi nelle garanzie previste nella polizza da lei sottoscritta.
Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analoga natura).
5. Dove saranno trattati i suoi dati personali?
I suoi dati personali possono essere trattati all’interno e all’esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 4, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell’autorizzazione per il relativo trattamento.
Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un’altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall’Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che defini- scono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l’elenco di società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz Partners, al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxxxxxx-xxxxxxxx-
--binding-corporate-rules-.html . Xxxxxxx non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all’interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 9.
6. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?
Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:
• Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsa- bile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
• Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
• Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
• Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
• Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
• Opporsi al trattamento dei suoi dati personali nei casi previsti dalla normativa;
• Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;
• Presentare un reclamo presso di noi e/o l’autorità competente incaricata della protezione dei dati.
Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 9, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.
7. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?
Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo.
A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano. È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 6.
8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?
Conserveremo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:
✓ Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
✓ Dati relativi a reclami e sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
✓ Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili – 10 [dieci] anni, ai sensi dell’art. 2220 c.c.
✓ Dati relativi alla verifica di qualità del servizio – 1 (uno) anno dal sondaggio
Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.
9. In che modo può contattarci?
In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:
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10. Quanto spesso aggiorniamo l’informativa per la privacy?
La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata a Dicembre 2020.