CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER L’ANTICIPO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE DURANTE L’ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA (CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN GIURISPRUDENZA LMG-01).
TRA
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca con sede legale in Milano, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, codice fiscale/partita IVA 12621570154, PEC: xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx,
in persona del legale rappresentante in carica, Rettrice prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, (di seguito per brevità anche “Università”)
E
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx x. 00, C.F.: 80007830039, PEC: xxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx, in persona del Legale Rappresentante in carica, Presidente Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx, autorizzato alla firma con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 14 luglio 2020, (di seguito per brevità anche “Consiglio”)
di seguito per brevità “le Parti”.
VISTI
‐ gli articoli 40-45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense; d’ora in poi “Legge”), ed in particolare l 'articolo 41, comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l 'ultimo anno del corso di laurea, d’ora in poi “tirocinio”;
‐ il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, sullo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n.
247: d’ora in poi “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 5 del medesimo decreto;
‐ la Convenzione Quadro stipulata il 24 febbraio 2017 dal Consiglio Nazionale Forense con la Conferenza dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche (d’ora in poi: “Convenzione Quadro”);
CONSIDERATO
‐ che l’anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, previsto dalla legge, costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, tanto dal punto di vista dell’integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche, quanto dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente;
‐ che presso il Dipartimento Giurisprudenza (School of Law) dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, d’ora in poi “Dipartimento”, è istituito ed attivato il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
(Xxxxxxx e finalità dell'accordo).
1. Le parti firmatarie si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, a realizzare congiuntamente un percorso formativo idoneo a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale, così da elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione. In particolare, le parti intendono favorire l'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di avvocato.
2. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 40, comma 1 della legge n. 247/12, disciplina l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense, presso gli studi professionali degli avvocati iscritti al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Novara, a favore degli studenti in regola con lo
svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Giurisprudenza, afferente alla Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza- LMG/01, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università e le modalità di svolgimento di tale semestre. Essa individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l’anticipazione del tirocinio.
ARTICOLO 2
(Referenti organizzativi)
1. Al fine dell’attuazione del presente accordo, il Dipartimento e il Consiglio provvederanno a nominare ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.
2. Il referente del Dipartimento è nominato dal Direttore del Dipartimento tra i professori e ricercatori in servizio presso il medesimo Dipartimento, previa delibera del Consiglio di Dipartimento.
3. Il referente del Consiglio è nominato dal Consiglio dell'Ordine tra i propri membri.
4. I referenti nominati restano in carica per la durata della presente Convenzione, salvo che vengano sostituiti dall'ente da cui sono stati nominati.
5. I nominativi dei referenti sono resi noti agli studenti ed a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dai Consigli degli Ordini degli Avvocati attraverso i canali di comunicazione istituzionale.
6. Ai referenti sono attribuite le sotto indicate funzioni, nel rispetto delle competenze attribuite al Dipartimento dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo:
1) verifica periodica della regolare attuazione dell'accordo;
2) verifica ed aggiornamento delle modalità operative di realizzazione dei tirocini ai fini dell'iscrizione al registro dei praticanti;
3) progettazione di iniziative formative, didattiche e seminariali finalizzate al miglioramento del livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione;
4) identificazione delle modalità informative dirette agli studenti;
5) verifica del corretto svolgimento del tirocinio e valutazione finale;
6) verifiche in itinere e valutazioni circa l’adeguatezza del sistema adottato rispetto alle finalità prefissate.
I referenti si incontreranno per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo.
ARTICOLO 3
(Condizioni per lo svolgimento anticipato del semestre di tirocinio professionale)
1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente che:
a) sia regolarmente iscritto all'ultimo anno del corso di studio;
b) sia in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea ed abbia ottenuto CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
1) Diritto privato (IUS/0 l);
2) Diritto processuale civile (IUS/15);
3) Diritto penale (IUS/17);
4) Diritto processuale penale (IUS/16);
5) Diritto amministrativo (IUS/1O);
6) Diritto costituzionale (IUS/08);
7) Diritto dell'Unione europea (IUS/14);
c) goda del pieno esercizio dei diritti civili;
d) non si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della legge;
e) non sia sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
f) non abbia riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374- bis,377, 377-bis, 380 e 381 del Codice penale;
g) sia di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
ARTICOLO 4
(Ammissione al tirocinio)
1. Gli studenti di cui all'articolo 3 possono presentare la richiesta di ammissione al semestre anticipato di tirocinio con istanza presentata all’Ordine, utilizzando il sistema
Riconosco o il modulo di domanda allegato n. 1 alla presente Convenzione, previo accordo con un avvocato iscritto all'albo ordinario da almeno un quinquennio che non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo decennio.
3. In ogni caso, il rapporto di tirocinio si instaura soltanto in seguito all’ attivazione del tirocinio secondo la procedura Stage di Ateneo e conseguente predisposizione di un progetto formativo coerente con gli obiettivi e le tipologie di attività prevalenti svolte dal praticante definiti nelle linee guida dell’Ordine.
ARTICOLO 5
(Modalità di svolgimento del tirocinio)
1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della convenzione il praticante non è esentato dall’obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.
3. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma precedente, il Dipartimento può convenire con il Consiglio l'istituzione e l'organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A questo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo, individuati di comune accordo dal Dipartimento e dal Consiglio, nelle persone dei loro referenti.
4. Il referente del Dipartimento rappresenta il riferimento per gli studenti in caso di problemi o necessità insorte durante il semestre di tirocinio.
5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza dei Consiglio, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
6. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre può essere ridotto fino ad un minimo di dodici.
7. Il Consiglio esplica i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.
8. Nei casi in cui lo studente non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, i l p r a ticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un massimo di sei mesi, superati i quali, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
9. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
10. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11 della legge, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale.
11. Nel periodo di tirocinio anticipato in costanza dell'ultimo anno di corso di laurea il praticante è tenuto ad osservare non soltanto i doveri e le norme deontologiche proprie degli studenti universitari, ma anche gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è, pertanto, soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari sia dell'Università, sia forensi.
ARTICOLO 6
(Valutazione del tirocinio)
1. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle osservazioni e dell'attestazione apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale, rilasciato appositamente dal Consiglio dell'Ordine.
2. La programmazione, la verifica e la valutazione definitiva dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio nonché l'accertamento dell'effettivo svolgimento del medesimo restano di competenza del Consiglio dell'Ordine, che vi provvederà secondo il regolamento già in vigore o che vorrà successivamente adottare.
3. Il riconoscimento del semestre di tirocinio anticipato non è condizionato al successivo svolgimento della pratica professionale presso il medesimo avvocato.
ARTICOLO 7
(Collaborazione didattica)
1. Il Dipartimento si impegna a fornire agli studenti le informazioni necessarie per l’anticipazione di un semestre del tirocinio, di cui si darà conto anche nell’offerta formativa del corso di laurea e nelle iniziative di orientamento in ingresso.
2. Il Consiglio si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le proprie iniziative formative attivate ogni anno durante i semestri di tirocinio.
ARTICOLO 8
(Trattamento dei dati personali)
Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del X.X.xx. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.
I rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti non sono individuate, ma ciascuno agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.
Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
ARTICOLO 9
(Stipula)
La presente accordo è firmato digitalmente, in un unico originale, ex art.24, commi 1 e 2 del Codice dell’Amministrazione digitale-Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del DPR n.131/86.
L’imposta di bollo (art.2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972) è assolta al 50% da ciascuna delle parti.
ARTICOLO 10
(Disposizioni finali)
0.Xx presente convenzione ha efficacia dal momento della data di sottoscrizione tra le parti e per gli studenti (in possesso dei requisiti) iscritti all’ultimo anno nell’a.a. 2020-21 e successivi; ha una durata di cinque anni e sarà esplicitamente rinnovabile tra le parti, fatta salva la possibilità di recesso previo preavviso di due mesi. Il recesso avrà efficacia a partire dall’ anno accademico successivo, salvaguardate le posizioni in essere.
2. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applica la normativa vigente.
Letto, confermato e sottoscritto. Milano,
Per l’Università degli Studi di Milano-Bicocca La Rettrice
Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara Il Presidente
Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx
Area della Formazione e dei Servizi agli studenti: Xxxxx Xx Xxxxx Settore di Sociologia e Giurisprudenza: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx