DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Ufficio per il servizio civile nazionale
Bando per la selezione di 489 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nell’ambito delle finalità istituzionali individuate da Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: “Delega al governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” ed in particolare l’art. 8, lett. b), che ha previsto la partecipazione al servizio civile nazionale di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti;
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante la “Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n.64”;
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’art.8 della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed in particolare l’articolo 26, comma 1, che disciplina la fase transitoria prevedendo che “Fino all’approvazione del Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2017, concernente: “Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Xxxxxxxx Xxxxxxx in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale e integrazione” ed in particolare l’articolo 2, comma 3, che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e in materia di Servizio civile universale ai sensi dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 e delle successive disposizioni di attuazione;
VISTO il decreto 21 marzo 2017 con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha determinato le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato On.le Xxxxx Xxxxx, tra le quali le Politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 5 maggio 2017, n. 991, con il quale è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale al consigliere Xxxxxxxx Xxxxxxx dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTA la circolare del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di seguito Dipartimento) in data 23 settembre 2013, concernente “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;
VISTA la circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 3 agosto 2017, concernente l’“Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” che, nel sostituire la anzidetta Circolare del 23 settembre 2013, stabilisce che la stessa continui ad applicarsi, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, limitatamente ai “procedimenti di iscrizione agli albi di servizio civile nazionale già avviati in base alla previgente disciplina”.
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 5 maggio 2016, con il quale è stato approvato il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”;
VISTO il protocollo d’intesa in data 6 aprile 2016 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Presidenza del consiglio dei ministri e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale le parti si impegnano a sviluppare, di comune intesa, la realizzazione di progetti di servizio civile ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, volti a promuovere lo svolgimento di attività inerenti tematiche sociali, ambientali e alimentari, legate all’agricoltura, tramite l’impiego di complessivi 1000 volontari di cui 500 finanziati con risorse a carico del bilancio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e 500 finanziati con risorse relative al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” PON IOG;
VISTO l’Accordo di programma siglato in data 12 maggio 2016 ai sensi dell’art. 15 della legge
n. 241/1990 tra il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali volto a definire i rispettivi impegni assunti con il sopra citato protocollo d’intesa;
VISTO l’Avviso del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale pubblicato, in data 26 luglio 2016, sul sito internet del Dipartimento medesimo nel quale, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.3 del sopra citato “Prontuario”, sono stati comunicati agli enti i termini e le modalità per la presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale per 500 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nell’ambito degli obiettivi istituzionali individuati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali nonché per ulteriori 500 volontari, da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del PON IOG;
CONSIDERATO che alla scadenza del termine fissato per il 31 ottobre 2016, successivamente prorogato al 16 dicembre 2016 con Avviso del 19 ottobre 2016, sono pervenuti complessivamente 326 progetti, presentati dagli enti iscritti all’Albo nazionale e quelli iscritti agli albi regionali e della Provincia autonoma di Trento, di cui 205 progetti di servizio civile nazionale (per 1.853 volontari) e 120 progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del PON IOG (per 889 volontari), per la valutazione dei quali è competente il Dipartimento ai sensi del citato Avviso del 26 luglio 2016;
RILEVATO che, in relazione ai 205 progetti di servizio civile nazionale presentati dagli enti entro il 16 dicembre 2016, sono stati approvati n. 142 progetti per l’impiego di n. 1359 volontari;
VISTA la graduatoria finale di merito dei progetti di servizio civile nazionale nell’ambito degli obiettivi istituzionali individuati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, approvata con decreto n. 668 del 28 giugno 2017 e pubblicata sul sito internet del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in data 3 luglio 2017;
VISTO il decreto n. 953 dell’11 ottobre 2017, con il quale è stata rettificata la suddetta graduatoria finale di merito con l’inserimento del progetto “Ritorno alla terra” presentato dal Comune di Scisciano cui è stato attribuito il punteggio pari a 64, pubblicata sul sito internet del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in data 12 ottobre 2017 ;
RILEVATO che il progetto presentato dall’ARCI servizio civile “ Mangiare locale si può”, per 6 volontari, non è attivabile per indisponibilità della sede di attuazione progetto;
VERIFICATO pertanto che, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, è possibile avviare al servizio complessivamente n. 489 volontari per la realizzazione di 47 progetti di servizio civile nazionale nell’ambito degli obiettivi istituzionali individuati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali collocati in graduatoria con un punteggio uguale o superiore a 64;
RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per indire un bando per la selezione n. 489 volontari da impiegare nei progetti di servizio civile nazionale nell’ambito degli obiettivi istituzionali individuati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
DECRETA
Art. 1
Generalità
È indetto un bando per la selezione di n. 489 volontari, da avviare nell’anno 2018 nei progetti di servizio civile nazionale nell’ambito degli obiettivi istituzionali individuati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali presentati dagli enti di cui all’Allegato 1, approvati dal Dipartimento ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002,
n. 77 ed inseriti nelle graduatorie.
L’impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verrà comunicata dal Dipartimento agli enti e ai volontari - tenendo conto, compatibilmente con la data di arrivo delle graduatorie e con l’entità delle richieste, delle date proposte dagli enti - secondo le procedure e le modalità indicate al successivo art. 6, a seguito dell’esame delle graduatorie.
La durata del servizio è di dodici mesi.
Ai volontari in servizio civile nazionale spetta un assegno mensile di 433,80 euro.
Art. 2
Progetti e posti disponibili
Le informazioni riguardanti: i progetti di cui all’Allegato 1, i criteri per la selezione dei volontari, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impegnati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, dovranno essere pubblicate sulla HOME PAGE dei siti internet degli enti titolari dei progetti, secondo lo schema di cui all’Allegato 5 al presente Xxxxx, recante le informazioni minime indispensabili
per la conoscenza degli stessi da parte dei giovani. Le informazioni di cui sopra potranno, altresì, essere rese note mediante la pubblicazione dell’intero elaborato progettuale, ovvero essere richieste direttamente agli enti che realizzano il progetto prescelto.
Art. 3
Requisiti e condizioni di ammissione
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;
- essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, o che alla data di presentazione della domanda siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero per l’attuazione del Programma europeo Xxxxxxxx Xxxxxxx;
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale l’aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto sperimentale europeo IVO4ALL o aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari.
Art. 4
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 5 febbraio 2018 Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009,
n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) consegnate a mano.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nel presente bando, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni. E’, invece, possibile presentare domanda per progetti inseriti nel bando contestualmente pubblicato in attuazione del programma europeo Xxxxxxxx Xxxxxxx. In caso di esito positivo delle selezioni sia per un progetto di servizio civile nazionale ai sensi della legge n. 64/2001 che in un progetto in attuazione de programma europeo Xxxxxxxx Xxxxxxx, il candidato che sia stato avviato in servizio in uno dei due progetti non può interrompere il servizio intrapreso per essere assegnato all’altro. La mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. È cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda con l’indicazione della sede, ove necessario.
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione. E’ sanabile da parte dell’ente destinatario della domanda il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto.
Art. 5
Procedure selettive
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il progetto prescelto.
L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. Il candidato deve presentarsi al colloquio per le selezioni secondo le date previste dal relativo calendario pubblicato sulla HOME PAGE del sito ufficiale dell’ente. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente.
L’ente dovrà verificare che la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro i termini, secondo le modalità prescritte dall’art. 4, del presente bando e che alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità.
L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet.
Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto l’ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in “Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio. I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore a 36/60, come indicato nella scheda di valutazione sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l’ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.
Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana. L’ente è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile nazionale” posta sulla HOME PAGE, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive.
L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili, in considerazione della sede indicata dai candidati nella domanda.
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento. L’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.
Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità.
Art. 6
Avvio al servizio
L’ente deve inserire nel sistema informatico “UNICO - Helios” le graduatorie compilando un apposito format disponibile sul sistema stesso, avendo cura di evidenziare nelle apposite colonne il punteggio conseguito, la sede dove il volontario dovrà presentarsi il primo giorno di servizio e quella nella quale avrà attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di entrambe anche nel caso che le due sedi coincidano. L’ente deve inoltre inserire, in ordine decrescente di punteggio, l’elenco degli idonei non selezionati in un’unica sede di attuazione del progetto di riferimento. L’ente deve altresì inserire i nominativi dei candidati risultati non idonei o esclusi dalla selezione, provvedendo nel contempo, ad indicare il numero complessivo delle domande ricevute nell’apposito box presente sul predetto sistema.
Le graduatorie, sottoscritte dal responsabile del servizio civile nazionale o dal responsabile legale dell’ente, devono essere inviate al Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx, in aggiunta alla seguente documentazione:
a) domande di partecipazione (Allegato 2) dei soli candidati risultati idonei selezionati;
b) documenti di identità degli interessati.
Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l’ente per ogni necessità del Dipartimento.
La PEC di trasmissione delle graduatorie deve indicare nell’oggetto: il codice dell’ente (NZ…..), denominazione dell’ente, titolo/titoli del/dei progetto/progetti.
Le graduatorie devono pervenire, sia via internet che via PEC, entro e non oltre l’8 maggio 2018 a pena di non attivazione del progetto e devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi; la documentazione da inviare al Dipartimento di cui ai precedenti punti a) e b) riguarda invece
i soli candidati che risultano idonei selezionati. Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di subentro.
L’avvio al servizio dei volontari è subordinato all’invio delle graduatorie in entrambi i formati richiesti. Il mancato invio via internet del format di presentazione delle stesse comporta l’impossibilità di avviare il progetto entro la data richiesta dall’ente, anche se la documentazione risulti inviata via PEC entro il termine innanzi indicato.
Il Dipartimento, sulla base delle graduatorie formulate dagli enti, provvede ad inviare ai candidati idonei selezionati, tramite gli enti stessi, un codice utenza ed una password utilizzando i quali il giovane potrà scaricare, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile nazionale firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche, assicurative e gli obblighi di servizio di cui al successivo art. 8.
L’ente trasmette via PEC al Dipartimento copia del contratto sottoscritto dal volontario per la conservazione dello stesso e l’erogazione dei pagamenti ai volontari.
Art. 7
Obblighi di servizio
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e alle prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.
I volontari sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo.
L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l’impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile nazionale, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva per le finalità di espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.
I dati medesimi saranno trattati dal Dipartimento ai fini dell’approvazione delle graduatorie definitive e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I dati raccolti dal Dipartimento potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo del Dipartimento, titolare del trattamento dei dati personali. 9
Art. 9
Disposizioni finali
Al termine del servizio, svolto per dodici mesi o per almeno nove mesi in caso di subentro, verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio civile nazionale redatto sulla base dei dati forniti dall’ente.
Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare il Dipartimento (Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma) attraverso l’Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del martedì e venerdì pomeriggio al seguente numero tel. 06. 00000000.
Roma, 21 dicembre 2017
Il Capo del Dipartimento
X.xx Cons. Xxxxxxxx XXXXXXX
NOTE ESPLICATIVE AL BANDO
Note all’art. 1
La durata del servizio è di dodici mesi. Per i volontari subentranti la predetta durata è ridotta al periodo che intercorre dalla data di inizio del servizio presso l’ente fino al termine del progetto. Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento.
Ai sensi dell’art 16, comma 3, del D.Lgs. del 6 marzo 2017, n. 40 gli assegni attribuiti ai volontari, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni degli obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali. Il periodo prestato come volontario di servizio civile è riconosciuto, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 4, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, ai fini previdenziali.
Per i volontari è prevista una assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio, stipulata dal Dipartimento a favore degli stessi.
Note all’art. 2
Dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del Dipartimento, l’ente pubblica sulla Home Page del proprio sito internet la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto approvato, ovvero l’intero elaborato progettuale, nonché i criteri di selezione. L’accesso al sito è gratuito. L’ente può adottare altre forme di pubblicità al fine di far conoscere al maggior numero di potenziali candidati il proprio progetto.
Dal sito del Dipartimento è possibile accedere direttamente ai siti di tutti gli enti che hanno avuto i progetti approvati riferiti al presente bando.
Note all’art. 3
Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda (Consiglio di Stato, sentenze n. 1284 e n. 1291 del 5 marzo 2010). Anche gli altri requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione dell’età, mantenuti durante tutto il periodo del servizio, a pena di decadenza.
Non possono presentare domanda: gli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia; i volontari che abbiano già svolto il servizio civile nazionale; i volontari già impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile, ivi compresi i progetti per l’attuazione del programma europeo “Garanzia Giovani” (non è possibile cioè interrompere il servizio per partecipare alle selezioni per un nuovo progetto), ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; i giovani che abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.
Note all’art. 4
Le domande, redatte secondo il modello di cui all’Allegato 2 e corredate dalla dichiarazione di cui all’Allegato 3 del presente bando, nonché dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, debbono pervenire all’ente che realizza il progetto entro il termine perentorio delle ore 14.00 del 5 febbraio 2018
I modelli di cui agli Allegati 2 e 3 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - sezione modulistica. La mancata presentazione dell’Allegato 3 non
è causa di esclusione dalle selezioni, così come la mancata presentazione del documento di identità.
La tempestività delle domande è accertata dall’ente che realizza il progetto: in formato cartaceo presentate a mano o inviate per Raccomandata A/R;
via PEC.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate all’art. 4 del presente bando non saranno prese in considerazione.
Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, ovvero gli stessi possono essere elencati in un curriculum vitae reso sottoforma di autocertificazione.
Note all’art. 5
L’ente deve verificare che la domanda, se presentata in formato cartaceo, sia sottoscritta con firma autografa per esteso dall’interessato. Per le domande presentate con PEC, si precisa che, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs n. 82/ 2005 e dell’art. 16-bis della Legge 2/2009, l’inoltro tramite posta elettronica certificata è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta, purché la denominazione dell’indirizzo PEC sia riconducibile all’anagrafica dell’interessato.
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione. E’ invece sanabile il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero di una fotocopia del documento di identità scaduto.
La selezione è effettuata dall’ente che realizza il progetto ed al quale sono state inviate le domande. L’ente dovrà rendere noti ai candidati i giorni e la sede di svolgimento della selezione pubblicandoli sulla Home Page del proprio sito internet almeno 15 giorni prima dell’inizio dei colloqui. La predetta pubblicazione ha valore di notifica per i singoli candidati. La mancata pubblicazione del calendario dei colloqui determina l’annullamento del procedimento di selezione. Il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
Al termine della selezione l’ente redige la graduatoria finale nella quale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non selezionati per mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge n. 191 del 1998. Le graduatorie dovranno riportare per ciascun aspirante volontario: cognome, nome, data di nascita e punteggio conseguito. Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo dell’esclusione. L’ente deve comunicare tempestivamente agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie. La graduatoria è compilata per ogni progetto o sede in cui si articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti. L’ente deve pubblicare le graduatorie sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalità.
Note all’art. 6
L’ente invia al Dipartimento, tramite PEC, la graduatoria e i restanti documenti elencati all’art. 6 del bando, con riferimento ai soli candidati risultati idonei e selezionati, e conserva gli originali da esibire a richiesta del Dipartimento.
L’ente deve inviare via Internet le graduatorie complete dei dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati. Nell’inviare i dati gli enti avranno cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza degli stessi, in quanto le informazioni implementeranno direttamente gli archivi del sistema. Il Dipartimento non risponde di eventuali errori commessi nella compilazione del format di invio.
Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l’assenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Bando sono comunicate dal Dipartimento agli enti, i quali informano tempestivamente gli interessati.
In attuazione delle disposizioni concernenti la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, è stata predisposta una nuova modalità per l'invio dei contratti ai volontari del servizio civile nazionale. La nuova modalità prevede l'indicazione di un codice utenza e di una password a fianco di ciascun nominativo inserito nell'Allegato al provvedimento del Dipartimento avente ad oggetto “Verifica dei requisiti...”, che viene trasmesso all’ente.
Ciascun ente, alla ricezione del provvedimento sopra citato, avrà cura di far avere con sollecitudine le predette credenziali ai volontari per permettere loro - anche ponendo a disposizione, se richiesto, una postazione internet - di scaricare il contratto nel quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo dove dovranno presentarsi il primo giorno di servizio e la sede di attuazione del progetto.
Ciascun volontario, mediante l'utilizzo del codice utenza e della password, dovrà collegarsi al sito del Dipartimento, all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - area riservata volontari - per scaricare il contratto di servizio civile nazionale e per fruire dei servizi personalizzati ivi indicati nel termine di 30 giorni dall’inizio del servizio, salvo richiesta di proroga al Dipartimento.
Il contratto controfirmato per accettazione dal volontario dovrà essere restituito via pec al Dipartimento, a cura del responsabile dell'ente che indicherà in calce la data di effettiva presentazione in servizio.
Note all’art.9
L’attestato di espletamento del servizio non verrà rilasciato ai volontari che hanno interrotto il servizio.