CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL’INTEGRITÀ FISICA
RealmenteInSalute
Formula Target
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELL’INTEGRITÀ FISICA
Il presente Set Informativo, composto da:
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
• Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Xxxxx), deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
MOD. 5131 MAL - Ed. 01/2019
RealmenteInSalute Target
Il tuo benessere familiare ha bisogno di nuove certezze
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INDICE | ||
INTRODUZIONE | pag. | 4 |
GLOSSARIO | pag. | 5 |
CONDIZIONI GENERALI | pag. | 8 |
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO | pag. | 8 |
1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE | pag. | 8 |
1.3 DURATA DELL’ASSICURAZIONE | pag. | 8 |
1.4 TERMINI DI RINUNCIA ALLA RIVALSA | pag. | 8 |
1.5 CONTROVERSIE – VALUTAZIONE COLLEGIALE ED ARBITRATO IRRITUALE | pag. | 8 |
1.6 FORO COMPETENTE | pag. | 9 |
1.7 ONERI FISCALI | pag. | 9 |
1.8 ALTRE ASSICURAZIONI | pag. | 9 |
1.9 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE | pag. | 9 |
1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE | pag. | 9 |
1.11 CHI NON ASSICURIAMO | pag. | 9 |
1.12 LIMITI DI ETÀ | pag. | 9 |
SEZIONE KIDS | pag. | 10 |
2 COSA ASSICURIAMO | pag. | 10 |
2.1 RIMBORSO SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO | pag. | 10 |
2.2 INDENNITÀ ABBONAMENTI NON GODUTI | pag. | 11 |
2.3 ASSISTENZA KIDS | pag. | 11 |
2.4 ACCESSO AL NETWORK | pag. | 13 |
3 OPERATIVITÀ | pag. | 15 |
4 ESCLUSIONI | pag. | 16 |
5 GESTIONE DEL SINISTRO | pag. | 17 |
5.1 DENUNCIA DEL SINISTRO – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO | pag. | 17 |
5.2 DATA DEL SINISTRO | pag. | 17 |
5.3 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | pag. | 17 |
5.4 ASSISTENZA KIDS - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO | pag. | 18 |
5.5 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI | pag. | 18 |
5.6 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE | pag. | 18 |
SEZIONE DENTAL 6 COSA ASSICURIAMO | pag. pag. | 19 19 |
6.1 RIMBORSO SPESE PER VISITA ODONTOIATRICA E DETARTRASI | pag. | 19 |
6.2 RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO | pag. | 19 |
6.3 ACCESSO AL NETWORK | pag. | 19 |
7 OPERATIVITÀ | pag. | 20 |
8 ESCLUSIONI | pag. | 21 |
9 GESTIONE DEL SINISTRO | pag. | 22 |
9.1 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO | pag. | 22 |
9.2 DATA DEL SINISTRO | pag. | 22 |
9.3 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | pag. | 23 |
INDICE
SEZIONE FISIO | pag. | 24 |
10 COSA ASSICURIAMO | pag. | 24 |
10.1 INDENNITÀ PER INTERVENTO CHIRURGICO A SEGUITO DI INFORTUNIO | pag. | 24 |
10.2 INDENNITÀ PER IMMOBILIZZAZIONE | pag. | 24 |
10.3 RIMBORSO SPESE PER RIABILITAZIONE | pag. | 24 |
10.4 ACCESSO AL NETWORK | pag. | 25 |
11 OPERATIVITÀ | pag. | 26 |
12 ESCLUSIONI | pag. | 27 |
13 GESTIONE DEL SINISTRO | pag. | 28 |
13.1 DENUNCIA DEL SINISTRO – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO | pag. | 28 |
13.2 DATA DEL SINISTRO | pag. | 28 |
13.3 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | pag. | 28 |
APPENDICE 1 | pag. | 29 |
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI IN POLIZZA | pag. | 29 |
INTRODUZIONE
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
INTRODUZIONE
RealmenteInSalute è un prodotto Rimborso Spese Sanitarie, modulare e personalizzabile che contiene garan- zie assicurative per tutelarsi dai rischi relativi ad eventi di malattia o infortunio che possono compromettere la salute e l’integrità fisica delle persone.
La Formula Target si compone di moduli di offerta con garanzie predefinite destinati a coprire specifiche esigenze. Per la Sezione Fisio è prevista la possibilità, in fase di sottoscrizione, di aderire all’iniziativa “Realmente- Wellness”. Tale iniziativa promuove il benessere della persona, ponendo la massima attenzione all’alimenta- zione e all’attività fisica moderata e costante. L’attività fisica contribuisce al benessere generale e permette un maggior controllo della propria salute contribuendo a migliorarla.
“RealmenteWellness” è un’iniziativa dedicata a tutti coloro che conducono uno stile di vita orientato al benes- sere, premiando chi lo persegue in maniera attiva e dinamica.
L’Assicurato che dimostrerà di essere fisicamente attivo nel corso della durata contrattuale, avrà diritto ad una diminuzione di premio per le annualità di polizza successive alla prima.
Tutto ciò è possibile grazie all’utilizzo di tecnologie mirate alla misurazione del movimento e di una piatta- forma interattiva fruibile attraverso l’adesione all’iniziativa “RealmenteWellness”.
Per maggiori dettagli sull’iscrizione e sulla descrizione dell’iniziativa “RealmenteWellness”, rivolgersi in Agenzia o consultare il sito web xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Si specifica che saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le garanzie esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.
LE CONDIZIONI GENERALI sono norme comuni a tutte le Sezioni che regolano l’assicurazione in generale.
FORMULA TARGET
La SEZIONE KIDS si compone delle seguenti garanzie obbligatorie:
◆ Xxxxxxxx spese mediche a seguito di infortunio
◆ Indennità abbonamenti non goduti
◆ Assistenza Kids
◆ Accesso al network
La SEZIONE DENTAL si compone delle seguenti garanzie obbligatorie:
◆ Rimborso spese per visita odontoiatrica e detartrasi
◆ Xxxxxxxx spese odontoiatriche a seguito di infortunio
◆ Accesso al network
La SEZIONE FISIO si compone delle seguenti garanzie obbligatorie:
◆ Indennità per intervento chirurgico a seguito di infortunio
◆ Indennità per immobilizzazione
◆ Rimborso spese per riabilitazione
◆ Accesso al network
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
GLOSSARIO
I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
ASSICURATO
La persona protetta dall’assicurazione
ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Assistenza prestata da personale in possesso di specifico diploma.
BLUE ASSISTANCE
Blue Assistance S.p.A. è la società di servizi, facente parte di Reale Group, che provvede, per conto di Reale Mutua, alla liquidazione dei sinistri ed inoltre gestisce le convenzioni e i rapporti con le strutture sanitarie sele- zionate dalla società stessa.
CARTELLA CLINICA
Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, contenente le generalità dell’Assicurato, l’a- namnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).
CENTRALE OPERATIVA
Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A. che organizza ed eroga le prestazioni e i servizi di assistenza previsti in polizza.
CENTRI ODONTOIATRICI CONVENZIONATI
Le strutture odontoiatriche ed i medici/odontoiatri convenzionati con Blue Assistance presso i quali l’Assicu- rato può fruire delle prestazioni odontoiatriche previste dalla polizza.
CONTRAENTE
La persona che stipula il contratto con Reale Mutua.
DAY HOSPITAL / DAY SURGERY
Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.
FRANCHIGIA/SCOPERTO
Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa (franchigia) o in percentuale (scoperto) sull’ammontare del danno, che rimane a carico dell’Assicurato.
INABILITÀ TEMPORANEA
Temporanea incapacità fisica dell’Assicurato a svolgere le sue normali occupazioni.
INDENNIZZO
La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
INTERVENTO CHIRURGICO
Atto medico, realizzato da personale regolarmente abilitato in base ai requisiti di legge, avente diretta finalità terapeutica ed effettuato – anche senza ricovero presso l’ambulatorio o lo studio del medico chirurgo curante
- mediante cruentazione dei tessuti con l’utilizzo di strumenti chirurgici ovvero con l’uso di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa.
GLOSSARIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Sono considerati interventi chirurgici anche la riduzione incruenta di fratture seguita da gessatura, le endosco- pie a qualsiasi titolo effettuate.
Non sono comunque considerati interventi chirurgici, ancorché effettuati con i predetti strumenti:
◆ le procedure aventi esclusiva finalità diagnostica o di controllo (salvo le endoscopie sopra descritte);
◆ le iniezioni.
MALATTIA
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo e per persona, Reale Mutua presta la garanzia.
MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichia- razioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, il premio e la sottoscrizione delle Parti.
PRESTAZIONI SANITARIE
Accertamenti diagnostici, visite specialistiche, cure mediche, materiali e strumenti di intervento, endoprotesi applicate nel corso di un intervento chirurgico; rientrano convenzionalmente gli onorari dei medici, si ritengono comunque escluse le spese per i certificati. Non sono compresi farmaci e specialità medicinali.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
RESIDENZA
Luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui l’Assicurato ha stabilito la dimora abituale.
RICOVERO
Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery.
Il servizio xxx.xxxxx.xxxx consente all’Assicurato di accedere a tariffe scontate presso le strutture sanitarie convenzionate con Blue Assistance. Tale servizio sarà fruibile grazie ad un codice di accesso di 16 cifre (PIN). Per fruire del servizio occorrerà connettersi al sito xxx.xxxxx.xxxx ed inserire il codice di accesso, seguendo le istruzioni presenti direttamente sul sito alla voce “guida alla navigazione”.
SINISTRO
Si considerano sinistro: il ricovero, l’intervento chirurgico, il ricovero domiciliare o, in assenza dei suddetti eventi, le altre prestazioni sanitarie assicurate. Per le prestazioni di Assistenza si considera sinistro il verificarsi dell’evento per cui è prestata la garanzia.
STRUTTURA SANITARIA
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, regolarmente autorizzati a fornire assi- stenza ospedaliera.
Poliambulatorio medico, centro diagnostico autorizzato.
Non sono considerate strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemen- te finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
STRUTTURE SANITARIE E MEDICI CHIRURGHI CONVENZIONATI
Strutture sanitarie e medici chirurghi convenzionati con Blue Assistance, presso i quali l’Assicurato – previa richiesta telefonica e autorizzazione da parte di Blue Assistance - può fruire dell’assistenza diretta per presta- zioni mediche, interventi chirurgici e ricoveri resi necessari dal suo stato di salute.
L’elenco delle strutture sanitarie e dei medici convenzionati è consultabile nel sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx. Poiché gli accordi con i medici chirurghi e le strutture sanitarie possono subire variazioni nel tempo è essen- ziale che l’Assicurato ottenga conferma, contattando Blue Assistance, dell’effettiva esistenza dell’accordo.
TRATTAMENTI DI FISIOKINESITERAPIA
Terapie specifiche (radarterapia, ultrasuoni, kinesiterapia e simili) prescritte dal medico curante, praticate da personale abilitato ed effettuate unicamente in strutture sanitarie autorizzate.
CONDIZIONI GENERALI Formula Target
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
CONDIZIONI GENERALI
Le Condizioni Generali sono norme comuni che regolano il contratto di assicurazione in generale.
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
1.3 DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Ferma la facoltà del Contraente di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di almeno 30 giorni, l’assicurazione cessa alla “scadenza del contratto” indicata nel modulo di polizza, senza necessità di disdetta.
1.4 TERMINI DI RINUNCIA ALLA RIVALSA
Reale Mutua rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 1916 del Codice Civile e s.m.i. verso i terzi respon- sabili dell’infortunio.
1.5 CONTROVERSIE - VALUTAZIONE COLLEGIALE ED ARBITRATO IRRITUALE
Per tutte le garanzie, ad eccezione delle garanzie di Assistenza e dei servizi non assicurativi, in caso di divergenza sull’indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi, si potrà procedere, su accordo tra l’Assicurato e Reale Mutua, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria e/o agli Orga- nismi di Mediazione accreditati ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.:
A mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle Parti, i quali si riuni- scono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le Parti;
B mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista alla lettera A del presente articolo, oppure in alternativa ad essa. I primi due componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il terzo d’accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.
Il Collegio risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assi- curazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono sempre vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
Formula Target CONDIZIONI GENERALI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
1.6 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di resi- denza dell’Assicurato.
1.7 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Nel caso in cui il Contraente, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qua- lunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni dal tra- sferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al Con- traente, se previsto dall’Autorità dello Stato estero della nuova residenza. Qualora il Contraente ometta di comunicare tale variazione, la Società potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Reale Mutua abbia eventualmente versato all’Autorità dello Stato estero.
Il Contraente si obbliga altresì a comunicare alla Società il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridi- ca, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.
1.8 ALTRE ASSICURAZIONI
II Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
1.9 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
1.11 CHI NON ASSICURIAMO
Reale Mutua non assicura le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate. La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l’eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga; il premio medesimo verrà restituito da Reale Mutua.
Il verificarsi di situazioni patologiche diverse da quelle sopra indicate non configura aggravamento del rischio.
1.12 LIMITI DI ETÀ
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni, fermo restando un limite di età alla stipula dell’assicurazione di 74 anni. Le persone che raggiungono i 75 anni in corso di contratto sono assicurate fino alla successiva scadenza annuale del premio.
Esclusivamente per la Sezione Kids l’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 18 anni. L’eventuale incasso del premio dopo che si sia verificata la condizione sopra prevista non costituisce deroga; il premio medesimo verrà restituito da Reale Mutua.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
SEZIONE KIDS
La presente Sezione è valida solo per Assicurati di età non superiore a 18 anni.
2 COSA ASSICURIAMO
Le esclusioni sono indicate agli artt. 1.11 CHI NON ASSICURIAMO e 4 ESCLUSIONI.
2.1 RIMBORSO SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO
Reale Mutua rimborsa, fino alla concorrenza del massimale di € 10.000 per persona e per anno assi- curativo, le spese di cura rese necessarie da infortunio sostenute dall’Assicurato, in caso di ricovero o in assenza, secondo quanto riportato alle successive lettere A, B e C.
Sono inoltre comprese, fino a concorrenza del medesimo massimale, le spese sostenute:
◆ per l’assistenza infermieristica domiciliare, con il limite di € 50 giornalieri per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo;
◆ in caso di intervento riparatore del danno estetico per la chirurgia plastica, fino a € 5.000 per sini- stro, purché l’infortunio sia comprovato da referto del Pronto Soccorso Pubblico;
◆ dall’Assicurato per il trasporto fino alla struttura sanitaria o al luogo di soccorso o da una struttura sanitaria all’altra, con il limite di € 2.500.
A SPESE SOSTENUTE DURANTE IL RICOVERO:
• prestazioni sanitarie;
• trattamenti di fisiokinesiterapia;
• diritti di sala operatoria, rette di degenza, farmaci e specialità medicinali;
• cure e protesi dentarie.
Qualora le spese siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, Reale Mutua, in sostituzione del rimborso, corrisponde una diaria di € 50 per ogni pernottamento in struttura sanitaria, fino ad un mas- simo di 100 pernottamenti per sinistro. L’accesso in day hospital/day surgery viene considerato un pernottamento.
B SPESE SOSTENUTE SUCCESSIVAMENTE AL RICOVERO:
• prestazioni sanitarie;
• trattamenti di fisiokinesiterapia;
• cure e protesi dentarie rese necessarie dall’infortunio;
• acquisto di protesi anatomiche fino alla concorrenza di € 5.000 per sinistro; non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi;
• noleggio o acquisto (con il limite per l’acquisto di € 2.500 per sinistro) di apparecchi terapeutici e ortopedici. Le spese indicate alla presente lettera B sono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% che in ogni caso non potrà essere inferiore a € 50 per sinistro che rimane a carico dell’Assicurato. Sono comunque escluse le spese per le specialità medicinali e i farmaci.
Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l’Assicurato sostenga le spese relative ai ticket, Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione dello scoperto.
Reale Mutua rimborsa le spese indicate alla presente lettera B solo se effettuate nei 120 giorni suc- cessivi al ricovero.
C SPESE SOSTENUTE IN ASSENZA DI RICOVERO
• prestazioni sanitarie;
• trattamenti di fisiokinesiterapia fino alla concorrenza di € 2.000 per sinistro;
• cure e protesi dentarie fino alla concorrenza di € 2.000 per sinistro;
• acquisto di protesi anatomiche fino alla concorrenza di € 5.000 per sinistro; non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi;
• noleggio o acquisto (con il limite per l’acquisto di € 2.500 per sinistro) di apparecchi terapeutici e ortopedici.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Le spese indicate alla presente lettera C sono rimborsate solo se l’infortunio è comprovato da referto del Pronto Soccorso Pubblico e con l’applicazione di uno scoperto del 20% che in ogni caso non potrà essere inferiore a € 50 per sinistro che rimane a carico dell’Assicurato.
Sono comunque escluse le spese per le specialità medicinali e i farmaci.
Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l’Assicurato sostenga le spese relative ai ticket, Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione dello scoperto.
Reale Mutua rimborsa le spese indicate alla presente lettera C solo se effettuate entro 180 giorni dalla data dell’infortunio.
2.2 INDENNITÀ ABBONAMENTI NON GODUTI
Reale Mutua corrisponde un indennizzo di € 200 in caso di infortunio comprovato da referto del Pronto Soccorso Pubblico, che comporti un’inabilità temporanea di almeno 20 giorni consecutivi documen- tata da certificazione medica e che abbia come conseguenza la mancata frequenza ad attività spor- tive, culturali o il mancato utilizzo di mezzi pubblici.
L’Assicurato deve inoltre produrre documentazione attestante l’iscrizione ad attività sportiva, cultu- rale o abbonamento ai mezzi pubblici.
2.3 ASSISTENZA KIDS
All’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di malattia o infortunio, verificatosi durante il periodo di validità dell’assicurazione o che necessiti di informazioni in ambito sanitario, Blue Assistance, offre le prestazioni di seguito indicate, fino a tre volte per annualità assicurativa.
A PRESTAZIONI E SERVIZI COMPLEMENTARI
Le prestazioni complementari, erogate anche a domicilio e dette “di conforto”, facilitano la gestione della vita quotidiana all’Assicurato impossibilitato a muoversi, ad esempio per recarsi in una struttura sanita- ria per effettuare esami diagnostici o medicazioni.
1 INVIO DI UNA BABY SITTER
Qualora uno dei genitori dell’Assicurato, a seguito di ricovero per infortunio o malattia in una struttura sanitaria da cui non possa essere dimesso entro 3 giorni dalla data del ricovero, sia nell’impossibilità d’occuparsi del figlio minore Assicurato con lui convivente e nessun altro familiare possa prendersene cura, la Centrale Operativa provvede a reperire una baby sitter e ad inviarla presso la residenza dell’Assi- curato per occuparsi dei minori.
La prestazione opera fino alla concorrenza di € 500 per sinistro.
In alternativa la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare, residente ad oltre 50 Km dal Comune in cui risiede l’Assicurato, un biglietto di andata e ritorno in aereo (classe economica) o treno (prima classe), per raggiungere ed accudire il minore presso la residenza, tenendone il costo a carico di Reale Mutua.
2 INVIO DI UN ACCOMPAGNATORE O DI UN MEZZO DI TRASPORTO
Qualora l’Assicurato, nei 30 giorni successivi alla dimissione da una struttura sanitaria in cui sia stato rico- verato a seguito di infortunio o malattia, debba effettuare una o più visite di controllo o esami diagnostici in una struttura sanitaria, come certificato da prescrizione medica, in assenza di un familiare che possa fornirgli un aiuto concreto, la Centrale Operativa, nel caso in cui i propri medici lo valutino necessario, prov- vede a inviare un accompagnatore o un mezzo di trasporto per recarsi dalla propria residenza alla struttura sanitaria interessata, tenendone il costo a carico di Reale Mutua fino alla concorrenza di € 300 per sinistro.
3 SUPPORTO PSICOLOGICO
Il supporto psicologico ha lo scopo di soddisfare un’eventuale richiesta di ascolto nei momenti immedia- tamente successivi al verificarsi di un evento traumatico, o alla diagnosi di una patologia che compor- tino per l’Assicurato/a una situazione di disagio e di stress psicofisico.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Qualora l’Assicurato necessiti di un supporto psicologico prescritto dal medico di base o da altro medico specialista:
– a seguito di xxxxxx e/o lesioni causati da atti di bullismo, regolarmente denunciati alle Pubbliche Autorità;
– in caso di stress psicofisico e/o malattia causata da disturbi del comportamento alimentare
la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici lo valutino necessario, organizzerà, se richieste entro 60 giorni dal sinistro ovvero dalla denuncia alle Pubbliche Autorità o dal momento in cui è stata posta la diagnosi per la prima volta, delle sedute di psicoterapia a domicilio o presso lo studio di un pro- fessionista convenzionato con Blue Assistance.
La prestazione opera, previo invio della denuncia alle Pubbliche Autorità e/o della prescrizione medica attestante la data in cui è stato diagnosticato il disturbo psicologico, con il numero massimo di 10 sedute per anno assicurativo.
B GESTIONE DELLE URGENZE
La gestione delle urgenze consiste nella presa a carico di tutte le fasi in cui insorga un’esigenza improv- visa legata ad un problema di salute, o ad un evento traumatico che colpisca l’Assicurato o un suo fami- liare, se Assicurato. Ad esempio l’invio di un pediatra a domicilio, in caso di malattia improvvisa occorsa al minore, può essere molto utile e tranquillizzare i genitori in caso di irreperibilità del pediatra di famiglia. È importante specificare che l’assistenza non si sostituisce mai al servizio pubblico di emergenza svolto dal 118.
1 INVIO DI UN PEDIATRA
Qualora l’Assicurato necessiti della visita di un pediatra presso la propria residenza, ma non sia reperi- bile il proprio pediatra di fiducia, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici lo valutino neces- sario, provvede ad inviare uno specialista presso la residenza.
Qualora nessuno dei medici convenzionati sia immediatamente disponibile, in alternativa ed in accordo con i genitori dell’Assicurato, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del minore nella più vicina struttura sanitaria mediante autoambulanza o altri mezzi adatti alla circostanza.
La prestazione è operativa nei giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8, nei prefestivi dalle ore 14 alle ore 24 e nei festivi 24 ore su 24.
2 TRASPORTO IN AMBULANZA
Qualora l’Assicurato in viaggio necessiti di un trasporto in autoambulanza dal luogo in cui si trova ad una struttura sanitaria, o da questa alla sua residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici lo valutino necessario, provvede all’invio. La prestazione opera fino alla concorrenza di € 250 per sinistro.
3 RIENTRO SANITARIO
Qualora nel corso di un viaggio a seguito di malattia o infortunio vi sia la necessità di trasferire l’Assi- curato presso una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea a garantirgli cure specifiche, la Centrale Operativa, nel caso in cui i propri medici di guardia, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario, provvede a:
◆ organizzare il trasferimento dell’Assicurato nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle sue condizioni tra:
– aereo sanitario appositamente equipaggiato (esclusivamente in Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo);
– aereo di linea (eventualmente barellato);
– autoambulanza;
– treno/vagone letto (prima classe);
– altri mezzi adatti alla circostanza.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
◆ fare assistere l’Assicurato durante il trasferimento da personale medico e/o paramedico se necessa- rio. In caso contrario l’Assicurato verrà accompagnato, compatibilmente con le disponibilità del mezzo di trasporto, da un familiare in viaggio con lui.
La prestazione è operante purché l’intervento di assistenza non venga impedito da norme sanita- rie internazionali, non sia conseguenza diretta di infortuni occorsi o di malattie diagnosticate e/o che abbiano reso necessarie cure mediche ed esami clinici prima della partenza per il viaggio e note all’Assicurato, di uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci, di alcolismo, di tossicodipendenza, di AIDS e sindromi correlate, di schizofrenia, di psicosi in genere, di infermità mentali determinate da sindrome organiche cerebrali, di infortuni derivanti da stato di ubriachezza accertata, dello stato di gravidanza oltre la 26° settimana.
4 VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Qualora l’Assicurato, nel corso di un viaggio, sia ricoverato in una struttura sanitaria e, non potendo essere dimesso entro 3 giorni dalla data del ricovero, e richieda la presenza di un familiare maggiorenne sul posto, la Centrale Operativa:
– mette a disposizione del familiare un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe) o in aereo (classe economica) o organizza il viaggio con altro mezzo di trasporto;
– prenota per il familiare un albergo.
La prestazione opera fino alla concorrenza di € 520 per sinistro per il costo relativo alla camera ed alla prima colazione.
5 FORNITURA DI ATTREZZATURA MEDICO-CHIRURGICA
Qualora l’Assicurato, al momento della dimissione da una struttura sanitaria in cui sia stato ricoverato a seguito di infortunio, richieda, in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione, una o più delle seguenti attrezzature medico-chirurgiche:
◆ stampelle;
◆ sedia a rotelle;
◆ letto ortopedico;
◆ materasso antidecubito
la Centrale Operativa fornisce l’attrezzatura richiesta in comodato d’uso per il periodo necessario alle esigenze dell’Assicurato, sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro, tenendo il costo a carico di Reale Mutua.
Se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e/o for- nire tali attrezzature, Reale Mutua provvederà a rimborsare l’Assicurato delle spese relative al noleggio delle attrezzature stesse, fino alla concorrenza di € 300 per sinistro, a fronte della presentazione di fattura o ricevuta fiscale da parte dell’Assicurato stesso.
2.4 ACCESSO AL NETWORK
2.4.1 OGGETTO
Con l’acquisto della polizza e finché la stessa è in vigore Reale Mutua offre all’Assicurato la possibilità di effettuare, a tariffa agevolata, le seguenti prestazioni di cui abbia necessità:
◆ prestazioni odontoiatriche rese dal network di medici dentisti/centri odontoiatrici convenzionati, il cui elenco è consultabile tramite il sito xxx.xxxxx.xxxx. Le tariffe delle prestazioni odontoiatriche sono consultabili tramite il sito stesso;
◆ prestazioni mediche rese dal network di centri medici convenzionati, il cui elenco è consultabile tra- mite il sito xxx.xxxxx.xxxx;
◆ prestazioni fisioterapiche rese dal network di centri medici convenzionati, il cui elenco è consultabile tramite il sito xxx.xxxxx.xxxx.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
2.4.2 MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Il servizio sarà fruibile grazie ad un codice di accesso di 16 cifre (PIN) consegnato all’Assicurato entro 7 giorni dalla data di decorrenza della polizza.
Per fruire del servizio occorrerà connettersi al sito xxx.xxxxx.xxxx ed inserire il codice di accesso, seguendo le istruzioni presenti direttamente sul sito alla voce “guida alla navigazione”.
2.4.3 DIRITTI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato ha diritto di usufruire gratuitamente delle tariffe agevolate per le prestazioni odontoiatri- che, le prestazioni mediche e le prestazioni fisioterapiche rese dal network di Blue Assistance.
Resta inteso che:
A le prestazioni dei medici/ medici dentisti/centri convenzionati saranno fornite direttamente dai pre- detti Soggetti che saranno gli unici responsabili dell’erogazione di tali prestazioni;
B i corrispettivi relativi alle prestazioni dei medici/ medici dentisti/centri convenzionati saranno a carico dell’Assicurato che vi provvederà secondo gli accordi presi con gli stessi;
C le informazioni relative ai costi delle singole prestazioni dei medici/medici dentisti/centri convenzio- nati saranno fornite direttamente dagli stessi, a cui l’Assicurato si è rivolto.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
3 OPERATIVITÀ
Le garanzie di cui agli artt. 2.1 RIMBORSO SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO e 2.2 INDEN-
NITÀ ABBONAMENTI NON GODUTI sono operanti anche durante la pratica di ogni disciplina sportiva svolta a titolo non professionistico con le modalità indicate di seguito:
A L’indennizzo è corrisposto al 50% qualora l’infortunio si verifichi durante:
◆ la pratica di alpinismo fino al 5° grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), sci alpinismo, immersioni subacquee con autorespi- ratore (compresi i casi di embolia);
◆ la partecipazione a gare – e relativi allenamenti o prove - organizzate dalle competenti Federa- zioni o Enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I. di: calcio, calcetto (in tutte le forme), judo, karate e arti marziali in genere, ciclismo, pallacanestro, pallavolo, rugby, football ameri- xxxx, hockey, sci, snowboard, sport equestri.
B L’assicurazione non vale comunque per gli infortuni derivanti da:
◆ pratica a titolo professionistico di sport in genere;
◆ pratica di sport estremi;
◆ partecipazioni a gare motoristiche – non di regolarità pura – e alle relative prove;
◆ pratica di paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili); pratica di bungee jumping e attività simili;
◆ pugilato;
◆ kitesurf, idrosci, rafting, canoa o idrospeed o canyoning in tratti caratterizzati da rapide e simili;
◆ snowkite, salto del trampolino con sci, sci di velocità, sci acrobatico, bob-slittino-skeleton prati- cati su pista, alpinismo oltre il 5° grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A., alpini- smo o free climbing in solitaria o in territorio extraeuropeo. Per alpinismo / free climbing in solitaria si intende la progressione su roccia e/o ghiaccio senza l’assicurazione garantita da un compagno di cordata. Non si considerano “in solitaria” le escursioni, comunque compiute, sino al livello E.E.A. (Escursionisti Esperti con Attrezzatura) compreso della Scala delle Difficoltà Escursionistiche.
Per le garanzie di cui agli artt. 2.1 RIMBORSO SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO e 2.2 INDEN- NITÀ ABBONAMENTI NON GODUTI sono considerati infortuni anche:
◆ l’annegamento, l’assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo, le malattie da decompressione;
◆ l’avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
◆ l’asfissia non dipendente da malattia;
◆ le conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali.
Resta convenuto che Reale Mutua corrisponde l’indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclu- sive dell’infortunio stesso che siano indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravve- nute all’infortunio medesimo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
4 ESCLUSIONI
Relativamente alle garanzie di cui agli artt. 2.1 RIMBORSO SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO
e 2.2 INDENNITÀ ABBONAMENTI NON GODUTI, Reale Mutua non indennizza gli infortuni:
A. derivanti da guida in stato di ebbrezza o ubriachezza, sanzionabile ai sensi dell’art 186 del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
B. derivanti da alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o alluci- nogeni o psicofarmaci;
C. derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
D. derivanti da partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);
E. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelera- zioni di particelle atomiche, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapiche;
F. derivanti da guerre, insurrezioni in genere e tumulti popolari;
G. derivanti dalla pratica della speleologia;
H. derivanti da patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze;
I. subiti dall’Assicurato in qualità di membro dell’equipaggio di aeromobili in genere;
L. subiti dall’Assicurato in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili di aeroclub, di società / aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri, nonché su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
Reale Mutua non presta inoltre le garanzie per le conseguenze di infortuni occorsi prima dell’effetto dell’assicurazione.
Sono inoltre confermate le esclusioni di cui all’art. 3 OPERATIVITÀ.
Reale Mutua non eroga le prestazioni della garanzia di cui all’art. 2.3 ASSISTENZA KIDS qualora il
sinistro sia conseguenza diretta o indiretta di:
A. stato di guerra dichiarata o stato di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
B. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosfe- rici e altri sconvolgimenti della natura;
C. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;
D. atti dolosi compiuti o tentati dell’Assicurato;
E. malattie in atto e/o infortuni occorsi prima dell’effetto della polizza;
F. uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci;
G. ubriachezza accertata;
H. infortuni derivanti dalla pratica di:
◆ sport aerei in genere;
◆ partecipazione a gare (e relative prove) con veicoli a motore o natanti
I. infortuni derivanti dalla partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplifica- tivo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo).
Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
5 GESTIONE DEL SINISTRO
Le garanzie di cui agli artt. 2.1 RIMBORSO SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO e 2.2 INDEN-
NITÀ ABBONAMENTI NON GODUTI sono regolamentate ai successivi articoli 5.1, 5.2 e 5.3.
La garanzia di cui all’art. 2.3 ASSISTENZA KIDS è regolamentata ai successivi articoli 5.4, 5.5, 5.6.
5.1 DENUNCIA DEL SINISTRO – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato deve:
◆ dare, appena possibile, avviso scritto del sinistro a Blue Assistance o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza e fornire la descrizione dell’infortunio, l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato;
◆ fornire, in caso di ricovero, copia della cartella clinica completa o, in assenza di ricovero, referto del Pronto Soccorso Pubblico, integrate eventualmente dagli originali delle prescrizioni, degli accertamenti, dei trattamenti e delle cure in genere;
◆ fornire, per la garanzia di cui all’art. 2.2 INDENNITÀ ABBONAMENTI NON GODUTI, la certificazione medica sulla natura dell’infortunio e della relativa prognosi e copia della documentazione atte- stante l’iscrizione all’attività sportiva, culturale o abbonamento a mezzi pubblici;
◆ provvedere direttamente al pagamento delle spese e presentare gli originali delle fatture, fiscal- mente regolari e quietanzati, che vengono poi restituiti ad avvenuta liquidazione; tale documenta- zione deve essere accompagnata da certificazione della struttura sanitaria dell’avvenuto paga- mento delle suddette (ai sensi della Legge n. 296/2006 e s.m.i.).
L’Assicurato deve acconsentire alla visita dei medici di Reale Mutua ed a qualsiasi indagine o accer- tamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale, nei confronti di Reale Mutua e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
5.2 DATA DEL SINISTRO
Fermo quanto previsto all’art. 5.1 DENUNCIA DEL SINISTRO – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO, per “data del sinistro” si intende la data nella quale si verificano gli eventi indicati alla definizione di sinistro.
5.3 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
Blue Assistance – verificata l’operatività della garanzia – e determinato l’indennizzo dovuto, procede al pagamento entro 25 giorni dal ricevimento della documentazione, con le regole e i limiti previsti dalla garanzia scelta.
Le spese per i certificati restano a carico dell’Assicurato.
Il rimborso delle spese sostenute all’estero in valute diverse dall’Euro avverrà applicando il cambio contro Euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro U.S.A.
Il rimborso verrà effettuato al cambio del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione o, in mancanza, al cambio del giorno in cui è stato emesso il giustificativo di spesa.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
5.4 ASSISTENZA KIDS - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
Per potere usufruire delle prestazioni indicate all’art. 2.3 ASSISTENZA KIDS, l’Assicurato il Contraen- te o altra persona in sua vece deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, attivabile con le seguenti modalità:
• telefono, ai numeri
Numero Verde
800-092092
DALL’ITALIA DALL’ESTERO
x00 000 000 00 00
• posta elettronica, all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx L’Assicurato dovrà comunicare:
• le proprie generalità,
• il numero di polizza,
• il tipo di prestazione richiesta,
• il numero di telefono al quale può essere contattato e l’indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.
Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Reale Mutua non indennizza prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa.
Per attivare la garanzia l’Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve inoltre:
◆ fornire ogni informazione e documentazione richiesta dalla Centrale Operativa;
◆ sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Centrale Operativa;
◆ produrre, se richiesta dalla Centrale Operativa, copia della cartella clinica completa, a tal fine scio- gliendo dal segreto professionale, nei confronti di Reale Mutua e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato e curato.
Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell’evento che ha deter- minato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.
5.5 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicu- rato o per negligenza di questi. Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l’intervento di assistenza previsto.
5.6 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE
Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione della/e prestazione/i di assistenza di cui all’art. 2.3 ASSISTENZA KIDS che si accer- tino non essere dovute in base alle Condizioni di assicurazione.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
SEZIONE DENTAL
6 COSA ASSICURIAMO
Le esclusioni sono indicate agli artt. 1.11 CHI NON ASSICURIAMO e 8 ESCLUSIONI.
6.1 RIMBORSO SPESE PER VISITA ODONTOIATRICA E DETARTRASI
Reale Mutua paga, una sola volta all’anno, le spese sostenute per le prestazioni odontoiatriche, effettuate in centri odontoiatrici convenzionati, di seguito elencate con le modalità previste al successivo art. 7:
◆ Visita odontoiatrica iniziale (compreso stesura piano di cura e preventivo di spesa);
◆ Ablazione semplice del tartaro (detartrasi).
6.2 RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO
Reale Mutua rimborsa, fino alla concorrenza di € 2.000 per persona e per anno assicurativo, le spese sostenute per cure e protesi dentarie a condizione che siano causalmente ricollegate all’attuazione di tera- pie prescritte da un medico a seguito di un infortunio comprovato da referto di Pronto Soccorso Pubblico.
Le spese sostenute dall’Assicurato sono rimborsate integralmente solo se effettuate in centri odon- toiatrici convenzionati. Qualora le spese siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l’Assicurato sostenga le spese relative ai ticket, Reale Mutua rimborsa integralmente il corrispondente costo, senza applicazione di alcuno scoperto.
Reale Mutua rimborsa le spese indicate al presente articolo se effettuate entro 180 giorni dalla data dell’infortunio.
6.3 ACCESSO AL NETWORK
6.3.1 OGGETTO
Con l’acquisto della polizza e finché la stessa è in vigore Reale Mutua offre all’Assicurato la possibilità di effettuare, a tariffa agevolata, le prestazioni odontoiatriche, di cui abbia necessità, rese dal network di medici dentisti/centri odontoiatrici convenzionati, il cui elenco è consultabile tramite il sito xxx.xxxxx.xxxx. Le tariffe delle prestazioni odontoiatriche sono consultabili tramite il sito stesso.
6.3.2 MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Il servizio sarà fruibile grazie ad un codice di accesso di 16 cifre (PIN) consegnato all’Assicurato entro 7 giorni dalla data di decorrenza della polizza.
Per fruire del servizio occorrerà connettersi al sito xxx.xxxxx.xxxx ed inserire il codice di accesso, seguendo le istruzioni presenti direttamente sul sito alla voce “guida alla navigazione”.
6.3.3 DIRITTI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato ha diritto di usufruire gratuitamente delle tariffe agevolate per le prestazioni odontoiatri- che, rese dal network di Blue Assistance.
Resta inteso che:
A le prestazioni dei medici dentisti/centri convenzionati saranno fornite direttamente dai predetti Sog- getti che saranno gli unici responsabili dell’erogazione di tali prestazioni;
B i corrispettivi relativi alle prestazioni dei medici dentisti/centri convenzionati saranno a carico dell’Assicurato che vi provvederà secondo gli accordi presi con gli stessi;
C le informazioni relative ai costi delle singole prestazioni dei medici dentisti/centri convenzionati saranno fornite direttamente dagli stessi, a cui l’Assicurato si è rivolto.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
7 OPERATIVITÀ
Le garanzie di cui agli artt. 6.1 RIMBORSO SPESE PER VISITA ODONTOIATRICA E DETARTRASI e 6.2
RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO, sono operanti purché le prestazio- ni odontoiatriche siano effettuate in strutture sanitarie convenzionate, previo utilizzo del servizio xxx.xxxxx.xxxx e relativa stampa del voucher
Si specifica che le garanzie non sono operanti in caso di utilizzo di strutture sanitarie non convenzio- nate o di strutture sanitarie convenzionate senza preventivo utilizzo del servizio xxx.xxxxx.xxxx.
Qualora l’Assicurato usufruisca delle prestazioni odontoiatriche previste dalla garanzia di cui all’art.
6.1 RIMBORSO SPESE PER VISITA ODONTOIATRICA E DETARTRASI, è necessario effettuare un’unica denuncia di sinistro per ottenere il rimborso delle prestazioni.
Per la garanzia di cui all’art. 6.2 RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO sono considerati infortuni anche:
◆ l’annegamento, l’assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo, le malattie da decompressione;
◆ l’avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
◆ l’asfissia non dipendente da malattia;
◆ le conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali.
Resta convenuto che Reale Mutua corrisponde l’indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclu- sive dell’infortunio stesso che siano indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravve- nute all’infortunio medesimo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
8 ESCLUSIONI
Le presenti esclusioni operano solo per la garanzia di cui all’art. 6.2 RIMBORSO SPESE ODONTOIATRI- CHE A SEGUITO DI INFORTUNIO.
Reale Mutua non indennizza gli infortuni:
A. derivanti da guida in stato di ebbrezza o ubriachezza, sanzionabile ai sensi dell’art 186 del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
B. derivanti da alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o alluci- nogeni o psicofarmaci;
C. derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
D. derivanti da partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);
E. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelera- zioni di particelle atomiche, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapiche;
F. derivanti da guerre, insurrezioni in genere e tumulti popolari;
G. derivanti dalla pratica della speleologia;
H. derivanti da patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze
I. subiti dall’Assicurato in qualità di membro dell’equipaggio di aeromobili in genere;
L. subiti dall’Assicurato in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili di aeroclub, di società / aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri, nonché su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
M. derivanti dalla pratica a titolo professionistico di sport in genere;
N. derivanti dalla pratica di sport estremi;
O. derivanti dalla partecipazione a gara motoristiche – non di regolarità pura – e alle relative prove;
P. derivanti dalla pratica di paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili);
Q. derivanti dalla pratica di bungee jumping e attività simili;
R. derivanti dalla pratica di pugilato;
S. derivanti dalla pratica di kitesurf, idrosci, rafting, canoa o idrospeed o canyoning in tratti caratte- rizzati da rapide e simili;
T. derivanti dalla pratica di snowkite, salto del trampolino con sci, sci di velocità, sci acrobatico, bob-slittino-skeleton praticati su pista, alpinismo oltre il 5° grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A., alpinismo o free climbing in solitaria o in territorio extraeuropeo. Per alpini- smo / free climbing in solitaria si intende la progressione su roccia e/o ghiaccio senza l’assicurazione garantita da un compagno di cordata. Non si considerano “in solitaria” le escursioni, comunque com- xxxxx, sino al livello E.E.A (Escursionisti Esperti con Attrezzatura) compreso della Scala delle Difficoltà Escursionistiche.
Reale Mutua non presta inoltre la garanzia per le conseguenze di infortuni occorsi prima dell’effetto dell’assicurazione.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
9 GESTIONE DEL SINISTRO
9.1 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
Per le garanzie di cui agli artt. 6.1 RIMBORSO SPESE PER VISITA ODONTOIATRICA E DETARTRASI e 6.2 RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO in caso di ricorso ad un centro odonto- iatrico convenzionato con Blue Assistance, quest’ultima provvede al rimborso delle spese.
La possibilità di accedere all’utilizzo di centri odontoiatrici convenzionati è condizionata alla pre- sentazione del voucher stampato tramite servizio xxx.xxxxx.xxxx in mancanza del quale le spese rimarranno a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato deve provvedere direttamente al pagamento delle spese e presentare gli originali delle fatture , fiscalmente regolari e quietanzati, che vengono poi restituiti da Blue Assistance ad avvenuta liquidazione; tale documentazione deve essere accompagnata da certificazione della struttura sani- taria dell’avvenuto pagamento delle suddette (ai sensi della Legge n. 296/2006 e s.m.i.) e dal vou- cher stampato tramite servizio xxx.xxxxx.xxxx.
Il Contraente e l’Assicurato riconoscono espressamente che Blue Assistance non ha alcuna respon- sabilità per le prestazioni o loro esecuzione fornite dalle strutture sanitarie e dai medici chirurghi con essa convenzionati; pertanto prendono atto che per qualsiasi controversia relativa alle prestazioni professionali dovranno rivolgersi esclusivamente alle strutture e ai medici chirurghi che hanno pre- stato i servizi richiesti.
Blue Assistance è comunque a completa disposizione del Contraente e dell’Assicurato per qualsiasi infor- mazione inerente alla prestazione dei servizi.
Per la garanzia di cui all’art. 6.1 RIMBORSO SPESE PER VISITA ODONTOIATRICA E DETARTRASI, in caso di richiesta di rimborso per entrambe le prestazioni (visita iniziale odontoiatrica e detartrasi) è neces- sario effettuare un’unica denuncia di sinistro e allegare i documenti di spesa e i voucher relativi a entrambe le prestazioni.
Resta inteso che per tale garanzia non è possibile denunciare il sinistro per più di una volta nel corso dell’anno assicurativo.
Per avere diritto alle prestazioni di cui alla garanzia 6.2 RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO, in caso di infortunio l’Assicurato deve inoltre:
◆ dare, appena possibile, avviso scritto del sinistro a Blue Assistance o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza e fornire la descrizione dell’infortunio, l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato;
◆ fornire referto del Pronto Soccorso Pubblico;
◆ fornire prescrizione del medico curante attestante la necessità di terapie;
◆ fornire i voucher relativi alle prestazioni usufruite.
L’Assicurato deve acconsentire alla visita dei medici di Reale Mutua ed a qualsiasi indagine o accer- tamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale, nei confronti di Reale Mutua e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
9.2 DATA DEL SINISTRO
Fermo quanto previsto all’art. 9.1 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO per “data del sinistro” si intende la data nella quale si verificano gli eventi indicati alla definizione di sinistro o, per la garanzia di cui all’art. 6.1 RIMBORSO SPESE PER VISITA ODONTOIATRICA E DETARTRASI il giorno in cui vengono effettuate le prestazioni offerte dalla garanzia.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
9.3 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
Blue Assistance – verificata l’operatività della garanzia – procede al rimborso delle spese entro 25 giorni dal ricevimento della documentazione, con le regole e i limiti previsti dalla garanzia scelta.
Le spese per i certificati restano a carico dell’Assicurato.
Il rimborso delle spese sostenute all’estero in valute diverse dall’Euro avverrà applicando il cambio contro Euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro U.S.A.
Il rimborso verrà effettuato al cambio del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione o, in mancanza, al cambio del giorno in cui è stato emesso il giustificativo di spesa.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
SEZIONE FISIO
10 COSA ASSICURIAMO
Le esclusioni sono indicate agli artt. 1.11 CHI NON ASSICURIAMO e 12 ESCLUSIONI.
10.1 INDENNITÀ PER INTERVENTO CHIRURGICO A SEGUITO DI INFORTUNIO
Reale Mutua corrisponde un indennizzo forfettario di € 4.000 per sinistro in caso di ricovero con inter- vento chirurgico con almeno un pernottamento, determinato da infortunio.
10.2 INDENNITÀ PER IMMOBILIZZAZIONE
Reale Mutua corrisponde un indennizzo forfettario di € 1.000 per sinistro qualora un infortunio com- porti applicazione di mezzo di contenzione, reso necessario da fratture osteoarticolari radiografica- mente accertate o da lesioni capsulo-legamentose degli arti diagnosticate in ambiente ospedaliero o da medico ortopedico.
La garanzia è operante anche per fratture alle quali non viene applicato alcun mezzo di contenzione, purché sia resa necessaria permanenza continuativa a letto certificata da Pronto Soccorso Pubblico. La garanzia è operante anche qualora all’infortunio consegua una lesione distorsiva articolare senza interessamento dei legamenti certificata da Pronto Soccorso Pubblico, che comporti l’applicazione di mezzo di contenzione non amovibile per almeno 20 giorni consecutivi.
La garanzia non è comunque operante in caso di applicazione di collari ortopedici a seguito di distor- sione o contusione del rachide cervicale.
Reale Mutua eroga l’indennizzo indicato al presente articolo se l’applicazione di mezzo di contenzio- ne avviene entro 120 giorni dalla data dell’infortunio.
10.3 RIMBORSO SPESE PER RIABILITAZIONE
Qualora l’Assicurato subisca un infortunio che determini una o più delle seguenti lesioni:
◆ amputazione dell’arto inferiore completa o parziale (esclusa l’amputazione del solo avampiede o delle sole dita del piede);
◆ amputazione dell’arto superiore completa o parziale, compresa la perdita completa di tutte le dita della mano;
◆ lesioni del Sistema Nervoso Centrale con perdita delle capacità motorie o cognitive, valutata dai medici incaricati da Reale Mutua non prima che sia trascorso un mese dalla dimissione dal ricovero (sono escluse le lesioni singole dei nervi cranici);
◆ lesioni del Sistema Nervoso Periferico con perdita totale delle capacità motorie di uno o più arti, valu- tata dai medici incaricati da Reale Mutua non prima che sia trascorso un mese dalla dimissione dal ricovero (è esclusa la perdita delle capacità sensoriali);
◆ ustioni di terzo grado che interessino almeno la metà della superficie corporea totale;
◆ anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi;
◆ anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole.
Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per trattamenti di fisiokinesiterapia, fino alla concorrenza di
€ 5.000 per persona e per anno assicurativo purché effettuati entro un anno dal giorno dell’infortunio.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
10.4 ACCESSO AL NETWORK
10.4.1 OGGETTO
Con l’acquisto della polizza e finché la stessa è in vigore Reale Mutua offre all’Assicurato la possibilità di effettuare, a tariffa agevolata, le prestazioni fisioterapiche, di cui abbia necessità, rese dal network di centri medici convenzionati, il cui elenco è consultabile tramite il sito xxx.xxxxx.xxxx.
10.4.2 MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Il servizio sarà fruibile grazie ad un codice di accesso di 16 cifre (PIN) consegnato all’Assicurato entro 7 giorni dalla data di decorrenza della polizza.
Per fruire del servizio occorrerà connettersi al sito xxx.xxxxx.xxxx ed inserire il codice di accesso, seguendo le istruzioni presenti direttamente sul sito alla voce “guida alla navigazione”.
10.4.3 DIRITTI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato ha diritto di usufruire gratuitamente delle tariffe agevolate per le prestazioni fisioterapiche rese dal network di Blue Assistance.
Resta inteso che:
A le prestazioni dei centri convenzionati saranno fornite direttamente dai predetti Soggetti che saranno gli unici responsabili dell’erogazione di tali prestazioni;
B i corrispettivi relativi alle prestazioni dei centri convenzionati saranno a carico dell’Assicurato che vi provvederà secondo gli accordi presi con gli stessi;
C le informazioni relative ai costi delle singole prestazioni dei centri convenzionati saranno fornite direttamente dagli stessi, a cui l’Assicurato si è rivolto.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
11 OPERATIVITÀ
Le garanzie di cui agli artt. 10.1 INDENNITÀ PER INTERVENTO CHIRURGICO A SEGUITO DI INFORTUNIO,
10.2 INDENNITÀ PER IMMOBILIZZAZIONE e 10.3 RIMBORSO SPESE PER RIABILITAZIONE sono operanti anche durante la pratica di ogni disciplina sportiva svolta a titolo non professionistico con le modalità indicate di seguito:
A L’indennizzo è corrisposto al 50% qualora l’infortunio si verifichi durante:
◆ la pratica di alpinismo fino al 5° grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), sci alpinismo, immersioni subacquee con autorespi- ratore (compresi i casi di embolia);
◆ la partecipazione a gare – e relativi allenamenti o prove - organizzate dalle competenti Federa- zioni o Enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I. di: calcio, calcetto (in tutte le forme), judo, karate e arti marziali in genere, ciclismo, pallacanestro, pallavolo, rugby, football ameri- xxxx, hockey, sci, snowboard, sport equestri.
B L’assicurazione non vale comunque per gli infortuni derivanti da:
◆ pratica a titolo professionistico di sport in genere;
◆ pratica di sport estremi;
◆ partecipazioni a gare motoristiche – non di regolarità pura – e alle relative prove;
◆ pratica di paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili); pratica di bungee jumping e attività simili;
◆ pugilato;
◆ kitesurf, idrosci, rafting, canoa o idrospeed o canyoning in tratti caratterizzati da rapide e simili;
◆ snowkite, salto del trampolino con sci, sci di velocità, sci acrobatico, bob-slittino-skeleton prati- cati su pista, alpinismo oltre il 5° grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A., alpini- smo o free climbing in solitaria o in territorio extraeuropeo. Per alpinismo / free climbing in solitaria si intende la progressione su roccia e/o ghiaccio senza l’assicurazione garantita da un compagno di cordata. Non si considerano “in solitaria” le escursioni, comunque compiute, sino al livello E.E.A. (Escursionisti Esperti con Attrezzatura) compreso della Scala delle Difficoltà Escursionistiche.
Per le garanzie di cui agli artt. 10.1 INDENNITÀ PER INTERVENTO CHIRURGICO A SEGUITO DI INFOR- TUNIO, 10.2 INDENNITÀ PER IMMOBILIZZAZIONE e 10.3 RIMBORSO SPESE PER RIABILITAZIONE sono
considerati infortuni anche:
◆ l’annegamento, l’assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo, le malattie da decompressione;
◆ l’avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
◆ l’asfissia non dipendente da malattia;
◆ le conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali.
Resta convenuto che Reale Mutua corrisponde l’indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclu- sive dell’infortunio stesso che siano indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravve- nute all’infortunio medesimo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
12 ESCLUSIONI
Le presenti esclusioni non operano per il servizio non assicurativo di cui all’art. 10.4 ACCESSO AL NETWORK.
Reale Mutua non indennizza gli infortuni:
A. derivanti da guida in stato di ebbrezza o ubriachezza, sanzionabile ai sensi dell’art 186 del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
B. derivanti da alcolismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o alluci- nogeni o psicofarmaci;
C. derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
D. derivanti da partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);
E. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelera- zioni di particelle atomiche, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapiche;
F. derivanti da guerre, insurrezioni in genere e tumulti popolari;
G. derivanti dalla pratica della speleologia;
H. derivanti da patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze
I. subiti dall’Assicurato in qualità di membro dell’equipaggio di aeromobili in genere;
L. subiti dall’Assicurato in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili di aeroclub, di società / aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri, nonché su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
Reale Mutua non presta inoltre le garanzie per le conseguenze di infortuni occorsi prima dell’effetto dell’assicurazione.
Sono inoltre confermate le esclusioni di cui all’art. 11 OPERATIVITÀ.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
13 GESTIONE DEL SINISTRO
13.1 DENUNCIA DEL SINISTRO – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato deve:
◆ dare, appena possibile, avviso scritto del sinistro a Blue Assistance o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza e fornire la descrizione dell’infortunio, l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato;
◆ fornire, in caso di ricovero copia della cartella clinica completa o, referto del Pronto Soccorso Pub- blico;
◆ fornire il referto medico da cui risulti l’applicazione di mezzo di contenzione, per la garanzia di cui all’art. 10.2 INDENNITÀ PER IMMOBILIZZAZIONE;
◆ fornire, per la garanzia di cui all’art. 10.3 RIMBORSO SPESE PER RIABILITAZIONE, la prescrizione del medico curante e presentare gli originali delle fatture, fiscalmente regolari e quietanzati, che vengono poi restituiti ad avvenuta liquidazione e provvedere direttamente al pagamento delle spese; tale documentazione deve essere accompagnata da certificazione della struttura sanitaria dell’avvenuto pagamento delle suddette (ai sensi della Legge n. 296/2006 e s.m.i.).
L’Assicurato deve acconsentire alla visita dei medici di Reale Mutua ed a qualsiasi indagine o accer- tamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale, nei confronti di Reale Mutua e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
13.2 DATA DEL SINISTRO
Fermo quanto previsto all’art. 13.1 DENUNCIA DEL SINISTRO – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO per “data del sinistro” si intende la data nella quale si verificano gli eventi indicati alla definizione di sinistro.
13.3 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
Blue Assistance – verificata l’operatività della garanzia – e determinato l’indennizzo dovuto, procede al pagamento entro 25 giorni dal ricevimento della documentazione, con le regole e i limiti previsti dalla garanzia scelta.
Le spese per i certificati restano a carico dell’Assicurato.
Il rimborso delle spese sostenute all’estero in valute diverse dall’Euro avverrà applicando il cambio contro Euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro U.S.A.
Il rimborso verrà effettuato al cambio del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione o, in mancanza, al cambio del giorno in cui è stato emesso il giustificativo di spesa.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
APPENDICE 1
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI IN POLIZZA
Si riportano i seguenti articoli del codice civile a titolo di consultazione, per tutto quanto non è richiamato di seguito valgono le norme della legge italiana.
ART. 1341 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscere usando l’ordina- ria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabili- scono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o droghe alla competenza dell’Autorità giudiziaria.
ART. 1342 CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state can- cellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
ART. 1469 BIS CONTRATTI DEL CONSUMATORE
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
APPENDICE 1 Articoli del Codice Civile richiamati in polizza
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicura- tore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1894 ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI XXXXX
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiara- zioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
ART. 1897 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assi- curato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggrava- mento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esi- stito al tempo del contratto stesso.
ART. 1901 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
ART. 1910 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l’Assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripar- tita fra gli altri assicuratori.
ART. 1913 AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’Assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è neces- sario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)
ART. 1915 INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è cau- sato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
ART 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti deri- vanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarci- mento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’Assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il paga- mento dell’indennità.
Servizio Clienti Buongiorno Reale
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Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d’Appello, 11 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel. x00 000 0000000 - Fax x00 000 0000000 - xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xx - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 -
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
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