REGIONE DEL VENETO
XXXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXX’ XXXXXX XXXXX-XXXXXXXXX X. 0 “VICENZA”
n. 449 del 18-6-2014
O G G E T T O
Accordo transattivo tra l'Azienda ULSS n. 6 "Vicenza" e la struttura privata accreditata 'Casa di Cura Eretenia Spa' per la definizione dell contenzioso relativo agli interessi di mora.
Proponente: Direttore Generale Anno Proposta: 2014
Numero Proposta: 1197
Il Direttore Generale riferisce:
“Da anni tra l’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza” e l’erogatore sanitario privato accreditato ‘Casa di Cura Eretenia Spa.’ sussiste un contenzioso avente ad oggetto la richiesta degli interessi moratori, calcolati sulla base dei criteri di cui al D. Lgs. n. 231/2002, per il ritardato pagamento delle fatture emesse dalla citata struttura in ordine alle prestazioni rese all’ULSS n. 6 in regime di convenzionamento.
Detto contenzioso, del valore complessivo di Euro 3.100.000,00, si articola, da un lato, in una vertenza giudiziale del valore di Euro 1.972.151,59, pendente attualmente presso la Corte d’Appello di Venezia e riguardante gli interessi moratori maturati nel periodo 2003-2008, e, dall’altro, in varie richieste stragiudiziali di pagamento del valore di Euro 1.127.848,41, concernenti gli interessi moratori maturati e fatturati nel periodo dal 2009 a tutto il 2012.
Casa di Cura Eretenia Spa ha, inoltre, instaurato una vertenza giudiziale con la Regione Veneto, pendente attualmente avanti al Consiglio di Stato a seguito dell’impugnazione della sentenza del TAR Veneto n. 1259/2013 ad opera della medesima struttura sanitaria privata, per ottenere l’annullamento della DGR n. 832 del 15.05.2012, che ha ridotto da Euro 13.700.000,00 ad Euro 12.000.000,00. il tetto di spesa per l’assistenza ospedaliera per l’anno 2012.
Sulle problematiche connesse alla controversia relativa agli interessi mora, comune a molte aziende sanitarie del Veneto, è intervenuta la Giunta regionale, la quale, sulla base di un’intesa raggiunta tra la Segreteria regionale per la Sanità e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti erogatori privati accreditati (ARIS ed AIOP), ha approvato, con DGR 09.01.2013 n. 12, le linee guida per la stesura di un accordo transattivo tra le aziende sanitarie del SSR e gli associati AIOP e ARIS, riconoscendo in capo alle singole direzioni aziendali “ogni discrezionalità ed autonomia nel trasfondere i contenuti in singole pattuizioni….e sul presupposto che la sottoscrivenda singola intesa abbia carattere ‘tombale’ quanto agli interessi moratori riferiti al periodo ivi considerato”.
Sulla base delle linee guida citate, l’ULSS n. 6 e Casa di Cura Eretenia Spa (associata AIOP) sono pervenute alla stesura di un accordo transattivo che prevede la rinuncia della struttura privata accreditata agli interessi di mora fatturati sino a tutto il 2012 e maturati e maturandi sino a tutto il 2014, a fronte della richiesta dell’ULSS n. 6 di acquisire, nel triennio 2014-2016, prestazioni di assistenza ospedaliera aggiuntive rispetto ai tetti di spesa fissati dalla Regione nel triennio considerato, scontate del 20 % rispetto alle tariffe vigenti al momento dell’erogazione, per un costo complessivo a carico dell’Azienda pari ad Euro 1.944.000,00.
L’accordo prevede, inoltre, che l’erogatore privato emetta le note di accredito per gli importi fatturati in superamento del tetto di spesa fissato per gli anni 2013 e 2014 e abbandoni il contenzioso avviato nei confronti della Regione Veneto per ottenere l’annullamento della DGR n. 832 del 15.05.2012, che ha rideterminato il tetto di spesa per l’assistenza ospedaliera per l’anno 2012.
Infine, è previsto che l’accordo, esecutivo sin dalla sua sottoscrizione, perda la sua efficacia qualora non intervenga apposita autorizzazione regionale all’acquisto delle prestazioni extra budget entro il termine di 30 giorni dalla formale richiesta inoltrata alla Regione da parte dell’Azienda.
La soluzione appena descritta consente all’ULSS n. 6, da un lato, di definire in modo ‘tombale’ la controversia relativa al riconoscimento degli interessi moratori, ponendo fine anche alla vertenza giudiziale i cui esiti appaiono incerti alla luce della giurisprudenza non univoca in materia; dall’altro, di acquisire, nel triennio 2014-2016, prestazioni aggiuntive, scontate del 20 %, per far fronte all’esigenza
di potenziare l’offerta nel campo di alcune tipologie di prestazioni in regime di ricovero, per le quali negli ultimi tempi si è registrato un peggioramento dei tempi di attesa (area della riabilitazione, area chirurgica e area medica).
A questo proposito la Direzione Sanitaria dell’ULSS, in collaborazione con la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Vicenza ha redatto una relazione in ordine alla quantità e qualità delle prestazioni in regime di ricovero da richiedere alla struttura sanitaria privata accreditata, definendo al contempo i tempi e le modalità di invio dei pazienti presso la stessa.
I termini dell’accordo sin qui descritto sono stati sottoposti all’attenzione del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto con note in data 11.12.2013, prot. n. 75587 e 31.01.2014, prot. n. 6731; da ultimo, in occasione di un incontro avvenuto in data 22 aprile u.s., il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto ha espresso, per le vie brevi, un sommario giudizio favorevole sul contenuto dell’accordo, fornendo indicazioni di procedere alla formalizzazione dell’atto in questione e di richiedere alla Regione un’espressa autorizzazione all’attuazione dello stesso.
Di recente Casa di Cura Eretenia Spa ha approvato e sottoscritto in via preliminare il testo dell’accordo, condividendone pienamente i contenuti.
Alla luce di quanto sin qui rappresentato, si propone di procedere all’approvazione del testo dell’accordo transattivo tra l’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza” e Casa di Cura Eretenia Spa, comprendente la relazione sul fabbisogno delle prestazioni aggiuntive in regime di ricovero predisposta dalla Direzione Sanitaria, subordinandone la sottoscrizione all’acquisizione di apposita autorizzazione regionale.
“”
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare il testo dell’accordo transattivo tra l’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza” e Casa di Cura Eretenia Spa, comprendente la relazione sul fabbisogno delle prestazioni aggiuntive in regime di ricovero predisposta dalla Direzione Sanitaria, entrambi allegati alla presente deliberazione quali parti integranti ed essenziali della medesima;
2. di stabilire che il costo derivante dall’esecuzione dell’accordo di cui al precedente punto, pari a complessivi euro 1.944.000,00, sarà a carico del Bilancio Sanitario anni 2014, 2015 e 2016 in parti uguali;
3. di inviare alle competenti strutture regionali la richiesta di autorizzazione all’attuazione dell’accordo di cui al punto 1;
4. di subordinare la sottoscrizione dell’accordo all’acquisizione dell’autorizzazione regionale di cui al precedente punto;
5. di incaricare la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Vicenza ed il Servizio Amministrativo per i rapporti con le strutture sanitarie private, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, delle funzioni atte a garantire l’esecuzione all’accordo di cui al punto 1;
6. di pubblicare la presente deliberazione all’albo on line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (X.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(X.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (X.xx Dr. Xxxxx Xxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
Vicenza,
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Copia conforme all’originale, composta di x. xxxxx (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza,
Prot. N. 1197
AL DIRETTORE GENERALE
Le trasmetto – con proposta di adozione – l’allegato “schema” di delibera, la cui “premessa” costituisce la relazione-proposta di questo Servizio/Ufficio.
Attesto l’avvenuta regolare istruttoria della pratica e la sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale disciplinante la materia e/o la fattispecie.
OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE
Accordo transattivo tra l'Azienda ULSS n. 6 "Vicenza" e la struttura privata accreditata 'Casa di Cura Eretenia Spa' per la definizione dell contenzioso relativo agli interessi di mora.
Vicenza, Il Direttore/Dirigente
Si attesta la congruità del presente atto agli indirizzi e obiettivi dipartimentali.
Data
Il presente atto è pervenuto al Servizio Finanziario e Fiscale. La presente proposta è stata correttamente imputata al conto.
Data
Il presente atto è pervenuto al:
Il Direttore del Dipartimento
Il Direttore del Servizio
- Direttore Amministrativo il
- Direttore Sanitario il
- Direttore dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale il
Note:
Gestione Atti del Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali
Si attesta che la presente proposta di delibera è pervenuta a questa Sezione da parte del Servizio
proponente il giorno
Adottato il al n.
Il Responsabile
Il Responsabile
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