DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVIII LEGISL ATURA
N. 1922
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)
di concerto con il Ministro dell’interno (LAMORGESE)
con il Ministro della giustizia (XXXXXXXX)
con il Ministro della difesa (XXXXXXX)
con il Ministro dell’economia e delle finanze (GUALTIERI)
con il Ministro dello sviluppo economico (PATUANELLI)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DE XXXXXXX)
con il Ministro dell’università e della ricerca (XXXXXXXX)
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (BOCCIA)
e con il Ministro per gli affari europei (XXXXXXXX)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2020
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019
TIPOGRAFIA DEL SENATO
I N D I C E
Relazione ............................................... . | Pag. | 3 |
Relazione tecnica ........................................ . | » | 7 |
Analisi tecnico-normativa ................................. . | » | 9 |
Disegno di legge ........................................ . | » | 12 |
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede ....... . | » | 15 |
ONOREVOLI SENATORI. – 1. Introduzione. Con l’Accordo in esame, l’Italia e la
Commissione europea hanno inteso regolare la presenza sul territorio nazionale del Cen- tro di controllo Galileo (GCC) del Fucino. Assieme al « gemello » con sede in Germa- nia, il Centro è preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione e al controllo in orbita dei satelliti che compongono la « ga- lassia » Galileo e che, insieme ad una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo.
L’Italia, sin dall’inizio attiva sostenitrice del programma Galileo (grazie al quale l’U- nione europea guadagnerà anche la piena in- dipendenza rispetto ai sistemi satellitari at- tualmente operativi, a partite dallo statuni- tense GPS), si è offerta di ospitare uno dei due GCC, individuando a tal fine il Centro spaziale Xxxxxx Xxxxx, di proprietà di Telespa- zio S.p.A., collocato nel territorio del co- mune di Ortucchio (AQ). La regione Abruzzo, attraverso il Consorzio per lo svi- luppo industriale di Avezzano e in partner- ship con Telespazio S.p.A, ha quindi finan- ziato e curato l’adeguamento di tale Centro agli scopi del GCC.
Conclusa la fase di sviluppo del pro- gramma Galileo e avviate quelle di dispie- gamento e operatività, la Commissione euro- pea ha rappresentato l’esigenza di stipulare con l’Italia un accordo bilaterale che assicuri l’impegno del Paese ad adottare le misure necessarie al buon funzionamento del pro- gramma e alla protezione del GCC. L’Ac- cordo, cui il presente disegno di legge in- tende dare applicazione, risponde a tale esi- genza, adattando alle peculiarità del GCC del Fucino le facilitazioni già riconosciute
all’Unione europea e alle sue istituzioni in forza dell’apposito Protocollo sui privilegi e le immunità.
2. Princìpi ispiratori dell’iniziativa norma- tiva: le motivazioni dell’intervento norma- tivo, le finalità, i prevedibili effetti del prov- vedimento anche con riferimento alle esi- genze cui esso intende rispondere e al con- testo economico e sociale sul quale il prov- vedimento interviene.
L’esigenza di concludere l’Accordo og- getto di recepimento discende dalla necessità di adattare alle specifiche caratteristiche del Centro di controllo Galileo del Fucino le previsioni più generali del Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, allegato n. 7 al Trattato di Lisbona. Nel det- tagliare le misure di supporto che l’Italia metterà in campo per il buon funzionamento e la protezione del Centro, l’accordo sostan- zia anche gli impegni che derivano al nostro Paese dal regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’attua- zione e all’esercizio dei sistemi europei di radionavigazione satellitare (di seguito, rego- lamento GNSS) e, in particolare, dal suo ar- ticolo 28, ai sensi del quale « gli Stati mem- bri adottano tutte le misure necessarie ad as- sicurare il buon funzionamento dei pro- grammi Galileo ed EGNOS, tra cui misure atte a garantire la protezione delle stazioni di terra ubicate nel loro territorio ».
La presente proposta normativa si pone, dunque, come un passaggio necessario a consentire la piena partecipazione del nostro Paese al programma Galileo, il quale costi- tuisce una priorità strategica per l’Unione europea, in ragione dei fondamentali inte-
ressi, pubblici e privati, connessi allo svi- luppo di un GNSS per usi civili. Un numero sempre maggiore di settori economici (tra- sporti, telecomunicazioni, agricoltura, ener- gia) utilizza, infatti, le informazioni raccolte via satellite, di cui anche le autorità pubbli- che si servono sempre più di frequente per servizi di emergenza e di polizia, per il go- verno delle crisi, la gestione delle frontiere o il controllo delle infrastrutture critiche.
La presenza del GCC sul territorio ita- liano, che l’Accordo di sede formalizza de- finitivamente, produce, inoltre, esternalità positive molto rilevanti per il nostro Paese, legate allo sviluppo di tecnologie d’eccel- lenza nel settore delle telecomunicazioni e dell’ingegneria spaziale, con ricadute in ter- mini occupazionali e sulla riqualificazione professionale del personale addetto, specie con riferimento all’area del Fucino e alla re- gione Abruzzo.
3. Contenuti generali del provvedimento e struttura. Contenuto dei singoli articoli.
Il provvedimento normativo propone di autorizzare alla ratifica l’Accordo di sede che definisce le misure di sostegno e le age- volazioni necessarie all’insediamento e al buon funzionamento del Centro di controllo Galileo del Fucino, individuando anche i compiti dell’ente gestore del Centro, ossia Telespazio S.p.A., per quanto riguarda gli obblighi connessi alla sicurezza e alla manu- tenzione di ambienti e impianti. Esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione; l’articolo 3 regola la responsabilità dell’Ente ospitante, riman- dando ad una apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Ente ospitante; l’articolo 4 sancisce l’en- trata in vigore della norma.
Quanto all’Accordo di cui si propone la ratifica, esso si articola in un preambolo, venti articoli e due allegati.
Il preambolo richiama gli atti normativi dell’Unione europea che formano la base
giuridica dell’Accordo stesso, a partire dal Protocollo sui privilegi e le immunità del- l’Unione europea. Cita quindi il regolamento GNSS (che stabilisce le norme relative alla realizzazione e all’esercizio del sistema Ga- lileo, con particolare riferimento alla gover- xxxxx e agli aspetti finanziari), il regola- mento che istituisce l’Agenzia del GNSS eu- ropeo (cui vengono affidati compiti di ge- stione del programma) e la decisione di ese- cuzione (UE) 2016/413 della Commissione, del 18 marzo 2016, che fissa le sedi delle componenti dell’infrastruttura terreste di Ga- lileo. Tale decisione, nata dall’esigenza di garantire la continuità del programma, te- nendo conto dei vincoli e delle nuove esi- genze emersi con la sua evoluzione, abroga e sostituisce la precedente decisione 2012/ 117/UE di esecuzione della Commissione, del 23 febbraio 2012, ma non ne modifica la disposizione più rilevante rispetto al presente contesto, ossia quella che fissa la sede di uno dei due Centri di controllo Galileo al Fucino. Essa richiama inoltre espressamente l’opportunità di concludere un accordo con l’Italia che abbia ad oggetto lo stesso GCC.
L’articolo 1 definisce la terminologia uti- lizzata nel seguito del testo, chiarendo, in particolare, il ruolo di Telespazio S.p.A., quale « Ente ospitante », ossia l’organizza- zione incaricata dal Governo italiano di met- tere a disposizione della Commissione, per proprio conto, la sede del GCC. Tale ruolo spetta a Telespazio S.p.A. in qualità di pro- prietaria del Centro Xxxxxx Xxxxx e usufrut- tuaria, in forza di appositi atti conclusi con la regione Abruzzo e il Consorzio per lo sviluppo di Avezzano (vedi infra), dell’edifi- cio presso cui è fisicamente collocato il GCC.
L’articolo 2 ricorda che l’Accordo si pre- figge di definire nel dettaglio i termini per l’applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea (di seguito
« Protocollo ») al GCC.
L’articolo 3 ribadisce che il GCC ha sede all’interno del Centro spaziale Xxxxxx Xxxxx, rinviando all’Allegato 2 per l’esatta indivi- duazione degli spazi.
L’articolo 4 definisce le responsabilità de- gli attori coinvolti. All’Italia spetta mettere a disposizione della Commissione, senza oneri, la sede del GCC e garantirne la ma- nutenzione, obblighi che saranno però con- cretamente espletati da Telespazio S.p.A. in forza di due atti interni: la Convenzione per la realizzazione di infrastrutture di base presso il Centro spaziale Xxxxx Xxxxx del Fu- cino, conclusa il 16 gennaio 2007 tra re- gione Abruzzo, Telespazio S.p,A. e Consor- zio per lo sviluppo industriale di Avezzano, e il successivo contratto di comodato stipu- lato tra il Consorzio e Telespazio S.p.A. in data 7 luglio 2009. L’articolo delinea anche compiti e responsabilità relativi alla tratta- zione delle informazioni classificate, origi- nate o ricevute dal GCC.
L’articolo 5 ricorda che l’Italia non può essere considerata responsabile, né sul piano interno né su quello internazionale, per le attività svolte all’interno del GCC, salvo nel caso in cui eventuali danni siano attribuibili alle autorità nazionali o a Telespazio S.p.A..
L’articolo 6 chiarisce che la regione Abruzzo è proprietaria della struttura al cui interno è situato il GCC, la quale è però ge- stita da Telespazio S.p.A., per un periodo di trent’anni dalla data in cui gliene è stato concesso l’uso esclusivo attraverso il già ci- tato contratto di comodato, L’Unione euro- pea è invece proprietaria delle apparecchia- ture e della strumentazione del GCC.
L’articolo 7, riconoscendo che la Com- missione ha diritto all’uso esclusivo della sede del GCC, impegna l’Italia a fornirle adeguata protezione, mettendo in campo mi- sure almeno equivalenti a quelle previste per le infrastrutture critiche europee così come definite dalla direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, (recepita con il decreto legislativo 11 aprile 2011,
n. 61). Si tratta di infrastrutture essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società – il cui danneggiamento o di- struzione avrebbe un impatto significativo su almeno due Stati membri dell’Unione euro- pea – per la protezione delle quali sono ri- chiesti alcuni specifici accorgimenti, quali l’elaborazione di « piani di sicurezza per gli operatori » (comprendenti valutazione dei ri- schi e individuazione di contromisure e pro- cedure d’emergenza) e la nomina di un fun- zionario di collegamento in materia di sicu- rezza e di punti di contatto nazionali per il coordinamento e la cooperazione a livello statale ed europeo.
Poiché al momento non è previsto che presso il GCC prestino servizio funzionari europei, ma solo dipendenti di Telespazio S.p.A., che non hanno titolo ad alcuna faci- litazione, l’articolo 8 rinvia la declinazione più puntuale delle norme del Protocollo re- lative a privilegi e immunità del personale ad accordi da concludere successivamente, nel caso in cui tale situazione venisse a cambiare.
L’articolo 9 ricorda che, in linea con quanto previsto dal Protocollo per i locali e gli edifici dell’Unione europea, anche la sede del GCC e i suoi archivi sono inviola- bili, ma che essi non possono essere utiliz- zati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi all’arresto o ricercate dalle autorità di pubblica sicurezza. L’Autorità nazionale di sicurezza potrà accedere ai locali per le attività connesse con la protezione delle in- formazioni classificate, dopo aver preavvi- sato la Commissione.
Gli articoli 10 e 11 impegnano l’Italia a consentire le comunicazioni del GCC e l’ap- posizione della bandiera dell’Unione euro- pea all’esterno della sua sede.
L’articolo 12 è dedicato alle agevolazioni finanziarie e prevede che gli averi e i beni dell’Unione europea, utilizzati per il funzio- namento del GCC, siano esenti dalla tassa- zione diretta, nonché dalle accise e dall’IVA
per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazio- nali accreditate in Italia. Analoga esenzione vale per le imposte doganali e le restrizioni all’importazione e all’esportazione. Le merci acquistate o importate in esenzione non po- tranno essere cedute a terzi senza il con- senso delle autorità italiane e il pagamento delle relative imposte.
L’articolo 13 riconosce le consuete immu- nità funzionali ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC.
Gli articoli 14 e 15 impegnano l’Italia a fare il possibile perché il GCC sia fornito dei servizi pubblici necessari al suo funzio- namento (quali l’elettricità, l’acqua corrente, la protezione anti-incendio, la linea telefo- nica o la connessione a internet) e a colla- borare con la Commissione e l’Agenzia del GNSS europeo per facilitare l’applicazione dell’Accordo stesso.
L’articolo 16 elenca gli allegati all’Ac- cordo, il primo che dettaglia gli obblighi dell’Ente ospitante e il secondo che contiene le planimetrie della sede del GCC.
Gli articoli 17, 18 e 19 disciplinano le modalità di comunicazione tra Italia e Com- missione, richiamano il diritto europeo e, in assenza, la legge italiana quali ordinamenti che ne integrano, ove necessario, le previ- sioni, e stabiliscono le modalità di soluzione delle eventuali controversie (negoziato di- retto tra le Parti, gruppo ad hoc di rappre- sentanti delle Parti, deferimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea).
L’articolo 20 contiene le disposizioni fi- nali, relative all’estensione dei benefici del- l’Accordo all’Agenzia del GNSS europeo, disciplinandone anche l’entrata in vigore (al deposito del secondo strumento di ratifica), la modifica (per iscritto e per concorde vo- lontà delle Parti) e la risoluzione (al 31 di- cembre 2035, salvo rinnovo da concordare due anni prima, o in qualsiasi momento, per concorde volontà delle Parti).
RELAZIONE TECNICA
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
DISEGNO DI LEGGE
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è auto- rizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 no- vembre 2019, di seguito denominato « Ac- cordo ».
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al- l’Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto di- sposto dall’articolo 20 dell’Accordo stesso.
(Responsabilità)
1. I rapporti sorti in base all’Accordo tra lo Stato e l’Ente ospitante di cui all’articolo 1, paragrafo 3, dell’Accordo, ivi inclusi le responsabilità dell’Ente ospitante di cui agli articoli 4 e 5 dell’Accordo e l’impegno del- l’Ente ospitante a fornire la sede del Centro di controllo Galileo per l’intera durata del- l’Accordo, sono regolati da apposita conven- zione stipulata tra il Ministero delle infra- strutture e dei trasporti e l’Ente ospitante.
2. Xxxx oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano ai sensi dell’Accordo, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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