Convenzione tra
Fornitura del Servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Convenzione tra
ISMEA (Istituto di Servizi al Mercato agricolo e Alimentare), con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxx, 00, C.F. 08037790584 e P.I. 01942351006, in persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede del predetto Istituto, d’ora in poi per brevità anche ISMEA. e
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste piazza Unità d’Italia n. 1, C.F 80014930327, in persona del Vicedirettore centrale preposto all’Area Sviluppo Rurale dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale, domiciliato per la carica presso la sede di Udine in via Xxxxxxxxx n. 31, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale numero 152 del 22 gennaio 2016, d’ora in poi per brevità anche Regione
e
Agenzia per lo Sviluppo Rurale ERSA, con sede in Gorizia xxx Xxxxxxxxxx x. 00, C.F., in persona del Direttore Generale sostituto dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, domiciliata per la carica presso la sede di Gorizia in via Montesanto n.17, a ciò autorizzata con Deliberazione della Giunta Regionale numero 395 del 2 marzo 2018
Premesso che
▪ l’ISMEA nell’ambito delle attività del Comitato Consultivo per l’Agriturismo (già Osservatorio nazionale dell'agriturismo ex DM n. 30032 del 22 dicembre 2009 e successivo DM integrativo n. 21932 del 17 ottobre 2011) ha realizzato e gestisce, per conto del Mipaaf e di concerto con quest’ultimo, il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx (portale istituzionale dell’agriturismo italiano), d’ora in avanti Portale;
▪ l’art. 7 del DM 3 giugno 2014 stabilisce che attraverso il portale web istituzionale dell’agriturismo italiano vengono rese pubbliche e consultabili in formato digitale «…le informazioni contenute nel Repertorio Nazionale delle aziende agrituristiche, in particolare allo scopo di contribuire alla promozione sul mercato turistico dell'offerta di ospitalità e dei servizi offerti dalle aziende agrituristiche»;
▪ il DM 13 febbraio 2013, vista la legge 20 febbraio 2006 n. 96, definisce i criteri di classificazione omogenei delle aziende agrituristiche per l'intero territorio nazionale
stabilendo che il recepimento degli stessi, adattati alle realtà regionali e alle loro normative, dovrà essere effettuato in armonia con quanto previsto dalle procedure di applicazione a livello regionale;
▪ l’allegato A del DM 13 febbraio 2013 che prevede che ciascuna Regione ha facoltà di adottare due modalità per la procedura di classificazione delle aziende agrituristiche;
▪ che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha provveduto all’adozione con Decreto del Direttore centrale risorse agricole, forestali e ittiche del 11 maggio 2016, n. 1221 i nuovi criteri e la scheda di auto-classificazione come procedura prevista;
Considerato che
▪ la Commissione europea, con Decisione del 26 maggio 2015 n. c (2015) 3487, ha approvato il Programma denominato "Rete Rurale Nazionale 2014-2020”.
▪ il programma RRN ha tra i propri obiettivi il miglioramento dei risultati e degli impatti della politica di Sviluppo Rurale in Italia e, collegata a tale obiettivo, un’azione diretta al supporto della progettazione e realizzazione di sistemi informativi per lo sviluppo rurale;
▪ l’accordo di cooperazione, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, stipulato in data 22 ottobre 2015 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale, in qualità di Autorità di gestione del programma "Rete Rurale Nazionale (RRN) 2014-2020", e ISMEA ha per oggetto lo svolgimento di un programma di attività di interesse comune, rientrante nelle specifiche finalità istituzionali di entrambi;
▪ In riferimento al suddetto Accordo nell’ambito dei piani biennali di attuazione è affidata ad ISMEA la realizzazione delle attività previste dalla scheda progettuale 13.1 “Agriturismo e multifunzionalità” e, in particolare, la gestione del Repertorio Nazionale delle aziende agrituristiche e delle banche dati statistiche a livello regionale attraverso il Portale.
Considerato altresì che
▪ l’ISMEA, in accordo con l’AdG della RRN, con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione delle aree rurali ha sviluppato una procedura online per consentire la compilazione ed acquisizione della domanda di classificazione delle aziende agrituristiche con possibilità di pernottamento (alloggio e agri campeggio);
▪ è prerogativa delle Regioni prevedere nei regolamenti attuativi la possibilità per le aziende agrituristiche in questione di avvalersi dell’applicativo online per l’ottenimento della classificazione;
▪ nel quadro delle attività previste dalla scheda progettuale 13.1 “Agriturismo e multifunzionalità”, ISMEA propone il servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche, con lo scopo di fornire un supporto alle aziende agrituristiche nella promozione delle proprie attività e nella rappresentazione dei propri asset aziendali;
▪ che ai sensi della legge regionale 22 luglio 1996 n. 25 la materia dell’agriturismo nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è competenza dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo rurale ERSA e quindi laddove si indica Regione si intende ad opera di ERSA.
Tutto quanto sopra premesso e considerato si stipula e si conviene quanto segue:
Articolo 1
(Valore delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e l’allegato “Modalità di fruizione del servizio” costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.
Articolo 2 (Oggetto della convenzione)
1. La presente convenzione ha per oggetto l’attivazione del servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’ISMEA, nel quadro delle attività previste dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020.
2. Nei termini ed alle condizioni di cui alla presente convenzione, l’ISMEA, in qualità di ente attuatore delle attività della Rete Rurale Nazionale, fornisce alla Regione il servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche, i cui contenuti sono definiti all’ articolo 3.
3. La fornitura è comprensiva dello sviluppo e del supporto indicati nell’articolo 4.
4. Preliminarmente all’attivazione del servizio, si prevede una eventuale attività di adattamento del software alle specifiche esigenze regionali. Ulteriori implementazioni, se del caso, saranno realizzate secondo quanto disposto dall’articolo 5.
Articolo 3 (Caratteristiche del software)
1. Il servizio di classificazione delle aziende agrituristiche permette di svolgere attraverso il Portale le seguenti attività:
a. compilazione diretta della domanda di classificazione, coerentemente con quanto previsto dal regolamento regionale, a beneficio delle aziende agrituristiche inserite dalla Regione nel Repertorio nazionale;
b. messa online, ad opera della Regione, della classificazione;
c. funzionalità di consultazione/archivio delle domande di classificazione regionali acquisite digitalmente;
d. download, dal back office regionale, del database completo relativo alla classificazione delle aziende che l’abbiano resa online;
e. possibilità per le aziende di scaricare in formato pdf il file per la realizzazione della targa regionale corrispondente alla classificazione nazionale dalla propria area riservata sul Portale.
2. Le modalità tecniche di fruizione del servizio di cui al comma 1 sono definite nell’allegato alla presente convenzione “Modalità di fruizione del servizio”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 4
(Servizi di sviluppo e supporto)
1. I servizi di sviluppo e supporto di cui all’articolo 2 comma 3 sono costituiti da:
a. gestione e risoluzione delle anomalie tecniche del software, garantito da esperti ISMEA per tutto il periodo di operatività del servizio come stabilito dalla presente convenzione;
b. attività di informazione e divulgazione a favore degli uffici regionali e degli altri utenti dell’applicazione sul territorio regionale, secondo tempi e modalità da concordare tra le parti;
c. attività di supporto agli utenti (aziende) nella compilazione del questionario di classificazione, secondo tempi e modalità da concordare tra le parti;
d. fornitura del manuale d’uso dell’applicazione in formato digitale.
Articolo 5 (Adattamenti ed implementazioni)
1. Le attività di adattamento ed implementazione del software sono limitate ad accogliere le specifiche esigenze regionali compatibili con le funzioni dell’applicativo.
2. Ogni eventuale ulteriore modifica dell’applicativo in produzione dovrà essere concordata preventivamente tra le parti. L’Ismea ne valuterà la fattibilità e compatibilità con il programma di attività biennale ed in caso positivo procederà alla proposta di un piano di lavoro alla Regione.
Articolo 6
(Fruizione del servizio e credenziali di accesso)
1. L’ISMEA si impegna a rendere disponibile online l’applicativo per tutti gli utenti (aziende) del territorio regionale attraverso una specifica sezione del Portale.
2. L’ISMEA si impegna a fornire alla Regione fino a 10 (dieci) utenze amministrative per la gestione delle pratiche di classificazione. Eventuali ulteriori esigenze saranno prese in considerazione.
Articolo 7 (Obblighi delle parti)
1. L’ISMEA garantisce il funzionamento del servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche e la fornitura dei Servizi di sviluppo e supporto, di cui all’articolo 4 comma 1, nei termini stabiliti dalla presente convenzione, per il periodo di operatività del servizio definito all’articolo 11.
2. L’ISMEA è responsabile del corretto funzionamento del sistema di accreditamento ed autenticazione informatica degli utenti.
3. La Regione si impegna a tenere sempre aggiornato l’elenco delle aziende agrituristiche regionali fornendo all’Ismea gli aggiornamenti esclusivamente nel formato concordato (Tracciato Record) al fine di consentire una piena rispondenza tra le aziende operanti sul territorio e quelle presenti sul Portale.
4. La Regione si impegna a comunicare preventivamente ad ISMEA, e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore, qualunque modifica inerente la procedura di classificazione e la griglia regionale. In particolare dovrà essere comunicata all’ISMEA col medesimo preavviso minimo la data di entrata in vigore di qualunque modifica ai regolamenti regionali che abbia ripercussioni sulla classificazione delle aziende agrituristiche.
5. La Regione si impegna a comunicare all’Ismea e a tenere costantemente aggiornati le modalità e i recapiti per l’invio da parte degli utenti (aziende) delle domande di classificazione.
6. La Regione si impegna a processare entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione le istanze di classificazione che gli utenti (aziende) effettueranno online attraverso il Portale.
Articolo 8
(Brevetti industriali e diritti d’autore)
1. L’ISMEA si assume ogni responsabilità conseguente all’utilizzo dei sistemi informatici impiegati o delle metodiche utilizzate, all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui garantendo, qualora venisse promossa nei confronti della Regione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione delle attività connesse alla fornitura del Servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche e di manlevare e tenere indenne la Regione assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in tale ipotesi la Regione è tenuta ad informare prontamente l’ISMEA delle suddette iniziative giudiziarie.
Articolo 9 (Limitazioni di responsabilità)
1. L’ISMEA declina ogni responsabilità per eventuali dati erronei forniti dalla Regione in relazione ai dati del Repertorio (anagrafica delle aziende).
2. L’ISMEA declina ogni responsabilità per eventuali informazioni erronee ed incomplete fornite dalle aziende al momento della compilazione della domanda di classificazione.
3. L’ISMEA declina ogni responsabilità per eventuali dati errati contenuti e rilevati presso fonti pubbliche da cui provengono (es. fascicolo aziendale SIAN) o prodottisi durante la trasmissione dalle predette fonti.
Articolo 10
(Tutela e trattamento dei dati personali)
1. Le parti garantiscono reciprocamente di ottemperare a quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai sensi dello stesso Decreto legislativo, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali, raccolti per la predisposizione della presente convenzione, siano oggetto di trattamento finalizzato a tale scopo.
Articolo 11
(Periodo di operatività del servizio)
1. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione l’Ismea si impegna a rendere disponibile il servizio online, attraverso il Portale, alle condizioni fissate dalla presente convenzione. Sono fatte salve eventuali richieste formali di differimento della messa online del servizio da parte della Regione.
2. Il servizio sarà operativo fino alla scadenza della presente convenzione come previsto dall’articolo 16.
3. Le funzioni di compilazione riservate alle aziende agricole, agroalimentari e ai loro delegati, su richiesta della Regione, potranno essere sospese nei periodi di transizione
delle normative regionali fatti salvi gli obblighi di comunicazione da parte della Regione di cui all’articolo 7, comma 4 della presente convenzione.
4. Le funzioni di consultazione ed interrogazione riservate agli utenti regionali saranno attive per tutta la durata del periodo di operatività di cui al comma 1 e al comma 2 del presente articolo.
Articolo 12 (Costi del servizio)
1. Il Servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche, nei termini definiti dalla presente convenzione è fornito a titolo gratuito alla Regione.
Articolo 13 (Modifiche e revisioni)
1. Ogni modifica o revisione delle disposizioni della presente convenzione e dei contenuti dell’allegato deve essere preventivamente concordata per iscritto dalle Parti.
Articolo 14 (Controversie)
1. Ogni controversia relativa al presente Xxxx, xxx comprese quelle relative alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della stessa, sarà devoluta alla esclusiva competenza del Foro di Roma.
Articolo 15 (Recesso anticipato)
1. Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone un preavviso formale di almeno tre mesi.
Articolo 16 (Durata)
1. La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2023, salvo quanto previsto in caso di recesso anticipato di cui all’articolo 15.
Articolo 17 (Disposizioni finali)
Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applica la normativa vigente in materia. La presente convenzione, firmata digitalmente ai sensi del CAD, verrà registrata solo in caso d’uso, a cura e spese della parte che avrà interesse alla registrazione.
ISMEA Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Il Vicedirettore Regionale (Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca) e Il Sostituto del Direttore Generale di ERSA Dott.ssa. Xxxxxx Xxxxxxx |
………………………..………. | ……………………….………. |
(firmata digitalmente ai sensi del CAD) | (firmata digitalmente ai sensi del CAD) |
Allegato
Modalità di fruizione del serviziO
Articolo 1 (Disponibilità del software)
1. La Regione, a seguito dell’attivazione del servizio, inserisce nel proprio portale regionale il link all’applicativo online di classificazione delle aziende agrituristiche.
Articolo 2
(Accesso alla compilazione da parte delle aziende)
1. In seguito alla messa in opera del servizio le aziende agrituristiche inserite dalla Regione nel Repertorio nazionale, e pertanto presenti online, possono compilare la domanda di classificazione attraverso il Portale.
2. Ai fini della fruizione del Servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche, il titolare (o il rappresentante legale) dell’azienda, accede al Portale attraverso le proprie credenziali di accesso, ottenute utilizzando il proprio identificativo fiscale (CUAA o CF) ed un indirizzo e-mail valido.
3. L’utente (azienda), attraverso la sua area personale, compila la domanda di classificazione ai sensi della normativa regionale in vigore.
4. Il risultato della procedura è un file PDF contenente una autocertificazione (ai sensi del D.p.r. 445/2000) del risultato della procedura e una domanda di attribuzione della corrispondente classificazione.
5. Il documento di auto attribuzione della classificazione (domanda), di cui al punto precedente, deve essere inviato dalle aziende agli uffici regionali competenti nelle modalità comunicate dalla Regione all’Ismea in base a quanto previsto al comma 5 dell’articolo 7 della presente convenzione.
6. In seguito all’esito positivo della ricezione della domanda di classificazione da parte della Regione, come previsto all’articolo 3, comma 2 del presente allegato, l’azienda può accedere alla propria area personale del sito per scaricare la targa corrispondente alla classificazione ottenuta.
Articolo 3
(Accesso alla consultazione da parte degli uffici regionali)
1. I funzionari regionali accedono al Servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche utilizzando le proprie credenziali personali, e possono visualizzare ogni pratica attraverso il numero di protocollo.
2. I funzionari regionali possono ricevere o respingere (per ragioni meramente formali) ogni singola istanza di classificazione.
3. In caso di istanza accolta la relativa classificazione viene pubblicata sul Portale e l’utente viene informato.
4. In caso di istanza non accolta il funzionario regionale può inserire un messaggio di motivazioni/istruzioni nella comunicazione che verrà inviata all’utente dal sistema.
Articolo 4
(Uso statistico dei dati)
1. L’ISMEA è titolare dei dati raccolti tramite il software Servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche, ai sensi del d.lgs n. 196/2003.
2. L’ISMEA può utilizzare i dati raccolti tramite il software Servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche esclusivamente a fini statistici, ai sensi del DPR 31.03.2001 n. 200, articoli 2 e 3.
3. A tal fine ISMEA individua un responsabile del trattamento dati.