FEDERAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI TOSCANI
FEDERAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI TOSCANI
AREZZO GROSSETO LIVORNO LUCCA PISTOIA PRATO SIENA
Seminario formativo in materia di Deontologia e Professione
L’attività professionale dell’Architetto
“Il Contratto Professionale ed i compensi”
Architetto XXXXXXXX XXXXX Coordinatore Commissione Notule O.A.P.P.C. Arezzo
•Art. 9 – Disposizioni sulle professioni regolamentate
•1 Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
•5 Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
“ Il Contratto Professionale ed i compensi”
D.L. 1/2012 convertito con Legge 27/2012
Art. 9 – Disposizioni sulle professioni regolamentate
•4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme
previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico
rofessionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di omplessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
ell’incarico
e deve altresì indicare i
ati della polizza assicurativa per
eventuali danni provocati nell’esercizio dell’Attività Professionale ……..
Art. 9 – Disposizioni sulle professioni regolamentate
•4. … in ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. ……..
CODICE CIVILE
Libro quinto del lavoro autonomo
Art. 2222 – Contratto d’opera
•1. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo….
Art. 2225 – Corrispettivo
1. Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
2.
Art. 2233 – Compenso
…….in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Art. 23 – Incarico professionale
•1. L’incarico professionale si configura come contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all’art. 24.
Art. 24 – Contratti e compensi
•1. E’ fatto obbligo da parte del Professionista la definizione del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
Art. 24 – Contratti e compensi
•2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell’art. 2233 del Codice Civile e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.
•Art. 24 – Contratti e Compensi
•3. Il professionista deve definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente, i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
•Art. 24 – Contratti e Compensi
•3. ….In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell’esistenza delle presenti norme deontologiche.
CODICE DEONTOLOGICO
Art. 24 – Contratti e Compensi
4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell’incarico.
5. Il Professionista potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell’incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
Art. 24 – Contratti e Compensi
•6. Il Professionista, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare la nota dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
•7. La richiesta di compensi, di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all’attività svolta o l’assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.
CONTENUTI BASE DEI CONTRATTI
art. 1 - Soggetti contraenti
art. 2 - Oggetto dell’incarico, elenco prestazioni art. 3 - Esclusioni
art. 4 - Documentazione di base e fasi progettuali art. 5 - Modalità di espletamento dell’incarico
art. 6 - Caratteristiche degli elaborati art. 7 - Determinazione dei compensi art. 8 - Pagamenti
art. 9 - Obblighi del Committente art. 10 - Rappresentanza
art. 11 - Proroghe, penali, recesso e risoluzione art. 12 - Proprietà degli elaborati originali
art. 13 - Diritti d’autore
art. 14 - Efficacia del contratto, normativa applicabile e volontà delle parti art. 15 - Trattamento dei dati personali
art. 16 - Definizione delle controversie art. 17 - Disposizioni finali
art. 18 - Dati assicurazione professionale art. 19 – Privacy
RIFERIMENTO PER LA VIDIMAZIONE DELLE PARCELLE PROFESSIONALI
A T T E N Z I O N E
Dal 1 Gennaio 2014 l'assenza di Contratto scritto costituisce
ILLECITO DEONTOLOGICO
PREVENTIVO
SU QUALI ELEMENTI FONDARE IL PREVENTIVO
(vecchie tariffe, nuovi parametri, a vacazione, a corpo)
• SI PUO’ FAR RIFERIMENTO A QUALSIASI PARAMETRO
• DEVE ESSERCI UN “ACCORDO” TRA LE PARTI
• L’ACCORDO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO
• OCCORRE EVITARE CITAZIONI IN CONTRASTO CON QUANTO STABILITO DALLA NORMATIVA (es. riferimenti alla tariffa abrogata)
VARIANTI E AGGIUNTE AL CONTRATTO
Se ci sono variazioni o imprevisti o cause di forza maggiore non prevedibili al momento dell’incarico, cosa faccio?
Il contratto o accordo può essere rimodulato in caso di varianti o di incremento di oneri ma deve essere preventivamente esplicitato in forma scritta e sottoscritto tra le parti.
IN ASSENZA DI PREVENTIVO O DI ACCORDO
Se non faccio un preventivo e se non sottoscrivo un contratto con il Committente cosa succede?
In assenza di un accordo sul compenso si applicano i parametri del D.M. 140/2012 che attribuiscono al GIUDICE una rilevante discrezionalità discendente anche dalle valutazioni del C.T.U. nominato.
D.M. 140/2012
Art. 1
•C. 6 L’assenza di prova del preventivo di massima ….. costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
Art. 36
•C. 2 ……. L’organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60% rispetto a quello altrimenti liquidabile.
come sempre, a disposizione degli Iscritti per Pareri e Consulenze.
GRAZIE PER L'ATTENZIONE
Architetto XXXXXXXX XXXXX Coordinatore Commissione Notule O.A.P.P.C. Arezzo