COMUNE DI PABILLONIS
COMUNE DI PABILLONIS
Provincia di MEDIO CAMPIDANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12 del 14/03/2013
OGGETTO: RINEGOZIAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOCIETA' WIND TELECOMUNICAZIONI
L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 13.30.00.
La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:
Componente | Carica | Presente | Assente |
XXXXX XXXXXXXXXX | SINDACO | X | |
Xxxx Xxxxxxx | ASSESSORE | X | |
CARA XXXXXX | ASSESSORE | X | |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | ASSESSORE | X | |
XXXXXX XXXXXX | ASSESSORE | X | |
XXXXX XXXXXXX | ASSESSORE | X | |
Xxxxx Xxxxxxxx | ASSESSORE | X |
e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.
Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 14/03/2013
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del ViceSindaco
PREMESSO
- che In data 06/12/2005 la società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Roma, xxx Xxxxxxxx 000, ha stipulato con il Comune di Pabillonis un contratto di locazione (rep. n. 41 del 6/12/2005) registrato presso l’ufficio del registro di Sanluri (VS) in data 19/12/2005 al n°1461 serie 1, avente ad oggetto una porzione di terreno di mq 100 circa, sito nel Comune di Pabillonis (VS), Medio Campidano, Località "Is Argiolas" presso il Campo Sportivo Comunale, riportato nel N.C.T. di Pabillonis, al Foglio 26, Particella 156, per l’installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile, verso il pagamento del canone annuo di €11.000,00 da aggiornarsi ogni anno ai sensi dell’art. 32 della L.392/78;
- che in data 30/04/2006 la suddetta Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha ceduto il contratto alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A., precedentemente indicata come “Conduttrice”, subentrando pertanto nel sopra menzionato contratto di locazione;
- che in seguito a soppressione oggi la Particella oggetto della locazione è la 641, Foglio 26, riportata nel N.C.E.U. di Pabillonis;
- che con nota acquisita al prot. comunale al n. 6845 del 23/10/2012, la società Wind inoltrava una proposta di rinegoziazione del contratto in essere prossimo alla scadenza che portasse alla riduzione del canone attualmente applicato, sulla base dei cambiamenti subiti dal mercato immobiliare delle locazioni e della continua richiesta delle P.A. per la riduzione ed ottimizzazione degli impianti di telecomunicazione;
- RITENUTO pertanto opportuno, al fine di evitare eventuale rescissione contrattuale da parte della Wind Telecomunicazioni S.p.A., con conseguente mancato introito derivante dalla suddetta locazione e mancato servizio verso tutti gli utenti Wind residenti, acconsentire ad una riduzione del canone di locazione dall’attuale importo annuo di €. 11.000,00 all’importo annuo di €. 6.600,00;
- che le Parti di comune accordo intendono rinnovare il rapporto e pertanto il presente contratto annulla e sostituisce il contratto di locazione di cui in premessa con il presente atto.
VISTA la legge 392/78 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (D.lgs 18/08/2000 n.267); Con votazione unanime
DELIBERA
DI PROCEDERE alla rinegoziazione del contratto di locazione in essere con società Wind Telecomunicazioni S.p.A, con sede legale a Roma, via Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 48, per la concessione della porzione di terreno comunale sito in Pabillonis, località "Is Argiolas", riportato nel N.C.E.U al foglio 26 particella 641, di mq 100
circa, per l’espletamento di servizio pubblico di radiomobile, per il periodo di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di stipula del contratto il cui schema si approva con la presente deliberazione, quale parte integrante, a fronte di un canone di annuo di € 6.600,00, da aggiornarsi annualmente come per legge e da corrispondere in quattro rate TRIMESTRALI anticipate di € 1.650,00 ciascuna;
DI STABILIRE:
- che il nuovo canone di locazione annuo viene rideterminato in €. 6.600,00;
- che la locazione avrà la durata di 9 (nove) anni con decorrenza dalla data di stipula;
DI APPROVARE lo schema di contratto di locazione, allegato alla presente deliberazione ;
CON separata votazione unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267.
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Data 14/03/2013
IL RESPONSABILE XXXXXXXX XXXXX
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Data 14/03/2013 XXXX XXXXX XXXXXX
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/03/2013 per:
a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 14/03/2013 al 28/03/2013 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);
X
a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx, per la pubblicazione il 14/03/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 28/03/2013
IL
Deliberazione della Giunta n. 12 del 14/03/2013
Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l’Agenzia delle Entrate,
tra
il Comune di Pabillonis, con sede in xxx Xxx Xxxxxxxx xx0, Xxxxxxxxxx (XX),
P.I. 00497620922, rappresentata dal Signor in qualità di
del Comune di Pabillonis, nato a Pabillonis il
C.F. , domiciliato per la carica presso la sede del Comune, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta, di seguito indicato come “Locatrice”
e
la Wind Telecomunicazioni S.p.A. società con azionista unico, Direzione e coordinamento di WIND TELECOM S.p.A. con sede legale in Xxxx xxx X.X. Xxxxx, 00 capitale sociale Euro 147.100.000 interamente versato, codice fiscale e partita IVA n. 05410741002, iscritta all’ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA di Roma al n. 372348/1997 e nel R.E.A. al numero 884361, in persona del suo Procuratore sig. Xxxxxxxx Xxxxx nato a Stresa (VB) il 2 giugno 1966, che agisce in forza della procura conferita, domiciliato per la carica presso la sede della società, in seguito indicata come “Conduttrice”, quando congiuntamente indicate come “le Parti”
premesso che
1) In data 06/12/2005 la società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Roma, xxx Xxxxxxxx 000, ha stipulato con il Comune di Pabillonis un contratto di locazione registrato presso l’ufficio del registro di Sanluri (VS) in data 19/12/2005 al n°1461 serie 1 avente ad oggetto porzione di terreno di mq 100 circa, sito nel Comune di Pabillonis (VS), Medio Campidano, Località Is Argiolas presso il Campo Sportivo Comunale, riportato nel N.C.T. di Pabillonis, al Foglio 26, Particella 156, per l’installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile;
2) in data 30/04/2006 la suddetta Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha ceduto il contratto alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A., precedentemente indicata come “Conduttrice”, subentrando pertanto nel sopra menzionato contratto di locazione;
3) in seguito a soppressione oggi la Particella oggetto della locazione è la 641, Foglio 26, riportata nel N.C.E.U. di Pabillonis
4) le Parti di comune accordo intendono rinnovare il rapporto e pertanto il presente contratto annulla e sostituisce il contratto di locazione di cui in premessa con il presente atto.
Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di porzione di terreno di mq 100 circa, sito nel Comune di Pabillonis (VS), Medio Campidano, Località Is Argiolas presso il Campo Sportivo Comunale, riportato nel N.C.T. di Pabillonis, al Foglio 26, Particella 641, Categoria Catastale D/3.
La Locatrice concede altresi’ alla Conduttrice l’utilizzazione e l’occupazione degli spazi necessari per il passaggio cavi, cavidotti, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant’altro necessario all’installazione e al funzionamento dell’impianto, così come indicato in linea di massima nella planimetria che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio e che si unisce alla scrittura sub Allegato A come parte integrante e sostanziale del presente atto.
L’immobile locato sarà utilizzato per l’installazione e mantenimento di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.
La Locatrice garantisce alla Conduttrice l’accesso, in ogni momento e senza restrizioni, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto, all’immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per ogni necessità di manutenzione o di servizio.
La Locatrice conferma di essere nella piena disponibilità dell’immobile di cui trattasi in quanto proprietario e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.
La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare la presente scrittura privata in caso di alienazione o cessione ed altro titolo dell’immobile di cui al presente
contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all’art.6.
ART. 2 - DURATA
La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Le parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il contratto, si rinnoverà tacitamente per periodi di 6 (sei) anni in 6 (sei), se una Parte non avrà comunicato all’altra Parte disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 12 mesi dalla data di scadenza.
La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d’ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione alla prima scadenza, prevista dall’art. 29 della legge 392 del 1978.
ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL’IMMOBILE
La Locatrice prende atto che l’area locata è già utilizzata dalla Conduttrice per una stazione radio-base per telecomunicazioni, comprensiva di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l’impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.
La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l’aggiornamento dell’Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico), cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta degli Enti Pubblici, a rilasciarne conferma scritta.
La Locatrice autorizza la Conduttrice al passaggio di cavi di alimentazione o quant’altro attinente (allacci pubblici servizi), con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell’impianto di condizionamento, sugli spazi o porzioni locati ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell’edificio della Locatrice sia sull’area di proprietà o disponibilità della Locatrice (a titolo esemplificativo: prospetti, cortili, stradelli, viottoli, etc.) come meglio descritto nel precedente art.1
Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di
cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalita’ dell’impianto.
La Conduttrice dichiara che l’impianto è stato realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge.
Al termine della locazione, a richiesta della Locatrice, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla remissione dell’immobile in pristino ed alla rimozione delle installazioni.
La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie ad eventuali lavori e alla fornitura dei servizi di telecomunicazioni. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Conduttrice.
Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell’Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.
ART. 4 CANONI
Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 6.600,00 (Euro seimilaseicento/00), da corrispondere in rate trimestrali anticipate di Euro 1.650,00 (Euro milleseicentocinquanta/00), ciascuna, da pagarsi con bonifico bancario presso l’istituto di credito Banco di Sardegna S.p.A., agenzia di Pabillonis (CA), via X. Xxxxxxxx n°2, sul conto corrente con IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato al Comune di Pabillonis.
Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di cavi e quant’altro necessario per il funzionamento della stazione radio base, come meglio specificato nell’art.1.
Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e sarà aggiornato annualmente ed automaticamente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78 e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto. Il canone di locazione decorrerà e sarà versato a partire dalla data di cui all’art. 2 .
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, superiore ai sessanta giorni (60 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a euro 5,00 (euro cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 del codice civile, per i primi 60 giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.
Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito alla Legge 392/78 all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico del Locatore dell’Immobile.
ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO, DEI CREDITI E SUBLOCAZIONE DELL’IMMOBILE
Per patto espresso la Locatrice, concede alla Conduttrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante la stazione radio base, o che siano società del Gruppo di cui la conduttrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E’ espressamente vietato ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere, derivanti dal presente contratto. E’ comunque riconosciuta alla Conduttrice la facoltà di sublocare la porzione locata a terzi.
In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l’immobile locato ovvero locare a terzi l’area alla scadenza del contratto, spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione.
ART. 6 CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO
6.1 La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell’art.27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6.2 Le Parti stabiliscono che la Locatrice non avrà diritto a pretendere alcuna somma a nessun titolo (in via meramente esemplificativa e non esaustiva a titolo di canone, di risarcimento danni sia contrattuali sia extracontrattuali, o
indennitario) ove la Conduttrice eserciti la facoltà di cui al punto 6.1.
ART. 7 CLAUSOLA ASSICURATIVA
La Conduttrice (WIND) è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose della Società Locatrice e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale svolta.
La Conduttrice si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell’esercizio dell’attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta vigente.
A tal riguardo la Conduttrice dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo “Responsabilità Civile verso Terzi” a garanzia dell’attività aziendale svolta nei locali oggetto del presente Contratto di Locazione.
Detta polizza ha durata annuale e prevede un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni).
Ad integrazione di quanto sopra la Conduttrice dichiara altresì di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo “All Risks” a garanzia degli Assets di proprietà.
Detta polizza ha durata annuale, comprende le clausole di “Ricorso Terzi” e “Rischio Locativo” e prevede – per i danni a Terzi - un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni).
La Conduttrice si impegna a mantenere attive - per l’intera durata del presente Contratto di Locazione - le suddette polizze o comunque altre di analoga portata.
ART. 8 MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE
Ai sensi del D.Lgs 28/2010, tutte le controversie relative al presente Contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura prevista dal Regolamento dell’organismo MediaMenti S.r.l., società iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 201 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione. Il Regolamento, la modulistica e la
tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell’attivazione della procedura e sono rinvenibili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx.
Le Parti espressamente pattuiscono la competenza esclusiva del predetto organismo con espressa esclusione di qualsiasi altro Organismo di mediazione.
Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Cagliari, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
ART. 9 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI
In deroga a quanto previsto dalla legge (Art. 8 L. 392/78) le spese di registrazione del presente contratto saranno sostenute dalla Conduttrice. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice.
A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio: La Locatrice: Xxx Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxxxx (XX)
La Conduttrice: Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxx.
ART. 10 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI WIND EX D.LGS 231/2001
Wind nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico. Il Codice Etico è consultabile presso xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxx.xxxxx sezione Codice Etico.
La Locatrice dichiara inoltre di aver preso atto del Modello di organizzazione, gestione e controllo del Conduttore disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxxx la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
La mancata adozione da parte della Locatrice del modello di organizzazione gestione e controllo previsto nel D.Lgs 231/2001 non esenta la Locatrice stessa dal rispetto di tutte le norme in esso previste e l’accusa di commissione di uno solo dei reati previsti nel suddetto X.Xxx comporterà la risoluzione immediata del presente Accordo Quadro, anche prima del passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza di condanna, senza alcun
obbligo da parte di Wind di risarcire il danno nel caso in cui la Locatrice dovesse essere assolta dal reato contestato.
La Locatrice La Conduttrice
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli : 2) (Durata), 3) (Destinazione e uso dell’immobile), 5) (Cessione del contratto, dei crediti e sublocazione dell’immobile), 6) (Condizione risolutiva e recesso anticipato), 8) (Mediazione e foro competente), 10) (Xxxxxx etico e modello di organizzazione gestione e controllo di Wind ex d.lgs 231/2001).
Per accettazione La Locatrice