REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL’INGROSSO
REGOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL’INGROSSO
art. 1 - Finalità e definizioni.
Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l’attività dell’Ufficio Prezzi della Camera di Commercio di Piacenza. Ai fini del presente regolamento:
- per “prezzi all’ingrosso” si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici (produttore, grossista e dettagliante);
- per “transazione” si intende l’atto economico giuridico che pone in essere l’obbligo da parte del venditore di trasferire al compratore la libera disponibilità di una merce o di un bene, al prezzo pattuito;
- per “rilevazione dei prezzi” l’accertamento delle quotazioni medie delle merci o dei beni effettuato dalla Camera di Commercio di Piacenza;
art. 2 – Oggetto e scopo della rilevazione
La Camera di Commercio di Piacenza procede alla rilevazione dei prezzi all’ingrosso secondo il presente regolamento ed in accordo con le norme vigenti.
La rilevazione dei prezzi ha per oggetto:
- le merci o i beni indicati nelle norme vigenti, vincolanti per le Camere di Commercio, oppure in appositi provvedimenti di emanazione ministeriale;
- le merci o i beni aventi un mercato considerevole sul territorio provinciale;
- particolari produzioni per le quali si ritenga opportuno pervenire ad una quotazione.
Scopo della rilevazione è giungere alla fissazione, per ogni prodotto oggetto di transazione commerciale, di un prezzo medio, anche nell’ambito di un limite minimo e massimo, depurato di eventuali sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni quantitative, ecc., che possa costituire, secondo le norme vigenti, un valore di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico o privato.
art. 3 – Modalità di rilevazione
La rilevazione dei prezzi avviene :
- mediante la costituzione di apposite Commissioni Prezzi formate da esperti nelle materie oggetto della rilevazione;
- mediante rilevazione diretta, a cura dell’Ufficio, presso istituzioni e/o unità produttive o commerciali operanti nei settori oggetto della rilevazione.
art. 4 – Revisione critica dei prezzi
I prezzi rilevati sono soggetti a revisione critica da parte dell’ufficio Prezzi della Camera di Commercio, che si avvarrà di ogni possibile forma di collaborazione, quale l’opera di esperti, sia pubblici che privati, in grado di valutare le generali tendenze in atto nei mercati.
In particolare, la revisione critica tende a verificare :
a) che i prezzi accertati si riferiscano a transazioni omogenee dal punto di vista della specificazione qualitativa della merce oggetto di transazione, del settore di vendita della merce stessa, nonchè delle altre modalità che possono influire sulla comparabilità dei prezzi, quali le condizioni di consegna, l’imballaggio ecc.
b) che i prezzi accertati non si discostino, senza giustificati motivi, in modo sensibile dai valori rilevati presso le altre piazze o nel precedente periodo di rilevazione, in particolare per quei prezzi che si trovano agli estremi del campo di variazione.
Art. 5 – Commissioni Prezzi - Composizione e durata
Presso la Camera di Commercio sono istituite le Commissioni Prezzi per la rilevazione dei prezzi all’ingrosso, secondo quanto stabilito nel presente articolo e nei successivi.
Le Commissioni Prezzi sono composte da operatori economici del settore oggetto della rilevazione nominati dalla Giunta camerale, sentite eventualmente le Associazioni di categoria ed il Comitato di vigilanza della Sala di contrattazione.
Ogni Commissione è integrata da uno o più esperti nominati dalla Giunta camerale che collaborano con il Presidente per garantire la correttezza delle rilevazioni e per assicurare, ove necessario, adeguato supporto alla revisione critica dei prezzi rilevati.
Delle Commissioni Xxxxxx non possono far parte in qualità di esperti i dipendenti di ruolo o a tempo determinato della Camera di Commercio di Piacenza.
Le Commissioni Xxxxxx sono presiedute dal Dirigente dell’area di “Regolazione di mercato” o da un funzionario della Camera di Commercio di Piacenza delegato dal Dirigente stesso.
In caso di impedimento o assenza del Dirigente o del funzionario, la Commissione è presieduta dal componente più anziano di età.
Le funzioni di segretario sono svolte da dipendenti camerali appositamente nominati dal Dirigente di area.
Le Commissioni Prezzi hanno durata annuale.
I componenti restano comunque in carica fino alla nomina della nuova Commissione e possono essere riconfermati.
art. 6 – Commissioni Prezzi - Compiti
Le Commissioni Prezzi svolgono i seguenti compiti:
- assumono le decisioni in merito alle modalità di rilevazione dei prezzi, selezionano le voci da inserire nella rilevazione, individuano le unità di misura delle merci quotate e predispongono eventuali note metodologiche esplicative, attenendosi alle norme vigenti e a quanto stabilito all’atto di istituzione;
- procedono alla rilevazione dei prezzi medi, anche con indicazione di valori minimi e massimi, secondo la periodicità di cui all’art. 10 del presente regolamento.
- possono proporre modificazioni al listino attinenti le categorie merceologiche, le diversificazioni delle caratteristiche del prodotto, le quotazioni e tutto quanto attiene alle modalità di rilevazione dei prezzi.
art. 7 - Commissioni Prezzi - Criteri per la rilevazione
I prezzi dei prodotti e delle merci sono accertati avuto riguardo alla loro qualificazione (natura, varietà, qualità ecc.) alla fase di scambio, al luogo e termini di consegna ed alla quantità, laddove l’entità della merce contrattata interviene nella formazione del prezzo.
Per quanto non disciplinato si fa riferimento agli usi locali rilevati dalla Camera di Commercio.
I prezzi sono riferiti a contrattazioni realmente avvenute e constatate dalle Commissioni in base ai dati di fatto conosciuti o resi noti.
Sono escluse le operazioni per le quali si ha fondato motivo di ritenere che rappresentino prezzi di affezione o sono il risultato di operazioni fittizie. Non verrà neppure quotata quella merce che, pur contemplata nel listino, non è disponibile realmente per ragioni stagionali o altro. In caso di contestazione o di difficoltà ad accertare i prezzi, il Presidente della Commissione potrà richiedere ai commissari, agli esperti o ai mediatori
l’esibizione dei contratti stipulati. L’esame di detti contratti sarà fatto dal solo Presidente sotto vincolo di assoluto riserbo.
Il Presidente della Commissione, in caso di assenza di tutti i componenti, non rileva i prezzi. Egli, prima della successiva riunione, contattando direttamente i componenti assenti, provvederà ad acquisire informazioni utili relativamente ai prezzi non accertati ed utilizzerà tali informazioni, previa adeguata valutazione ed analisi critica, per fissare d’ufficio i prezzi, qualora anche la successiva riunione andasse deserta.
art. 8 - Commissioni Prezzi - verbali
Delle riunioni delle Commissioni Xxxxxx viene redatto, a cura del Segretario della Commissione, apposito verbale in forma sintetica, firmato dai Commissari, dal Presidente e dal Segretario stesso.
I suddetti verbali sono riuniti in registri. Rifiutandosi qualche commissario di firmare ne sarà fatta menzione nel verbale precisando la motivazione.
Le decisioni sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
E’ garantito l’accesso ai verbali delle Commissioni prezzi a tutti coloro che ne abbiano interesse ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste dal Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi di cui è dotata la Camera di Commercio di Piacenza.
art. 9 – Rilevazione diretta a cura dell’Xxxxxxx Xxxxxx
Si rilevano d’ufficio i prezzi relativi a : conserve alimentari - animali da cortile - uova
- salumi e grassi - gasolio da riscaldamento - gasolio agricolo - olio combustibile fluido- terreni agricoli.
Le informazioni utili per la definizione dei suddetti prezzi sono acquisite, tramite fax, telefono o telematicamente, presso un congruo numero di aziende del settore oggetto della rilevazione con sede in provincia di Piacenza e con l’ausilio degli esperti del settore. Dai dati ottenuti viene poi calcolata la media aritmetica.
Si rilevano inoltre d’ufficio i prezzi dei materiali ed opere per l’edilizia. Questi prezzi vengono accertati con la collaborazione di un gruppo di esperti di nomina camerale e successivamente validati da un gruppo di controllo composto da rappresentanti di enti, associazioni, ordini e collegi professionali.
art. 10 - Periodicità delle rilevazioni
I prezzi all’ingrosso vengono rilevati dalle Commissioni Prezzi con
- periodicità quindicinale per cereali e cascami – latticini – bestiame bovino, equino ed ovino – bestiame suino – foraggi – ortofrutticoli
- periodicità mensile per sementi – mangimi – farine – legnami – vini
I prezzi di cui all’art. 9 del presente regolamento sono rilevati d’ufficio con periodicità mensile, ad eccezione dei prezzi dei “materiali ed opere per l’edilizia”, che vengono rilevati con cadenza annuale e con riferimento ai prezzi aggiornati al mese di luglio.
La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.
Nelle pubblicazioni dei prezzi rilevati, nonché nei verbali delle Commissioni Xxxxxx, deve sempre essere riportato chiaramente l’intervallo temporale a cui si riferiscono le quotazioni medie osservate.
Le Commissioni si riuniscono nel giorno di sabato secondo la periodicità su indicata.
art. 11 – Pubblicazione dei prezzi rilevati.
I prezzi fissati nel corso delle riunioni delle Commissioni Prezzi e quelli rilevati d’ufficio sono validi per tutti gli usi previsti dalla normativa vigente.
I suddetti prezzi sono pubblicizzati in apposita pubblicazione periodica denominata “Listino dei prezzi all’ingrosso” nella quale vengono riportati anche i prezzi comunicati dal Mercato agroalimentare del Comune di Piacenza relativi a : legumi, ortaggi e frutta da grossista a dettagliante - xxxxxx xxxxxxxxx.
I prezzi vengono inoltre diffusi tramite la stampa locale e sul sito della Camera di Commercio.
art. 12 – Trattamento dei dati personali di cui al D.L. n. 196 del 30/6/2003
Per lo svolgimento delle funzioni assegnate dalle norme vigenti e dal presente regolamento la Camera di commercio è autorizzata a compiere, nel rispetto del Decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i necessari trattamenti dei dati personali. In particolare, la Camera di Commercio raccoglie e conserva i dati:
- necessari alla gestione delle Commissioni prezzi (indirizzari, rubriche relative ai soggetti pubblici o privati rappresentati nelle Commissioni prezzi, agli esperti facenti parte delle Commissioni ad eventuali informatori esterni, ecc.);
- necessari alla gestione delle spedizioni in copia singola o in abbonamento postale a titolo oneroso o gratuito dei listini prezzi pubblicati;
- questi dati possono essere altresì comunicati a soggetti esterni eventualmente incaricati di effettuare tali spedizioni.
Il trattamento è svolto anche con l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata.
In ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
art. 13 – Norme finali.
Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1°gennaio 2009, sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni in materia.