REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE DI IMMAGINI E FILMATI GESTITI NEL TERRITORIO COMUNALE DALLA POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE DI IMMAGINI E FILMATI GESTITI NEL TERRITORIO COMUNALE DALLA POLIZIA MUNICIPALE
Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento 2
ART. 3 Finalità del trattamento 3
Art. 5 - Trattamento dei dati personali- accessi ai dati 4
Articolo 6 - Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada 5 Articolo 7 - Controllo deposito di rifiuti 6
Art. 8 - Strumenti diversi di rilevazione immagini: bodycam e dashcam 7
Art. 9 - Altri strumenti di rilevazione immagini: droni 7
Art. 10 - Valutazione di impatto sulla protezione dati 7
Art. 11 - Titolare, Responsabile del trattamento, responsabile esterno 8
Art. 12 - Persone autorizzate ad accedere alla sala operativa 8
Art. 13 Nomina degli incaricati 8
Art. 14 – Accesso ai sistemi e parole chiave 9
Art. 15 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali 9
Art. 16 - Obblighi degli operatori incaricati al trattamento 9
Art. 17 - Informazioni rese al momento della raccolta 10
Articolo 18 - Conservazione delle immagini. 10
Art. 19 - Diritti dell’interessato 10
Art. 20 - Sicurezza dei dati 11
Art. 21 - Cessazione del trattamento dei dati 12
Art. 22 - Comunicazione dei dati 12
Art. 23 - Tutela amministrativa e giurisdizionale 12
Art. 24 - Modifiche regolamentari 12
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento
1. Il presente documento, in seguito definito Regolamento, disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato dal Comune di PESCIA mediante sistemi di video/foto-registrazione di immagini nei luoghi pubblici, in qualunque modo essi avvengano.
2. Il presente regolamento vuole garantire che suddetto trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
3. L’installazione e l’attivazione dei sistemi di video/foto-registrazione, comunque essi siano, non devono essere sottoposti all’esame preventivo del Garante della privacy, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell’area videosorvegliata, utilizzando a tale fine il modello semplificato predisposto in fac- simile dall’Autorità e che siano adottate idonee misure di sicurezza.
4. In particolare il presente regolamento:
- definisce le modalità di utilizzo degli impianti di cui al precedente articolo;
- disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti stessi.
5. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo n. 101 del 10/8/2018 di recepimento del Regolamento UE 2016/679, dal Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e del decreto legislativo n.51 del 18/5/2018 di recepimento della direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di dati.
1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso i sistemi di archiviazione delle immagini su apparecchi hardware di videoregistrazione o su sistemi cloud, in grado di garantire adeguata sicurezza. Le immagini sono trattate esclusivamente mediante riprese video o fotografiche con sistemi dinamici o statici, che riguardano i soggetti o i mezzi di trasporto che transitano nell’area oggetto del controllo;
b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;
d) per “titolare”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo a cui, singolarmente od insieme ad altri, competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali:
- per il Comune di Pescia, quindi il titolare del trattamento è il Sindaco protempore
- eventuali altri titolari del trattamento saranno individuati dagli specifici accordi/ convenzioni stipulate per l’utilizzo dei dati del sistema di videosorveglianza comunale;
e) per “responsabile”, la persona fisica o giuridica che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
f) per “responsabile esterno”, la società/e incaricata/e dall’Amministrazione Comunale di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione del sistema di video/foto-registrazione;
g) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
h) per “interessato”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;
i) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
ART. 3 Finalità del trattamento
1. Le finalità istituzionali dell’impianto di video o foto registrazione, per quanto di competenza del Comune di Pescia, sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune stesso dalla normativa vigente e, in particolare, dal D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull’ordinamento della Polizia Municipale, dalla legge regionale Toscana 19 febbraio 2020 , n. 11 “Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia Municipale. Modifiche alla l.r 22/2015”. Inoltre dal D.M. 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125, dal D.L. 23 febbraio 2009, n.11, convertito in legge 23 aprile 2009, n.38, recante “Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”.
2. Il sistema di video e foto registrazione è finalizzato a tutelare la sicurezza urbana, così come definita dall’articolo 6 della legge 38/2009, dal Decreto del Ministero dell’Interno del 05/08/2008 e dal Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, ed a concorrere alla tutela della sicurezza integrata in collaborazione con le forze di polizia dedicate.
3.Nello specifico il Comune di Pescia intende supportare con la messa a disposizione del sistema di videosorveglianza azioni volte a:
• prevenire illeciti e fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere a sorveglianza di aree pubbliche è in grado di esercitare;
• sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità, o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
• accertare e contestare illeciti e fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;
• aumentare il livello di percezione da parte dei cittadini dell’efficacia delle misure adottate in maniera di sicurezza urbana attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate;
• rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso telecamere per la lettura targhe OCR in grado di leggere le targhe e trasformarle in una stringa alfa numerica, al fine di poter disporre di utili elementi per l’avvio di eventuali accertamenti connessi con la sicurezza
urbana per prevenire e sanzionare irregolarità di tipo amministrativo. Inoltre il sistema è finalizzato:
• alla tutela dell'integrità del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune di Pescia da atti vandalici e danneggiamenti;
• al controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
• al controllo del traffico veicolare e alla prevenzione dei problemi inerenti la viabilità;
• alla ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali;
• alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione di comportamenti illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).
4.L’utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale, o di sua porzione definita, per la tutela della sicurezza urbana integrata attraverso il sistematico accesso delle forze di polizia delegate alla funzione specifica in forza di legge, dovrà essere disciplinato ed organizzato anche operativamente per la tutela dei dati personali con appositi accordi/convenzioni ed individuazione di titolari/responsabili del trattamento.
0.Xx Comune di Pescia, in ogni caso, garantisce su richiesta formale delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, la messa a disposizione delle registrazioni video e fotografiche con le modalità del presente regolamento.
0.Xx Comune di Pescia può promuovere, per la parte di competenza, intese, previe le dovute autorizzazioni e pareri di organi diversi, con altri comuni anche a livello interprovinciale, con particolare riferimento al controllo dei veicoli in transito lungo i principali assi stradali di collegamento. A tal fine il Comune può consentire l’utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza a condizioni di reciprocità e previa stipula di apposita convenzione che disciplinerà ed organizzerà anche operativamente la tutela dei dati personali ed individuerà titolari/responsabili del trattamento.
7. Il Comune può ricevere da terzi in comodato d’uso gratuito singoli dispositivi, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, che entreranno a far parte integrante del sistema di videosorveglianza comunale previa la dovuta valutazione comunale con esito positivo in relazione al perseguimento di pubblici interessi e le necessarie preventive autorizzazioni/pareri del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I rapporti tra Comune di Pescia e privati saranno regolati da apposita convenzione anche in relazione all’accollo delle spese di manutenzione degli impianti.
1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità come di seguito definiti:
a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi sopradescritti, da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, deve infatti essere necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Comando di Polizia Municipale sono investiti;
b) Principio di necessità: i sistemi sono configurati per l’utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante rispettivamente dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità;
c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di video e foto registrazione al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento;
d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la registrazione di immagini come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all’interno o all’esterno di edifici o impianti ove si svolgano attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.
Art. 5 - Trattamento dei dati personali- accessi ai dati
1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di registrazione di immagini attivato nel territorio urbano della città di Pescia si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
2. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
3. In caso di accesso condiviso al sistema con altre forze di Polizia tramite medesima infrastruttura tecnologica, lo stesso accesso sarà configurato con modalità tali da permettere ad ogni singola Amministrazione, con la quale si è stipulato accordo/convenzione, la visualizzazione di quanto richiesto solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali sempre nella scrupolosa osservanza dei principi previsti dalla normativa vigente.
4. La cronologia degli eventi di accesso logico al sistema di videosorveglianza viene archiviata elettronicamente per almeno sei mesi con specificazione del soggetto che accede, mentre l’accesso ai server che devono essere dotati di log di accesso, saranno conservati per la durata di 1 anno sempre con specificazione del soggetto che accede.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge
n.300 del 20 maggio 1970) e successive modificazioni per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
6. In ogni caso viene garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite da Codice e dal Provvedimento del Garante della Privacy.
7. In ossequio a quanto disposto dal “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” datato 8 aprile 2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, i cittadini sono informati della presenza delle telecamere e della loro ubicazione, salvo i casi in cui ricorrano motivi di indagini di Polizia Giudiziaria.
8. Le telecamere che compongono il sistema saranno installate o utilizzate nelle aree e nei punti che saranno di volta in volta individuati dall’Amministrazione, potranno essere oggetto di accordi specifici con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dell’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Pistoia, così come previsto dalla “Piattaforma della videosorveglianza integrata” di cui alla Direttiva a firma del Ministro dell’Interno del 2 marzo 2012 alla quale si rinvia.
9. E’ consentito, il trattamento dei dati raccolti mediante l’utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione automatizzata e la documentazione delle infrazioni alle disposizioni del Codice della Strada nel rispetto della disciplina del presente Regolamento e di quelle specifiche dettate dal successivo articolo 6.
10. E’ altresì consentito l’utilizzo di sistemi di video o foto registrazione per il rilevamento delle violazioni inerenti l’abbandono dei rifiuti e la tutela ambientale con specifico riferimento alle disposizioni del presente Regolamento ed in special modo dettate dall’art.7.
1. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:
• vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza stradale;
• modalità di accertamento delle violazioni al C.d.S.:
1. contestazione immediata;
2. con apparecchiature omologate per l’accertamento automatico per le violazioni ( art.201 comma 1 bis lett.g bis);
3. come mezzi di ausilio alla contestazione successiva
4. elaborazione delle statistiche
le risultanze video e fotografiche sono utilizzate per accertare violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, come previsto dall’art.201 C.d.S e relative circolari inerenti gli accertamenti mediante dispositivi o apparati di rilevamento (circolare n.300/A/001/16/101/3/3/9 del 11/2/2016);
• l'impianto elettronico di rilevamento circoscrive la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino accertate violazioni in materia di Codice della Strada;
• le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dal Codice della Strada; le stesse non vengono inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto;
• la documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
• le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria;
• le postazioni dei varchi elettronici recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali;
• i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
2. Sono in ogni caso da applicare le disposizioni contenute nella “Direttiva finalizzata a garantire un’azione coordinata delle forze di polizia per la prevenzione ed il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali” del 21/7/2017 a cura del Dipartimento Pubblica Sicurezza servizio Polizia stradale.
Articolo 7 - Controllo deposito di rifiuti
1 In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di telecamere risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
2. Analogamente, l'utilizzo di telecamere è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).
3. Per tali finalità, nel rispetto dei principi espressi nel presente Regolamento, potranno anche essere utilizzati telecamere di tipo riposizionabile o modulari (foto-trappole).
4. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di telecamere per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:
• vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza urbana e la tutela ambientale;
• le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose ed alle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
• le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; le stesse non vengono inviate al domicilio del contravventore, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video- fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
• le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria;
• le aree soggette a controllo recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali, a meno che non esistano finalità di sicurezza o necessità di indagine di polizia giudiziaria che la escludano;
• i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
Art. 8 - Strumenti diversi di rilevazione immagini: bodycam e dashcam
1. Gli operatori di Polizia Municipale possono utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle bodycam (telecamere installate sul corpo dell’operatore in servizio) e delle dashcam (telecamere a bordo dei veicoli di servizio) in conformità alle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota del 30/9/2014, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell’ambito del D.Lgs. 51/2018 trattandosi di “dati personali direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria”.
2. Il Comando curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Municipale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere stesse devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l’attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi e dei dati trattati.
3. Le video camere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma 1 dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l’orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all’atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.
4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi del Codice Privacy richiamati nel presente regolamento ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.
Art. 9 - Altri strumenti di rilevazione immagini: droni
1. Il Comando di Polizia Municipale per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.
In particolare, può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio remoto – droni – per l’esecuzione di riprese esclusivamente per finalità di prevenzione volte alla tutela di specifici e contestuali motivi di sicurezza urbana nonché per attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati. In ogni caso, i dispositivi ed il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.
2. Le modalità di impiego di tali dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Municipale e gli stessi dovranno essere utilizzati da personale abilitato. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dal presente regolamento nonché quanto disposto dalla vigente normativa.
CAPO II - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA
Art. 10 - Valutazione di impatto sulla protezione dati
1. In ossequio al disposto di cui all’art. 35, comma 3, lett. c), Regolamento UE 679/2016, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l’Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Parimenti si procederà nei casi in cui il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. Nella valutazione di impatto eventuale ci si atterrà agli aggiornamenti e chiarimenti applicativi anche successivi all’entrata in vigore del presente regolamento da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 11 - Titolare, Responsabile del trattamento, responsabile esterno
1. Titolari del trattamento sono per il Comune di Pescia il Sindaco protempore e per le altre Amministrazioni le persone fisiche individuate dalle necessarie preventive convenzioni/accordi, nonché per le Forze di Polizia gli organi di vertice esclusivamente per finalità specifiche di polizia.;
2. Per il Comune di Pescia, il Comandante del relativo Comando di Polizia Municipale è il responsabile del trattamento dati attinenti alla sicurezza urbana e quindi anche di quelli relativi al sistema di video e foto sorveglianza;
0.Xx/x società incaricata/e dal Comune di Pescia di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software dedicati al sistema di videosorveglianza così come le società di vigilanza incaricate, eventualmente, di presidiare le immagini di videoriprese anche per disposizioni particolari di legge ( vedasi ad esempio DM9/3/2015 “Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”) è/sono nominata/e “ Responsabile/i esterno/i” dal Comandante della Polizia Municipale con apposita nota recepita con determina dirigenziale. In tale fattispecie si include anche l’ eventuale amministratore esterno di sistema da nominarsi esplicitamente con le misure e gli accorgimenti individuati e prescritti dal Garante con provvedimento del 27/11/2008.
4.I soggetti indicati al comma precedente sono tenuti a fornire al Comandante della Polizia Municipale l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati da loro nominati e a tenerlo costantemente aggiornato.
Art. 12 - Persone autorizzate ad accedere alla sala operativa
1. L’accesso alle immagini registrate è consentito solamente, oltre al Sindaco e al Comandante della Polizia Municipale, al/i responsabile/i esterno/i ed ai suoi incaricati previa autorizzazione del Comandante, agli incaricati addetti ai servizi di cui al successivo articolo 13.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle nel comma precedente devono essere autorizzati dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
3. Gli incaricati dei servizi di cui al successivo art.13 ed i responsabili esterni dei dati ai sensi dell’art.11 comma 3, vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l’accesso.
Art. 13 Nomina degli incaricati
1. Il Comandante della Polizia Municipale, in qualità di Responsabile del trattamento, designa e nomina per iscritto, nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale che sulla base di esperienza, capacità, affidabilità siano in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, gli incaricati al trattamento in numero sufficiente a garantire l'utilizzo e la gestione del servizio di video e foto sorveglianza, individuando diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.
2. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile al trattamento dei dati.
3. In ogni caso, prima dell’utilizzo dei sistemi, gli incaricati saranno istruiti al corretto uso degli stessi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
4. Agli incaricati è affidata la custodia e la videosorveglianza urbano e di lettura delle targhe, nell’ambito delle competenze designate.
Art. 14 – Accesso ai sistemi e parole chiave
1. L’accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile/ Comandante Polizia Municipale, ai Responsabili esterni, agli Incaricati come indicato negli articoli precedenti.
2. Tutte le figure saranno dotate di propria password di accesso al sistema e sono direttamente responsabili della corretta conservazione e protezione della stessa.
3. I sistemi dovranno essere forniti di “log” di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno in caso di accesso ai server, per sei mesi negli altri casi.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 15 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
• trattati in modo lecito e secondo correttezza;
• raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
• raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
• conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito.
2. I sistemi di registrazione delle immagini, consentono, tecnicamente, riprese video e foto a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
0.Xx responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati non possono effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato.
4.Le immagini sono visualizzate su monitor e gestite attraverso specifiche apparecchiature che consentono l’attivazione delle funzioni di zoom e di brandeggio delle singole telecamere. Le immagini sono automaticamente registrate su appositi server.
5. Le telecamere del “sistema di lettura targhe” sono apparati dotati di OCR con illuminatore ad infrarosso, che al passaggio di ciascun mezzo fotografano le targhe e tramite un software integrato ne leggono il contenuto estraendone la stringa di caratteri alfanumerici; i dati possono essere interfacciati con le principali banche dati già in uso, per finalità istituzionali, alla polizia Municipale. Ogni forza di polizia, dotata di proprie credenziali, secondo quanto stabilito dall'art. 53 del D.Lgs. n.196/2003, potrà accedere ai dati relativi alle targhe per le proprie finalità istituzionali o per attività di polizia giudiziaria, previo accordo.
Art. 16 - Obblighi degli operatori incaricati al trattamento
1. L’utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento ed in particolare agli artt. 4, 15 e comma 2 del presente articolo.
2. L’utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso per sorvegliare proprietà private, salvo in caso di indagini di Polizia Giudiziaria.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui all’art.18, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 3 e a seguito di regolare autorizzazione anche verbale di volta in volta richiesta al Comandante di Polizia Municipale.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l’avvio degli eventuali procedimenti penali.
5. Quale ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati, il responsabile effettua verifica periodica degli accessi al registrato da parte del personale autorizzato e delle relative motivazioni.
Art. 17 - Informazioni rese al momento della raccolta
1. Il Comune di Pescia, in ottemperanza a quanto disposto dal garante della privacy con atto del 8/4/2010, provvede al posizionamento di un’adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono installate le telecamere di videosorveglianza cittadine e di lettura delle targhe.
2. Anche nelle aree sottoposte a videosorveglianza per il controllo del deposito di rifiuti, dovrà essere installata apposita segnaletica di avviso.
3. Il supporto segnaletico dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, dovrà avere un formato e posizionamento tale da essere reso visibile sia in orario notturno che diurno.
4. Sul sito istituzionale dell’Ente è pubblicata l’informativa contenente le modalità e la finalità per gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell’interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs.101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre, viene riportata l’indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi. L’informativa di cui sopra può essere evitata solo per esigenze di indagini di Polizia Giudiziaria.
Articolo 18 - Conservazione delle immagini.
1. Le immagini salvate, nelle ipotesi in cui l’attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, sono visionabili per un tempo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatto salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In tutti gli altri casi in cui si voglia procedere ad un prolungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore a quello sopra definito, occorre che ci sia adeguata motivazione con riferimento ad una specifica ed eccezionale esigenza di sicurezza da perseguire ai sensi del punto 3.4 del provvedimento del Garante 8 aprile 2010.
2. Le immagini videoregistrate per finalità diverse dalla sicurezza urbana possono essere conservate al massimo per 24 h successive alla rilevazione estendibile solo per speciali esigenze di ulteriore conservazione ai sensi punto3.4 secondo periodo provvedimento del Garante 8 aprile 2010 e comunque per periodo non superiore alla settimana.
3. Il sistema deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato, l’integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del temine previsto, anche mediante sovra registrazione e comunque con modalità tali da rendere non più̀ riutilizzabili i dati eliminati.
Art. 19 - Diritti dell’interessato
1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
a) di ottenere la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
c) di ottenere, a cura del Titolare/responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all’interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, delle
modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l’esistenza di giustificati motivi;
d) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
e) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a)- c) può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, il titolare/responsabile dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.13 sulla base di quanto disposto al presente regolamento, dal documento per la sicurezza e protezione dati del Comune di Pescia, dalle “MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015 e comunque ai sensi dell’art.32 Regolamento UE 2016/679 che dispone:
“ Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.”
Art. 21 - Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione di un trattamento per qualsiasi causa, i dati personali sono distrutti ovvero conservati per fini esclusivamente istituzionali dell’impianto attivato e per il tempo necessario.
Art. 22 - Comunicazione dei dati
1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Pescia a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.
2 . Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3.E’ in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 23 - Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt.37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4- 6 della legge 7 agosto 1990, n.241, è il responsabile al trattamento dei dati personali, così come individuato dal presente Regolamento.
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24 - Modifiche regolamentari
1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifica normativa in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell’Autorità di tutela della privacy comunque dovranno essere immediatamente applicati, anche in mancanza di aggiornamento del presente regolamento.
1. Copia del presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pescia.
1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali soprattutto quello dell’8/4/2010, all’eventuale regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.