NORME DI PARTECIPAZIONE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
NORME DI PARTECIPAZIONE
Procedura aperta
PROCEDURA DI GARA
Appalto di forniture o servizi
TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Sopra e sotto soglia comunitaria
VALORE DI SOGLIA
Offerta economicamente più vantaggiosa
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Città metropolitana La Città metropolitana di Genova, nella sua qualità di
stazione appaltante e/o di amministrazione aggiudicatrice
Stazione Unica Appaltante........................................ La Stazione Unica Appaltante (SUA) della Città
metropolitana di Genova che può operare per conto delle strutture contraenti interne o delle amministrazioni aggiudicatrici convenzionate
Amministrazione aggiudicatrice .............................. La Città metropolitana di Genova o le
amministrazioni convenzionate per conto delle quali la SUA opera
Concorrente Il soggetto che partecipa alla gara
Soggetto aggiudicatario............................................ Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in
base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
DEFINIZIONI
SOMMARIO
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1. SOGGETTI CONCORRENTI 4
2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 4
3. QUALIFICAZIONE 9
3.1. Avvalimento 9
3.2. AVCPass 10
3.3. Operatori economici stranieri 10
3.4. Raggruppamenti temporanei e consorzi 10
4. SUBAPPALTO 11
5. DOMANDA DI AMMISSIONE 11
5.1. Compilazione dei quadri A, B e C 11
5.2. Compilazione del Quadro E 12
5.3. Modalità di compilazione 12
5.4. Accreditamento on line 12
6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 13
6.1. Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria 13
6.2. Attestato di versamento del contributo ANAC 14
6.3. Documento PASSOE 14
6.4. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo 14
6.5. Attestazioni SOA 15
6.6. Documentazione per le imprese straniere 15
6.7. Offerta tecnica 15
6.8. Offerta economica e matematica 16
6.9. Offerta a prezzi unitari 16
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 17
8. APPALTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 18
8.1. Raggruppamento temporaneo 18
8.2. Società d’ingegneria 18
8.3. Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria 19
8.4. Domanda di ammissione 19
8.5. Subappalto 19
9. OPERAZIONI DI GARA 19
9.1. Seduta pubblica di ammissione 19
9.2. Commissione giudicatrice 20
9.3. Offerte anormalmente basse 20
10. CAUSE DI ESCLUSIONE 20
11. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 22
pagina
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE 22
12.1. Costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio 23
12.2. Società 23
12.3. Atti di trasformazione successivi alla stipula del contratto 23
12.4. Inadempienze 23
13. NORME FINALI 24
SOMMARIO
1. SOGGETTI CONCORRENTI
Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall’articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", di seguito denominato codice dei contratti.
Sono altresì ammessi gli operatori economici, come definiti dall'articolo 3, comma 22, del codice dei contratti, appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero a Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o a Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. Gli operatori economici stranieri devono risultare costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.
Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata costituendo raggruppamenti temporanei d’imprese (RTI) o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.
I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda di ammissione le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare in qualsiasi altra forma qualora abbiano partecipato in associazione o consorzio.
I consorzi, di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice del contratti sono tenuti ad indicare nella domanda di ammissione, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
In caso di avvalimento non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’operatore economico che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria non può prestare avvalimento a più di un concorrente.
2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
Requisiti contrattuali concernenti l’attività del concorrente
(01) Il concorrente deve essere in regola con l’esercizio della propria attività, ovvero deve essere regolarmente costituito e avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti in relazione alla propria natura giuridica e per l’esercizio della propria attività, comprese le iscrizioni nei registri di attività, elenchi o albi professionali.
(02) Il concorrente non deve essere in stato di sospensione o cessazione dell’attività.
(03) Il concorrente non deve essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; per le imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza;
Regolarità fiscale
(04) Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Le violazioni sono considerate gravi quando comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Le violazione s’intendono definitive qualora non siano più esperibili mezzi di impugnazione amministrativa o giurisdizionale che possano sospendere e/o annullare le conseguenze della violazione.
L’irregolarità fiscale viene meno qualora il concorrente abbia integralmente ottemperato al pagamento ovvero stia ottemperando mediante definizione agevolata.
Osservanza degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
(05) Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali dello stato italiano e dello stato di appartenenza.
Le violazioni sono considerate gravi quando sono ostative al rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 266.
(06) Il concorrente deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e deve avere ottemperato alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68; il requisito è richiesto per i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite in Italia, ex articolo 2508 del codice civile).
(07) Il concorrente non deve avere commesso infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e/o di altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza.
Per infrazioni s’intende l’applicazione di sanzioni amministrative o penali riconducibili all’attività del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e/o risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici.
In ogni caso, prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare di avere adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alla nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, alla nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, allo svolgimento dell’attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, allo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori, alla nomina dell’addetto alla prevenzione antincendio, come specificato dal D.M. 10 marzo 1998.
Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione
(08) Il concorrente non deve essere nello stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale.
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322,
322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, con durata non inferiore ad un anno né superiore a tre anni.
(09) Non possono concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i concorrenti che si trovino nelle seguenti condizioni:
(09.a.) in caso di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
(09.b.) in caso di applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione.
L’autorità giudiziaria dispone che il divieto operi anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione o condannata per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.
(10) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
Il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società.
(11) Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici.
(12) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e/o di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(13) Non possono partecipare alla gara e in caso di aggiudicazione sottoscrivere il conseguente contratto gli operatori economici che abbiano in corso rapporti di lavoro o di collaborazione con dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice e/o della stazione appaltante, cessati dal servizio nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. Il divieto permane per tutta la durata di esecuzione del contratto.
(14) Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, non devono essere sottoposti alle sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, disciplina la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica: l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; (b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
Le sanzioni interdittive rilevanti ai fini della partecipazione alla gara e alla sottoscrizione del contratto sono indicate all’articolo 9, comma 2, lett. a), b), c), del decreto legislativo n. 231/2001:
(14.a.) l’interdizione dall'esercizio dell'attività;
(14.b.) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
(14.c.) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.
Moralità professionale
(15) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
(15.a.) reati gravi in danno dello Stato o della Comunità; la valutazione circa la gravità del reato è di competenza della stazione appaltante.
(15.b.) reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico , del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l’operatore economico non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. La dissociazione deve consistere in azioni concrete, non essendo sufficienti comportamenti o enunciazioni formali.
Restano salvi gli effetti dell’applicazione dell'articolo 178 del codice penale (riabilitazione), della depenalizzazione del reato, della dichiarazione di estinzione del reato e della revoca della condanna. Si terrà conto anche degli altri casi di estinzione del reato previsti dal codice penale.
I concorrenti che utilizzano l’autocertificazione dovranno comunicare alla stazione appaltante tutti i tipi di condanna e di patteggiamento a loro carico, sopra indicati, comprese quelle escluse da menzione ai sensi dell’articolo 689 del codice di procedura penale. Non dovranno essere dichiarate le condanne per le quali sia intervenuta la depenalizzazione del reato, la riabilitazione e la revoca.
La mancanza delle iscrizioni sul casellario giudiziale del soggetto interessato potrà comunque rilevare come errore scusabile nel caso di eventuali discordanze tra quanto dichiarato e l’esito del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni.
Intestazioni fiduciarie
(16) Il concorrente deve avere adempiuto alle disposizioni del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, prevedono la cessazione delle intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, delle società cooperative, delle società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di contratti pubblici (ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici).
I soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria sono esclusi dalle gare di appalto o non possono sottoscrivere i relativi contratti; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, dovranno inoltre comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al precedente capoverso, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.
In corso d'opera, dovranno essere comunicate all’amministrazione aggiudicatrice eventuali variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto.
L’amministrazione aggiudicatrice potrà effettuare anche autonome verifiche al riguardo.
Situazioni di controllo
(17) Le offerte devono essere formulate autonomamente. Sono esclusi i concorrenti le cui offerte possano essere ricondotte ad un centro decisionale comune ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento per effetto di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto.
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono obbligatoriamente dichiarare una delle seguenti situazioni:
(17.a.) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(17.b.) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(17.c.) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
False dichiarazioni
(18) Sono esclusi i concorrenti che, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti. Per l’accertamento del requisito si terrà conto delle iscrizioni risultanti nel casellario informatico dell’ANAC.
(19) Sono esclusi i concorrenti che hanno presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA. Per l’accertamento del requisito si terrà conto delle iscrizioni risultanti nel casellario informatico dell’ANAC. Il periodo di esclusione dalle gare è di un anno.
Affidabilità professionale
(20) Sono esclusi i concorrenti che, secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate dall’amministrazione aggiudicatrice.
Configurano questa fattispecie i comportamenti gravemente colposi (grave negligenza) o intenzionalmente dolosi (malafede) che giustificano un giudizio di inaffidabilità, ossia una vera e propria frattura della fiducia verso l’operatore economico privato, a prescindere dalla risoluzione del contratto o dal fatto che l’inadempimento abbia pregiudicato la realizzazione della causa della prestazione.
Il provvedimento dell’amministrazione aggiudicatrice, che qualifica il comportamento dell’operatore economico come grave negligenza o malafede e legittima l’esclusione dalla gara, si caratterizza come misura di natura cautelare temporale, diretta ad evitare la situazione di inaffidabilità contrattuale che potrebbe riproporsi nell’esecuzione di un nuovo contratto tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’operatore economico ritenuto inaffidabile.
La valutazione circa la gravità è di competenza della stazione appaltante e riguarda i contratti eseguiti nell’ultimo triennio.
(21) Sono esclusi i concorrenti che, secondo motivata valutazione, hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
L’errore professionale si configura nel momento in cui l’esecuzione della prestazione in modo non corretto pregiudica l’utilità e l’idoneità della stessa a conseguire lo scopo per cui è stata richiesta.
La valutazione circa la gravità è di competenza della stazione appaltante e riguarda i contratti eseguiti nell’ultimo triennio.
I requisiti generali di ammissione sono richiesti per la partecipazione alla gara ma devono essere posseduti dal soggetto aggiudicatario anche al momento della stipula del contratto (requisiti contrattuali d’ordine generale).
L’insorgenza di cause di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione nel corso del contratto costituiscono motivo di recesso da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
I concorrenti non stabiliti in Italia devono fornire i necessari documenti probatori secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, nel caso in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
3. QUALIFICAZIONE
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti dal bando.
Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato nella domanda di ammissione, fatte salve indicazioni diverse contenute nel bando.
Su richiesta della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i concorrenti devono dimostrare quanto dichiarato mediante il sistema AVCPass secondo le indicazioni contenute nell’Allegato E.
3.1. Avvalimento
È consentito l’avvalimento nei modi e nei termini indicati all’articolo 49 del codice dei contratti.
In caso di avvalimento il concorrente deve produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
(a) una dichiarazione verificabile attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
(b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di ammissione;
(c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
(d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta di non partecipare alla gara sotto altra forma e di non avere prestato avvalimento per altro concorrente;
(e) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
3.2. AVCPass
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, con le modalità indicate nella Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell’articolo 6-bis del codice dei contratti.
I concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e allegare alla domanda di ammissione il documento denominato PASSOE, rilasciato dal sistema.
La stazione appaltante si riserva di richiedere direttamente al concorrente la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale non inclusi nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).
3.3. Operatori economici stranieri
Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea ovvero nei Paesi firmatari di accordi internazionali per la partecipazione agli appalti pubblici, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
L'esistenza dei requisiti di qualificazione previsti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, nel caso in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
Il possesso dei requisiti prescritti per la qualificazione delle imprese italiane ai fini dell’esecuzione lavori è dimostrato in conformità a quanto previsto dagli articoli 62 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le categorie e i livelli di classificazione delle lavorazioni indicate nel bando.
3.4. Raggruppamenti temporanei e consorzi
Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), e-bis), f), e f-bis), del codice dei contratti, il bando individua i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari per partecipare alla procedura, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti. La mandataria (ovvero l’impresa capogruppo) in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Nei raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di qualificazione relativi agli eventuali servizi e/o forniture indicati nel bando come principali devono essere posseduti dall’impresa capogruppo; le imprese mandanti devono possedere i suddetti requisiti per i servizi e le forniture eventualmente qualificate come secondarie.
Per la partecipazione del consorzio stabile, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.
4. SUBAPPALTO
I concorrenti possono richiedere all’atto dell’offerta l’affidamento delle prestazioni in subappalto o in cottimo con le modalità e nei limiti previsti dall’articolo 118 del codice dei contratti, salvo diverse prescrizioni del bando.
L’affidamento delle prestazioni in subappalto o in cottimo è soggetto alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.
Le prestazioni indicate nel bando come secondarie sono interamente subappaltabili, salvo che non sia diversamente stabilito.
5. DOMANDA DI AMMISSIONE
I concorrenti devono presentare la domanda di ammissione alla gara, secondo lo schema di cui all’Allegato A/1. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
Quadro EQ dichiarazioni per i soggetti accreditati on line Quadro A dichiarazioni concernenti i dati relativi all’impresa;
Quadro B dichiarazioni concernenti l’assenza di cause di esclusione dalla gara di appalto o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, riferite all’operatore economico;
Quadro C dichiarazioni concernenti l’assenza di cause di esclusione dalla gara di appalto o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, riferite ai soggetti dotati dei poteri di rappresentanza, amministrazione e di direzione tecnica, come indicati nel Quadro A o risultanti dalla visura camerale;
Quadro D dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di qualificazione; Quadro E dichiarazioni precontrattuali e relative agli oneri della sicurezza generali; Quadro F dichiarazioni relative al subappalto;
Quadro G dichiarazioni relative alla partecipazione in associazione temporanea.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la domanda di ammissione (modello Allegato A/1) deve essere presentata da ciascuno dei componenti.
In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria deve compilare la dichiarazione di cui al modello Allegato B/1.
In caso di partecipazione nelle forme previste dalle lett. b) e c) dell’articolo 34, comma 1, del codice dei contratti, l’operatore economico per il quale il consorzio concorre deve compilare la dichiarazione di cui al modello Allegato B/2.
5.1. Compilazione dei quadri A, B e C
Le dichiarazioni di cui al quadro C si riferiscono esclusivamente ai soggetti elencati al quadro A o risultanti dalla visura camerale (legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici, ecc.), in carica o cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, considerati rilevanti dalla normativa vigente. L’omessa indicazione di uno dei soggetti considerati rilevanti comporta l’esclusione dalla gara per omessa autocertificazione dei requisiti di ammissione, fatta salva la possibilità di aver dato dimostrazione mediante la produzione in allegato alla domanda di ammissione di idonea documentazione o di specifiche dichiarazioni di autocertificazione.
Il legale rappresentante rende le dichiarazioni previste dal Quadro C a titolo personale e per conto degli ulteriori soggetti previsti al quadro A sottoscrivendo la domanda di ammissione.
Se il rappresentante legale non vuole assumere la responsabilità per la veridicità delle dichiarazioni riferite ai soggetti di cui al quadro A, deve produrre per ciascuno di essi un Quadro C aggiuntivo sottoscritto dal soggetto interessato.
In caso di omissione della compilazione e sottoscrizione del Quadro C da parte di uno o più soggetti indicati nel Quadro A o nella visura camerale, le relative dichiarazioni sono comunque soddisfatte, ai fini dell’ammissione, per effetto della sottoscrizione resa dal legale rappresentante, che ne assume in via esclusiva anche la responsabilità.
Le dichiarazioni di cui al quadro B e C comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che sono comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5.2. Compilazione del Quadro E
Tra le dichiarazioni di cui al Quadro E è compresa quella relativa ai cosiddetti oneri della sicurezza interni o aziendali, che devono essere specificatamente indicati a pena di esclusione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 87, comma 4, del codice dei contratti.
Gli oneri che devono essere indicati sono diversi da quelli evidenziati nella lettera d’invito, non soggetti a ribasso d’asta (oneri della sicurezza esterni - da interferenze), e dipendono dalla natura e dalle caratteristiche dell’operatore economico offerente e dell’attività propria dell’impresa, ovvero i costi sostenuti dall’impresa per assicurare condizioni di sicurezza per i lavoratori (spese per consulenze, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione dei lavoratori, dispositivi di protezione individuale, ecc.).
5.3. Modalità di compilazione
Le domande devono essere redatte in lingua italiana e, per le sole imprese italiane, predisposte su carta bollata.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi non ancora costituiti, la domanda di ammissione deve essere presentata da tutti i soggetti interessati, riportando per ciascuna le dichiarazioni di cui al quadro G, con l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata come capogruppo.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. L’autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5.4. Accreditamento on line
I concorrenti possono partecipare alla gara utilizzando il sistema di accreditamento on line (e-Qual) per autocertificare il possesso dei requisiti generali di ammissione.
Per accreditarsi on line è necessario disporre di un indirizzo di posta elettronica, conoscere il proprio codice fiscale e gli altri dati aziendali, collegarsi al sito xxxx://xxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx e seguire attentamente le istruzioni di compilazione.
Prima della presentazione della domanda di ammissione, i concorrenti devono verificare:
(a) di avere completato la registrazione con esito positivo (si evidenzia che la procedura di registrazione si completa – dopo avere inserito tutte le informazioni richieste dal sistema - digitando il comando “CONFERMA REGISTRAZIONE”)
(b) che i dati inseriti nel sistema siano aggiornati, modificando se necessario le dichiarazioni;
(c) che la data di “SCADENZA REGISTRAZIONE” sia successiva alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte,
I concorrenti che utilizzano il sistema di accreditamento on line devono confermare nella domanda di ammissione la validità delle dichiarazioni rese in e-Qual, compilando il Quadro EQ.
Gli operatori economici che aderiscono al sistema di accreditamento on line omettono le dichiarazioni di cui ai punti (A), (B) e (C) dei modelli di domanda di ammissione o di dichiarazione utilizzati. Qualora ciò avvenisse si considererà valida la domanda in forma cartacea.
Informazioni sul sistema di accreditamento on line potranno essere richieste alla stazione Unica Appaltante
– Ufficio Contratti contattando il numero 010.5499.272-303 o via e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione.
6.1. Documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria
La cauzione provvisoria, per l’importo indicato nel bando, è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto del soggetto aggiudicatario.
Per i candidati in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, l’importo della cauzione provvisoria indicato nel bando è ridotto del 50 per cento.
Per i candidati in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), l’importo della cauzione provvisoria, indicato nel bando, è ridotto del 30 per cento, eventualmente cumulabile con la precedente riduzione. Nel caso di possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 la riduzione opera nella misura del solo 20 per cento.
L'importo della cauzione è inoltre ridotto del 20 per cento, per gli operatori economici che siano in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), in relazione ai beni o ai servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore di quelli oggetto del contratto stesso. La riduzione è cumulabile con gli abbattimenti previsti ai precedenti periodi.
Infine per i candidati che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1, o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, l’importo della garanzia è ridotto del 15 per cento.
Per fruire dei benefici indicati i soggetti interessati devono produrre in allegato alla domanda di ammissione, in originale o in copia autenticata, il documento comprovante il possesso della certificazioni, ovvero autocertificare il possesso del requisito. Nel caso di raggruppamenti temporanei d’imprese, il beneficio si applica qualora la certificazione di qualità sia posseduta da tutti i soggetti che concorrono a determinare i requisiti di partecipazione.
La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:
(A) mediante deposito in contanti o assegno circolare, non trasferibile, intestato alla Città metropolitana di Genova, allegato alla domanda di ammissione;
(B) mediante deposito in titoli al portatore del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
(C) mediante garanzia fideiussoria, intestata alla Città metropolitana di Genova, rilasciata da una impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
(D) mediante polizza fideiussoria, intestata alla Città metropolitana di Genova, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell’allegato A del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
(E) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, conformemente ai requisiti richiesti dall’art. 75 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012 n. 169.
I depositi di cui alle lett. (A) e (B) possono essere effettuati presso la Tesoreria della Città metropolitana di Genova ovvero presso una delle imprese bancarie autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, purché il depositario si obblighi ad effettuarne il versamento nella Tesoreria, qualora la cauzione debba essere incamerata dalla stazione appaltante. Questo deposito costituisce pegno a favore della stazione appaltante, affidato all'istituto bancario ai sensi dell'articolo 2786, secondo comma, ultima parte, del codice civile.
La fideiussione, di cui alle lett. (C), (D) ed (E), deve contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione, nel caso venga prestata mediante garanzia o polizza fideiussoria, deve avere validità di almeno 180 giorni, a partire dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, e riportare l’impegno del fideiussore a rinnovare la durata della stessa a richiesta scritta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, la cauzione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i componenti e sottoscritta almeno dal capogruppo.
La cauzione provvisoria del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto, mentre le cauzioni provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione.
Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda al versamento della cauzione definitiva e alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione provvisoria sarà automaticamente incamerata dalla stazione appaltante, fatte salve eventuali ulteriori richieste di risarcimento.
6.2. Attestato di versamento del contributo ANAC
I concorrenti sono obbligati, ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad effettuare il versamento del contributo economico per il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
L’entità del contributo è stabilita dall’Autorità. L’importo da versare è comunque segnalato sul bando. Il mancato versamento del contributo costituisce motivo di esclusione dalla gara.
Il versamento dovrà avvenire nei modi e nei termini indicati nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1 gennaio 2011, reperibili sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx.
Il contributo non è dovuto per le gare il cui valore è pari o inferiore a 150.000 euro.
6.3. Documento PASSOE
Il documento denominato PASSOE, attesta che il concorrente ha effettuato la registrazione al sistema AVCPASS consentendo alla stazione appaltante di procedere alla verifica delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.
6.4. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
La dichiarazione attesta che il legale rappresentante, l’amministratore o il direttore tecnico dell’impresa, ovvero un dipendente a ciò specificatamente autorizzato con delega scritta, ovvero un altro soggetto munito di procura notarile speciale, ha effettuato personalmente il sopralluogo dove debbono essere eseguiti i lavori oggetto del contratto di appalto.
La dichiarazione è resa dal soggetto incaricato dall’amministrazione aggiudicatrice di accompagnare il rappresentante dell’impresa, dopo l’effettuazione del sopralluogo, secondo lo schema di cui all’Allegato C.
L’obbligo di effettuare il sopralluogo è indicato sul bando. Qualora l’obbligo di sopralluogo non sia previsto, i concorrenti possono comunque richiedere di prendere visione del luogo di esecuzione del contratto. In tal caso non verrà rilasciata alcuna attestazione formale.
6.5. Attestazioni SOA
Qualora tra i requisiti di qualificazione per l’esecuzione di prestazioni sia richiesto il possesso dell’attestazione SOA devono essere rispettate le seguenti prescrizioni.
I concorrenti devono allegare le attestazioni rilasciate da società organismi di attestazione (SOA), regolarmente autorizzate ai sensi di quanto previsto dal codice dei contratti e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, comprovanti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Le attestazioni devono essere in corso di validità, ovvero devono essere regolarmente aggiornate e rinnovate. Sono esclusi i concorrenti nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
Qualora nell’attestazione SOA non risulti il possesso della certificazione del sistema di qualità, con le date di emissione e scadenza, per la partecipazione alle gare in cui è richiesto un livello di classificazione dal III al VIII, i soggetti concorrenti devono produrre la certificazione del sistema di qualità.
Le attestazioni e le certificazioni possono essere allegate in originale o in copia autenticata, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6.6. Documentazione per le imprese straniere
Le imprese straniere devono allegare la documentazione di qualificazione secondo quanto indicato all’art. 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia.
Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando.
6.7. Offerta tecnica
L’offerta tecnica riguarda tutti gli elementi di valutazione che possono essere oggetto di apprezzamento discrezionale da parte della commissione giudicatrice.
L’offerta deve essere compilata nel rispetto delle seguenti indicazioni:
(a) deve essere redatta in lingua italiana;
(b) deve essere compilata secondo quanto indicato nel capitolato speciale d’oneri o nel progetto offerta;
(c) deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'operatore economico.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.
Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante.
6.8. Offerta economica e matematica
L’offerta economica contiene tutti gli elementi di valutazione che riguardano il prezzo offerto e gli elementi di valutazione il cui punteggio è determinato applicando formule matematiche. Nessun dato che possa direttamente o indirettamente consentire la conoscenza dell’offerta economica deve essere inserito nell’offerta tecnica.
L’offerta deve essere compilata sulla base del modello Allegato C nel rispetto delle seguenti indicazioni:
(a) deve essere redatta in lingua italiana;
(b) deve essere predisposta su carta bollata (solo per le imprese italiane);
(c) deve essere incondizionata;
(d) deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'operatore economico.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.
Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante.
Il ribasso sull’importo a base di gara deve essere espresso in cifre e in lettere, con indicazione di tre decimali.
Se sono previsti altri elementi di offerta da dichiarare in percentuale, devono essere espressi in cifre e in lettere, con indicazione del numero di decimali indicati nel modello offerta e/o disciplinare di gara relativo alla compilazione del progetto offerta.
In ogni caso tutti i prezzi e/o i valori richiesti devono essere espressi in cifre e in lettere, al netto degli oneri fiscali se applicabili. In caso di discordanza prevale il dato espresso in lettere.
È ammessa l’offerta in aumento se prevista dal disciplinare di gara relativo alla compilazione del progetto offerta.
Le offerte devono essere formulate tenendo conto di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull’esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo, ivi compresa l’offerta tecnica presentata.
L’offerta deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. L’autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6.9. Offerta a prezzi unitari
Se l’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, il modello Allegato C rimanda alla “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori”, che deve essere ritirata, presso gli uffici dell’amministrazione aggiudicatrice segnalati nel bando, ed esclusivamente utilizzata per l’indicazione dei prezzi relativi alle voci delle varie categorie di lavori.
La “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori”, costituisce parte integrante e sostanziale della dichiarazione di offerta espressa in conformità a quanto indicato nel modello Allegato C, e deve:
(1) essere bollata, applicando una marca da bollo ogni quattro pagine;
(2) essere sottoscritta in ogni pagina, in forma leggibile, dal legale rappresentante del soggetto concorrente;
(3) contenere l’indicazione in cifre (espressa con due decimali) e in lettere dei prezzi unitari, del prezzo complessivo offerto e del ribasso percentuale (espresso con quattro decimali) risultante rispetto al prezzo complessivo a base di gara; in caso di discordanza prevale il ribasso espresso in lettere.
Nella formulazione dell'offerta i prezzi devono essere espressi al netto degli oneri fiscali e degli oneri per la sicurezza. Non sono ammesse offerte in aumento.
Tutti i prezzi richiesti devono essere espressi in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il dato espresso in lettere.
Il concorrente deve dichiarare, a pena di inammissibilità, che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi non ancora costituiti la lista deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto capogruppo.
Nel caso la lista sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante.
La lista deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. L’autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
L’offerta deve essere contenuta in un unico plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell’offerente e la sigla.
Sul plico devono essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale) e alla procedura di gara (specificare l’oggetto e il numero identificativo reperibile nel bando).
All’interno del plico devono essere inserite tre buste non trasparenti (tali da non rendere leggibile il loro contenuto), identificate dalle lettere A, B, e C, contenenti:
Busta A: domanda di ammissione e documentazione richiesta (garanzia a corredo dell’offerta, attestazione di versamento all’ANAC del contributo indicato nel bando, PASSOE, verbale di sopralluogo se richiesto, documentazione di qualificazione se richiesta, ecc.);
Busta B: offerta tecnica; Busta C: offerta economica.
Le tre buste devono essere sigillate sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell’offerente e la sigla.
Sulle buste dovranno essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale), la dicitura riferita alla gara, reperibile nel bando, l’indicazione della busta e del suo contenuto: Busta A “contiene domanda di ammissione e relativa documentazione”, Busta B “contiene offerta tecnica”, Busta C “contiene offerta economica”.
Tutta la documentazione presentata da parte operatori economici riuniti o consorzi deve essere contenuta in un unico plico, contenente anche la busta dell’offerta economica.
L’indicazione della denominazione del mittente, dell’oggetto e del numero identificativo della gara sul plico e sulle buste, è richiesta nell’interesse del concorrente al fine di evitare che la documentazione possa essere trattata come posta ordinaria ed aperta prima della seduta pubblica di gara. Pertanto l’omissione di dette diciture malleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per dispersione, manomissione e confusione della documentazione, oltre a determinare l’esclusione del candidato nei casi espressamente previsti.
Il plico deve pervenire alla Città metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini n. 2 – 00000 Xxxxxx, entro il termine indicato nel bando.
Il plico può essere:
(a) inviato a mezzo raccomandata del servizio postale universale;
(b) consegnato a mano all’Ufficio Protocollo della Città metropolitana di Genova nelle giornate non festive, dal lunedì al giovedì ore 8:30 - 12:30 e 14:30 – 16:30, il venerdì ore 8:30 - 12:30, mediante corrieri privati o agenzie di recapito o da un incaricato dell’operatore economico; in questo caso verrà rilasciata ricevuta con indicazione dell’ora e della data di consegna.
Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine stabilito per la presentazione. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. La stazione appaltante non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore).
8. APPALTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
I servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
8.1. Raggruppamento temporaneo
In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), del regolamento di attuazione devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.
Nel bando è indicata la percentuale minima degli stessi requisiti, in misura non superiore al sessanta per cento, che la mandataria deve possedere ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non sono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.
La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.
Il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), del regolamento di attuazione non è frazionabile e deve essere pertanto posseduto dalla mandataria.
8.2. Società d’ingegneria
La verifica delle capacità economiche e finanziarie e delle capacità tecniche e professionali delle società d’ingegneria si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'ANAC.
Le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, laureato e abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
8.3. Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria
I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si qualificano, per la dimostrazione dei i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti dagli articoli 263 e 267 del regolamento di attuazione, attraverso i requisiti dei consorziati.
Possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara.
La somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
8.4. Domanda di ammissione
Le società di professionisti, le società d’ingegneria e i consorzi stabili devono compilare la domanda di ammissione secondo il modello Allegato A/1.
I professionisti in forma singola o associata devono compilare la domanda di ammissione secondo il modello Allegato A/2.
In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria deve compilare la dichiarazione di cui al modello Allegato B/1.
In caso di partecipazione nelle forme previste dalla lett. h) dell’articolo 90, comma 1, del codice dei contratti, l’operatore economico per il quale il consorzio concorre deve compilare la dichiarazione di cui al modello Allegato B/2.
Per quanto riguarda la compilazione del Quadro C si rinvia a quanto precedentemente precisato.
8.5. Subappalto
Negli affidamenti dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria il concorrente non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
9. OPERAZIONI DI GARA
Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli operatori economici partecipanti. I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all’identificazione e alla registrazione della presenza.
9.1. Seduta pubblica di ammissione
Nella prima seduta pubblica di gara si procederà a verificare la regolarità delle istanze e della relativa documentazione, con esclusione di quelle non regolarmente presentate.
Successivamente, qualora il bando preveda il possesso da parte dei concorrenti di requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, la stazione appaltante procederà al sorteggio di un numero non inferiore al 10 per cento delle offerte regolarmente presentate, arrotondato all'unità superiore, a cui richiedere la presentazione, entro dieci giorni dalla data della richiesta, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
La stazione appaltante, se necessario, procederà altresì:
(A) A richiedere la produzione del PASSOE, in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, e relativi allegati;
(B) Ad applicare quanto previsto dall’articolo 38, comma 2-bis, del codice dei contratti come meglio indicato nell’Allegato F.
La Stazione Unica Appaltante ha individuato nell’Allegato F le fattispecie che danno luogo all’applicazione dell’articolo 38, comma 2-bis, del codice dei contratti e l’ammontare delle relative penali. Il mancato versamento della sanzione comporterà l’escussione della cauzione provvisoria.
Nei casi di cui alle lettere (A) e (B) la stazione appaltante fisserà il termine per gli adempimenti richiesti ai concorrenti interessati.
Per accelerare le tempistiche di gara, la stazione appaltante può concludere le operazioni di verifica dei requisiti di qualificazione, di regolarizzazione del PASSOE, di applicazione dell’articolo 38, comma 2-bis, del codice dei contratti, anche dopo la nomina della commissione giudicatrice, nel qual caso i concorrenti interessati devono intendersi ammessi con riserva.
9.2. Commissione giudicatrice
La valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice nominata dopo l’ammissione dei concorrenti.
La commissione giudicatrice, provvederà a convocare, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante, le date delle sedute pubbliche per lo svolgimento della gara, che seguirà le seguenti fasi:
(a) seduta pubblica per l’apertura della offerte tecniche;
(b) valutazione delle offerte tecniche in una o più sedute riservate;
(c) seduta pubblica per la comunicazione della valutazione delle offerte tecniche, apertura delle offerte economiche e definizione dell’esito e della graduatoria sulla base della somma dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed economiche; a parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio.
9.3. Offerte anormalmente basse
Sono anormalmente basse le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando.
In caso di offerte risultanti anormalmente basse sulla base dei criteri previsti dal codice dei contratti, prima dell’aggiudicazione definitiva, la Stazione Unica Appaltante richiederà al soggetto miglior offerente le giustificazioni dell’offerta presentata e rimetterà all’amministrazione aggiudicatrice la valutazione dell’eventuale anomalia dell’offerta.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare la congruità delle offerte a prescindere dalla rilevazione degli indici di anomalia.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste per la partecipazione alle gare dal codice dei contratti e dal regolamento di attuazione ed esecuzione (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) e da altre disposizioni di legge vigenti, quali in particolare:
(A) le offerte presentate da soggetto in stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi della legislazione vigente;
(B) la mancanza di uno o più dei requisiti generali di ammissione;
(C) l’omessa dimostrazione del possesso di uno o più dei requisiti generali di ammissione mediante autocertificazione o presentazione della documentazione in corso di validità, in originale o in copia autenticata, comprovante il possesso del requisito;
(D) l’omessa dimostrazione del possesso di uno o più dei requisiti generali di ammissione mediante autocertificazione (cfr. Quadro C dei modelli allegati) o presentazione della documentazione in corso di validità, in originale o in copia autenticata, comprovante il possesso del requisito per tutti i soggetti, in carica o cessati, considerati rilevanti dalla normativa vigente;
(E) la mancanza delle dichiarazioni indicate all’articolo 38, comma 2, del codice dei contratti con riferimento a quanto previsto al comma 1 lettera m-quater;
(F) la mancanza di uno o più dei requisiti di qualificazione previsti dal bando;
(G) l’omessa dimostrazione del possesso di uno o più dei requisiti di qualificazione previsti dal bando mediante autocertificazione o presentazione della documentazione idonea comprovante il possesso del requisito;
(H) l’omessa o tardiva presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 48 del codice dei contratti;
(I) l’omessa registrazione al sistema AVCPASS entro il termine indicato dalla stazione appaltante in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dell’articolo 6-bis del codice dei contratti (cfr. relazione allegata quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione);
(J) la mancanza dell’attestazione di versamento all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del contributo indicato nel bando ovvero il versamento del contributo in misura inferiore a quella indicata nel bando e/o con causale omessa o errata;
(K) la mancanza della garanzia a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria) ovvero la mancata osservanza di quanto previsto dall’articolo 75 del codice dei contratti;
(L) le offerte pervenute oltre il termine indicato nel bando, a prescindere dalle cause del ritardo;
(M) le offerte presentate da operatori economici per i quali la stazione appaltante accerta, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, comma 2, del codice dei contratti, l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;
(N) le offerte per persone da nominare, le offerte espresse in modo condizionato, nonché le offerte in aumento se non previsto dalla documentazione di gara;
(O) la mancanza di una o più delle dichiarazioni precontrattuali della domanda di ammissione.
Costituiscono motivo di esclusione le seguenti fattispecie che configurano casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero casi di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
(P) i plichi e le buste non presentati chiusi e sigillati sui lembi di chiusura;
(Q) le domande di ammissione e le offerte presentate non in lingua italiana;
(R) la domanda di ammissione non sottoscritta o con firma non autenticata nei modi indicati nelle norme di partecipazione;
(S) le offerte non sottoscritte o con firma non autenticata nei modi indicati nelle norme di partecipazione, salvo che la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore sia già stato allegato alla domanda di ammissione;
(T) la documentazione di accompagnamento dell’offerta e la documentazione di qualificazione non corredata della traduzione asseverata;
(U) le situazioni di: abilitazione nel sistema e-Qual senza eseguire l’operazione “CONFERMA REGISTRAZIONE”; registrazione nel sistema e-Qual con esito “ACCREDITAMENTO NEGATIVO”; registrazione scaduta.
11. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del codice dei contratti.
Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, l’amministrazione aggiudicatrice provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Prima dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva è richiesta, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti per l’attività di progettazione e autocertificati dal concorrente.
Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 1, del codice dei contratti.
Si procede altresì alla verifica circa il possesso dei requisiti generali da parte del soggetto risultato aggiudicatario. La stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dagli operatori economici partecipanti.
Il soggetto risultato aggiudicatario deve compilare e inoltrare l’autocertificazione relativa ai familiari conviventi a stretto giro di posta e con le modalità che verranno indicate dall’Ufficio Contratti della Città metropolitana di Genova, per consentire l’effettuazione dei controlli previsti dal Codice delle leggi antimafia e dalla Convenzione istitutiva della Stazione Unica Appaltante, sottoscritta il 18 luglio 2012 tra la Provincia di Genova e la Prefettura di Genova.
Qualora non sia possibile e/o opportuno effettuare le verifiche dei requisiti generali e dei requisiti di qualificazione prima dell’adozione dell’aggiudicazione definitiva, il provvedimento è subordinato a condizione risolutiva rispetto all’esito delle stesse.
L'amministrazione aggiudicatrice e la stazione appaltante, ognuno per quanto di propria competenza, si riservano la facoltà di sospendere o di non effettuare la gara, ovvero, dopo l’effettuazione della stessa, di annullare la procedura o di non procedere alla stipulazione del contratto.
12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE
Il soggetto aggiudicatario deve documentare il rispetto degli obblighi di legge in merito a:
(1) la nomina del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico e con l’attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
(2) la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico;
(3) lo svolgimento dell’attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un’attestazione del medico incaricato;
(4) lo svolgimento dell’attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un’attestazione dall’ente paritetico;
(5) la nomina dell’addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d’incarico e con l’attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.
Prima della stipula del contratto o dell’inizio dell’esecuzione della prestazione contrattuale, se precedente, il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire, una garanzia fideiussoria secondo le modalità previste nella documentazione di gara e al versamento delle spese contrattuali prima della stipula del contratto.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
12.1. Costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio
Nel caso di raggruppamenti temporanei d’imprese, deve essere prodotto, in originale o in copia debitamente autenticata, il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura speciale conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo mediante atto pubblico; nell’atto dovranno risultare le quote di partecipazione rispetto all’importo complessivo del contratto.
I consorzi devono presentare l’atto costitutivo, in originale o in copia autenticata, con indicazione di tutte le imprese consorziate e delle relative quote di partecipazione rispetto all’importo complessivo del contratto.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo i casi di cui ai commi 18 e 19 dell’articolo 37 del codice dei contratti. È vietata l'associazione in partecipazione.
12.2. Società
Ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata devono presentare una dichiarazione del legale rappresentante concernente:
(a) la composizione societaria;
(b) l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
(c) l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio o un associazione temporanea, i dati di cui al comma precedente devono essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.
Il soggetto aggiudicatario deve comunicare nel corso del contratto eventuali successive variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria.
12.3. Atti di trasformazione successivi alla stipula del contratto
Ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti, le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione tecnica previsti per l’esecuzione dei lavori.
Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione aggiudicatrice può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
12.4. Inadempienze
L'inadempienza agli obblighi di cui al presente paragrafo comporterà la decadenza immediata dall'aggiudicazione, e ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all’amministrazione aggiudicatrice per la ritardata esecuzione, per l'eventuale peggiore offerta conseguita e,
comunque, in relazione al maggior costo delle prestazioni rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.
13. NORME FINALI
Gli atti definitivi della stazione appaltante e dell’amministrazione aggiudicatrice sono impugnabili ai sensi degli articoli 119 e 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni.
Il ricorso giurisdizionale deve essere depositato nella segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, reperibile sul sito web: xxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx.
L’irregolarità della documentazione presentata, per violazione delle disposizioni concernenti l’imposta di bollo, comporterà la denuncia al competente Ufficio del registro con conseguenti oneri a carico dell’interessato.
Le presenti norme formano parte integrante e sostanziale del bando.
SANZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 39
DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90
Le fattispecie sanzionate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono di seguito indicate, riportando per ciascuna l’importo che l’operatore economico è tenuto a corrispondere, fermo restando che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla cauzione provvisoria.
A tal fine il documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria nelle forme bancaria o assicurativa deve espressamente richiamare non solo l’articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ma anche l’articolo 39 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
Nel caso in cui l’operatore economico utilizzi il modello di domanda predisposto dalla stazione appaltante e la dichiarazione preveda la scelta tra diverse situazioni d’interesse, il concorrente è tenuto al pagamento di € 100,00 qualora ometta la selezione dell’opzione desiderata sempreché ricorra una delle fattispecie sotto indicate.
In ogni caso l’importo massimo delle sanzioni applicate non sarà superiore all’1% dell’importo a base di gara.
DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE
Omissione della dichiarazione relativa a una delle situazioni indicate nell'articolo 38, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Omissione della dichiarazione relativa a una delle situazioni indicate nell'articolo 38, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
IMPORTO SANZIONE
9.570,00
9.570,00
Omissione della dichiarazione relativa a una delle situazioni indicate nell'articolo 38, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (moralità professionale) | 9.570,00 |
Mancanza o carenza della documentazione (provvedimenti giudiziari) necessaria a valutare l'incidenza della violazione sulla moralità professionale come definita dall’articolo 38, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 | 11.962,00 |
Omissione della dichiarazione relativa alla situazione indicata nell'articolo 38, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (violazione del divieto di intestazione fiduciaria) | 9.570,00 |
Omissione della dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, di cui all'articolo 38, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 | 4.785,00 |
Mancanza o carenza della documentazione (provvedimenti giudiziari e amministrativi di applicazione delle sanzioni, verbali di accertamento, ecc.) necessaria a valutare la gravità delle violazioni di cui all'articolo 38, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 | 11.962,00 |
Omissione della dichiarazione relativa a situazioni di negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'amministrazione aggiudicatrice indicate nell'articolo 38, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 | 4.785,00 |
Omissione della dichiarazione relativa a situazioni di errore professionale indicata nell'articolo 38, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 | 9.570,00 |
Omissione della dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, di cui all'articolo 38, comma 1, lett. g), del decreto legislativo | 9.570,00 |
12 aprile 2006, n. 163 | |
Mancanza o carenza della documentazione a dimostrazione della regolarizzazione della posizione fiscale dell'operatore economico per effetto dell'avvenuto pagamento, anche mediante definizione agevolata | 11.962,00 |
Omissione della dichiarazione relativa alla situazione indicata nell'articolo 38, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (falsa dichiarazione) | 4.785,00 |
Omissione della dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi in materia contributiva, previdenziale e assistenziale, di cui all'articolo 38, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Mancanza o carenza della documentazione necessaria a valutare la gravità delle violazioni di cui all'articolo 38, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
9.570,00
11.962,00
Omissione della dichiarazione di conformità alla legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 38, comma 1, lett. l), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Omissione della dichiarazione relativa a una delle situazioni indicate nell'articolo 38, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Omissione della dichiarazione relativa alla situazione indicata nell'articolo 38, comma 1, lett. m-bis), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Omissione della dichiarazione relativa a una delle situazioni indicate nell'articolo 38, comma 1, lett. m-ter), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Dichiarazione incompleta e/o contradditoria riconducibile alle fattispecie sanzionate che determini un supplemento istruttorio
Omissione della dichiarazione relativa a una delle situazioni indicate nell'articolo 38, comma 1, lett. m-quater), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (situazione di controllo)
9.570,00
9.570,00
4.785,00
4.785,00
2.392,00
100,00