Convenzione tra
I.I.S. Commerciale Artistico Grafico
Musicale “X. Xxxxxxxxxx”
Convenzione tra
Istituto superiore di studi Musicali -Alta Formazione Artistica e Musicale - "Xxxxxx Xxxxxxxx" di Livorno
E
Istituto Istruzione Superiore Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” di Grosseto
VISTO la delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 40 del 31.01.2011 con cui si istituisce, come nuova autonomia, il Polo artistico, grafico e musicale, dal 23 novembre 2011 denominato, con decreto n.10254 del MIUR –USR Toscana- Ufficio XI Ambito territoriale di Grosseto, “Polo X. Xxxxxxxxxx”
VISTO Il decreto n.2 del 2 febbraio 2011 del Direttore Generale dell’USR Toscana
VISTO il XXX 00 xxxxx 0000 x. 00 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) che ha istituito il Liceo Musicale e Coreutico - Sezione Musicale (art. 7) richiedendo allo scopo una specifica e vincolante convenzione con un Conservatorio di Musica (art. 13, comma 8);
VISTA la Legge n. 508 del 21.12.1999, Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, in particolare art. 2 commi 7 e 8, che, con riferimento alle istituzioni AFAM, prevede, “le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati” e che include tra i principi e i criteri che devono informare tali regolamenti la “facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore”;
VISTO il DPR n. 275 dell’8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all’art. 7 comma 8, che “le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”;
VISTO l’Art. 13 comma 8 del DPR 10 marzo 2010 n. 89 (Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”) che così recita: “L’istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell’articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999 n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell’allegato E del presente regolamento”.
TRA
Il Dirigente Scolastico Xxxxxxx Xxxxxxxxxx nata a Arborea (Or) il 03/07/1955 in qualità di legale rappresentante dell’Istituto Superiore Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx”, codice fiscale 80001180530
E
Il Direttore maestro Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a San Xxxxxxxx (LI) il 01 05 1958 – in qualità di legale rappresentante dell’istituzione Istituto Superiore di Studi Musicali “X. Xxxxxxxx”, codice fiscale 80007520499 - P. Iva 01261560492
è stipulata la seguente CONVENZIONE in seguito all’istituzione del LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE presso Istituto Superiore Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx”,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE
1. Oggetto e scopo della presente convenzione: l’attivazione e il regolare ed efficace funzionamento del “Liceo musicale e coreutico, Sezione Musicale” presso Istituto Superiore Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” – X.xxx Xx Xxxxx 00 – 00000 Xxxxxxxx;
2. Le finalità generali attraverso le quali la convenzione persegue lo scopo di cui al comma precedente sono le seguenti:
a) determinare e pianificare le azioni e le iniziative necessarie;
b) definire - in ordine a tali azioni e iniziative - le competenze, i ruoli, i compiti e le responsabilità di ciascuno degli enti contraenti;
c) delineare e strutturare, nel rispetto delle competenze esclusive degli organi collegiali dell’istituzione scolastica, l’impianto organizzativo generale dell’indirizzo di studi liceale, con particolare riferimento a condizioni e soluzioni operative, fasi tecniche del percorso formativo (prove di ammissione, attribuzione degli strumenti, disciplina dei crediti, …), modalità spazio-temporali della relazione didattica, impiego di risorse strumentali e dotazioni, ottimizzazione delle risorse professionali;
d) disciplinare, nel rispetto delle norme vigenti in materia e in regime di transitorietà, il reclutamento del personale docente da assegnare alle discipline musicali;
e) concordare forme e modi delle relazioni fra gli enti contraenti; in particolare: concertare gli ambiti, le modalità e le forme della collaborazione fra Conservatorio e Istituzione scolastica, che risultino funzionali non solo a soddisfare le condizioni previste per l’istituzione dei licei musicali, ma anche alla reciproca promozione e al più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;
f) impostare un programma di progressivo raccordo e coordinamento fra le realtà che sul territorio si occupano a vario titolo di musica, orientato alla più efficace promozione della formazione e della cultura musicale.
Art. 2 – ORGANI PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE E FORME DI CONSULTAZIONE FRA GLI ENTI CONTRAENTI
1. Organo tecnico di gestione
L’Organo tecnico di gestione è composto dal Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “X. Xxxxxxxx” e dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” che svolge le funzioni di coordinatore.
Ha il compito di gestire, assicurandola, l’attuazione degli impegni previsti dalla convenzione, secondo quanto disciplinato dai successivi articoli.
Si riunisce almeno una volta l’anno per la verifica e la valutazione delle attività realizzate e per la programmazione delle eventuali misure correttive; si riunisce altresì secondo le necessità, su richiesta formale di almeno uno degli enti contraenti.
2. Comitato tecnico-scientifico
- Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” ed è composto da quattro membri permanenti, due espressi dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “X. Xxxxxxxx” e due espressi dell’Istituto Superiore Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” secondo i criteri di seguito precisati:
• in rappresentanza dell’Istituto “Mascagni”: 1) il Direttore, o docente da lui delegato; 2) docente indicato dal Consiglio Accademico dell’Istituto “X. Xxxxxxxx”;
• in rappresentanza dell’Istituto Superiore Polo Commerciale Artistico, Grafico e Musicale “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx”: 1) il Dirigente Scolastico; 2) il docente indicato dal collegio Docenti, come rappresentante del Liceo Musicale o il docente titolare della Funzione Strumentale per il Liceo musicale.
- Ai lavori del Comitato possono partecipare altri soggetti in relazione alle competenze professionali necessarie ad affrontare problematiche specifiche.
- Le funzioni e le prerogative del Comitato tecnico-scientifico sono definite dal successivo art. 3.
- il Comitato tecnico-scientifico pianifica autonomamente la propria azione, secondo le esigenze e le scadenze previste dal programma annuale delle attività del Liceo musicale.
- Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce in seduta ordinaria a scadenza trimestrale; una volta all’inizio dell’anno scolastico per definire le linee d’indirizzo dell’attività didattica e per stabilire le modalità di accertamento e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze musicali degli allievi, una volta durante l’anno per il monitoraggio in itinere ed una volta al termine delle attività didattiche per il monitoraggio finale e la valutazione complessiva delle iniziative messe in opera.
- Il Comitato tecnico-scientifico può essere convocato in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due componenti.
- Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto che provvede alla sua convocazione ed alla definizione dell’ordine del giorno in base alle scadenze sopra indicate, ai problemi scaturiti e/o alle novità intercorse durante i mesi precedenti nonché ai suggerimenti dei componenti Comitato tecnico scientifico stesso.
- Gli atti del Comitato tecnico scientifico sono pubblicati in apposito Albo – anche telematico – presso il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
- Al fine di facilitare i rapporti tra i diversi membri e di risolvere i problemi all’ordine del giorno in modo più rapido ed efficace, il Comitato tecnico-scientifico, può definire modalità di lavoro per gruppi ristretti (anche a distanza) e modalità decisionali basate sulla consultazione rapida e sull’utilizzo delle nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione.
3. Figure di sistema
- Sono previste due figure di sistema: il docente indicato dal collegio Docenti, come rappresentante del Liceo Musicale o il docente titolare della Funzione Strumentale per il Liceo musicale e il docente referente per l’Istituto “Mascagni”.
- La funzione precipua delle due figure è quella di assicurare e coordinare le ordinarie e costanti relazioni fra Istituto “Mascagni” e Liceo Musicale
- Il docente titolare della Funzione strumentale per il Liceo musicale, o comunque il docente incaricato del compito corrispondente, è individuato dal Collegio docenti dell’Istituto Superiore Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” con le modalità previste per il funzionamento dell’organo collegiale suddetto, ed esercita le funzioni delegategli dal Collegio medesimo.
- Il docente referente per l’Istituto “Mascagni” è individuato dal Consiglio Accademico dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “X. Xxxxxxxx” di Livorno.
Art. 3 – COMPITI DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
1. Il Comitato tecnico scientifico svolge in primo luogo una compito di supervisione tecnico-scientifica che si realizza innanzi tutto in una funzione orientativa e consultiva. In particolare esprime pareri e formula atti d’indirizzo in relazione ai seguenti ambiti:
- modalità di impiego, nella definizione del curricolo del Liceo musicale, delle forme di autonomia e flessibilità previste dal DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 10;
- articolazione dei programmi delle discipline musicali;
- certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali con particolare riferimento alle competenze in uscita al termine del liceo che vanno correlate con le competenze in entrata del corso Triennale delle istituzioni AFAM;
- criteri per la definizione dei crediti / debiti formativi nell’ambito delle discipline musicali;
- definizione di criteri per il reclutamento del personale secondo quanto stabilito all’art. 6.
- definizione dei criteri di monitoraggio del percorso formativo (vedi articolo 10).
2. Il Comitato Tecnico Scientifico definisce e valida i livelli e le modalità di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell’Allegato E 7 del Regolamento. Predispone inoltre le prove di accertamento dei livelli raggiunti nel percorso formativo, con certificazione delle competenze raggiunte, rispettivamente:
- a conclusione del primo biennio nelle discipline “Esecuzione e Interpretazione” del Primo strumento e “Teoria, Analisi e Composizione”;
- a conclusione del secondo biennio nella disciplina “Esecuzione e Interpretazione” del Primo e del Secondo strumento.
Art. 4 – PROVE DI AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE
1. Come definito all’art. 7, comma 2 del Regolamento del 15 marzo 2010 n. 89 relativo alla riforma dei Licei, “L’iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche”. Pertanto, tutti gli studenti che chiedono l’ammissione al Liceo Musicale devono sostenere la prova suddetta. L’esame di ammissione prevederà una prova di idoneità relativa allo strumento principale (strumento 1) e una prova di accertamento delle attitudini musicali e di verifica delle eventuali competenze pregresse.
2. Le indicazioni Nazionali del Liceo Musicale, relative allo strumento, prevedono che “Il profilo di entrata, tramite l’accertamento previsto”, individui nello studente “il possesso di un adeguato livello di competenze in ingresso in ordine alla formazione del suono, alle tecniche di base che consentono di affrontare brani di media difficoltà, nonché al possesso di un basilare repertorio di brani d’autore, per quanto attiene all’esecuzione e all’interpretazione con lo strumento scelto”.
3. L’ “adeguato livello di competenze in ingresso” deve essere, quanto più possibile, in stretta relazione con la durata e con la complessità del singolo curriculum di studi strumentali per consentire un’armonica articolazione del “curriculum verticale” dall’inizio degli studi al completamento accademico della formazione.
4. Nell’effettuare la selezione si tiene in considerazione anche l’aspetto relativo alla varietà degli strumenti che saranno insegnati per consentire le pratiche di Musica d’insieme previste dall’ordinamento, attuabili solo in presenza di strumenti differenti, prevedendo, per esempio, almeno uno o più strumenti a fiato e uno o più strumenti ad arco.
5. La commissione incaricata dell’accertamento di cui all’art. 7, comma 2 del Regolamento è nominata dal Dirigente Scolastico, sentito il direttore dell’Istituto “Mascagni” ed è composta da:
- due docenti nominati dall’ Istituto Superiore di Studi Musicali “X. Xxxxxxxx” di Livorno, di cui un docente di strumento e uno di teoria
- due docenti dell’Istituto Superiore Polo Commerciale Artistico Grafico e Musicale “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” , di cui un docente di disciplina di area musicale ed un docente anche di area comune.
La Commissione, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato si può articolare in sottocommissioni, in funzione dei diversi strumenti per i quali gli studenti richiedono l’accertamento. La commissione nella prima riunione determina, ai fini della pubblicità e trasparenza dei propri atti, i criteri di valutazione delle prove. La commissione tiene verbale di tutte le operazioni da essa condotte con analitico processo verbale della prova di ammissione e delle sue parti. In caso di articolazione sarà precisata la composizione della Commissione base alla quale affluiranno le valutazioni delle sottocommissioni in vista della redazione della graduatoria finale di ammissione.
Alla Commissione viene demandato il compito di adottare le modalità organizzative e i criteri di valutazione più opportuni e corretti al fine di raggiungere l’obiettivo dell’imparzialità, della aderenza alle attese dell’utenza e della compatibilità dell’offerta formativa con le risorse umane e materiali disponibili.
6. Allo scopo di favorire un consapevole orientamento è suggerito agli studenti che lo desiderano di sottoporsi a prova selettiva anche in più strumenti così da poter sperimentare l’approccio a più strumenti.
7. La Commissione definisce il calendario della sessione di prove; le informazioni relative sono pubblicati all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica con debito anticipo.
8. I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati con l’iscrizione si impegnano ad accettare il giudizio insindacabile della Commissione.
9. Per l’a.s. 2012-2013, in considerazione dei tempi strettissimi intercorrenti tra l’approvazione del liceo musicale da parte degli organi competenti e la sua attivazione, si procederà all’accertamento delle motivazioni degli studenti e del percorso di studi pregresso.
10. Al termine della sessione il dirigente scolastico pubblica all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica l’elenco dei candidati ammessi alla frequenza del Liceo musicale e la Commissione predispone la comunicazione scritta di tali esiti a tutti i candidati esaminati.
Art. 5 – ATTRIBUZIONE DEGLI STRUMENTI AGLI STUDENTI ISCRITTI
1. Il Primo strumento è scelto dal candidato all’ammissione fra quelli previsti dalle classi di strumento funzionanti presso il Conservatorio.
2. Il Secondo strumento è attribuito dalla Commissione, tenuto conto delle preferenze espresse dal candidato ammesso alla frequenza, in applicazione dei seguenti criteri:
- attribuzione del pianoforte agli studenti che non lo hanno chiesto come primo strumento, in considerazione dei percorsi di studi previsti dai Conservatori;
- attribuzione di un 2° strumento monodico se il 1° è polifonico e viceversa;
- esigenze dell’esercizio della musica d’insieme.
- valorizzazione degli strumenti in dotazione all’Istituto;
3. Eventuali motivate richieste di modifica degli strumenti attribuiti - entro la fine del primo anno per quanto riguarda il Primo strumento ed entro la fine del primo biennio per quanto riguarda il secondo - sono valutate e respinte o approvate dal Comitato Tecnico scientifico.
Art. 6 – PERSONALE DOCENTE DELLE DISCIPLINE D’INDIRIZZO
1. Sui posti che si rendono disponibili nei licei musicali e coreutici di nuova istituzione vengono utilizzati i docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei titoli previsti nella nota n. 5358 del 25.5.2010 - allegato E - tabella licei.
Si rimanda la definizione dei criteri di reclutamento dell’ulteriore personale necessario dopo l’utilizzo del criterio precedente anche in attesa di ulteriori disposizioni da parte del MIUR.
Art. 7 – ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA
1. Il Liceo musicale, per l’a.s. 2012/13, adotta il quadro orario ministeriale ai sensi del DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 10.
2. La disciplina Laboratorio di Musica d’insieme prevede, nel primo biennio, esercizio della musica corale erogato all’intero gruppo classe.
3. Le tre ore di esecuzione ed interpretazione sono così organizzate: due ore di Strumento UNO, un’ora di strumento DUE anche in compresenza (due allievi).
4. Il collegio Docenti dell’Istituto Superiore Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” può deliberare l’intensificazione e la rimodulazione dell’orario di lezione riferito alle discipline Esecuzione e Interpretazione, Teoria, Analisi e Composizione, e Laboratorio di Musica di insieme in ordine a specifiche attività (concerti, stages, collaborazioni tra Conservatorio e altre istituzioni musicali del territorio per messe in scena di opere, spettacoli, ecc.).
Art. 8 – STUDENTI ISCRITTI CONTEMPORANEAMENTE AL POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO E MUSICALE “XXXXXXX XXXXXXXXXX” DI GROSSETO E ALL’ISdSM “ X. XXXXXXXX”
Le due istituzioni si impegnano a coordinarsi per integrare i percorsi formativi degli studenti che dovessero frequentare entrambi gli istituti, monitorando il percorso e favorendo la collaborazione tra i docenti. Nell’ambito delle normative vigenti potranno essere riconosciuti reciprocamente crediti formativi o attività. A tale proposito saranno da considerare come punti di riferimento i programmi dei corsi di formazione
preaccademica attivati presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali X. Xxxxxxxx e dei programmi dei Licei Musicali.
PIANO DEGLI STUDI del LICEO MUSICALE – orario settimanale
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Attività e insegnamenti obbligatori | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali** | 2 | 2 | |||
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Sezione musicale | |||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione e interpretazione*** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Teoria, analisi e composizione*** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia della musica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Laboratorio di musica d’insieme*** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Tecnologie musicali*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale ore | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Totale complessivo ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8.
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
Art. 9 – FORME DI COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FRA QUESTE E I SOGGETTI CHE SI OCCUPANO DI FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE
L’Istituto Superiore Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” in concorso con l’Istituto di Studi Musicali Superiori “X. Xxxxxxxx”, si impegna altresì a realizzare, attraverso intese e accordi di programma, forme di coordinamento e di raccordo con le realtà che a vario titolo si occupano di formazione e di diffusione della cultura musicale sul territorio.
ART. 10 – MONITORAGGIO E VERIFICA
1. Il comitato Tecnico-Scientifico definisce i criteri in base ai quali realizzare un costante monitoraggio dell’andamento complessivo del Liceo Musicale così da poter intervenire con i necessari correttivi.
2. L’attuazione degli accordi previsti dalla convenzione e l’attività complessiva del Liceo musicale sono oggetto di verifica annuale, sulla base di una relazione predisposta dal Dirigente Scolastico, da parte del comitato Tecnico-Scientifico; tale verifica si realizza in apposita seduta dell’organo dopo la conclusione delle attività didattiche dell’anno scolastico al termine dello stesso e prima dell’inizio del successivo.
Art. 11 – IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI
Le parti contraenti, con riferimento alle azioni di rispettiva competenza, si impegnano a dare coerente e puntuale attuazione agli obblighi definiti nella presente convenzione.
Art. 12 – DURATA, VALIDITA’ E PROROGHE
1. La validità della convenzione si estende dalla data di sottoscrizione dell’atto fino alla conclusione dell’a.s. 2016/17 (31 agosto 2017), ovvero per almeno un intero ciclo scolastico.
2. Al termine di ciascun anno scolastico compreso nel periodo di validità della convenzione, la stessa potrà essere sottoposta a verifica, limitatamente all’impegno economico-finanziario derivante dalle attività che costituiscono oggetto della convenzione stessa. Eventuali variazioni della convenzione conseguenti alla suddetta verifica dovranno essere concordate tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo. A seguito di tale verifica, l’incompatibilità dei costi previsti con i bilanci delle istituzioni può essere causa di recesso da parte di ciascuna delle parti contraenti.
3. Al termine del quinquennio 2012/2017 la convenzione è sottoposta a verifica, ad esito della quale gli enti contraenti stabiliscono se prorogarne la validità, fatta salva la previsione di cui al comma 2, o procedere alla stesura e alla stipula di un nuovo atto.
4. Qualora intervengano disposizioni normative incompatibili con la coerente attuazione di quanto previsto dal presente articolo o con le quali risultino in contrasto uno o più aspetti sostanziali della convenzione, l’Organo tecnico di gestione procede all’immediata convocazione degli enti contraenti per le determinazioni del caso.
Art. 13 – VARIAZIONI DELLA CONVENZIONE
1. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che si rendesse necessaria successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, e di entità tale da non inficiare l’impianto e la sostanza degli accordi, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.
Art. 14 – REGOLAMENTAZIONE DELLE CONTROVERSIE ED EVENTUALI CAUSE DI RISOLUZIONE
1. Eventuali inadempienze a quanto stabilito dalla convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
2. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione o all’esecuzione della presente convenzione sono affrontate e risolte in seno all’Organo tecnico di gestione.
Grosseto, 12 Luglio 2012
VISTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il DIRETTORE Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ISSM “X. Xxxxxxxx” I.I.S. “ X. Xxxxxxxxxx”
M° Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx