CONVENZIONE TRA L’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA E L’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI PER LO SVOLGIMENTO DI UNA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE...
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA XXXXX XXXXXXX DI XXXXXXXXXXXX XXXXXX E L’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA TERRE DI CASTELLI XXXXXXX XXXXXXXXX PER LO SVOLGIMENTO DI UNA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO” (CATEGORIA GIURIDICA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – CCNL FUNZIONI LOCALI) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CUI N.1 A TEMPO PIENO PRESSO L’ASP XXXXX XXXXXXX DI XXXXXXXXXXXX XXXXXX E 1 A TEMPO PIENO PRESSO L’ASP TERRE DI CASTELLI XXXXXXX XXXXXXXXX-
L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno del mese di ,
TRA
- ASP “Xxxxx Xxxxxxx”, in persona del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, (C.F) MSLGPP39H04A893L, domiciliato per la sua carica presso la Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxx 00 Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx 00000 (XX), il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione dell’Assemblea dei soci n. 4 del 15/05/2019esecutiva ai sensi di legge;
E
- ASP TERRE DI CASTELLI - XXXXXXX XXXXXXXXX - sede di Xxx Xxxxxxx x. 000 Xxxxxxx (XX) - CF-
03099960365- in persona del Xxxx. XXXXX XXXXXXXXX, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione dell’Assemblea dei soci n. nr. 7 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge;
PREMESSO
- che l’art. 9 della Legge 16.01.2003 n. 3, prevede che gli Enti Pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate nel regolamento;
- che l’art. 3, comma 61, della Legge 24.12.2003 n. 350 prevede che, nelle more dell’adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- che, secondo il parere espresso dall’ANCI in data 08.09.2004, il “previo accordo” previsto dall’art. 3, comma 61 della Legge 24.12.2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all’espletamento della procedura concorsuale;
- che l’art. 14, comma 0 xxx, xxx Xxxxxxx Legge 06.07.2012 n. 95 consente alle Amministrazioni senza graduatorie in corso di validità la possibilità di assumere, con il loro consenso, i vincitori di concorso presso altre Amministrazioni;
- che l’art. 15 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- visto il parere 3 ottobre 2013, n. 124, della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Umbria;
- che l’art. 4, comma 3-ter del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella Legge n. 125/2013, conferma le previsioni di cui all’art. 3, comma 61, terzo periodo della succitata Legge 350/2003;
Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,
VISTO l’art. 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione
ARTICOLO 1 – OGGETTO, FABBISOGNI E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE
Gli enti sottoscrittori convengono e stabiliscono di gestire in forma associata e coordinata la procedura concorsuale per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di “Istruttore direttivo”, cat. D, posizione economica D1, di cui n. 1 per l’ASP Xxxxx Xxxxxxx e n. 1 per l’ASP Terre di Castelli Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
La presente convenzione ha come finalità l’ottimizzazione delle risorse, sia umane che finanziarie, mediante l’espletamento congiunto di una selezione pubblica per soli esami, volta a soddisfare l’esigenza, condivisa da parte dei soggetti che la sottoscrivono, di dare copertura ai posti vacanti al profilo in parola, inseriti all’inteno del Piano dei fabbisogni di ciascuna Azienda.
ARTICOLO 2 – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Di comune accordo l’ASP Xxxxx Xxxxxxx è individuata come soggetto a cui é delegata la gestione amministrativa della procedura concorsuale. A tal fine gli enti concorderanno il contenuto delle prove di concorso e la composizione della commissione esaminatrice.
All’ASP Xxxxx Xxxxxxx compete:
a) la fase preliminare, propedeutica e funzionale all’individuazione e alla determinazione di tutti gli elementi tecnici, finanziari e giuridici per dar luogo alla procedura concorsuale;
b) la costituzione della Commissione esaminatrice;
c) l’approvazione del bando di concorso, la sua pubblicazione e diffusione;
d) gli atti di motivata ammissione od esclusione dal concorso;
e) la gestione logistica delle diverse fasi della selezione, dei rapporti con i candidati, con la Commissione e di quanto attiene all’espletamento del concorso;
f) l’approvazione e la successiva gestione della graduatoria finale di merito.
ARTICOLO 3 – BANDO DI CONCORSO
Il bando di concorso dovrà, in particolare, specificare:
a) in relazione ad ogni singolo Ente interessato, il numero dei posti messi a concorso, le eventuali percentuali di posti riservate al personale interno, nonché le eventuali percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie di cittadini;
b) le modalità di scelta della sede da parte degli aspiranti che risulteranno vincitori;
c) le modalità di costituzione del rapporto di lavoro;
d) la possibilità di utilizzare la graduatoria nei limiti della sua validità, per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, compreso il part-time, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso;
e) la possibilità di utilizzare la graduatoria anche per le assunzioni a tempo determinato, in mancanza di apposita graduatoria.
ARTICOLO 4 – UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
I vincitori saranno invitati a scegliere, secondo l’ordine di graduatoria, la sede di destinazione. Se concordato dalle parti, nel Bando potrà essere prevista la richiesta al candidato di operare la scelta di destinazione privilegiata senza che però questa pregiudichi la copertura dei posti messi a concorso per entrambe le ASP. Saranno considerati rinunciatari i candidati che non abbiano stipulato il contratto individuale di lavoro nei termini loro assegnati.
ARTICOLO 5 – GESTIONE AMMINISTRATIVA E RIPARTIZIONE DEGLI ONERI
La procedura concorsuale verrà gestita di comune accordo dall’ente delegato che ne darà opportuna informazione all’altro Ente. Per la gestione della procedura concorsuale si potrà ricorrere, qualora ne sussistano i presupposti e previo accordo tra le parti, anche a società esterne e/o a personale messo a disposizione da parte delle Amministrazioni aderenti alla presente convenzione. Tutte le spese vive relative alla procedura concorsuale saranno a carico degli Enti interessati, per il cinquanta per cento in proporzione al numero dei
posti messi a concorso e per il cinquanta per cento in parti uguali.
ARTICOLO 6 – DURATA
La presente convenzione ha validità con decorrenza dalla data di sottoscrizione in forma digitale da parte del soggetto competente, a tal fine individuato da parte di ciascun Ente, ed avrà durata fino alla scadenza della graduatoria finale di merito determinata dalla normativa in vigore in materia.
ARTICOLO 7 – TRATTAMENTO DEI DATI
Le parti garantiscono il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati ed in particolare delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché di quanto stabilito dal Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) e dal D.Lgs. 101/2018 ed acconsentono al trattamento dei dati per tutti gli adempimenti convenzione.
Le parti si obbligano al trattamento dei dati personali di cui entrano legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione.
ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amminstrazioni con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile ed alle leggi in materia.
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R.131/1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.16 allegato “B” del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990. Il presente atto è formato e stipulato in modalità elettronica ed è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n.3 ne è data lettura alle parti che lo confermano e lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art.1 comma 1 lettera s) del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.).