Contract
Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di brokeraggio assicurativo della Provincia di Reggio Xxxxxx per il periodo 1/01/2021- 31/12/2024. CIG: 83675554D3
FAQ
Quesito n. 1: Si chiede, in merito all'art. 5, lett. h) del Capitolato Speciale, per quale motivo la presenza di un perito, al fine della sitima del valore degli immobili, sia prevista solo “eventualmente”
Si richiede poi copia dei contratti assicurativi dell'Ente attualmente in essere e la statistica dei sinistri degli ultimi 5 anni.
Risposta n. 1 Si è scritto “eventualmente” riguardo alla presenza del perito per la valutazione degli immobili in quanto il partecipante può mettere in campo anche altre figure professionali, ovvero proporre, se esistono, altri criteri di valutazione degli immobili, purchè abbiano una propria scientificità e obiettività.
I sinistri degli ultimi anni, a partire dal 1/01/2017 sono; Furto 7 sinistri
Incendio 3 sinistri
Rc/auto 13 sinistri
RCT/O 518 sinistri di cui 260 per fauna selvatica I sinistri attivi sono stati 6
Si allegano i contratti assicurativi in essere.
Quesito n. 2: Si chiede di meglio specificare relativamente al sub criterio A2)-Analisi della stima del valore dei fabbricati provinciali, di cui al Disciplinare di Gara, cosa si intende per “procedura informatizzata”.
Risposta n. 2: Con la dizione “procedura informatizzata” si intende un programma informatico messo a disposizione dell'ente e visionabile da ogni postazione che verrà individuata
Quesito n. 3: Si chiede in merito all'art. 5 del CSA. In tale articolo viene richiesto al broker di produrre una stima degli immobili , eventualmente con la presenza di un perito, da svolgersi entro un anno dalla stipula del contratto e da aggiornare ad ogni scadenza di contratto di polizza interessato e deve riguardare anche il valore dei contratti di locazione/comodato per gli edifici adibiti a scuole, uffici e altre strutture del patrimonio provinciale. Poichè tale attività non rientra tra quelle di competenza del broker e deve essere resa tramite società esterna specializzata, Vi chiediamo di voler consentire, nei limiti del Codice degli Appalti il subappalto.
Risposta n. 3: Per la figura del perito, qualora venga considerata necessaria per la valutazione degli immobili, si può averne la disponibilità o con un contratto di collaborazione, o formando un RTI. Data la natura dell'appalto il sub appalto non è concesso, tenuto conto, altresì che la valutazione degli immobili è un'attività secondaria cui si fa ricorso saltuariamente.
Quesito n. 4: In relazione alla procedura, siamo a porre i seguenti quesiti:
4.1) Con riferimento all’attività richiesta all’art. 5, lett. h) del Capitolato Speciale d’Appalto e alle risposte già pubblicate sul tema, per le motivazioni già segnalate da altro Concorrente, sarebbe a nostro avviso opportuno ammettere il subappalto ai sensi dell’art. 105 del Codice degli Appalti (ovvero nel limite del 40% dell’importo complessivo dell’affidamento e previa indicazione, all'atto della presentazione dell'offerta, dei servizi/forniture che si intendono subappaltare). L’attività di stima, laddove possa essere svolta da società specializzata, non può, infatti, essere trattata nell’ambito dell’RTI, in quanto alla gara sono ammesse unicamente le società iscritte alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari e le società di stima non sono in possesso del suddetto requisito; segnaliamo, inoltre, che limitare lo svolgimento di un’attività specializzata, peraltro non di competenza dei broker, ai soli “liberi professionisti” tramite attivazione ad hoc di separati incarichi rispetto all’organizzazione dello stesso, determina una limitazione che potrebbe incidere sul livello di partecipazione atteso, oltre a rischiare di incorrere in difficoltà di accettazione dell’elaborato peritale da parte del Mercato assicurativo.
4.2) Sempre in relazione alla stima del patrimonio, per consentire alle imprese partecipanti una corretta valutazione delle attività richieste e dei relativi costi, si chiede di fornire l'elenco completo dei cespiti (fabbricati di proprietà o locazione/comodato adibiti a scuole, uffici o servizi pubblici a proprio carico) per i quali è richiesta la valorizzazione e di precisare, inoltre, se sia già stata effettuata negli anni passati una stima del patrimonio tramite società specializzata/perito (e sia pertanto richiesto unicamente un aggiornamento dei valori) o se tale attività sia da effettuare ex novo.
4.3) Con riferimento all’art. 6 del CSA, si chiede di precisare cosa debba intendersi per “piattaforma software per mezzo della quale sarà alimentato un apposito database relazionale”; in particolare chiediamo di confermarci se sia sufficiente che la piattaforma messa a disposizione dal broker consenta di visualizzare ed estrarre dati relativi a polizze, denunce e sinistri dell’Ente.
4.4) Con riferimento all’art. 12 del CSA, Sub criterio A2) “Analisi della stima del valore dei fabbricati provinciali”, vi chiediamo di precisare meglio cosa debba intendersi per “creazione di una procedura informatizzata consultabile dagli uffici Provinciali e/o da clienti esterni all’Ente” e quali siano i clienti esterni all’Ente che dovranno poter accedere ai dati relativi alla stima del patrimonio provinciale.
4.5) Con riferimento all’art. 12 del CSA, Criterio C) Sistema informatico, Vi chiediamo gentilmente di precisare cosa debba intendersi per “interazione con il sistema informativo provinciale”.
Risposta n. 4:
Chiarimenti 4.1 e 4.2: si ribadisce il no al sub appalto, data la natura del servizio, che non pregiudica la partecipazione, utilizzando per la figura del perito uno degli altri istituti previsti dall’art. 105 del Codice ovvero, più in generale, dalle norme civilistiche; si tenga inoltre presente che sarebbe dìfficoltoso calcolare la % del sub appalto, tenuto conto che l’ìmporto del contratto sarà pari a zero.
Si allega inoltre elenco dei cespiti provinciali, facendo presente che per i beni in proprietà, il cui elenco è stato approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 23 aprile 2020, la valutazione risale al 2016 ed è stata svolta dai tecnici provinciali.
Chiarimento 4.3: si conferma quanto indicato.
Chiarimento 4.4: trattasi di un software contenente l’elenco dei cespiti patrimoniali con la valutazione aggiornata che la Provincia, a sua discrezione, fornendo le credenziali, può mostrare a enti e soggetti aventi rapporti continuativi con la stessa (es. società partecipate) con carattere di sola consultazione.
Chiarimento 4.5: la piattaforma proposta deve essere concepita al fine di consentire una agevole esportazione con formati tali da consentire una importazione dei dati nei sistemi informativi dell’Ente.