Regolamento (CEE) n. 574/72
Regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità
nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
Titolo I: Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:
a) il termine «regolamento» designa il regolamento (CEE) n. 1408/71;
b) il termine «regolamento di applicazione» designa il presente regolamento;
c) i termini definiti all’articolo 1 del regolamento hanno il significato che viene loro attribuito nel suddetto articolo.
Art. 2 Modelli di stampati – Informazioni sulle legislazioni – Prontuari
1. La commissione amministrativa stabilisce i moduli per i certificati, gli attestati, le dichiarazioni, le domande e gli altri documenti necessari all’applicazione del rego- lamento e del suo regolamento di applicazione.
Due Stati membri o le loro autorità competenti possono, di comune accordo e previo parere della Commissione amministrativa, adottare moduli semplificati ai fini delle loro relazioni reciproche.
Tali certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti possono essere trasmessi fra le istituzioni sia tramite moduli su supporto cartaceo, sia sotto forma di messaggi elettronici standardizzati tramite servizi telematici, conformemente al disposto del titolo VIbis. Lo scambio di informazioni tramite servizi telematici è subordinato a un accordo fra le autorità competenti dello Stato membro emittente e dello Stato membro destinatario.
2. La commissione amministrativa può raccogliere, ad uso delle autorità competenti di ciascuno Stato membro, informazioni sulle disposizioni delle legislazioni nazio- nali comprese nel campo di applicazione del regolamento.
3. La commissione amministrativa prepara i prontuari destinati a far conoscere agli interessati i loro diritti, nonché le formalità amministrative cui devono ottemperare per farli valere.
Il comitato consultivo è consultato prima che tali prontuari siano stabiliti.
RS 0.831.109.268.11
2002-0152 3909
Art. 3 Organismi di collegamento – Comunicazioni tra le istituzioni e tra beneficiari e istituzioni
1. Le autorità competenti possono designare degli organismi di collegamento, abilitati a comunicare direttamente tra loro.
2. Ogni istituzione di uno Stato membro ed ogni persona che risiede o che dimora nel territorio di uno Stato membro può rivolgersi all’istituzione di un altro Stato membro direttamente o tramite gli organismi di collegamento.
3. Le decisioni e altri documenti rilasciati da un’istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all’interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 4 Allegati
1. L’allegato 1 indica l’autorità competente o le autorità competenti di ciascuno Stato membro.
2. L’allegato 2 indica le istituzioni competenti di ciascuno Stato membro.
3. L’allegato 3 indica le istituzioni del luogo di residenza e le istituzioni del luogo di dimora di ciascuno Stato membro.
4. L’allegato 4 indica gli organismi di collegamento designati ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
5. L’allegato 5 indica le disposizioni di cui all’articolo 5, all’articolo 53 paragrafo 3, all’articolo 104, all’articolo 105 paragrafo 2, all’articolo 116 e all’articolo 121 del regolamento di applicazione.
6. L’allegato 6 indica la procedura di pagamento delle prestazioni scelta dalle istituzioni debitrici di ciascuno Stato membro, in conformità delle disposizioni dell’articolo 53 paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
7. L’allegato 7 indica il nome e la sede delle banche di cui all’articolo 55 paragra- fo 1 del regolamento di applicazione.
8. L’allegato 8 indica gli Stati membri per i quali sono applicabili, nei rapporti reciproci, le disposizioni dell’articolo 10bis paragrafo 1 lettera d) del regolamento di applicazione.
9. L’allegato 9 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura, in conformità delle disposizioni dell’arti- colo 94 paragrafo 3 lettera a) e dell’articolo 95 paragrafo 3 lettera a) del regolamento di applicazione.
10. L’allegato 10 indica le istituzioni o gli organismi designati dalle autorità compe- tenti, in particolare ai sensi delle disposizioni seguenti:
a) regolamento: articolo 14quater e articolo 14quinquies paragrafo 3 e articolo 17;
b) regolamento di applicazione: articolo 6 paragrafo 1, articolo 8, articolo 10ter, articolo 11 paragrafo 1, articolo 11bis paragrafo 1, articolo 12bis, articolo 13 paragrafi 2 e 3, articolo 14 paragrafi 1, 2 e 3, articolo 38 paragrafo 1, artico-
lo 70 paragrafo 1, articolo 80 paragrafo 2, articolo 81, articolo 82 paragra-
fo 2, articolo 85 paragrafo 2, articolo 86 paragrafo 2, articolo 89 paragrafo 1,
articolo 91 paragrafo 2, articolo 102 paragrafo 2, articolo 109, articolo 110 e
articolo 113 paragrafo 2.
11. L’allegato 11 indica il regime o i regimi di cui all’articolo 35 paragrafo 2 del regolamento.
Titolo II: Applicazione delle disposizioni generali del regolamento
Applicazione degli articoli 6 e 7 del regolamento
Art. 5 Sostituzione del regolamento di applicazione agli accordi relativi all’applicazione delle convenzioni
Le disposizioni del regolamento di applicazione si sostituiscono a quelle degli accordi relativi all’applicazione delle convenzioni di cui all’articolo 6 del regola- mento; esse si sostituiscono anche, in quanto non siano indicate nell’allegato 5, alle disposizioni relative all’applicazione delle disposizioni delle convenzioni di cui all’articolo 7 paragrafo 2 lettera c) del regolamento.
Applicazione dell’articolo 9 del regolamento
Art. 6 Ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata
1. Se, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 15 paragrafo 3 del regolamento, l’interessato soddisfa alle condizioni richieste per l’ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata per l’invalidità, vecchiaia e morte (pensioni) in più regimi, ai sensi della legislazione di uno Stato membro, e se non è stato soggetto all’assicurazione obbligatoria in uno di questi regimi a titolo della sua ultima occupazione subordinata o autonoma, può beneficiare di dette disposizioni per l’ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata nel regime stabilito dalla legislazione di detto Stato membro, o in mancanza, nel regime di sua scelta.
2. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 9 paragrafo 2 del regolamento, l’interessato è tenuto a presentare all’istituzione dello Stato membro in causa un attestato relativo ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legisla- zione di ogni altro Stato membro. Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell’inte- ressato, dall’istituzione o dalle istituzioni che applicano le legislazioni sotto le quali egli ha compiuto detti periodi.
Applicazione dell’articolo 12 del regolamento
Art. 7 Regole generali concernenti l’applicazione delle disposizioni relative al divieto di xxxxxx
1. Quando alcune prestazioni dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri possono essere reciprocamente ridotte, sospese o soppresse, gli importi che non fossero corrisposti a causa di una rigida applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati, sono divisi per il numero di prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppres- sione.
2. Per l’applicazione dell’articolo 12 paragrafi 2, 3 e 4 degli articoli 46bis, 46ter e 46quater del regolamento, le istituzioni competenti in causa si comunicano, a richie- sta, tutte le opportune informazioni.
Art. 8 Norme applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di malattia o di maternità ai sensi delle legislazioni di più Stati membri
1. Se un lavoratore subordinato o autonomo o uno dei suoi familiari può pretendere al beneficio delle prestazioni di maternità ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto il parto o, se il parto non ha avuto luogo nel territorio di uno di detti Stati, esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo.
2. Se un lavoratore subordinato o autonomo può pretendere al beneficio di presta- zioni di malattia ai sensi delle legislazioni dell’Irlanda e del Regno Unito per lo stesso periodo di incapacità al lavoro, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale l’interessato è stato sogget- to da ultimo.
3. Nei casi di cui agli articoli 14quater lettera b) e 14septies del regolamento, se la persona considerata o un familiare ha diritto alle prestazioni in natura di malattia o di maternità a norma delle due legislazioni in causa, si applicano le norme seguenti:
a) se una almeno di queste legislazioni prevede che le prestazioni siano erogate sotto forma di rimborso al beneficiario, esse sono esclusivamente a carico dell’istituzione dello Stato membro nel cui territorio sono erogate;
b) se le prestazioni sono state erogate nel territorio di uno Stato membro diver- so dai due Stati membri in causa, esse sono esclusivamente a carico dell’isti- tuzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona considerata è soggetta in virtù della sua attività subordinata.
Art. 8bis Norme applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni
di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione ellenica e della legislazione di uno o più altri Stati membri
Se un lavoratore subordinato o autonomo o uno dei suoi familiari può pretendere, nel corso di uno stesso periodo, al beneficio delle prestazioni di malattia, di infortu- nio sul lavoro o di malattia professionale ai sensi della legislazione ellenica e ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione cui l’interessato è stato soggetto da ultimo.
Art. 9 Norme applicabili in caso di cumulo di diritti ad assegni in caso di morte ai sensi delle legislazioni di più Stati membri
1. In caso di morte sopravvenuta nel territorio di uno Stato membro, soltanto il diritto all’assegno in caso di morte acquisito ai sensi della legislazione di tale Stato membro è mantenuto, mentre cessa il diritto acquisito a titolo della legislazione di ogni altro Stato membro.
2. In caso di morte sopravvenuta nel territorio di uno Stato membro, allorché il diritto all’assegno in caso di morte è acquisito ai sensi delle legislazioni di due o più altri Stati membri, o in caso di morte sopravvenuta fuori del territorio degli Stati membri, allorché tale diritto è acquisito ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri, è mantenuto soltanto il diritto acquisito ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale il defunto è stato soggetto da ultimo, mentre cessa il diritto acquisito ai sensi della legislazione di ogni altro Stato membro.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, nei casi menzionati all’articolo 14quater lettera b), o all’articolo 14septies del regolamento, i diritti all’assegno in caso di morte acquisiti a norma della legislazione di ciascuno degli Stati membri in causa sono mantenuti.
Art. 9bis Norme applicabili in caso di cumulo di diritti alle prestazioni di disoccupazione
Se un lavoratore subordinato o autonomo, che ha diritto alle prestazioni di disoccu- pazione ai sensi della legislazione di uno Stato membro cui era soggetto durante la sua ultima occupazione subordinata o autonoma, in applicazione dell’articolo 69 del regolamento, si reca in Grecia ove egli ha parimenti diritto alle prestazioni di disoc- cupazione in virtù di un periodo di assicurazione, di occupazione subordinata o autonoma anteriormente compiuto sotto la legislazione ellenica, il diritto alle pres- tazioni ai sensi della legislazione ellenica è sospeso durante il periodo di cui all’articolo 69 paragrafo 1 lettera c) del regolamento.
Art. 10 Norme applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o assegni familiari
1. a) Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l’acquisizione del diritto a dette presta- zioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occu- pazione od attività subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo
stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure in applica- zione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del regolamento, ed a concorrenza dell’importo di dette prestazioni.
b) Se, tuttavia, un’attività professionale è esercitata nel territorio del primo Sta- to membro:
i) nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazio- nale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona che ha diritto alle prestazioni familiari o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di det- to altro Stato membro oppure ai sensi di detti articoli fino a concorrenza dell’importo degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Sta- to membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia. Le presta- zioni versate dallo Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia sono a carico di questo stesso Stato membro;
ii) nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazio- nale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 77 o 78 del regolamento, dalla persona che ha diritto a dette prestazioni o dalla per- sona a cui sono versate, è sospeso il diritto a tali prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di tali articoli, in tal caso l’interessato beneficia delle prestazioni o degli assegni familiari dello Stato membro nel cui territorio risiedono i figli, a carico di detto Stato membro, non- ché eventualmente delle prestazioni diverse dagli assegni familiari di cui agli articoli 77 o 78 del regolamento, a carico dello Stato compe- tente a norma di questi articoli.
2. Se un lavoratore subordinato, soggetto alla legislazione di uno Stato membro, ha diritto alle prestazioni familiari in virtù di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti anteriormente sotto la legislazione ellenica, tale diritto è sospeso allorché, nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, sono dovute prestazioni familiari ai sensi della legislazione del primo Stato membro in applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento, fino a concorrenza dell’ammontare di dette presta- zioni.
3. Quando, nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, sono dovute prestazioni da due Stati membri in forza degli articoli 73 e/o 74 del regolamento, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione preveda l’importo di prestazioni più elevato concede la totalità di questo importo, mentre l’istituzione competente dell’altro Stato provvederà a rimborsargli la metà (del medesimo entro i limiti dell’importo previsto dalla legislazione di quest’ultimo Stato membro).
Art. 10bis Norme applicabili quando il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto successivamente alla legislazione di più Stati membri nel corso dello stesso periodo o parte di periodo
Se un lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto successivamente alla legislazione di due Stati membri nel corso del periodo che separa due scadenze previste dalla legislazione di uno o dei due Stati membri in oggetto per la conces- sione delle prestazioni familiari, si applicano le seguenti norme:
a) le prestazioni familiari a cui l’interessato ha diritto in quanto soggetto alla legislazione di ciascuno di questi Stati corrispondono al numero di presta- zioni giornaliere dovute in applicazione della legislazione considerata. Se ta- li legislazioni non prevedono prestazioni giornaliere, le prestazioni familiari sono concesse al prorata della durata del periodo durante il quale l’inte- ressato è stato soggetto alla legislazione di ciascuno Stato membro, in rap- porto al periodo fissato dalla legislazione in oggetto;
b) se le prestazioni familiari sono state corrisposte da una istituzione per un periodo in cui avrebbero dovuto essere corrisposte da un’altra istituzione, si procede a compensazione fra tali istituzioni;
c) per l’applicazione delle disposizioni delle lettere a) e b), quando i periodi di occupazione o di attività autonoma compiuti sotto la legislazione di uno Sta- to membro sono espressi in unità diverse da quelle sulla cui base si calcolano le prestazioni familiari ai sensi della legislazione di un altro Stato membro alla quale l’interessato è stato pure soggetto nel corso di uno stesso periodo, la conversione si effettua in conformità dell’articolo 15 paragrafo 3 del rego- lamento di applicazione;
d) in deroga alle disposizioni della lettera a), per quanto riguarda i rapporti tra gli Stati membri di cui all’allegato 8 del regolamento di applicazione, l’isti- tuzione che sostiene l’onere delle prestazioni familiari per la prima attività subordinata o autonoma nel corso del periodo considerato sostiene tale onere per tutto il periodo in corso.
Titolo III:
Applicazione delle disposizioni del regolamento relative alla determinazione della legislazione applicabile
Applicazione degli articoli da 13 a 17 del regolamento
Art. 10ter Formalità previste in applicazione dell’articolo 13 paragrafo 2 lettera f) del regolamento
La data e le condizioni alle quali la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona contemplata dall’articolo 13 paragrafo 2 lettera f) del regolamento sono determinate secondo le disposizioni di detta legislazione. L’istitu- zione designata dall’autorità competente dello Stato membro la cui legislazione diviene applicabile all’interessato si rivolge all’istituzione designata dall’autorità competente del primo Stato membro per conoscere tale data.
Art. 11 Formalità in caso di distacco di un lavoratore subordinato
in applicazione dell’articolo 14 paragrafo 1 e dell’articolo 14ter paragrafo 1 del regolamento e in caso di accordi conclusi
in applicazione dell’articolo 17 del regolamento
1. L’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro, la cui legislazione rimane applicabile, rilascia un certificato nel quale si attesta che il lavoratore subordinato rimane soggetto a tale legislazione e fino a quale data:
a) su richiesta del lavoratore subordinato o del suo datore di lavoro nei casi di cui all’articolo 14 paragrafo 1 e all’articolo 14ter paragrafo 1 del regola- mento;
b) in caso di applicazione dell’articolo 17 del regolamento.
2. L’accordo deve essere chiesto dal datore di lavoro nei casi di cui all’articolo 14 paragrafo 1 lettera b) ed all’articolo 14ter paragrafo 1 del regolamento.
Art. 11bis Formalità in caso di un’attività esercitata nel territorio di uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio l’interessato svolge normalmente un’attività autonoma in applicazione dell’articolo 14bis paragrafo 1 e dell’articolo 14ter paragrafo 2 del regolamento
e in caso di accordi conclusi in applicazione dell’articolo 17 del regolamento
1. L’istituzione designata dalle autorità competenti dello Stato membro la cui legislazione rimane applicabile rilascia un certificato attestante che il lavoro auto- nomo resterà soggetto a detta legislazione e fino a quale data:
a) su richiesta del lavoratore autonomo nei casi in cui all’articolo 14bis para- grafo 1 e all’articolo 14ter paragrafo 2 del regolamento;
b) nei casi in cui l’articolo 17 del regolamento è d’applicazione.
2. L’accordo deve essere chiesto dal lavoratore autonomo nei casi di cui all’artico- lo 14bis paragrafo 1 lettera b) ed all’articolo 14ter paragrafo 2 del regolamento.
Art. 12 Disposizioni particolari concernenti l’iscrizione al regime tedesco di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati
Quando la legislazione tedesca applicabile – in virtù dell’articolo 13 paragrafo 2 lettera a), dell’articolo 14 paragrafi 1 e 2 o dell’articolo 14ter paragrafo 1 del regola- mento o in virtù di un accordo concluso in applicazione dell’articolo 17 del regola- mento – ad un lavoratore subordinato che dipende da un’impresa o da un datore di lavoro la cui sede o domicilio non si trovano nel territorio della Repubblica federale di Germania e il lavoratore subordinato non ha posto di lavoro fisso nel territorio della Repubblica federale di Germania, detta legislazione è applicata come se il lavoratore subordinato fosse occupato nel luogo della sua residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania.
Se il lavoratore subordinato non ha residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania, la legislazione tedesca si applica come se egli fosse occupato in un
luogo per il quale è competente l’Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Cassa gene- rale locale di malattia di Bonn), Bonn.
Art. 12bis Norme applicabili alle persone di cui all’articolo 14 paragrafo 2 lettera b), all’articolo 14 paragrafo 3, all’articolo 14bis paragrafi da 2 a 4 e all’articolo 14quater del regolamento che svolgono normalmente un’attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati membri
Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 14 paragrafo 2 lettera b), dell’ar- ticolo 14 paragrafo 3, dell’articolo 14bis paragrafi da 2 a 4 e dell’articolo 14quater del regolamento, sono applicabili le seguenti norme:
1. a) La persona che svolge normalmente la sua attività nel territorio di due o più Stati membri o in un’impresa la cui sede si trova nel territorio di uno Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di due Stati membri o che svolge simultaneamente un’attività subordinata nel territorio di uno Sta- to membro e un’attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro informa di questa situazione l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio risiede.
b) Se la legislazione dello Stato membro nel cui territorio la persona risiede non gli è applicabile, l’istituzione designata dall’autorità competente di detto Stato membro informa della situazione l’istituzione designata dalle autorità competenti dello Stato membro la cui legislazione è applicabile.
2. a) Se, conformemente all’articolo 14 paragrafo 2 lettera b) punto i) o all’arti- colo 14bis paragrafo 2 prima frase, la persona che svolge normalmente un’attività subordinata o autonoma nel territorio di due o più Stati membri e che svolge parte della sua attività nello Stato membro nel cui territorio risie- de è soggetta alla legislazione di detto Stato membro, l’istituzione designata dall’autorità competente dello stesso rilascia all’interessato un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all’istituzione designata dall’autorità competente di ogni altro Stato membro:
i) nel cui territorio detta persona svolge parte della sua attività e/o
ii) nel caso che essa svolga un’attività subordinata nel cui territorio un’im- presa o un datore di lavoro da cui essa dipende ha la propria sede o il proprio domicilio.
b) Quest’ultima istituzione fornisce, se necessario, all’istituzione designata dal- l’autorità competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile, le informazioni necessarie per il computo dei contributi che il datore o i datori di lavoro e/o detta persona sono tenuti a versare in virtù di tale legislazione.
3. a) Se, conformemente all’articolo 14 paragrafo 3 o all’articolo 14bis paragrafo 3 del regolamento, la persona occupata nel territorio di uno Stato membro presso un’impresa la cui sede si trovi nel territorio di un altro Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di detti Stati, o che svolga un’atti- vità autonoma in una tale impresa, è soggetta alla legislazione dello Stato
membro nel cui territorio l’impresa stessa abbia sede, l’istituzione designata dall’autorità competente di quest’ultimo Stato membro rilascia all’interes- sato un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all’istituzione designata dall’autorità competente di ogni altro Stato membro:
i) nel cui territorio detta persona svolge un’attività subordinata o auto- noma;
ii) nel cui territorio detta persona risiede.
b) Il paragrafo 2 lettera b) è applicabile per analogia.
4. a) Se ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 paragrafo 2 lettera b) punto ii) del regolamento la persona che non risiede nel territorio di alcuno degli Stati membri in cui svolge la sua attività subordinata è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l’impresa o il datore di lavoro che occupa l’interessato ha la propria sede o il proprio domicilio, l’istituzione designata dall’autorità competente di quest’ultimo Stato membro rilascia all’interessato un certificato dal quale risulta che egli è soggetto alla legisla- zione di tale Stato membro e ne trasmette copia all’istituzione designata dall’autorità competente di ogni Stato membro:
i) nel cui territorio detta persona svolge parte della sua attività subordi- nata;
ii) nel cui territorio detta persona risiede.
b) Il paragrafo 2 lettera b) è applicabile per analogia.
5. a) Se, conformemente alle disposizioni dell’articolo 14bis paragrafo 2 seconda frase del regolamento, la persona che svolge normalmente un’attività auto- noma nel territorio di due o più Stati membri, ma che non svolge nessuna parte di quest’attività nel territorio dello Stato membro in cui risiede, è sog- getta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa svolge la sua attività principale, l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essa risiede ne informa immediatamente l’istituzione designata dall’autorità competente degli Stati membri interes- sati.
b) Le autorità competenti degli Stati membri interessati o le istituzioni designa- te da dette autorità competenti stabiliscono di comune accordo la legislazio- ne applicabile all’interessato, tenuto conto delle disposizioni di cui alla lette- ra d) e delle disposizioni dell’articolo 14bis paragrafo 4 del regolamento entro e non oltre 6 mesi a decorrere dal giorno in cui la situazione dell’in- teressato è stata comunicata ad una delle istituzioni in causa.
c) L’istituzione che applica la legislazione determinata come applicabile all’in- teressato rilascia allo stesso un certificato in cui si attesta che è soggetto a detta legislazione e ne invia copia alle altre istituzioni interessate.
d) Per stabilire, ai fini dell’articolo 14bis paragrafo 2 terza frase del regolamen- to, l’attività principale dell’interessato, viene anzitutto tenuto conto della lo- calità dove è situata la sede fissa e permanente in cui l’interessato svolge le sue attività. In mancanza di quanto precede, si tiene conto di criteri quali la
natura abituale o la durata delle attività svolte, il numero di servizi resi e il reddito derivante da dette attività.
e) Le istituzioni interessate si trasmettono qualsiasi informazione necessaria a indicare sia l’attività principale dell’interessato sia i contributi da pagare ai sensi della legislazione considerata essergli applicabile.
6. a) Senza pregiudizio di quanto disposto al paragrafo 5, in particolare alla lette- ra b), se l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro la cui legislazione sarebbe applicabile in virtù dell’articolo 14bis paragrafi 2 o 3 del regolamento, stabilisce che le disposizioni del paragrafo 4 di detto ar- ticolo si applicano alla persona interessata, l’istituzione stessa ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati o le istituzioni desi- gnate da tali autorità; se necessario, la legislazione da applicarsi all’interes- sato viene determinata di comune accordo.
b) Le informazioni di cui al paragrafo 2 lettera b) saranno fornite dalle istitu- zioni degli Stati membri interessati all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro la cui legislazione è stata riconosciuta appli- cabile.
7. a) Se, conformemente all’articolo 14quater del regolamento, una persona che svolge simultaneamente un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e un’attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio svolge l’atti- vità subordinata, l’istituzione designata dall’autorità competente di questo ultimo Stato membro le rilascia un certificato dal quale risulta che essa è soggetta alla legislazione di tale Stato membro e ne trasmette copia all’isti- tuzione designata dall’autorità competente di ogni altro Stato membro:
i) nel cui territorio detta persona svolge la sua attività autonoma;
ii) nel cui territorio detta persona risiede.
b) Il paragrafo 2 lettera b) è applicabile per analogia.
8. Se conformemente all’articolo 14quater lettera b) del regolamento, la persona che esercita simultaneamente un’attività subordinata e un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta alla legislazione di due Stati membri, si applicano per analogia i punti 1, 2, 3 e 4 per quanto concerne l’attività subordinata e i punti 1, 2, 3, 5 e 6 per quanto concerne l’attività autonoma.
Le istituzioni designate dalle autorità competenti dei due Stati membri la cui legis- lazione è in definitiva applicabile se ne informano reciprocamente.
Art. 12ter Regole applicabili alle persone di cui agli articoli 14sexies o 14septies del regolamento
Le disposizioni dell’articolo 12bis paragrafi 1, 2, 3 e 4, si applicano per analogia alle persone di cui all’articolo 14sexies o all’articolo 14septies del regolamento. Nei casi contemplati dall’articolo 14septies del regolamento le istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri la cui legislazione è applicabile si informano reciprocamente.
Art. 13 Esercizio del diritto di opzione da parte del personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari
1. Il diritto di opzione previsto all’articolo 16 paragrafo 2 del regolamento deve essere esercitato per la prima volta entro tre mesi dalla data alla quale il lavoratore subordinato è stato assunto presso la missione diplomatica o l’ufficio consolare di cui trattasi o è entrato al servizio personale di agenti di tale missione o ufficio. L’op- zione decorre dalla data d’entrata in servizio.
Quando l’interessato esercita nuovamente il diritto di opzione alla fine di un anno civile, l’opzione ha effetto dal primo giorno dell’anno successivo.
2. L’interessato che eserciti il diritto di opzione ne informa l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro per la legislazione del quale ha optato, avvisando nel contempo il datore di lavoro. Questa istituzione ne informa, se neces- sario, ogni altra istituzione dello Stato membro in conformità delle direttive emanate dall’autorità competente di questo Stato membro.
3. L’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro per la cui legislazione ha optato l’interessato gli rilascia un certificato in cui si attesta che è soggetto alla legislazione di tale Stato membro per il periodo in cui è occupato presso la missione diplomatica o l’ufficio consolare di cui trattasi o al servizio personale di agenti di tale missione o ufficio.
4. Se l’interessato ha optato per l’applicazione della legislazione tedesca, le disposi- zioni di tale legislazione sono applicate come se lo stesso fosse occupato nel luogo in cui ha sede il governo tedesco. L’autorità competente designa l’istituzione compe- tente in materia di assicurazione malattia.
Art. 14 Esercizio del diritto di opzione da parte degli agenti ausiliari delle Comunità europee
1. Il diritto di opzione previsto all’articolo 16 paragrafo 3 del regolamento deve essere esercitato al momento della conclusione del contratto di assunzione. L’autorità abilitata a concludere tale contratto informa l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro per la legislazione del quale l’agente ausiliario ha optato. Detta istituzione ne informa, se necessario, ogni altra istituzione dello Stato membro.
2. L’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro per la cui legislazione ha optato l’agente ausiliario, gli rilascia un certificato in cui si attesta che è soggetto alla legislazione di tale Stato membro per il periodo in cui è occupato al servizio delle Comunità europee in qualità di agente ausiliario.
3. Le autorità competenti degli Stati membri designano, se necessario, le istituzioni competenti per gli agenti ausiliari delle Comunità europee.
4. Se l’agente ausiliario occupato nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania ha optato per l’applicazione della legislazione tedesca, le disposizioni di tale legislazione sono applicate come se l’agente fosse occupato nel luogo in cui ha sede il governo tedesco. L’autorità competente designa l’istituzione competente in materia di assicurazione malattia.
Titolo IV:
Applicazione delle disposizioni del regolamento particolari alle varie categorie di prestazioni
Capitolo 1: Regole generali relative alla totalizzazione dei periodi
Art. 15
1. Nei casi di cui all’articolo 18 paragrafo 1, all’articolo 38, all’articolo 45 paragrafi da 1 a 3, all’articolo 64 e all’articolo 67 paragrafi 1 e 2 del regolamento, la totalizza- zione dei periodi si effettua in conformità delle seguenti norme:
a) ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, nella misura in cui è necessario ricorrervi per completare i periodi di assicurazione o di residen- za compiuti sotto la legislazione del primo Stato membro ai fini dell’ac- quisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, a condizione che tali periodi di assicurazione o di residenza non si sovrappon- gano. Se si tratta di prestazioni per invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) che debbono essere liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri in conformità delle disposizioni dell’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento, ciascuna delle istituzioni in causa procede separatamente a tale totalizzazio- ne, tenendo conto dell’insieme dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal lavoratore subordinato o autonomo sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri alle quali è stato soggetto, fatte salve, se del caso, le dispo- sizioni dell’articolo 45 paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 47 paragrafo 1 lettera a) del regolamento. Tuttavia, nei casi di cui all’articolo 14quater lettera b) o 14septies del regolamento, dette istituzioni tengono conto altresì, per la con- cessione dei benefici, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti a titolo di un regime di assicurazione obbligatorio in base alla legislazione degli Stati membri in questione che si sovrappongono;
b) quando un periodo di assicurazione o di residenza compiuto al titolo di un’assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione compiuta a titolo di un’assicu- razione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in conto soltanto il periodo compiuto a titolo di un’assicurazione obbligatoria;
c) quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo equiparato compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo equiparato ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione soltanto il periodo diverso dal periodo equiparato;
d) ogni periodo equiparato ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri è preso in conto soltanto dall’istituzione dello Stato membro alla legislazio- ne del quale l’assicurato è stato da ultimo soggetto a titolo obbligatorio pri- ma di detto periodo; nel caso in cui l’assicurato non sia stato soggetto a tito- lo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo,
quest’ultimo è preso in conto dall’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo det- to periodo;
e) nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l’epoca in cui taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrap- pongono a periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legisla- zione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto nella misura in cui possono utilmente esser presi in considerazione;
f) nel caso in cui, secondo la legislazione di uno Stato membro, taluni periodi di assicurazione o di residenza siano presi in conto solamente se sono stati compiuti entro un termine determinato, l’istituzione che applica tale legisla- zione:
i) tiene conto dei periodi di assicurazione di residenza compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro solamente se sono stati compiuti entro tale termine, oppure
ii) prolunga il termine per la durata dei periodi di assicurazione o di resi- denza compiuti in tutto o in parte entro detto termine sotto la legislazio- ne di un altro Stato membro quando si tratta di periodi di assicurazione o di residenza che comportano unicamente, in base alla legislazione del secondo Stato membro, la sospensione del termine entro il quale i periodi di assicurazione o di residenza debbono essere compiuti.
2. I periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto una legislazione di uno Stato membro non compresa nel campo di applicazione del regolamento, ma che sono presi in conto ai sensi di una legislazione di tale Stato membro compresa nel campo di applicazione del regolamento, sono considerati come periodi di assicura- zione o di residenza da prendere in conto ai fini della totalizzazione.
3. Quando i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle utilizzate dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione si effettua secondo le seguenti norme:
a) se l’interessato è un lavoratore subordinato ed è stato soggetto al regime del- la settimana di sei giorni, o se è un lavoratore autonomo:
i) un giorno equivale a otto ore e viceversa,
ii) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa,
iii) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa,
iv) tre mesi o tredici settimane o settantotto giorni equivalgono ad un tri- mestre e viceversa,
v) per la conversione delle settimane in mesi e viceversa, le settimane ed i mesi sono convertiti in giorni,
vi) l’applicazione delle norme suddette non può comportare l’assunzione, per l’insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile, di un totale superiore a trecentododici giorni o cinquantadue set- timane o dodici mesi o quattro trimestri;
b) se l’interessato è un lavoratore subordinato ed è stato soggetto al regime del- la settimana di cinque giorni:
i) un giorno equivale a nove ore e viceversa,
ii) cinque giorni equivalgono a una settimana e viceversa,
iii) ventidue giorni equivalgono ad un mese viceversa,
iv) tre mesi o tredici settimane o sessantasei giorni equivalgono ad un tri- mestre e viceversa,
v) per la conversione di settimane in mesi e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni,
vi) l’applicazione delle norme suddette non può comportare l’assunzione, per l’insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile, di un totale superiore a duecentosessantaquattro giorni o cin- quantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri;
c) se l’interessato è un lavoratore subordinato ed è stato soggetto al regime della settimana di sette giorni:
i) un giorno equivale a sei ore e viceversa,
ii) sette giorni equivalgono a una settimana e viceversa,
iii) trenta giorni equivalgono ad un mese e viceversa,
iv) tre mesi o tredici settimane o novanta giorni equivalgono ad un trime- stre e viceversa,
v) per la conversione di settimane in mesi e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni,
vi) l’applicazione delle norme suddette non può comportare l’assunzione, per l’insieme dei periodi di assicurazione compiuti nel corso di un anno civile, di un totale superiore a trecentosessanta giorni o cinquantadue settimane o dodici mesi o quattro trimestri.
Se i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in mesi, i giorni che corrispondono a una frazione di mese, confor- memente alle regole di conversione indicate nel presente paragrafo, sono consi- derati come un mese intero.
Capitolo 2: Malattia e maternità
Applicazione dell’articolo 18 del regolamento
Art. 16 Attestato dei periodi di assicurazione
1. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all’istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo.
2. Tale attestato è rilasciato, a richiesta del lavoratore subordinato o autonomo, dal- l’istituzione o dalle istituzioni dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato
anteriormente soggetto da ultimo. Se l’interessato non presenta detto attestato, l’isti- tuzione competente si rivolge a questa o queste istituzioni per ottenerlo.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
Applicazione dell’articolo 19 del regolamento
Art. 17 Prestazione in natura in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 19 del regolamen- to, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a farsi iscrivere, assieme ai familia- ri, presso l’istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato in cui si certifica che ha diritto a dette prestazioni in natura per sé e per i suoi familiari. Tale attestato è rilasciato dall’istituzione competente, sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro, se del caso. Se il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi familiari non presentano tale attestato, l’istituzione del luogo di residenza si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo.
2. Tale attestato rimane valido finché l’istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento. Tuttavia quando tale attestato è rilasciato da un’istituzione tedesca, francese, italiana o portoghese, è valido soltanto per il perio- do di un anno a decorrere dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni anno.
3. Se l’interessato ha la qualità di lavoratore stagionale, l’attestato di cui al paragra- fo 1 è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l’istituzione competente nel frattempo non ne notifichi l’annullamento all’istituzione del luogo di residenza.
4. L’istituzione del luogo di residenza informa l’istituzione competente di ogni iscrizione alla quale ha proceduto in conformità delle disposizioni del paragrafo 1.
5. Per ogni domanda di prestazioni in natura, l’interessato presenta i documenti giustificativi richiesti per la concessione delle prestazioni in natura dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.
6. In caso di ricovero in ospedale, l’istituzione del luogo di residenza notifica all’istituzione competente, entro tre giorni a decorrere dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data di entrata in ospedale e la probabile durata della degenza, non- ché la data di uscita. Tuttavia, tale notifica non è necessaria quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un rimborso forfettario all’istituzione del luogo di residenza.
7. L’istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l’istituzione compe- tente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura i cui costi di previsione o effettivi superino un importo forfettario stabilito e periodica- mente aggiornato dalla commissione amministrativa. L’istituzione competente dispone di quindici giorni a decorrere dall’invio di questo avviso per notificare, se
del caso, la sua opposizione motivata; l’istituzione del luogo di residenza concede le prestazioni in natura se non ha ricevuto opposizione allo scadere del termine suddet- to. Qualora tali prestazioni in natura debbano essere concesse in caso di assoluta urgenza, l’istituzione del luogo di residenza ne informa senza indugio l’istituzione competente. Tuttavia, non è necessario notificare l’opposizione motivata quando le spese relative alle prestazioni in natura sono oggetto di un rimborso forfettario all’istituzione del luogo di residenza.
8. Il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi familiari sono tenuti ad informare l’istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura, in particolare l’abbandono o il cambiamento di un’attività subordinata o autonoma dell’interes- sato, ovvero qualsiasi trasferimento della residenza o della dimora di quest’ultimo o di un suo familiare. L’istituzione competente informa inoltre l’istituzione del luogo di residenza della cessazione dell’iscrizione o della fine dei diritti a prestazioni in natura del lavoratore subordinato o autonomo. L’istituzione del luogo di residenza può chiedere in qualsiasi momento all’istituzione competente di fornirle tutte le informazioni relative all’iscrizione o ai diritti a prestazioni in natura del lavoratore subordinato o autonomo.
9. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della Commissione ammini- strativa.
Art. 18 Prestazioni in denaro in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 1 lettera b) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a rivolger- si, entro tre giorni dall’inizio dell’inabilità al lavoro, all’istituzione del luogo di residenza presentando un avviso di interruzione del lavoro o, se la legislazione applicata dall’istituzione competente o dall’istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante.
2. Se i medici curanti del Paese di residenza non rilasciano certificati di inabilità al lavoro, l’interessato si rivolge direttamente all’istituzione del luogo di residenza entro i termini fissati dalla legislazione che essa applica. Questa istituzione fa proce- dere immediatamente all’accertamento medico dell’inabilità stessa al lavoro ed alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Tale certificato, nel quale si preci- sa la durata probabile dell’inabilità stessa, è trasmesso, senza indugio, all’istituzione competente.
3. Nei casi in cui non si applichi il paragrafo 2, l’istituzione del luogo di residenza procede, non appena possibile e comunque entro tre giorni dalla data alla quale l’interessato si è rivolto ad essa, al controllo medico dello stesso come se si trattasse di un proprio assicurato. Il rapporto del medico di controllo, che indica in particolare la durata probabile dell’inabilità al lavoro, è trasmesso dall’istituzione del luogo di residenza all’istituzione competente entro tre giorni dalla data del controllo.
4. L’istituzione del luogo di residenza procede successivamente, se necessario, al controllo amministrativo o sanitario dell’interessato come se si trattasse di un pro-
prio assicurato. Non appena constata che è in grado di riprendere il lavoro, essa avverte senza indugio l’interessato nonché l’istituzione competente, indicando la data alla quale prende fine l’inabilità al lavoro. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 6, la notifica all’interessato ha il valore di decisione presa per conto dell’istituzione competente.
5. L’istituzione competente conserva comunque la facoltà di far procedere al con- trollo dell’interessato da parte di un medico di sua scelta.
6. Se l’istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro perché l’interessato non si è assoggettato alle formalità previste dalla legislazione del Paese di residenza o se constata che l’interessato è in grado di riprendere il lavoro, essa notifica allo stesso tale decisione e ne trasmette simultaneamente copia all’istitu- zione del luogo di residenza.
7. Quando l’interessato riprende il lavoro, ne avverte l’istituzione competente se ciò è previsto dalla legislazione applicata da tale istituzione.
8. L’istituzione competente corrisponde le prestazioni in denaro con i mezzi ade- guati, in particolare mediante vaglia postale internazionale, e ne avverte l’istituzione del luogo di residenza e l’interessato. Se le prestazioni in denaro sono corrisposte dall’istituzione del luogo di residenza per conto dell’istituzione competente, que- st’ultima informa l’interessato in merito ai suoi diritti e comunica all’istituzione del luogo di residenza l’importo delle prestazioni in denaro, le date alle quali debbono essere corrisposte, nonché la durata massima di concessione prevista dalla legisla- zione dello Stato competente.
9. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione ammini- strativa.
Applicazione dell’articolo 20 del regolamento
Art. 19 Disposizioni particolari per i lavoratori frontalieri e i loro familiari
Se si tratta di lavoratori frontalieri o di loro familiari, medicinali, fasciature, occhiali, piccoli apparecchi, analisi ed esami di laboratorio possono essere forniti o effettuati soltanto nel territorio dello Stato membro in cui sono stati prescritti, secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato membro, salvo che la legislazione applicata dall’istituzione competente o un accordo concluso tra gli Stati membri interessati o le autorità competenti di questi Stati membri siano più favorevoli.
Applicazione dell’articolo 21 paragrafo 2 secondo comma del regolamento
Art. 19bis Prestazioni in natura in caso di soggiorno nello Stato competente – Familiari aventi la residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il lavoratore subordinato o autonomo
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura a norma dell’articolo 21 del regola- mento, i familiari sono tenuti a presentare all’istituzione del luogo di soggiorno un attestato da cui risulti che essi hanno diritto a tali prestazioni. Tale attestato, che viene rilasciato all’istituzione del luogo di residenza dei familiari, se possibile prima che questi lascino il territorio dello Stato membro in cui risiedono, indica segnata- mente, se del caso, la durata massima di erogazione delle prestazioni in natura, così come è previsto dalla legislazione di tale Stato membro. In caso di mancata presen- tazione di tale attestato da parte dei familiari, l’istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all’istituzione del luogo di residenza per ottenerlo.
2. Si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 17 paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione. In tale caso, l’istituzione del luogo di residenza dei membri della famiglia viene considerata come l’istituzione competente.
Applicazione dell’articolo 22 del regolamento
Art. 20 Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente – Caso particolare dei lavoratori subordinati dei trasporti internazionali nonché dei loro familiari
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, per sé stesso o per i familiari che l’accompagnano, il lavoratore subordinato dei trasporti internazionali di cui all’arti- colo 14 paragrafo 2 lettera a) del regolamento, che si trova nell’esercizio della propria attività nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, è tenuto a presentare al più presto possibile all’istituzione del luogo di dimora un attestato speciale rilasciato dal datore di lavoro o da un suo incaricato nel corso del mese civile della presentazione o dei due mesi civili precedenti. Tale attestato indi- ca, in particolare, la data dalla quale l’interessato è alle dipendenze di detto datore di lavoro, nonché la denominazione e la sede dell’istituzione competente; tuttavia se, secondo la legislazione dello Stato competente, il datore di lavoro non è tenuto a conoscere l’istituzione competente, l’interessato è tenuto ad indicare per iscritto la denominazione e la sede di questa istituzione all’atto della presentazione della domanda all’istituzione del luogo di dimora. Quando il lavoratore subordinato ha presentato tale attestato, si presume che soddisfi alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Se egli non è in grado di rivolgersi all’istituzione del luogo di dimora prima del trattamento medico, beneficia nondimeno di questo trattamento su presentazione di detto attestato, come se fosse assicurato presso tale istituzione.
2. L’istituzione del luogo di dimora si rivolge entro tre giorni all’istituzione compe- tente per sapere se l’interessato soddisfa alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Essa è tenuta a corrispondere le prestazioni in natura sino a che
le sia pervenuta la risposta dell’istituzione competente e al massimo per un periodo di trenta giorni.
3. L’istituzione competente invia la sua risposta all’istituzione del luogo di dimora entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di tale istituzione. Se la risposta è affermativa, l’istituzione competente indica, se del caso, la durata massi- ma di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione da essa applicata, e l’istituzione del luogo di dimora continua a corrispondere le dette prestazioni.
4. Invece dell’attestato previsto al paragrafo 1, il lavoratore subordinato di cui a tale paragrafo può presentare all’istituzione del luogo di dimora un attestato che certi- fichi che le condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura sono soddi- sfatte. Tale attestato, che è rilasciato dall’istituzione competente, indica in partico- lare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente. In tale caso, le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono applicabili.
5. Le disposizioni dell’articolo 17 paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
6. Le prestazioni in natura corrisposte in virtù della presunzione di cui al paragrafo 1 sono oggetto del rimborso previsto all’articolo 36 paragrafo 1 del regolamento.
Art. 21 Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente – Lavoratori subordinati diversi da quelli
di cui all’articolo 20 del regolamento di applicazione o lavoratori autonomi
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 22 paragrafo 1 lettera a) punto i) del regolamento, salvo il caso di cui all’articolo 20 del regolamen- to di applicazione, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all’istituzione del luogo di dimora un attestato che certifica che ha diritto alle presta- zioni in natura. Questo attestato, che è rilasciato dall’istituzione competente a richie- sta dell’interessato, possibilmente prima che questi lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede, indica in particolare, se del caso, la durata massima di con- cessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente. Se l’interessato non presenta detto attestato, l’istituzione del luogo di dimora si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo.
2. Le disposizioni dell’articolo 17 paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
Art. 22 Prestazioni in natura ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di trasferimento di residenza o di ritorno nel Paese di residenza, nonché ai lavoratori subordinati o autonomi autorizzati a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi delle cure
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 22 paragrafo 1 lettera b) punto i) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all’istituzione del luogo di residenza un attestato che certifica che è
autorizzato a conservare il beneficio di dette prestazioni. Tale attestato, che è rila- sciato dall’istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata mas- sima per la quale le prestazioni in natura possono ancora essere corrisposte, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. L’attesto può essere rila- sciato dopo la partenza e su richiesta dell’interessato, quando non ha potuto essere rilasciato prima, per motivi di forza maggiore.
2. Le disposizioni dell’articolo 17 paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia per la correspon- sione delle prestazioni in natura nel caso di cui all’articolo 22 paragrafo 1 lettera c) punto i) del regolamento.
Art. 23 Prestazioni in natura ai familiari
Le disposizioni dell’articolo 21 o dell’articolo 22 del regolamento di applicazione, secondo i casi, sono applicabili per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari di cui all’articolo 22 paragrafo 3 del regolamento.
Tuttavia, nei casi di cui all’articolo 22 paragrafo 3 secondo comma del regolamento, l’istituzione del luogo di residenza e la legislazione del Paese di residenza dei fami- liari sono rispettivamente considerate istituzione competente e legislazione dello Stato competente per l’applicazione dell’articolo 17 paragrafi 6, 7 e 9 degli artico- li 21 e 22 del regolamento di applicazione.
Art. 24 Prestazioni in denaro ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell’articolo 22 paragrafo 1 let- tera a) punto ii) del regolamento, le disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. Tuttavia, fatto salvo l’obbligo di presen- tare un certificato di incapacità al lavoro, il lavoratore subordinato o autonomo che dimora nel territorio di uno Stato membro senza esercitarvi un’attività professionale non è tenuto a presentare l’avviso di interruzione del lavoro di cui all’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
Applicazione dell’articolo 23 paragrafo 3 del regolamento
Art. 25 Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni in denaro
1. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 23 paragrafo 3 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all’istituzione competente un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.
2. Tale attestato è rilasciato dall’istituzione del luogo di residenza dei familiari.
Esso è valido per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio. Può essere rinnovato; in tal caso, la durata di validità decorre dalla data del rinnovo.
L’interessato è tenuto a notificare immediatamente all’istituzione competente ogni fatto che renda necessario modificare detto attestato. La modifica ha effetto dal giorno in cui tale fatto si è verificato.
3. In luogo dell’attestato di cui al paragrafo 1, l’istituzione competente può chiedere all’interessato documenti recenti di stato civile, relativi ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.
Applicazione dell’articolo 25 paragrafo 1 del regolamento
Art. 26 Prestazioni ai disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente per cercarvi un’occupazione
1. Per beneficiare, per se stesso e per i propri familiari, delle prestazioni in natura e in denaro ai sensi dell’articolo 25 paragrafo 1 del regolamento, il disoccupato è tenuto a presentare all’istituzione di assicurazione malattia del luogo in cui si è recato un attestato che deve richiedere prima della partenza all’istituzione compe- tente dell’assicurazione malattia. Se il disoccupato non presenta tale attestato, l’istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo.
L’attestato deve certificare l’esistenza del diritto a dette prestazioni, alle condizioni di cui all’articolo 69 paragrafo 1 lettera a) del regolamento, indicare la durata del diritto, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 69 paragrafo 1 lettera c) del regolamento, e precisare l’importo delle prestazioni in denaro da corrispondere, se del caso, a titolo dell’assicurazione malattia, per la durata suddetta, in caso di inca- pacità al lavoro o di ricovero ospedaliero.
2. L’istituzione di assicurazione disoccupazione del luogo in cui si è recato il disoc- cupato certifica, su una copia dell’attestato di cui all’articolo 83 del regolamento di applicazione da trasmettere all’istituzione di assicurazione malattia del medesimo luogo, l’esistenza delle condizioni enunciate all’articolo 69 paragrafo 1 lettera b) del regolamento precisando la data dalla quale tali condizioni sussistono, nonché la data dalla quale il disoccupato beneficia delle prestazioni dell’assicurazione disoccupa- zione per conto dell’istituzione competente.
Tale attestato è valido per il periodo previsto dall’articolo 69 paragrafo 1 lettera c) del regolamento, fino a quando sono soddisfatte le condizioni richieste. L’istituzione di assicurazione disoccupazione del luogo in cui si è recato il disoccupato informa, entro tre giorni, detta istituzione di assicurazione malattia se tali condizioni non sono più soddisfatte.
3. Le disposizioni dell’articolo 17 paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
4. Per beneficiare delle prestazioni in denaro previste dalla legislazione dello Stato competente, il disoccupato è tenuto a presentare entro tre giorni, all’istituzione di assicurazione malattia del luogo dove si è recato, un certificato di incapacità al lavoro rilasciato dal medico curante. Egli deve anche precisare fino a quale data ha beneficiato delle prestazioni a titolo dell’assicurazione disoccupazione nonché il suo indirizzo nel Paese dove si trova.
5. L’istituzione di assicurazione malattia del luogo dove si è recato il disoccupato notifica, entro tre giorni, l’inizio e la fine dell’incapacità al lavoro all’istituzione competente di assicurazione malattia ed all’istituzione competente di assicurazione disoccupazione, come pure all’istituzione dove è iscritto il disoccupato quale xxxxxx- xxxxx lavoro.
6. Nei casi definiti all’articolo 25 paragrafo 4 del regolamento, l’istituzione di assicurazione malattia del luogo dove si è recato il disoccupato informa l’istituzione competente di assicurazione malattia e l’istituzione competente di assicurazione disoccupazione di ritenere soddisfatte le condizioni che giustificano la proroga della corresponsione delle prestazioni in denaro e in natura. Essa motiva il proprio parere, unendo alla relazione inviata all’istituzione competente di assicurazione malattia un rapporto circostanziato del medico di controllo sulle condizioni di salute del malato e la durata probabile del periodo durante il quale saranno soddisfatte le condizioni richieste per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 25 paragrafo 4 del rego- lamento. L’istituzione competente di assicurazione malattia decide in merito alla proroga della corresponsione delle prestazioni al disoccupato ammalato.
7. Le disposizioni dell’articolo 18 paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
Applicazione dell’articolo 25 paragrafo 3 del regolamento
Art. 27 Prestazioni in natura ai familiari di disoccupati in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
Le disposizioni dell’articolo 17 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia ai fini della concessione delle prestazioni in natura ai familiari di disoccu- pati quando tali familiari hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente. Al momento dell’iscrizione dei familiari di disoccu- pati che beneficiano di prestazioni ai sensi dell’articolo 69 paragrafo 1 del regola- mento, deve essere presentato l’attestato di cui all’articolo 26 paragrafo 1 del rego- lamento di applicazione. Tale attestato è valido per la durata della concessione delle prestazioni previste dall’articolo 69 paragrafo 1 del regolamento.
Applicazione dell’articolo 26 del regolamento
Art. 28 Prestazioni in natura ai richiedenti la pensione o la rendita e ai loro familiari
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura nel territorio dello Stato membro in cui risiede, ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 1 del regolamento, il richiedente è tenuto a farsi iscrivere, come pure i suoi familiari, presso l’istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni per sé e per i suoi familiari, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tale attestato è rilasciato dall’istituzione di questo altro Stato membro competente per le prestazioni in natura.
2. L’istituzione del luogo di residenza avverte l’istituzione che ha rilasciato l’atte- stato di ogni iscrizione da essa effettuata in conformità delle disposizioni del para- grafo 1.
Applicazione degli articoli 28 e 28bis del regolamento
Art. 29 Prestazioni in natura ai titolari di pensioni o di rendite
ed ai loro familiari che non hanno la loro residenza in uno Stato membro ai sensi della cui legislazione beneficiano di una pensione o di una rendita ed hanno diritto alle prestazioni
1. Per beneficiare, nel territorio dello Stato membro in cui risiede, delle prestazioni in natura ai sensi degli articoli 28 paragrafo 1 e 28bis del regolamento, il titolare di pensione o di rendita è tenuto a farsi iscrivere, come pure i suoi familiari residenti nello stesso Stato membro, presso l’istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni, per sé e per i suoi familia- ri, ai sensi della legislazione o di una delle legislazioni al cui titolo è dovuta una pensione o una rendita.
2. Questo attestato è rilasciato, a richiesta del titolare, dall’istituzione o da una delle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o, se del caso, dall’istituzione cui spetta decidere sul diritto alle prestazioni in natura, non appena il titolare abbia soddisfatto alle condizioni di apertura del diritto a tali prestazioni. Se il titolare non presenta l’attestato, l’istituzione del luogo di residenza si rivolge, per ottenerlo, all’istituzione o alle istituzioni debitrici di pensione o di rendita o, se del caso, all’istituzione a ciò abilitata. In attesa di ricevere tale attestato, l’istituzione del luogo di residenza può procedere ad un’iscrizione provvisoria del titolare e dei suoi familiari residenti nello stesso Stato membro sulla base dei documenti giustificativi da essa riconosciuti. Detta iscrizione è opponibile all’istituzione cui spetta l’onere delle prestazioni in natura soltanto quando quest’ultima istituzione ha rilasciato l’attestato previsto al paragrafo 1.
3. L’istituzione del luogo di residenza avverte l’istituzione che ha rilasciato l’atte- stato di cui al paragrafo 1 di ogni iscrizione da essa effettuata in conformità delle disposizioni di detto paragrafo.
4. Ad ogni domanda di prestazioni in natura, si deve fornire all’istituzione del luogo di residenza la prova, mediante ricevuta o talloncino del mandato corrispondente all’ultimo pagamento effettuato, che il titolare continua ad avere diritto a una pen- sione o rendita.
5. Il titolare o i sui familiari residenti nello stesso Stato membro sono tenuti ad informare l’istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento nella loro situa- zione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura e, in particolare, di ogni sospensione o soppressione della pensione o della rendita e di ogni trasferimen- to della loro residenza. Le istituzioni debitrici della pensione o della rendita infor- mano altresì di tali cambiamenti l’istituzione del luogo di residenza del titolare.
6. La commissione amministrativa fissa, se necessario, le modalità che permettono di determinare l’istituzione cui spetta l’onere delle prestazioni in natura nel caso di cui all’articolo 28 paragrafo 2 lettera b) del regolamento.
Applicazione dell’articolo 29 del regolamento
Art. 30 Prestazioni in natura ai familiari che hanno la residenza
al di fuori dello Stato competente in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il titolare di pensione o di rendita
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura nel territorio dello Stato membro in cui risiedono ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 1 del regolamento, i familiari sono tenuti a farsi iscrivere presso l’istituzione del luogo di residenza presentando i documenti giustificativi richiesti dalla legislazione applicata da detta istituzione per la conces- sione di tali prestazioni ai familiari di un titolare di pensione o rendita, nonché un attestato che certifica che il titolare ha diritto alle prestazioni in natura per sé e per i suoi familiari. Tale attestato, che è rilasciato dall’istituzione o da una delle istituzio- ni debitrici di pensione o di rendita o, eventualmente, dall’istituzione abilitata a decidere del diritto alle prestazioni in natura, rimane valido finché l’istituzione del luogo di residenza dei familiari non ha ricevuto notifica del suo annullamento. Se i familiari non presentano l’attestato, l’istituzione del luogo di residenza si rivolge per ottenerlo all’istituzione o alle istituzioni debitrici di pensioni o di rendita o, even- tualmente, all’istituzione abilitata.
2. A ogni domanda di prestazioni in natura, i familiari sono tenuti a presentare all’istituzione del luogo di residenza l’attestato di cui al paragrafo 1, se la legislazio- ne da essa applicata prevede che tale domanda deve essere accompagnata dal docu- mento attestante il diritto alla pensione o alla rendita.
3. L’istituzione che ha rilasciato l’attestato di cui al paragrafo 1 informa l’istitu- zione di residenza dei familiari in merito alla sospensione o alla soppressione della pensione o della rendita. L’istituzione del luogo di residenza dei familiari può chie- dere in qualunque momento all’istituzione che ha rilasciato l’attestato di fornirle qualunque informazione relativa ai diritti alle prestazioni in natura.
4. I familiari sono tenuti ad informare l’istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura e, in particolare, di ogni trasferimento di residenza.
5. L’istituzione del luogo di residenza avvisa l’istituzione che ha rilasciato l’attestato previsto dal paragrafo 1 di qualunque iscrizione da essa effettuata, in base alle disposizioni di tale paragrafo.
Applicazione dell’articolo 31 del regolamento
Art. 31 Prestazioni in natura ai titolari di pensioni o di rendite
ed ai loro familiari in caso di dimora in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno la residenza
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 31 del regolamen- to, il titolare di pensione o di rendita deve presentare all’istituzione del luogo di dimora un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazioni. Questo attestato, che è rilasciato dall’istituzione del luogo di residenza del titolare, se possibile prima che lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede, indica, in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione di detto Stato membro. Se il titolare non presenta detto attestato, l’istituzione del luogo di dimora si rivolge all’istituzione del luogo di residenza per ottenerlo.
2. Le disposizioni dell’articolo 17 paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. In questo caso l’istituzione del luogo di residenza del titolare di pensione o di rendita è considerata istituzione competente.
3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti 1 e 2 sono applicabili per analogia per la concessione delle prestazioni in natura ai familiari di cui all’articolo 31 del regola- mento. Se essi risiedono sul territorio di uno Stato membro diverso da quello del titolare di pensione o di rendita, l’attestato di cui al paragrafo 1 è rilasciato loro dall’istituzione del luogo di loro residenza che per l’applicazione del paragrafo 2 è considerata come l’istituzione competente.
Applicazione dell’articolo 35 paragrafo 1 del regolamento
Art. 32 Istituzioni alle quali possono rivolgersi i lavoratori delle miniere
e delle imprese assimilate, nonché i loro familiari in caso di dimora o residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Nei casi di cui all’articolo 35 paragrafo 1 del regolamento e quando, nel Paese di dimora o residenza, le prestazioni previste dal regime di assicurazione malattia o maternità dal quale dipendono i lavoratori manuali dell’industria siderurgica sono equivalenti a quelle previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, i lavoratori di questa categoria e i loro familiari possono rivol- gersi all’istituzione più vicina, nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, indicata nell’allegato 3 del regolamento di applicazione, anche se si tratta di un’istituzione del regime applicabile ai lavoratori manuali dell’industria siderurgica, che in tal caso è tenuta a corrispondere le prestazioni.
2. Quando le prestazioni previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate sono più vantaggiose, questi lavoratori e i loro familiari hanno la facoltà di rivolgersi all’istituzione incaricata di applicare questo regime, oppure all’istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, che applica il regime dei lavoratori manuali dell’industria siderurgica. In quest’ultimo caso, l’istituzione in questione è tenuta a richiamare l’attenzione dell’interessato sul fatto che, rivolgendosi all’istituzione incaricata di applicare detto regime speciale, otterrebbe prestazioni più vantaggiose; essa deve inoltre indicargli la denominazione e la sede di questa istituzione.
Applicazione dell’articolo 35 paragrafo 2 del regolamento
Art. 32bis Regimi speciali applicabili a taluni lavoratori autonomi
Il regime o i regimi di cui all’articolo 35 paragrafo 2 del regolamento figurano nell’allegato 11.
Applicazione dell’articolo 35 paragrafo 4 del regolamento
Art. 33 Presa in considerazione del periodo durante il quale sono già state corrisposte prestazioni da parte dell’istituzione di un altro Stato membro
Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 35 paragrafo 4 del regolamento, l’istituzione di uno Stato membro tenuta a corrispondere prestazioni può chiedere all’istituzione di un altro Stato membro di comunicarle informazioni relative al periodo durante il quale quest’ultima istituzione ha già corrisposto prestazioni per lo stesso caso di malattia o maternità.
Rimborso da parte dell’istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro
Art. 34
1. Se le formalità previste all’articolo 20 paragrafi 1 e 4 ed agli articoli 21, 23 e 31 del regolamento di applicazione non hanno potuto essere espletate durante la dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, le spese sostenute sono rimborsate, a richiesta del lavoratore subordinato o autonomo, dall’istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall’istituzione del luogo di dimora.
2. L’istituzione del luogo di dimora è tenuta a fornire all’istituzione competente che lo richieda le necessarie indicazioni in merito a tali tariffe.
Se l’istituzione del luogo di dimora e l’istituzione competente sono vincolate da un accordo che stabilisca la rinuncia a qualsiasi rimborso, oppure un rimborso forfetta- rio delle prestazioni corrisposte in applicazione dell’articolo 22 paragrafo 1 lettera a)
punto i) e dell’articolo 31 del regolamento, l’istituzione del luogo di dimora è tenuta inoltre a trasferire all’istituzione competente l’importo che deve essere rimborsato all’interessato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.
3. Quando si tratti di spese considerevoli, l’istituzione competente può versare all’interessato un anticipo adeguato non appena questi ha inoltrato alla stessa la domanda di rimborso.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, l’istituzione competente può effettuare il rimborso delle spese sostenute, in base alle proprie tariffe, sempre che il rimborso sia permes- so, che le spese da rimborsare non superino un determinato importo fissato dalla commissione amministrativa e che il lavoratore subordinato o autonomo o il titolare di pensione o di rendita abbia dato il proprio consenso per farsi applicare detta disposizione. In nessun caso l’importo del rimborso può essere superiore a quello delle spese realmente sostenute.
5. Se la legislazione dello Stato di residenza non stabilisce tariffe di rimborso, l’isti- tuzione competente può procedere al rimborso conformemente alle proprie tariffe, senza che sia necessario il consenso dell’interessato. In nessun caso l’importo del rimborso supera l’importo delle spese sostenute.
Capitolo 3: Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)
Presentazione e istruttoria delle domande di prestazioni
Art. 35 Domande di prestazioni di invalidità nel caso in cui il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto esclusivamente
alle legislazioni indicate nell’allegato IV parte A del regolamento, nonché nel caso di cui all’articolo 40 paragrafo 2 del regolamento
1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del regolamen- to, ivi compresi i casi di cui all’articolo 40 paragrafo 2, all’articolo 41 paragrafo 1 e all’articolo 42 paragrafo 2 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare domanda all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al momento in cui si sono verificati l’incapacità al lavoro seguita da invalidità o l’aggravamento dell’invalidità oppure all’istituzione del luogo di resi- denza, che trasmette quindi la domanda alla prima istituzione indicandone la data di presentazione; questa data è considerata come data di presentazione della domanda alla prima istituzione. Tuttavia, se sono state concesse prestazioni in denaro a titolo dell’assicurazione malattia, la data di scadenza del periodo di concessione delle prestazioni in denaro deve essere considerata, se del caso, come data di presenta- zione della domanda di pensione.
2. Nel caso di cui all’articolo 41 paragrafo 1 lettera b) del regolamento, l’istituzione alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto da ultimo comunica all’istituzione inizialmente debitrice delle prestazioni l’importo e la data di decor- renza delle prestazioni dovute ai sensi della legislazione da essa applicata. A decor- rere da questa data, le prestazioni dovute prima dell’aggravamento dell’invalidità
sono soppresse o ridotte a concorrenza del complemento di cui all’articolo 41 para- grafo 1 lettera c) del regolamento.
3. Nel caso di cui all’articolo 41 paragrafo 1 lettera b) del regolamento, le disposi- zioni del paragrafo 2 non sono applicabili. In tale caso l’istituzione alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto da ultimo si rivolge all’istituzione olandese per conoscere l’importo dovuto da questa istituzione.
Art. 36 Domande di prestazioni di vecchiaia, di prestazioni ai superstiti (eccetto le prestazioni per orfani), nonché di prestazioni di invalidità nei casi non contemplati dall’articolo 35 del regolamento
di applicazione
1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi degli articoli da 40 a 51 del regolamento, salvo i casi di cui all’articolo 35 del regolamento di applicazione, il richiedente è tenuto a presentare domanda all’istituzione del luogo di residenza secondo le moda- lità previste dalla legislazione applicata da detta istituzione. Se il lavoratore subordi- nato o autonomo non è stato soggetto a questa legislazione, l’istituzione del luogo di residenza trasmette la domanda all’istituzione dello Stato membro alla cui legisla- zione egli è stato soggetto da ultimo, indicando la data di presentazione della do- manda. Tale data è considerata come data di presentazione della domanda presso quest’ultima istituzione.
2. Quando il richiedente risiede nel territorio di uno Stato membro alla cui legisla- zione il lavoratore subordinato o autonomo non è stato soggetto, egli può presentare la domanda all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l’interessato è stato soggetto da ultimo.
3. Quando il richiedente risiede nel territorio di uno Stato che non è uno Stato membro, è tenuto a presentare la domanda all’istituzione competente di quello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo. Nel caso in cui il richiedente presenti la domanda all’istituzione dello Stato membro di cui è cittadino, quest’ultima la trasmette all’istituzione competente.
4. Una domanda di prestazioni presentata all’istituzione di uno Stato membro com- porta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri in causa alle cui condizioni il richiedente soddi- sfa, a meno che, in conformità dell’articolo 44 paragrafo 2 del regolamento, il richiedente chieda di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri.
Art. 37 Documenti e indicazioni da allegare alle domande di prestazioni di cui all’articolo 36 del regolamento di applicazione
La presentazione delle domande di cui all’articolo 36 del regolamento di applica- zione è soggetta alle seguenti norme:
a) la domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti e compilata sul formulario previsto:
i) dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il richie- dente, nel caso di cui all’articolo 36 paragrafo 1,
ii) dalla legislazione dello Stato membro alla quale il lavoratore subordi- nato o autonomo è stato soggetto da ultimo, nel caso di cui all’arti- colo 36 paragrafi 2 e 3;
b) l’esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati al formulario o confermata dagli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede;
c) il richiedente deve indicare, per quanto possibile, l’istituzione o le istituzioni di assicurazione invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) di ogni Stato mem- bro alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto, oppure, nel caso di un lavoratore subordinato, il datore o i datori di lavoro presso i quali è stato occupato nel territorio di ciascuno Stato membro, presentando i certificati di lavoro eventualmente in suo possesso;
d) se il richiedente, in conformità dell’articolo 44 paragrafo 2 del regolamento, chiede che si differisca la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, deve precisare ai sensi di quale legislazione chiede le prestazioni.
Art. 38 Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per stabilire l’importo della prestazione
1. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 39 paragrafo 4 o dell’articolo 47 paragrafo 3 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare un attestato relativo ai familiari, eccetto i figli, che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione incaricata di liquidare le prestazioni.
Tale attestato è rilasciato dall’istituzione di assicurazione malattia del luogo di residenza dei familiari o da un’altra istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio hanno la residenza. Le disposizioni dell’arti- colo 25 paragrafo 2 secondo e terzo comma del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
In luogo dell’attestato di cui al primo comma, l’istituzione incaricata di liquidare le prestazioni può esigere dal richiedente documenti recenti di stato civile relativi ai familiari, ad eccezione dei figli, che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, se la legislazione applicata dall’istituzione in causa esige che i familiari coabitino con il titolare di pensione o rendita, la prova che i familiari, quando non soddisfano a tale condizione, sono peraltro prevalentemente a carico del richiedente deve essere fornita mediante documenti comprovanti la tra- smissione regolare di una parte del guadagno.
Art. 39 Istruttoria delle domande di prestazioni di invalidità nel caso in cui il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto esclusivamente alle legislazioni indicate nell’allegato IV parte A del regolamento
1. Se il lavoratore subordinato o autonomo ha presentato una domanda di prestazio- ni d’invalidità e se l’istituzione constata che le disposizioni di cui all’articolo 37 paragrafo 1 del regolamento sono applicabili, essa si rivolge, se necessario, all’istitu- zione alla quale l’interessato è stato iscritto da ultimo, per ottenere un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione applicata da quest’ultima istituzione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia qualora si debba tener conto di periodi di assicurazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di altri Stati membri per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
3. Nel caso di cui all’articolo 39 paragrafo 3 del regolamento, l’istituzione che ha istruito la pratica dell’interessato la trasmette all’istituzione alla quale è stato iscritto da ultimo.
4. Gli articoli da 41 a 50 del regolamento di applicazione non sono applicabili all’istruttoria delle domande di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Art. 40 Determinazione del grado d’invalidità
Per determinare il grado d’invalidità, l’istituzione di uno Stato membro prende in considerazione i documenti e i rapporti medici, nonché le informazioni amministra- tive raccolte dall’istituzione degli altri Stati membri in causa. Tuttavia, salvo nel caso in cui le disposizioni dell’articolo 40 paragrafo 4 del regolamento sono appli- cabili, ogni istituzione conserva la facoltà di far procedere al controllo del richieden- te da parte di un medico di sua scelta.
Istruttoria delle domande di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti nei casi di cui all’articolo 36 del regolamento di applicazione
Art. 41 Determinazione dell’istituzione d’istruttoria
1. Le domande di prestazioni sono istruite dall’istituzione alla quale sono state presentate o trasmesse conformemente alle disposizioni dell’articolo 36 del rego- lamento di applicazione. Tale istituzione è designata con il termine «istituzione d’istruttoria».
2. L’istituzione d’istruttoria è tenuta a notificare immediatamente a tutte le istitu- zioni in causa, mediante formulario all’uopo stabilito, le domande di prestazioni affinché esse possano essere istruite simultaneamente e senza indugio da tutte queste istituzioni.
Art. 42 Formulari da utilizzare per l’istruttoria delle domande di prestazioni
1. Per l’istruttoria delle domande di prestazioni, l’istituzione di istruttoria utilizza un formulario sul quale sono riportati in particolare la rilevazione e il riepilogo dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal lavoratore subordinato o auto- nomo sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in causa.
2. La trasmissione di detti formulari all’istituzione di ogni Stato membro sostituisce la trasmissione dei documenti giustificativi.
Art. 43 Procedura da seguire da parte delle istituzioni in causa per l’istruttoria della domanda
1. L’istituzione di istruttoria riporta sul formulario di cui all’articolo 42 paragrafo 1 del regolamento di applicazione i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica e ne trasmette copia all’istituzione di assicura- zione invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) di ciascuno Stato membro presso la quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto, unendo, se del caso, i certificati di lavoro presentati dal richiedente.
2. Se vi è solo un’altra istituzione in causa, detta istituzione completa il formulario indicando:
a) i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica;
b) l’importo della prestazione alla quale il richiedente potrebbe aver diritto per questi soli periodi di assicurazione o di residenza;
c) l’importo teorico e l’importo effettivo delle prestazioni calcolati conforme- mente alle disposizioni dell’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento.
Il formulario così completato è restituito all’istituzione d’istruttoria.
Se sussiste il diritto a prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione applicata dall’istituzione del secondo Stato membro e se l’importo della prestazione corrispondente a detti periodi può essere stabilito senza indugio, mentre le operazioni di calcolo di cui alla lettera c) richiedo- no un tempo molto più lungo, il formulario è restituito all’istituzione d’istruttoria con le indicazioni di cui alle lettere a) e b); le indicazioni di cui alla lettera c) saran- no comunicate non appena possibile all’istituzione d’istruttoria.
3. Se vi sono due o più altre istituzioni in causa, ciascuna delle istituzioni completa il formulario indicando i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica e lo restituisce all’istituzione d’istruttoria.
Se sussiste il diritto a prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione applicata da una o più di tali istituzioni e se l’importo della prestazione corrispondente a detti periodi può essere stabilito senza indugio, esso è comunicato all’istituzione di istruttoria insieme con i periodi di assicurazione o di residenza; se la determinazione di detto importo richiede un certo tempo esso sarà comunicato all’istituzione d’istruttoria non appena stabilito.
Ricevuti tutti i formulari recanti l’indicazione dei periodi di assicurazione o di residenza e, se del caso, dell’importo o degli importi dovuti in applicazione della legislazione di uno o più Stati membri in causa, l’istituzione d’istruttoria trasmette una copia dei formulari cosi completati a ciascuna delle istituzioni in causa che vi indicano l’importo teorico e l’importo effettivo delle prestazioni calcolati confor- memente alle disposizioni dell’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento e restituisco- no il formulario all’istituzione d’istruttoria.
4. Non appena l’istituzione d’istruttoria, ricevuti i dati di cui ai paragrafi 2 o 3, constata che debbono essere applicate le disposizioni dell’articolo 40 paragrafo 2 o dell’articolo 48 paragrafo 2 o 3 del regolamento, ne avverte le altre istituzioni in causa.
5. Nel caso di cui all’articolo 37 lettera d) del regolamento d’applicazione, le istitu- zioni degli Stati membri alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto, ma alle quali ha chiesto di differire la liquidazione delle prestazioni, riportano sul formulario di cui all’articolo 42 paragrafo 1 del regolamento d’applicazione soltanto i periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal richiedente sotto la legislazione da esse applicata.
Art. 44 Istituzione abilitata ad adottare la decisione relativa allo stato d’invalidità
1. L’istituzione d’istruttoria è la sola abilitata ad adottare le decisione di cui all’arti- colo 40 paragrafo 4 del regolamento, in merito allo stato d’invalidità del richiedente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. Essa adotta questa decisione non appena è in grado di stabilire se sono soddisfatte le condizioni di apertura del diritto fissate dalla legislazione che essa applica tenuto conto, se del caso, delle disposizio- ni dell’articolo 45 del regolamento. Essa notifica senza indugio tale decisione alle altre istituzioni in causa.
2. Se le condizioni di apertura del diritto diverse da quelle relative allo stato d’inva- lidità fissate dalla legislazione che essa applica non sono soddisfatte, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 45 del regolamento, l’istituzione d’istruttoria ne avverte immediatamente l’istituzione competente in materia d’invalidità di quello fra gli Stati membri in causa alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo. Questa istituzione è abilitata ad adottare la decisione rela- tiva allo stato d’invalidità del richiedente se sono soddisfatte le condizioni di aper- tura del diritto fissate dalla legislazione che essa applica; essa notifica senza indugio questa decisione alle altre istituzioni in causa.
3. Se del caso, occorre risalire, come suindicato, fino all’istituzione competente in materia d’invalidità dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordi- nato o autonomo è stato soggetto per la prima volta.
Art. 45 Corresponsione di prestazioni a titolo provvisorio e anticipi sulle prestazioni
1. Se l’istituzione di istruttoria constata che il richiedente ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica senza che sia necessario tener conto dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, essa corrisponde immediatamente tali prestazioni a titolo provvisorio.
2. Se il richiedente non ha diritto a prestazioni ai sensi del paragrafo 1, ma risulta dalle indicazioni fornite all’istituzione di istruttoria in applicazione dell’articolo 43 paragrafi 2 o 3 del regolamento di applicazione che sussiste un diritto a prestazioni in base alla legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto quest’ultima legislazione, l’istituzione che applica tale legislazione corrisponde le prestazioni a titolo provvisorio non appena l’istituzione di istruttoria l’avrà avvertita che tale obbligo le incombe.
3. Se, nel caso di cui al paragrafo 2, sussiste un diritto a prestazioni in base alla legislazione di più Stati membri, tenuto conto dei soli periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto ciascuna di queste legislazioni, la corresponsione delle prestazioni a titolo provvisorio incombe all’istituzione che per prima ha informato l’istituzione di istruttoria che esiste tale diritto; l’istituzione di istruttoria deve darne comunicazione alle altre istituzioni in causa.
4. L’istituzione tenuta a corrispondere le prestazioni ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3 ne informa immediatamente il richiedente, richiamandone esplicitamente l’atten- zione sul carattere provvisorio del provvedimento adottato a tal fine e sull’inam- missibilità del ricorso ad esso avverso.
5. Se al richiedente non può essere corrisposta alcuna prestazione a titolo provviso- rio ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3, ma risulta dalle indicazioni ricevute che un diritto è aperto ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento, l’istituzione d’istruttoria gli corrisponde un adeguato anticipo recuperabile il cui importo dovrà essere il più vicino possibile a quello che sarà probabilmente liquidato in applicazione dell’arti- colo 46 paragrafo 2 del regolamento.
6. Due Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concor- dare altre procedure di corresponsione delle prestazioni a titolo provvisorio, per i casi in cui le istituzioni di questi Stati membri siano le sole in causa. Gli accordi che saranno conclusi in materia verranno comunicati alla commissione amministrativa.
Art. 46 Importi dovuti per periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che non vanno presi in considerazione in virtù dell’articolo 15 paragrafo 1 lettera b) del regolamento
di applicazione
Per il calcolo dell’importo teorico e dell’importo effettivo della prestazione confor- memente all’articolo 46 paragrafo 2 lettere a) e b) del regolamento, sono applicabili le norme previste all’articolo 15 paragrafo 1 lettere b), c) e d) del regolamento di applicazione.
L’importo effettivamente dovuto, determinato a norma dell’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento, è maggiorato dell’importo corrispondente ai periodi di assicura-
zione volontaria o facoltativa continuata che non sono stati presi in considerazione in virtù dell’articolo 15 paragrafo 1 lettera b) del regolamento di applicazione. Tale maggiorazione è calcolata secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro sotto la quale i periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata sono stati compiuti.
Il confronto di cui all’articolo 46 paragrafo 3 del regolamento va effettuato tenendo conto della suddetta maggiorazione.
Art. 47 Calcolo degli importi dovuti corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata
L’istituzione di ciascuno Stato membro calcola, secondo la legislazione che essa applica, l’importo dovuto, corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, che, in virtù dell’articolo 46bis paragrafo 1 lettera c) del rego- lamento, non è soggetto alle clausole di soppressione, riduzione o sospensione di un altro Stato membro.
Art. 48 Comunicazione delle decisioni delle istituzioni al richiedente
1. Le decisioni definitive adottate da ciascuna delle istituzioni in causa sono tra- smesse all’istituzione di istruttoria. Ciascuna delle decisioni deve precisare i mezzi e i termini di ricorso previsti dalla legislazione in questione. Ricevute tutte le decisio- ni, l’istituzione di istruttoria le notifica al richiedente nella lingua di questi mediante una nota riassuntiva alla quale sono allegate dette decisioni. I termini di ricorso decorrono dalla data in cui il richiedente ha ricevuto la nota riassuntiva.
2. entre fa pervenire al richiedente la nota riassuntiva di cui al paragrafo 1, l’isti- tuzione d’istruttoria trasmette a ciascuna delle istituzioni in causa copia della nota stessa, unendovi copia delle decisioni delle altre istituzioni.
Art. 49 Nuovo calcolo delle prestazioni
1. Per l’applicazione dell’articolo 43 paragrafi 3 e 4, dell’articolo 49 paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 51 paragrafo 2 del regolamento, l’articolo 45 del regolamento è appli- cabile per analogia.
2. In caso di nuovo calcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l’istituzione che ha adottato tale decisione la notifica senza indugio all’interessato e ad ognuna delle istituzioni nei cui confronti l’interessato ha un diritto, se del caso tramite l’istituzione di istruttoria. La decisione deve precisare i mezzi e i termini di ricorso previsti dalla legislazione in questione. I termini di ricorso decorrono dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la decisione.
Art. 50 Misure per accelerare la liquidazione delle prestazioni
1. a) i) Quando un lavoratore subordinato o autonomo cittadino di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l’istitu- zione competente in materia di pensioni di quest’ultimo Stato membro trasmette, al momento dell’immatricolazione dell’interessato, mediante
tutti i mezzi di cui dispone, all’organismo designato dall’autorità com- petente di questo stesso Stato membro, tutte le informazioni relative all’identificazione dell’interessato nonché la denominazione di detta istituzione competente e il numero di matricola da essa attribuito,
ii) inoltre, l’istituzione competente di cui al punto i) comunica, per quanto possibile, all’organismo designato in conformità delle disposizioni del punto i), tutte le informazioni che possono facilitare e accelerare la liquidazione ulteriore delle pensioni,
iii) tali informazioni sono comunicate, alle condizioni fissate dalla com- missione amministrativa, all’organismo designato dall’autorità compe- tente dello Stato membro interessato,
iv) per l’applicazione delle disposizioni dei punti i), ii) e iii), gli apolidi e i profughi sono considerati cittadini dello Stato membro alla cui legis- lazione sono stati soggetti per la prima volta;
b) le istituzioni in causa, su richiesta dell’interessato o dell’istituzione alla qua- le egli è iscritto in quel momento, procedono alla ricostituzione della sua carriera al più tardi a decorrere dalla data che precede di un anno quella in cui raggiungerà l’età di ammissione alla pensione.
2. La commissione amministrativa fissa le modalità di applicazione delle disposi- zioni del paragrafo 1.
Controllo amministrativo e sanitario Art. 51
1. Quando un beneficiario, in particolare di:
a) prestazioni d’invalidità,
b) prestazioni di vecchiaia concesse in caso d’inattitudine al lavoro,
c) prestazioni di vecchiaia concesse ai disoccupati anziani,
d) prestazioni di vecchiaia concesse in caso di cessazione dell’attività profes- sionale,
e) prestazioni concesse ai superstiti in caso d’invalidità o inattitudine al lavoro,
f) prestazioni concesse a condizione che le risorse del beneficiario non superi- no un limite prescritto,
dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice, il controllo amministrativo e sanitario è effettuato, a richiesta di tale istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficia- rio, secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da quest’ultima istitu- zione. L’istituzione debitrice conserva tuttavia la facoltà di far procedere al controllo del beneficiario da parte di un medico di sua scelta.
2. Se si constata che il beneficiario delle prestazioni di cui al paragrafo 1 svolge un’attività subordinata o autonoma o dispone di risorse eccedenti il limite prescritto,
mentre fruisce di tali prestazioni, l’istituzione del luogo di dimora o di residenza è tenuta ad inviare un rapporto all’istituzione debitrice che ha chiesto il controllo. Tale rapporto indica in particolare la natura dell’attività subordinata o autonoma esercita- ta dall’interessato, l’importo del guadagno e delle risorse di cui egli ha disposto durante l’ultimo trimestre, il guadagno normale percepito nella stessa regione da un lavoratore subordinato o autonomo della categoria professionale alla quale apparte- neva l’interessato nella professione che esercitava prima di diventare invalido duran- te un periodo di riferimento da determinare dall’istituzione debitrice, come pure, se del caso, il parere di un medico esperto sullo stato di salute dell’interessato.
Art. 52
Quando, dopo la sospensione delle prestazioni di cui beneficiava, l’interessato riacquisti il diritto alle prestazioni mentre risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, le istituzioni in causa si scambiano le informazioni utili al fine di riprendere la corresponsione di dette prestazioni.
Pagamento delle prestazioni
Art. 53 Modo di pagamento delle prestazioni
1. Se l’istituzione debitrice di un Stato membro non paga direttamente le prestazioni dovute ai beneficiari che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, il paga- mento di tali prestazioni è effettuato, a richiesta dell’istituzione debitrice, dall’orga- nismo di collegamento di quest’ultimo Stato membro oppure dall’istituzione del luogo di residenza di detti beneficiari secondo le modalità previste agli articoli da 54 a 58 del regolamento di applicazione; se l’istituzione debitrice paga direttamente le prestazioni a tali beneficiari, lo notifica all’istituzione del luogo di residenza. La procedura di pagamento applicata dalle istituzioni degli Stati membri è indicata nell’allegato 6.
2. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre procedure di pagamento delle prestazioni per i casi in cui le istitu- zioni competenti di questi Stati membri siano le sole in causa. Gli accordi che saran- no conclusi in materia verranno comunicati alla commissione amministrativa.
3. Le disposizioni di accordi relative al pagamento delle prestazioni, applicabili il giorno precedente l’entrata in vigore del regolamento, restano applicabili, sempreché siano indicate nell’allegato 5.
Art. 54 Invio della distinta dei pagamenti all’organismo pagatore
L’istituzione debitrice trasmette in duplice copia all’organismo di collegamento dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario o all’istituzione del luogo di residenza, designati in appresso con il termine di «organismo pagatore», una distinta dei pagamenti che deve pervenire a tale organismo al più tardi venti giorni prima della data di scadenza delle prestazioni.
Art. 55 Versamento sul conto dell’organismo pagatore delle somme necessarie per i pagamenti
1. Dieci giorni prima della data di scadenza delle prestazioni, l’istituzione debitrice versa, nella moneta dello Stato membro nel cui territorio essa ha sede, la somma necessaria per i pagamenti indicati nella distinta di cui all’articolo 54 del regolamen- to di applicazione. Il versamento è effettuato presso la Banca nazionale o altra banca dello Stato membro nel cui territorio ha sede l’istituzione debitrice, sul conto aperto a nome della Banca nazionale o di altra banca dello Stato membro nel cui territorio ha sede l’organismo pagatore e all’ordine di quest’ultimo. Il versamento ha efficacia liberatoria. Un avviso di versamento è trasmesso simultaneamente dall’istituzione debitrice all’organismo pagatore.
2. La banca sul cui conto è stato effettuato il versamento accredita all’organismo pagatore il relativo controvalore nella moneta dello Stato membro nel cui territorio si trova detto organismo.
3. Il nome e la sede delle banche di cui al paragrafo 1 sono indicati nell’allegato 7.
Art. 56 Pagamenti al beneficiario da parte dell’organismo pagatore
1. I pagamenti indicati nella distinta prevista all’articolo 54 del regolamento di applicazione sono effettuati al beneficiario dall’organismo pagatore per conto dell’istituzione debitrice. Questi pagamenti sono effettuati secondo le modalità previste dalla legislazione applicata dall’organismo pagatore.
2. Non appena l’organismo pagatore o qualsiasi altro organismo da esso designato viene a conoscenza di una circostanza che giustifichi la sospensione o la soppressio- ne delle prestazioni, interrompe ogni pagamento. Lo stesso dicasi quando il bene- ficiario trasferisce la propria residenza nel territorio di un altro Stato.
3. L’organismo pagatore avvisa l’istituzione debitrice di ogni motivo di mancato pagamento. In caso di morte del beneficiario o del suo coniuge o in caso di nuovo matrimonio di una vedova o di un vedovo, l’organismo pagatore ne indica la data all’istituzione debitrice.
Art. 57 Riepilogo dei pagamenti di cui all’articolo 56 del regolamento di applicazione
1. I pagamenti di cui all’articolo 56 del regolamento di applicazione formano ogget- to di un riepilogo alla fine di ogni periodo di pagamento, per stabilire gli importi effettivamente pagati ai beneficiari o ai loro rappresentanti legali o mandatari, non- ché gli importi non pagati.
2. L’organismo pagatore attesta, con firma apposta dal suo rappresentante, che l’im- porto totale, espresso in cifre e in lettere nella moneta dello Stato membro nel cui territorio si trova l’istituzione debitrice, corrisponde ai pagamenti da esso effettuati.
3. L’organismo pagatore si rende garante della regolarità dei pagamenti constatati.
4. La differenza fra le somme versate dall’istituzione debitrice espressa nella mone- ta dello Stato membro nel cui territorio essa ha sede e il valore, espresso nella stessa
moneta, dei pagamenti giustificati dall’organismo pagatore, è imputata sulle somme da versare ulteriormente allo stesso titolo da parte dell’istituzione debitrice.
Art. 58 Recupero delle spese relative al pagamento delle prestazioni
Le spese relative al pagamento delle prestazioni ed in particolare le spese postali e bancarie possono essere recuperate dall’organismo pagatore nei confronti dei bene- ficiari, alle condizioni previste dalla legislazione applicata da questo organismo.
Art. 59 Notifica dei trasferimenti di residenza del beneficiario
Quando il beneficiario di prestazioni dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri trasferisce la propria residenza dal territorio di uno Stato in quello di un altro Stato, è tenuto a notificare il trasferimento di residenza all’istituzione o alle istituzioni debitrici di tali prestazioni e all’organismo pagatore.
Capitolo 4: Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Applicazione degli articoli 52 e 53 del regolamento
Art. 60 Prestazioni in natura in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 52 lettera a) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a presentare all’istitu- zione del luogo di residenza un attestato che certifica che ha diritto a dette prestazio- ni in natura. Detto attestato è rilasciato dall’istituzione competente in base alle informazioni fornite dal datore di lavoro, se dal caso. Inoltre, se la legislazione dello Stato competente lo prevede, l’interessato è tenuto a presentare all’istituzione del luogo di residenza una ricevuta della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, rilasciata dall’istituzione competente. Se l’interessato non presenta tali documenti, l’istituzione del luogo di residenza si rivolge all’istituzione compe- tente per ottenerli e, nell’attesa, essa gli concede le prestazioni in natura dell’assi- curazione malattia purché soddisfi alle condizioni richieste per averne diritto.
2. Tale attestato rimane valido finché l’istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento. Tuttavia, quando tale attestato è rilasciato da un’istituzione francese, è valido soltanto per il periodo di un anno successivo alla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni anno.
3. Se l’interessato ha la qualità di lavoratore stagionale, l’attestato di cui al paragra- fo 1 è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l’istitu- zione competente nel frattempo ne notifichi l’annullamento all’istituzione del luogo di residenza.
4. Per ogni domanda di prestazioni in natura, l’interessato presenta i documenti giustificativi richiesti per la concessione delle prestazioni in natura dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.
5. In caso di ricovero in ospedale, l’istituzione del luogo di residenza notifica all’istituzione competente, entro tre giorni a decorrere dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data d’entrata in ospedale e la probabile durata della degenza, nonché la data di uscita.
6. L’istituzione del luogo di residenza avverte preliminarmente l’istituzione compe- tente di qualsiasi decisione relativa alla concessione di prestazioni in natura i cui costi di previsione o effettivi superino un importo forfettario stabilito e periodica- mente aggiornato dalla commissione amministrativa.
L’istituzione competente dispone di un termine di quindici giorni a decorrere dall’invio di questo avviso per notificare, se del caso, la sua opposizione motivata; l’istituzione del luogo di residenza concede le prestazioni in natura se non ha ricevu- to opposizione allo scadere di questo termine. Qualora tali prestazioni in natura debbano essere concesse in caso di assoluta urgenza, l’istituzione del luogo di resi- denza ne informa senza indugio l’istituzione competente.
7. L’interessato è tenuto ad informare l’istituzione del luogo di residenza di qualsia- si cambiamento intervenuto nella sua situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni in natura, in particolare l’abbandono o cambiamento di attività subordi- nata o autonoma, ovvero il trasferimento di residenza o di dimora. L’istituzione competente, inoltre, informa l’istituzione del luogo di residenza della cessazione dell’iscrizione o della fine dei diritti a prestazioni in natura dell’interessato. L’isti- tuzione del luogo di residenza può chiedere in qualsiasi momento all’istituzione competente tutte le informazioni relative all’iscrizione o ai diritti a prestazioni in natura dell’interessato.
8. Se si tratta di lavoratori frontalieri, i medicinali, fasciature, occhiali, piccoli apparecchi, analisi ed esami di laboratorio possono essere forniti o effettuati soltanto nel territorio dello Stato membro in cui sono stati prescritti, secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato membro.
9. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione ammini- strativa.
Art. 61 Prestazioni in denaro diverse dalle rendite in caso di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite ai sensi dell’arti- colo 52 lettera b) del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo è tenuto a rivolgersi, entro tre giorni dall’inizio dell’inabilità al lavoro, all’istituzione del luogo di residenza, presentando un avviso d’interruzione del lavoro o, se la legislazione applicata dall’istituzione competente o dall’istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante.
2. Se i medici curanti del Paese di residenza non rilasciano certificati di inabilità al lavoro, l’interessato si rivolge direttamente all’istituzione del luogo di residenza entro i termini fissati dalla legislazione che essa applica. Questa istituzione fa proce- dere immediatamente all’accertamento medico dell’inabilità al lavoro ed alla compi-
lazione del certificato di cui al paragrafo 1. Questo certificato, nel quale si precisa la durata probabile dell’inabilità, è trasmesso senza indugio all’istituzione competente.
3. Nei casi in cui non si applichi il paragrafo 2, l’istituzione del luogo di residenza procede, non appena possibile e comunque entro tre giorni dalla data alla quale l’interessato si è rivolto ad essa, al controllo medico dello stesso come se si trattasse di un proprio assicurato. Il rapporto del medico di controllo, che indica in particolare la durata probabile dell’inabilità al lavoro, è trasmesso dall’istituzione competente entro tre giorni dalla data del controllo.
4. L’istituzione del luogo di residenza procede successivamente, se è necessario, al controllo amministrativo o sanitario dell’interessato come se si trattasse di un pro- prio assicurato. Non appena constati che lo stesso è in grado di riprendere il lavoro, essa avverte senza indugio l’interessato nonché l’istituzione competente, indicando la data alla quale prende fine l’inabilità al lavoro. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 6, la notifica all’interessato ha il valore di decisione presa per conto dell’istituzione competente.
5. L’istituzione competente conserva comunque il diritto di far procedere al control- lo dell’interessato da parte di un medico di sua scelta.
6. Se l’istituzione competente decide di rifiutare le prestazioni in denaro perché l’interessato non si è assoggettato alle formalità previste dalla legislazione del Paese di residenza o se constata che lo stesso è in grado di riprendere il lavoro, essa notifi- ca simultaneamente copia all’istituzione del luogo di residenza.
7. Quando l’interessato riprende il lavoro, ne avverte l’istituzione competente se ciò è previsto dalla legislazione applicata da tale istituzione.
8. L’istituzione competente corrisponde le prestazioni in denaro con i mezzi ade- guati, in particolare mediante vaglia postale internazionale, e ne avverte l’istituzione del luogo di residenza e l’interessato. Se le prestazioni in denaro sono corrisposte dall’istituzione del luogo di residenza per conto dell’istituzione competente, que- st’ultima informa l’interessato in merito ai suoi diritti e comunica all’istituzione del luogo di residenza l’importo delle prestazioni in denaro, le date alle quali debbono essere corrisposte, nonché la durata massima di concessione prevista dalla legisla- zione dello Stato competente.
9. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione ammini- strativa.
Applicazione dell’articolo 55 del regolamento
Art. 62 Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, il lavoratore subordinato dei trasporti internazionali di cui all’articolo 14 paragrafo 2 lettera a) del regolamento, che si trova nell’esercizio della propria attività nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, è tenuto a presentare al più presto possibile all’istituzione
del luogo di dimora un attestato speciale rilasciato dal datore di lavoro o da un suo incaricato, nel corso del mese civile della sua presentazione o dei due mesi civili precedenti. Tale attestato indica, in particolare, la data dalla quale l’interessato è alle dipendenze del datore di lavoro, nonché la denominazione e la sede dell’istituzione competente. Quando l’interessato ha presentato tale attestato, si presume che abbia soddisfatto alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Se l’interessato non è in grado di rivolgersi all’istituzione del luogo di dimora prima del trattamento medico, beneficia nondimeno di questo trattamento su presentazione di detto attestato, come se fosse assicurato presso tale istituzione.
2. L’istituzione del luogo di dimora si rivolge entro tre giorni all’istituzione compe- tente per sapere se l’interessato soddisfa alle condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Essa è tenuta a corrispondere le prestazioni in natura sino a che le sia pervenuta la risposta dell’istituzione competente e al massimo per un periodo di trenta giorni.
3. L’istituzione competente invia la sua risposta all’istituzione del luogo di dimora entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di tale istituzione. Se la risposta è affermativa, l’istituzione competente indica, se del caso, la durata massi- ma di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione da essa applicata, e l’istituzione del luogo di dimora continua a corrispondere le dette prestazioni.
4. Le prestazioni in natura corrisposte in virtù della presunzione di cui al paragrafo 1 sono oggetto del rimborso previsto all’articolo 36 paragrafo 1 del regolamento.
5. Invece dell’attestato previsto al paragrafo 1, il lavoratore subordinato di cui a tale paragrafo può presentare all’istituzione del luogo di dimora l’attestato previsto al paragrafo 6.
6. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 55 paragrafo 1 lettera a) punto i) del regolamento, salvo nei casi in cui è invocata la presunzione di cui al paragrafo 1, l’interessato è tenuto a presentare all’istituzione del luogo di dimora un attestato che certifica che ha diritto alle prestazioni in natura. Tale attesta- to, che è rilasciato dall’istituzione competente possibilmente prima che l’interessato lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede, specifica in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura qual è prevista dalla legislazione dello Stato competente. Se l’interessato non presenta tale attestato, l’istituzione del luogo di dimora si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo.
7. Le disposizioni dell’articolo 60 paragrafi 5, 6 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
Art. 63 Prestazioni in natura ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di trasferimento di residenza o di ritorno nel Paese di residenza, nonché ai lavoratori subordinati o autonomi autorizzati a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi delle cure
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 55 paragrafo 1 lettera b) punto i) del regolamento, il lavoratore subordinato e autonomo è tenuto a presentare all’istituzione del luogo di residenza un attestato che certifica che è
autorizzato a conservare il beneficio di dette prestazioni. Tale certificato, rilasciato dall’istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono ancora essere corrisposte, secondo le dispo- sizioni della legislazione dello Stato competente. L’attestato può essere rilasciato dopo la partenza e su richiesta dell’interessato, quando non ha potuto essere rilascia- to prima per motivi di forza maggiore.
2. Le disposizioni dell’articolo 60 paragrafi 5, 6 e 9 del regolamento d’applicazione sono applicabili per analogia.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia per la corre- sponsione delle prestazioni in natura nel caso di cui all’articolo 55 paragrafo 1 lettera c) punto i) del regolamento.
Art. 64 Prestazioni in denaro diverse dalle rendite in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
Per beneficiare delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite, ai sensi dell’arti- colo 55 paragrafo 1 lettera a) punto ii) del regolamento, le disposizioni dell’artico- lo 61 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. Tuttavia, fatto salvo l’obbligo di presentare un certificato di inabilità al lavoro, il lavoratore subor- dinato o autonomo che dimora nel territorio di uno Stato membro senza esercitarvi un’attività professionale non è tenuto a presentare l’avviso d’interruzione del lavoro di cui all’articolo 61 paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
Applicazione degli articoli da 52 a 56 del regolamento
Art. 65 Dichiarazioni, inchieste e scambi di informazioni tra istituzioni, relativi ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale verificatisi in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Quando l’infortunio sul lavoro si verifica o quando la malattia professionale è constatata per la prima volta sanitariamente nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, la dichiarazione di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere effettuata in conformità delle disposizioni della legislazio- ne dello Stato competente, fatte salve, se del caso, le disposizioni legali vigenti nello Stato membro sul cui territorio si è verificato l’infortunio sul lavoro o è stata consta- tata per la prima volta sanitariamente la malattia professionale, che in tal caso rimangono applicabili. Tale dichiarazione è trasmessa all’istituzione competente e una copia è inviata all’istituzione del luogo di residenza o di dimora.
2. L’istituzione dello Stato membro nel cui territorio si è verificato l’infortunio sul lavoro o è stata constatata per la prima volta sanitariamente la malattia professionale, trasmette in duplice copia all’istituzione competente i certificati medici rilasciati in questo territorio e, a richiesta dell’istituzione competente, tutte le informazioni necessarie.
3. Se, in caso di infortunio in itinere sopravvenuto nel territorio di uno Stato mem- bro diverso dallo Stato competente, è necessario procedere ad un’inchiesta sul territorio del primo Stato membro, l’istituzione competente può designare a tale
scopo una persona incaricata dell’inchiesta e ne informa le autorità di tale Stato membro. Dette autorità collaborano con l’incaricato dell’inchiesta, designando in particolare una persona incaricata di prestare assistenza per la consultazione dei verbali e degli altri documenti relativi all’infortunio.
4. Al termine della cura si trasmette all’istituzione competente una relazione detta- gliata accompagnata da certificati medici riguardanti i postumi permanenti dell’in- fortunio o della malattia, in particolare lo stato attuale dell’interessato, nonché la guarigione o il consolidamento delle lesioni. Gli onorari relativi sono liquidati dal- l’istituzione del luogo di residenza o dall’istituzione del luogo di dimora, secondo il caso, in base alla tariffa applicata da questa istituzione, e addebitati all’istituzione competente.
5. L’istituzione competente, a richiesta, notifica secondo il caso all’istituzione del luogo di residenza o all’istituzione del luogo di dimora la decisone che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni, come pure, se del caso, la decisione relativa alla concessione di una rendita.
Art. 66 Contestazione del carattere professionale dell’infortunio o della malattia
1. Nel caso di cui all’articolo 52 o all’articolo 55 paragrafo 1 del regolamento, se l’istituzione competente contesta l’applicabilità della legislazione relativa agli infor- tuni sul lavoro o alle malattie professionali, essa ne informa immediatamente l’istituzione del luogo di residenza o l’istituzione del luogo di dimora che ha corri- sposto le prestazioni in natura, che sono allora considerate come rientranti nel campo dell’assicurazione malattia e continuano a essere corrisposte a questo titolo in base ai certificati o agli attestati di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento di applica- zione.
2. Quando una decisione definitiva è intervenuta a tal riguardo, l’istituzione compe- tente ne informa immediatamente l’istituzione del luogo di residenza o l’istituzione del luogo di dimora che ha corrisposto le prestazioni in natura. Tale istituzione continua a corrispondere dette prestazioni in natura a titolo dell’assicurazione malat- tia, se il lavoratore subordinato o autonomo ne ha diritto, nel caso in cui non si tratti di un infortunio sul lavoro o di malattia professionale. In caso contrario, le presta- zioni in natura di cui l’interessato ha beneficiato a titolo dell’assicurazione malattia sono considerate come prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Applicazione dell’articolo 57 del regolamento
Art. 67 Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in più Stati membri
1. Nel caso di cui all’articolo 57 paragrafo 1 del regolamento, la dichiarazione relativa alla malattia professionale è trasmessa all’istituzione competente in materia di malattie professionali dello Stato membro sotto la cui legislazione l’interessato ha svolto da ultimo un’attività che può provocare la malattia considerata, oppure
all’istituzione del luogo di residenza, la quale trasmette la dichiarazione a detta istituzione competente.
2. Se l’istituzione competente di cui al paragrafo 1 constata che l’interessato ha svolto da ultimo un’attività che può provocare la malattia professionale considerata sotto la legislazione di un altro Stato membro, essa trasmette la dichiarazione e i documenti che la corredano all’istituzione corrispondente di detto Stato membro.
3. Quando l’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l’interessato ha svolto da ultimo un’attività che può provocare la malattia professionale considerata constata che il medesimo o i suoi superstiti non soddisfano alle condizioni di detta legislazione, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 57 paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, detta istituzione:
a) trasmette senza indugio, all’istituzione dello Stato membro sotto la cui legi- slazione l’interessato ha svolto in precedenza un’attività che può provocare la malattia professionale considerata, la dichiarazione e tutti i documenti che la corredano, compresi gli accertamenti e i rapporti delle perizie mediche cui la prima istituzione abbia proceduto, nonché una copia della decisione di cui alla lettera b;
b) notifica nello stesso tempo all’interessato la sua decisione, indicando tra l’al- tro i motivi del rifiuto delle prestazioni, i mezzi e i termini di ricorso nonché la data di trasmissione della pratica all’istituzione di cui alla lettera a).
4. Se del caso, si dovrà risalire, seguendo la stessa procedura, fino all’istituzione corrispondente dello Stato membro sotto la cui legislazione l’interessato ha svolto per la prima volta un’attività che può provocare la malattia professionale conside- rata.
Art. 68 Scambio di informazioni fra istituzioni in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto – Versamento di anticipi in caso di un tale ricorso
1. Nel caso in cui venga introdotto un ricorso contro una decisione di rifiuto adotta- ta dall’istituzione di uno degli Stati membri sotto la cui legislazione l’interessato ha svolto un’attività che può provocare la malattia professionale considerata, detta istituzione è tenuta ad informarne l’istituzione alla quale è stata trasmessa la dichia- razione, secondo la procedura prevista all’articolo 67 paragrafo 3 del regolamento di applicazione ed a comunicarle in seguito la decisione definitiva.
2. Se il diritto alle prestazioni sussiste ai sensi della legislazione applicata da quest’ultima istituzione, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 57 paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, tale istituzione versa degli anticipi i cui importi sono fissati, se del caso, previa consultazione dell’istituzione contro la decisione della quale è stato introdotto il ricorso. Quest’ultima istituzione rimborsa l’importo degli anticipi versati se, in seguito al ricorso, essa è tenuta a corrispondere le prestazioni. Tale importo è allora trattenuto sulle prestazioni dovute all’interessato.
Art. 69 Ripartizione dell’onere delle prestazioni in denaro in caso di pneumoconiosi sclerogena
Per l’applicazione dell’articolo 57 paragrafo 5 del regolamento, sono applicabili le seguenti regole:
a) l’istituzione competente dello Stato membro ai sensi della cui legislazione sono concesse le prestazioni in denaro a norma dell’articolo 57 paragrafo 1 del regolamento, designata con il termine «istituzione incaricata della corre- sponsione delle prestazioni in denaro» utilizza un formulario sul quale sono riportati, in particolare, la rilevazione ed il riepilogo dell’insieme dei periodi di assicurazione (assicurazione vecchiaia) o di residenza compiuti dall’inte- ressato sotto la legislazione di ciascuno degli Stati membri in causa;
b) l’istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro tra- smette detto formulario a tutte le istituzioni di assicurazione vecchiaia di tali Stati membri presso le quali l’interessato è stato iscritto; ciascuna istituzione indica sul formulario i periodi di assicurazione (assicurazione vecchiaia) o di residenza compiuti sotto la legislazione da essa applicata e lo rinvia all’isti- tuzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro;
c) l’istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro pro- cede allora alla ripartizione degli oneri fra sé stessa e le altre istituzioni competenti in causa; per l’accordo, essa notifica loro detta ripartizione con le giustificazioni appropriate, in particolare per quanto concerne l’importo del- le prestazioni in denaro concesse ed il calcolo delle percentuali di riparti- zione;
d) alla fine di ogni anno civile, l’istituzione incaricata della corresponsione del- le prestazioni in denaro trasmette alle altre istituzioni competenti in causa il rendiconto delle prestazioni in denaro corrisposte nel corso dell’esercizio considerato, indicando l’importo dovuto da ciascuna di esse, conformemente alle ripartizioni di cui alla lettera c; ciascuna istituzione competente rimborsa al più presto possibile e comunque entro il termine massimo di tre mesi l’importo dovuto all’istituzione incaricata della corresponsione delle presta- zioni.
Applicazione dell’articolo 58 paragrafo 3 del regolamento
Art. 70 Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni in denaro, comprese le rendite
1. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 58, paragrafo 3 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare un attestato relativo ai familiari che hanno la resi- denza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istitu- zione incaricata di liquidare le prestazioni in denaro.
Tale attestato è rilasciato dall’istituzione di assicurazione malattia del luogo di residenza dei familiari o da altra istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio hanno la residenza. Le disposizioni dell’articolo 25
paragrafo 2 secondo e terzo comma del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
In luogo dell’attestato di cui al primo comma, l’istituzione incaricata di liquidare le prestazioni in denaro può esigere dal richiedente documenti recenti di stato civile relativi ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, se la legislazione applicata dall’istituzione in causa esige che i familiari coabitino con il richiedente, la prova che essi, quando non soddisfano a tale condizione, sono peraltro prevalentemente a carico del richiedente, deve essere fornita mediante documenti comprovanti la trasmissione regolare di una parte del guadagno.
Applicazione dell’articolo 60 del regolamento
Art. 71 Aggravamento di una malattia professionale
1. Nei casi di cui all’articolo 60 paragrafo 1 del regolamento, il richiedente è tenuto a fornire all’istituzione dello Stato membro presso la quale fa valere dei diritti a prestazioni tutte le informazioni relative alle prestazioni che gli sono state concesse anteriormente per la malattia professionale considerata. Per ottenere le informazioni da essa ritenute necessarie, tale istituzione può rivolgersi a ogni altra istituzione che sia stata precedentemente competente.
2. Nel caso di cui all’articolo 60 paragrafo 1 lettera c) del regolamento, l’istituzione competente tenuta a corrispondere le prestazioni in denaro notifica all’altra istituzio- ne in causa, per l’accordo, l’importo a carico di quest’ultima istituzione in seguito all’aggravamento, con le giustificazioni appropriate. Alla fine di ogni anno civile, la prima istituzione invia alla seconda il rendiconto delle prestazioni in denaro corri- sposte nel corso dell’esercizio considerato, indicando l’importo dovuto da quest’ul- tima istituzione, che lo rimborsa al più presto possibile e comunque entro il termine massimo di tre mesi.
3. Nel caso di cui all’articolo 60 paragrafo 2 lettera b) prima frase del regolamento, l’istituzione incaricata della corresponsione delle prestazioni in denaro notifica alle istituzioni competenti in causa, per l’accordo, le modifiche apportate alla ripartizio- ne precedente degli oneri, con le giustificazioni appropriate.
4. Nel caso di cui all’articolo 60 paragrafo 2 lettera b) seconda frase del regolamen- to, le disposizioni del paragrafo 2 sono applicabili per analogia.
Applicazione dell’articolo 61 paragrafi 5 e 6 del regolamento
Art. 72 Valutazione del grado di inabilità in caso di infortunio sul lavoro
o di malattia professionale verificati anteriormente o posteriormente
1. Per valutare il grado di inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinar- ne l’ammontare nei casi di cui all’articolo 61 paragrafi 5 e 6 del regolamento, il richiedente deve fornire all’istituzione competente dello Stato membro, alla legisla-
xxxxx del quale egli era soggetto al momento in cui è intervenuto l’infortunio sul lavoro o al momento della prima constatazione medica della malattia professionale, tutte le informazioni relative agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali di cui è stato vittima anteriormente o posteriormente, mentre era soggetto alla legisla- zione di un altro Stato, qualunque sia il grado di inabilità professionale provocata da questi eventi anteriori o posteriori.
2. L’istituzione competente tiene conto, in conformità delle disposizioni della legislazione da essa applicata, per l’apertura del diritto e la determinazione dell’importo delle prestazioni, del grado di inabilità provocato da detti eventi ante- riori o posteriori.
3. L’istituzione competente può rivolgersi a ogni altra istituzione, che sia stata anteriormente o posteriormente competente, per ottenere le informazioni che ritenga necessarie.
Quando un’inabilità al lavoro anteriore o posteriore è stata provocata da un infortu- nio verificatosi allorché l’interessato era soggetto alla legislazione di uno Stato membro che non fa distinzione secondo l’origine dell’inabilità al lavoro, l’istituzione competente per l’inabilità al lavoro anteriore o posteriore o l’organismo designato dall’autorità competente dello Stato membro in causa deve, a richiesta dell’istitu- zione competente di un altro Stato membro, fornire indicazioni sul grado di detta inabilità al lavoro anteriore o posteriore nonché, per quanto possibili, le informazioni che consentano di determinare se l’inabilità al lavoro era conseguenza di un infortu- nio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall’istituzione del secondo Stato membro. In caso affermativo, è applicabile, per analogia, il paragrafo 2.
Applicazione dell’articolo 62 paragrafo 1 del regolamento
Art. 73 Istituzioni alle quali possono rivolgersi i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate in caso di dimora o di residenza
in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Nei casi di cui all’articolo 62 paragrafo 1 del regolamento e quando, nel Paese di dimora o di residenza, le prestazioni previste dal regime di assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali dal quale dipendono i lavoratori manuali dell’in- dustria siderurgica sono equivalenti a quelle previste dal regime speciale dei lavora- tori delle miniere e delle imprese assimilate, i lavoratori di questa categoria possono rivolgersi all’istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, indicata nell’allegato 3 del regolamento di applicazione, anche se si tratta di istituzione del regime applicabile ai lavoratori manuali dell’in- dustria siderurgica, che in tal caso è tenuta a corrispondere tali prestazioni.
2. Quando le prestazioni previste dal regime speciale dei lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate sono più vantaggiose, questi lavoratori hanno la facoltà di rivolgersi all’istituzione incaricata di applicare questo regime, oppure all’istituzione più vicina nel territorio dello Stato membro in cui hanno la dimora o la residenza, che applica il regime dei lavoratori manuali dell’industria siderurgica. In quest’ul- timo caso, l’istituzione in questione è tenuta a richiamare l’attenzione dell’interes-
xxxx sul fatto che, rivolgendosi all’istituzione incaricata di applicare detto regime speciale, otterrebbe prestazioni più vantaggiose; essa deve inoltre indicargli la denominazione e la sede di questa istituzione.
Applicazione dell’articolo 62 paragrafo 2 del regolamento
Art. 74 Presa in considerazione del periodo durante il quale sono già state corrisposte prestazioni da parte dell’istituzione di un altro Stato membro
Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 62 paragrafo 2 del regolamento, l’istituzione di uno Stato membro tenuta a corrispondere prestazioni può chiedere all’istituzione di un altro Stato membro di comunicarle le informazioni relative al periodo durante il quale quest’ultima istituzione ha già corrisposto prestazioni per lo stesso caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Presentazione e istruttoria delle domande di rendite, escluse le rendite per malattie professionali di cui all’articolo 57 del regolamento
Art. 75
1. Per beneficiare di una rendita o di un assegno supplementare ai sensi della legi- slazione di uno Stato membro, il lavoratore subordinato o autonomo o i suoi super- stiti che hanno la residenza nel territorio di un altro Stato membro sono tenuti a presentare domanda all’istituzione competente o all’istituzione del luogo di residen- za che la trasmette all’istituzione competente. La presentazione della domanda è soggetta alle seguenti norme:
a) la domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti e compilata sul formulario previsto dalla legislazione applicata dall’istituzione competente;
b) l’esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata mediante documenti ufficiali allegati al formulario o confermata dagli organi competenti dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.
2. L’istituzione competente notifica la propria decisione al richiedente, direttamente o tramite l’organismo di collegamento dello Stato competente, o ne invia copia all’organismo di collegamento dello Stato membro nel cui territorio risiede il richie- dente.
Controllo amministrativo e sanitario Art. 76
1. Il controllo amministrativo e sanitario, nonché gli esami medici previsti in caso di revisione delle rendite, sono effettuati, su richiesta dell’istituzione competente, dal- l’istituzione dello Stato membro nel cui territorio si trova il beneficiario, secondo le
modalità previste dalla legislazione applicata da quest’ultima istituzione. Tuttavia, l’istituzione competente conserva la facoltà di far procedere all’esame del beneficia- rio da parte di un medico di sua scelta.
2. Ogni persona alla quale è corrisposta una rendita per sé stessa o per un orfano è tenuta ad informare l’istituzione debitrice di qualsiasi cambiamento della sua situa- zione o di quella dell’orfano che possa modificare il diritto alla rendita.
Pagamento delle rendite Art. 77
Il pagamento delle rendite dovute dall’istituzione di uno Stato membro a titolari che hanno la residenza nel territorio di un altro Stato membro è effettuato in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione.
Capitolo 5: Assegni in caso di morte
Applicazione degli articoli 64, 65 e 66 del regolamento
Art. 78 Presentazione della domanda di assegni
Per beneficiare di un assegno in caso di morte ai sensi della legislazione di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio risiede, il richiedente è tenuto a rivolgere domanda all’istituzione competente o all’istituzione del luogo di residenza.
La domanda deve essere accompagnata dai documenti giustificativi richiesti dalla legislazione applicata dall’istituzione competente.
L’esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata me- diante documenti ufficiali allegati alla domanda, o confermata agli organi competen- ti dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.
Art. 79 Attestato dei periodi
1. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 64 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare all’istituzione competente un attestato relativo ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti dal lavoratore subordinato o autonomo sotto la legislazione alla quale egli è stato soggetto da ultimo.
2. Tale attestato è rilasciato, su domanda del richiedente, dall’istituzione di assicu- razione malattia o dall’istituzione di assicurazione vecchiaia, secondo il caso, alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è stato iscritto da ultimo. Se il richieden- te non presenta tale attestato, l’istituzione competente si rivolge all’una o all’altra di tali istituzioni per ottenerlo.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia, qualora sia necessario tener conto dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti anterior-
mente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
Capitolo 6: Prestazioni di disoccupazione
Applicazione dell’articolo 67 del regolamento
Art. 80 Attestato dei periodi di assicurazione o di occupazione
1. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 67 paragrafi 1, 2 o 4 del regola- mento, l’interessato è tenuto a presentare all’istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di occupazione compiuti quale lavora- tore subordinato sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo, nonché tutti i dati complementari richiesti dalla legislazione applicata da tale istituzione.
2. Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell’interessato, dall’istituzione competente in materia di disoccupazione dello Stato membro alla cui legislazione è stato ante- riormente soggetto da ultimo o da un’altra istituzione designata dall’autorità compe- tente di detto Stato membro. Se l’interessato non presenta tale attestato, l’istituzione competente si rivolge all’una o all’altra di tali istituzioni per ottenerlo.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti anteriormente quale lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
Applicazione dell’articolo 68 del regolamento
Art. 81 Attestato per il calcolo delle prestazioni
Per il calcolo delle prestazioni a carico di un’istituzione di cui all’articolo 68 para- grafo 1 del regolamento, l’interessato che non ha svolto l’ultima occupazione per almeno quattro settimane nel territorio dello Stato membro in cui si trova detta istituzione è tenuto a presentare un attestato in cui sia indicata la natura dell’ultima occupazione svolta nel territorio di un altro Stato membro per almeno quattro setti- mane, nonché il settore economico in cui ha svolto tale occupazione. Se l’interessato non presenta tale attestato, l’istituzione si rivolge, per ottenerlo, all’istituzione com- petente in materia di disoccupazione di quest’ultimo Stato membro alla quale è stato iscritto da ultimo, od ad un’altra istituzione designata dall’autorità competente di detto Stato membro.
Art. 82 Attestato relativo ai familiari da prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni
1. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 68 paragrafo 2 del regolamento, l’interessato è tenuto a presentare all’istituzione competente un attestato relativo ai familiari che hanno la residenza nel territorio di uno stato membro diverso da quello in cui si trova detta istituzione.
2. Tale attestato è rilasciato dall’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio tali familiari risiedono. Esso deve comprovare che i familiari non sono presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni di disoccu- pazione dovute ad un’altra persona ai sensi della legislazione di detto Stato membro.
L’attestato è valido per dodici mesi dalla data del rilascio. Può essere rinnovato; in tal caso, la durata di validità decorre dalla data del rinnovo. L’interessato è tenuto a notificare immediatamente all’istituzione competente ogni fatto che renda necessario modificare detto attestato. La modifica ha effetto dal giorno in cui tale fatto si è verificato.
3. Se l’istituzione che rilascia l’attestato di cui al paragrafo 1 non è in grado di certificare che i familiari non sono presi in considerazione per il calcolo delle presta- zioni di disoccupazione dovute ad un’altra persona ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio essi risiedono, l’interessato completa l’attestato in questione con una dichiarazione in tal senso all’atto della presentazione dell’atte- stato all’istituzione competente. Le disposizioni del paragrafo 2 secondo comma sono applicabili per analogia a questa dichiarazione.
Applicazione dell’articolo 69 del regolamento
Art. 83 Condizioni e limiti del mantenimento del diritto a prestazioni quando il disoccupato si reca in un altro Stato membro
1. Per conservare il beneficio delle prestazioni, il disoccupato di cui all’articolo 69 paragrafo 1 del regolamento è tenuto a presentare all’istituzione del luogo in cui si è recato un attestato con il quale l’istituzione competente certifica che continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni fissate al paragrafo 1 lettera b) di detto articolo. L’istituzione competente indica in particolare nell’attestato:
a) l’importo della prestazione da corrispondere al disoccupato secondo la legi- slazione dello Stato competente;
b) la data alla quale il disoccupato ha cessato di essere a disposizione dei servi- zi del lavoro dello Stato competente;
c) il termine accordato in conformità dell’articolo 69 paragrafo 1 lettera b) del regolamento per l’iscrizione come richiedente lavoro nello Stato membro in cui il disoccupato si è recato;
d) il periodo massimo durante il quale può essere conservato il diritto alle pre- stazioni in conformità dell’articolo 69 paragrafo 1 lettera c) del regolamento;
e) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.
2. Il disoccupato che ha l’intenzione di recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione è tenuto a richiedere l’attestato di cui al paragrafo 1 prima della partenza. Se il disoccupato non presenta detto attestato, l’istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo. I servizi del lavoro dello Stato competente devono accertarsi che il disoccupato sia stato informato dei doveri impostigli dall’articolo 69 del regolamento e dal presente articolo.
3. L’istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato comunica all’istituzione competente la data d’iscrizione del disoccupato e quella di inizio della corresponsio- ne delle prestazioni e corrisponde le prestazioni dello Stato competente secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato.
L’istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato procede o fa procedere al controllo, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica. Non appena ne ha conoscenza, informa l’istituzione competente del subentro di qualsiasi fatto di cui al paragrafo 1 lettera e) e, nel caso in cui la prestazione debba essere sospesa o soppressa, interrompe imme- diatamente la corresponsione della prestazione. L’istituzione competente indica senza indugio in quale misura e da quale data i diritti del disoccupato sono modifica- ti da tale fatto. La corresponsione delle prestazioni può, se del caso, essere ripresa soltanto dopo aver ricevuto tali indicazioni. Nel caso in cui la prestazione debba essere ridotta, l’istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato continua a corrispondergli una parte ridotta della prestazione con riserva di regolarizzazione dopo aver ricevuto la risposta dell’istituzione competente.
4. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di applicazione, previo parere della commissione ammini- strativa.
Applicazione dell’articolo 71 del regolamento
Art. 84 Lavoratori subordinati in disoccupazione che durante l’ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
1. Nei casi di cui all’articolo 71 paragrafo 1 lettera a) punto ii) e lettera b) punto ii) prima frase del regolamento, l’istituzione del luogo di residenza è considerata istitu- zione competente per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 80 del regola- mento di applicazione.
2. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 71 paragrafo 1 lettera b) punto ii) del regolamento, il lavoratore subordinato in disoccupazione è tenuto a presentare all’istituzione del luogo di residenza, oltre all’attestato di cui all’articolo 80 del regolamento di applicazione, un attestato dell’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo in cui sia indicato che non ha diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 69 del regolamento.
3. Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 71 paragrafo 2 del regolamento, l’istituzione del luogo di residenza chiede all’istituzione competente tutte le infor-
mazioni relative ai diritti del lavoratore subordinato in disoccupazione nei confronti di quest’ultima istituzione.
Capitolo 7: Prestazioni familiari
Applicazione dell’articolo 72 del regolamento
Art. 85 Attestato dei periodi di attività subordinata o autonoma
1. Per beneficiare delle disposizioni dell’articolo 72 del regolamento, l’interessato è tenuto a presentare all’istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione o di attività subordinata o autonoma compiuti sotto la legi- slazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo.
2. L’attestato è rilasciato, a richiesta dell’interessato, dall’istituzione competente in materia di prestazioni familiari dello Stato membro alla quale è stato iscritto ante- riormente da ultimo o da un’altra istituzione designata dall’autorità competente di detto Stato membro. Se l’interessato non presenta detto attestato, l’istituzione com- petente si rivolge all’una o all’altra di tali istituzioni per ottenerlo, a meno che l’istituzione di assicurazione malattia non sia in grado di trasmetterle copia dell’atte- stato di cui all’articolo 16 paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di assicurazione o di attività subordinata o autonoma compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
Applicazione dell’articolo 73 e dell’articolo 75 paragrafi 1 e 2 del regolamento
Art. 86
1. Per beneficiare delle prestazioni familiari in conformità dell’articolo 73 del regolamento, il lavoratore subordinato è tenuto a presentare una domanda all’istituzione competente, se del caso tramite il datore di lavoro.
2. Il lavoratore subordinato è tenuto a produrre, a corredo della domanda, un certifi- cato relativo ai familiari che hanno la loro residenza nel territorio di uno Stato mem- bro diverso da quello in cui si trova l’istituzione competente. Tale certificato è rilasciato dalle autorità competenti in materia di stato civile del Paese di residenza di tali familiari, o dall’istituzione del loro luogo di residenza competente in materia di assicurazione malattia oppure da un’altra istituzione designata dall’autorità compe- tente dello Stato membro nel cui territorio essi risiedono. Il certificato deve essere rinnovato ogni anno.
3. A corredo della domanda, il lavoratore subordinato è anche tenuto a fornire le informazioni che consentono di individuare la persona alla quale devono essere pagate le prestazioni familiari nel Paese di residenza (cognome, nome e indirizzo completo) se la legislazione dello Stato competente prevede che le prestazioni fami- liari possono o devono essere pagate ad una persona diversa dall’interessato.
4. Le autorità di due o più Stati membri possono concordare modalità particolari di applicazione per il pagamento delle prestazioni familiari, soprattutto per facilitare l’applicazione dell’articolo 75 paragrafi 1 e 2 del regolamento. Di tali accordi viene informata la commissione amministrativa.
5. Il lavoratore subordinato è tenuto ad informare, se del caso tramite il datore di lavoro, l’istituzione competente:
– di qualsiasi cambiamento della situazione dei familiari che possa modificare il diritto alle prestazioni familiari;
– di qualsiasi modifica del numero dei familiari per i quali sono dovute le pre- stazioni familiari;
– di qualsiasi trasferimento di residenza o di dimora dei familiari;
– di qualsiasi esercizio di un’attività professionale per la quale prestazioni fa- miliari sono ugualmente dovute ai sensi della legislazione dello Stato mem- bro nel cui territorio i familiari hanno la residenza.
Art. 87
...
Applicazione dell’articolo 74 del regolamento Art. 88
Le disposizioni dell’articolo 86 del regolamento d’applicazione si applicano mutatis mutandis ai lavoratori subordinati o autonomi disoccupati, di cui all’articolo 74 del regolamento.
Art. 89
…
Capitolo 8:
Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani
Applicazione degli articoli 77, 78 e 79 del regolamento
Art. 90
1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell’articolo 77 o dell’articolo 78 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare una domanda all’istituzione del luogo di residenza, secondo le modalità previste dalla legislazione che detta istitu- zione applica.
2. Tuttavia, se il richiedente non risiede nel territorio dello Stato membro in cui si trova l’istituzione competente, può presentare la domanda all’istituzione competente o all’istituzione del luogo di residenza che la trasmette all’istituzione competente, indicandone la data di presentazione. Tale data è considerata data di presentazione della domanda all’istituzione competente.
3. Se l’istituzione competente di cui al paragrafo 2 constata che il diritto non sussi- ste ai sensi delle disposizioni della legislazione da essa applicata, trasmette senza indugio la domanda corredata di tutti i documenti ed informazioni necessari all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato più lungamente soggetto. Se del caso, occorre risalire, come suin- dicato, fino all’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione l’interessato ha compiuto il più breve periodo di assicurazione o di residenza.
4. La Commissione amministrativa determina, se necessario, le modalità comple- mentari necessarie per la presentazione delle domande di prestazioni.
Art. 91
1. Il pagamento delle prestazioni dovute ai sensi dell’articolo 77 o dell’articolo 78 del regolamento è effettuato in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione.
2. Le autorità competenti degli Stati membri designano, se necessario, l’istituzione competente per la corresponsione delle prestazioni dovute ai sensi degli articoli 77 o 78 del regolamento.
Art. 92
Ogni persona cui sono corrisposte prestazioni ai sensi dell’articolo 77 o dell’arti- colo 78 del regolamento per i figli di un titolare di pensione o di rendita o per orfani, è tenuta ad informare l’istituzione debitrice di tali prestazioni:
– di qualsiasi cambiamento nella situazione dei figli o orfani che possa modi- ficare il diritto alle prestazioni;
– di qualsiasi modifica del numero dei figli o orfani per i quali sono dovute prestazioni;
– di qualsiasi trasferimento di residenza di tali figli o orfani;
– di qualsiasi esercizio di un’attività professionale che dia il diritto a presta- zioni o assegni familiari per tali figli o orfani.
Titolo V: Disposizioni finanziarie
Art. 93 Rimborso delle prestazioni di assicurazione malattia e maternità diverse da quelle di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento
di applicazione
1. L’importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell’articolo 19 paragrafi 1 e 2 del regolamento ai lavoratori subordinati e ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che risiedono sul territorio dello stesso Stato membro, nonché delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 2, degli artico- li 22, 22bis, 22ter, 25 paragrafi 1, 3 e 4 e degli articoli 26, 31, 34bis o 34ter del regola- mento, è rimborsato dall’istituzione competente all’istituzione che ha corrisposto le suddette prestazioni secondo quanto risulta dalla contabilità di quest’ultima istitu- zione.
2. Nei casi di cui all’articolo 21 paragrafo 2 secondo comma, all’articolo 22 para- grafo 3 secondo comma e all’articolo 31 del regolamento nonché per l’applicazione del paragrafo 1, è considerata istituzione del luogo di residenza del familiare o del titolare di pensione o rendita, a seconda dei casi.
3. Quando l’importo effettivo delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta dalla contabilità dell’istituzione che le ha corrisposte, l’importo da rimborsare è determi- nato, in mancanza di un accordo concluso ai sensi del paragrafo 6, in maniera forfet- taria in base a tutti i riferimenti appropriati desunti dai dati disponibili. La commis- sione amministrativa valuta le basi che sono servite al calcolo del forfait e ne stabilisce l’ammontare.
4. Ai fini del rimborso, non possono esser prese in considerazione tariffe superiori a quelle applicabili alle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori subordinati o autonomi soggetti alla legislazione applicata dall’istituzione che ha corrisposto le prestazioni di cui al paragrafo 1.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia al rimborso delle prestazioni in denaro corrisposte in conformità delle disposizioni dell’articolo 18 paragrafo 8 seconda frase del regolamento di applicazione.
6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare, previo parere della commissione amministrativa, altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, in particolare su base forfettaria.
Art. 94 Rimborso delle prestazioni in natura dell’assicurazione malattia- maternità corrisposte ai familiari di un lavoratore subordinato
o autonomo non residenti nel territorio dello stesso Stato membro di quest’ultimo
1. L’importo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell’articolo 19 paragra- fo 2 del regolamento ai familiari che non risiedono nel territorio dello stesso Stato membro del lavoratore subordinato o autonomo è rimborsato dalle istituzioni com- petenti alle istituzioni che hanno corrisposto dette prestazioni in base ad un forfait che si avvicini il più possibile alle spese effettive, fissato per ogni anno civile.
2. l forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per famiglia per il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione, ed applicando al risultato una riduzione del venti per cento.
3. Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati secondo le seguenti norme:
a) il costo medio annuo per famiglia è ottenuto, per ciascuno Stato membro, dividendo le spese annue relative al totale delle prestazioni in natura corri- sposte dalle istituzioni di questo Stato membro all’insieme dei familiari dei lavoratori subordinati o autonomi soggetti alla legislazione di detto Stato membro, nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione, per il numero medio annuo dei lavoratori subordinati o autonomi con familiari; i regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione a tal fine sono indicati nell’articolo 9 del regolamento d’applicazione;
b) il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione è uguale, nei rapporti fra le istituzioni di due Stati membri, al numero medio annuo dei lavoratori subordinati o autonomi soggetti alla legislazione di uno di questi Stati membri e i cui familiari sono ammessi a beneficiare di prestazioni in natura da corrispondere da parte di una istituzione dell’altro Stato membro.
4. Il numero di famiglie da prendere in considerazione in conformità delle disposi- zioni del paragrafo 3 lettera b) è stabilito per mezzo di un inventario tenuto a tale scopo dall’istituzione del luogo di residenza in base ai documenti giustificativi dei diritti degli interessati, forniti dalla istituzione competente. In caso di contestazione, le osservazioni delle istituzioni interessate sono sottoposte alla commissione dei conti di cui all’articolo 101 paragrafo 3 del regolamento di applicazione.
5. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati possono concordare altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, previo parere della com- missione amministrativa.
Art. 95 Rimborso delle prestazioni in natura dell’assicurazione malattia- maternità corrisposte ai titolari di pensioni o di rendite ed ai loro familiari che non hanno la loro residenza in uno Stato membro ai sensi della cui legislazione beneficiano di una pensione
o di una rendita ed hanno diritto alle prestazioni
1. L’importo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell’articolo 28 paragra- fo 1 e dell’articolo 28bis e dell’articolo 29 paragrafo 1 del regolamento è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno corrisposto dette prestazioni in base ad un forfait che si avvicini il più possibile alle spese effettive.
2. Il forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per titolare di pensione o rendita per il numero medio annuo di titolari di pensione o rendita da prendere in considerazione, ed applicando al risultato una riduzione del venti per cento.
3. Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati secondo le seguenti norme:
a) il costo medio annuo per titolare di pensione o di rendita è ottenuto, per cia- scuno Stato membro, dividendo le spese annue relative al totale delle presta- zioni in natura corrisposte dalle istituzioni di questo Stato membro all’in- sieme dei titolari di pensione o di rendita dovute ai sensi della legislazione di detto Stato membro nei regimi di sicurezza sociale da prendere in conside- razione a tal fine sono indicati nell’allegato 9;
b) il numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita da prendere in considerazione è uguale, nei rapporti fra le istituzioni di due Stati membri, al numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita, e/o dei loro fami- liari, di cui all’articolo 28 paragrafo 2 e all’articolo 29 paragrafo 1 del rego- lamento che, risiedendo nel territorio di uno dei due Stati membri, hanno diritto alle prestazioni in natura a carico di un’istituzione dell’altro Stato membro.
4. Il numero dei titolari di pensione o di rendita da prendere in considerazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 lettera b) è stabilito per mezzo di un inventario tenuto a tale scopo dall’istituzione del luogo di residenza in base ai do- cumenti giustificativi dei diritti degli interessati, forniti dall’istituzione competente. In caso di contestazione, le osservazioni delle istituzioni interessate sono sottoposte alla commissione dei conti di cui all’articolo 101 paragrafo 3 del regolamento di applicazione.
5. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono concor- dare altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, previo parere della commissione amministrativa.
Applicazione dell’articolo 63 paragrafo 2 del regolamento
Art. 96 Rimborso delle prestazioni in natura dell’assicurazione infortuni
sul lavoro e malattie professionali, corrisposte dall’istituzione di uno Stato membro per conto di un’istituzione di un altro Stato membro
Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 63 paragrafo 2 del regolamento, le disposizioni dell’articolo 93 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
Applicazione dell’articolo 70 paragrafo 2 del regolamento
Art. 97 Rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte
ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione
1. L’importo delle prestazioni corrisposte ai sensi dell’articolo 69 del regolamento è rimborsato dall’istituzione competente all’istituzione che ha corrisposto dette presta- zioni quale risulta dalla contabilità di quest’ultima istituzione.
2. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono:
– previo parere della Commissione amministrativa, concordare altre modalità di determinazione degli importi da rimborsare, in particolare su base forfet- taria, o altre modalità di pagamento o
– rinunciare a qualsiasi rimborso tra istituzioni.
Art. 98
...
Disposizioni comuni ai rimborsi
Art. 99 Spese di amministrazione
Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono conve- nire, in conformità delle disposizioni dell’articolo 84 paragrafo 2 terza frase del regolamento, che gli importi delle prestazioni di cui agli articoli da 93 a 98 del regolamento di applicazione siano maggiorati di una percentuale determinata per tener conto delle spese di amministrazione. Tale percentuale può essere differente secondo le prestazioni in questione.
Art. 100 Crediti arretrati
1. In occasione del regolamento dei conti tra le istituzioni degli Stati membri, le domande di rimborso relative a prestazioni corrisposte nel corso di un anno civile anteriore di più di tre anni alla data di trasmissione di dette domande ad un organi- smo di collegamento ovvero ad un’istituzione debitrice dello Stato competente, possono non essere prese in considerazione dall’istituzione debitrice.
2. Per quanto riguarda le domande relative ai rimborsi calcolati su base forfettaria, il termine di tre anni comincia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei costi medi annui delle prestazioni in natura stabiliti conformemente agli articoli 94 e 95 del regolamento di applicazione.
Art. 101 Situazione dei crediti
1. La commissione amministrativa stabilisce la situazione dei crediti per ogni anno civile, in applicazione degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento.
2. La commissione amministrativa può far procedere ad ogni verifica utile al con- trollo dei dati statistici e contabili atti a stabilire la situazione dei crediti di cui al paragrafo 1, in particolare per assicurarsi della loro conformità alle regole fissate nel presente titolo.
3. La commissione amministrativa adotta le decisioni nel presente articolo su rela- zione di una commissione dei conti, che le fornisce un parere motivato. La commis- sione amministrativa fissa le modalità di funzionamento e la composizione della commissione dei conti.
Art. 102 Attribuzioni della commissione dei conti – Modalità di rimborso
1. La commissione dei conti è incaricata di:
a) riunire i dati necessari e procedere ai calcoli richiesti per l’applicazione del presente titolo;
b) riferire periodicamente alla commissione amministrativa sui risultati di applicazione dei regolamenti, in particolare sul piano finanziario;
c) rivolgere alla commissione amministrativa tutti i suggerimenti utili in rap- porto con le disposizioni delle lettere a) e b);
d) presentare alla commissione amministrativa proposte in merito alle osserva- zioni che le sono trasmesse in conformità dell’articolo 94 paragrafo 4 e all’articolo 95 paragrafo 4 del regolamento di applicazione;
e) investire la commissione amministrativa di proposte relative all’applicazione dell’articolo 101 del regolamento di applicazione;
f) effettuare lavori, studio o missioni sulle questioni che le sono sottoposte dal- la commissione amministrativa.
2. I rimborsi previsti agli articoli 36, 63 e 70 del regolamento sono effettuati, per l’insieme delle istituzioni competenti di uno Stato membro, alle istituzioni creditrici di un altro Stato membro, tramite gli organismi designati dalle autorità competenti degli Stati membri. Gli organismi tramite i quali sono stati effettuati i rimborsi informano la commissione amministrativa delle somme rimborsate entro i termini e secondo le modalità da essa fissati.
3. Quando i rimborsi sono determinati sulla base dell’importo effettivo delle presta- zioni corrisposte quale risulta dalla contabilità delle istituzioni, essi sono effettuati per ogni semestre civile, nel corso del semestre civile successivo.
4. Quando i rimborsi sono determinati su base forfettaria, essi sono effettuati per ogni anno civile; in tal caso, le istituzioni competenti versano anticipi alle istituzioni creditrici il primo giorno di ogni semestre civile, secondo le modalità fissate dalla commissione amministrativa.
5. Le autorità competenti di due o più Stati membri possono concordare altri termini per il rimborso o altre modalità relative al versamento di anticipi.
Art. 103 Raccolta dei dati statistici e contabili
Le autorità competenti degli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per l’applicazione delle disposizioni del presente titolo, in particolare di quelle che implicano la raccolta di dati statistici o contabili.
Art. 104 Iscrizione nell’allegato 5 degli accordi fra Stati membri o fra autorità competenti degli Stati membri concernenti i rimborsi
1. Le disposizioni analoghe a quelle che sono previste all’articolo 36 paragrafo 3, all’articolo 63 paragrafo 3 e all’articolo 70 paragrafo 3 del regolamento, nonché all’articolo 93 paragrafo 6, all’articolo 94 paragrafo 6 e all’articolo 95 paragrafo 6 del regolamento di applicazione e che sono in vigore il giorno precedente a quello dell’entrata in vigore del regolamento, rimangono applicabili sempreché siano indicate nell’allegato 5 del regolamento di applicazione.
2. Le disposizioni analoghe a quelle previste al paragrafo 1, che si applicheranno nei rapporti fra due o più Stati membri successivamente all’entrata in vigore del regolamento, saranno iscritte nell’allegato 5 del regolamento d’applicazione. Lo stesso vale per le disposizioni che saranno concordate ai sensi dell’articolo 97 para- grafo 2 del regolamento di applicazione.
Spese per il controllo amministrativo e sanitario Art. 105
1. Le spese risultanti dal controllo amministrativo, nonché degli esami medici, ricoveri in osservazione, spostamenti di medici e verifiche di ogni genere, necessari per la concessione, la corresponsione o la revisione delle prestazioni, sono rimborsa- te all’istituzione che ne è stata incaricata, sulla base delle tariffe da essa applicate, dall’istituzione per conto della quale essi sono stati effettuati.
2. Tuttavia, due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di rimborso, in particolare rimborsi forfettari, o rinunciare ad ogni rimborso tra istituzioni.
Tali accordi saranno iscritti nell’allegato 5 del regolamento di applicazione. Gli accordi vigenti il giorno precedente l’entrata in vigore del regolamento rimangono applicabili sempreché indicati in detto allegato.
Disposizioni comuni ai pagamenti di prestazioni in denaro Art. 106
Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano alla commissione amministrativa, entro i termini e secondo le modalità fissate da detta commissione, l’importo delle prestazioni in denaro corrisposte dalle istituzioni rientranti nel campo di loro competenza, a favore dei beneficiari che risiedono o dimorano nel territorio di ciascun altro Stato membro.
Art. 107 Conversione delle monete
1. Per l’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) disposizioni del regolamento: articolo 12 paragrafi 2, 3 e 4; artico- lo 14quinquies paragrafo 1; articolo 19 paragrafo 1 lettera b) ultima frase; arti- colo 22 paragrafo 1 punto ii) ultima frase; articolo 25 paragrafo 1 lettera b) penultima frase; articolo 41 paragrafo 1 lettere c) e d); articolo 46 paragra- fo 4; articolo 46bis paragrafo 3; articolo 50; articolo 52 lettera b) ultima frase; articolo 55 paragrafo 1 punto ii) ultima frase; articolo 70 paragrafo 1 primo comma; articolo 71 paragrafo 1 lettera a) punto ii) e lettera b) punto ii) penultima frase;
b) disposizioni del regolamento di applicazione: articolo 34 paragrafi 1, 4 e 5,
il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un’altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
2. Il periodo di riferimento è:
– il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° aprile successivo;
– il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° luglio successivo;
– il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° ottobre successivo;
– il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo.
3. ...
4. Su proposta della commissione dei conti, la commissione amministrativa fissa la data da prendere in considerazione per determinare i tassi di conversione da appli- carsi nei casi di cui al paragrafo 1.
5. I tassi di conversione da applicare nei casi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel corso del penultimo mese prece- dente a quello dal cui primo giorno essi devono essere applicati.
6. Nei casi non contemplati nel paragrafo 1, la conversione si effettua al corso ufficiale di cambio del giorno del pagamento, sia in caso di versamento delle presta- zioni sia in caso di rimborso.
Titolo VI: Disposizioni varie
Art. 108 Prova della qualità di lavoratore stagionale
Per comprovare la sua qualità di lavoratore stagionale, il lavoratore subordinato di cui all’articolo 1 lettera c) del regolamento è tenuto a presentare il suo contratto di lavoro vidimato dai servizi del lavoro dello Stato membro nel cui territorio si reca ad esercitare o ha esercitato la sua attività. Se in questo Stato membro non vengono conclusi contratti di lavoro stagionale, l’istituzione del Paese di occupazione rilascia, ove occorra, in caso di richiesta di prestazioni, un certificato che attesti, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, il carattere stagionale del lavoro che questi presta o ha prestato.
Art. 109 Accordo concernente il versamento dei contributi
Il datore di lavoro che non ha stabilimento nello Stato membro nel cui territorio il lavoratore subordinato è occupato e il lavoratore subordinato possono convenire che quest’ultimo adempia agli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda il ver- samento dei contributi.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale accordo all’istituzione competente o, se del caso, all’istituzione designata dall’autorità competente di detto Stato membro.
Art. 110 Collaborazione amministrativa concernente il ricupero di prestazioni indebite
Se l’istituzione di uno Stato membro che ha corrisposto prestazioni intende eserci- tare un ricorso contro una persona che ha indebitamente percepito tali prestazioni, l’istituzione del luogo di residenza di detta persona o l’istituzione designata dall’au- torità competente dello Stato membro nel cui territorio detta persona risiede presta i suoi buoni uffici alla prima istituzione.
Art. 111 Ripetizione dell’indebito da parte delle istituzioni di sicurezza sociale e ricorso degli organismi di assistenza
1. Se, al momento della liquidazione o della revisione delle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o di morte (pensioni) in applicazione del capitolo 3 del titolo III del regolamento, l’istituzione di uno Stato membro ha versato ad un beneficiario di prestazioni una somma che eccede quella cui ha diritto, detta istituzione può chiede- re all’istituzione degli altri Stati membri, debitori di prestazioni corrispondenti in favore di tale beneficiario, di trattenere l’importo pagato in eccedenza sul congua- glio dei ratei di pensione che essa versa a detto beneficiario. Quest’ultima istituzione trasferisce l’importo così trattenuto all’istituzione creditrice. Nella misura in cui l’importo pagato in eccedenza non può essere trattenuto sul conguaglio dei ratei di pensione, si applicano le disposizioni del paragrafo 2.
2. Quando l’istituzione di uno Stato membro ha versato a un beneficiario di presta- zioni una somma che eccede quella cui ha diritto, quest’ultima può, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all’istituzione di
ciascun altro Stato membro debitrice di prestazioni a favore di tale beneficiario, di trattenere l’importo pagato in eccedenza sulle somme che gli versa. Quest’ultima istituzione opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensa- zione dalla legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme versate da essa stessa in eccedenza e trasferisce l’importo trattenuto all’istituzione creditrice.
3. Quando una persona cui il regolamento è applicabile ha beneficiato dell’assi- stenza nel territorio di uno Stato membro per un periodo durante il quale aveva diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, l’organismo che ha fornito l’assistenza, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle presta- zioni dovute a detta persona, può chiedere all’istituzione di ciascun altro Stato membro debitrice di prestazioni in favore di detta persona di trattenere l’importo erogato per l’assistenza sulle somme che essa versa a detta persona.
Quando il familiare di una persona cui il regolamento è applicabile ha beneficiato dell’assistenza nel territorio di uno Stato membro per un periodo durante il quale essa aveva diritto a prestazioni, per il familiare di cui trattasi, ai sensi della legisla- zione di un altro Stato membro, l’organismo che ha fornito l’assistenza, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute a detta persona, per il familiare di cui trattasi, può chiedere all’istituzione di ogni altro Stato membro, debitrice di tali prestazioni in favore di detta persona, di trattenere l’importo erogato per l’assistenza sulle somme che le versa per il medesimo familiare.
L’istituzione debitrice opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica e trasferisce l’importo trattenuto all’organismo creditore.
Art. 112
Quando un’istituzione ha proceduto a pagamenti indebiti, direttamente o tramite un’altra istituzione, e il loro ricupero è divenuto impossibile, le somme in questione rimangono definitivamente a carico della prima istituzione, salvo per i casi in cui il pagamento indebito è il risultato di un’azione dolosa.
Art. 113 Recupero delle prestazioni in natura corrisposte indebitamente ai lavoratori subordinati dei trasporti internazionali
1. Se il diritto alle prestazioni in natura non è riconosciuto dall’istituzione compe- tente, le prestazioni in natura corrisposte dall’istituzione del luogo di dimora ad un lavoratore subordinato dei trasporti internazionali, in virtù della presunzione di cui all’articolo 20 paragrafo 1 o all’articolo 62 paragrafo 1 del regolamento di applica- zione, sono rimborsate dall’istituzione competente.
2. Le spese sostenute dall’istituzione del luogo di dimora per qualsiasi lavoratore subordinato dei trasporti internazionali che ha beneficiato di prestazioni in natura su presentazione dell’attestato di cui all’articolo 20 paragrafo 1 o all’articolo 62 para- grafo 1 del regolamento di applicazione se l’interessato non si è prima rivolto all’istituzione del luogo di dimora e non ha diritto a prestazioni in natura, sono rimborsate dall’istituzione indicata come competente in detto attestato o da qualsiasi
altra istituzione a tale scopo designata dall’autorità competente dello Stato membro in causa.
3. L’istituzione competente oppure, nel caso di cui al paragrafo 2, l’istituzione indicata come competente o l’istituzione designata a tal fine, conserva nei confronti del beneficiario un credito pari al valore delle prestazioni in natura indebitamente corrisposte. Dette istituzioni comunicano i loro crediti alla commissione dei conti di cui all’articolo 101 paragrafo 3 del regolamento di applicazione, che ne compila un estratto.
Art. 114 Corresponsioni provvisorie di prestazioni in caso di contestazione sulla legislazione applicabile o sull’istituzione che deve corrispondere le prestazioni
In caso di contestazione tra le istituzioni o le autorità competenti di due o più Stati membri in merito alla legislazione applicabile ai sensi del titolo II del regolamento oppure in merito alla determinazione dell’istituzione che deve corrispondere le prestazioni, l’interessato, che potrebbe aver diritto a prestazioni se non vi fosse contestazione, beneficia a titolo provvisorio delle prestazioni previste dalla legisla- zione applicata dall’istituzione del luogo di residenza oppure, se l’interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall’istituzione in causa, alla quale per prima è stata presentata la domanda.
Art. 115 Modalità delle perizie mediche effettuate in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
L’istituzione del luogo di dimora o di residenza che, ai sensi dell’articolo 87 del regolamento, è richiesta di effettuare una perizia medica, procede secondo le modali- tà previste dalla legislazione che essa applica.
In mancanza di tali modalità, essa si rivolge all’istituzione competente per conoscere le modalità da applicare.
Art. 116 Accordi relativi al ricupero dei contributi
1. Gli accordi che saranno conclusi ai sensi dell’articolo 92 paragrafo 2 del regola- mento saranno iscritti nell’allegato 5 del regolamento di applicazione.
2. Gli accordi conclusi per l’applicazione dell’articolo 51 del regolamento n. 3 rimangono applicabili se sono indicati nell’allegato 5 del regolamento di applica- zione.
Titolo VIbis: Disposizioni relative al trattamento elettronico dei dati
Art. 117 Trattamento dei dati
1. In base a studi e a proposte della commissione tecnica di cui all’articolo 117quater del regolamento di applicazione, la commissione amministrativa adegua alle nuove tecniche di trattamento dei dati i moduli di certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti, nonché le modalità di inoltro e le procedure di trasmis- sione dei dati previste ai fini dell’applicazione del regolamento e del suo regola- mento di applicazione.
2. La commissione amministrativa adotta le misure necessarie per garantire l’uso generale di tali moduli, modalità d’inoltro e procedure adeguati, tenuto conto del- l’impiego delle nuove tecniche di trattamento dei dati in ciascuno Stato membro.
Art. 117bis Servizi telematici
1. Gli Stati membri utilizzano progressivamente servizi telematici per lo scambio fra istituzioni dei dati richiesti ai fini dell’applicazione del regolamento e del suo regolamento di applicazione.
La Commissione delle Comunità europee appoggia le attività d’interesse comune a partire dal momento in cui gli Stati membri instaurano tali servizi telematici.
2. In base alle proposte della commissione tecnica di cui all’articolo 117quater del regolamento di applicazione, la commissione amministrativa adotta le norme di architettura comune per i servizi telematici, anzitutto in materia di sicurezza e d’impiego degli standard.
Art. 117ter Funzionamento dei servizi telematici
1. Ogni Stato membro ha la responsabilità di gestire la propria parte dei servizi telematici, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di tutela delle per- sone per quanto riguarda il trattamento dei dati aventi carattere personale.
2. La commissione amministrativa stabilisce disposizioni per il funzionamento della parte comune dei servizi telematici.
Art. 117quater Commissione tecnica per il trattamento dei dati
1. La commissione amministrativa istituisce una commissione tecnica, la quale redige relazioni e fornisce un parere motivato prima dell’adozione di decisioni conformemente agli articoli 117, 117bis e 117ter. Le modalità di funzionamento e la composizione di tale commissione tecnica sono decise dalla commissione ammini- strativa.
2. La commissione tecnica:
a) raccoglie i documenti tecnici pertinenti e avvia gli studi e le attività richieste ai fini del presente titolo;
b) presenta alla commissione amministrativa le relazioni e i pareri motivati di cui al paragrafo 1;
c) esegue qualsiasi altro compito e studio relativo ai problemi che la Commis- sione amministrativa le sottopone.
Titolo VII: Disposizioni transitorie e finali
Art. 118 Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite per i lavoratori subordinati
1. Se la data di realizzazione del rischio è anteriore al 1° ottobre 1972 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e se la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto rischio, per un periodo anteriore a quest’ultima data, una doppia liquidazione:
a) per il periodo anteriore al 1° ottobre 1972 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento n. 3 o alle convenzioni vigenti tra gli Stati membri in causa;
b) per il periodo che decorre dal 1° ottobre 1972 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione del territorio dello Stato membro interessa- to, conformemente al regolamento.
Tuttavia, se l’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lette- ra a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l’interessato continua a beneficiare dell’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).
2. La presentazione ad un’istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1° ottobre 1972 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, o su una parte di esso, comporta la revisione d’ufficio, confor- memente al regolamento, delle prestazioni che sono state liquidate, prima di questa data, per la stessa eventualità, dall’istituzione o dalle istituzioni di uno o più Stati membri diversi; senza che tale revisione comporti un’eventuale concessione di prestazioni per un importo meno elevato.
Art. 119 Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite per i lavoratori autonomi
1. Se la data di realizzazione dell’evento è anteriore al 1° luglio 1982 o alla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquida- zione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto evento per un periodo anteriore a quest’ultima data, una doppia liquidazione:
a) per il periodo anteriore al 1° luglio 1982 o alla data di applicazione del rego- lamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, con- formemente al regolamento o alle convenzioni vigenti tra gli Stati membri in causa, in vigore prima di tale data;
b) per il periodo che decorre dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento.
Tuttavia, se l’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lette- ra a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l’interessato continua a beneficiare dell’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).
2. La presentazione all’istituzione di uno Stato membro di una domanda di presta- zioni d’invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato mem- bro interessato, o su una parte di esso, comporta la revisione d’ufficio delle presta- zioni che sono state liquidate per lo stesso evento anteriormente a tale data da parte dell’istituzione o delle istituzioni di uno o più Stati membri, conformemente al regolamento, senza che tale revisione comporti un’eventuale concessione di presta- zioni per un importo meno elevato.
Art. 119bis Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendita per l’applicazione dell’articolo 15 paragrafo 1 lettera a) in fine del regolamento d’applicazione
1. Se la data di realizzazione del rischio è anteriore al 1° gennaio 1987 e se la doman- da di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto rischio, per un periodo anteriore a quest’ultima data, una doppia liquidazione:
a) per il periodo anteriore al 1° gennaio 1987, conformemente alle disposizioni del regolamento o alle convenzioni vigenti tra gli Stati membri in causa;
b) per il periodo che decorre dal 1° gennaio 1987, conformemente alle disposi- zioni del regolamento.
Tuttavia, se l’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lette- ra a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l’interessato continua a beneficiare dell’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).
2. La presentazione all’istituzione di uno Stato membro di una domanda si presta- zioni d’invalidità, di vecchiaia o superstiti, a decorrere dal 1° gennaio 1987, compor- ta la revisione d’ufficio, conformemente alle disposizioni del regolamento, delle prestazioni che sono state liquidate, prima di questa data, per la stessa eventualità, dall’istituzione o dalle istituzioni di uno o più degli altri Stati membri, fatto salvo l’articolo 3.
3. I diritti degli interessati che hanno ottenuto, anteriormente al 1° gennaio 1987, nel territorio dello Stato membro interessato, la liquidazione di una pensione o di
una rendita possono essere sottoposti a revisione a loro richiesta, tenendo conto del regolamento (CEE) n. 3811/86.
4. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro un termine di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1987, i diritti acquisiti in virtù del regolamento (CEE)
n. 3811/86 sono mantenuti a decorrere dal 1° gennaio 1987 o dalla data in cui sono stati acquisiti diritti alla pensione o alla rendita, se la domanda è posteriore al 1° gennaio 1987, fermo restando che agli interessati non possono essere applicate le disposizioni della legislazione di ciascuno Stato membro relative alla scadenza o alla prescrizione dei diritti.
5. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1987, i diritti, acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 3811/86, che non sono decaduti o prescritti, restano acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.
Art. 120 Persone che seguono un corso di studi o una formazione professionale
Le disposizioni del presente regolamento, eccetto gli articoli 10 e 10bis, sono appli- cabili per analogia agli studenti.
Art. 121 Accordi complementari di applicazione
1. Due o più Stati membri o le loro autorità competenti possono, se necessario, concludere accordi diretti a completare le modalità per l’applicazione amministrativa del regolamento. Tali accordi saranno iscritti nell’allegato 5 del regolamento di applicazione.
2. Gli accordi analoghi a quelli previsti dal paragrafo 1 e che sono vigenti il giorno precedente il 1° ottobre 1972 rimangono applicabili sempreché siano indicati nel- l’allegato 5 del regolamento di applicazione.
Art. 122 Disposizioni specifiche riguardanti la modifica degli allegati
Gli allegati del regolamento di applicazione possono essere modificati mediante un regolamento della Commissione su richiesta dello o degli Stati membri interessati o delle loro autorità competenti e previo parere unanime della Commissione ammini- strativa.
Allegato 1
Autorità competenti
(Art. 1 lett. l) del regolamento, art. 4 par. 1 e art. 122 del regolamento di applicazione)
A. Belgio
1. Ministre des affaires sociales, Bruxelles – Minister van Sociale Zaken, Brussel.
2. Ministre de l’agriculture et des petites et moyennes entreprises, Bruxelles – Mi- nister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Brussel.
3. Ministre des Pensions, Bruxelles – Minister van Pensioenen, Brussel (Ministero delle pensioni, Bruxelles).
4. Ministre de la Fonction publique – Minister van Ambtenarenzaken, Brussel.
B. Danimarca
1. Socialministeren, København.
2. Arbeidsministeren, København.
3. Sundhedsministeren, København.
4. Finansministeren, København.
C. Germania
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Bonn.
X. Xxxxxx
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.
E. Francia
1. Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Parigi.
2. Ministre de l’agriculture, Parigi.
F. Grecia
1. Ministro del lavoro e della sicurezza sociale, Atene.
2. Ministro della sanità e della previdenza, Atene.
3. Ministro della marina mercantile, Il Pireo.
4. Ministero della difesa nazionale, Atene.
5. Ministero della pubblica istruzione e dei culti, Atene.
6. Ministero degli affari economici, Atene.
G. Irlanda
1. Minister for Social, Community and Family Affairs, Dublin.
2. Minister for Health, Dublin.
H. Italia
1. Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, Roma.
2. Ministro della Sanità, Roma.
3. Ministro di Grazia e Giustizia, Roma.
4. Ministro delle Finanze, Roma.
5. Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Roma.
I. Lussemburgo
1. Ministre du travail et de la sécurité sociale, Luxembourg.
2. Ministre de la famille, Luxembourg.
3. Ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative, Luxembourg.
J. Paesi Bassi
1. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Xxxx.
2. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Rijswijk.
K. Austria
1. Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen, Vienna.
2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, Vienna.
3. Per quanto riguarda i regimi speciali dei funzionari: Bundesminister für öffentliche Leistung und Sport, Vienna, o il governo del Land interessato.
L. Portogallo
1. Ministro do Trabalho e da Solidariedade, Lisbona.
2. Ministro da Saúde, Lisbona.
3. Secrétario Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira, Funchal.
4. Secrétario Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores, Angra do Heroísmo.
5. Ministro das Finanças, Lisbona.
6. Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública, Lisbona.
M. Finlandia
Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.
X. Xxxxxx
Regeringen (Socialdepartementet), Stoccolma.
O. Regno Unito
1. Secretary of State for Social Security, Londra. 1bis. Secretary of State for Health, Londra.
1ter. I commissari fiscali o il loro rappresentante ufficiale, Londra.
2. Secretary of State for Scotland, Edimburgo.
3. Secretary of State for Wales, Cardiff.
4. Department of Health and Social Services for Northern Ireland, Belfast.
5. Principal Secretary, Social Affairs, Gibilterra.
6. Chief Executive of the Gibraltar Health Authority, Gibilterra.
Svizzera
1. Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
2. Segretariato di Stato dell’economia, Direzione del lavoro, Berna.
Istituzioni competenti
Allegato 2
(Art. 1 lett. o) del regolamento e art. 4 par. 2 del regolamento di applicazione)
A. Belgio
1. Malattia e maternità
a) Per l’applicazione degli articoli da 16 a 29 del regolamento di applicazione:
i) in generale: l’organismo assicuratore presso il quale il lavoratore subordinato o autonomo è iscritto
ii) per i marittimi: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des ma- rins – Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden, Antwerpen
iii) per le persone soggette al regime di sicurezza sociale d’oltremare: Office de sécurité sociale d’outre-mer – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Bruxelles
iv) per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer – Dienst voor overzeese sociale zekerheid,
Bruxelles
b) Per l’applicazione del titolo V del regolamento di applicazione: Institut national d’assurance maladie-invalidité, Bruxelles – Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeisverzekering, Bruxelles, per conto degli organismi assi- curatori o della cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi
2. Invalidità
a) Invalidità generale (operai, impiegati e minatori) e invalidità dei lavoratori autonomi: Institut national d’assurance maladie-invalidité – Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Bruxelles, unitamente all’organismo assicuratore presso il quale il lavoratore subordinato o autonomo è o è stato iscritto
b) Invalidità speciale dei lavoratori delle miniere: Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs – Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Bruxelles
c) Invalidità dei marittimi: Caisse de secours e de prévoyance en faveur des marins – Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden, Antwerpen
d) invalidità delle persone soggette al regime di sicurezza sociale d’oltremare: Office de sécurité sociale d’outre-mer – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Bruxelles
e) invalidità degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer – Dienst voor overzeese sociale zekerheid,
Bruxelles
f) Invalidità delle persone coperte da un regime speciale per dipendenti pubbli- ci: Administration des pensions du Ministère des Finances – Administratie van pensioenen van het Ministerie van Financiën o del servizio competente per il regime speciale di pensioni
3. Vecchiaia e morte (pensioni):
a) regime generale (operai, impiegati, minatori e marittimi): Office national des pensions, Bruxelles
b) regime dei lavoratori autonomi: Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles
c) regime di sicurezza sociale d’oltremare: Office de sécurité sociale d’outre- mer, Bruxelles
d) regime degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer, Bruxelles
e) regime speciale per i dipendenti pubblici: Administration des pensions du Ministère des Finances – Administratie van pensioenen van het Ministerie van Financiën o del servizio competente per il regime speciale di pensioni
4. Infortuni sul lavoro
a) Fino alla scadenza del termine di revisione previsto dalla legge 10 aprile 1971 (articolo 72):
i) prestazioni in natura:
– rinnovo e manutenzione delle protesi: Fonds des accidents du tra- vail – Fonds voor arbeidsongevallen, Bruxelles
– prestazioni diverse da quelle di cui al punto i): L’assicuratore pres- so il quale il datore di lavoro è assicurato o affiliato
ii) prestazioni in denaro:
– assegni: L’assicuratore presso il quale il datore di lavoro è assicu- rato o affiliato
– complementi previsti dal regio decreto 21 dicembre 1971: Fonds des accidents du travail – Fonds voor arbeidsongevallen, Bruxelles
b) Dopo la scadenza del termine di revisione previsto dalla legge 10 aprile 1971 (articolo 72):
i) prestazioni in natura: Fonds des accidents du travail – Fonds voor ar- beidsongevallen, Bruxelles
ii) prestazioni in denaro:
– rendita: L’organismo riconosciuto per l’erogazione delle rendite
– complemento: Fonds des accidents du travail – Fonds voor arbeid- songevallen, Bruxelles
c) Regime dei marittimi e dei pescatori: Fonds des accidents du travail – Fonds voor arbeidsongevallen, Bruxelles
d) In caso di mancata assicurazione del datore di lavoro: Fonds des accidents du travail – Fonds voor arbeidsongevallen, Bruxelles
e) regime degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Bruxelles
f) Per l’intero settore pubblico belga: Servizio del personale dell’Ammini- strazione che impiega il dipendente pubblico
g) Regime del personale militare e della gendarmeria: Administration des pen- sions du Ministère des Finances – Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën
5. Malattie professionali:
a) in linea generale: Fonds des maladies professionelles – Fonds voor beroep- sziekten, Bruxelles
b) regime degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Bru- xelles
c) per l’intero settore pubblico belga: Dipartimento del personale dell’ammi- nistrazione che impiega il dipendente pubblico
d) regime per il personale militare e la gendarmeria: Administration des pen- sions du Ministère des Finances – Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën
6. Assegni in caso di morte
a) Assicurazione malattia e invalidità:
i) in generale: Institut national d’assurance maladie-invalidité – Rijksin- stituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Bruxelles, unitamente all’organismo assicuratore presso il quale il lavoratore subordinato era iscritto.
ii) per i marittimi: Caisse de secours et de prévoyance en faveur des ma- rins – Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden, Antwerpen
iii) per le persone soggette al regime di sicurezza sociale d’oltremare: Office de sécurité sociale d’outre-mer – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Bruxelles
iv) per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer – Dienst voor overzeese sociale zekerheid,
Bruxelles
b) Infortuni sul lavoro:
i) in generale: L’assicuratore
ii) per i marittimi: Fonds des accidents du travail – Fonds voor arbeidson- gevallen, Bruxelles
iii) per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer – Dienst voor overzeese sociale zekerheid,
Bruxelles
iv) per l’intero settore pubblico belga: Dipartimento del personale dell’am- ministrazione che impiega il dipendente pubblico
v) per il personale militare e la gendarmeria: Administration des pensions du Ministère des Finances – Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën
c) Malattie professionali: Fonds des maladies professionelles – Fonds voor beroepsziekten, Bruxelles
i) in linea generale: Fonds des maladies professionelles – Fonds voor arbeidsongevallen, Bruxelles
ii) per gli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer – Dienst voor overzeese sociale zekerheid,
Bruxelles
iii) per l’intero settore pubblico belga: Dipartimento del personale dell’am- ministrazione che impiega il dipendente pubblico
iv) per il personale militare e la gendarmeria: Administration des pensions du Ministère des Finances – Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën
d) Per le persone che hanno diritto ad una pensione in base a un regime specia- le per dipendenti pubblici: Administration des pensions du Ministère des Finances – Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën o del servizio competente per il regime speciale di pensione
7. Disoccupazione:
i) in generale: Office national de l’emploi – Rijksdienst voor arbeidsvoor- ziening, Bruxelles
ii) per i marittimi: Pool des marins de la marine marchande – Pool van de zeelieden ter koopvaardij, Antwerpen
8. Prestazioni familiari:
a) regime dei lavoratori subordinati: Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés – Rijksdienst voor werknemers, Bruxelles
b) regime dei lavoratori autonomi: Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants – Rijksinstitut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Bruxelles
c) regime degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi: Office de sécurité sociale d’outre-mer – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Bruxelles
B. Danimarca
1. Malattie e maternità
a) Prestazioni in natura:
1) In generale: L’Amtskommune (amministrazione della circoscrizione) competente. Nei comuni di Copenaghen e di Frederiksberg: l’ente loca- le. Cure ospedaliere in questi due comuni: Hovedstadens Sygehusfæl- lesskab (Ente ospedaliero di Copenaghen)
2) Per i richiedenti pensione, i pensionati e i loro familiari residenti in un altro Stato membro, si vedano le disposizioni del titolo III, capitolo 1, parti 4 e 5 del regolamento e gli articoli 28, 29 e 30 del regolamento d’applicazione: Den Sociale Sikringstyrelse (Amministrazione della sicurezza sociale) Copenaghen
b) Prestazioni in denaro: L’ente locale del comune nel quale risiede il benefi- ciario, nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)
2. Invalidità
a) Prestazioni concesse in virtù della legge sulle pensioni di invalidità: Den Sociale Sikringsstyrelse (amministrazione della sicurezza sociale), Køben- havn
b) Prestazioni in caso di riabilitazione: Consiglio comunale del comune di resi- denza del beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)
c) Pensioni concesse in virtù della legislazione sulle pensioni per dipendenti pubblici: Finansministeriet, Økonomistyrelsen (Ministero delle Finanze, Agenzia per la gestione finanziaria e gli affari amministrativi), København
3. Vecchiaia e morte (pensioni)
a) Pensioni concesse in virtù della legislazione relativa alle pensioni di vec- chiaia e vedovili: Den Sociale Sikringsstyrelse (amministrazione della sicu- rezza sociale), København
b) Pensioni concesse in virtù della legge sulle pensioni complementari per i lavoratori subordinati (loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension): Arbe- jdsmarkedes Tillægspension (Ufficio delle pensioni complementari per i lavoratori subordinati), Hillerød
c) Pensioni concesse in virtù della legislazione sulle pensioni per dipendenti pubblici: Finansministeriet, Økonomistyrelsen (Ministero delle Finanze, Agenzia per la gestione finanziaria e gli affari amministrativi), København
4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali
a) Prestazioni in natura e rendite: Sikringsstyrelsen (Ufficio nazionale della sicurezza sociale), København
b) Indennità giornaliere: Consiglio comunale del comune di residenza del bene- ficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)
5. Assegni in caso di morte
a) Assicurati residenti in Danimarca: L’ente locale del comune nel quale risie- de il beneficiario, nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)
b) Beneficiari residenti in un altro Stato membro (si vedano il titolo III, capi- tolo 5 del regolamento e gli articoli 78 e 79 del regolamento d’applicazione): Ministero della Sanità, Copenaghen
6. Disoccupazione
Arbejdsdirektoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Ufficio nazionale dell’occupa- zione), København
7. Prestazioni familiari (assegni familiari)
Consiglio comunale del comune di residenza del beneficiario. Nei comuni di Copenaghen, Odense, Ålborg e Århus: Magistraten (amministrazione comunale)
C. Germania
La competenza delle istituzioni tedesche è regolata dalle disposizioni della legisla- zione tedesca, a meno che non sia diversamente disposto qui di seguito.
1. Assicurazione malattia
Per l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera e) del regolamento:
a) Se l’interessato risiede nel territorio della Repubblica federale di Germania:
La cassa malattia scelta dalla persona interessata nel luogo di residenza
b) Se l’interessato risiede nel territorio di un altro Stato membro: La cassa malattia scelta dalla persona interessata a Bonn
c) Se i familiari dell’interessato, prima che egli fosse chiamato o richiamato alle armi o al servizio civile, erano iscritti, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, ad una istituzione tedesca: L’istituzione di assicurazione malattia presso la quale i familiari sono iscritti
Per l’applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1 del regolamento: L’istituzione di assicurazione malattia presso la quale era iscritto il disoccupato alla data in cui ha lasciato il territorio della Repubblica federale di Germania
Per l’assicurazione malattia dei richiedenti e titolari di pensione o di rendita e loro familiari ai sensi delle disposizioni del titolo III, capitolo 1, sezioni 4 e 5 del regola- mento: La cassa malattia scelta dalla persona interessata nel luogo di residenza. In caso di competenza di una cassa locale di malattia, l’interessato risulta affiliato all’AOK-Rheinland, Regionaldirektion Bonn (Cassa locale di malattia della Rena- nia, direzione regionale di Bonn)
2. Assicurazione pensione degli operai, degli impiegati e dei lavoratori delle miniere
Per l’ammissione all’assicurazione volontaria, nonché per decidere in merito alle domande di prestazioni ed alla concessione di prestazioni ai sensi delle disposizioni del regolamento:
a) Per le persone che sono state assicurate o considerate tali esclusivamente ai sensi della legislazione tedesca o ai sensi della legislazione tedesca e di quel-
la di uno o più altri Stati membri, nonché per i loro superstiti, se l’interes- xxxx:
– risiede nel territorio di un altro Stato membro o,
– essendo cittadino di un altro Stato membro, risiede nel territorio di uno Stato membro:
i) se l’ultimo contributo è stato versato all’assicurazione pensioni degli operai:
– se l’interessato risiede nei Paesi Bassi o, essendo cittadino olandese, risiede nel territorio di uno Stato non membro: Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster
– se l’interessato risiede in Belgio o in Spagna o, essendo citta- dino belga o spagnolo, risiede nel territorio di uno Stato non membro: Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf
– se l’interessato risiede in Italia o, essendo cittadino italiano, risiede nel territorio di uno Stato non membro: Landesver- sicherungsanstalt Schwaben (Ufficio regionale di assicura- zione della Svevia), Augsburg
– se l’interessato risiede in Francia o nel Lussemburgo o, essendo cittadino francese o lussemburghese, risiede nel terri- torio di uno Stato non membro: Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania-Palatinato), Speyer
– qualora l’interessato risieda in Danimarca, in Finlandia o in Svezia, oppure, essendo cittadino danese, finlandese o sve- dese, risieda sul territorio di uno Stato non membro: Xxxxxx- versicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck
– se l’interessato risiede in Irlanda o nel Regno Unito o, essen- do cittadino irlandese o del Regno Unito, risiede nel territorio di uno Stato non membro: Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Ufficio regionale di assicurazione delle città libera e anseatica di Amburgo), Hamburg
– se l’interessato risiede in Grecia o, essendo cittadino greco, risiede nel territorio di uno Stato non membro: Landesversi- cherungsanstalt Württemberg (Ufficio regionale di assicura- zione della Württemberg), Stuttgart
– se l’interessato risiede in Portogallo o, essendo cittadino por- toghese, risiede nel territorio di uno Stato non membro: Lan- desversicherungsanstalt Unterfranken (Ufficio regionale di assicurazione della Bassa Franconia), Würzburg
– qualora l’interessato risieda in Austria, oppure, essendo citta- dino austriaco, risieda sul territorio di uno Stato non membro: Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Ufficio regionale di assicurazione dell’Alta Baviera), München
Tuttavia, se l’ultimo contributo è stato versato:
– alla Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken e, se l’interessato risiede in Francia, Italia o Lussemburgo o è cit- tadino francese, italiano o lussemburghese residente nel terri- torio di uno Stato non membro: Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio Regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken
– alla Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle Ferrovie), Frankfurt am Main: Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle Ferrovie), Frankfurt am Main
– alla Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Cassa di assicurazione dei marittimi; assicura- zione pensioni degli operai o degli impiegati), Hamburg, per almeno 60 mesi: Seekasse (Cassa di assicurazione dei marit- timi), Hamburg
ii) Qualora l’ultimo contributo sia stato versato all’assicurazione pen- sioni degli impiegati:
– se nessun contributo è stato versato alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg, né è stato versato alcun contributo alla Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione ferrovie federali), Frankfurt am Main: Bundes- versicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale di assi- curazione degli impiegati), Berlin
– se è stato versato un contributo alla Seekasse (Rentenver- sicherung der Arbeiter oder der Angestellten) [Cassa di assi- curazione dei marittimi (assicurazione pensioni degli operai o degli impiegati)], Hamburg: Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg
– se l’ultimo contributo è stato versato alla Bahnversicherungs- anstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main: Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione del- le ferrovie), Frankfurt am Main
iii) se l’ultimo contributo è stato versato all’assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere o se il periodo di attesa richiesto per otte- nere la pensione dei lavoratori delle miniere a causa di attitudine ridotta al mestiere di minatore (Bergmannsrente) è compiuto o considerato tale: Bundesknappschaft (Cassa federale di assicura- zione dei minatori), Bochum
b) Per le persone che sono state assicurate o considerate tali ai sensi della legis- lazione tedesca e della legislazione di uno o più altri Stati membri nonché per i loro superstiti, se l’interessato:
– risiede nel territorio della Repubblica federale di Germania o se,
– essendo cittadino tedesco, risiede nel territorio di uno Stato non mem- bro:
i) se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato all’assicurazione pensione degli operai:
– se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad un’istituzione di assicurazio- ne pensione olandese: Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster
– se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicura- zione belga o spagnola: Landesversicherungsanstalt Rhein- provinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf
– se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicura- zione pensione italiana: Landesversicherungsanstalt Schwa- ben (Ufficio regionale di assicurazione della Svevia), Augs- burg
– se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicura- zione pensione francese o lussemburghese: Landesversiche- rungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicura- zione della Renania-Palatino), Speyer
– se l’ultimo contributo, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, è stato versato ad una istituzione di assicura- zione pensioni danese, finlandese o svedese: Landesversiche- rungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicu- razione dello Schleswig-Holstein), Lübeck
– se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicura- zione pensione irlandese o del Regno Unito: Landesversiche- rungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Ufficio regiona- le di assicurazione della città libera e anseatica di Amburgo), Hamburg
– se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicura- zione pensione ellenica: Landesversicherungsanstalt Würt- temberg (Ufficio regionale di assicurazione del Württem- xxxx), Stuttgart
– se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicura- zione pensione portoghese: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx), Xxxxxxxx
– se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicura- zione pensioni austriaco: Landesversicherungsanstalt Ober- bayern (Ufficio regionale di assicurazione dell’Alta Baviera), München
Se tuttavia l’interessato risiede nel territorio della Repubblica federale di Germania, nella Saar o, essendo cittadino tedesco, risiede nel territorio di uno Stato non membro, e se l’ultimo con- tributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione nella Saar: Landesversiche- rungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken
Se tuttavia l’ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato:
– alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Ham- burg, o se sono stati versati contributi per un impiego nella marina tedesca o di un altro paese, per un periodo minimo di
60 mesi: Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg
– alla Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main: Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main
ii) se l’ultimo contributo è stato versato all’assicurazione pensioni degli impiegati:
– se nessun contributo è stato versato alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg, né è stato versato alcun contributo alla Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main: Bundesver- sicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale di assicu- razione degli impiegati), Berlin
– se è stato versato un contributo alla Seekasse (Rentenversi- cherung der Arbeiter oder der Angestellten) [Cassa di assicu- razione dei marittimi (assicurazione pensioni degli operai o degli impiegati)], Hamburg: Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg
– se l’ultimo contributo è stato versato alla Bahnversicherun- gsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main: Bahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle ferrovie), Frankfurt am Main
iii) se l’ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato all’assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere o se il periodo di attesa richiesto per ottenere la pensione dei lavoratori delle miniere al mestiere di minatore (Bergmannsrente) è compiuto o considerato tale: Bundesknappschaft (Cassa federale di assicura- zione dei lavoratori delle miniere), Bochum
c) Qualora cambi il paese di residenza dopo la liquidazione della presta- zione nei casi di cui alla lettera a), punto i), ed alla lettera b), punto i), l’istituzione competente cambia in conformità.
3. Assicurazione di vecchiaia per agricoltori: Gesamtverband der landwirtschaft- lichen Alterskassen (Associazione nazionale dei fondi pensionistici per agricoltori), Kassel
4. Assicurazione complementare dei lavoratori dell’industria siderurgica: Xxxxxx- versicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken
5. Assicurazione infortuni (infortuni sul lavoro e malattie professionali): L’istitu- zione incaricata dell’assicurazione infortuni nel caso di cui trattasi
6. Prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari: Bundesanstalt für Arbeit (Ufficio federale del lavoro), Nürnberg
X. Xxxxxx
1. Tutti i regimi, esclusi i regimi dei marittimi, dei dipendenti pubblici, del persona- le militare e del personale dell’amministrazione giudiziaria:
a) Per tutti i rischi, esclusa la disoccupazione: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direzioni provinciali dell’istituto nazionale di sicurezza sociale)
b) Per la disoccupazione: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (Direzioni provinciali dell’istituto nazionale dell’impiego)
2. Regime dei marittimi: Instituto social de la Marina (Istituto sociale della marina), Madrid
3. Per le pensioni di vecchiaia e d’invalidità a carattere non contributivo: Instituto Nacional de Servicios Sociales (Istituto nazionale di servizi sociali), Madrid
4. Regime speciale per gli impiegati pubblici
a) Per pensioni di vecchiaia, ai superstiti (compresi gli orfani) e di invalidità: Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas – Ministerio de Economía y Hacienda (Direzione generale delle spese per il personale e le pensioni pubbliche – Ministero dell’economia e delle finanze)
b) Per i diritti ad assegni integrativi per invalidità grave e per i figli disabili a carico: Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Mutua gene- rale dei funzionari civili dello Stato), Madrid
5. Regime speciale per il personale militare
a) Per pensioni di vecchiaia, ai superstiti (compresi gli orfani) e di invalidità: Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa (Direzione generale del Personale, Ministero della difesa), Madrid
b) Per il riconoscimento di pensioni di inabilità al servizio, indennità per inva- lidità grave e assegni familiari per figli disabili a carico: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Istituto sociale delle forze armate), Madrid
c) Per gli assegni familiari: Las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Defensa (Delegazioni provinciali del Ministero della difesa)
6. Regime speciale per il personale dell’amministrazione giudiziaria
a) Per pensioni di vecchiaia, decesso (comprese le pensioni per orfani) e inva- lidità: Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas – Ministerio de Economía y Hacienda (Direzione Generale per i costi del per- sonale e le pensioni pubbliche – Ministero dell’Economia e delle finanze )
b) Per il riconoscimento di sussidi di invalidità considerevoli e di sussidi per un figlio a carico disabile: La Mutualidad General Judicial (Fondo generale per la previdenza sociale), Madrid
E. Francia
1. Per l’applicazione dell’articolo 93, paragrafo 1, e degli articoli 94 e 95 del rego- lamento d’applicazione
A. Regimi dei lavoratori subordinati
a) Regime generale: Caisse nationale de l’assurance maladie, Paris
b) Regime agricolo: Caisse centrale de secours mutuels agricoles, Paris
c) Regime minerario: Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris
d) Regime dei marittimi: Établissement national des invalides de la marine, Paris
B. Regimi dei lavoratori autonomi
a) Regime non agricolo: Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, Saint-Denis
b) Regime agricolo:
Caisse centrale de secours mutuels agricoles, Paris Caisse centrale des mutuelles agricoles
Fédération française des sociétés d’assurances (Ramex et Gamex) Fédération nationale de la mutualité française
2. Per l’applicazione dell’articolo 96 del regolamento di applicazione
a) Regime generale: Caisse nationale de l’assurance maladie, Paris
b) Regime agricolo: Caisse de mutualité sociale agricole
c) Regime minerario: Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris
d) Regime dei marittimi: Établissement national des invalides de la marine, Paris
3. Le altre istituzioni competenti sono quelle definite nel quadro della legislazione francese, cioè:
I. Territorio metropolitano
A. Regimi dei lavoratori subordinati
a) Regime generale:
i) malattia, maternità, morte (indennità): Caisse primaire d’assurance maladie
ii) invalidità:
aa) in generale, salvo Parigi e la regione parigina: Caisse primaire d’assurance maladie
per Parigi e la regione parigina: Caisse régionale d’assurance maladie, Paris
bb) regime particolare previsto dagli articoli da X 000 x X 000 xxx Xxxx xx xx xxxxxxxx sociale (Codice della sicurezza sociale): Caisse régionale d’assurance maladie, Strasbourg
iii) vecchiaia:
aa) in generale, salvo Parigi e la regione parigina: Caisse régionale d’assurance maladie (branche «vieillesse» – settore «vecchiaia») per Parigi e la regione parigina: Caisse nationale d’assurance vieil- lesse des travailleurs salariés, Paris
bb) regime particolare previsto dagli articoli da X 000 x X 000 xxx Xxxx xx xx xxxxxxxx sociale (Codice della sicurezza sociale):
Caisse régionale d’assurance vieillesse, Strasbourg,
Caisse régionale d’assurance maladie, Strasbourg
iv) infortuni sul lavoro:
aa) inabilità temporanea: Caisse primaire d’assurance maladie bb) inabilità permanente:
– Rendite:
– Infortuni occorsi dopo il 31 dicembre 1946: Caisse primaire d’assurance maladie
– Infortuni occorsi prima del 1° gennaio 1947: Il datore di lavoro o il suo assicuratore
– Maggiorazioni di rendite:
– Infortuni occorsi dopo il 31 dicembre 1946: Caisse primaire d’assurance maladie
– Infortuni occorsi prima del 1° gennaio 1947: Caisse des dépôts et consignations
v) prestazioni familiari: Caisse d’allocations familiales
vi) disoccupazione:
– per l’iscrizione come richiedente l’occupazione: Agenzia locale dell’occupazione del luogo di residenza dell’interessato
– per il rilascio dei moduli E 301, E 302, E 303:
Groupement des Assédic de la région parisienne (Garp), 00, xxx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxx-Xxxxxx
b) Regime agricolo:
i) malattia, maternità, morte (indennità una tantum), prestazioni familiari:
Caisse de mutualité sociale agricole
ii) assicurazione invalidità, vecchiaia e prestazioni al coniuge superstite:
Caisse centrale de secours mutuels agricoles, Paris
iii) infortuni sul lavoro:
aa) in generale: Il datore di lavoro o il suo assicuratore, per gli infor- tuni occorsi prima del 1° luglio 1973
Caisse de mutualité sociale agricole per gli infortuni occorsi dopo il 30 giugno 1973
bb) per le maggiorazioni di rendite: Caisse des dépôts et consignations, Arcueil (94), per gli infortuni occorsi prima del 1° luglio 1973 Caisse de mutualité sociale agricole per gli infortuni occorsi dopo il 30 giugno 1973
iv) disoccupazione:
– per l’iscrizione come richiedente l’occupazione: agenzia locale dell’occupazione del luogo di residenza dell’interessato
– per il rilascio dei moduli E 301, E 302, E 303: Groupement des Assédic de la région parisienne (Garp), 00, xxx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxx-Xxxxxx
c) Regime minerario:
i) malattia, maternità, morte (indennità): Société de secours minière
ii) invalidità, vecchiaia, morte (pensioni): Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, Paris
iii) infortuni sul lavoro:
aa) inabilità temporanea: Société de secours minière bb) inabilità permanente:
– Rendite:
– Infortuni occorsi dopo il 31 dicembre 1946: Union régionale des sociétés des secours minières
– Infortuni occorsi prima del 1° gennaio 1947: Il datore di lavoro o il suo assicuratore
– Maggiorazioni di rendite:
– Infortuni occorsi dopo il 31 dicembre 1946: Union régionale des sociétés de secours minières
– Infortuni occorsi prima del 1° gennaio 1947: Caisse des dépôts et consignations
iv) prestazioni familiari: Union régionale des sociétés de secours minières
v) disoccupazione:
– per l’iscrizione come richiedente l’occupazione: agence locale de l’emploi du lieu de résidence de l’interessé
– per il rilascio dei moduli E 301, E 302, E 303: Agence nationale pour l’emploi, service spécialisé pour la sécurité sociale des tra- vailleurs migrants, 0, xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx
d) Regime dei marittimi:
i) malattia, maternità, invalidità, infortuni sul lavoro, morte (indennità), e pensioni ai superstiti di un invalido o di una vittima di infortunio sul lavoro: Section de la Caisse générale de prévoyance des marins du quartier des affaires maritimes
ii) vecchiaia e morte (pensioni): Section de la Caisse de retraite des marins du quartier des affaires maritimes
iii) prestazioni familiari: Caisse nationale d’allocations familiales des ma- rins du commerce, x Xxxxxx nationale d’allocations familiales de la pê- che maritime, secondo i casi
iv) disoccupazione:
– per l’iscrizione come richiedente l’occupazione: Agence locale de l’emploi du lieu de résidence ou du port habituel d’embarquement, o Bureau central de la main-d’œuvre maritime
– per il rilascio dei moduli E 301, E 302, E 303: Groupement des Assédic de la région parisienne (Garp), 00, xxx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxx-Xxxxxx
e) Regime speciale per i dipendenti pubblici (invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro e malattie professionali)
i) dipendenti pubblici nazionali: Service des pensions du ministère chargé du budget (Dipartimento pensioni presso il ministero del bilancio)
ii) dipendenti pubblici di enti regionali o locali o di servizi ospedalieri: Caisse des dépôts et consignations, Bordeaux centre
B. Regime dei lavoratori autonomi
a) Regime non agricolo:
i) malattia o maternità: Caisse mutuelle régionale
ii) vecchiaia:
aa) regime degli artigiani:
Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava)
Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles bb) regime degli industriali e dei commercianti:
Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et com- merciales (Organic)
Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles
cc) regime dei liberi professionisti: Caisse nationale d’assurance vieil- lesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionelles (Sezioni professionali)
dd) regime degli avvocati: Caisse nationale des barreaux français (CNBF)
b) Regime agricolo:
i) malattia, maternità, invalidità: Ente assicurativo riconosciuto presso il quale il lavoratore autonomo agricolo è iscritto
ii) assicurazione contro la vecchiaia e prestazioni a favore del coniuge superstite: Caisse de mutualité sociale agricole
iii) infortuni della vita privata, infortuni sul lavoro e malattie professionali: Ente riconosciuto presso il quale il lavoratore autonomo agricolo è i- scritto
Per il dipartimento della Mosella, del Basso Reno e dell’Alto Reno: Caisse d’assurance accidents agricoles
II. Dipartimenti d’oltremare
X. Xxxxxx dei lavoratori subordinati (tutti i regimi, escluso il regime dei marittimi, e tutti i rischi, salvo le prestazioni familiari):
i) in generale: Caisse générale de sécurité sociale
ii) per le maggiorazioni di rendite relative agli infortuni sul lavoro occorsi nei dipartimenti d’oltremare prima del 1o gennaio 1952: Direction départe- mentale de l’enregistrement
iii) per il regime speciale per i dipendenti pubblici (invalidità, vecchiaia, infor- tuni sul lavoro e malattie professionali):
aa) dipendenti pubblici nazionali: Service des pensions du Ministère chargé du budget
bb) dipendenti pubblici di enti regionali o locali o di servizi ospedalieri: Caisse des dépôts et consignations, Bordeaux centre
B. Regimi dei lavoratori autonomi:
i) malattia e maternità: Caisse mutuelle régionale
ii) vecchiaia:
– regime degli artigiani: Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions arti- sanales (Cancava)
– regime degli industriali e dei commercianti: Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse des industriels et commercants d’Algerie et d’outre-mer (Cavicorg)
– regime dei liberi professionisti: Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (Sezioni professionali)
– regime degli avvocati: Caisse nationale des barreaux français (CNBF).
C. Prestazioni familiari: Caisse d’allocations familiales
D. Regime dei marittimi:
i) tutti i rischi, salvo vecchiaia e prestazioni familiari: Section de la Caisse gé- nérale de prévoyance des marins du quartier des affaires maritimes
ii) vecchiaia: Section de la Caisse de retraite des marins du quartier des affaires maritimes
iii) prestazioni familiari: Caisse d’allocations familiales
F. Grecia
1. Malattia e maternità:
a) in generale: IKA (Istituto di assicurazioni sociali) o organismo assicuratore presso il quale il lavoratore è o era iscritto, Atene
b) regime dei marittimi: Casa dei marittimi, Il Pireo
c) regime agricolo: Istituto nazionale di assicurazioni agricole, Atene
d) regime speciale per gli agenti dei servizi pubblici:
i) funzionari: Ministero della Sanità e della protezione sociale, Atene
ii) impiegati degli enti locali: Fondo sanità per impiegati di municipi e comuni, TYDKY, Atene
iii) militari in servizio attivo: Ministero della difesa nazionale, Atene
iv) militari in servizio attivo nella guardia portuale: Ministero della marina mercantile, Pireo
e) Regime speciale di assistenza per studenti di istituti d’istruzione superiore e tecnica: gli istituti di istruzione superiore e tecnica (AEI e TEI), caso per caso
2. Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni):
a) in generale: IKA (Istituto di assicurazioni sociali) o organismo assicuratore presso il quale il lavoratore è o era iscritto, Atene
b) regime dei marittimi: Cassa pensioni dei marittimi, Il Pireo
c) regime agricolo: Istituto nazionale di assicurazioni agricole, Atene
d) pensionati statali: Contabilità generale dello Stato, Atene
3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali:
a) in generale: IKA (Istituto di assicurazioni sociali) o organismo assicuratore presso il quale lavoratore è o era iscritto, Atene
b) regime dei marittimi: Cassa pensioni dei marittimi, Il Pireo
c) regime agricolo: Istituto nazionale di assicurazioni agricole, Atene
d) pensionati statali: Contabilità generale dello Stato, Atene
4. Assegni in caso di morte (spese funerarie):
a) in generale: IKA (Istituto di assicurazioni sociali) o organismo assicuratore presso il quale il lavoratore è o era iscritto, Atene
b) regime dei marittimi: Casa dei marittimi, Il Pireo
c) regime agricolo: Istituto nazionale di assicurazioni agricole, Atene
5. Assegni familiari:
a) regime dei lavoratori subordinati, compresi i regimi aziendali: Ente per l’occupazione della manodopera, Atene
b) regime agricolo: Istituto nazionale di assicurazioni agricole, Atene
c) per i marittimi: Casa dei marittimi, Il Pireo
d) per i dipendenti pubblici e il personale assimilato: Contabilità generale dello Stato, Atene o l’ente assicurativo presso il quale il lavoratore è o era assi- curato
6. Disoccupazione:
a) in generale: Ente per l’occupazione della manodopera, Atene
b) regime dei marittimi: Casa dei marittimi, Il Pireo
c) regime dei lavoratori della stampa, disciplinato da: Xxxxx assicurativa dei lavoratori della stampa, Atene
Xxxxx pensioni del personale della stampa di Atene e Salonicco, Atene
G. Irlanda
1. Prestazioni in natura
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0
The Midland Health Board, Tullamore, Co. Offaly The Mid-Western Health Board, Limerick
The North-Eastern Health Board, Ceanannus Mor, Co. Meath The North-Western Health Board, Manorhamilton, Co. Leitrim The South-Eastern Health Board, Kilkenny
The Southern Health Board, Cork The Western Health Board, Galway
2. Prestazioni in denaro
a) Prestazioni di disoccupazione: Department of Social, Community and Family Affairs, Dublin, ivi compresi gli uffici provinciali responsabili per le prestazioni di disoccupazione
b) Vecchiaia e morte (pensioni): Department of Social, Community and Family Affairs, Pension Services Office, Sligo
c) Prestazioni familiari: Department of Social, Community and Family Affairs, Child Benefit Section, St. Xxxxxx, Xxxxxxxx Road, Letterkenny, Co. Donegal
d) Prestazioni di invalidità e di maternità: Department of Social, Community and Family Affairs, Social Welfare Services, Longford
e) Altre prestazioni in denaro: Department of Social, Community and Family Affairs, Dublin
H. Italia
1. Malattia (inclusa la tubercolosi) e maternità
X. Xxxxxxxxxx subordinati
a) Prestazioni in natura:
i) in generale: Unità sanitaria locale presso la quale è iscritto l’interessato
ii) per talune categorie di pubblici dipendenti, di lavoratori salariati del settore privato e assimilati, per i pensionati ed i loro familiari: Ministero della sanità, Roma
iii) per il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile: Ministero della sanità, Ufficio di sanità marittima o aerea competente per territo- rio
b) Prestazioni in denaro:
i) in generale: Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali
ii) per il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile: IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo)
c) Certificazioni relative ai periodi di assicurazione:
i) in generale: Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali
ii) per il personale marittimo e dell’aviazione civile: IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo)
B. Lavoratori autonomi
Prestazioni in natura: Unità sanitaria locale presso la quale è iscritto l’interessato
2. Infortuni sul lavoro e malattie professionali
X. Xxxxxxxxxx subordinati
a) Prestazioni in natura:
i) in generale: Unità sanitaria locale presso la quale è iscritto l’interessato
ii) per il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile: Ministero della sanità – Ufficio di sanità marittima o aerea competente
b) Protesi e grandi apparecchi, prestazioni medico-legali e relativi accertamenti e certificazioni:
i) in generale: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali
ii) per il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile: IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo)
c) Prestazioni in denaro:
i) in generale: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali
ii) per il personale navigante marittimo e dell’aviazione civile: IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo)
iii) eventualmente anche per i lavoratori agricoli e forestali: Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli
B. Lavoratori autonomi (solo per medici radiologi)
a) Prestazioni in natura: Unità sanitaria locale presso la quale è iscritto l’inte- ressato
b) Protesi e grandi apparecchi, prestazioni medico-legali e relativi accertamenti e certificati: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali
c) Prestazioni in denaro: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infor- tuni sul lavoro, sedi provinciali
3. Invalidità, vecchiaia e superstiti (pensioni)
X. Xxxxxxxxxx subordinati
a) In generale: Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali
b) Per i lavoratori dello spettacolo: Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Roma
c) Per il personale dirigente delle aziende industriali: Istituto nazionale di pre- videnza per i dirigenti di aziende industriali, Roma
d) Per i giornalisti: Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani «X. Xxxxxxxx», Roma
B. Lavoratori autonomi
a) Per i medici: Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
b) Per i farmacisti: Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti
c) Per i veterinari: Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari
d) ...
e) Per gli ingegneri ed architetti: Cassa nazionale di previdenza per gli ingegne- ri ed architetti
f) Per i geometri: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza al favore dei geometri
g) Per gli avvocati e i procuratori: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori
h) Per i dottori commercialisti: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti
i) Per i ragionieri e periti commerciali: Cassa nazionale di previdenza ed assi- stenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
j) Per i consulenti del lavoro: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro
k) Per i notai: Cassa nazionale notariato
l) Per gli spedizionieri doganali: Fondo di previdenza a favore degli spedizio- nieri doganali
4. Assegni in caso di morte
Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sedi provinciali, IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo)
5. Disoccupazione (lavoratori subordinati)
a) In generale: Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali
b) Per i giornalisti: Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani
«X. Xxxxxxxx», Roma
6. Assegni familiari (lavoratori subordinati)
a) In generale: Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali
b) Per i giornalisti: Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani
«X. Xxxxxxxx», Roma
7. Pensioni per i dipendenti pubblici: INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche), Roma
I. Lussemburgo
1. Malattia e maternità
a) Prestazioni in natura: Cassa malattia competente e/o Unione delle casse malattia
b) Prestazioni in denaro: Cassa malattia competente
2. Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)
a) Per i lavoratori manuali: Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, Luxembourg
b) Per gli impiegati e liberi professionisti: Caisse de pension des employés pri- vés, Luxembourg
c) Per i lavoratori autonomi che esercitano una attività artigianale, commerciale o industriale: Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels,
Luxembourg
d) Per i lavoratori autonomi occupati nel settore agricolo: Caisse de pension agricole, Luxembourg
e) Per i regimi speciali nel settore pubblico: l’autorità competente in materia di pensioni
3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali
a) Per i lavoratori subordinati o autonomi occupati nel settore agricolo o fore- stale: Association d’assurance contre les accidents, section agricole et fore- stière, Luxembourg
b) Per altri casi di assicurazione obbligatoria o volontaria: Association d’assu- rance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg
4. Disoccupazione Administration de l’emploi, Luxembourg
5. Prestazioni familiari: Caisse nationale des prestations familiales, Lussemburgo
6. Assegni in caso di morte
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 66 del regolamento: Unione delle casse malat- tia, Lussemburgo
J. Paesi Bassi
1. Malattia e maternità
a) Prestazioni in natura: Il Ziekenfonds presso il quale l’interessato è iscritto
b) Prestazioni in denaro: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, per indiriz- zo: l’Istituzione presso la quale è iscritto il datore di lavoro dell’assicurato
2. Invalidità
a) Quando il diritto alle prestazioni esiste oltre il campo d’applicazione del re- golamento, ai sensi della sola legislazione olandese:
i) per i lavoratori subordinati: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, per indirizzo: l’Istituzione presso la quale è iscritto il datore di lavoro dell’assicurato
ii) per i lavoratori autonomi: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, per indirizzo: l’Istituzione presso la quale l’assicurato sarebbe iscritto se avesse del personale subordinato
b) Negli altri casi:
per i lavoratori subordinati e autonomi: Landelijk Instituut Sociale Verzeke- ringen, per indirizzo: GAK Nederland bv, Amsterdam
3. Vecchiaia e morte (pensioni)
a) In generale: Sociale Verzekeringsbank, Xxxxxxx 0000, 0000 XX Xxxxxxxxxx
b) Per i minatori: Algemeen Mijnwerkerfonds, Heerlen
4. Disoccupazione: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, per indirizzo: l’Istitu- zione presso la quale è iscritto il datore di lavoro dell’assicurato
5. Prestazioni familiari
a) Quando il beneficiario risiede nei Paesi Bassi: Districtskantoor van de Socia- le Verzekeringsbank nella cui circoscrizione ha la residenza
b) Quando il beneficiario risiede fuori dei Paesi Bassi, ma il suo datore di lavo- ro risiede o è stabilito nei Paesi Bassi: Districtskantoor van de Sociale Ver- zekeringsbank nella cui circoscrizione il datore di lavoro risiede o è stabilito
c) Negli altri casi: Sociale Verzekeringsbank, Xxxxxxx 0000, 0000 XX Xxxxxx- veen
6. Malattie professionali alle quali sono applicabili le disposizioni dell’articolo 57, paragrafo 5 del regolamento:
per l’applicazione dell’articolo 57, paragrafo 5 del regolamento:
a) se la prestazione è concessa a decorrere da una data anteriore al 1° luglio 1967: Sociale Verzekeringsbank, Xxxxxxx 0000, 0000 XX Xxxxxxxxxx
b) Se la prestazione è concessa a decorrere da una data posteriore al 30 giugno 1967: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, per indirizzo: GAK Neder- land bv, Amsterdam
K. Austria
La competenza delle istituzioni austriache è regolata dalle disposizioni della legis- lazione austriaca, a meno che non sia diversamente indicato in appresso.
1. Assicurazione malattia:
a) se l’interessato risiede nel territorio di un altro Stato membro ed una Gebietskrankenkasse è competente per un’assicurazione e se, in virtù della legislazione austriaca, non è possibile decidere la competenza locale, detta competenza è stabilita come segue:
– la Gebietskrankenkasse competente per l’ultima attività lavorativa in Austria, ovvero
– la Gebietskrankenkasse competente per l’ultima attività lavorativa in Austria, ovvero
– se non vi è mai stata un’attività lavorativa per cui una Gebietskranken- kasse fosse competente o se non vi è mai stata una residenza in Austria, la Wiener Gebietskrankenkasse,Wien
b) per l’applicazione della parte III, capitolo 1, sezione 5 del regolamento in connessione con l’articolo 95 del regolamento di applicazione, per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate a persone aventi diritto a pensione ai sensi della legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicurazioni sociali (ASVG): Hauptverband der österreichischen Sozialver- sicherungsträger, Wien, fermo restando che il rimborso dei costi è effettuato sulla base dei contributi per l’assicurazione malattia dei pensionati riscossi da detta Associazione centrale
2. Assicurazione pensioni:
a) per determinare l’istituzione responsabile del pagamento di una prestazione saranno presi in considerazione solo i periodi di assicurazione sotto la legi- slazione austriaca
b) per l’applicazione dell’articolo 45, paragrafo 6, del regolamento, se nessun periodo di contribuzione è stato compiuto sotto la legislazione austriaca, e per la presa in considerazione dei periodi di servizio militare e civile, nonché dei periodi di educazione dei figli, non preceduti o seguiti da un periodo di assicurazione in Austria: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx
0. Assicurazione disoccupazione:
a) per la notifica della condizione di disoccupato: Arbeitsmarktservice com- petente per il luogo di residenza o di dimora della persona interessata
b) per il rilascio dei moduli nn. E 301, E 302 e E 303: Arbeitsmarktservice competente per il luogo di lavoro della persona interessata
4. Prestazioni familiari:
a) prestazioni familiari ad eccezione del Karenzgeld: Finanzamt
b) Karenzgeld (assegno speciale di maternità): Gebietskrankenkasse competen- te per il luogo di residenza o il soggiorno dell’interessato
L. Portogallo
A. In generale:
I. Continente
1. Malattia, maternità e prestazioni familiari: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social cui l’interessato è affiliato
2. Invalidità, vecchiaia e decesso: Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Nacional de Pensões Lisbona e Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social cui l’interessato è affiliato
3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali: Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais
4. Disoccupazione:
a) Ricezione della domanda e controllo delle condizioni relative alla disoccu- pazione (p. es. conferma dei periodi di impiego, classificazione della disoc- cupazione, controllo della situazione): Centro de Emprego del luogo di resi- denza dell’interessato
b) Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad es. verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione del- l’importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la
sospensione o la cessazione del pagamento): Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social cui l’interessato è affiliato
5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo: Instituto de Solida- riedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social del luogo di residenza dell’interessato
II. Regione autonoma di Madera
1. Malattia, maternità e prestazioni familiari: Centro de Segurança Social da Madei- ra, Funchal
2. a) Invalidità, vecchiaia e decesso: Centro de Segurança Social da Madeira,
Funchal
b) Invalidità, vecchiaia e decesso nell’ambito del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli: Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal
3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali: Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais
4. Disoccupazione:
a) Ricevimento della richiesta e verifica della situazione relativa all’occu- pazione (p. es. conferma dei periodi di occupazione, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione): Instituto Regional de Emprego:
Centro Regional de Emprego, Funchal
b) Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad es. verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell’importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento): Centro de Segurança Social da Madeira, Funchal
5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo: Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxx
XXX. Regione autonoma delle Azzorre
1. Malattia, maternità e prestazioni familiari: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias, cui l’interessato è affiliato
2. a) Invalidità, vecchiaia e decesso: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas, Angra do Heroísmo
b) Invalidità, vecchiaia e decesso nell’ambito del regime speciale di sicurezza sociale dei lavoratori agricoli: Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxxx
0. Infortuni sul lavoro e malattie professionali: Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais
4. Disoccupazione:
a) Ricevimento della richiesta e verifica della situazione relativa all’occu- pazione (ad es. conferma dei periodi di occupazione, classificazione della disoccupazione, controllo della situazione): Agência para a Qualificação e Emprego del luogo di residenza dell’interessato
b) Concessione e pagamento delle indennità di disoccupazione (ad es. verifica delle condizioni di apertura del diritto alle indennità, determinazione dell’importo e della durata, controllo della situazione per il mantenimento, la sospensione o la cessazione del pagamento): Centro de Prestações Pecuniá- rias cui l’interessato è affiliato
5. Prestazioni del regime di sicurezza sociale non contributivo: Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias del luogo di residenza dell’interessato
B. Relativamente al regime speciale per i dipendenti pubblici:
1. Malattia e maternità:
– prestazioni in denaro: Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (Segretariato generale o equivalente o dipartimento che in ciascun organo, si occupa della gestione e dell’amministrazione delle risorse umane)
– prestazioni in natura: Direcção-Geral de Protecção Social dos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE) (Direzione generale per la prote- zione sociale dei dipendenti pubblici e altri agenti della pubblica ammini- strazione), Lisboa
2. Assegni familiari:
Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (Segretariato generale o equivalente o dipartimento che, in ciascun organo, si occupa della gestione e dell’amministrazione delle risorse umane) oppure
Caixa Geral de Aposentações (para titulares de pensão), (Fondo generale pensioni) (per i titolari di pensioni), Lisboa
3. Invalidità e vecchiaia: Caixa Geral de Aposentações (Fondo generale pensioni), Lisboa
4. Morte:
– pensione ai superstiti: Caixa Geral de Aposentações (Fondo generale pen- sioni), Lisboa