Norme che regolano il contratto di Carta di Credito Classic
Norme che regolano il contratto di Carta di Credito Classic
Art. 1 - Oggetto dell'accordo
Le Carte di Credito BNL, (di seguito denominate Carte) sono emesse dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito denominata Banca) su richiesta inoltrata alla stessa da parte del Titolare.
Il Titolare ha facoltà di richiedere alla Banca l'emissione di una sola Carta a valere sul circuito internazionale VISA ovvero, ove previsto dalla Banca, l'emissione di una Carta MasterCard (MC) o anche di due Carte a valere sui predetti circuiti.
La Carta è di proprietà esclusiva della Banca e dà diritto al Titolare di ottenere:
a) la fornitura di merci e/o servizi, da parte degli esercizi convenzionati, senza pagamento in contanti all'atto della fornitura stessa, ma soltanto con la sottoscrizione della memoria di spesa o di documento equipollente, che sono irrevocabili, o con altre specifiche modalità indicate dalla Banca;
b) l'anticipazione di contante dalla Banca o da altre Banche convenzionate;
c) pagamenti a distanza e con voucher;
d) sottoscrizione di pagamenti ricorrenti;
e) la possibilità per il Titolare di disporre accrediti sul conto corrente di regolamento della carta utilizzando il credito disponibile sulla stessa.
Art. 2 - Custodia delle Carte
II Titolare è obbligato, adottando misure di massima cautela, alla custodia ed al buon uso delle Carte ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall'utilizzo delle Carte da parte di terzi.
Nel caso di smarrimento o di sottrazione delle Carte o delle eventuali carte aggiuntive (cfr. art. 10), il Titolare è tenuto:
a) a informare immediatamente la Banca dell’accaduto con comunicazione che potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo
b) a denunciare lo smarrimento o la sottrazione alle Autorità competenti. Xxxxx della denuncia dovrà essere conservata dal Titolare al fine di presentarla alla Banca nel caso venga richiesta dalla stessa entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione.
Il Titolare è responsabile di ogni perdita derivante da smarrimento e/o sottrazione delle Carte, entro il limite di 150 EURO per ogni caso di utilizzo fraudolento, fino al momento di ricezione da parte della Banca della comunicazione di cui al comma precedente e salvo comunque che il Titolare medesimo abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le disposizioni di cui ai precedenti commi e dell'art. 3, terzo comma.
Art. 3 - Codice Personale Segreto
Per l'utilizzo delle Carte negli sportelli automatici abilitati e/o apparecchiature elettroniche, viene attribuito, a ciascun Titolare anche di Carta aggiuntiva, un codice personale segreto denominato PIN (Personal Identification Number), generato elettronicamente e pertanto sconosciuto al personale della Banca e delle altre Banche convenzionate, al quale non dovrà in nessun caso essere comunicato.
Il numero di codice personale segreto viene consegnato al Titolare o inviato in busta chiusa e, qualora il Titolare possegga sia la Carta VISA che la Carta MC, il PIN è unico e valido per entrambe le tipologie di Carta.
Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulle Carte, né conservato insieme alle stesse o a documenti del Titolare. Il Titolare è, in particolare, tenuto a custodire con cura il PIN ed è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'indebito o illecito uso comunque avvenuto delle Carte e del PIN, anche se a seguito di smarrimento o sottrazione. In quest'ultimo caso il Titolare dovrà attenersi alla procedura prevista dall'art. 2, secondo xxxxx.
Art. 4 - Validità delle Carte
Le Carte sono rilasciate dalla Banca per un periodo normalmente di un anno e rinnovate, di regola, per un periodo di tre anni, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo. È tuttavia in facoltà della Banca prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo. Il periodo di validità è quello comunicato dalla Banca e/o che risulta indicato sulle Carte.
Art. 5 - Utilizzo delle Carte
Affinché la transazione si consideri autorizzata il Titolare manifesta il proprio consenso secondo le seguenti modalità, all’esito delle quali detto consenso sarà considerato irrevocabile:
- digitazione PIN per acquisti e prelievi
- apposizione firma per acquisti, ove richiesto
- apposizione firma per anticipo contante, ove richiesto
- indicazione estremi Carta per acquisti a distanza
- sottoscrizione pagamenti ricorrenti
La Banca stabilisce i limiti di utilizzo per l'uso della stessa, vincolanti per il Titolare medesimo. La Banca, secondo quanto previsto in via generale dal successivo art. 8, si riserva altresì la facoltà di modificare in qualunque momento detti limiti dandone comunicazione al Titolare.
Le Carte devono essere usate entro i limiti di utilizzo stabiliti dalla Banca.
Tali limiti si intendono comuni a tutte le Carte emesse per un singolo Titolare, il quale può effettuare spese indifferentemente con la Carta VISA o con la Carta MC fino alla concorrenza dei predetti limiti. Le Carte debbono essere utilizzate solo dal Titolare personalmente e non possono essere in nessun caso e per qualsiasi motivo cedute o date in uso a terzi.
L'esercizio convenzionato ha facoltà di richiedere al Titolare l'esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l'identità, provvedendo ad annotarne gli estremi.
L'utilizzo di Carte scadute, revocate o denunciate come smarrite o sottratte, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, costituisce un illecito che la Banca si riserva di perseguire ai sensi di legge.
Qualora l'esercente o altri soggetti allo scopo incaricati dalla Banca ne facciano esplicita richiesta, il Titolare è tenuto a consentire il trattenimento e l'obliterazione delle Carte.
Il Titolare prende atto che, nel quadro dei sistemi di sicurezza in Italia e all'estero, possono essere fissati agli esercenti e alle Banche convenzionate limiti di importo per le singole operazioni al di sopra dei quali è prescritta specifica autorizzazione rilasciata dalla Banca su richiesta dell'esercente e/o della Banca convenzionata.
Il Titolare riconosce espressamente l'estraneità della Banca ad ogni questione relativa alle merci acquistate e/o ai servizi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi controversia, come pure per esercitare qualsiasi diritto, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli esercizi presso i quali le merci sono state acquistate o i servizi ottenuti restando comunque esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti delle merci, ritardo nella consegna ed altri analoghi eventi, anche nel caso in cui le relative memorie di spesa siano state onorate. Resta fermo pertanto l'obbligo del Titolare di onorare le relative memorie di spesa o documenti equipollenti.
La Banca non incorre in alcuna responsabilità qualora le Carte non vengano onorate dall'esercizio convenzionato per qualsiasi motivo od anche a causa dell'intervenuta revoca o sospensione della convenzione intercorrente con l'esercizio medesimo.
La Banca si riserva il diritto di bloccare l’utilizzo della Carta per motivi obiettivamente giustificati legati alla sicurezza della Carta stessa, al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento.
La Banca può bloccare l’utilizzo della carta anche in caso di prolungato superamento dei limiti di spesa assegnati. In caso di superamento temporaneo dei predetti limiti, l’operatività della carta è sospesa e il Titolare non potrà effettuare alcuna transazione.
La Banca informa il Titolare del blocco della carta non appena possibile. La Banca ha facoltà di non dare la predetta informazione per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati.
Le informazioni di cui al presente articolo possono essere date dalla Banca al Titolare con gli stessi mezzi scelti dalle parti per lo scambio delle informazioni Banca/Cliente, quali ad esempio, il canale telefonico (fisso o cellulare), via internet o posta.
Art. 6 - Modalità di pagamento ed estratto conto
II Titolare è tenuto a corrispondere, nella misura indicata nel contratto sottoscritto, l'importo annuale previsto per il rilascio o il rinnovo delle Carte. Tale importo è dovuto in via anticipata ed in misura fissa per ogni periodo di dodici mesi, non frazionabili.
Il Titolare deve altresì corrispondere alla Banca:
a) l'importo di tutte le operazioni effettuate con l'utilizzo della Carta che sono irrevocabili;
b) le spese di emissione, di invio e di bollo relative all'invio degli estratti conto e della Carta stessa;
c) le commissioni per oneri di negoziazione relativi ad utilizzi effettuati in valuta estera così composte:
- Tasso di cambio applicato dai Circuiti al momento della esecuzione dell’operazione
- Commissione valutaria applicata dalla Banca e indicata nelle condizioni economiche presenti nel contratto
Le condizioni economiche di cui alle lettere b), c) sono applicate nella misura indicata nel contratto sottoscritto.
Le somme dovute sono registrate in un estratto conto inviato con periodicità mensile al Titolare.
Il pagamento degli importi dovuti dal Titolare dovrà avvenire mediante addebito sul conto corrente bancario, indicato dal Titolare, entro il termine specificato nel contratto sottoscritto, dalla data di emissione indicata sull'estratto conto.
Trascorsi 13 mesi dalla data di addebito dell’operazione effettuata con la carta, senza che sia pervenuto alla Banca, a mezzo lettera raccomandata, reclamo specifico, la transazione si intenderà senz'altro approvata dal Titolare, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare l’addebito.
Art. 7 - Ritardo nei pagamenti
In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute dal Titolare, come nel caso in cui le disponibilità del conto corrente siano in tutto o in parte insufficienti, entro il termine previsto dall'art. 6 come essenziale, il Titolare è obbligato a corrispondere alla Banca una penale nella misura indicata nel contratto sottoscritto, applicata ogni mese e calcolata giornalmente dalla data dell'estratto conto e fino al giorno dell'effettivo pagamento oltre alle maggiori spese ed al risarcimento degli ulteriori danni dipendenti dall'inadempimento. Resta ferma, in tali casi, la facoltà della Banca di risolvere immediatamente il contratto, dandone comunicazione al Titolare.
Art. 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto nonché le relative informazioni, con preavviso minimo di 60 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro lo stesso termine senza spese ed altri oneri. Le comunicazioni della Banca potranno essere effettuate mediante comunicazione da inviarsi al domicilio o all’indirizzo di posta elettronica indicati dal Cliente nel presente contratto. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso, nei predetti termini, da parte del Titolare le modifiche si riterranno accettate.
Le modifiche dei tassi conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione da parte della Banca. Per quanto riguarda invece i Servizi Assicurativi, troverà applicazione la relativa normativa di settore.
Art. 9 - Disponibilità delle informazioni ed invio delle comunicazioni
La Banca mette a disposizione del Titolare gratuitamente le informazioni relative alle operazioni eseguite dal Titolare stesso con la propria carta.
Le parti concordano il canale che sarà utilizzato per ottenere le predette informazioni.
Le parti possono concordare l’utilizzo di ulteriori canali per lo scambio delle informazioni, per i quali sarà previsto il recupero dei relativi costi.
Il titolare in qualsiasi momento può richiedere alla Banca di ricevere le condizioni economiche e le norme che regolano il presente contratto.
Gli estratti conto e le comunicazioni scritte sono inviati, con piena validità, all'ultimo indirizzo reso noto dal Titolare che ha comunque l'obbligo di comunicarne alla Banca, Ufficio Monetica, eventuali variazioni.
Art. 10 - Carte Aggiuntive
II Titolare può chiedere l'emissione di carte aggiuntive intestate ai suoi familiari e da essi utilizzabili nei limiti e con le modalità previste per la Carta del Titolare; il Titolare è responsabile di tutte le operazioni effettuate con le carte aggiuntive e i relativi importi sono registrati sull'estratto conto. La validità delle carte aggiuntive è subordinata alla validità della Carta del Titolare.
Art. 11 - Durata dell'accordo
La Banca può recedere dal contratto dandone comunicazione al Titolare, con un preavviso di 60 giorni, ovvero, anche senza preavviso, in presenza di giustificato motivo. Il Titolare può, invece, recedere in qualsiasi momento dal presente contratto ed è tenuto a restituire immediatamente la Carta nonché ogni altro materiale in precedenza consegnatogli. Fatte salve le disposizioni che precedono, la Banca, in caso di recesso, rimborsa al Titolare la quota residua di canone per il periodo successivo all’estinzione del contratto (quindi, in misura proporzionale ai mesi non goduti).
In ogni caso di risoluzione e/o cessazione del presente accordo il Titolare è tenuto alla immediata restituzione della Carta, che potrà comunque essere ritirata dalla Banca direttamente o tramite esercizi convenzionati.
Art. 12 - Rilascio al Titolare di Carte di tipo diverso
E' sempre possibile variare, anche su offerta della Banca, il tipo di carta già rilasciata al Titolare, con una di tipo diverso; in tal caso continueranno ad applicarsi le condizioni del presente Regolamento, fatta salva la sottoscrizione di un nuovo modulo di adesione.
Art. 13 - Strumenti di identificazione del Titolare
La Banca si riserva la facoltà di inviare al Titolare nuovi strumenti di identificazione, anche elettronici, che consentano allo stesso Titolare di effettuare operazioni a distanza, informative e dispositive, in sicurezza, a valere sulla propria Carta.
Art. 14 – Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie
Per eventuali contestazioni relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Titolare può presentare reclamo all’Ufficio Reclami della Banca, Via Xxxxxxxx Veneto 119 – 00000 Xxxx, indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxx.xxx, che provvederà a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
Se il Titolare non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Il Titolare, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Il Titolare, unitamente alla Banca, può, infine, attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c).
Art. 15 Clausola sospensiva
Gli effetti del presente contratto sono sospesi sino all'esito positivo della valutazione che sarà effettuata da parte della Banca sui presupposti di carattere patrimoniale e su tutti gli altri singoli elementi previsti dalla vigente normativa nonché dalle disposizioni delle Autorità di Vigilanza per l'erogazione del credito/servizio.
La Banca procederà, ordinariamente entro 30 giorni, a dare la comunicazione della positiva valutazione dei citati elementi con qualsiasi idoneo mezzo, ivi compreso l'effettivo svolgimento delle successive attività connesse al servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcun'efficacia, con conseguente obbligo di riconoscimento dei costi sostenuti dalla Banca per la predetta fase valutativa.
Art. 16 – Rinvio e lingua del contratto
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme, si intendono direttamente richiamate le Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi, Norme accettate dal Titolare al momento dell'accensione del rapporto di conto corrente con la Banca.
Il presente contratto è redatto in lingua italiana.