COMMISSIONE DIRITTO SINDACALE
COMMISSIONE DIRITTO SINDACALE
I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO TRA CCNL E CERTIFICAZIONE
“La contrattazione collettiva” Roma
26 Giugno 2013 Dott.ssa Sabrina Ielmini
Decreto Legislativo 368 / 2001
Articolo 1 - Apposizione del Termine
Comma 1Bis Ipotesi ulteriori di acausalità
Articolo 5 – Successione di Contratti
Comma 3 Riduzione Intervallo Temporale
Comma 4 Bis Deroga del limite della durata di 36mesi
Comma 4 Ter Attività corrispondenti ai requisiti della stagionalità Comma 4 Quater Diritto di Precedenza
Articolo 7 – Formazione
Comma 2 Modalità agevolate di accesso alla formazione
Articolo 9 – Informazione
Comma 1 Informazione ai lavoratori sui posti vacanti
Comma 2 Informazione alle Organizzazione Sindacali su andamenti TD
Articolo 10 – Esclusioni e Discipline specifiche
Comma 3 Assunzione diretta
Comma 7 Limiti quantitativi
Decreto Legislativo 151 / 2001 Articolo 4 - Sostituzione
Comma 1 Estensione periodo di affiancamento
Articolo 1 DLGS 368/2001 Apposizione del termine Comma 1 bis – (acausalità ulteriore)
I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva
I CCNL possono prevedere delle ipotesi di “acausalità” alternative ai requisiti di durata massima di dodici mesi nel caso di primo rapporto di lavoro, se l’assunzione a tempo determinato avviene,
Nell’ambito di un processo organizzativo determinato da:
• Avvio di nuova attività
Nel limite del 6% dei
• Lancio di un prodotto o di un servizio innovativo
lavoratori occupati
• Implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico
nell’unità produttiva
• Fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo
• Rinnovo o proroga di una commessa consistente
Articolo 5 DLGS 368/2001 Successione di Contratti Comma 3 (riduzione intervallo temporale)
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste .I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter (stagionali) e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
I contratti possono stabilire i termini ridotti in 20 o 30 giorni:
Nell’ambito di un processo organizzativo determinato da:
•Avvio di nuova attività
• Lancio di un prodotto o di un servizio innovativo
•Implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico
•Fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo
•Rinnovo o proroga di una commessa consistente
•Per le attività Stagionali
•In ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello (Decreto Sviluppo L.134/2012)
Riduzione
Intervallo
Temporale
TERZIARIO – ACCORDO DEL 19 DICEMBRE 2012
L’intervallo per la riassunzione e termine del lavoratore è fissato in 20 e 30 giorni per tutte le fattispecie di legittima apposizione del termine
METALMECCANICA – ACCORDO DEL 5 DICEMBRE 2012
L’intervalli ridotti di 20 o 30 giorni si applicano nei caso di sostituzione di lavoratori assenti, nonché nei casi di assunzione di lavoratori in cig, iscritti nelle liste di mobilità, percettori dell’Aspi ed in ogni altro caso previsto dai contratti aziendali
SERVIZI DI PULIZIA – ACCORDO DEL 12 DICEMBRE 2012 (valevole per i contratti stipulati fino a tutto il 30/06/2013!) Oltre che nei casi di cui all’art.1 comma 9 lettera h) della Legge 92/2012, la riduzione dei termini (20/30 giorni), si applica:
a) Per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
b) Per temporanei incrementi dell’attività disposti dalla committenza;
c) Per copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività;
d) Per lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazione diverse da quelle normalmente impiegate;
e) Per servizi nell’ambito di manifestazioni, fiere,eventi.
ALIMENTARI INDUSTRIA – ACCORDO DEL 27 OTTOBRE 2012
La riduzione degli intervalli (20/30 giorni) si applica ai lavori stagionali, nonché in generale a tutti i contratti di lavoro a termine stipulati in forza delle ragioni giustificative di cui all’articolo 1, comma 1, D.Lgs 368/2001 e aggiunge,
“…….Le parti a livello nazionale convengono l'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine effettuate per ragioni di carattere sostitutivo (a mero titolo esemplificativo, lavoratrici in maternità, ferie, malattia, ecc.). Quanto sopra definito, finalizzato ad incrementare l'occupazione e la competitività, in coerenza con la specifica disciplina prevista dalla vigente normativa, sarà realizzato attraverso specifica intesa al secondo livello di contrattazione su richiesta di una delle parti.”
Articolo 5 DLGS 368/2001 Successione di Contratti
Comma 4 bis (Deroga “assistita” al limite della durata di 36mesi)
Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato
Avviso Comune Aziende Industriali 10 aprile 2008
Avviso Comune Aziende Artigiane 24 aprile 2008
Avviso Comune Settore Turismo 12 giugno 2008
La durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga non può essere superiore a 8 mesi salve maggiori durate eventualmente disposte sia dai contratti collettivi nazionali che da avvisi comuni stipulati dalle organizzazione dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Nel settore turismo elevabile a 12 mesi mediante contrattazione integrativa aziendale e/o territoriale.
Deroga assistita
METALMECCANICA
I lavoratori che abbiano avuto con la medesima azienda e per mansioni equivalenti sia rapporti con contratto a termine che con quello di somministrazione acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi, comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita.
ACCONCIATURA ED ESTETICA
Nell'ipotesi di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, la durata massima del contratto a termine da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi (c.d. deroga assistita), non può superare gli 8 mesi.
TEATRI STABILI
La disciplina sulla successione dei contratti a termine (art. 5, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001) non si applica al personale che svolge mansioni artistiche e/o tecniche, al personale che comunque collabora alla preparazione e produzione di spettacoli ed agli addetti a funzioni collaterali o connesse allo svolgimento della stagione teatrale.
Nel caso di successione di contratti a termine, la durata massima dell'ulteriore contratto a termine, in deroga al limite massimo di 36 mesi è pari a 9 mesi (cd. "patti in deroga").
Requisiti
Stagionalità
Articolo 5 DLGS 368/2001 Successione dei Contratti
Comma 4 ter (stagionalità e attività corrispondenti ai requisiti)
Le disposizioni di cui al comma 4-bis (limite alla durata dei 36 mesi) non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
METALMECCANICA
Il c.c.n.l. definisce attività stagionali (oltre a quelle di cui al D.P.R. n. 1525/1963), quelle caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell'anno. DELEGA IN BIANCO L'individuazione della stagionalità così definita nonché la determinazione dei periodi di intensificazione dell'attività produttiva, che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell'arco dell'anno solare, sono concordate dalla Direzione aziendale con le RSU e le Organizzazioni sindacali territoriali.
ACCONCIATURA ED ESTETICA
Dal 1º dicembre 2011, il ricorso al lavoro stagionale, è possibile oltre che per le attività previste dal D.P.R. n. 1525/1963, anche per i contratti riconducibili ad attività concentrata in periodi dell'anno e finalizzata a rispondere all'intensificazione della domanda dovuta a variazioni di consumi collegati a flussi turistici e può riguardare tutte le mansioni, ivi comprese quelle che interessano l'amministrazione e la vendita.
La contrattazione collettiva regionale può prevedere ulteriori casistiche di ricorso al lavoro stagionale per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali.
Nell'arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di sei mesi per ogni singolo contratto.
Diritto di precedenza
Articolo 5 DLGS 368/2001 Successione dei Contratti Comma 4 Quater (Diritto di precedenza)
Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine
In genere i contratti collettivi recepiscono i principi generali che stabiliscono in 6 mesi e 3 mesi se stagionali , l’arco temporale entro il quale il lavoratore deve manifestare al datore la propria volontà di esercitare il diritto di precedenza
( es CCNL Metalmeccanica o Acconciatura ed Estetica )
Articolo 7 DLGS 368/2001 - FORMAZIONE
Articolo 7 Comma 2
1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale
Articolo 9 DLGS 368/2001 - INFORMAZIONE
Articolo 9 Comma 1 e Comma 2
1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.
2. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende.
Informativa su TD
TERZIARIO
In occasione dell'instaurazione di contratti a termine e di somministrazione a tempo determinato le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all'Ente bilaterale territoriale.
Il CCNL METALMECCANICA prevede l’obbligo di informare le organizzazioni sindacali territoriali e le rsu ogni 6 mesi i dati sulle dimensioni quantitative e i motivi del ricorso del contratto a termine.
Secondo il contratto dell’INDUSTRIA ALIMENTARE le aziende devono dare informativa con cadenza annuale circa la quantità, le tipologia di attività e i profili professionali interessati.
Articolo 10 DLGS 368/2001 - ESCLUSIONI E DISCIPLINE SPECIFICHE
Articolo 10 Comma 7
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni
Limiti quantitativi
TERZIARIO
Limiti percentuali
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto a termine non può superare il 20% annuo dei lavoratori in forza nell'unità produttiva.
E' comunque ammessa l'assunzione di:
- 4 lavoratori, nelle aziende fino a 15 dipendenti (6 lavoratori, complessivamente tra contratto a termine e di somministrazione);
- 6 lavoratori, nelle aziende fino da 16 e 30 dipendenti.
I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato e di somministrazione non potranno complessivamente superare il 28% annuo dei lavoratori in forza nell'unità produttiva.
Sono, invece, esclusi da ogni limitazione quantitativa i contratti a tempo determinato stipulati per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e quelli conclusi per avvio di nuove attività, secondo la previsione dell'art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 368/2001. Per fase di avvio si intende il tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque fino a 12 mesi (elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa).
Limiti quantitativi
GOMMA E PLASTICA
Limiti percentuali
Il numero di lavoratori occupati nell'azienda con le suddette tipologie di contratti non potrà superare complessivamente il 25%, calcolato in media annua dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nell'azienda al 31 dicembre dell'anno precedente.
L'eventuale frazione è arrotondata all'unità intera superiore.
Nei casi in cui la percentuale dia un risultato inferiore a 8, resta ferma la possibilità di istituire fino a 8 contratti complessivi (termine + somministrazione).
In fase di prima applicazione del limite del 25%, le imprese che al 31 marzo 2011 avranno un numero di lavoratori occupati nell'azienda eccedenti i limiti previsti, non potranno procedere alla stipula di ulteriori contratti a termine o di somministrazione sino a che la situazione non sarà ricondotta entro le percentuali stabilite dal c.c.n.l. 18 marzo 2010.
Ipotesi ammesse
Tra le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che consentono la stipulazione di contratti a termine o di somministrazione, rientrano - in via esemplificativa - le seguenti ipotesi:
a) sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
b) sostituzione di lavoratori assenti in aspettativa o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente a tempo parziale;
d) sostituzione di lavoratori in permesso o in congedo o assenti durante il periodo feriale;
e) esecuzione di un'opera, di un'attività o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, sia di carattere ordinario che straordinario o occasionale;
f) punte di intensa attività derivante da commesse, da maggiori richieste di mercato e da ordinativi eccezionali cui non sia possibile sopperire col normale organico;
g) progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti.
Decreto legislativo 151/2001
Articolo 4 comma 2 (estensione periodo sostituzione)
2. l’assunzione di personale a tempo determinato e l’utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente Testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
METALMECCANICA o GOMMA E PLASTICA
L'assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in maternità/paternità o congedo parentale può essere anticipata fino a 2 mesi prima dell'inizio del congedo.
ACCONCIATURA ED ESTETICA
L’assunzione a termine per sostituzione di personale assente per malattia, congedo di maternità, congedi parentali, aspettative, ferie, attività di formazione e/o aggiornamento e per effetto della trasformazione part time, è consentito un periodo di affiancamento per il passaggio delle consegne, sia prima che dopo l'assenza, della durata massima di 90 giorni.
Qualora l'assenza sia stata programmata per più congedi ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, il contratto a termine per ragioni sostitutive, oltre all'affiancamento, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di fruire di permessi giornalieri o orari per allattamento.
SERVIZI DI PULIZIA
Al fine di assicurare l'affiancamento del lavoratore da sostituire, l'assunzione di lavoratori a tempo determinato può avvenire con un anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell'assenza nei seguenti casi:
- sostituzione di lavoratori la cui assenza sia programmata (per i livelli 5, 6 e 7 l'affiancamento può essere portato fino a 6 mesi);
- sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o parentale.
Nelle ragioni di carattere sostitutivo rientrano, in via semplificativa, la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, i lavoratori in aspettativa, in permesso o in congedo, ovvero assenti per ferie (tale interpretazione fa salva la legittimità dei contratti a termine già sottoscritti).
TD: LE DISPOSIZIONI DEL CCNL STUDI PROFESSIONALI
DEROGA ASSISTITA (Art.52, II)
Nell'ipotesi di successione di contratti a termine, la deroga assistita relativa al successivo contratto a termine dopo i primi 36 mesi, potrà avere un'ulteriore durata non superiore a 8 mesi, elevabile a 12 in sede di contrattazione territoriale.
CONTRATTI A TERMINE PER STUDENTI Art.53 bis
Da 6 a 14 settimane di effettivo lavoro
Ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo Contrattazione di II livello per le modalità attuative ES. Accordo Provinciale di Bolzano del 12/06/2012 e del 05/06/2013
DIRITTO DI PRECEDENZA (Art. 52, I)
I lavoratori avranno titolo preferenziale per il passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato in caso di nuove assunzioni, con le stesse mansioni, secondo la seguente graduatoria:
- contratto a termine scaduto negli ultimi 6 mesi, con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo;
- contratto a termine scaduto da più di 6 mesi, con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo.
SOSTITUZIONE LAVORATORI ASSENTI (art 53)
Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per tutto il periodo dell'assenza, può essere stipulato un contratto a tempo determinato; in caso di necessità, la lavoratrice può essere affiancata per un periodo non superiore a 90 giorni di calendario, sia prima dell'assenza che al momento del rientro. Oltre alla possibilità di affiancamento così come indicato, il contratto potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto della lavoratrice/ore sostituita/o di poter usufruire dei permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento.
Il contratto a tempo determinato “può essere liberamente stipulato” per il soddisfacimento di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
RIDUZIONE INTERVALLO TEMPORALE
(Accordo 28/11/2012)
A valere dal 28 novembre 2012: in tutti i casi in cui si renda necessario il rinnovo di un contratto a termine di un lavoratore che già sia stato alle dipendenze dello stesso studio/azienda con uno o più contratti a termine, gli intervalli di tempo sono così ridotti:
- 20 giorni (contratti a termine fino a 6 mesi);
- 30 giorni (contratti a termine oltre 6 mesi).
TD: LE DISPOSIZIONI DEL CCNL TURISMO
Fermo restando che di norma le assunzione del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale del presente Contratto. (Art 78)
Oltre alle ipotesi legali di apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro ogniqualvolta sussistano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nell'ambito dell'autonomia contrattuale vengono individuati i seguenti casi di legittima apposizione del termine:
a) esigenze a carattere temporaneo o contingente (Art. 79):
- temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- impiego di professionalità diverse rispetto a quelle normalmente occupate;
Lett. a) Limiti Quantitativi in funzione del numero di lavoratori:da 4 (per unità produttive fino a 4 lavoratori) al 20% (se
sono occupati oltre 50 lavoratori)
- adeguamento del sistema informativo aziendale, inserimento o implementazione di nuove procedure, di sistemi di contabilità, controllo di gestione, controllo di qualità;
- supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
-lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione.
b) sostituzione e affiancamento di lavoratori (Art.81):
- lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
- lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
- lavoratori impegnati in attività formative;
-lavoratori il cui rapporto sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale.
c) Stagionalità (art. 82) e intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno (Art. 83):
Si considerano aziende di stagione quelle che osservano nel corso dell’anno uno o più periodi di chiusura al pubblico
- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
-periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
d) avvio nuove attività (Art. 80)
limitatamente al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non oltre i 12 mesi, elevabili a 24 in sede di contrattazione integrativa territoriale e/o aziendale.
e) cause di forza maggiore e/o eventi o calamità naturali ( Art.84)
CCNL
TURISMO
DEROGA ASSISTITA (art. 87) – Accordo 12 giugno 2008
La durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga (articolo 5 comme 4 bis DLGS 368/2001) non può essere superiore ad 8 mesi elevabile a 12 mesi mediante contrattazione integrativa aziendale e/o territoriale.
La disciplina sulla successione dei contratti a termine NON si applica:
Nei confronti di contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità (art. 82 e art. 83), che peraltro hanno il diritto di precedenza contrattualmente previsto dall’art. 86.
Nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione anche qualora non sia prevista da disposizione di legge o contrattuali art.87 – lettera c)
Riduzione intervallo di tempi – Accordo 21 novembre 2012
L’intervallo ridotto nella successione di contratti a termine (20/30 giorni) si applica a tutte le fattispecie che rientrano nei caso di legittima apposizione di un termine alla surata del contratto di lavoro subordinato nonché ogni eventuale altra ipotesi individuata dalla contrattazione collettiva di secondo livello, territoriale o aziendale.
Il presente accordo si applica ai contratti individuali sottoscritti fino al 30/06/2013
Interpello Federalberghi 5/11/2012 (ante accordo)
Risposta favorevole nel considerare efficace anche ai fini della riduzione dell’intervallo di tempo tutte le ipotesi di attività stagionale di cui artt.82-83-87 come esteso dall’art.46 bis (decreto sviluppo)
Ne consegue l’ammissibilità a decorrere dall’entrata in vigore del decreto sviluppo (11/08/2012 ) e senza limitiazioni temporali future
SOSTITUZIONE E AFFIANCAMENTO (ART.81)
Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato la sostituzione e il relativo affiancamento di lavoratori, quali:
- lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
- lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
- lavoratori impegnati in attività formative;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale.
L'affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della durata della sostituzione.
In particolare, in caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio dell'astensione.
La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di sostituzione e/o affiancamento.
INFORMAZIONI (Art. 88) – Art.9 D.Lgs.368/2001
Le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili possono essere fornite anche sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato dell'impresa o dello stabilimento o presso l'Ente bilaterale territoriale competente.
In relazione a quanto sopra, le imprese considereranno prioritariamente eventuali richieste presentate dai lavoratori a tempo determinato in forza.
FORMAZIONE (ART.89) Art.7 D.Lgs.368/2001
Le parti concordano di affidare alla rete degli Enti bilaterali del turismo il compito di sviluppare iniziative utili ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la quantificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.
CCNL TURISMO
Art.10 D.LGS 368/2001 discipline specifiche Comma 3 Settore Turismo e Pubblici Esercizi
Nei settori del Turismo e dei Pubblici esercizi è ammessa l’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
… Tali rapporti sono esclusi dal presente decreto legislativo.
CCNL TURISMO
E' consentita l'assunzione di lavoratori extra nei seguenti casi:
- banquetting;
- esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico (ad es. meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari);
- attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;
- fine settimana;
- festività;
- ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.