CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTUNNO-VERNINI 2021 “GENERALI ITALIA”
Generali Italia S.p.A.
POLIZZA SULLE RESE
per l’insieme delle avversità catastrofali di frequenza ed accessorie
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTUNNO-VERNINI 2021 “GENERALI ITALIA”
Convenzione
XXXXXX XXXXXXXXX COLLETTIVI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
In conformità a quanto previsto nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura di cui al D.lg. 102/04 modificato dal d.lgs. 82/08, REG. UE n. 1305/2013, REG. UE n. 1308/2013 - Decreto 12 gennaio 2015 Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 n°162 del 12-01-2015 capo III Gestione del Rischio - in attuazione al PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) - D.M. Prot. N. 9402305 del 29 dicembre 2020 (Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura – PGRA- 2021)
Pagina lasciata bianca intenzionalmente
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le Condizioni di Assicurazione contengono:
• Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale
• Norme che Operano in caso di Sinistro
• Condizioni Speciali di Assicurazione
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 - Definizioni
Ai seguenti termini, Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:
ANTERISCHIO - Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.
ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione.
ASSICURATO - Il soggetto, imprenditore agricolo socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ATTECCHIMENTO - Il corretto sviluppo di nuove radici, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell’operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.
AZIENDA AGRICOLA - Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell’attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
AVVERSITA’ - Gli eventi assicurabili, così come da Art. 1.2 – Definizioni relative agli eventi assicurabili. BOLLETTINO DI CAMPAGNA - Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - L’adesione alla Polizza-Collettiva convalidata dal Contraente, che contiene:
• la dichiarazione delle produzioni che l’assicurato intende assicurare ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
• l’indicazione dell’identificativo univoco del PAI, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell’importo del premio, della Soglia di danno e della franchigia;
• gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
• tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all’assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.
COLTURA IRRIGUA - Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all’irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall’inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
CONVALIDA - Conferma, da parte del Contraente, della qualità di socio dell’Assicurato e dell’ammissione dello stesso alla polizza collettiva.
CONTRAENTE - Il soggetto che stipula l’assicurazione.
EMERGENZA - Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FRANCHIGIA - Percentuale di danno che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro.
GIORNI LAVORATIVI – Xxxxxx non festivi dal lunedì al venerdì.
IMPRENDITORE AGRICOLO - Persona fisica, Società o Ente che esercita l’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
INDENNIZZO - La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO - Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all’ Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
IRRIGAZIONE - Pratica colturale attraverso la quale l’acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
LIMITE DI INDENNIZZO - La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal sinistro.
NOTIFICA - Comunicazione a Generali Italia dell’assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell’intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, foglio e particella, franchigia, garanzia.
PGRA - Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali in base alle vigenti leggi.
PAI - Il Piano Assicurativo Individuale di cui all’allegato B lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato obbligatorio alla polizza o al Certificato di polizza per le polizze collettive, ed i dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del contributo: dati anagrafici e territoriali, prodotto, soglia, tipologia di garanzie, superficie assicurata, quantità assicurata, prezzo unitario e valore assicurato.
PARTITA - La porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all’interno dello stesso Comune. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile suddividerle in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.
PERITO – Il professionista abilitato all’esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.
PRODUZIONE - Il risultato (resa) dell’intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
POLIZZA COLLETTIVA - L’accordo con il quale Generali Italia ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
PREMIO - La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.
PREZZO - Il Prezzo come stabilito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali ai sensi dell’art.5 ter del d.lgs102/04, modificato dal d.lgs. 82/08.
PRODOTTO - Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.
RADARMETEO – La società fornitrice del servizio di rilevazione dei dati Meteorologici.
RESA ASSICURATA - E’ il risultato della produzione ordinariamente ottenibile nell’anno, relativo al prodotto oggetto dell’assicurazione, coltivato in ogni partita dell’azienda assicurata moltiplicato per il prezzo.
SCOPERTO – Importo, espresso in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato in caso di Sinistro.
SEMINA - L’avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
SINISTRO - Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
SOGLIA - Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell’assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all’indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.
TRAPIANTO - Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
VARIETÀ - Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.
Art. 1.2 - Definizioni relative agli Eventi Assicurabili
AVVERSITA’ CATASTROFALI
ALLUVIONE - Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
BRINA - Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
GELO - Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda.
SICCITA’ - Straordinaria carenza di precipitazioni che abbia per effetto la riduzione di almeno un terzo rispetto alle medie pluviometriche del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso.
AVVERSITA’ DI FREQUENZA
ECCESSO DI PIOGGIA - Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come nubifragio con intensità di almeno 30 mm nell’arco di 1 ora.
ECCESSO DI NEVE - Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
GRANDINE - Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
VENTO FORTE - Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dall’abbattimento dell’impianto arboreo.
AVVERSITA’ ACCESSORIE
COLPO DI SOLE/ONDATA DI CALORE – Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature dell’aria di almeno 40 gradi centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto. Per la sola ondata di Calore, periodo di tempo superiore ai 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e o agosto, durante il quale la temperatura minima deve essere sempre superiore ai 29°C e la temperatura massima deve essere sempre superiore ai 40°C, che arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.
SBALZO TERMICO - Variazione brusca e repentina della temperatura dell’aria che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell’aria di almeno 12°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime nei tre giorni che precedono l’evento denunciato.
VENTO CALDO - Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell’aria di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto allessature e/o avvizzimento del prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).
Art. 1.3 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati
Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l’evento grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.
Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità, l’arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti la data dell’evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di cinque anni.
Art. 2 - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia
Il premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Convenzione.
Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione.
La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:
• terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
• sesto giorno successivo a quello della notifica per le avversità: alluvione, colpo di sole/ondata di calore e vento caldo, eccesso di neve, eccesso di pioggia, e sbalzo termico;
• dodicesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: xxxxx, gelo;
• trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: siccità.
Per data di notifica si intende quella indicata sul Certificato di Assicurazione. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente.
Il Certificato di Assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l’assicurazione è inefficace sin dall’origine.
Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 20 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 30 luglio dell’anno in corso o dell’anno successivo se assicurate nell’anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia grandine è prorogata fino a quest’ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine con telegramma o fax (041/0000000), e la validità della garanzia cesserà trascorsi sette giorni dalla suddetta data.
Qualora il certificato di assicurazione non venga convalidato dal Contraente oppure non sia ammesso per qualsiasi causa totalmente o parzialmente al contributo pubblico, il certificato di assicurazione verrà trasformato in una polizza non agevolata avente le identiche condizioni e garanzie, con premio totalmente a carico dell'Assicurato che si impegna a corrispondere alla Società.
Art. 3 – Modifiche all’Assicurazione, comunicazioni tra le parti, rinvio alle norme di legge Art. 3.1 Modifiche all’Assicurazione
Le proposte di modifica dell’Assicurazione devono essere fatte entro 20 giorni dalla data di raccolta del
prodotto e comunicate a Generali Italia, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Art. 3.2 – Rettifiche
Gli eventuali errori relativi ai soli dati catastali sono rettificabili, purché comunicati entro il 31 maggio dell’anno successivo alla data del documento, in cui gli errori stessi sono contenuti.
Art. 3.3 - Comunicazioni tra le Parti
Le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto ed inviate all’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
Eventuali modifiche dell’Assicurazione devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalle Parti.
Art. 3.4 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 4 – Assicurazione presso diversi assicuratori.
Sul Certificato di Assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.
Ai fini della verifica del superamento della Soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.
Qualora l’Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, Generali Italia non sarà tenuta al pagamento dell’Indennizzo.
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).
Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio
Generali Italia presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.
Se l’Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l’indennizzo.
Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto
L’Assicurato ha la possibilità di richiedere l’anticipata risoluzione del Contratto nel caso in cui una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata da eventi garantiti in polizza.
L’anticipata risoluzione del Contratto è possibile nei seguenti casi:
- il danno sia tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie,
- il danno sia tale da non rendere più conveniente proseguire con la coltura stessa.
Tale richiesta deve essere fatta dall’Assicurato ed inviata all’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
Generali Italia, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, potrà indicare la percentuale di danno offerto a titolo di indennizzo tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.
In caso di mancata accettazione dell’offerta da parte dell’Assicurato il contratto rimane in essere.
In caso di accettazione dell’offerta da parte dell’Assicurato, le garanzie prestate sulle partite oggetto di transazione, cessano.
La polizza rimarrà in essere fino alla sua naturale scadenza per permettere il pagamento dell'indennizzo.
Art. 7 - Ispezione dei prodotti assicurati
Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.
Art. 8 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo, sempreché sia stato pagato il premio, deve essere effettuato all’Assicurato a partire dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre per le polizze riferite alle colture a ciclo primaverile/estivo ed a partire dal 15 giugno ed entro il 30 giugno per le colture a ciclo autunno/invernale.
ASSICURAZIONE PRINCIPALE
Art. 9 - Oggetto della garanzia
Generali Italia indennizza la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, causato delle seguenti avversità:
• catastrofali: Alluvione, Gelo, Xxxxx e Siccità;
• di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento Forte;
• accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di Sole/Ondata di calore;
qualora detti eventi siano assicurati nel Certificato di Assicurazione e previsti dal PGRA di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.
La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.
Art. 10 - Dati meteorologici
In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento dei valori di riferimento, si prenderanno in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, nonché da Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all’area su cui insiste la partita danneggiata.
Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, sarà considerato con una tolleranza del 10% per l’avversità Eccesso di Pioggia avvenuta nelle 72 ore. Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.
Art. 11 - Esclusioni
Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:
a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l’Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
b) formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;
c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
e) incendio;
f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
g) xxxxx conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione;
i) danni conseguenti a fitopatie;
j) danni verificatisi in occasione dell’inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
k) xxxxx conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena;
l) xxxxx conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.);
m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
n) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione;
o) prestazioni in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. O comporterebbe il coinvolgimento di Generali Italia in qualsiasi attività per la quale il Presidente degli Stati Uniti abbia autorizzato l'imposizione di sanzioni da parte del Segretariato del Tesoro o del Segretario di Stato, note come "sanzioni secondarie", tra cui l’Executive Order 13810 relativo al Nord Xxxxx, la Sezione 228 del “Countering America's Adversaries Through Sanctions Act” ed il Caesar Syria Civilian Protection Act del 2019.
Art. 12 – Quantitativi e Xxxxxx assicurabili, Soglia ed Obblighi dell’Assicurato
Art. 12.1 Quantitativi assicurabili e obblighi dell’Assicurato
Con il presente contratto l’Assicurato ha l’obbligo di:
a) assicurare l’intera produzione dell’Azienda Agricola relativa al prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;
b) assicurare la produzione ordinariamente ottenibile nell’anno, ovvero in linea con quanto previsto dal vigente PGRA e sue modifiche od integrazioni.
Per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.
Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a:
- fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della resa assicurata;
- fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, nonché il piano colturale del fascicolo aziendale.
Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, l’Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.
L’assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell’ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel Certificato di Assicurazione.
Art. 12.2 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili
I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli concordati tra le parti.
Art. 12.3 - Soglia
Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia, pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune al netto di eventuali detrazioni di prodotto.
Superato tale valore percentuale, sarà applicata per ciascuna partita la franchigia, lo scoperto e limite di indennizzo se previsti.
Art. 13 – Franchigia e Scoperto
L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata di una franchigia, il valore di tale franchigia è indicato sul Certificato di Assicurazione per ciascuna avversità assicurata.
Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse o coincidenti, la franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:
Art. 13.1 - Franchigia fissa:
1) al verificarsi delle avversità grandine o vento forte, la franchigia applicata è pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione secondo la seguente tabella:
Gruppo di Prodotto | Franchigia Minima Applicata |
AGRUMI | 10 |
ALTRI PRODOTTI | 15 |
CARCIOFI | 20 |
CEREALI MINORI | 10 |
COCOMERI/MELONI/PEPERONI | 20 |
DRUPACEE | 15 |
FRUTTICOLE VARIE | 10 |
LEGUMINOSE | 15 |
MAIS | 10 |
OLIVE | 10 |
ORTICOLE DA SEME | 30 |
POMACEE | 10 |
POMODORO | 10 |
RISO | 10 |
SOIA | 10 |
TABACCO | 20 |
UVA DA TAVOLA | 10 |
UVA DA VINO | 10 |
VIVAI/PIANTE | 20 |
Per il dettaglio delle singole specie agricole facenti parte dei Gruppi di Prodotto sopraindicati si rimanda all’art. 55.1 – Elenco delle franchigie per Specie agricola.
A parziale deroga di quanto sopra si precisa che per il prodotto Olive, la franchigia Vento Forte è pari al 20%.
2) Avversità catastrofali Alluvione e/o Gelo-Brina e/o Siccità e/o Eccesso di Pioggia e/o Altre avversità non ricomprese al punto precedente, singole o combinate: franchigia fissa del 30%.
Art. 13.2 - Franchigia scalare:
1) Per i danni combinati grandine e/o vento forte (qualora la franchigia delle predette avversità sia inferiore al 30%), e una o più avversità di cui al punto 2 che precede la franchigia applicata è scalare come riportato nella tabella sottostante:
Percentuale di Franchigia | Percentuale di Franchigia | Percentuale di Franchigia per Cereali, Oleaginose (PGRA Allegato 1, punto 1.1), Uva da vino e Uva da tavola | |
Danno Complessivo % | Danno grandine e/o vento forte >= di 10 punti | Danno grandine e/o vento forte >=50% del danno complessivo | Danno grandine e/o vento forte >= 50% del danno complessivo |
31 | 29 | 29 | 29 |
32 | 27 | 27 | 27 |
33 | 25 | 25 | 25 |
34 | 25 | 23 | 23 |
35 | 25 | 21 | 21 |
36 | 25 | 20 | 19 |
37 | 25 | 20 | 17 |
38 e oltre | 25 | 20 | 15 |
- Se sono rispettate contemporaneamente più condizioni, opera la franchigia inferiore.
- Se i danni da grandine e/o vento forte sono inferiori a 10 punti percentuali si applica quanto previsto al punto A) 2 che precede.
- Per i prodotti con franchigia minima grandine e vento forte del 20% la scalarità della franchigia si arresta al 25%.
Art. 13.3 - Scoperto:
Per le combinazioni Avversità/Prodotto riportate in tabella, si applica uno scoperto pari al 20% del danno da avversità, arrotondato all’unità inferiore. Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo al netto della franchigia. Tale scoperto opera solo per i danni da avversità, che abbiano raggiunto e superato un importo di almeno 10 punti percentuali.
Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente.
AVVERSITA’ | PRODOTTO |
Colpo di Sole / Vento Caldo/ Ondata di Calore | Cocomeri, Meloni, Peperoni |
Eccesso di Pioggia | Fragole, Orticole da Seme, Uva da tavola |
Sbalzo Termico | Orticole da Seme, Riso |
Siccità | Uva da vino |
Vento Forte | Actinidia, Albicocche, Cereali Minori, Mais, Melograno, Orticole da Seme, Peperone, Xxxx, Susine, Tabacco |
Grandine, Colpo di sole/Ondata di Calore, Eccesso di pioggia, Vento forte | Frutta biologica (Drupacee, Pomacee, Frutticole varie, Frutta in guscio), Orticole e Leguminose biologiche escluso pomodoro, come da elenco Allegato n.1 del PGRA vigente. |
Esempio 1- Danno da Vento Forte Peperone
Danno da avversità 30%, scoperto 20% e franchigia 20%.
Calcolo dello scoperto 20% del danno da avversità (Vento Forte) 30% pari a 6%.
Danno indennizzabile pari a 4%: danno 30% meno la franchigia 20% meno scoperto 6%
Esempio 2 - Danno combinato: Vento Forte (30%) e Grandine (20%) su Xxxxxxxx Xxxxx da avversità 30%, scoperto 20% e franchigia 20%.
Calcolo dello scoperto 20% del danno da avversità (vento forte) 30% pari a 6%.
Danno indennizzabile pari a 24%: danno 50% meno la franchigia 20% meno scoperto 6%
Art. 14 – Limite di indennizzo
Sono applicati i seguenti limiti di indennizzo della somma assicurata al netto di eventuali deduzioni o detrazioni o, per partita al netto della franchigia e dello scoperto contrattuale:
- 50% per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di Sole/Ondata di Calore, Vento Caldo e Sbalzo Termico, singole o associate;
- 60% per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
- 70% per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
- 80%, per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo per i gruppi di prodotto Cereali, Oleaginose (PGRA Allegato 1, punto 1.1) Uva da vino e Uva da tavola.
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO
Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnato il Certificato oppure a Generali Italia – Imprese Agricole – Grandine entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia dovrà riguardare il prodotto assicurato nel Comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l’eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
b) dichiarare se intende richiedere la perizia o, solo per la Grandine, segnalare l’evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all’indennizzo. La trasformazione della denuncia da per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta;
c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
e) mettere a disposizione dei periti, al momento della perizia, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.
L’inadempimento anche di uno solo degli obblighi, del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall’art. 23 – Riduzione del Prodotto assicurato e del premio.
Art. 16 - Modalità per la determinazione del danno
L’ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui designata.
Art. 17 - Mandato del perito, Perizia e Quantificazione del danno 17.1- Mandato del perito
Il perito, deve:
a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
b) controllare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all’art. 12.1) Quantitativi assicurabili e obblighi dell’Assicurato, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l’Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
c) accertare il momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;
d) accertare l’effettivo superamento dei dati meteorologici, utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;
e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;
f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’art. 18 -
Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall’indennizzo;
i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo paragrafo 17.3)
- Norme per la quantificazione del danno.
17.2- Perizia di Prima Fase
Generali Italia potrà eseguire una o più perizie di prima fase:
• al fine di verificare lo stato delle colture;
• per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell’Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
• per escludere eventuali danni, sul prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.
Qualora necessario il perito redigerà un Bollettino di Constatazione che l’Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.
17.3 - Norme per la quantificazione del danno
La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna partita, è fatta per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione.
Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:
a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati al paragrafo 17.1 - Mandato del perito, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato;
b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
• le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
• le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.
Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia- e quelle relative alla franchigia così come stabilito all’art. 13 - Franchigia e Scoperto. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all’applicazione del limite di indennizzo, così come indicato all’art. 14 – Limite di indennizzo.
I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell’Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l’attenzione dell’assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell’indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.
In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata lavorativa successiva a quella della perizia.
Trascorsi tre giorni lavorativi da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello ai sensi dell’art. 19 - Perizia d’appello, detto bollettino verrà spedito al domicilio dell’Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l’assicurato non si avvalesse del disposto dell’art. 19 – Perizia d’appello la perizia diviene definitiva per la Generali Italia ai fini della determinazione dell'indennizzo.
Quanto previsto nei due capoversi precedenti vale anche per il Bollettino di Constatazione
Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta
Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare l’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione e Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - xxx X. Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx.
L’Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo - pari almeno al tre percento della partita assicurata.
Se entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di far procedere alla quantificazione del danno, l’Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia e da un perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui all’ art.17 - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno nonché delle Condizioni Speciali.
L’Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine a mezzo lettera raccomandata o fax (041/0000000).
Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.
Art. 19 - Perizia d’appello
L’Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d’appello.
A tale fine, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, deve comunicare detta richiesta a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine - xxx X. Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, indicando nome e domicilio del proprio perito in possesso dei requisiti di cui all’art. 16 - Modalità per la determinazione del danno.
Entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.
Entro tre giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.
Se sul nominativo di quest’ultimo i due periti non dovessero raggiungere l’accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.
A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.
Art. 20 - Norme particolari della perizia d’appello
L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali.
Qualora l'Assicurato abbia richiesto l’appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 17 - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno.
Quando Generali Italia non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest’ultimo può assistere alla perizia d’appello.
La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.
Art. 21 - Modalità della perizia d’appello
La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.
I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall’art. 3.2 - Rettifiche.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo Perito.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia
Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente. L'Assicurato dovrà denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell’art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro - affinché venga accertato il danno in funzione del quale Generali Italia ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della Soglia, ma escluso dall’indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.
Art. 23 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio
Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio all’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.
La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.
L’eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all’Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.
Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.
Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno
Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno Generali Italia circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all’indennizzo.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
PRODOTTI ERBACEI
Art. 25.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall’emergenza in caso di semina o in caso di piantine (a radice nuda o con zolla), trascorsi 3 giorni dalla data del trapianto.
Ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione, deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa dichiarazione, può comportare la perdita dell’indennizzo”.
Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta.
Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata per 7 giorni a partire dalla data del taglio o dell’estirpazione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all’Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - xxx X. Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx e la validità della garanzia non andrà, in nessun caso, oltre sette giorni dalla suddetta data.
La garanzia siccità per le colture orticole, mais e soia, può essere prestata solo se irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l’irrigazione come pratica indispensabile per l’ottenimento della produzione dichiarata, la cui condizione deve venire espressamente dichiarata sulla polizza di assicurazione.
La perdita di produzione conseguente a siccità per le colture irrigue è risarcibile esclusivamente a seguito di:
• esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
• provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.
Art. 25.2 – Garanzia Eccesso di pioggia - Marcescenza
Fermo quanto previsto all’art. 9 “Oggetto della Garanzia” e ad integrazione dello stesso, Generali Italia, limitatamente ai prodotti Cocomeri, Fagiolini, Melanzane, Meloni, Peperoni, Piselli, Pomodoro, indennizza i danni da marcescenza delle bacche, baccelli e frutti provocati dall’eccesso di pioggia.
PRODOTTO CEREALI MINORI
Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio.
Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto all’Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall’emergenza.
Limitatamente all’avversità Vento Forte la garanzia decorre non prima delle ore 12.00 del 1 marzo e cessa:
• all’inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, per l’evento compreso tra il 7° ed il 8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
• alla maturazione di raccolta del prodotto per l’evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).
Art. 26.2 – Danno di qualità
Cereali da Biomassa-Foraggio-Insilaggio: la garanzia qualità si applica per danni relativi all’evento grandine accaduti alla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell’appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. La
quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti massimi riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione):
Tab. V | Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/Foraggio/Insilaggio | Avversità Grandine | ||||||||
FASE FENOLOGICA | % DI INEFFICIENZA FOGLIARE | |||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
PERCENTUALE DANNO QUALITA' | ||||||||||
SPIGATURA | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
FIORITURA | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
MATURAZIONE LATTEA | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
MATURAZIONE CEROSA | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Cereali da Granella/Seme: la garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità da grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):
Tab. V | Tabella liquidazione Cereali da Granella/Seme | Avversità Grandine | ||||||||
FASE FENOLOGICA | % DI INEFFICENZA FOGLIARE | |||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' % | ||||||||||
LEVATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
BOTTICELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
FIORITURA | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
MATURAZIONE LATTEA | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
MATURAZIONE CEROSA | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
INIZIO MATURAZIONE FISIOLOGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Cereali da Granella/Seme: dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità e qualità, sul prodotto residuo è riconosciuto il danno di qualità da Eccesso di Pioggia calcolato come da tabella che segue senza l’applicazione di alcuna franchigia:
Tab. V | Tabella liquidazione Cereali da Granella/Seme | Avversità Eccesso Pioggia | ||||||||||
FASE FENOLOGICA | GIORNI CONSECUTIVI CON PRECIPITAZIONI MAGGIORI DI 5 MM | |||||||||||
1 o 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 e oltre | |
PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' % | ||||||||||||
Da FINE MATURAZIONE CEROSA a MATURAZIONE di RACCOLTA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Per la determinazione dei parametri la Società si avvarrà di RADARMETEO, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM).
PRODOTTO COLZA
Art. 27.1 – Garanzia danni precoci per Colza
A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all’ Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12,00 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 50 piante per mq:
Generali Italia, su richiesta dell’Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione
Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l’applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l’indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 17 – Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno.