MERCATO LIBERO - OPZIONE PLACET FISSO
MERCATO LIBERO - OPZIONE PLACET FISSO
Offerta valida per proposte ricevute entro il 31/10/2018
L’opzione PLACET FISSO è l'offerta di fornitura di gas naturale con struttura di prezzo e condizioni contrattuali definite dall'’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e non derogabili, introdotte dalla stessa con la deliberazione 555/2017/R/com e ss.mm.ii. Le presenti Condizioni economiche di fornitura sono riservate ai clienti finali domestici.
Condizioni economiche di fornitura
L’offerta prevede un prezzo gas, fisso e invariabile per 12 mesi.
Prezzo Gas Fisso = 0,36 (euro/Smc)
(Codice offerta PLACET_F_D_1810)
Inoltre è applicato il corrispettivo fisso espresso in euro/punto di riconsegna/anno pari a 120 euro/PdR/anno e i corrispettivi per la spesa per il trasporto del gas naturale, la gestione del contatore e gli oneri di sistema che prevedono l’applicazione delle componenti relative ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione e al servizio di trasporto del gas sulle reti che vengono definite e aggiornate da ARERA, di norma, con cadenza trimestrale/annuale.
I valori dei corrispettivi indicati fanno riferimento ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. In sede di
fatturazione i valori delle componenti energetiche saranno adeguati al PCS dell’impianto di distribuzione a cui è connesso il PdR.
I volumi prelevati presso un Punto di Riconsegna il cui gruppo di misura non sia dotato apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, al fine di essere espressi in Standard Metri Cubi (Smc), verranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente “C”.
I corrispettivi sopra elencati si intendono al netto di imposte e ogni altro onere di natura fiscale che il cliente è tenuto a corrispondere per intero con le stesse modalità e nella stessa misura previste dal regime fiscale vigente, stabilito delle competenti Autorità. Le aliquote delle accise vigenti sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx).
Le Parti s’impegnano comunque fin d’ora ad accettare, per il periodo di vigenza del contratto, l’adozione di eventuali correttivi conseguenti ad eventuali imposizioni di Xxxxx o delle competenti Autorità.
Il costo della bolletta per il gas naturale, al netto delle imposte, è composto dalla spesa per la materia gas naturale a remunerazione del fornitore - che incide per il 67% sulla stima della spesa annua di una famiglia tipo in ambito nord orientale con riscaldamento autonomo e consumo annuo pari a 1.400 Smc - e dalla spesa per il trasporto del gas naturale, gestione del contatore e oneri di sistema - con un’incidenza del 33% - che remunera i servizi di distribuzione, misura e trasporto nonché gli oneri generali di sistema.
Validità
I prezzi sono validi fino al 31 ottobre 2018 con avvio della fornitura a partire dal 1° dicembre 2018 e rimarranno fissi e invariati per 12 mesi dalla data di attivazione. Allo scadere di tale periodo, potranno essere modificate da CIP Lombardia s.r.l. secondo le modalità riportate nell’art. 10 delle Condizioni generali.
Fatturazione e pagamento
La fatturazione ha periodicità prevista dalla Del. 463/2016/R/com e s.m.i. e quindi almeno quadrimestrale per clienti con consumi annui inferiori a 500 Smc, bimestrale per clienti con consumi annui compresi fra 500 Smc e 5000 Smc e mensile per clienti con consumi superiori a 5000 Smc. Le bollette sono emesse in formato elettronico entro 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella singola bolletta e rese disponibili via mail e nell’area riservata xxx.xxxxxxxxxxx.xxx. Il pagamento può avvenire tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SDD), bollettino postale o bonifico bancario. Il cliente che sceglie come modalità di pagamento il bollettino postale o il bonifico bancario è tenuto a corrispondere il deposito cauzionale nella prima bolletta utile. Il deposito cauzionale, verrà restituito al cliente al termine del rapporto maggiorato in base all’interesse legale e, per la restituzione non dovrà presentare nessuna documentazione attestante l’avvenuto versamento. L’importo del deposito cauzionale per un cliente è determinato tenendo conto dei criteri indicati dalla normativa vigente.
Sconto e/o bonus
Nel caso in cui il cliente scelga come modalità di pagamento l’addebito diretto su conto corrente, può usufruire di uno sconto come riportato nelle Condizioni Generali.
Bonus sociale
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune.
Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica
Per maggiori informazioni visita il sito xxx.xxxxx.xx o chiama il n° verde 800.166.654.
Il cliente è a conoscenza delle condizioni contrattuali previste dalla Delibera 229/01 e ss.mm.ii., delle condizioni economiche definite dalla
Delibera 64/09 e ss.mm.ii e della possibilità di sceglierle chiedendone l’applicazione.
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale – PLACET FISSO DOMESTICI
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte | ||||
AMBITO TARIFFARIO: Nord Orientale (Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Xxxxxx-Romagna) | ||||
(A) | (B) | (C) | (D) | |
Consumo annuo (Smc) | Offerta | Servizio di tutela (Determina AEEGSI 7/2018) | Minore spesa (segno -) x xxxxxxxx spesa (segno +) A-B | Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) A-B/Bx100 |
120 | 195,37 | 133,43 | 61,94 | 46,42% |
480 | 385,48 | 317,70 | 67,78 | 21,34% |
700 | 524,95 | 438,27 | 86,68 | 19,78% |
1.400 | 851,64 | 794,26 | 57,38 | 7,22% |
2.000 | 1.153,84 | 1.097,58 | 56,26 | 5,13% |
5.000 | 2.661,48 | 2.610,82 | 50,66 | 1,94% |
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte | ||||
AMBITO TARIFFARIO: Nord Occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria) | ||||
(A) | (B) | (C) | (D) | |
Consumo annuo (Smc) | Offerta | Servizio di tutela (Determina AEEGSI 7/2018) | Minore spesa (segno -) x xxxxxxxx spesa (segno +) A-B | Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) A-B/Bx100 |
120 | 205,12 | 143,18 | 61,94 | 43,26% |
480 | 404,26 | 336,47 | 67,78 | 20,14% |
700 | 520,90 | 462,22 | 58,68 | 12,70% |
1.400 | 892,04 | 834,66 | 57,38 | 6,87% |
2.000 | 1.208,37 | 1.152,11 | 56,26 | 4,88% |
5.000 | 2.786,74 | 2.736,08 | 50,66 | 1,85% |
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte | ||||
AMBITO TARIFFARIO: Centrale (Toscana, Umbria, Marche) | ||||
(A) | (B) | (C) | (D) | |
Consumo annuo (Smc) | Offerta | Servizio di tutela (Determina AEEGSI 7/2018) | Minore spesa (segno -) x xxxxxxxx spesa (segno +) A-B | Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) A-B/Bx100 |
120 | 201,60 | 139,66 | 61,94 | 44,35% |
480 | 403,05 | 335,27 | 67,78 | 20,22% |
700 | 520,99 | 462,31 | 58,68 | 12,69% |
1.400 | 896,24 | 838,86 | 57,38 | 6,84% |
2.000 | 1.216,10 | 1.159,84 | 56,26 | 4,85% |
5.000 | 2.812,15 | 2.761,49 | 50,66 | 1,83% |
Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte | ||||
AMBITO TARIFFARIO: Centro Sud Occidentale (Lazio, Campania) | ||||
(A) | (B) | (C) | (D) | |
Consumo annuo (Smc) | Offerta | Servizio di tutela (Determina AEEGSI 7/2018) | Minore spesa (segno -) x xxxxxxxx spesa (segno +) A-B | Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -) A-B/Bx100 |
120 | 209,89 | 147,95 | 61,94 | 41,87% |
480 | 429,59 | 361,81 | 67,79 | 18,74% |
700 | 557,65 | 499,45 | 58,20 | 11,65% |
1.400 | 965,10 | 908,70 | 56,40 | 6,21% |
2.000 | 1.312,65 | 1.257,79 | 54,86 | 4,36% |
5.000 | 3.047,35 | 3.000,18 | 47,17 | 1,57% |
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P (Potere Calorifico Superiore) e C pari a: Xx0,00000 XX/Xx0, C=1
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data del 16/10/2018 e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
Modalità di indicizzazione/variazione |
I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite da ARERA, qualora applicabili. |
Descrizione dello sconto e/o bonus |
Il cliente che sceglie come modalità di pagamento l’addebito diretto su conto corrente e la fatturazione elettronica potrà usufruire di un ulteriore risparmio come definito da ARERA con Delibera 501/2014/R/com e ss.mm.ii.). |
Altri dettagli sull’offerta |
Placet Fisso Domestici è a prezzo fisso per 12 mesi. La tariffa nella colonna B “Servizio di tutela” varia trimestralmente ed il valore indicato è quello pubblicato dalla stessa ARERA e relativo al primo trimestre 2018. Trattandosi di strutture di prezzo differenti (fisso/variabile), il confronto è poco significativo. |
Articolo 1. Definizioni e normativa di riferimento
ARERA: è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995; Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;
Bolletta 2.0: è l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato; Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;
Cliente o Cliente finale: è il Cliente domestico e il Condominio uso domestico;
Cliente domestico: è la persona fisica che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali;
Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici di gas naturale che risultino in condizioni di disagio economico così come definiti all’articolo 2, comma 2.3 del TIBEG;
Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;
Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;
Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U.
n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato; Coefficiente C: è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc);
Condominio uso domestico: è un intero edificio diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al Cliente domestico, purché: i) il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio; ii) il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;
Contratto: è il contratto di fornitura di gas naturale concluso sulla base dell’Offerta PLACET e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche;
Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell’art.14 d.lgs.164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente;
Documentazione contrattuale: è l’insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di:
a) modulistica per la conclusione dell’offerta PLACET;
b) informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell’Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale;
c) nota informativa per il Cliente finale;
d) modulistica recante le condizioni economiche;
e) scheda di confrontabilità;
f) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale;
g) modulistica per l’esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti
finali domestici;
h) modulo per la presentazione dei reclami;
i) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali;
j) informativa sul trattamento per i dati personali;
k) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto.
Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale;
Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;
Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell’ambito di un
Contratto;
Fornitore di ultima istanza (FUI): è il/i fornitore/i di ultima istanza individuato/i per garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore;
Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;
Gruppo di misura o misuratore: è l’insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura del gas naturale prelevato presso il Punto di fornitura;
Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare il gas naturale;
Offerte PLACET: sono offerte di mercato libero, formulate distintamente con riferimento al settore dell’energia elettrica e al settore del gas naturale e a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela, disciplinate dall’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 27 luglio 2017 555/2017/R/COM e s.m.i.;
Parti: sono il Cliente e il Fornitore;
Punto di fornitura: è il punto di riconsegna in cui il Fornitore mette a disposizione il gas naturale al Cliente;
RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019;
Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore; Servizio di tutela del gas naturale: è il servizio che il Fornitore è tenuto ad offrire ai propri clienti, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007;
Servizi di ultima istanza: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI;
SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010;
Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;
Switching: è (i) l’accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, (ii) l’accesso per attivazione della fornitura di gas naturale di un punto di riconsegna della rete di distribuzione;
TIBEG: il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;
TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;
TIMG: è il Testo integrato morosità gas;
TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;
TIVG: è il Testo integrato per l’erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti. Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell’ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito xxx.xxxxx.xx.
Articolo 2. Oggetto
2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di gas naturale al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche offerte nell’ambito della presente Offerta PLACET.
2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto.
2.3 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell’esercente il servizio di default che in precedenza serviva il Cliente.
2.4 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all’Articolo 7.
2.5 Il Cliente ha l’obbligo di utilizzare il gas naturale messo a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare il gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.
2.6 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.
Articolo 3. Conclusione del Contratto
3.1 Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest’ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l’accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Xxxxxxxxx si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell’accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettivo da parte del Fornitore.
3.2 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l’immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell’Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.
3.3 Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente finale fuori dei locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente domestico una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente finale domestico è d’accordo, su un altro Supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 6, del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente finale domestico la conferma del Contratto concluso su Supporto durevole, prima dell’Attivazione della fornitura.
3.4 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da
f) a j) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile e presso gli eventuali sportelli fisici.
3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.
3.6 Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati i propri impianti.
Articolo 4. Procura a recedere
4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a CIP Lombardia
s.r.l. perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma
4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
4.2 Una volta trascorso l’eventuale termine previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento da parte del Cliente finale, ovvero nei casi in cui quest’ultimo richieda l’attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.3, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al precedente Fornitore nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente. Articolo 5. Diritto di ripensamento
5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali
commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:
a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto al recapito di posta ordinaria - CIP Lombardia
s.r.l. xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (XX) o posta elettronica
all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
b) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.
5.2 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente finale.
5.3 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente finale richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento.
5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente finale la perdita del diritto di ripensamento.
5.5 Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente finale un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente finale è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
5.6 Le Parti prendono atto che:
a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;
b) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente finale può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di ultima istanza.
5.7 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.
Articolo 6. Revoca della richiesta di switching
6.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto di gas naturale sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:
a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell’eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;
b) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizi di ultima istanza;
c) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
d) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
e) la data di attivazione del Servizio di default;
f) l’accessibilità o meno del Punto di fornitura;
6.2 In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l’ultima data utile.
6.3 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine del giorno 10 del mese successivo alla data di conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.
6.4 Superato il termine di cui al comma 6.3, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.
6.5 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle
reti gestite dal medesimo Distributore, l’Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:
a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;
b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.
Articolo 7. Conclusione dei contratti con il Distributore
7.1 Ai fini dell’Articolo 2, il Fornitore chiede al Distributore, con riferimento al Punto di fornitura, l’accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.
7.2 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.
7.3 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di allacciamento e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall’esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.
Articolo 8. Attivazione della fornitura
8.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nelle Condizioni economiche di fornitura.
8.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.
8.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.
Articolo 9. Condizioni Economiche
9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.
Articolo 10. Durata del contratto, rinnovo e recesso
10.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.
10.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall’Attivazione della fornitura.
10.3 Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 10.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione da parte del cliente stesso. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta, è pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.
10.4 La comunicazione di cui al precedente comma 10.3 non sarà trasmessa all’interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore.
10.5 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 10.3, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall’offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al presente comma, il venditore utilizza il consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.0.
10.6 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 10.3 e 10.4 e qualora il prezzo di cui al comma 10.5 sia diverso da quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro.
10.7 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri
dal Contratto dandone comunicazione all’altra Parte.
10.8 Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con il Fornitore mediante invio di apposita comunicazione al Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura.
10.9 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.
10.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto inviando il Modulo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale per posta ordinaria - CIP Lombardia
s.r.l. xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (XX) o posta elettronica
all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.
10.11 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l’accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all’esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l’interruzione dell’alimentazione del Punto di fornitura con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l’eventuale intervento di disalimentazione del Punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.
10.12 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell’effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale. Articolo 11. Fatturazione
Disposizioni generali
11.1 La quantificazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l’ordine indicato al comma 11.13. Nel caso in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.
11.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l’autolettura con le modalità e le
tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.
11.3 Le fatture consistono nella “bolletta sintetica” redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale, e negli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita in fase di sottoscrizione della proposta di fornitura o successivamente tramite richiesta per posta ordinaria - CIP Lombardia
s.r.l. xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (XX) o posta elettronica
all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.
11.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxx, nella sezione Informazioni, la “Guida alla lettura delle voci di spesa” per l’Offerta PLACET di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la “Guida alla lettura delle voci di spesa” per posta elettronica all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.
11.5 Le fatture sono emesse in formato elettronico e rese disponibili al Cliente tramite invio via mail ordinaria e accesso all’area riservata sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx. Al Cliente che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura.
11.6 L’importo dello sconto di cui al comma 11.5 è riportato nella seguente tabella:
Tipologia di clienti
Unità di misura
Livello dello sconto
Clienti finali domestici di gas
naturale
Euro/Punto di fornitura/anno
-5,40
a) 40 euro se l’emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra;
b) 60 euro se l’emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo
Condominio con uso domestico -12,00
11.7 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 11.5 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0.
11.8 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 20 euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura.
11.9 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori a 20 euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all’interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa.
11.10 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine riportato in bolletta e comunque non inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della fattura.
11.11 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 2.3 in relazione a fatture emesse e non pagate all’esercente il Servizio di default, oggetto di cessione del credito maturato da quest’ultimo al Fornitore entrante.
11.12 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono le seguenti:
a) Bollettino Postale presso qualsiasi ufficio postale con addebito delle eventuali spese previste;
b) Domiciliazione bancaria o postale (Sepa Direct Debit);
c) Bonifico bancario utilizzando le coordinate comunicate dal Fornitore nel documento di fatturazione.
Tali modalità sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.
11.13 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:
a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore;
c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente e sulla miglior stima sulla base dei dati in possesso del fornitore (metodo pro-die, interpolazione, medie storiche, profili di prelievo standard come definiti da ARERA).
11.14 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all’interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l’altra. Fatturazione di periodo
11.15 La Fattura di periodo è emessa con la seguente frequenza:
Frequenza emissione fatture
Tipologia di clienti
Punti di fornitura in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero
Inferiore a 500 Smc/anno Almeno quadrimestrale
Punti di fornitura in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero
Tra 500 e 5.000 Smc/anno Bimestrale Uguale o superiore a 5.000 Smc/anno Mensile
Qualsiasi livello di consumo Mensile
11.16 La Fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a:
a) 6 euro nel caso in cui la Fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra;
b) l’importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.
Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a:
superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.
11.17 Il Fornitore informa il Cliente dell’esito negativo del tentativo di lettura e delle sue conseguenze mediante riscontro via mail o tramite l’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
11.18 In caso di mancata lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per i Punti di fornitura dotati di misuratore accessibile, il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 35 euro.
Fatturazione di chiusura
11.19 La Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l’emissione è pari all’ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.
11.20 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 11.19, il Fornitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a:
a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.19;
b) l’importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.19.
11.21 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.
Articolo 12. Rateizzazione
12.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:
i. per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui ai successivi punti ii. e iii. sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella fattura contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
ii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;
iii. per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi;
iv. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all’Articolo 11;
v. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’articolo 9, comma 9.2, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere.
12.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.
12.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:
□ nei casi di cui ai punti i., ii. e iii., le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante
pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);
□ nei casi di cui al punto iv, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due);
□ nei casi di cui al punto v., le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due);
□ le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi;
□ è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro
30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;
□ le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito xxx.xxxxxxx.xx, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.
12.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.
12.5 Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell’arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione. L’informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora.
12.6 Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:
a) la prima rata non può essere superiore al trenta percento del debito di cui alla costituzione in mora;
b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate;
c) la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50 euro;
d) il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate.
12.7 Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comma 12.5, nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.
Articolo 13. Garanzie a carico del cliente finale
13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8 il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.
13.2 L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall’ARERA
(TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle:
Clienti titolari di bonus sociale
Consumo annuo (Smc/anno)
13.3 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all’inadempimento del cliente.
13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è
versato dal Cliente in un’unica soluzione.
13.6 Qualora nel corso dell’erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.
13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l’avvenuto versamento dello stesso.
13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.9 Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
Articolo 14. Interessi di mora
14.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.
14.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all’ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
14.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.
Articolo 15. Inadempimento del Cliente
15.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 14 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 11.10, trascorsi almeno 2 giorni lavorativi dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
15.2 Il termine di cui al comma 15.1 non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata o a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC o comunque non
< 500 Fino a
> 5.000
inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della
5.000
comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia
Ammontare
deposito (€)
Valore di una mensilità di consumo medio 25,00 77,00 annuo attribuibile al cliente al netto delle
in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite
imposte
Altri clienti
raccomandata.
< 500
15.3 Nel caso in cui il Fornitore invii una comunicazione di costituzione in
Ammontare
Fino a 1.500
Fino a 2.500
Fino a 5.000
> 5.000
Valore di una mensilità di consumo medio
mora nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità con riferimento a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini ultimi
deposito (€) 30,00 90,00 150,00 300,00
annuo attribuibile al
cliente al netto delle imposte
per il saldo dei corrispettivi dovuti potranno essere ridotti in misura
comunque non inferiore a 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della
raccomandata e 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC, o comunque a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.
15.4 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.
15.5 Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA o definito nel prezziario del Distributore.
15.6 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell’Articolo 25 relativo alle comunicazioni.
15.7 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di richiedere al Distributore la Cessazione amministrativa ai sensi dell’articolo 9 del TIMG. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di Cessazione amministrativa.
15.8 Ove l’intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L’esecuzione dell’intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.
15.9 Ove non sia possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al Distributore la relativa Cessazione amministrativa, in conformità alle previsioni di cui all’art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di default.
15.10 Nel caso cui al precedente comma 15.9, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere:
a) copia delle fatture non pagate;
b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale;
c) copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente;
d) copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine dell’ultima
fattura pagata;
e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.
15.11 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di fornitura.
15.12 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:
a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, nonostante alternativamente:
i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
ii. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione in mora;
iii. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.
15.13 Nei casi di cui al comma 15.12, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
Articolo 16. Prestazioni di competenza del Distributore
16.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel RQDG, comprendenti: la verifica del gruppo di misura, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e volture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del RQDG.
16.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l’importo che allo stesso sarà addebitato da quest’ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa.
16.3 Il Cliente ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l’impianto di misura qualora l’accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.
Articolo 17. Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche
17.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas.
17.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.
17.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un’erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.
Articolo 18. Forza maggiore
18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.
18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.
18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.
Articolo 19. Responsabilità
19.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.
19.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all’attività di distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l’obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun
rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del misuratore.
19.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell’uso improprio del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.
Articolo 20. Clausola risolutiva espressa
20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:
a) quando venga accertata come non veritiera la dichiarazione e/o la garanzia fornita dal Cliente in merito alle seguenti circostanze: (i) il/i Punto/i di Prelievo indicato/i nel Modulo di Adesione risulta/no già adeguatamente collegati alle rispettive reti di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile e i propri impianti sono collegati alle reti di cui sopra, in grado di soddisfare i propri fabbisogni energetici; (ii) i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile in materia di sicurezza, prevenzione e alle disposizioni antinfortunistiche;
(iii) ha legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati i propri impianti; (iv) non ha obbligazioni insolute relativamente ai contratti stipulati con il precedente fornitore, con le Società di Distribuzione e le Società di Trasporto; (v) non ha subito iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti durante i 5 (cinque) anni precedenti alla stipulazione del Contratto; (vi) il Cliente assume la responsabilità dell’esattezza di quanto dichiarato ai soprastanti punti da “i” ad “v” e, in caso di dichiarazione mendace, manleva e terrà indenne CIP Lombardia s.r.l. da ogni responsabilità da essa derivante. Restano ad intero carico del Cliente tutti gli eventuali oneri, sanzioni, penali o corrispettivi in genere che CIP Lombardia s.r.l. fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo a qualunque persona fisica o giuridica a causa di quanto dichiarato dal Cliente
b) qualora gli impianti del Cliente non fossero rispondenti alle disposizioni richiamate ai precedenti punti “i” o “ii”, il Cliente si impegna a provvedere tempestivamente al loro adeguamento e a sostenerne i relativi costi. In tal caso, il Cliente stesso prenderà i necessari accordi direttamente con le Società di Distribuzione, consentendo a CIP Lombardia s.r.l. di effettuare le opportune verifiche ed esibendo, su richiesta di CIP Lombardia s.r.l., la documentazione comprovante la sicurezza dei propri impianti. In caso di rilevata irregolarità, CIP Lombardia s.r.l. potrà sospendere la somministrazione sino a quando il Cliente non avrà rimediato all’irregolarità a proprie cure e spese. Qualora il Cliente non provveda a porre rimedio entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’accertamento dell’irregolarità, CIP Lombardia s.r.l. avrà comunque la facoltà di sospendere la somministrazione o risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. È fatto salvo il diritto per CIP Lombardia s.r.l. al risarcimento per ogni eventuale danno subito e/o per eventuali rimborsi richiesti da soggetti terzi.
c) quando vi sia prelievo fraudolento, manomissione e/o rottura dei sigilli del Misuratore;
d) quando il Cliente violi l’art. 2.5 utilizzando il gas naturale per usi diversi
da quelli pattuiti;
e) quando il Cliente non ottemperi all’obbligo di pagamento di due o più fatture anche non consecutive scaduti i termini del sollecito di cui all’art. 15;
f) quando il Cliente non presti, non rinnovi o non integri le eventuali
garanzie di cui all’art. 13.
g) il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell’art. 1353 c.c., senza possibilità per il Cliente di avanzare pretese risarcitorie di alcun genere nei confronti di CIP Lombardia s.r.l., al realizzarsi anche di una sola delle seguenti condizioni risolutive: (1) revoca dell’autorizzazione di CIP Lombardia s.r.l. alla vendita di gas naturale; (2) inefficacia dei contratti per il trasporto o per la distribuzione di gas con la Società di Trasporto di gas naturale e con la Società di Distribuzione di gas naturale rispettivamente. CIP Lombardia s.r.l. potrà rinunciare a una o più delle suddette condizioni risolutive entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui sia venuta a conoscenza del loro avveramento, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse.
h) qualora si verifichi una causa di Forza Maggiore che comporti
l’impossibilità di effettuare integralmente la somministrazione oggetto del
presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto con efficacia dalla data indicata nella comunicazione, che CIP Lombardia s.r.l. invierà al Cliente. Qualora la causa di Forza Maggiore comporti l’impossibilità di effettuare integralmente la somministrazione di gas naturale oggetto del Contratto, lo stesso perderà efficacia esclusivamente in relazione alla somministrazione interessata da tale impossibilità e il Contratto si intenderà conseguentemente modificato.
i) insolvenza da parte del CLIENTE.
Articolo 21. Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni
21.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall’ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.
21.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
21.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).
21.4 Se non viene utilizzato l’apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (gas); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice PDR) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un’indicazione sintetica dei fatti contestati.
Articolo 22. Assicurazione clienti finali gas
22.1 I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale.
22.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore.
Articolo 23. Integrazione del contratto
23.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.
23.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest’ultimo.
Articolo 24. Cessione del contratto
24.1 Il Cliente acconsente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di gas naturale. Nel caso di cessione d’azienda o del ramo d’azienda da parte del Fornitore rimane ferma l’applicazione dell’articolo 2558 c.c.
24.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.
Articolo 25. Comunicazioni
25.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate in via prioritaria all’indirizzo mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx; in caso contrario per posta ordinaria a CIP Lombardia s.r.l. xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (XX).
25.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.
25.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.
Articolo 26. Legge applicabile e foro competente
26.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal presente Contratto o a esso connessa è
competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.
Articolo 27. Risoluzione extra-giudiziale delle controversie
27.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx) o, in alternativa, presso gli organismi di risoluzione delle controversie iscritti nell'elenco ADR di ARERA (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito convenzione sottoscritta da ARERA con Unioncamere, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare.
27.2 L’esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Articolo 28. Dati personali
28.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell’esecuzione
del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali.
INFORMAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
I. Fonte dei dati personali
I dati trattati da CIP Lombardia S.r.l. sono raccolti direttamente presso l’interessato o presso gli uffici di CIP Lombardia.
II. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è CIP Xxxxxxxxx X.x.x., Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX).
III. Finalità del trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – il trattamento delle informazioni personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. A tale scopo si comunica che i dati personali degli interessati, in possesso della nostra azienda, sono conferiti e raccolti nell'ambito delle attività aziendali. I dati personali sono trattati secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali e pre-contrattuali con l'interessato ed all’esecuzione di adempimenti ed attività previsti dall’ARERA (ad es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l'interessato, per la fatturazione e il recapito delle fatture anche tramite agenzia di recapito, per l’esazione delle morosità, per l’invio di supporti informatici alle banche e per le indagini necessarie per valutare il grado di soddisfazione della clientela, per esigenze amministrative, fiscali e contabili);
b) finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, adempimenti delle incombenze amministrative, fiscali e contabili. I dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è situata la fornitura vengono richiesti in forza del disposto normativo di cui all’art. 1, comma 333, della Legge 311/2004;
c) finalità connesse alla copertura dei rischi derivanti dalla gestione e dall’esecuzione dei contratti con l’interessato;
d) i dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica saranno utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito in bolletta, che, in caso di cliente domestico residente con potenza impegnata fino a 3kW (tariffa D2 della spesa per il trasporto e la gestione del contatore), avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.
e) previo consenso dell’interessato i dati potranno essere altresì trattati per finalità connesse ad attività promozionali, commerciali, pubblicitarie, di marketing, di effettuazione di indagini di mercato e finalizzate all’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo;
IV. Destinatari di dati personali - Comunicazione
I dati personali relativi al trattamento possono essere comunicati per le finalità di cui sopra a:
a) soggetti, anche esterni, che intervengono nell'effettuazione di prestazioni strettamente necessarie per l'esecuzione dei rapporti contrattuali esistenti con l'interessato (a titolo esemplificativo: società controllanti, controllate e collegate, società distributrici di gas e/o energia elettrica competenti per il territorio per gli adempimenti e attività previste dall’ARERA, banche, istituti bancari, intermediari finanziari, assicurazioni, studi legali, studi commercialisti, agenzie di lettura, agenzie di stampa e imbustamento, agenzie di consegna, società appaltatrici di servizi, ecc..);
b) soggetti che intervengono per il controllo e l'ottimizzazione delle attività di CIP Lombardia S.r.l. (a titolo esemplificativo: società certificazione di bilancio, controllo sistema di qualità, organismi di vigilanza, consulenti, ecc.), per il controllo del rischio finanziario e delle frodi, per il recupero cessione e tutela dei crediti, per perseguire un legittimo interesse del titolare;
c) enti pubblici per le comunicazioni e gli adempimenti di legge, di regolamento, di normativa comunitaria (a titolo esemplificativo:
Camere di Commercio, Regione, Comuni, Autorità di settore, ecc…);
V. Diffusione di dati personali
I dati trattati non sono diffusi.
VI. Categorie di dati trattati
I dati trattati da CIP Lombardia S.r.l. sono personali (anagrafici, fiscali, di comunicazione e di reperibilità, tipologia contrattuale, di consumo).
VII. Trasferimento dati ad un paese terzo
I dati trattati per le finalità sopra indicate potranno essere trasferiti negli altri paesi appartenenti all’Unione Europea.
VIII. Periodo di conservazione dei dati
I dati trattati saranno conservati per il periodo minimo necessario alla realizzazione delle finalità sopra indicate. In particolare i dati aventi rilevanza:
a) fiscale saranno conservati per il tempo previsto dalla vigente normativa nazionale (ad oggi, anni 10);
b) ai fini di attività di marketing saranno conservati per 2 anni.
In ogni altro caso, i dati saranno trattati per 24 mesi dall’esecuzione del contratto e/o servizio richiesto.
Al termine di tali periodi, i dati saranno resi anonimi o cancellati ove tecnicamente possibile.
IX. Liceità, rilascio del consenso, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è un obbligo contrattuale. Il trattamento, ai sensi dell’art. 6 del GDPR, è finalizzato all’esecuzione di un contratto cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e indispensabile per perseguire le finalità del trattamento sopra indicate ai punti III a), III b), III c) e III d). Il mancato conferimento e trattamento dei dati dell’interessato comporterebbe infatti l’impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, nonché da disposizioni legislative.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto III e) è facoltativo, ed il diniego del consenso non comporta alcuna conseguenza.
X. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). Tutto il materiale presente sui database aziendali è protetto, sia singolarmente sia come insieme
complessivo.
XI. Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali (art.15 GDPR), la loro rettifica (art.16 GDPR), la loro cancellazione (art.17 GDPR), la limitazione del loro trattamento (art.18 GDPR), la notifica (art. 19 GDPR) ha altresì diritto di richiederne la portabilità (art. 20 GDPR) e di opporsi al loro trattamento (art.21 GDPR) rivolgendosi a: CIP Xxxxxxxxx X.x.x., Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX) – xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx o xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Nel caso in cui l’interessato abbia espresso libero e specifico consenso al trattamento dei dati per finalità di marketing, egli potrà in ogni momento esercitare il proprio diritto di revoca di tale consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo.
Non è previsto l’utilizzo di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’Art.22 del GDPR. I dati personali devono sempre essere liberamente e volutamente forniti dall’interessato.
CONSENSI
Il sottoscritto, con l’apposizione della propria firma sul presente modulo, dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di CIP Lombardia S.r.l., in conformità a quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e di essere informato sul trattamento dei dati personali forniti.
Inoltre, il sottoscritto interessato, per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali a mezzo posta, fax, internet, telefono, e-mail, SMS, instant messaging da parte di CIP Lombardia S.r.l. o di entità fisiche e/o giuridiche che collaborino in attività commerciali di CIP Lombardia S.r.l. e/o da società controllanti, controllate, collegate per le attività indicate al punto III e), dà il proprio consenso per l’utilizzo per finalità di:
Marketing per invio/comunicazione di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi di CIP, nonché di società terze, purché connessi alla fornitura di energia elettrica e/o gas (es. invio newsletter, inviti ad eventi, materiale pubblicitario, informazioni commerciali, offerte dirette di prodotti o servizi, ecc)
Vendita diretta e/o collocamento di prodotti/servizi, agevolazioni e promozioni di CIP, nonché di società terze, purché connessi alla fornitura di energia elettrica e/o gas, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate
Verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato, direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste o altri mezzi di rilevazione.
SI NO
🞐 🞐
🞐 🞐
🞐 🞐
Profilazione volta ad inviare comunicazioni coerenti con gli interessi dell’interessato 🞐 🞐
(Data) (Firma)
MODULO DI RIPENSAMENTO GAS NATURALE
Modulo per l’esercizio del ripensamento
(ai sensi del D.Lgs. 206/2005, così come modificato dal X.Xxx. n. 21/2014 Codice di consumo)
Nel caso in cui il Cliente voglia esercitare il diritto di ripensamento potrà farlo, entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto, compilando e inviando il presente modulo a:
mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
raccomandata A/R: CIP Lombardia s.r.l. xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (XX) fax: 00.00000000
Con il presente modulo esercito il diritto di ripensamento relativamente al Contratto di somministrazione di gas naturale.
Nome e Cognome CF
Punto di Riconsegna (PDR) Indirizzo n° CAP Comune Prov.
Luogo Data
FIRMA
Titolare del trattamento dei dati personali è CIP Lombardia s.r.l., con sede legale in xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (XX).
L’informativa completa è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx
NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE Delibera Autorità per l’energia Elettrica ed il Gas ARG/com 104/10 e ss.mm.ii.
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale.
Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.
Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in alternativa all’offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI1, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx o chiamare il numero verde 800.166.654.
Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di un’offerta contrattuale.
Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale
Nome impresa CIP LOMBARDIA SRL
Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento
CIP LOMBARDIA SRL –XXX XXXXXXXX 00 –00000 XXXXXX
Oppure via email all’indirizzo indicato in fattura o nelle condizioni generali di fornitura
Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata
Data del contatto ora
Firma del personale commerciale che l’ha contattata
1PMI: Imprese con fino a 50 addetti e un fatturato superiore a 10 milioni di euro
Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto
Data di presunta attivazione / / Periodo di validità della proposta
Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI2, se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni
dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta
Eventuali oneri a carico del cliente
Contenuto del contratto
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
• prezzo del servizio e durata del contratto
• modalità di utilizzo dei dati di lettura
• modalità e tempistiche di pagamento e conseguenze del mancato pagamento
• eventuali garanzie richieste
• modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso
• modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita
Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa
• Copia contratto
• Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)
Diritto di ripensamento
Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:
• 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad
esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);
• 14giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.
1PMI: Imprese con fino a 50 addetti e un fatturato superiore a 10 milioni di euro
2 Nel caso di proposta per la fornitura di energia elettrica