fra privato datore di lavoro, Cooperativa sociale di tipo B/Impresa Sociale e la Provincia di Lecco
(Su Carta intestata del datore di lavoro privato)
“Proposta di Convenzione”
fra privato datore di lavoro, Cooperativa sociale di tipo B/Impresa Sociale e la Provincia di Lecco
per l’attuazione dell’art. 14 del D.lgs. 276/03
Protocollo Provincia di Lecco: n. ………. del ………
Visti:
- l’art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e la relativa Convenzione Quadro stipulata
il 22.10.2020 validata il 28.10.2020 con decreto regionale n. 12850,
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e il D.lgs. 8 novembre 1991 n. 381;
tra
- la Provincia di Lecco, rappresentata dal Dirigente della Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’Impiego Servizio Collocamento Disabili e Fasce Deboli;
- il Datore di lavoro (da ora in poi
denominato “Azienda”) con sede legale in , via
Partita Iva n , nella persona del legale rappresentante ,
- la Cooperativa Sociale/Impresa Sociale con sede in , via , Partita Iva n , nella persona del legale rappresentante
;
Si conviene e si stipula la presente Convenzione:
Atteso che le parti firmatarie hanno letto la Convezione Quadro Territoriale sottoscritta fra i servizi di cui all’art 6, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all’articolo 8 della stessa legge e ne hanno fatto propri i principi, le finalità e le disposizioni;
1. Inserimento lavorativo
La Cooperativa/Impresa Sociale è tenuta ad effettuare l’integrazione lavorativa di n…… disabili, individuati dal servizio competente della Provincia di Lecco entro e non oltre 60 giorni dalla
presentazione della presente convenzione, da inquadrarsi al livello del CCNL
applicato dalla Cooperativa/Impresa Sociale relativo alle mansioni effettivamente svolte e secondo l’eventuale percorso formativo concordato tra la Provincia, la Cooperativa/Impresa Sociale e il Servizio preposto all’integrazione lavorativa dei disabili.
2. Conferimento di commesse
L’Azienda si impegna, a fronte dell’inserimento lavorativo di n lavoratori/trici disabili, ad affidare alla Cooperativa/Impresa Sociale una nuova commessa di lavoro individuata con separato atto scritto nel rispetto dei criteri definiti dalla convenzione quadro. Il separato atto scritto concernente gli accordi sulla commessa deve essere firmato prima o contestualmente all’inserimento del disabile e la Cooperativa/Impresa Sociale attiverà l’inserimento del medesimo successivamente alla firma di tale atto.
Nel medesimo atto dovranno essere esplicitati:
- le rateizzazioni delle fatturazioni;
- i tempi massimi di pagamento e di esecuzione delle diverse fasi della nuova commessa;
- la forma di tutela economica nei confronti del disabile in caso di inadempimento del contratto ad opera di una delle parti contraenti. (clausola facoltativa)
- il valore della commessa, determinato in base alla seguente formula:
VUC > CP + (N * CL)
VUC = Valore unitario della nuova commessa al netto di IVA
CP = Costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/dei soggetto/i con disabilità)
N = Numero dei lavoratori svantaggiati assunti in cooperativa in attuazione della convenzione
CL = costo annuo lordo del lavoratore/trice con disabilità
In tale modo il separato atto scritto renderà vincolanti gli obblighi delle parti.
3. Obblighi per la Cooperativa/Impresa Sociale
La Cooperativa/Impresa Sociale si impegna a corrispondere ai lavoratori/trici disabili inseriti nella propria struttura, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicato. Si impegna altresì a realizzare le commesse affidate dall’Azienda secondo le modalità individuate con separato atto scritto.
4. Obblighi per l’Azienda
L’Azienda si impegna a corrispondere periodicamente, dietro presentazione di regolare fattura, alla Cooperativa/Impresa Sociale una quota del valore della commessa di lavoro, come concordato tra le parti nel separato atto scritto.
5. Inadempimento
Qualora l’azienda ritenga non soddisfacente l’attività prestata in esecuzione del presente accordo, contesterà il non corretto adempimento alla Cooperativa/Impresa Sociale, assegnando un termine congruo per rimuovere il disservizio. Nell’eventualità in cui permanga l’inadempimento, la committente potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso al Servizio competente della Provincia di Lecco, che provvederà alla ricollocazione del disabile.
Qualora l’Azienda non riconoscesse le quote spettanti della commessa di lavoro nei termini previsti da quanto sottoscritto dalle parti, la Cooperativa/Impresa Sociale contesterà il non corretto adempimento e assegnerà un congruo termine per l’adempimento. Nell’eventualità in cui l’inadempimento permanga la Cooperativa/Impresa Sociale potrà risolvere il contratto con preavviso di un mese. L’Azienda risulterà non ottemperante per la quota di riserva applicata in convenzione ex art. 14 dalla data di risoluzione del contratto stesso.
Il contratto di lavoro stipulato tra il lavoratore e la Cooperativa/Impresa Sociale si risolverà e la persona disabile tornerà in carico ai Servizi preposti per l’integrazione lavorativa dei disabili, per la sua ricollocazione.
6. Adempimento Convenzioni
La Provincia di Lecco, tramite i competenti Uffici del Servizio Collocamento Mirato, verificherà il corretto adempimento degli obblighi assunti dalle parti, in particolare per quanto concerne la permanenza delle condizioni che consentono l’inserimento lavorativo del lavoratore/trice all’interno dell’attività svolta dalla Cooperativa/Impresa Sociale.
Qualora riscontri l’inosservanza dei contenuti del presente accordo, ovvero delle disposizioni di legge previste al riguardo, la Provincia potrà dichiarare decaduto ad ogni effetto l’accordo di cui alla presente convenzione, con emanazione dei provvedimenti conseguenti.
7. Durata della Convenzione
In presenza della commessa di lavoro già formalizzata tra le parti, il Servizio Collocamento Mirato della Provincia si impegna, in base ai requisiti definiti nella Convenzione Quadro, ad individuare il/i lavoratore/i disabile/i da inserire nella Cooperativa/impresa Sociale.
La durata della presente convenzione è pari alla durata individuata nella commessa di lavoro, di
mesi. È esclusa la possibilità di tacito rinnovo.
La decorrenza del presente atto, e dei conseguenti effetti, è a valere dalla data di presentazione del medesimo alla Provincia.
Nell’ipotesi in cui la commessa di lavoro termini prima del tempo pattuito, il Servizio per l’Occupazione dei Disabili, in collaborazione con il Servizio per l’integrazione lavorativa dei disabili avente in carico il medesimo, si attiverà per individuare le soluzioni più adeguate sul territorio provinciale.
L’Azienda La Cooperativa Sociale/Impresa Sociale La Provincia di Lecco