QUESTURA DI MACERATA
QUESTURA DI MACERATA
O
CONTRATT PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE DA EROGARSI PRESSO I DIVERSI LOCALI DELLA QUESTURA DI MACERATA
CIG n.: ZE11FF8D25
1) La Questura di Macerata , rappresentata dal Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Questore pro-tempore Posta Elettronica Certificata: xxx.xxxxx.xx@xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
2) la Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx nata a Milano il 31/3/1984 - nella sua qualità di Amministratore delegato della Soc. LIOMATIC S.p.A. in nome e per conto della Società con sede legale in via dell’Orzo nn.3/4 – Xxxx. Xxxxx Xxx Xxxxxxxx, Xxx. Xxxxxxxxx, 00000 XXXXXXX (XX) il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta alla Camera di Commercio di Perugia n. REA: PG210041 - codice fiscale e partita iva n. 02337620542- Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx
PREMESSO CHE
- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;
- oggetto dell’attività istituzionale del Fondo di Assistenza è il perseguimento dell’assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della Polizia di Stato secondo le modalità indicate nella legge istitutiva e nello Statuto vigente;
- il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato è inoltre disciplinato da uno statuto, emanato ai sensi dell’art. 4 della citata legge istitutiva, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con il Decreto del Presidente della repubblica n. 923 del 9 maggio 1968 ed è sottoposto, inoltre, alla vigilanza del Ministero dell’Interno ed al controllo contabile della Corte dei Conti, ai sensi della legge 259/58 e del DPR n. 1361/61;
- con il D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 “Regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato a norma dell’articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133” il Fondo di Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza assume la denominazione di: «Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato»;
- il Fondo di Assistenza ancorché non proprietario degli immobili, delle aree e degli spazi nei quali viene erogato il servizio oggetto del presente contratto, ne ha piena autonomia gestionale in virtù delle leggi sopra richiamate e della Convenzione stipulata il 7 maggio 2000 tra il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ed il Fondo, in cui si prevede espressamente che “l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza pone a disposizione dell’Ente, con effetto immediato ed a titolo assolutamente gratuito, adeguati locali dove svolgere le attività di cui all’art. 79 del D.P.R. 782/85, unitamente ai beni relativi necessari per un corretto e puntuale svolgimento delle funzioni” e ancora “piena ed integrale autonomia gestionale viene riconosciuta al Fondo per le attività ricreative descritte nell’art. 79 del D.P.R. 782/85”;
- nessuna pretesa ad alcun titolo potrà mai essere avanzata dal concessionario in relazione alla disponibilità del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande della Questura di Macerata, comprendenti la sede centrale in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx 00, l’Ufficio Immigrazione in via Caduti del Lavoro nr 2-4-6, la Caserma X.Xxxxx in via dei Velini nr. 174 ed il Commissariato di P.S. DI Civitanova Marche (MC) in via D’Annunzio nr. 14-16, di esclusiva disponibilità
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dell’Amministrazione. I locali potranno essere adibiti ad usi diversi in ragione delle esigenze dell’Ufficio presso cui viene esercitata l’attività;
- i locali e gli spazi adibiti a zona benessere, dove sono svolte le attività sociali direttamente dal personale dipendente ed in cui viene svolto il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande sono situati all’interno degli edifici di cui agli indirizzi sopra specificati;
- i locali della Caserma X.Xxxxx di via dei Velini nr. 174 di Macerata, nei quali si svolge il servizio appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato ed ai sensi del D.P.R. 296/05 sono gestiti dall’agenzia del Demanio, con cui l’aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere un contratto di locazione/concessione d’uso, la cui inesatta esecuzione comporterà per l’Amministrazione aggiudicatrice il recesso immediato dal presente contratto;
- nei confronti dell’Agenzia del Demanio, corre l’obbligo da parte del gestore del servizio, della corresponsione del canone di concessione con la clausola secondo cui l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la concessione di suolo demaniale ai soggetti che versino in situazione di occupazione senza titolo e di morosità nei confronti dello Stato.
- l’Ente ha proceduto, ad esperire la procedura negoziata inviando a ditte specializzate nel settore lettera di invito in data 22/9/2017;
- che in data 22/10/2017 termine ultimo di presentazione delle proposte, sono pervenute n. 2 offerte;
- che dall’esito della procedura di gara, la Commissione giudicatrice nella seduta del 27/10/2017 è venuta nella determinazione di valutare quale migliore offerta quella presentata dalla Società LIOMATIC S.p.A. con sede legale in via dell’Orzo nn.3/4 – Xxxx. Xxxxx Xxx Xxxxxxxx, Xxx. Xxxxxxxxx, 00000 XXXXXXX (XX) al prezzo di €. 16.669,00 esente I.V.A. (Allegato 1 e parte integrante del presente contratto) come da decreto di aggiudicazione definitiva della Questura di Macerata in data 30/10/2017 a seguito del controllo sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale.
VERIFICATA
1. l’esistenza della cauzione definitiva, nella forma della garanzia fideiussoria n. 01.000026407 rilasciata in data 9/11/2017 da B007 O.P.A. SRL Milano - Soc. “S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e cauzioni” con sede legale in Xxx Xxxxxxxx xx. 00 xxxxx Xxxx di €. 833,45 predisposta secondo le modalità previste dagli artt. 93 e 103 del Codice dei contratti, a tutela degli impegni assunti con il presente contratto e della corretta esecuzione del servizio.
2. la certificazione di regolarità contributiva in capo all’esecutore;
3. l’esistenza del Documento Unico dei valutazione Rischi da Interferenze sottoscritto dalle parti; Tra i predetti convenuti, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Definizione dei contraenti)
1. La Questura è indicata con le parole “Amministrazione”, rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore e si avvale del Sost.Comm. Xxxxx Xxxxxxxxxxx quale Direttore dell’esecuzione del contratto;
2. il contraente “ Soc. LIOMATIC S.p.A.” è indicato con la parola “Impresa”.
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Articolo 2
(Oggetto del contratto e luogo della prestazione)
Forma oggetto del presente contratto il servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande presso la Questura di Macerata sita in Macerata consistente negli adempimenti indicati dal presente contratto e dal “Capitolato Tecnico” e relativi annessi.
Articolo 3
(Norme regolatrici dell’appalto)
L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
a) dal presente contratto e dal Capitolato Tecnico, per le sedi in cui si svolgerà il servizio di distribuzione automatica e relativi annessi, che le parti, in possesso di copia dei predetti, dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati e custoditi agli atti del committente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto;
b) dalla Legge e dal Regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, X.X. 00 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni);
c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati
Articolo 4
(Notifiche e comunicazioni)
Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata o a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda la Questura che l’Impresa e, di detta consegna, deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell’avvenuta notificazione.
Articolo 5
(Durata del contratto/Esecuzione anticipata del servizio)
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(tre)
L’appalto ha la durata di anni e decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto. In caso
di esecuzione anticipata del contratto per necessità della Stazione Appaltante, il termine decorre dalla data di effettivo avviamento del servizio.
Articolo 6
(Prezzo contrattuale e modalità di pagamento)
Il corrispettivo complessivo dovuto dall’Impresa al Fondo Assistenza quale canone per l’attività di distribuzione automatica, è pari ad Euro 16.669,00 in ragione del prezzo indicato nell'Offerta Economica, di cui in premessa (Allegato 1). I versamenti saranno suddivisi in rate mensili di € 463,03 da versare entro il 5 di ogni mese. Qualora il servizio abbia a decorrere in un giorno non coincidente con il primo giorno del mese, l’importo sarà rapportato ai giorni di effettiva attività di quel mese; così
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anche, qualora la scadenza dell’appalto cadesse in un giorno non coincidente con l’ultimo giorno del mese, l’importo sarà rapportato ai giorni di effettiva attività di quel mese. Il pagamenti relativi a detti periodi dovranno avvenire entro gg. 7 dalla decorrenza e dalla scadenza dell’appalto.
Al fine dell’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/10, il numero CIG relativo ai servizi è il seguente: ZE11FF8D25 e le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario del Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato sono il Dirigente Delegato pro-tempore e il Segretario pro-tempore.;
Il versamento sarà corrisposto mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato al Fondo di Assistenza per il personale della P. di S. presso la Banca Nazionale del Lavoro – Sportello Ministero Interno – codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato a Fondo di Assistenza per il Personale della P. di S. – C.F. 80183070582 – P.I. 02131841005, con causale obbligatoria abbreviata come indicato negli atti di gara e per chiarezza, di seguito riprodotto a titolo esemplificativo:
n. C.I.G. – Provincia – Ufficio (Questura/Ufficio/etc.) – mese – anno – ad es. 5927481 Rm Questura 05/2016
L’Impresa, inoltre, deve essere in regola con la propria situazione previdenziale ed assicurativa, fornendo all’Amministrazione, per i pagamenti, i dati della Società per la richiesta del Documento Unico Regolarità contributiva (DURC) da parte dell’Ente o, ove già in possesso, il Durc in corso di validità.
Per il servizio oggetto dell’appalto, l’Impresa applicherà ai fruitori dei servizi i listini prezzi comprensivi di IVA indicati nell’allegato 6A al capitolato tecnico, parte integrante del presente contratto.
Sono a totale carico dell’Impresa, per tutto il periodo contrattuale, le spese per i costi sostenuti per il consumo dell’energia elettrica e acqua, nonché le spese relative alla tassa rifiuti solidi urbani, il canone demaniale, ove dovuto, e comunque tutti gli oneri connessi allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento.
L’Impresa si obbliga a versare, con bonifico bancario, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, codice IBAN XX00X0000000000000000000000 durante l’esecuzione del contratto, per le spese relative alle utenze.
Nel caso di un’eventuale proroga del contratto, il prezzo da versare al Fondo dovrà essere calcolato come segue: canone annuale diviso 365 giorni moltiplicato per i giorni effettivi di proroga.
Articolo 7
(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, ed è tenuto a comunicare all’Amministrazione “gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (…) entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi” (art. 3 co. 7, l. 136/2010). (All. 6 a)
Articolo 8
(Revisione del compenso)
Il corrispettivo convenuto si intende tassativamente fisso ed invariabile nel primo anno di validità del presente contratto e potrà essere soggetto di adeguamento a decorrere dal secondo anno ai sensi e con le modalità previste dalla legge n. 724 del 23.12.94, art. 44 commi 4 e 6.
La revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di un’istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall’esito della quale viene definito il nuovo prezzo.
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Articolo 9
(Garanzia di esecuzione)
A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e a garanzia del pagamento delle utenze di cui al precedente art. 6, punto 6, l’Impresa consegna polizza fideiussoria di €. 833,45 n. 01.000026407 in data 9/11/2017 emesso da B007 O.P.A. SRL Milano - Soc. “S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e cauzioni” con sede legale in Xxx Xxxxxxxx xx. 00 xxxxx Xxxx pari al 10% dell’importo contrattuale, quantificato in € 1666,90 (milleseicentosessantasei/90), riferito ad anni 3 (tre), ridotta ex art. 103, D.lgs 50/2016 (codice deglia Appalti) così come previsto dall’art.93, comma 7, D.lgs 50/2016.
Tale garanzia rimarrà vincolata nell’ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa la Questura operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò avvenga entro il termine di quindici
(15) giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dalla / Xxxxxxxx, sorgerà per questo ultimo la facoltà di risolvere il contratto, affidando l’appalto ad altra ditta in danno della contraente.
1. La garanzia prevede, così come previsto dall’art. 103 del Codice dei contratti pubblici D.L.vo 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché all’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Questura.
L’Istituto bancario o assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNP Paribas - sportello Ministero dell’Interno – IBAN XX00X0000000000000000000000 o di altro Istituto indicato dal Fondo di Assistenza durante l’esecuzione del contratto.
Articolo 10
(Canone demaniale e altri oneri)
Nel caso in cui sia previsto il canone demaniale a carico della Ditta concessionaria dovrà sottoscriversi apposito contratto di locazione/concessione, accordo finalizzato al pagamento dell’occupazione di suolo pubblico, ai sensi del DPR 296/05 e dell’art. 7 del DPr 367/98 e successiva circolare esplicativa nr. 89 UDC, datata 28/12/1998, del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio – Direzione Centrale del Demanio.
L’accordo stipulato con la predetta Agenzia dovrà tenere conto della durata del presente contratto, inserendo apposita clausola di rinuncia alla concessione demaniale in caso di conclusione del rapporto principale siglato con l’Amministrazione.
Il mancato pagamento dei canoni demaniali, stante la necessaria interdipendenza tra i negozi stipulati, comporterà l’automatica facoltà di recesso da parte dell’Amministrazione concessionaria del suolo pubblico e di quella firmataria del presente contratto, oltre a configurare le ipotesi di danno erariale. L’impresa dovrà acquisire dall’Amministrazione e dall’Agenzia del Demanio le autorizzazioni necessarie in caso di lavori o migliorie che volesse apportare ai locali.
Sono, altresì a carico dell’Impresa i costi relativi alle utenze di energia elettrica e forza motrice, acqua, telefono, gas, tarsu, canone demaniale e quant’altro necessità per lo svolgimento dell’attività.
Tutti gli oneri a carico della Ditta saranno a carico della stessa fino all’effettiva riconsegna degli spazi dati in uso, a seguito di verbale di riconsegna redatto e sottoscritto dal Direttore di esecuzione e Responsabile della Ditta.
Articolo 11
(Utilizzazione di attrezzature e materiali – Vestiario e dotazioni per il personale)
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1. Per la disciplina degli aspetti relativi all’utilizzazione dei macchinari e delle attrezzature, del vestiario e dotazioni del personale, e in genere dei materiali necessari per il servizio, le parti fanno rinvio a quanto previsto dal “Capitolato Tecnico” e relativi allegati.
2. L’Impresa deve assicurare al personale idonei capi di vestiario, nonché - così come previsto dalla vigente normativa di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni
- capi speciali “antinfortunistici” (dotazioni di protezione individuale), formando ed informando il personale stesso sull’osservanza delle norme di sicurezza durante l’uso delle attrezzature e nell’impiego dei prodotti chimici.
Articolo 12
(Requisiti del personale impiegato)
1. L’Impresa affidataria, si avvarrà di personale scelto, professionalmente preparato o con precedenti di mestiere e, per tutti quanti i servizi affidati, capace e moralmente ineccepibile, gradito insindacabilmente alla Questura ed in regola con le leggi sanitarie.
2. Per tutto il personale impiegato, prima dell’inizio dell’attività, l’Impresa comunicherà per iscritto alla Questura i nominativi da impiegare per l’espletamento dei vari servizi. L’elenco, dovrà essere corredato da copia di un valido documento di riconoscimento, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ciascun operatore. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 5 (cinque) giorni da ciascuna variazione.
3. Il predetto personale, sin dal primo giorno di lavoro, dovrà essere materialmente in possesso del proprio contratto di lavoro, che dovrà essere consegnato in copia fotostatica al Direttore dell’esecuzione. Il predetto personale non potrà iniziare a svolgere alcuna attività lavorativa all’interno del comprensorio della Questura se non in regola con quanto richiesto. Qualora si tratti di personale extracomunitario, dovrà essere esibito il regolare “Permesso di Soggiorno”.
4. L’Impresa si obbliga a sollevare la Questura da tutte quelle azioni che venissero mosse dal personale da essa dipendente per pretesi diritti, in relazione a vincoli contrattuali derivanti dalle prestazioni d’opera da loro offerte.
5. Per quanto concerne le unità operative richieste e le fasce orarie entro le quali svolgere il servizio, nonché per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al Capitolato tecnico.
6. Il Fondo Assistenza può richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione delle persone non gradite che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero contegno non corretto. In tal caso, l’Impresa dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l’Impresa non ottemperi al secondo invito scritto del Fondo Assistenza a sostituire il proprio personale, il Fondo Assistenza stesso può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno dell’Impresa.
7. Durante il servizio, il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e formalmente corretto, essere munito di apposito distintivo indicante la denominazione dell’Impresa ed indossare apposita divisa completa di cartellino di riconoscimento indicante il nominativo dell’operatore, la denominazione dell’Impresa di appartenenza, il livello operativo riferito al rapporto contrattuale.
Articolo 13
(Osservanza delle condizioni di lavoro)
1. L’Impresa ha l’obbligo di provvedere alle assicurazioni sociali degli addetti al servizio oggetto della presente concessione. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei
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riguardi degli addetti impiegati nel servizio - ove rilevato dalla Questura e confermato dagli Enti Previdenziali - potrà comportare, a giudizio insindacabile della Questura, oltre alle penalità previste e le debite segnalazioni alle competenti Autorità, la risoluzione del contratto.
2. L’Impresa è obbligata al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge come l’osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene nei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, forme di previdenza per disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, nonché malattie professionali e l’osservanza di ogni altra disposizione relativa alla tutela dei lavoratori attualmente in vigore o che possa intervenire nel periodo di durata contrattuale.
3. L’Impresa si obbliga a praticare nei confronti dei dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria professionale e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché risultanti dalle successive integrazioni e modifiche.
4. Gli obblighi concernenti i contratti collettivi di lavoro di cui sopra vincolano l’Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse per tutto il periodo della concessione.
5. L’Impresa è tenuta, altresì, all’osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti,
6. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la Questura e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell’Impresa che assume l’esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. La Questura rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra l’Impresa ed i suoi dipendenti.
Articolo 14
(Obblighi in materia igienico-sanitaria)
L’Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
Articolo 15
(Responsabilità dell’Impresa)
1. L’Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell’art. 2049 del Codice Civile nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81. E’ obbligata, quindi, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla richiamata normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.
2. Per i beni appartenenti all’Amministrazione, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell’Impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall’Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.
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Articolo 16
(Cessione dell’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’Impresa contraente)
In caso di cessione dell’Azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’Azienda che assicura le prestazioni contrattuali, l’Impresa deve darne comunicazione almeno 30 (trenta) giorni prima alla Questura che si riserva la facoltà di cui al successivo art. 25.
Articolo 17
(Tutela contro azione di terzi)
1. L’Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati alla Questura ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. All’uopo, si impegna a sottoscrivere idonea assicurazione entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Per l’assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l’Impresa dovrà consegnare alla Questura copia della polizza assicurativa idonea a coprire i rischi riportati al comma precedente, con massimali non inferiori a € 250.000,00 a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i furti e per i danni derivanti alla Questura in conseguenza dell’espletamento del servizio ed in ragione della peculiarità delle attrezzature, degli impianti e delle aree dove lo stesso viene svolto. L’esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
3. L’Impresa assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.
4. Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria contro alla Questura, questo potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell’Autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell’azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.
5. Se l’azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell’appalto, la Xxxxxxxx potrà rivalersi sull’Impresa in qualunque tempo, assumendo essa tutte le conseguenze della lite.
Articolo 18
(Vigilanza sulle operazioni)
1. La Questura, a mezzo del Direttore dell’esecuzione, vigilerà sull’osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al titolare dell’Impresa, o ad un suo delegato, l’eventuale necessità di integrare e/o variare le modalità di espletamento del servizio.
2. La Questura ha, in ogni caso, la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni per assicurare che da parte dell’Impresa siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali esposte in gara, comprese quelle nei confronti del personale.
3. Le eventuali inadempienze o negligenze potranno essere contestate verbalmente ed istantaneamente e successivamente (entro cinque giorni) notificate al rappresentante dell’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata a mano, senza pregiudizio per l’efficienza della penalità.
Articolo 19
(Forme di inadempimento) L’Impresa è formalmente inadempiente quando:
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a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo agli orari concordati e previsti nel Capitolato Tecnico;
c) Utilizzi prodotti alimentari e d’uso ovvero attrezzature non adeguati a quelli richiesti dal Capitolato Tecnico, dal contratto e dalle normative di settore;
d) non ottemperi alle previsioni degli articoli 6, 9 e 15.
Articolo 20
(Procedimento di contestazione di inadempienze)
1. L’omissione di una prestazione è contestata per iscritto ed in contraddittorio con l’Impresa, dal Direttore dell’esecuzione e comunicata, per conoscenza, alla Questura, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni. L’omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l’Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l’Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.
2. Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato, per iscritto, dal Direttore dell’esecuzione all’Impresa e comunicato, per conoscenza, all’Amministrazione, ai fini dell’applicazione delle previste sanzioni.
Articolo 21
(Sanzioni per le inadempienze e contestazione per danni)
1. L’omissione, anche parziale, del servizio comporta l’applicazione di penalità, determinate ai sensi del successivo articolo 22. La rilevazione in contraddittorio con la ditta di almeno 3 (tre) omissioni scritte nel corso del contratto, fa sorgere in favore della Stazione Appaltante il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.
2. L’espletamento del servizio secondo le modalità non regolari e/o soddisfacenti comporta l’applicazione delle penalità di cui al successivo art. 22. La contestazione di irregolarità rilevata per almeno 3 (tre) mesi nello stesso anno solare, fa sorgere in capo alla Stazione Appaltante il diritto di dichiarare risolto il contratto.
3. Le contestazioni per danni a locali ed attrezzature, nonché per xxxxxxxx e rotture devono essere formulate dalla Stazione Appaltante per iscritto, entro un mese dal relativo accertamento; l’impresa può controdedurre entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione; effettuate le verifiche ed accertata la responsabilità del gestore, l’Amministrazione ne addebita l’importo, analogamente a quanto previsto per le penalità del contratto stesso, sempre che l’impresa non provveda alla riparazione o al reintegro.
Articolo 22
(Determinazione delle penalità)
1. Ai sensi dell’art. 145, comma 3, del D.P.R 5.10.2010, n. 207 Regolamento del Codice dei contratti (fino al 31.12.2016 data di proroga del regolamento nelle parti non in contrasto con il nuovo codice) - in caso di prestazioni difformi, diverse e/o non adeguate a quanto previsto nel capitolato, la Questura applica, a seconda della gravità dell’inadempienza, una penalità compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell’appalto, per ogni giorno in cui si è verificata l’inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio).
2. La Questura ha comunque la facoltà di procedere, a spese dell’Impresa, direttamente all’esecuzione totale o parziale dei mancati servizi ricorrendo a terzi.
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3. L’eventuale risoluzione del contratto comporta l’affidamento del servizio in danno dell’Impresa fino al termine dell’obbligazione. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
4. La prestazione si intenderà eseguita in danno dell’Impresa anche se fatta con personale individuato dalla Questura e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo i prezzi correnti.
Articolo 23
(Applicazione delle penalità)
1. L’importo delle penalità è stabilito dalla Questura sulla base delle segnalazioni del Direttore dell’esecuzione, con provvedimento da comunicare all’Impresa.
2. L’importo delle penalità è addebitato sui crediti dell’Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l’Impresa ha stipulato con la Questura.
3. Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare delle penalità viene addebitato sulla polizza fideiussoria che dovrà essere immediatamente reintegrata per l’importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della polizza di cui all’art. 9 del contratto.
4. Le penalità sono notificate all’Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
Articolo 24
(Richieste di abbandono di penalità)
1. Qualora l’Impresa intenda chiedere l’abbandono di penalità applicate in dipendenza dell’esecuzione del contratto, deve presentare istanza alla Questura, accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovarne le ragioni giustificative.
2. Le richieste possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale la Questura notifica all’Impresa la determinazione di applicare le penalità per le inadempienze rilevate, ovvero comunica l’avvenuta emissione del mandato di pagamento o del mandato a saldo, con l’applicazione di penali.
3. Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate alla Questura.
4. La restituzione delle penalità disapplicate avviene contestualmente al primo mandato in acconto o a saldo da emettere a favore dell’Impresa o, con titolo separato, se si sia provveduto a tutti i pagamenti dovuti.
Articolo 25
(Subappalto del servizio)
L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non può essere oggetto di subappalto (anche parziale) a pena di nullità.
Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l’intera disciplina agli articoli 105 e 106 del D. Lgs. 50/2016.
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Articolo 26
(Recesso e Risoluzione del contratto)
1. La Questura, previo avviso scritto, può recedere dal contratto:
a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
b) per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
c) in caso di fallimento del contraente;
Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all’Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore.
2. La Questura può dichiarare risolto il contratto:
a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
b) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
c) in caso di cessazione dell’attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell’Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell’Impresa e la Questura non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci;
d) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l’Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
e) in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva;
f) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
g) in caso di mancata individuazione da parte dell’Impresa del “Rappresentante dell’Impresa” di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;
h) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
i) nelle ipotesi di cui all’art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici.
3. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l’incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni.
4. Con la risoluzione del contratto, la Questura ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Questura rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità.
5. L’affidamento a terzi verrà notificato all’Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi.
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6. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
7. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
8. All’Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
9. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti della Questura sui beni dell’Impresa.
10. L’Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:
a. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell’art. 1463 del Codice Civile;
b. nel caso in cui la Questura richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l’Impresa, o aumenti o diminuzioni dell’oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d’obbligo.
11. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall’art. 4 del presente contratto.
Articolo 27
(Disposizioni antimafia - Risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i)
In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza della documentazione antimafia di cui all’art. 84 del Codice antimafia. Tuttavia l’acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall’art. 67 del Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente atto negoziale.
Articolo 28
(Clausola risolutiva espressa)
In ragione dell’immissione in possesso anticipata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., il presente contratto deve intendersi automaticamente ed espressamente risolto in caso di impugnazione della gara d’appalto. In tal caso l’aggiudicatario rinuncia espressamente ad ogni e qualsiasi pretesa in ordine a danni, pretese e diritti derivanti dalla risoluzione del contratto d’appalto.
Articolo 29
(Domicilio legale)
Agli effetti del presente contratto:
- la Questura elegge il proprio domicilio in via dei Velini n. 174 - CAP 62100 - MACERATA (MC),
- l’Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di Ponte San Xxxxxxxx, loc. Balanzano Via dell’orzo n.3 - Cap. 06135.
Articolo 30
(Spese contrattuali)
1. L’Impresa è tenuta al versamento delle spese di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.
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2. Il versamento deve essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro 3 (tre) giorni, alla Questura.
3. Ove il versamento avvenga con ritardo, l’importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.
4. In caso di mancato versamento, la Questura ha facoltà di richiedere all’Impresa la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, ricorrendo, se del caso, alla polizza fideiussoria, versandone l’ammontare al competente capitolo di entrata.
Articolo 31
(Riservatezza)
È fatto divieto all’Impresa ed al personale dell’Impresa di divulgare i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsivoglia titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Questura ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente..
Articolo 32
(Privacy)
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia per l’intera disciplina, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali connesse.
Ai sensi dell’art. 13 del citato X.Xxx. n. 193/2003, i dati personali forniti dall’Impresa, saranno trattati ai fini del servizio richiesto, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalla normativa di settore.
Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali non potranno essere altresì trattati per finalità commerciali e promozionali.
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla Questuracompete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
a) Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nell'offerta vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell' effettuazione della verifica delle capacità giuridiche, ai fini dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai
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sensi di legge.
b) Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla società saranno raccolti presso la Questura per le citate finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
c) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.
d) Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali.
Titolare. responsabile e incaricati del trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è la Questura.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile unico del procedimento: Commissario Capo della Polizia di Stato Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx indirizzo di posta elettronica: xxx.xxxxx.xx@xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti assegnati all’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale della Questura di Macerata
Articolo 33
(Utilizzo dei marchi e dei loghi – pubblicazione)
1. Per le finalità connesse all’applicazione del presente atto negoziale l’Impresa autorizza l’utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla Stessa.
2. All’Impresa è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo “Polizia di Stato” nonché lo stemma araldico, in quanto disciplinato dall’articolo 1, comma 195 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del successivo Regolamento.
3. Non potranno essere altresì utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
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Articolo 34
(Controversie e Foro competente)
Per ogni eventuale controversia derivante dall’applicazione del presente contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Macerata.
A
Data, 16/11/2017
LA QUESTURA
L’IMPRES
Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile l’Impresa dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 25, 26 e 28, 30, 31, 32,
33 e 34.
Data,
L’IMPRESA
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