POLIZZA DI ASSICURAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE
La presente polizza è stipulata tra
Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CeSFAM) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- Paluzza (UD) -
e la Spett.le
…………………………………………………………….
(Società assicuratrice)
Durata del contratto: dalle ore 24.00 del xx.xx.2018 alle ore 24.00 del xx.xx.2020.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: | il contratto di assicurazione; |
Polizza: | il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente: | il soggetto che stipula l'assicurazione; |
Società controllata: | altre Società che si trovano nei confronti della Società contraente nei rapporti di cui all'art. 2359 Codice civile; |
Assicurato: | il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e cioè: - Il Centro servizi per le foreste e le attività della montagna (CeSFAM) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Paluzza (UD); - I dipendenti dell’Amministrazione regionale nonché tutti i soggetti di cui l'Assicurato si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività; - Gli enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi; |
Società: | l'Impresa assicuratrice; |
Premio: | la somma dovuta dall’Assicurato alla Società; |
Rischio: | la possibilità che si verifichi il sinistro; |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; |
Cose: | sia gli oggetti materiali sia gli animali; |
Mercedi e stipendi: | ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL). |
Altri emolumenti e fatturazioni: | ammontare totale delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale non compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL). |
Retribuzioni complessive: | la somma di mercedi e stipendi, altri emolumenti e fatturazioni. |
Codice CIG n. …
DESCRIZIONE GENERALE
A - Indennizzi e rischi assicurati
La Società sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme:
Sezione 1 - Responsabilità civile verso terzi (RCT):
euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di euro 5.000.000,00 per ogni persona e euro 5.000.000,00 per danneggiamenti a cose;
Sezione 2 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):
euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di euro 1.500.000,00 per persona;
per le conseguenze della responsabilità civile a sensi di legge derivante all'Assicurato in relazione all'attività svolta, che qui di seguito viene descritta, comprese tutte le operazioni accessorie, sussidiarie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, ovunque, nell'ambito della validità territoriale della polizza.
B - Descrizione dell'attività
La descrizione dell’attività dell’Assicurato, individuata dalla delibera di Giunta regionale n. 1806, del 18 settembre 2015, è riportata a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate:
a) cura la predisposizione e la realizzazione dei programmi dell’attività formativa, informativa, di addestramento e di aggiornamento tecnico di spettanza della Direzione centrale competente in materia forestale ed attinenti, in particolare, alle esigenze degli addetti pubblici e privati del settore forestale, anche in relazione alle riconosciute esigenze di formazione continua e ricorrente;
b) esercita azioni promozionali, di ricerca e monitoraggio per individuare le esigenze di formazione e di aggiornamento tecnico degli operatori della filiera foresta-legno-energia ed in particolare del settore forestale, naturalistico, ambientale, ittico-faunistico-venatorio, dell’agricoltura e dello sviluppo della montagna, anche predisponendo i corsi necessari;
c) garantisce i servizi necessari aventi finalità informativa, formativa, di foresteria e segreteria e costituisce la struttura di riferimento e di supporto per i soggetti che svolgono attività di formazione professionale e di aggiornamento tecnico nel settore di cui alla precedente lettera b);
d) provvede a fornire assistenza tecnico-aziendale e servizi di formazione, foresteria e segreteria a favore degli operatori pubblici e privati della Regione F.V.G. nonché extra regionali ai fini dell’aggiornamento e della qualificazione professionale del medesimo settore;
e) organizza i corsi di formazione professionale finalizzati al rilascio del patentino forestale per operatori forestali professionali ai sensi dell’articolo 41, comma 1; può organizzare anche i corsi di aggiornamento triennali di cui al comma 3, del medesimo articolo del “Regolamento forestale in attuazione dell’art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, (Norme in materia forestale)” di cui al D.P.Reg. 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. e successive modifiche. Collabora con gli ispettorati forestali ai fini della valutazione di equipollenza dei patentini ottenuti in altre regioni italiane o degli attestati di partecipazione a corsi di formazione sull’uso di macchine e attrezzature per i lavori in bosco rilasciati da centri di formazione regionali, nazionali o da stati esteri, ai sensi delle lettere b) e c), del comma 2 e del comma 2 bis, dell’articolo 41 del regolamento citato;
f) collabora con le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione all’organizzazione di corsi e seminari in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro in particolare per l’accesso ed il posizionamento mediante funi;
g) cura l’organizzazione di manifestazioni, convegni ed iniziative di divulgazione promosse dalla Direzione centrale competente in materia forestale;
h) provvede all’ospitalità di convegni, seminari, eventi e di iniziative promozionali, connesse ai settori di competenza del CeSFAM, organizzati da altre strutture della Regione ovvero da soggetti terzi;
i) offre ospitalità ad ogni altra iniziativa di uffici e strutture della Regione, purché compatibile con gli impegni e i programmi istituzionali del CeSFAM;
j) collabora con la Direzione centrale competente in materia di Protezione civile per la formazione degli addetti e dei volontari coinvolti nelle emergenze in occasione di catastrofi naturali o di incendi boschivi, nonché collabora alle attività di aggiornamento in tema di antincendio boschivo del personale della Direzione centrale competente in materia forestale;
k) collabora alla formazione nel campo ittico-faunistico-venatorio con Servizi ed Enti competenti;
l) cura l’erogazione dei servizi anche a favore di gruppi scolastici o gruppi culturali per i quali vengono organizzate attività di divulgazione e sensibilizzazione nel settore forestale e ambientale. In particolare il CeSFAM si pone quale punto di riferimento per le scuole pubbliche relativamente allo sviluppo ed attuazione di programmi ed attività formative nel campo dell’educazione ambientale e forestale;
m) collabora con gli istituti superiori per attivare e sostenere un’offerta formativa integrativa e/o complementare dei corsi curricolari in alternanza scuola-lavoro per fare fronte alle richieste del mondo produttivo, artigianale e industriale della filiera foresta-legno attraverso l’organizzazione di corsi, esercitazioni e dimostrazioni rivolte agli studenti;
n) collabora con le università italiane ed estere ed in particolare con le facoltà di scienze forestali e scienze agrarie per attività formative e di aggiornamento tecnico di settore anche tramite specifiche iniziative di ricerca (convenzioni, dottorato di ricerca) su tematiche connesse all’innovazione tecnologica;
o) collabora con istituti di ricerca, istituti di formazione, agenzie, enti e centri servizi a livello europeo per la promozione e disseminazione delle buone pratiche in tema di filiera foresta-legno-energia e per l’attuazione di iniziative congiunte nei settori di competenza;
p) promuove iniziative di cooperazione transnazionale attraverso i programmi dell’Unione Europea nei settori di competenza;
q) tiene contatti con organismi e associazioni rappresentative del settore forestale della formazione, con lo scopo di promuovere il “long life training”, le opportunità di lavoro nel settore forestale mediante lo sviluppo di specifiche competenze, lo scambio tra tutte le istituzioni e i singoli che si occupano di formazione e aggiornamento tecnico;
r) promuove, con la collaborazione delle università, delle ditte private produttrici di macchine e attrezzature e delle imprese di settore, la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche disponibili sul mercato, volte al miglioramento della produttività aziendale;
s) collabora con gli istituti statali di istruzione superiore, nonché con le istituzioni locali, con gli enti e le associazioni preposte alla valorizzazione degli sport alpini, anche mediante l’offerta di servizi collaterali di mensa e pernottamento, subordinatamente alle necessità derivanti dalle funzioni svolte nella materia di competenza della Direzione centrale competente in materia forestale;
t) mette a disposizione della Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO), in via subordinata alle attività istituzionali, parte delle strutture ricettive per l’accoglienza di un Centro Federale di Orienteering finalizzato allo svolgimento di corsi, raduni e allenamenti;
u) collabora con le strutture competenti in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale ospitandone le attività formative organizzate per il comparto;
v) cura la formazione rivolta ai soggetti disoccupati delle aree montane di cui ai contributi finalizzati all’utilizzo di prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012);
La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:
• persone fisiche e giuridiche titolari di convenzioni, di contratti di servizi, di contratti continuativi, di contratti a progetto, di incarichi professionali vari anche occasionali, lavoratori interinali, lavoratori socialmente utili, od altre forme contrattuali di legge compatibili con le competenze istituzionali, nonché altri dipendenti regionali momentaneamente collaboranti con il CeSFAM;
• tecnici di ditte private che a qualsiasi titolo, anche gratuito, collaborano con il CeSFAM;
• convenzioni con associazioni di volontariato;
• operatori del servizio di protezione civile;
• borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo di perfezionamento professionale;
• appartenenti ad associazioni di volontariato, comprese prestazioni medico sanitarie. Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
L'Assicurato può svolgere tutte le proprie attività anche partecipando ad enti, società o consorzi, ed avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche).
Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge direttamente o a mezzi di altri enti.
L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio di tutte le attività sopramenzionate da parte e per conto di altri enti, in concessione, mediante convenzioni e accordi, in appalto o in qualsiasi altra forma ammessa dalla legge.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione si articola in responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso prestatori di lavoro.
Sez. 1 - Responsabilità civile verso terzi (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.
Sez. 1.1 - Novero dei terzi
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali. Limitatamente alle sole lesioni corporali, non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione di cui alla seguente Sez. 2 (RCO).
La garanzia RCT si estende altresì ai prestatori d'opera o di servizi, ai prestatori d’opera intellettuale, ai consulenti, ai collaboratori, sia incaricati mediante contratto diretto sia tramite contratto con
imprese e agenzie di lavoro interinale e ai lavoratori parasubordinati; tali soggetti sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.
Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.
E' comunque garantita l'azione di rivalsa e/o surroga esperite dall'INPDAP e/o dall'INAIL.
La garanzia è valida in quanto gli emolumenti e fatturazioni versati dall'Assicurato in favore di tali soggetti vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme a mercedi e stipendi versati al personale dell'Assicurato, qualora quest'ultimo sia il parametro assunto per il suddetto calcolo.
Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi per tutti i danni subiti quali cittadini in occasione della fruizione delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.
Sez. 2 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/65, n. 1124 e del D.L. 31/07/87, n. 317 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. precedente;
3. ai sensi del Codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del
D.P.R. 30/06/65, n. 1124, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.
La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPDAP ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/84, n. 222.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Art. 2 - Malattie professionali
L’assicurazione della responsabilità civile verso terzi è estesa alle medesime condizioni di cui alla garanzia RCO ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall’ INAIL e/o dalla Magistratura.
L'estensione dispiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.
La garanzia non è operante:
• per quei prestatori da lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
• per la intenzionale mancata osservanza della disposizione di legge da parte dell’Assicurato,
• per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro;
• per le malattie professionali conseguenti all’asbestosi, all’amianto, alla silicosi, all’HIV.
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari a1/3 di quello previsto in polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatosi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di garanzia.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice civile l’Assicurato dichiara:
• di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
• di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito malattie professionali o rivalse da parte dell’INAIL e/o INPDAP;
• di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.
Art. 3 – Denuncia di sinistro
L’Assicurato deve denunciare solo i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta giudiziaria a norma della legge sugli infortuni, o per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento.
Inoltre, se per l’infortunio viene iniziato un procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione degli infortunati o di tutti gli aventi diritto, per conseguire o ripetere risarcimenti, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza.
La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria, sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
Art. 4 - Esclusioni
Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:
4.1. - da furto, eccettuati i seguenti casi che invece sono compresi nell’assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:
4.1.1. furto perpetrato mediante l’utilizzazione di ponteggi eretti dall’Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività;
4.1.2. sottrazione di cose di terzi riposte in armadi o mobili chiusi a chiave o con lucchetti ovvero riposte presso guardaroba o depositi custoditi dell’Assicurato o appartenenti a qualunque soggetto od ente del cui operato lo stesso debba legalmente rispondere;
4.2. - ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della legge n. 990 del 24.12.1969, e successive variazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
4.3. - derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Tale esclusione opera sia in ambito RCT che in ambito RCO;
4.4. - di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
• inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
• interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
• alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
4.5.- derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante
all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali. Tale esclusione opera sia in ambito RCT che in ambito RCO;
4.6. - derivanti,
• da spargimento di acqua, o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture o guasti accidentali di condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; limitatamente ai danni da spargimento di acqua o di rigurgiti di fogne, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro;
• da attività esercitata nei fabbricati al di fuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
4.7 - previsti dall’art. 1912 del Codice civile.
4.8 - derivanti da amianto, campi elettromagnetici e terrorismo. Tale esclusione opera sia in ambito RCT che in ambito RCO.
Art. 5 – Estensioni
A maggior chiarimento si precisa, a titolo indicativo e non limitativo, che l'assicurazione comprende anche:
5.1. - la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile per danni cagionati a terzi da tutte le categorie dei suoi dipendenti, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 150,00 per sinistro.
5.2. - la responsabilità civile personale di tutti i dirigenti e dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato nonché collaboratori volontari per danni arrecati a terzi e ad altri dirigenti e dipendenti in genere, nonché collaboratori volontari in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei dirigenti/quadri/dipendenti in genere con l'Assicurato o fra di loro. La presente estensione è prestata per i soli casi di colpa lieve degli assicurati. La garanzia non opera per i danni di natura patrimoniale/professionale;
5.3. - la responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, da terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
• attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
• civili abitazioni, uffici;
• attività rurali;
• attività industriali, commerciali e/o di deposito merci anche esercitati da terzi.
5.4. - la responsabilità civile derivante da danni a terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti ed all’interno dei cantieri didattico – dimostrativi, salvo quanto previsto dalla legge n. 990 del 24.12.1969.
5.5. - la responsabilità civile derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, soprelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è assicurata la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
5.6. - la responsabilità civile derivante dall'organizzazione e partecipazione a: convegni, congressi, seminari, mostre, fiere, manifestazioni, mercati ed altri simili eventi, anche con esposizione e/o
utilizzo di materiale proprio e/o di terzi, visite ad impianti ed installazioni, visite a cantieri inerenti gli ambiti di competenza del CeSFAM, visite ad aree boscate e naturali, proprie e/o di terzi, concorsi ed iniziative divulgative e promozionali nelle scuole e non.
5.7. - la responsabilità civile derivante dalla gestione di attività ad integrazione dei piani formativi di scuole di ogni ordine e grado, compresa la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente.
E' garantita la responsabilità civile personale dei partecipanti per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente e il personale in funzione di preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La garanzia non opera per i danni di natura patrimoniale/professionale;
5.8. - la responsabilità civile personale:
• di studenti, borsisti, tirocinanti ed operatori della Protezione civile, allievi, operatori volontari in genere, mentre dette persone si trovano presso le sedi dell’Assicurato e/o operano a qualsiasi titolo per il medesimo;
• dei partecipanti, a qualsiasi titolo, alle attività di formazione del CeSFAM per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente.
• degli amministratori dell’Assicurato, per danni cagionati involontariamente a terzi e/o a dipendenti in relazione ai rischi per i quali è prestata l’assicurazione limitatamente ai casi di loro colpa lieve;
• del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni limitatamente ai casi di colpa lieve.
Resta peraltro inteso che la Società non risponde oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità di vari assicurati, tra loro e/o con l’Assicurato.
5.9.- la responsabilità civile dell’Assicurato per danni arrecati a terzi in veste di proprietario e gestore dei locali, e/o erogatore dei servizi attinenti alla Foresteria sita presso la sede di Paluzza del CeSFAM, ex art. 1783 e seguenti del Codice civile.
Art. 6 - Franchigie e limiti di risarcimento
Nell’ambito di operatività della garanzia RCT si applicheranno le seguenti franchigie:
6.1. - Per i danni a cose di terzi detenute dall’Assicurato in consegna e custodia a qualsiasi titolo e destinazione: franchigia fissa di euro 250,00 per sinistro.
6.2. - Per i danni a cose di terzi da incendio conseguente ad incendio di cose dell’Assicurato o da esso detenute: franchigia fissa di euro 1.000,00 per sinistro e massimo indennizzo di euro 500.000,00 per sinistro e per anno. La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio, purché valide ed operanti.
6.3. - Danni da interruzione o sospensione d'attività di terzi conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza: scoperto 10% con il minimo di euro 2.500,00 ed il massimo di euro 25.000,00 e massimo indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 500.000,00.
6.4. - Danni da inquinamento improvviso ed accidentale: scoperto 10% con il minimo di euro 2.500,00 ed il massimo di euro 25.000,00 e xxxxxxx xxxxxxxxxx, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 500.000,00.
6.5. - Danni da furto ex art. 4.1.2. della presente polizza: indennizzo sino a euro 5.000,00 per danneggiato e con un massimo di euro 51.000,00 per tutti i sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo; per ogni persona danneggiata verrà dedotta una franchigia fissa di euro 250,00.
Art. 7 - Validità territoriale
Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero. Per quanto riguarda USA, Canada e Messico la garanzia opera limitatamente alla partecipazione a convegni/congressi.
Art. 8 - Altre assicurazioni
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni sullo stesso rischio.
In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.
Per quanto invece sia coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia da altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 del Codice civile.
L’Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile.
Art. 9 - Rinuncia alla rivalsa
Salvo sempre il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile nei confronti di:
• aziende municipalizzate in qualunque forma giuridica costituite;
• associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività:
• persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dalla Società.
Art. 10 - Regolazione del premio
Il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società le variazioni relative alle retribuzioni complessive, tenendo conto degli aumenti o delle riduzioni di retribuzione per l’anno, dovute a incremento o decremento del personale assegnato, sulla base dei dati ricavabili dalla dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo anno disponibile e agli altri emolumenti fatturati entro lo stesso periodo annuo assicurato.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione. Per i contratti scaduti, se l’Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Art. 11 - Variazione del rischio
11.1. - Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
11.2. - Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere
comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Assicurato, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere e decreti dell’Assicurato che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
11.3. - L’Assicurato non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 12 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
12.1.- Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Assicurato, la Società può segnalare all’Assicurato il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’art. 11 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie e agli scoperti (di cui all’art. 6) o ai massimali assicurati (di cui alla lettera A).
12.2. - L’Assicurato, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
12.3. - In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 13 - Clausola di recesso
13.1. - In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 12 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
13.2. - La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 12 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Assicurato.
13.3. - Qualora alla data di effetto del recesso l’Assicurato non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Assicurato contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
13.4. - Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 14 – Ulteriori clausole di recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro e al termine di ogni annualità
14.1. - Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
14.2. - Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui sopra, l’Assicurato potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di eventuale Delegataria che di Coassicuratrice, che avesse in essere con l’Assicurato mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso.
14.3. - Le parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa in caso di mancanza delle necessarie risorse finanziarie mediante preavviso scritto inviato almeno tre mesi prima della scadenza.
14.4. - Qualora la Società si avvalesse di suddetta facoltà in relazione al presente contratto, dovrà, contestualmente, recedere da tutti gli altri contratti assicurativi che avesse in essere, tanto in qualità di eventuale Delegataria che di Coassicuratrice, con l’Assicurato mediante preavviso scritto da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza dell’annualità in corso.
Art. 15 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (buona fede)
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 12 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 13 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 12 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), dalla ricezione della citata dichiarazione.
Art. 16 - Produzione di informazioni sui sinistri
16.1.- Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Assicurato l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato (standard digitale aperto) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
- il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
- la data di accadimento dell’evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell’evento;
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .
16.2.- In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere all’Assicurato un importo pari al 1,0 % del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a 600,00 euro.
16.3.- La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Assicurato, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Assicurato deve fornire adeguata motivazione.
Art. 17 - Gestione delle vertenze di danno
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce e non assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.
La Società non risponde di multe od ammende.
Art. 18 - Durata e validità del contratto
18.1.- Il contratto di assicurazione ha la durata indicata in polizza e cesserà automaticamente, senza obbligo di disdetta, alla scadenza di detto periodo. Tuttavia all’Assicurato sono concesse le seguenti facoltà:
a) rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza;
b) l’Assicurato, qualora ritenga di indire una nuova selezione per l’aggiudicazione della presente polizza assicurativa, invia richiesta con raccomandata AR alla Società che accorderà una proroga della presente copertura assicurativa di almeno tre mesi a partire dalla data di scadenza contrattuale. Per tale proroga si prevede una quotazione mensile pari a 1/12 dell’ultimo premio annuale versato e alle condizioni tutte come in corso.
18.2.- Il presente contratto è valido solo all’avvenuta comunicazione alla Società dell’avvenuta registrazione dell’atto d’impegno nelle scritture contabili dell’Assicurato.
Art. 19 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati alla Società direttamente dall'Assicurato all'agenzia della compagnia a cui è stata assegnata la polizza.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice civile.
Il suddetto periodo di mora di 60 giorni si applica anche alla prima rata di premio conseguente alla firma della presente polizza.
Art. 20 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato è tenuto devono essere fatte a mezzo posta ordinaria od altro mezzo (telefax o simili), salvo quelle che obbligatoriamente devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata o via PEC, indirizzata alla Società.
Art. 21 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a completo carico dell’Assicurato.
Art. 22 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello di Trieste.
Art. 23 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 24 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dall’Assicurato su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione dell’indennizzo tra le Società partecipanti alla eventuale coassicurazione.
Art. 25 - Interpretazione del contratto
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 26 - Coassicurazione e delega
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.
L'assicurazione può essere ripartita per quote tra più Società assicuratrici ai sensi dell’art. 1911 del Codice civile. Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota risultante dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società delegataria all'uopo designata. Ogni comunicazione si intenderà fatta o ricevuta dalla Società delegataria nel nome e per conto di tutte le altre Società coassicuratrici, dalle quali è anche incaricata dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall’Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze.
La Società delegataria dichiara di avere ricevuto mandato dalle Società coassicuratrici, che sono indicate in calce alla polizza e a ogni altro atto aggiuntivo, a firmare il contratto anche in nome e per conto loro.
Pertanto la firma apposta dal rappresentante della Società delegataria sull'estratto unico lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Società coassicuratrici.
Rimane confermato che, in caso di sinistro, ciascuna delle Società coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Le quote di indennizzo e la relativa ripartizione del premio tra le Società coassicuratrici risulterà da un apposito prospetto allegato alla polizza.
Art. 27 – Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Assicurato ed alla Prefettura della provincia di Udine della notizia dell’inadempimento della propria controparte (eventuali coassicuratrici) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Tab. A - Retribuzioni complessive dell’Assicurato per l’anno 2016:
Parametro variabile di calcolo del premio | Premio annuo minimo comprensivo di tutti gli accessori e le imposte |
Retribuzioni complessive di cui alle DEFINIZIONI del presente atto per l’anno 2016 | |
300.000,00 euro | |
Tasso lordo di regolazione del 6,00 pro mille da applicarsi su eccedenza retribuzioni preventive |