DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 3 N. 1488/AV3 DEL 14/12/2018 Oggetto: ACCORDO PER RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA UOC “ANATOMIA PATOLOGICA” S.O. MACERATA DELL’AV3 E LA UOM “ANATOMIA PATOLOGICA” DEL P.O. “SANTA CHIARA” DI TRENTO DELL’APSS IL...
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA | |||
AREA VASTA N. 3 | |||
N. | 1488/AV3 | DEL | 14/12/2018 |
Oggetto: ACCORDO PER RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA UOC “ANATOMIA PATOLOGICA” S.O. MACERATA DELL’AV3 E LA UOM “ANATOMIA PATOLOGICA” DEL P.O. “SANTA CHIARA” DI TRENTO DELL’APSS | |||
IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 3 |
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VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
- D E T E R M I N A -
1. Di formalizzare il rapporto di collaborazione tra l’UOC “Anatomia Patologica” dello S.O. di Macerata
– ASUR AV3 Macerata e l’UOM “Anatomia Patologica” del P.O. “Santa Chiara” di Trento - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per lo scambio pareri, “second opinion”, nel settore delle prestazioni di Diagnostica per Dermatopatologia e di Patologia mammaria;
2. Di approvare l’accordo tra l’AV3 Macerata e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per rapporto di collaborazione ai fini dello scambio di pareri, così come descritto al punto precedente e riportato nell’Allegato 1) del presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
4. Di dare atto che il presente accordo ha la durata di un anno a decorrere dal 01.01.2019 al 31.12.2019 ed è rinnovabile con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da inviarsi via PEC;
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R.26/1996 come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e
s.m.i. ed al Direttore Generale XXXX;
7. Di trasmettere il presente atto alla DAO, alla DMO, alla U.O.C. “Anatomia Patologica” dello S.O. di Macerata e all’U.O.C. Gestione Risorse Umane.
IL DIRETTORE AREA VASTA
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:
Si attesta che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa.
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione Il Dirigente UOC Contabilità e Xxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
La presente determina consta di n.9 pagine di cui n.4 di allegati, che formano parte integrante e sostanziale della stessa.
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA
Normativa di riferimento
Legge Regionale n.13/2003, “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.
L.R. 17/2010 “Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n.13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale".
Istruttoria
Il Direttore Generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Provincia Autonoma di Trento (di seguito denominata APSS), Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, con nota prot. 0108372 del 15/10/2018 ha rappresentato al Direttore Generale ASUR la volontà di porre in essere un accordo nel settore della Diagnostica.
Nello specifico l’ accordo coinvolge, per l’ASUR - AV3 Macerata, l’UOC “Anatomia Patologica” dello
S.O. di Macerata - diretta dal Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx e, per l’APSS, l’UOM “Anatomia Patologica” del P.O. “Santa Chiara” di Trento - diretta dal Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx.
Il Xxxx. Xxxxxx propone l’instaurarsi di un rapporto volto allo scambio di “second opinion”, nel caso se ne ravvisasse la necessità per non univoca interpretazione; in particolare, riguardo a pareri propedeutici alla realizzazione della diagnosi di natura della malattia in materia di Dermatopatologia e di Patologia mammaria.
Le Linee Guida nazionali ed internazionali promuovono l’integrazione tra diverse realtà, raccomandando l’utilizzo della cosiddetta “second opinion” della letteratura anglosassone. Un sempre più preciso inquadramento anatomo-patologico delle lesioni è richiesto sia dall’introduzione di nuove terapie “a misura di paziente” e non “a misura di malattia”, che da interventi chirurgici sempre più personalizzati e specifici per tipo di patologia. La corretta interpretazione di alterazioni istopatologiche nell’ambito delle patologie in oggetto risulta, pertanto, di fondamentale importanza per indirizzare il paziente ad un corretto follow-up e/o terapia.
Il risultato atteso per questa attività è un miglioramento della qualità diagnostica nei settori di attività in oggetto, una riduzione del rischio di contenzioso medico-legale ed un abbattimento dei costi in termini di cessioni di servizio per consulenze diagnostiche e tecnologie non implementabili in sede.
Il Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, in data 28/8/2018, ha già avanzato alla Direzione ASUR la richiesta dell’accordo in proposito e, conseguentemente, la Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx, Direttore Sanitario ASUR con nota prot.0026286 del 19/9/2018 ha espresso parere favorevole, fermo restando che le attività siano espletate in orario di servizio, senza compensi e rimborsi.
In riferimento all’elevata professionalità ed alla consolidata esperienza dei professionisti delle suddette UU.OO., il Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore Medico del Presidio Ospedaliero, ha espresso parere favorevole a tale collaborazione allo scopo di aumentare la qualità diagnostica nel settore delle prestazioni di Dermatopatolgia e di Patologia mammaria.
La Direzione dell’AV3 si è dimostrata pertanto disponibile ad accettare la collaborazione in questione. L’impegno ipotizzabile è di circa 10/15 pareri mensili rilasciati da ogni Struttura, Il confezionamento ed il trasporto dei campioni viene effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti, come previsto dall’accordo internazionale ADR sul trasporto di merci pericolose. I costi relativi al trasporto dei campioni è a carico della parte inviante, secondo le modalità già in uso presso le strutture interessate.
Considerata la sostanziale equipollenza di impegno da parte dei Sanitari dell’AV3 e dell’APSS le attività vengono espletate senza risorse aggiuntive, compensi o rimborsi e con unici costi quelli relativi all’invio dei campioni.
Il rapporto in oggetto viene regolato alle condizioni e secondo i termini definiti nell’accodo, come da
Allegato 1) al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale.
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto e che, dal medesimo, non deriva alcuna spesa.
Tutto ciò premesso si
P R O P O N E
1. Di formalizzare il rapporto di collaborazione tra l’UOC “Anatomia Patologica” dello S.O. di Macerata
– ASUR AV3 Macerata e l’UOM “Anatomia Patologica” del P.O. “Santa Chiara” di Trento - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per lo scambio pareri, “second opinion”, nel settore delle prestazioni di Diagnostica per Dermatopatologia e di Patologia mammaria;
2. Di approvare l’accordo tra l’AV3 Macerata e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per rapporto di collaborazione ai fini dello scambio di pareri, così come descritto al punto precedente e riportato nell’Allegato 1) del presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
4. Di dare atto che il presente accordo ha la durata di un anno a decorrere dal 01.01.2019 al 31.12.2019 ed è rinnovabile con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da inviarsi via PEC;
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R.26/1996 come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e
s.m.i. ed al Direttore Generale XXXX;
7. Di trasmettere il presente atto alla DAO, alla DMO, alla U.O.C. “Anatomia Patologica” dello S.O. di Macerata e all’U.O.C. Gestione Risorse Umane.
IL DIRETTORE MEDICO P.O. IL DIRETTORE DAO AV3
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx
Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
- ALLEGATI -
Allegato 1) ACCORDO PER RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA UOC “ANATOMIA PATOLOGICA” S.O. MACERATA DELL’AV3 E LA UOM “ANATOMIA PATOLOGICA” DEL P.O. “SANTA CHIARA” DI TRENTO DELL’APSS.
ACCORDO PER RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA UOC “ANATOMIA PATOLOGICA” S.O. MACERATA DELL’AV3 E LA UOM “ANATOMIA PATOLOGICA” DEL P.O. “SANTA CHIARA” DI TRENTO DELL’APSS
TRA
l’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 3, di seguito denominata AV3, in persona del Direttore di Area Vasta Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Macerata il 16/09/1957, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa dell’AV3, Via Annibali n.31/L, 62100 Piediripa di Macerata,
E
l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, di seguito denominata APSS, in persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, nato a Rovigo il 01/06/1963, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’APSS, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx,
XX CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1
Oggetto
Il presente accordo prevede la formalizzazione di un rapporto di collaborazione tra l’UOC “Anatomia Patologica” dell’ASUR - AV3 Macerata, diretta dal Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx e l’UOM “Anatomia Patologica” dell’APSS del P.O. “Santa Chiara” di Trento, diretta dal Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx.
In considerazione delle elevate professionalità e consolidate esperienze dei professionisti delle suddette XX.XX.XX., al fine di aumentare la qualità diagnostica nel settore delle prestazioni di Dermatopatologia e di Patologia mammaria, oggetto del presente accordo è lo scambio, nel caso se ne ravvisasse la necessità, di pareri propedeutici alla realizzazione della diagnosi di natura della malattia.
ART. 2
Modalità organizzative
Le Parti, di ciascun caso da sottoporre a “second opinion”, inviano reciprocamente, secondo le modalità di cui all’art. 3, vetrini colorati con Ematossilina-Eosina ed eventuali sezioni colorate con colorazioni immunoistochimiche e/o sezioni non colorate ed allestite su vetrini per immunoistochimica o per ibridazione in situ per eventuali ulteriori indagini. Contestualmente viene inviata la copia del referto in originale e una scheda con tutte le informazioni clinico - anamnestiche disponibili e ritenute utili per un più corretto inquadramento del caso, comprese quelle anagrafiche, nonché eventuale relazione clinica elaborata dal Collega Clinico che ha in cura il paziente.
Ciascuna UOC accetta il caso ricevuto secondo le proprie procedure e con il proprio sistema informativo come consulenza istopatologica ed è tenuta a formulare un referto anatomo-patologico che, una volta validato viene condiviso ai fini della cosiddetta “second opinion” con l’altra Parte. Il Medico, che ha proposto il caso alla discussione, allegherà in cartella clinica tale documento al referto istopatologico originale.
Il tempo medio di attesa previsto per questa attività è di 15 giorni.
I singoli pazienti vengono informati, tramite un’apposita informativa predisposta congiuntamente dai due Titolari del trattamento e mediante raccolta di specifico consenso, dai Colleghi Clinici che li hanno in cura e che provvederanno ad allegare lo stesso in cartella clinica, riguardo al fatto che, a seguito di primo referto anatomopatologico si provvede a chiedere una “second opinion” e che della stessa si provvederà a fornire apposito riscontro allegato poi in cartella clinica.
I vetrini colorati con Ematossilina-Eosina ed eventuali sezioni colorate con colorazioni immunoistochimiche e/o sezioni non colorate ed allestite su vetrini per immunoistochimica per eventuali ulteriori colorazioni utilizzati ai fini della “second opinion”, saranno restituiti secondo le modalità di cui all’art. 3, al Centro proponente. Le singole Parti conserveranno pertanto la traccia della consulenza resa soltanto nel proprio sistema informativo.
La responsabilità legale di ogni consulenza resta in capo al Centro che l’ha resa al Centro proponente.
L’AV3 e l’APSS s’impegnano reciprocamente affinché, per il periodo preventivamente concordato, le attività programmate siano rese con continuità. Le Parti s’impegnano, anche, a dare immediata comunicazione delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività ed a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sull'attività di cui al presente accordo.
I Dirigenti Medici coinvolti, per quanto di propria competenza, sono responsabili del regolare espletamento delle attività e garantiscono il rispetto dei diritti e della dignità dei pazienti attraverso l’impiego di modalità tecnicamente corrette e rispettando le specifiche normative di settore.
ART. 3
Modalità di conservazione e trasporto dei campioni
Il confezionamento ed il trasporto dei campioni viene effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti, come previsto dall’accordo internazionale ADR sul trasporto di merci pericolose. I costi relativi al trasporto dei campioni è a carico della parte inviante, secondo le modalità già in uso presso le strutture interessate.
Ciascun titolare del trattamento provvederà, nel caso in cui affidi il servizio di trasporto dei campioni a soggetti terzi, a nominare questi Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
ART. 4
Personale impiegato nello svolgimento dell’attività
Le attività previste nel presente accordo vengono espletate durante il normale orario di servizio, con utilizzo di strutture, attrezzature e tutti quei mezzi messi a disposizione dall’Azienda nella quale si eseguono le prestazioni e secondo le indicazioni del Direttore della struttura di appartenenza.
Si stima che il carico di lavoro aggiuntivo per ogni singola Struttura interessata possa essere di 10/15 casi mensili.
ART. 5
Copertura assicurativa
L’attività di cui trattasi è svolta in orario di servizio, non si prevedono quindi ulteriori coperture assicurative rispetto a quelle già in essere.
ART. 6
Rimborsi spese
Dalla messa a disposizione del personale, a fronte di una maggiore qualità diagnostica nel settore delle prestazioni di Dermatopatologia e di Patologia mammaria, non derivano costi aggiuntivi a carico delle Strutture, se non quelli relativi all’invio dei campioni.
Considerata la sostanziale equipollenza di impegno da parte dei Sanitari dell’AV3 e dell’APSS, le attività vengono espletate senza risorse aggiuntive o ulteriori costi. Non sono previsti né compensi, né rimborsi; le prestazioni sono considerate a reciproca compensazione.
ART. 7
Durata
Il presente accordo ha la durata di un anno a decorrere dal 01.01.2019 al 31.12.2019 ed è rinnovabile con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da inviarsi via PEC.
È’ fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza dell’accordo.
È’ facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante preavviso scritto di almeno 30 giorni da inviarsi via PEC, fermo restando quanto previsto al comma 2.
ART. 8
Xxxxxxxx di garanzia per il trattamento dei dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto che nell’espletamento di tale attività dovrà essere garantita la massima riservatezza dei dati sensibili, con particolare riferimento a quelli idonei a rivelarne lo stato di salute, fermo restando che tutti gli operatori coinvolti sono tenuti ad osservare tutte le regole di condotta prescritte dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché i regolamenti, i protocolli e le procedure adottate dalle rispettive aziende in tema di Privacy.
I Titolari del trattamento dei dati personali coinvolti nel progetto di cui al presente accordo, sono rispettivamente:
l’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 3 e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.
Con la sottoscrizione dell’accordo ciascuno dei suddetti Titolari nomina, reciprocamente, l’altro quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e come tale dovrà attenersi alle seguenti indicazioni.
In particolare, al termine della prestazione oggetto della presente accordo ciascun Responsabile è tenuto, secondo le indicazioni che verranno fornite dall’altra parte, alla cancellazione o alla restituzione alla stessa di tutti i dati personali trattati per conto dell’altra azienda sanitaria, sia tramite sistemi elettronici che su carta, comprese le copie esistenti, salvo che la normativa nazionale e europea preveda l’obbligo di conservazione di tali dati in capo al soggetto esterno.
Ai sensi dell’art. 33, Regolamento Ue 2016/679, il Responsabile è tenuto ad informare l’altra parte, senza ingiustificato ritardo, delle eventuali violazioni ai dati personali trattati per conto della stessa, fornendo le informazioni necessarie, ai sensi della normativa, per consentirle di effettuare le valutazioni di competenza e procedere quindi all’eventuale notifica di data breach all’Autorità di controllo, e se ne
sussistono i presupposti, la comunicazione agli interessati.
Conformemente all’art. 82, comma 2, Regolamento Ue 2016/679, entrambe le parti, in qualità di Responsabili, rispondono per l’eventuale danno causato dal trattamento se non hanno adempiuto gli obblighi del Regolamento medesimo, specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento, o se hanno agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni che verranno fornite dalle parti, in qualità di titolari.
I delegati del trattamento sono stati individuati nei Direttori delle Unità Operative coinvolte, individuati nelle persone di:
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx Direttore UOC di Anatomia Patologica dell’ASUR - AV3 Macerata;
Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Direttore U.O.M. di Anatomia Patologica del P.O. Santa Chiara di Trento.
ART. 9
Clausola finale
Per quanto non espressamene previsto nel presente accordo si fa riferimento alla normativa vigente e le Parti s’impegnano ad esaminare e risolvere di volta in volta, in conformità delle norme vigenti in materia, i singoli problemi che dovessero emergere, per un ottimale funzionamento della collaborazione.
ART. 10
Foro competente
Si individua il Foro di Macerata quale autorità giudiziaria competente per dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito all’interpretazione o all’esecuzione del presente accordo.
ART. 11
Registrazione e imposta di bollo
Il presente accordo, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, a cure e spese a carico della parte richiedente.
L’imposta di bollo pari ad euro 16,00 è a carico dell’APSS e dell’AV3 in egual misura.
Il Direttore Il Direttore Generale
di Area Vasta n.3 Macerata Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2015 e s.m.i. che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.