CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GAS ED ENERGIA ELETTRICA
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GAS ED ENERGIA ELETTRICA
Articolo 1 - Definizioni
AEEGSI: indica l'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (tutte le delibere emanate dall’AEEGSI sono consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx ).
Alta tensione è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e inferiore a 220 kV.
Bassa tensione è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV.
Cliente: indica la persona fisica o giuridica che utilizza il gas naturale e/o l’energia elettrica per uso proprio.
Codice di Condotta Commerciale: indica l’All.A alla Del. AEEGSI ARG/com 104/10 “Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali” e s.m.i.
Condizioni Generali di contratto: indica le Condizioni Generali di Contratto (CGC) che formano parte integrante del presente Contratto. Condizioni Tecnico Economiche: indica le Condizioni Tecnico Economiche (CTE) che formano parte integrante del presente Contratto. Contatore Elettronico (orario e per fasce): è il contatore elettronico in grado di misurare l’energia elettrica consumata ora per ora ovvero per fasce orarie.
Contatore Tradizionale: è il contatore non elettronico che non è in grado di misurare l'energia elettrica né per singole fasce né per ora. Contratto: indica la regolamentazione contrattuale della somministrazione costituita dalle presenti CGC, dalle CTE, dalla Proposta di Contratto, dalla Nota Informativa.
Data di Efficacia: indica la data di attivazione della fornitura di cui all'art.5.1.
Fasce orarie: L'energia elettrica ha un prezzo diverso a seconda del momento in cui la si utilizza. Tutti i contatori elettronici installati saranno programmati per rilevare i consumi del cliente distinguendo la fascia oraria in cui questi avvengono (F1, F2, F3).
Fornitore: indica Compagnia Energetica Italiana S.p.A. con sede legale in Piazza E. Duse, 2 20122-Milano e sede operativa in Xxxxx Xxxxxx, 0 00000-Xxxxxx. Recapiti telefonici 00.00000000 – fax 00.00000000. PEC xxx@xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx.
Impresa di Distribuzione: indica l'impresa di distribuzione concessionaria per il servizio di trasporto sulla rete di distribuzione di gas naturale/energia elettrica di cui è parte il PDR/POD.
Impresa di Trasporto: indica l'impresa di trasporto maggiore ai sensi della normativa vigente.
Media tensione è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV.
Misuratore: indica lo strumento per la misurazione dei volumi di gas consegnati presso un PDR, munito di totalizzatore numerico.
PDR: indica il punto di riconsegna, identificato con il codice identificativo del Cliente nelle Condizioni Tecnico-Economiche, parte della rete di distribuzione dell'Impresa di Distribuzione presso il quale il Cliente richiede la consegna del gas naturale oggetto della somministrazione. POD: E' un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche se si cambia fornitore.
Potenza impegnata: E' il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal Fornitore. La potenza impegnata viene definita in base alle esigenze del Cliente al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati.
Proposta di contratto: è la proposta volta alla conclusione del Contratto formulata dal Cliente al Fornitore.
Smc: lo Standard metro cubo esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 C°) e pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica).
KWh: E' l'unità di misura dell'energia elettrica; rappresenta l'energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in kWh.
TIGV: indica il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di Gas Naturale e Gas diversi da Gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” all. A alla Del. AEEGSI ARG/gas 64/09.
TIQV: indica il “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale” all. A alla Del. AEEGSI ARG/com 164/08.
Articolo 2 - Oggetto del Contratto
2.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la somministrazione di gas naturale presso i punti di prelievo del Cliente (rispettivamente POD e/o PDR) e degli altri servizi accessori alla stessa da parte del Fornitore in conformità alle disposizioni previste dall’AEEGSI, dall’Impresa di Trasporto e di Distribuzione e delle presenti CGC, come integrate dalle CTE di volta in volta sottoscritte dal Cliente. Resta inteso che in caso di discordanza tra quanto previsto nelle CGC e nelle CTE quest'ultime prevarranno.
2.2 Il Fornitore, in modo da poter permettere la corretta esecuzione del Contratto, provvederà a stipulare o a far stipulare i contratti per i servizi di trasmissione e di distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica e/o per il servizio di trasporto e distribuzione del gas ed a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. Articolo 3 - Conclusione del Contratto
3.1 Con la sottoscrizione della Proposta di Contratto, delle CTE relative alla specifica somministrazione, nonché delle presenti CGC, il Cliente formula al Fornitore una proposta volta alla conclusione del Contratto che sarà irrevocabile per un periodo di 45 giorni di calendario.
3.2 Il Fornitore si riserva, nel periodo di irrevocabilità della proposta, ovvero 45 giorni, la facoltà di comunicare a mezzo raccomandata, tramite SMS ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione, la propria accettazione a seguito di esito positivo della validazione della documentazione contrattuale fornita dal Cliente. In ogni caso, il Fornitore ha comunque la piena facoltà di decidere a suo insindacabile giudizio senza motivare la scelta. Il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto è interamente sostenuto dal Fornitore.
3.3 Il Fornitore in ogni caso, immediatamente dopo la sottoscrizione della proposta e la validazione e accettazione della stessa, deve inviare al Cliente una conferma dell’avvenuta conclusione del contratto.
3.4. Il Fornitore si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di non accettare la proposta sottoscritta dal Cliente. Nel caso di somministrazione richiesta sia per energia elettrica che per gas naturale, l’accettazione del Fornitore potrà avvenire, anche con riferimento ad una sola fornitura.
3.5 In qualunque momento, il Fornitore su richiesta scritta del Cliente può trasmettere copia integrale del Contratto, a spese del Cliente stesso.
3.6 Le presenti CGC si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un’unica fornitura da parte del Cliente.
Articolo 4 - Gestione della somministrazione e mandati
4.1 Il Cliente con la sottoscrizione della proposta contrattuale conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché proceda ad inoltrare la comunicazione di recesso dalla precedente somministrazione al relativo fornitore, ove esistente, ai termini ed alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta dall'AEEGSI. Inoltre, il Cliente accetta, sin da ora, che il mandato venga conferito a società terze con cui Compagnia Energetica Italiana S.p.A. potrebbe collaborare al fine di meglio ottemperare ai suoi obblighi. Tale conferimento dovrà comunque essere comunicato al Cliente in forma scritta.
4.2 Nel caso di somministrazione di gas naturale, il Cliente conferisce mandato al Fornitore per procedere alla richiesta di accesso alla rete dell'Impresa di Distribuzione: i) in caso di sostituzione del precedente fornitore al medesimo PDR ovvero, ii) in tutti gli altri casi diversi da quelli sub i). Con il punto ii) ci si riferisce a tutte quelle attività che, nell'ambito della regolamentazione dell'accesso alla rete, siano necessarie affinché il Fornitore si sostituisca alla precedente impresa di vendita nel rapporto con l'Impresa di Distribuzione relativamente al PDR, ai termini ed alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta dall'AEEGSI. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. Il Cliente, con la sottoscrizione, dichiara, assumendosi la responsabilità dell’esattezza e della veridicità di quanto dichiarato, che i dati indicati nella modulistica sono completi e corretti, che il PDR non è condiviso con altri utenti del sistema di trasporto e che, qualora fosse in fornitura nell'ambito del servizio di default (così come previsto e definito dal TIVG) non ha alcun debito con il fornitore di default stesso.
4.3 Per la sola fornitura di energia elettrica, le richieste di esecuzione di prestazioni relative alla rete elettrica dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato a titolo gratuito in virtù del quale il Cliente riconoscerà al Fornitore per ciascuna richiesta, il rimborso delle spese corrispondenti al contributo in quota fissa previsto dall’art.11 dell’Allegato A della Del. AEEGSI 156/07 e s.m.i. (TIV). A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra tra i mezzi necessari all’esecuzione del mandato, il pagamento delle seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura, subentro, variazione di potenza di un sito già attivo. Il mandato, anche in questo caso, è conferito a titolo gratuito.
4.4 Resta fermo che il Cliente dovrà garantire al Fornitore i mezzi necessari per l’esecuzione del suddetto mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art.1719 c.c. ed in particolare il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti dall’Allegato B della Del. AEEGSI 348/07 e s.m.i.
Articolo 5 - Attivazione della somministrazione
5.1 L'attivazione della somministrazione avverrà a decorrere dalla data che il Fornitore comunicherà al Cliente tramite posta ordinaria, posta elettronica, ovvero secondo altre modalità che saranno messe a disposizione dal Fornitore.
5.2 Resta inteso che l'attivazione della somministrazione sarà in ogni caso subordinata, anche in deroga a quanto eventualmente previsto nelle CTE, al rispetto dei tempi tecnici e degli eventuali termini inderogabili previsti dalla normativa vigente. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo l’attivazione della somministrazione è subordinata all’avvenuto perfezionamento del recesso del Cliente da eventuali precedenti forniture e di accesso al servizio di distribuzione e agli altri servizi di rete.
5.3 Il Fornitore non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile del mancato rispetto dei termini massimi per l'attivazione della somministrazione previsti dalla normativa regolamentare quando il ritardo sia dipeso dal mancato rispetto da parte dell'Impresa di Distribuzione delle norme in materia di accesso al PDR/POD e delle tempistiche di attivazione del PDR/POD.
5.4 L'attivazione della somministrazione resta inoltre subordinata a:
- l'assenza di misure di sospensione del PDR/POD o richieste di sospensione dello stesso, anche per morosità, che siano già pervenute all'Impresa di Distribuzione;
- per la fornitura di gas, alla positiva verifica da parte dell'Impresa di Distribuzione della compatibilità della richiesta di accesso alla rete per l'attivazione del PDR con la capacità di trasporto dell'impianto di distribuzione e con gli obblighi di servizio pubblico dell'Impresa di Distribuzione;
- per la fornitura di energia elettrica, all’attivazione da parte dell’Impresa di Distribuzione competente, del servizio di trasmissione e di distribuzione ed all’eventuale completamento dei lavori necessari ad attivare la fornitura (allaccio);
- la completezza e correttezza dei dati comunicati dal Cliente al Fornitore anche in relazione al proprio merito creditizio.
5.5 Nel caso di forniture sia di energia elettrica sia di gas, in cui venga attivata solo una delle forniture richieste dal Cliente, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente e il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, in conformità alle previsioni alla medesima relative, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del Fornitore. Il recesso da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art.6 delle CGC, sarà efficace del primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso.
Articolo 6 - Durata e Recesso
6.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.
6.2 Il Cliente alimentato in Bassa tensione e/o con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno, conformemente alle tempistiche previste dalla Del.302/2016/R/Com e s.m.i., ha la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, senza oneri, dandone idonea comunicazione entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore, ovvero, in caso di recesso per cessazione della fornitura, il Cliente dovrà dare comunicazione al Fornitore con un preavviso di un mese.
6.3 Il Cliente con consumi superiori a 200.000 Smc/anno e/o alimentato in Media tensione o Alta tensione, anche qualora sia titolare di un solo sito connesso in Media tensione o Alta tensione, ovvero di anche solo un PDR il cui consumo sia superiore a 200.000 smc/anno, potrà
recedere inviando al Fornitore comunicazione di recesso con almeno (3) tre mesi di preavviso rispetto all’ultimo giorno di validità delle CTE in essere al momento dell’esercizio della facoltà di recesso, con efficacia a decorrere dal giorno successivo all’ultimo giorno di validità delle CTE.
6.4 Il Fornitore ha la facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata, ovvero PEC, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi.
6.5 Il computo dei mesi di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.
6.6 La comunicazione di recesso del Cliente dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx esclusivamente tramite il nuovo fornitore. Nei casi previsti all’art.6.3, nonché in ipotesi di recesso per cessazione della fornitura, la comunicazione potrà essere invece inviata direttamente dal Cliente o dal nuovo fornitore. Comunicazioni inoltrate con mezzi diversi o ad indirizzi diversi si intenderanno come non ricevute ai fini del rispetto dei termini di preavviso anche in relazione a quanto previsto al successivo comma.
6.7 Resta inteso che, in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso previsti per l’esercizio del diritto di recesso, il Fornitore, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno, si riserva la facoltà di fatturare al Cliente, per ciascuna fornitura per la quale è stato esercitato tale diritto, una penale determinata come segue:
- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 KW la penale è costituita da un importo fisso di Euro 50 e da un ulteriore importo, corrisposto per ogni mese di mancata fornitura, pari a Euro 5 per KW di potenza disponibile;
- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 16,5 KW la penale è costituita da un importo fisso di Euro 100 e da un ulteriore importo, corrisposto per ogni mese di mancata fornitura, pari a Euro 10 per KW di potenza disponibile;
- per le forniture di gas naturale la penale è costituita da un importo fisso di Euro 100 ed un importo variabile di Euro 0,25 per ogni Smc calcolato in base al consumo medio stimato degli ultimi 12 mesi, per ogni mese di mancata fornitura.
Articolo 7 - Condizioni economiche
7.1 Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo le condizioni economiche di somministrazione sono indicate nelle CTE.
7.2 Nel caso di fornitura di gas naturale, oltre alle condizioni economiche di cui alle CTE, il Fornitore applicherà al Cliente gli oneri sostenuti per il servizio di trasporto, distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, nonché ogni altra componente relativa ad oneri aggiuntivi come definiti dall'AEEGSI e come dalla stessa di volta in volta quantificati con proprio provvedimento in relazione a ciascun periodo di somministrazione. Saranno inoltre applicate imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché l’IVA.
7.3 Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai corrispettivi di cui alle CTE, al Cliente verranno fatturati: a) i corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore competente; b) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento con l’esclusione di quelli previsti per lo sbilanciamento, in conformità a quanto previsto dalla Del. AEEGSI 111/06; c) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore del corrispettivo PCV (Prezzo Commercializzazione Vendita) previsto dalla Del. AEEGSI 156/07 e s.m.i. Per le sole forniture relative a siti in Media tensione per usi diversi da pubblica illuminazione, tale corrispettivo non è dovuto in quanto di esso tiene conto il prezzo energia; e) per le sole forniture relative a siti in Bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione un ulteriore eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) di importo pari a quanto previsto dalla Del. AEEGSI ARG/elt 107/09 e s.m.i.; f) eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del cliente per pregresse forniture di energia elettrica; g) imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché l’IVA. In ogni caso, tutto quanto precede verrà indicato e integrato in maniera specifica nelle CTE di ciascuna offerta.
7.4 In conformità a quanto previsto dall’art.18 delle CGC qualora nel corso dell’esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall'AEEGSI dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'AEEGSI. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima fattura con cui le variazioni sono applicate.
7.5 In caso di variazione dei corrispettivi derivanti da clausole di indicizzazione del prezzo o di adeguamento automatico, il Cliente verrà informato nella prima fattura con cui le variazioni sono applicate.
7.6 Salvo che le CTE non prevedano espressamente l'immodificabilità delle condizioni di somministrazione, il Fornitore potrà modificare unilateralmente le condizioni economiche di somministrazione dandone comunicazione scritta al cliente con preavviso non inferiore al termine di volta in volta previsto dalla normativa applicabile, con comunicazione inviata separatamente alle fatture salvo che la modifica delle condizioni economiche sia in riduzione rispetto ai corrispettivi originariamente previsti nelle CTE.
7.7 Per i Clienti di gas naturale con P.IVA con consumi inferiori a 20.000 Smc/annui per ciascun PDR verrà applicata per la sola fornitura di gas naturale un corrispettivo di ottimizzazione pari a 0,02 €/Smc.
7.8 Per i Clienti di energia elettrica con P.IVA alimentati in Media o Bassa tensione con consumi inferiori a 50.000 kWh/annuo per ciascun POD verrà applicata per la sola fornitura di energia elettrica un corrispettivo di ottimizzazione pari a 0,005 €/kWh.
Articolo 8 - Lettura, controllo e verifica dei misuratori (articolo specifico per la sola fornitura di gas naturale)
8.1 Qualora il presente Contratto sia stato sottoscritto in sostituzione di una precedente somministrazione, le rilevazioni dei prelievi presso il Misuratore saranno oggetto di tempestiva autolettura da parte del Cliente da effettuarsi in concomitanza con l'attivazione della somministrazione di cui al presente Contratto.
8.2 E' prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte del Cliente. Il Cliente che intenda procedere all'autolettura dovrà comunicare, con le modalità indicate nella fattura, i dati al Fornitore il quale li utilizzerà nei propri rapporti con l'Impresa di Distribuzione. Tali dati potranno essere presi in considerazione ai fini della fatturazione a conguaglio, previa validazione da parte dell'Impresa di Distribuzione e fatte salve eventuali rettifiche a seguito di effettiva lettura da parte dell'Impresa di Distribuzione.
8.3 Nel caso in cui non sia possibile, ovvero non sia agevole, effettuare la lettura del Misuratore per cause imputabili al Cliente, il consumo potrà essere stimato.
8.4 Il Cliente deve consentire la verifica tempestiva del proprio impianto e degli apparecchi installati. Le tubazioni, i contatori ed i relativi sigilli non devono essere manomessi od occultati. In caso di irregolarità, il Fornitore, l'Impresa di Distribuzione e/o l'Impresa di Trasporto, nell'esercizio dei rispettivi doveri, così come stabiliti dalle competenti Autorità, potranno sospendere la somministrazione finché il Cliente non abbia ripristinato la situazione. Le eventuali spese di riattivazione saranno esclusivamente a carico del Cliente.
8.5 Le parti possono richiedere la verifica, in contraddittorio tra loro, del funzionamento del Misuratore. Se dalla verifica risulterà uno scostamento, le parti concordano di chiedere che la ricostruzione dei prelievi avvenga ad opera dell'Impresa di Distribuzione in conformità alle normative vigenti. Gli eventuali errori di misura, derivanti da qualsiasi causa, in eccesso daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati esclusivamente al momento in cui l'Impresa di Distribuzione definirà i quantitativi dovuti al termine della procedura di revisione, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.
8.6 Qualora l'intervento sia richiesto dal Cliente ed il Misuratore risultasse regolarmente funzionante, il Cliente sosterrà tutti i costi della verifica.
8.7 Il Cliente prende atto che tutti i dati di misura sono a disposizione del Fornitore solo subordinatamente alla messa a disposizione degli stessi da parte dell'Impresa di Distribuzione, in quanto responsabile delle letture effettive del Misuratore, con cadenza almeno annuale. Articolo 9 - Modalità di calcolo dei corrispettivi gas ed energia elettrica
9.1 La fatturazione dei corrispettivi per il gas avviene sulla base dei consumi rilevati a cura dell’Impresa di Distribuzione ovvero con autolettura del Cliente ovvero, in assenza di questa, sulla base della stima del Fornitore. I volumi di gas naturale considerati ai fini della fatturazione sono espressi in Smc. In caso di esito negativo del tentativo di lettura da parte dell’Impresa di Distribuzione, verranno utilizzati ai fini della fatturazione i dati storici di quest’ultima.
9.2 I corrispettivi unitari saranno espressi in Euro ed arrotondati con criterio commerciale alla seconda cifra decimale. I corrispettivi vengono applicati ai volumi espressi in Smc determinati ai sensi delle disposizioni dell'AEEGSI relative alla misurazione ai fini della fatturazione. Gli importi così ottenuti saranno espressi in Euro con arrotondamento con criterio commerciale alla seconda cifra decimale.
9.3 La fatturazione dei corrispettivi per l’energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei siti resi disponibili dall’Impresa di Distribuzione competente, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della relativa normativa vigente. Qualora tali dati non dovessero essere disponibili, la fatturazione può avvenire sulla base di consumi presunti e stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del Cliente ovvero della potenza indicata in Contratto e delle modalità d’uso dell’energia.
Articolo 10 - Modalità di prelievo e di impiego del gas naturale (articolo specifico per la sola fornitura di gas)
10.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima del PDR.
10.2 Il gas non può essere utilizzato dal Cliente in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà essere trasferito a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduto a terzi.
10.3 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nella Proposta di Contratto ed in particolare nell'uso del gas naturale.
10.4 Il Cliente è tenuto ad utilizzare il gas naturale in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi incidente occorso al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas naturale in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o comunque dovuto alla non rispondenza alle norme tecniche degli impianti del Cliente stesso.
10.5 Salvo diversa indicazione nelle CTE, il Fornitore non fornisce alcuna copertura assicurativa dei danni sofferti dal Cliente o della sua responsabilità civile derivante dall'uso del gas naturale.
Articolo 11 - Apparecchiature (articolo specifico per la sola fornitura di gas)
11.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Misuratore stesso.
11.2 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Il Cliente si impegna pertanto a mantenere gli impianti e gli apparecchi in condizioni di sicurezza in conformità alla normativa vigente.
11.3 Il Fornitore può far effettuare in ogni momento verifiche, anche su indicazione dell'Impresa di Distribuzione, e, se risultano irregolarità, può richiedere di sospendere la somministrazione per il tempo occorrente al Cliente per l'adeguamento degli impianti. Il Fornitore non è in nessun caso responsabile per i danni che possano derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti, fermo restando quanto previsto dall’art.17 v).
Articolo 12 - Fatturazioni e pagamenti
12.1 Ai sensi della Del. AEEGSI 463/2016 e s.m.i, allegato “A” Tabella 1, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base mensile. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), Compagnia Energetica Italiana effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti da Compagnia Energetica Italiana più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal Cliente.
12.2 La fattura viene inviata in formato elettronico. Il Cliente potrà chiedere l'invio cartaceo delle fatture il quale comporterà il pagamento di Euro 2,00 per ciascuna fattura. L’attivazione del suddetto servizio può essere richiesta compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l’invio gratuito delle fatture in formato elettronico.
12.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall'AEEGSI (art.7.1 Del. AEEGSI 229/01 e s.m.i). Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul conto corrente
bancario o postale del Cliente (c.d. "procedura SDD"), bonifico bancario, ovvero Pagamento Mediante Avviso (c.d. MAV) o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitore. Il pagamento tramite MAV avrà un costo, per ogni pagamento, di Euro 2,00.
12.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.
12.5 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del Cliente eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al Cliente con il primo ciclo di fatturazione utile.
12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 30,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva.
Articolo 13 - Morosità
13.1 In caso di morosità così come previsto dalla Del. AEEGSI ARG/elt 4/2008 e s.m.i. per l'energia elettrica e dalla Del. AEEGSI ARG/gas 99/2011 e s.m.i. per il gas per mancato pagamento (totale o parziale) anche di una sola fattura, protrattosi di oltre 15 (quindici) giorni calcolati dalla data di invio della comunicazione di messa in mora xxx xxxxxxxxxxxx X/X, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ricevimento della stessa comunicazione inviata tramite PEC - il Fornitore, qualora si tratti di un cliente disalimentabile, avrà diritto di chiedere all'Impresa di Distribuzione, in un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi calcolati dalla scadenza del temine di cui al presente articolo, la sospensione della/e forniture. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica in Bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore procede a sospendere la fornitura. In caso di mancato rispetto dei propri obblighi o dei termini suddetti da parte del Fornitore e previsti dalle delibere ARG/elt 4/2008 e ARG/gas 99/2011, il Fornitore dovrà accreditare in bolletta un indennizzo automatico che, a seconda dei casi, sarà pari a Euro 30 (mancata invio della comunicazione di costituzione in mora) o pari a Euro 20 (mancato rispetto dei termini previsti per la sospensione della fornitura attivata prima della scadenza del termine utile per pagare o prima dei tre giorni lavorativi successivi).
13.2 In caso di ritardato pagamento, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione in favore di quest’ultimo di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2002 (“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”). È fatta salva la facoltà del Fornitore di applicare anche eventuali costi aggiuntivi associati alle spese sostenute per l’attività di sollecito e ad ottenere dal Cliente il risarcimento di qualsivoglia danno eventualmente subito in seguito al ritardato o mancato pagamento.
13.3 Resta inteso che il Fornitore, nei casi di sospensione e riduzione della fornitura previsti ai commi precedenti, richiederà al cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’ AEEGSI, salvo il mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei termini summenzionati per la riduzione/sospensione della fornitura.
13.4 L'eventuale pagamento del Cliente, a seguito del sollecito di cui al punto 13.1, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore mediante l’invio di una comunicazione nelle modalità indicate nella comunicazione di sollecito o agli indirizzi di cui al Contratto. In tale comunicazione il Cliente dovrà dare evidenza dell’avvenuto pagamento.
13.5 Se la comunicazione di cui al precedente punto dovesse pervenire allorché l'utenza sia già stata sospesa, la riattivazione avverrà nei modi e nei tempi previsti dalle delibere ARG/gas 574/2013 e ARG/elt 198/11; qualora poi, i tempi di riattivazione non dovessero essere rispettati, per responsabilità del Distributore, il Cliente riceverà un indennizzo automatico, così come previsto dalle delibere AEEGSI.
13.6 Nel caso in cui il Cliente moroso effettui un passaggio ad un altro operatore per sottrarsi al pagamento delle bollette scadute, il Fornitore potrà chiedere ed ottenere, come stabilito dalla Del. AEEGSI Arg/elt 191/09 AEEG e s.m.i., un indennizzo denominato CMOR a carico del cliente finale moroso. Resta inteso che il Fornitore potrà chiedere la sospensione della fornitura anche per l’ipotesi di fatture insolute aventi ad oggetto la sola richiesta di corrispettivo CMOR.
13.7 Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della somministrazione pari a quanto previsto dall’AEEGSI ai sensi della Del. AEEGSI 199/11 e Del. AEEGSI 04/08 e s.m.i., salvo in ogni caso il rimborso dei costi e il risarcimento dei danni subiti.
Art. 14 - Cessione del Contratto di fornitura
14.1 Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore a terzi ovvero a società in tutto o in parte collegate, controllate o comunque facenti parte del gruppo societario del Fornitore ai sensi dell’art.2359 c.c. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. Il Fornitore potrà effettuare tale comunicazione in forma scritta con qualunque mezzo.
14.2 Fatto salvo quanto previsto all’art.14.1 di cui sopra, il presente Xxxxxxxxx potrà essere ceduto a terzi soltanto con il previo consenso scritto delle Parti, ivi inclusi i casi di operazioni di cessione, usufrutto, affitto d’azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal Cliente non domestico.
14.3 Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere il credito/i crediti derivante/i dal presente Contratto a banche, istituti assicurativi, società di recupero crediti e/o a società di factoring, nonché delegare pagamenti. Il Cliente s’impegna sin d’ora ad accettare, come accetta, l’eventuale cessione del credito da parte del Fornitore obbligandosi a fornire ogni documentazione utile e necessaria al corretto perfezionamento ed esecuzione della cessione.
Articolo 15 – Garanzie e Deposito Cauzionale
15.1 Qualora il Cliente abbia una potenza disponibile superiore a 16,5 Kw di energia elettrica o un consumo di gas naturale superiore a
200.000 Smc/anno , il Fornitore avrà la facoltà di richiedere al Cliente il rilascio, a garanzia del pagamento e delle obbligazioni tutte di cui al Contratto, di una fideiussione bancaria a prima richiesta e con testo gradito al Fornitore, pari al valore di tre mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente sulla base dei prelievi registrati nei 12 (dodici) mesi antecedenti la sottoscrizione della Proposta di Contratto, comprensivi di IVA, oneri, maggiorazioni e imposte, ovvero, a discrezione del Fornitore, di un deposito cauzionale di pari importo, con validità almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del Contratto inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Il Cliente sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta ovvero entro il diverso termine indicato dal Fornitore.
15.2 Qualora il Cliente abbia una potenza disponibile inferiore a 16,5Kw di energia elettrica ovvero un consumo di gas naturale inferiore a
200.000 Smc/anno, il Fornitore avrà facoltà di richiedere il pagamento dei corrispettivi esclusivamente attraverso procedura SDD; nei casi previsti dal presente articolo, il Cliente sarà tenuto, inoltre, su semplice domanda ed a discrezione del Fornitore, a versare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, un importo a titolo di deposito cauzionale (che verrà restituito con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati) così rispettivamente commisurato:
i) per quanto riguarda la fornitura di gas naturale pari a Euro 30,00 fino a 500 mc, Euro 90,00 da 501 mc a 1500 mc, pari a Euro 150,00 da
1.501 mc a 2000 mc e pari ad Euro 300,00 da 2501 mc a 5000 mc. Con consumo superiore a 5.000 Smc/anno, il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte e sarà addebitato anche in presenza di addebito diretto in conto corrente;
ii) per la somministrazione di energia elettrica in misura pari ad Euro 12,00 per ciascun KW di potenza contrattuale nei casi di usi diversi ai sensi e per gli effetti della Del. AEEGSI/gas 229/01 e della Del. AEEGSI/elt 200/99 e s.m.i.
15.3 In caso di escussione totale o parziale delle garanzie (fideiussione, ovvero deposito cauzionale) eventualmente richieste di cui agli artt.15.1 e/o 15.2, le stesse dovranno essere ricostituite dal Cliente entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvenuta escussione. Inoltre, il Fornitore, indipendentemente dal consumo annuo del Cliente, avrà facoltà di richiedere ulteriori garanzie, rispetto a quelle già dovute, anche in caso di pagamento ritardato, mancato o parziale, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo anche in caso di annullamento totale/parziale del plafond da parte del factor o della assicurazione, mutamento in pejus del rating creditizio del Cliente etc. Il Cliente sarà pertanto tenuto a provvedere al rilascio delle ulteriori garanzie richieste dal Fornitore entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
Articolo 16 - Responsabilità
16.1 La somministrazione è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete di trasporto e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, nonché per motivi di sicurezza del sistema da parte dell'Impresa di Distribuzione.
16.2 Il Fornitore non risponde dei danni diretti e indiretti conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell’energia elettrica o del gas naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni della continuità della somministrazione o del servizio di distribuzione e trasporto del gas naturale o di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, riduzioni della somministrazione di gas naturale o gas naturale non conforme alle specifiche di qualità e di pressione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.
16.3 Il Fornitore non sarà, altresì, responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas naturale o di energia elettrica causati da eventi di Forza Maggiore tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli eventi naturali avversi compresi fulmini, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, precipitazioni nevose, incendi e inondazioni, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche, guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione oggetto del Contratto, ivi compresa l'AEEGSI, scioperi, serrate ed ogni altra manifestazione a carattere industriale o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea o meno del servizio di trasporto dell’energia elettrica e del gas naturale a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas naturale o di energia elettrica causate da fatti e/o atti dell'Impresa di Trasporto e/o dell'Impresa di Distribuzione.
16.4 Le interruzioni o limitazioni della somministrazione dovute alle predette cause o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
16.5 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente. Articolo 17 - Risoluzione del contratto
17.1 Il Fornitore può risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, mediante dichiarazione inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta certificata, nei seguenti casi:
i) parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse superiore a 40 (quaranta) giorni ferma restando l’applicazione degli interessi di mora;
ii) qualora venga revocata la procedura SDD, ove richiesta dal Fornitore ai sensi dell’art.15.2;
iii) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti, sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e sottoposizione del Cliente a procedure concorsuali o altra procedura determinata da insolvenza, interruzione o sospensione dell’attività produttiva;
iv) mancata o invalida costituzione o ricostituzione delle eventuali garanzie da parte del Cliente se richieste e dovute ai sensi dell’art.15 delle CGC;
v) prelievo fraudolento di energia elettrica o gas naturale da parte, o a beneficio, del Cliente;
vi) violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico, con particolare riferimento agli obblighi previsti dai precedenti artt.10 e 11 delle CGC.
17.2 Inoltre il Contratto si risolverà automaticamente in seguito alla disattivazione di tutti i PDR/POD di cui al Contratto.
17.3 Il Cliente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. mediante dichiarazione inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di impossibilità di procedere alla consegna di gas naturale e/o di energia elettrica in conseguenza di eventi causati da colpa del Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente.
17.4 In caso di risoluzione del Contratto, l'attivazione del servizio di ultima istanza sarà onere dell'Impresa di Distribuzione.
Articolo 18 - Integrazioni e modifiche
18.1 Il Contratto si intende modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole eventualmente imposte dall'AEEGSI. Al Cliente verrà data comunicazione in fattura o attraverso apposita informativa.
18.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al Contratto dovranno essere proposte ed accettate per iscritto.
18.3 Ai sensi del Codice di Condotta Commerciale durante la vigenza del Contratto e qualora ricorra giustificato motivo, il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta - distinta e separata dal documento di fatturazione - inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso, salvo diverso termine previsto dall'AEEGSI rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte dell’esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto" conterrà: i) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta; ii) l’illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; iii) la decorrenza della variazione proposta; iv) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri in conformità alle previsioni di cui all’art. 13.3 comma d del Codice di Condotta Commerciale; v) l’illustrazione che il cliente finale di gas naturale, avente diritto al servizio non regolato di tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato.
Articolo 19 - Comunicazioni e Reclami
19.1 Il Fornitore rende disponibile sul proprio sito web un modulo scaricabile per l'inoltro di reclami. Tale modulo, una volta completato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato all'Ufficio Reclami del Fornitore via email o fax ai recapiti indicati sul sito web del Fornitore.
19.2 È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare al Fornitore un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga: nome e cognome, indirizzo di somministrazione, indirizzo postale (se diverso da quello di somministrazione) o telematico ed il codice di identificazione riportato nelle CTE e nella proposta di contratto.
19.3 I reclami eventualmente inviati ai sensi del precedente art.19.2 ed ogni altra comunicazione ai sensi del Contratto dovranno essere inviati dal Cliente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo (ovvero al diverso indirizzo e con le diverse modalità che potranno essere comunicate dal Fornitore sul proprio sito web): Compagnia Energetica Italiana X.x.X. - Xxxxx Xxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx.
19.4 Se il reclamo inoltrato dal Cliente al Fornitore riguarda un caso di c.d. “contratto non richiesto” ai sensi e per gli effetti della Del. AEEGSI 153/2012/R/com è necessario che il reclamo sia completo di copia della documentazione attestante la data di conoscenza del contratto non richiesto o dell’attivazione non richiesta. La data in cui il Cliente ha avuto conoscenza del contratto o dell’attivazione non richiesta è il decimo giorno solare successivo alla data in cui il Fornitore ha inviato la conferma del contratto, e ciò anche nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali qualora la conferma venga inviata successivamente alla conclusione del contratto stesso; la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal venditore non richiesto, negli altri casi.
19.5 Qualsiasi comunicazione che il Fornitore dovrà inviare al Cliente ai sensi del Contratto sarà inviata all'indirizzo indicato nella proposta di Contratto ovvero al diverso indirizzo che potrà essere comunicato al Fornitore con le modalità di cui al precedente art.19.3.
Articolo 20 - Registrazione dei dati e trattamento dei dati personali
20.1 Per il caso in cui il Fornitore si avvalga di call center per contattare il Cliente, quest'ultimo accetta che si proceda alla registrazione dei dati secondo quanto previsto dall'AEEGSI.
20.2 Il Cliente accetta altresì che eventuali chiamate effettuate da o per conto del Fornitore al numero di telefono indicato dal Cliente stesso nelle CTE siano registrate limitatamente a quanto necessario per dare eventualmente evidenza del rapporto contrattuale nei limiti e per i fini previsti dall'AEEGSI.
20.3 Il trattamento da parte del Fornitore dei dati personali del Cliente avverrà nel rispetto del D.lgs. n.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") ai fini della conclusione e/o esecuzione del Contratto e/o della gestione dei necessari rapporti con l'Impresa di Distribuzione e l'Impresa di Trasporto, soggetti ai quali tali dati potranno essere comunicati. Il trattamento avverrà inoltre al fine di adempiere a obblighi di legge, regolamenti o disposizioni comunitarie. I dati personali del Cliente, previo espresso consenso del Cliente stesso indicato nell’apposito riquadro della Proposta di Contratto, potranno essere trattati anche per le seguenti finalità: la progettazione e l’attuazione di iniziative commerciali da parte del Fornitore, di società terze per conto del Fornitore o di società terze per proprie finalità, e sondaggi, ricerche e analisi di mercato finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell’offerta del Fornitore, effettuate direttamente dal Fornitore o da società terze per conto dello stesso. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate nel precedente periodo è facoltativo e l’eventuale mancato consenso non pregiudica l’esecuzione, la gestione e il rinnovo del Contratto.
Articolo 21 - Legge applicabile e Foro competente
21.1 Il Contratto è stato redatto nel rispetto del Codice di Condotta Commerciale e della normativa vigente applicabile. Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto e nei suoi allegati debbono intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
21.2 Il Contratto è interpretato e regolato secondo la legge italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è il foro di Milano, salvo diversa inderogabile previsione.
Articolo 22 - Indennizzi automatici
22.1 Per tutelare i Clienti che subiscono interruzioni o disservizi nella fornitura di energia elettrica e gas e per incentivare le società di distribuzione e di vendita al miglioramento della qualità, tecnica e commerciale, l’Autorità ha introdotto un sistema di standard di qualità e di rimborsi automatici per i consumatori.
22.2 Al Cliente che ha subito la violazione di uno specifico standard di qualità, l’indennizzo verrà accreditato nella prima bolletta utile.
22.3 Gli Indennizzi automatici per la violazione degli standard specifici delle prestazioni della distribuzione di energia elettrica sono determinati dalla Del. AEEGSI ARG/elt 198/11 e s.m.i.; gli standard di qualità relativi ai servizi di distribuzione e misura dei servizi del gas ed i relativi indennizzi in caso di violazione con la Del. AEEGSI ARG/gas 574/13 s.m.i.
22.4 Nel caso della verifica del contatore su richiesta del cliente è previsto uno standard generale che, in quanto tale, non prevede indennizzi. Tuttavia, è altresì previsto un tempo massimo per l’invio del resoconto della verifica del contatore, fissato in 180 giorni solari dalla data di ricevimento da parte del distributore, se è possibile effettuare la verifica presso il cliente; fissato in 240 giorni, se è, invece, necessario effettuare la verifica presso un laboratorio qualificato.
22.5 Qualora il distributore non rispetti questi termini massimi, è tenuto a corrispondere al venditore (che, a sua volta, deve versare al cliente finale) un indennizzo automatico di Euro 30.
22.6 La qualità commerciale dell’attività di vendita per il settore elettrico e del gas è disciplinata dal TIQV.
22.7 In caso di mancato rispetto di uno standard specifico, il venditore deve accreditare, al cliente che ne ha diritto, l’indennizzo automatico anche ricevuto dal distributore, attraverso accredito della somma addebitata nella prima bolletta utile. L’indennizzo automatico, se dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente entro 8 mesi.
22.8 In applicazione delle previsioni dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n.164/08 (di seguito “TIQV”) il Fornitore è tenuto a rispettare i livelli generali di qualità, ed in particolare: 1) inviare al Cliente la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione entro 40 giorni solari; 2) inviare al Cliente la risposta a richieste scritte di informazioni entro 30 giorni solari.
22.9 Il Fornitore è inoltre tenuto a rispettare i livelli specifici di qualità, consistenti in:1) inviare al Cliente la risposta motivata a reclami scritti entro 40 giorni solari; 2) restituire al Cliente gli importi non dovuti e già pagati dal Cliente a seguito di rettifica di fatturazione entro 90 giorni solari; 3) rettificare la doppia fatturazione e restituire gli importi non dovuti entro 20 giorni solari per importi pagati dal Cliente.
22.10 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di servizio qualità per responsabilità del Fornitore quest’ultimo è tenuto al versamento di un indennizzo pari a 20 Euro a favore del Cliente. Se la prestazione viene eseguita oltre lo standard previsto, ma entro il doppio del tempo l’indennizzo è di 20 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo, ma entro il triplo, l’indennizzo è di 40 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo l’indennizzo è di 60 Euro.
Articolo 23 - Risoluzione e cessazione amministrativa per morosità dei clienti titolari di punti di riconsegna non disalimentabili
23.1 Non sono disalimentabili i Punti di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un’attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole.
23.2 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, da parte di Clienti titolari di punti di riconsegna non disalimentabili, per i consumi di gas naturale, conformemente a quanto previsto dalla Del. AEEGSI ARG/gas 99/11 e s.m.i., nonché per il caso di inadempimento delle obbligazioni previste dall’art.10 delle CGC (Modalità di prelievo e di impiego del gas naturale), decorso il termine di 10 (dieci) giorni solari, decorrente dal termine di pagamento riportato nella fattura stessa, il Fornitore potrà inviare al Cliente formale diffida ad adempiere e messa in mora a mezzo di raccomandata.
23.3 L’eventuale tardivo pagamento da parte del Cliente in caso di solleciti o a seguito della costituzione in mora di cui al comma precedente, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore agli indirizzi di cui al Contratto.
23.4 Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di invio della comunicazione di messa in mora di cui al precedente comma, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del contratto e a richiedere all’impresa di distribuzione del gas naturale la cessazione amministrativa per morosità.
Data…………………………. Luogo………………………………… Firma………………………………………………….
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Versione Maggio 2017