Allegato all'avviso pubblico P.G. n. 316247/2014 / PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE / CONTRATTO DI FORNITURA IN COMODATO DI MACCHINE DISTRIBUTRICI
SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato all'avviso pubblico P.G. n. 316247/2014 / PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE / CONTRATTO DI FORNITURA IN COMODATO DI MACCHINE DISTRIBUTRICI
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale P.G. n. ……….. del ……… esecutiva ai sensi di legge
TRA
Il Comune di Bologna - Quartiere Saragozza (C.F. e P.I. 01232710374) nel seguito denominato “Quartiere”, legalmente rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Firenze il 28.08.1961, domiciliato per la sua carica in xxx Xxxxxxxxxx x. 00/00 - Xxxxxxx, presso la sede del Quartiere, che interviene nel presente atto, ai sensi dell’Art. 107 della legge n. 267/2000, nella sua qualità di Direttore del Quartiere Saragozza;
denominata “società”, con sede in …................... via ….................................., in persona del
legale rappresentante ….................... Sig. …..................................., nato a Bologna, il
…................................, residente in …..........................., via …................
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di servizi di ristoro attraverso la fornitura, installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, refrigerate e generi di conforto.
Art. 2 - LUOGO DI INSTALLAZIONE / TIPOLOGIA DISTRIBUTORI
Il Quartiere autorizza la società ad installare, nei locali adibiti a sede del Xxxxxxxxx xx xxx xxx Xxxxxxxxxx x. 00/00, via Ventuno Aprile n. 3, xxx xxxxx Xxxxx x. 0/0 e via dello Scalo n. 21, n. 9 distributori automatici di proprietà della società. L’eventuale aggiunta sostituzione di uno dei predetti distributori dovrà essere comunicata al Quartiere ed espressamente autorizzata, così come l'eventuale aggiunta di altro distributore.
L'elenco delle sedi indicate è comunque dipendente dal loro mantenimento quali luoghi di svolgimento dei servizi da parte dell’amministrazione comunale. In caso di riduzione di sedi, l’ammontare del rimborso forfettario previsto viene ridotto in proporzione al numero di quelle rimaste.
Art. 3 - DURATA
Il presente contratto avrà la durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Le parti si riservano di recedere anticipatamente il contratto dandone preavviso scritto a mezzo raccomandata, entro 60 a mezzo raccomandata.
Art. 4 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’ E CONDIZIONI PER L’INSTALLAZIONE
La ditta aggiudicataria dovrà corrispondere all’Amministrazione comunale una cifra forfettaria annuale a titolo di rimborso spese relative alle utenze di acqua potabile ed energia elettrica e quale rimborso per l’occupazione degli spazi.
L’assistenza tecnica sarà a totale carico della società e verrà svolta dal proprio personale specializzato, in regola con le norme igienico sanitarie vigenti.
Il personale incaricato dovrà essere munito di tesserino di identificazione.
La società dovrà provvedere al periodico rifornimento dei distributori, in modo da assicurare l'uso continuativo e garantire la disponibilità di un proprio addetto, ogni volta che se ne verificherà la necessità.
In caso di danno o malfunzionamento la ditta aggiudicataria dovrà intervenire tempestivamente.
Saranno a cura della società le comunicazioni di legge alle autorità a cui spetta l’esercizio della vigilanza igienico – sanitaria sui distributori.
Si impegna, inoltre, a verificare periodicamente lo stato di conservazione e la data di scadenza delle giacenze.
Ogni onere derivante dalla fornitura, installazione e gestione delle macchine distributrici sarà a carico della società. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Quartiere Saragozza – Porto per danni o guasti di qualsiasi natura che i distributori dovessero subire in dipendenza della loro utilizzazione.
La società dovrà esibire al Quartiere copia della polizza assicurativa per responsabilità civile e per i danni causati in seguito ad incendio.
La società si impegna a corrispondere al Quartiere, la cifra di Euro /annue,
quale rimborso forfetario per l’occupazione degli spazi e per il consumo di energia ed acqua necessari al funzionamento dei distributori.
Il suddetto importo verrà corrisposto in due rate annue suddivise come di seguito indicato:
- euro entro dicembre 2014
- …..................... euro entro settembre 2015
….............................
Il pagamento verrà effettuato ….........................................
Art. 5 - ONERI A CARICO DEL QUARTIERE
Il Quartiere si impegna a garantire la fornitura dell’energia elettrica ed idrica necessaria per il funzionamento delle macchine distributrici.
Il Quartiere autorizza il personale della società ad accedere, nei normali orari di lavoro, alle apparecchiature installate per le operazioni di rifornimento e manutenzione.
Il Quartiere si impegna, a seguito dell’installazione dei distributori automatici, per tutta la durata del contratto, a non sottoscrivere, con altre società, contratti aventi ad oggetto l’installazione di macchine distributrici di bevande calde, fredde ed altri generi di conforto.
Art. 6 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
I seguenti prodotti dovranno avere un prezzo al pubblico pari ad euro 0,35 a moneta e di euro 0,32 a mezzo di sistemi alternativi quali ad esempio chiave elettronica ricaricabile:
BEVANDE CALDE: caffè, caffè lungo, caffè macchiato, cappuccino, thé, latte, cioccolato, orzo.
BEVANDE FREDDE: acqua naturale e gassata.
Tutti i prodotti offerti devono rispondere alle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente disciplina in materia.
La mancata qualità o non corrispondenza alle citate norme sanitarie degli stessi costituirà motivo di risoluzione del contratto.
La società si obbliga a mantenere invariati i prezzi delle erogazioni, per tutta la durata del contratto.
I distributori installati, saranno in grado di accettare le monete di varie pezzature, di erogare il resto e saranno dotati di un sistema di chiave elettronica ricaricabile / altro sistema alternativo, previa cauzione di euro …........................................
Art. 7 - RESPONSABILITA’
L’Aggiudicataria si obbliga ad adottare tutte le misure atte a prevenire gli infortuni ed usare tutte le cautele che valgano ad assicurare l’incolumità dei propri operatori e dei terzi.
Il Comune di Bologna - Quartiere Saragozza sarà esonerato da ogni responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al personale ed agli utenti della Aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio.
A tal fine l’Aggiudicataria si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto) un’adeguata copertura assicurativa per Responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta ed al rischio di incendio.
Art. 8 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO
E' vietato all’Aggiudicataria cedere in tutto o in parte il contratto che, a pena di nullità, è tenuta ad eseguire in proprio. Alla ditta aggiudicataria è vietata la cessione del credito a terzi in qualsiasi forma, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte dei Quartieri Porto e Saragozza.
Art. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto (art. 1456 Codice Civile):
- in caso di mancata attivazione del servizio entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione;
- gravi negligenze ed inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a 3 (tre) nell'anno solare per la stessa mancanza;
- in caso di mancato pagamento del canone annuo di concessione;
- vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- in ogni altro caso previsto per legge.
La risoluzione del contratto è disposta con provvedimento dell'Amministrazione, debitamente comunicato alla società a mezzo lettera raccomandata A.R.
Art. 10 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico della società.
Art. 11 - NORME FINALI E DI RINVIO
In caso di controversia, competente a giudicare sarà il Foro di Bologna. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico della società.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa applicabile in materia.
Bologna, lì ………