Schema di C O N T R A T T O
Allegato 6
Schema di C O N T R A T T O
Lotto N. - CIG .................
Schema di contratto per l’affidamento di un appalto avente ad oggetto la fornitura e i servizi di distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero-caseari agli allievi degli Istituti scolastici di primo grado italiani, nell’ambito del Programma comunitario “Latte nelle Scuole”, per l’A.S. 2020 2021 - CUP J59C21000420006
TRA
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - c.f.
97099470581, con sede in Roma in Xxx XX Xxxxxxxxx, 00, che agisce in nome e per conto dello Stato membro ITALIA, rappresentato, per la firma del presente contratto, dal , in qualità
di , di seguito denominato anche solo "Stazione Appaltante",
E
La società……… avente sede legale in …. (……), Via ……………………………, n……, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ………e codice fiscale ,
P.IVA…………………, rappresentata per la firma del presente contratto da …………….
(Amministratore Unico/delegato/Presidente etc.) , legale rappresentante,
……………… (nel seguito per brevità anche “Aggiudicatario” o “Appaltatore”) giusti poteri allo stesso conferiti con ………………………...
PREMESSO CHE…
Tutto quanto premesso e considerato tra le parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1- VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI
Le parti convengono che le premesse, l’Offerta Tecnica e l’Offerta economica presentate dall’Appaltatore ed i documenti citati, sebbene non allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Le previsioni del presente Contratto sono la trasposizione negoziale delle disposizioni dettate dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di Gara e dagli allegati richiamati.
Tali clausole costituiscono, pertanto, la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Ministero e l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, dal Codice degli appalti, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato dalle norme in materia di Contabilità delle amministrazioni pubbliche.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Ministero prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dal Ministero.
Il Ministero provvederà a comunicare all’organismo pagatore AGEA i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto.
ART. 2 - OGGETTO
L’aggiudicatario si impegna a eseguire il Programma avente per oggetto la fornitura e distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero-caseari ai bambini che frequentano regolarmente gli Istituti scolastici di cui all’elenco inviato all’aggiudicatario in data riconosciuto dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto aderente formalmente al Programma “Latte nelle scuole” A.S. 2020-2021, relative al Lotto n. ….
Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto del contratto.
L’Aggiudicatario è l’unico responsabile dell’esecuzione delle attività nei confronti della Stazione Appaltante ed è il solo interlocutore di quest’ultima.
L’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell’esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ART. 3- DURATA
Il presente contratto entra in vigore alla data della firma di entrambe le parti contraenti.
Il Programma dovrà essere realizzato e completato entro la fine dell’Anno Scolastico 2020-2021 e, comunque, in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2021.
La Stazione Appaltante può sospendere temporaneamente o definitivamente l’esecuzione del contratto, senza indennizzo, se gli stanziamenti necessari per la sua esecuzione non sono disponibili nel bilancio dello Stato membro.
ART. 4- PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Per il Lotto oggetto del presente contratto, il Programma per l’annualità 2020-2021 sarà sostenuto con risorse pubbliche ammontanti complessivamente a € ...…….. I.V.A. esclusa, pari al valore dell’Offerta Economica espressa dall’Aggiudicatario.
L’ammontare del finanziamento della Comunità europea non può in alcun caso essere maggiorato, nemmeno quando il costo effettivo delle azioni superi il costo indicato nel Bando di Gara emanato. Le conseguenze finanziarie di tale superamento sono esclusivamente a carico dell’aggiudicatario.
ART. 5- ESECUZIONE DELLE AZIONI DEL PROGRAMMA E IMPEGNI CONTRATTUALI
L’aggiudicatario si assume la piena responsabilità tecnica e finanziaria delle azioni del Programma, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e con le regole di concorrenza applicabili in materia.
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
L’aggiudicatario indica il seguente conto corrente bancario (o postale) dedicato, anche se non in via esclusiva, dove accreditare l’aiuto finanziario relativo al Programma e dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di cui alla legge 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
Nome della banca: ……………………….
Indirizzo completo dell’agenzia bancaria: ………………………
Designazione esatta del titolare del conto: …………………..
Codice bancario IBAN: ……………………..
Generalità e C.F. delle persone abilitate ad operare sul/i conto/i dedicato/i:
L’aggiudicatario si impegna a comunicare eventuali ulteriori conti correnti utilizzati per le operazioni finanziarie (entrate e spese) relative alla gestione del presente contratto, ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010, in virtù della quale tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati. Coerentemente con la norma citata, ai fini dell’obbligo della tracciabilità, per ogni operazione finanziaria relativa al lotto aggiudicato dovrà essere indicato il CUP J59C21000420006 ed il CIG del Lotto.
L’aggiudicatario deve tenere una contabilità analitica che consenta di identificare le entrate e le spese relative all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle vigenti norme comunitarie di cui ai Regolamenti (UE) 2017/39 e 2017/40 e deve tenere a disposizione dell’Autorità Nazionale competente e degli Organi competenti dell’Unione Europea ogni informazione e documento necessari per verificare il rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto.
L’aggiudicatario comunica alla Stazione appaltante i contratti stipulati in adempimento delle attività correlate all’esecuzione del Programma nonché il nome e la ragione sociale dei terzi cui intende affidare l’esecuzione delle attività progettuali.
L’aggiudicatario inserisce nei contratti conclusi con terzi tutte le clausole necessarie affinché la Stazione Appaltante e gli Organi competenti dell’Unione Europea possano esercitare gli stessi diritti e fruire delle stesse garanzie e degli stessi meccanismi di controllo di cui essi dispongono nei confronti del contraente medesimo.
L’aggiudicatario, ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010, deve accertarsi che nei contratti conclusi con le imprese subcontraenti nell’ambito del presente contratto siano recepiti ed espressi le seguenti clausole/impegni:
• tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
• la clausola risolutiva espressa prevista dal comma 8 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010
n. 136 e successive modifiche;
• l’impegno a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria;
• l’impegno ad inviare una copia del contratto alla Stazione appaltante.
L’aggiudicatario si impegna a trasmettere al RUP e ad AGEA la programmazione delle distribuzioni concordate con il RUP da proporre agli Istituti scolastici della scuola primaria, di cui alle regioni del Lotto aggiudicato, secondo l’impostazione coerente con le tabelle di cui al Capitolato Tecnico e della documentazione di Xxxx, nel rispetto della seguente tempistica:
• i Calendari di Distribuzione e di Lavorazione dei prodotti debbono essere inviati al RUP, Organismo Pagatore – AGEA e all’Organismo di controllo incaricato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, e comunque almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la prima distribuzione;
• i Calendari di Distribuzione dei prodotti debbono essere inviati alle scuole entro 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la prima distribuzione.
In caso di variazioni rispetto ai calendari comunicati, l’aggiudicatario trasmette, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, una conferma delle date o dei periodi di realizzazione delle
distribuzioni programmate. La mancata comunicazione di tale informazione determina la non imputabilità dei costi delle azioni in questione.
L’aggiudicatario comunica sollecitamente per iscritto al RUP e all’AGEA, con tutte le precisazioni del caso, ogni evento che rischi di impedire la corretta esecuzione delle prestazioni del presente contratto entro i termini stabiliti.
L’aggiudicatario, al termine del Programma, entro e non oltre 30 giorni dall’ultima distribuzione effettuata e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021, è tenuto ad elaborare e a trasmettere al RUP e ad AGEA una Relazione Finale sulle attività svolte, i cui contenuti sono conformi alle prescrizioni specificate nel Capitolato Tecnico ed includono i seguenti dati:
• le quantità totali e le quantità effettivamente distribuite per ogni tipologia di prodotto, espresse in chilogrammi o in litri;
• il numero totale degli “alunni” fruitori del Programma, suddivisi per Istituto Scolastico, Plesso e numero di alunni;
• le informazioni sulla qualità dei prodotti somministrati, in relazione ai vincoli di cui al Capitolato Tecnico;
• il numero totale del personale non scolastico utilizzato per la realizzazione delle distribuzioni speciali.
L’aggiudicatario deve impegnarsi:
• al rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, recante Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015, a partire dalla data di applicazione dello stesso, prevista per il 10 aprile 2018;
• al rispetto delle previsioni di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283 concernente la Disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e delle bevande;
• ad attestare, ove richiesto dall’Istituto scolastico, in aderenza alle leggi vigenti in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE. 1139/1998; Reg. CE 49/2000; Reg. CE 50/2000), al rispetto delle eventuali leggi regionali a mezzo dichiarazione di responsabilità all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che i prodotti consegnati non contengano ingredienti di natura transgenica;
• a rendere disponibile, se è prevista la distribuzione di prodotto biologico, copia della certificazione di Prodotto Biologico prodotta ai sensi del Regolamento (CE) N. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e del Regolamento (CE). 889/2008 del 5 settembre 2008.
Per quanto concerne gli ulteriori obblighi prescritti in capo all’aggiudicatario e ivi non espressamente richiamati trova applicazione quanto previsto dal Capitolato tecnico.
ART. 6 - VARIANTI, SERVIZI ANALOGHI E CONSEGNE COMPLEMENTARI
Nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 106 del D. lgs. 50/2016, il RUP può disporre o autorizzare le variazioni al programma di fornitura di prodotti e alla relativa distribuzione.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del D. lgs. 50/2016, si riserva altresì la facoltà di affidare la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto di appalto.
ART. 7 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi degli articoli 101 e segg. del D. lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC, il Ministero provvederà a designare un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) con il compito di
monitorare e verificare il regolare andamento delle prestazioni dedotte nel presente contratto. Il nominativo del D.E.C. verrà comunicato tempestivamente all’Appaltatore.
ART. 8 - DOMANDE DI AIUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le Domande di Pagamento sono presentate alla Stazione Appaltante ed all’AGEA. Verificata la correttezza formale delle Domande, qualora nulla osti da parte dell’Organismo di Controllo incaricato, la Stazione Appaltante autorizza AGEA a pagare. Il pagamento avverrà entro tre mesi dalla data di presentazione della Domanda, ai sensi dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 39/2017. Non è prevista l’erogazione di anticipi sull’importo contrattualizzato.
Ciascuna Domanda è accompagnata dalla Fattura emessa dall’Aggiudicatario per il servizio reso nel periodo di competenza. Le Domande di aiuto potranno essere presentate secondo la seguente tempistica:
a) una Domanda di aiuto Intermedia per il periodo compreso tra l’inizio delle attività ed il 31 marzo 2021, corredata dalla Relazione Intermedia sulle attività svolte nel periodo e dalla relativa della documentazione probatoria, da presentare entro il 15 aprile 2021;
c) una Domanda di aiuto “a saldo”, corredata dalla Relazione Finale sulle attività svolte nel periodo e dalla relativa della documentazione probatoria, da presentare entro il 30 giugno 2021;
Il modello di Domanda di Pagamento da presentare prevede l’esposizione dei seguenti dati:
• l’importo richiesto (imponibile + IVA), con la specifica degli importi eventualmente ricevuti;
• il numero delle distribuzioni effettuate alla data di riferimento;
• i quantitativi di prodotto distribuiti (in numero di porzioni e in quantità), per ogni Istituto, con riferimento allo specifico registro di cui al Regolamento (UE) 2017/40, articolo 6, paragrafo 2;
• il numero dei bambini che hanno frequentato regolarmente gli Istituti scolastici partecipanti, allegando l’elenco degli Istituti scolastici sede di distribuzione, con il relativo numero di identificazione e il relativo indirizzo, tratto dal registro di cui al Regolamento (UE) 2017/40, articolo 6, paragrafo 2;
• i documenti giustificativi ed il quantitativo dei prodotti forniti, dei materiali e dei servizi, ivi compresa la documentazione inerente i contratti di subappalto, ed il personale direttamente impegnato nella realizzazione del Programma. I predetti documenti devono essere accompagnati dalla prova del pagamento, compreso l’estratto conto emesso dalla banca presso la quale è aperto il conto dedicato.
Il pagamento dell’aiuto viene eseguito a seguito della comunicazione del RUP e della relazione di controllo stilata dall’autorità di controllo competente, incaricata da AGEA, dalla quale risulti che sussistono le condizioni necessarie per procedere al pagamento.
Qualora dalla verifica risulti che sono stati effettuati versamenti indebiti, il beneficiario rimborsa, su richiesta di AGEA, l’importo in questione, a norma dell’articolo 8 del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/40. In caso di frode o di grave negligenza si applicano le disposizioni dell’articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/40.
L’aiuto comunitario è versato da AGEA, con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) 2017/39, sul conto corrente dedicato.
In caso di risoluzione del contratto, il pagamento della partecipazione finanziaria dell’Unione europea e dello Stato membro o degli Stati membri è sospeso fintantoché gli effetti di tale
risoluzione non siano stati calcolati in conformità dell’articolo 7 del citato Regolamento (UE) 2017/40.
L’aggiudicatario è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art. 4 bis del Decreto-legge 415 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni. Potranno, altresì, essere applicate compensazioni, ai fini della riscossione di somme dovute all’erario, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, introdotto dal Decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, par. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.
La documentazione riferita al Programma deve essere conservata per almeno tre anni a partire dalla stipula del presente contratto, conformemente al disposto dell’art. 43 del Reg. (UE) 908/2014 del 6 agosto 2014; essa deve essere messa a disposizione degli Ispettori delegati dall’AGEA, dalla Commissione europea e dalla Corte dei Conti italiana ed europea. Sono fatti salvi ulteriori termini di conservazione derivanti dalla vigente normativa nazionale.
ART. 9 - CONTROLLI
L’Organismo pagatore AGEA, direttamente o per il tramite di propria struttura incaricata, effettua, per conto della Stazione Appaltante, controlli tecnici e contabili sullo stato di avanzamento e di realizzazione delle azioni; in particolare, in adempimento dell’articolo 9 e dell’articolo 10 del Regolamento 2017/39, sono previsti:
• controlli amministrativi comprendenti anche la revisione dei documenti giustificativi a supporto delle attività svolte e delle spese sostenute per la loro realizzazione;
• controlli in loco, anche di natura retroattiva, svolgibili in qualsiasi momento dell’anno scolastico 2020-2021, con particolare riguardo:
• alla tenuta dei due registri di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2017/40, compresa la documentazione finanziaria costituita dalle fatture di acquisto e di vendita, dalle bolle di consegna o dagli estratti bancari;
• all’uso dei prodotti in conformità al bando di gara.
I controlli sono:
• inopinati, presso un campione significativo di Istituti scolastici per la verifica tecnico qualitativa del prodotto distribuito nonché delle modalità di distribuzione assistita;
• inopinati, presso gli stabilimenti di confezionamento per la verifica tecnico qualitativa del prodotto condizionato per il Programma, in conformità alle leggi vigenti ed alle prescrizioni del Capitolato Tecnico. In tale ambito possono essere prelevati dei campioni di prodotto per l’effettuazione di opportune analisi qualitative di laboratorio;
• di natura tecnica e controlli di natura contabile/amministrativa presso l’aggiudicatario per la verifica dell’ammissibilità delle spese sostenute, portate a rendiconto con la Domanda di Pagamento. Tali controlli, effettuati sul 100% delle Domande, possono prevedere un preavviso di 48 ore.
La Stazione Appaltante ha la facoltà di richiedere all’Organismo pagatore AGEA, per il tramite del Direttore di esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 7, di effettuare controlli relativamente alle segnalazioni di irregolarità pervenute dalle scuole, quando redatte su apposito Modulo controfirmato dal Dirigente scolastico.
AGEA, per il tramite dell’Organismo di Controllo, invia all’aggiudicatario ed alla Stazione Appaltante copia dei verbali di tutte le verifiche eseguite presso i plessi scolastici e/o le aziende di
confezionamento ed imballaggio, entro i 10 giorni successivi al termine del periodo di interesse della Domanda di Pagamento (31 marzo 2021 e data di fine anno scolastico).
Le controdeduzioni del contraente, relative alle irregolarità verbalizzate in sede di verifica contabile ed in loco, ed alle penalità e sanzioni applicate, saranno oggetto di disamina e di decisione da parte della Stazione Appaltante, solo se comunicate con istanze pervenute 7 (sette) giorni dalla data di ricezione dei verbali.
La Stazione Appaltante può svolgere attività di controllo e verifica sulla regolare esecuzione del Programma. In questo compito può essere assistita da funzionari del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, o da altre forze ed organi di controllo dello Stato Italiano.
ART. 10 - SANZIONI, CORREZIONI FINANZIARIE, PENALI CONTRATTUALI E SOSPENSIONE
Le verifiche tecniche sull’attuazione del Programma e le verifiche di natura contabile avviate a seguito dell’inoltro delle domande di aiuto, consentiranno – sulla base dell’esame della documentazione contabile e dei rendiconti presentati, degli esiti dei controlli svolti presso gli Istituti scolastici e presso le strutture di confezionamento ed imballaggio, delle analisi di laboratorio effettuate sui campioni di prodotto oggetto di prelievo - l’eventuale applicazione di sanzioni e di penali contrattuali, nel rispetto del dettato normativo di cui al Regolamento (UE) 2017/40, del Bando di Gara, dell’offerta aggiudicata e dei relativi allegati, nonché del Manuale delle sanzioni allegato al presente contratto ed ogni altra disposizione emanate dalla Stazione appaltante e dal RUP.
L’ammontare delle sanzioni e delle penali eventualmente dovute a qualsiasi titolo sarà incamerato dall’Organismo pagatore AGEA, in via prioritaria, con l’applicazione della procedura di compensazione con i corrispettivi spettanti all’operatore e, in caso di incapienza, con escussione del titolo di garanzia fideiussoria di buona esecuzione.
La Stazione Appaltante, in coordinamento con AGEA, ha la facoltà di proporre correzioni finanziarie in attuazione della vigente normativa comunitaria e nazionale.
In applicazione dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2017/40, in caso di negligenza grave da parte dell’aggiudicatario, quest’ultimo, oltre a rimborsare i pagamenti ricevuti indebitamente, dovrà pagare una penale aggiuntiva di importo pari alla differenza tra l’importo inizialmente versato e quello al quale ha diritto.
Qualora si verifichino superamenti del termine di presentazione della Domanda di Pagamento, sarà operata una correzione finanziaria sull’aiuto da erogare ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/39.
Il Manuale delle Sanzioni, che forma parte integrante del presente contratto, indica:
1. la determinazione della sanzione irrogabile in presenza di una infrazione o inadempienza contrattuale;
2. per ciascuna infrazione, la rilevanza e la metodologia di calcolo della sanzione.
ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA
In caso d’inosservanza di uno degli obblighi imposti all’aggiudicatario dal presente contratto, la Stazione Appaltante diffida l’aggiudicatario stesso tramite posta certificata. Se dopo 15 gg. (quindici), l’aggiudicatario risulta ancora inadempiente, la Stazione Appaltante risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo.
Inoltre, la Stazione Appaltante risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi:
a) grave mancanza dell’aggiudicatario ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata
dalla Stazione appaltante;
b) dichiarazioni false dell’aggiudicatario ai fini dell’ottenimento del contributo comunitario o di altri finanziamenti pubblici;
c) transazioni finanziarie eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010;
d) per qualsiasi altro elemento di cui all’articolo 108 del D.lgs. 50/2016.
Nei casi previsti dai succitati paragrafi 1 e 2, l’aggiudicatario perde integralmente la garanzia di buona esecuzione (fidejussione) costituita in virtù del presente contratto, proporzionalmente agli importi indebitamente versati dei contributi finanziari della Unione Europea e dello Stato membro.
In caso di risoluzione del contratto, l’importo dovuto all’aggiudicatario è calcolato in base al costo effettivo delle azioni eseguite conformemente al contratto prima della sua risoluzione, comprese le spese occasionate dai lavori preparatori delle azioni stesse, fatti salvi il risarcimento dei danni e gli interessi eventualmente subiti dal contraente a seguito della risoluzione del contratto.
ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
Se del caso, l’Amministrazione dichiara, fin d’ora, di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 92 della legge n. 159/2011; pertanto la validità del contratto resta subordinata all’esito delle informative prefettizie relative agli accertamenti dell’antimafia; in caso di esiti ostativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, 3 comma, del D. lgs. n. 159/2011, l’Amministrazione potrà recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento di quanto già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite.
La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.
ART. 13 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI
Il Ministero è indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per la realizzazione di tutte le prestazioni previste nel presente Contratto. Per esse, unico responsabile è l’Appaltatore che assume a proprio carico anche quelle inerenti a rapporti con il personale dipendente e con terzi, nonché a danni e rischi verso cose e/o persone.
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente Contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
ART. 14 -SUBAPPALTO
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al …. % (…..percento) dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
…………………..
…………………..
Il Ministero provvederà, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016 a corrispondere direttamente al sub-appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore qualora ricorrano le condizioni di ci all’articolo sopra citato.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per
fatti comunque imputabili al soggetto cui sono state affidate le suddette attività.
Il Subappaltatore dovrà mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Ministero, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del Contratto di subappalto. Con il deposito del Contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del Subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Ministero procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Ministero, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
L’ Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ministero da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’ Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dal Ministero inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Ministero; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Ministero né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
L’ Appaltatore si obbliga, ai sensi del già citato articolo 105, comma 14, del D. lgs. 50/2016, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Ministero può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
In caso di perdita dei requisiti in capo al Subappaltatore, il Ministero revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto; analoga determinazione assumerà, in presenza di motivata rinuncia dell’Appaltatore al subappalto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D. lgs. n. 50/2016.
ART. 15 - CAUZIONE
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha prestato, altresì, una cauzione definitiva mediante …………….
costituita da ……….. in data ………. di un massimale pari ad Euro ………..(……………/… ) -
pari al 10% dell’importo contrattuale - nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016.
La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. lgs. 50/2006.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Ministero al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ART. 17 - IMPOSTE E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
A tal fine l’aggiudicatario dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio dell’attività di impresa e che trattasi di operazioni non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, per cui ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa.
ART. 18 - CONTROVERSIE TRA L’AGGIUDICATARIO E I TERZI
Qualora, in caso di controversia con terzi in rapporto all’esecuzione del presente contratto, la Stazione appaltante chieda all’aggiudicatario di promuovere un’azione in sede amministrativa o giudiziaria, l’aggiudicatario è tenuto a conformarsi alle istruzioni della Stazione appaltante.
L’aggiudicatario informa tempestivamente per iscritto la Stazione Appaltante di qualsiasi azione amministrativa o giudiziaria avviata contro di lui a seguito dell’esecuzione del presente contratto. Le parti contraenti decidono di comune accordo le misure da adottare.
ART. 19 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario derivanti dall’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, il Foro competente è quello di Roma.
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., in tema di trattamento di dati personali, le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Il Ministero tratta i dati relativi al contratto e alla sua esecuzione per la gestione del contratto medesimo e l’esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Il trattamento di dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
L’aggiudicatario è a conoscenza che i dati riguardanti i beneficiari degli aiuti comunitari saranno resi pubblici a norma del Regolamento del Consiglio n. 1290/05, secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento della Commissione n. 259/2008, così come modificato dal Regolamento di esecuzione UE n. 410/2011.
ART. 21 - OBBLIGO DELL’UTILIZZO DELLA PEC
È obbligatorio l’utilizzo della PEC per ogni comunicazione e per l’invio di documenti, con indicazione espressa della stessa PEC da parte di entrambi i contraenti.
L’indirizzo PEC delle parti contraenti è:
a) RUP e Stazione appaltante: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx,
b) Pec dell’aggiudicatario ……………….
ART. 22 - ALLEGATI
Forma parte integrante del presente contratto il Manuale delle Sanzioni.
Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti:
Allegato I: Manuale delle sanzioni
Allegato II: Offerta economica aggiudicata Allegato III: Offerta tecnica aggiudicata Allegato IV: Capitolato tecnico
Allegato V: Programmazione temporale delle distribuzioni di prodotto Allegato VI: Copia della garanzia di buona esecuzione presentata
Data
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per la Stazione appaltante, MIPAAF Per l’aggiudicatario
Firmato digitalmente ai sensi del CAD Firmato digitalmente ai sensi del CAD
Il sottoscritto…………. in qualità di…………, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 11 (Clausola risolutiva); Articolo 12 (Clausola risolutiva espressa per antimafia); Articolo 13 (Responsabilità per infortuni e danni); Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Foro di competenza); Articolo 20 (Trattamento dei dati personali).
Data
Per l’aggiudicatario
Firmato digitalmente ai sensi del CAD