Condizioni generali (CG)
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA
Condizioni generali (CG)
per l assicurazione combinata di economia domestica
Edizione 01.2006
D Responsabilità civile privata
Indice
D1 Persone assicurate
D2 Estensione dell assicurazione D3 Soggetti e rischi assicurati
D4 Esclusioni
D5 Assicurazioni complementari D6 Basi contrattuali complementari
D1 Persone assicurate
1.1 Assicurazione per la singola persona
È assicurato il contraente. Se il contraente si sposa, l assicurazio- ne viene trasformata automaticamente in un assicurazione di più
2.4 Rinuncia alla deduzione per atto di cortesia
Se, nonostante abbia compiuto un atto di cortesia, un assicurato viene ritenuto parzialmente responsabile, fino a un ammontare del danno pari a CHF 5 000 la società rinuncia a far valere nei confronti del danneggiato una deduzione per atto di cortesia.
persone. È dunque necessario comunicare la data del matrimonio.
Il premio per l assicurazione di più persone deve essere versato alla prima scadenza premi dopo il matrimonio.
1.2 Assicurazione di più persone Sono assicurati:
_ il contraente e
_ tutte le persone che vivono nella economia domestica del
contraente,
nonché, anche in assenza di convivenza con il contraente,
_ il coniuge,
_ i figli minorenni,
_ i figli maggiorenni e xxxxxx, che non esercitano alcuna attività
economica.
1.3 Il proprietario immobiliare, qualora l assicurato sia proprietario sol- tanto dello stabile ai sensi dell articolo D3.9, ma non del terreno (diritto di superficie).
1.4 Altre persone, in qualità di capi famiglia, per danni causati da figli minorenni assicurati e conviventi minorenni che si trovino tempora- neamente e gratuitamente presso di loro.
1.5 Altre persone che ricevono in custodia animali di un assicurato, in via provvisoria e non a scopo di lucro.
1.6 Il personale privato del contraente, per danni derivanti dalle sue incombenze contrattuali. Sono escluse le pretese di regresso avan- zate da terzi per prestazioni erogate ai danneggiati.
D2 Estensione dell assicurazione
2.1 Copertura assicurativa
L assicurazione responsabilità civile privata protegge il patrimonio degli assicurati, in qualità di soggetti privati, contro le pretese avanzate da terzi in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile. La società paga le pretese legittime e rappresenta gli assi- curati nei confronti dei danneggiati. Essa respinge, inoltre, le prete- se ingiustificate e sostiene gli assicurati nella riduzione di richieste eccessive.
2.2 Danni assicurati
L assicurazione copre le pretese avanzate nei confronti degli assi- curati in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile, a seguito di:
_ danni corporali, vale a dire morte, lesioni o altri danni alla
salute di persone;
_ danni materiali, vale a dire distruzione, danneggiamento o per-
dita di cose; morte, ferimento o smarrimento di animali.
2.3 Prestazioni
Le prestazioni della società, incluse tutte le prestazioni collaterali quali interessi, spese d avvocato, giudiziarie e di prevenzione dan- ni, sono limitate, per ciascun evento, alla somma assicurata indica- ta nel contratto al momento del verificarsi del danno. L insieme dei danni imputabile alla medesima causa vale come un solo danno, anche se risultano danneggiate più persone o cose.
D3 Soggetti e rischi assicurati
3.1 Soggetto privato
È assicurata la responsabilità civile connessa al comportamento della vita quotidiana.
3.2 Capo famiglia
È assicurata la responsabilità civile del capo famiglia.
3.3 Persone incapaci di discernimento
Se i figli o altri conviventi assicurati del contraente incapaci di intendere causano un danno, su richiesta del contraente la società corrisponde un risarcimento massimo di CHF 200 000, ossia dello stesso ammontare previsto nei casi riguardanti soggetti in grado di intendere, anche se il capofamiglia non ha violato l obbligo di sorveglianza e non è dunque responsabile. Sono tuttavia escluse le pretese di regresso avanzate da terzi per prestazioni erogate ai danneggiati.
3.4 Casalinga/casalingo
La responsabilità civile correlata all attività di casalinga/casalingo per la propria economia domestica.
3.5 Datore di lavoro privato
Per danni causati dal personale privato che svolge attività lavorati- va presso l economia domestica del contraente.
3.6 Attività accessoria
L assicurazione si estende anche alla responsabilità civile in rela- zione con attività lucrative accessorie indipendenti, purché il reddi- to annuo lordo non superi CHF 10 000.
Restano esclusi dalla presente copertura:
_ le pretese del committente o del datore di lavoro;
_ i danni a cose di cui un assicurato disponga a scopo d uso,
lavorazione, custodia, trasporto o per altri motivi o che abbia preso in affitto, leasing o locazione;
_ i danni riportati da cose in seguito all esercizio o all omissione
di un attività con o su di esse;
_ in deroga all art. A1.1 (validità territoriale) delle condizioni ge-
nerali per l assicurazione combinata di economia domestica, A Disposizioni comuni per tutti i rami, le pretese per danni cagio- nati o verificatisi negli USA o in Canada;
_ le pretese connesse ad attività accessorie autonome in tutti i
tipi di sport estremi come la discesa libera in mountain bike o city bike, il bungee jumping, il canyoning, lo snow rafting e il river rafting (questa lista non è da considerarsi esaustiva).
3.7 Responsabile di cose affidate in consegna (danni a oggetti presi in consegna)
Trattasi di danni a oggetti affidati o affittati a un assicurato per l uso, la conservazione, il trasporto o altri scopi. Salvo diversamen- te convenuto, la franchigia ammonta a CHF 200 per evento.
Salvo diversamente convenuto, sono escluse le pretese risarcitorie per danni:
_ a imbarcazioni e tavole da surf (è fatto salvo l articolo D3.16);
_ a veicoli a motore e rimorchi (sono fatti salvi gli articoli D3.18 e
D4.6.1), nonché ad aeromobili, inclusi i relativi accessori;
_ a chiavi o badge di locali commerciali, inclusi i danni consecu-
tivi;
_ a cavalli, compresi i danni a finimenti e a veicoli da tiro. In generale sono escluse le pretese risarcitorie per danni:
_ a cose oggetto di un contratto di locazione/acquisto o leasing;
_ a materiale militare e di servizio preso in consegna;
_ a oggetti preziosi, denaro, cartevalori, documenti, progetti e
manoscritti.
Non sono assicurate le pretese di regresso avanzate da terzi.
3.8 Locatario di stabili e locali
La copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile per danni causati a un abitazione presa in affitto o abitata dall assicura- to stesso, compreso l appartamento o la casa per le vacanze, nonché agli usuali oggetti d arredamento ivi contenuti.
Le pretese per danni a beni mobili condivisi in affitto sono incluse nella copertura solo in caso di locazione di camere d albergo e di appartamenti o di case per le vacanze.
Salvo diversamente convenuto, la franchigia ammonta a CHF 200 per danno. Per i danni che devono essere risarciti al locatore alla consegna dell appartamento, la franchigia viene calcolata una sola volta per stanza e locale.
3.9 Proprietà di stabili e terreni
È assicurata la responsabilità civile del proprietario di una casa unifamiliare, bifamiliare o trifamiliare da egli stesso abitata e utiliz- zata esclusivamente a scopo residenziale, nonché di una casa unifamiliare per le vacanze e/o di una casa mobile (Mobilhome) situata nel luogo di stazionamento fisso. La presente assicurazione vale soltanto in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. È esclusa la responsabilità civile del proprietario per piani.
3.10 Terreni non edificati
La copertura include la proprietà, la locazione o l affitto di terreni non edificati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein fino a 10 000 m2 di superficie, comprese capanne da giardino e altre attrezzature connesse alla loro gestione.
3.11 Committente d opera
È assicurata la responsabilità civile del committente d opera, a condizione che la somma totale di costruzione non superi CHF 100 000. L assicurazione è limitata alla responsabilità legale che investe gli assicurati in base alle loro funzioni ai sensi degli articoli da D3.8 a D3.12.
3.12 Danni ambientali
È assicurata la responsabilità civile per danni corporali e materiali causati a terzi da un unico evento, improvviso e imprevisto (ad es. fuoriuscita di olio combustibile), nonché le relative spese di pre- venzione danni che, a norma di legge, sono a carico dell assicura- to.
Gli assicurati ovvero i proprietari hanno l obbligo di provvedere affinché la manutenzione e il funzionamento delle cisterne avven- gano a regola d arte. I risanamenti e altri provvedimenti analoghi disposti dalle autorità devono essere eseguiti tempestivamente.
Sono escluse dall assicurazione:
_ le pretese risarcitorie per le spese finalizzate alla localizzazio-
ne di perdite e disturbi di funzionamento, per lo svuotamento e il rifornimento di cisterne, nonché per i costi derivanti da ripara- zioni e modifiche a tali impianti (ad es. spese di risanamento);
_ le pretese risarcitorie per danni che subentrano a poco a poco
e che non sono stati causati da un singolo evento, improvviso e imprevisto, nonché le relative spese di prevenzione danni.
3.13 Sport e altre attività ricreative
È assicurata la responsabilità civile connessa alla pratica di sport e altre attività ricreative.
I danni materiali causati durante la pratica di uno sport o di un gioco sono assicurati, in assenza di responsabilità civile legale, fino a CHF 2 000 per evento.
La responsabilità civile connessa ad attività di caccia e la respon- sabilità civile per danni causati a cavalli, compresi i danni a finimenti e a veicoli da tiro, sono incluse nella copertura solo in base a un accordo particolare.
3.14 Esercito, protezione civile, vigili del fuoco
È assicurata la responsabilità civile degli assicurati durante il servi- zio militare, di protezione civile o di vigile del fuoco a titolo non professionale.
Sono tuttavia esclusi dall assicurazione i danni a materiali dell esercito, della protezione civile o dei vigili del fuoco.
3.15 Detentore di animali domestici
È assicurata la detenzione di cani, gatti, cavalli, capre e altri animali domestici tipici non utilizzati a scopo di lucro, nonché la proprietà di api e la responsabilità civile derivante dal possesso di acquari. I danni causati da animali selvatici e velenosi sono assi- curati solo in virtù di un accordo speciale.
Sono inoltre assicurati, fino a concorrenza dell importo di CHF 2 000 per evento:
_ i danni provocati dai suddetti animali in assenza di responsabi-
lità civile del detentore o del custode;
_ i danni che gli animali domestici di un assicurato arrecano a
una persona temporaneamente incaricata della loro custodia (a titolo non professionale), anche in assenza di responsabilità civile legale.
3.16 Detentore e utente di barche e tavole da surf
Fatto salvo l art. D4.6, è assicurata esclusivamente la responsabi- lità civile del detentore e dell utente di imbarcazioni senza propul- sione meccanica, quali barche a remi o tavole da surf, nonché barche a vela senza motore con una superficie velica non superio- re a 15 m2. Sono esclusi dalla copertura i danni alla barca (ad eccezione delle barche a remi) o alla tavola da surf utilizzata, nonché a natanti simili e ai relativi accessori.
Sono invece assicurati i danni causati all imbarcazione da un assi- curato presente unicamente nella veste di passeggero.
3.17 Detentore e utente di biciclette e ciclomotori
È assicurata la responsabilità del detentore e/o utente di biciclette e ciclomotori, nonché di veicoli a motore ad essi equiparati in Svizzera per quanto riguarda la responsabilità civile e l assicurazio- ne. L assicurazione assume la quota di risarcimento che supera la somma assicurata dell assicurazione prescritta a norma di legge (assicurazione complementare).
In assenza dell assicurazione prescritta dalla legge decade anche la copertura del presente contratto, eccezion fatta per i danni causati da bambini in età prescolare.
La copertura resta attiva per corse autorizzate senza l assicurazio- ne obbligatoria.
3.18 Utenti di veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate appartenenti a terzi, comprensivi di eventuali rimorchi e con targhe europee
Sono assicurate le pretese avanzate nei confronti di un assicurato in qualità di conducente o utente occasionale e non abituale di veicoli a motore appartenenti a terzi, comprensivi di eventuali rimorchi, il cui peso non superi 3,5 tonnellate e la cui immatricola- zione sia avvenuta in paesi europei.
A titolo di esempio, sono considerate occasionali e non abituali le corse assicurate che hanno luogo al massimo una volta alla setti- mana per un periodo massimo di due mesi o ininterrottamente per al massimo una settimana.
3.18.1 Danni a terzi
a) I danni causati a terzi da veicoli del tipo summenzionato recan- ti targhe svizzere o del Principato del Liechtenstein sono co- perti, a condizione che non siano inclusi nell assicurazione responsabilità civile che deve essere stipulata per il veicolo coinvolto.
b) In caso di veicoli noleggiati in un paese europeo presso eserci- zi professionali e autorizzati per un periodo massimo di un mese, è assicurata la differenza fra la copertura di responsabi- lità civile locale obbligatoria nonché quella addizionale even- tualmente offerta e l assicurazione minima prescritta in Svizze- ra a norma di legge (assicurazione complementare).
3.18.2 Perdita del bonus nell assicurazione responsabilità civile
È assicurata l effettiva perdita del bonus per veicoli a motore recanti targhe svizzere o del Principato del Liechtenstein. Il calcolo del premio aggiuntivo tiene conto dei cinque anni successivi al danno. Tale calcolo viene impostato sul premio di base, sulla classe di merito e sul sistema di scaglionamento premi validi al momento del danno. Il diritto all indennizzo decade se la società rifonde le spese legate al danno all assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore (meno le franchigie).
3.18.3 Danni materiali riportati dal veicolo e/o dal rimorchio utilizzato in seguito a danno, fino a un massimo di CHF 100 000 per evento
Sono assicurati i danni materiali riportati da questi veicoli a seguito di danno fino a un massimo di CHF 100 000 per evento, prima della deduzione della franchigia.
Se esiste un assicurazione casco, è assicurata esclusivamente la franchigia. Per veicoli a motore recanti targhe svizzere o del Principato del Liechtenstein è assicurata anche l effettiva perdita del bonus. Il calcolo del premio aggiuntivo tiene conto dei cinque anni successivi al danno. Per il calcolo del sovrappremio vengono considerati i cinque anni successivi al danno, partendo dal premio di base, dal grado di premio e dal sistema dei gradi di premio validi al momento del danno. Il diritto a questo indennizzo decade se la società risarcisce all assicurazione casco le sue spese per il danno.
Tutte le prestazioni ai sensi dell articolo D3.18.3 vengono sommate fino alla cifra complessiva di CHF 100 000 per evento. Da tale importo viene dedotta una franchigia del 10 % dell importo minimo di CHF 500 e dell importo massimo di CHF 5 000.
Sono esclusi dalla copertura:
a) i danni a veicoli appartenenti a un assicurato o al datore di lavoro di un assicurato;
b) i danni a veicoli a motore trainati o spinti;
c) le spese per veicoli sostitutivi o in affitto.
3.18.4 Esclusioni
In caso di pretese di cui all articolo D3.18, oltre alle esclusioni ai sensi dell articolo D4, non sono assicurati:
a) i danni causati a o con veicoli provenienti da servizi professio- nali di noleggio (ad eccezione dell articolo D3.18.1b), di un azienda dell industria automobilistica o da questa ricevuti in custodia, indipendentemente da chi fosse alla guida del veicolo al verificarsi dell evento assicurato;
b) le pretese di regresso avanzate dalle assicurazioni stipulate per il veicolo, nonché l assunzione di deduzioni per colpa gra- ve;
c) la franchigia dell assicurazione responsabilità civile per il veico- lo utilizzato;
d) le pretese per danni verificatisi a seguito dell utilizzo del veico- lo per corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o dal detentore;
e) la responsabilità civile connessa a corse effettuate dall assicu- rato contro pagamento o professionalmente;
f) le pretese per danni verificatisi in occasione della partecipazio- ne a gare, rally e competizioni analoghe, nonché durante eser- citazioni o altre corse su percorsi di gara o di allenamento ufficiale.
D4 Esclusioni
Non è accordata alcuna copertura assicurativa per:
4.1 la responsabilità civile connessa all attività professionale, a un azienda commerciale o agricola. Sono fatte salve le attività espressamente assicurate ai sensi del contratto, nonché le attività accessorie di cui all art. D3.6;
4.2 le pretese che riguardano gli assicurati o le persone che vivono nel loro stessa economia domestica, nonché le cose di loro pro- prietà; sono esclusi i danni di un capofamiglia ai sensi dell articolo D1.4 o del detentore di animali ai sensi dell articolo D1.5, nonché le lesioni corporali riportate da bambini che trascorrono le vacanze presso il contraente;
4.3 la responsabilità civile dell autore di delitti, crimini o atti di violenza commessi intenzionalmente;
4.4 le pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto ed eccedente le prescrizioni legali, nonché le pretese derivanti dall inadempimento di un obbligo d assicurazione previsto dalla legge o dal contratto;
4.5 la responsabilità civile ai sensi dell articolo 54 CO (responsabilità di persone incapaci di discernimento), fatto salvo l articolo D3.3;
4.6 veicoli terrestri, natanti e aeromobili:
4.6.1 la responsabilità civile del detentore, del conducente o dell utente attivo di veicoli a motore e go-kart, nonché dei rimorchi da essi trainati (fatti salvi gli articoli D3.17 e D3.18). Restano incluse nella copertura le pretese avanzate nei confronti dell assicurato in qua- lità di passeggero, connesse all utilizzo puramente passivo di vei- coli a motore appartenenti a terzi, qualora tali pretese non siano coperte dall assicurazione responsabilità civile del veicolo prevista dalla legge;
4.6.2 la responsabilità civile del detentore, del conducente o dell utente di barche e aeromobili di ogni genere, per i quali è o sarebbe prevista un assicurazione responsabilità civile ovvero una garanzia contro le pretese di responsabilità civile, qualora essi fossero immatricolati in Svizzera;
4.6.3 i danni alle barche (fatto salvo l articolo D3.16) e agli aeromobili utilizzati, compresi i rispettivi equipaggiamenti e accessori;
4.7 le pretese derivanti dalla perdita o dal danneggiamento di dati e programmi (software);
4.8 le pretese per danni alle chiavi d ufficio o ad altri strumenti per l apertura di sistemi di chiusura aziendali quali, ad es., badge, nonché le pretese per danni connessi alla loro perdita, comprese le relative spese;
4.9 le spese per l eliminazione e lo smaltimento di residui rinvenuti sul terreno, indipendentemente dalla loro provenienza, che per ordine delle autorità sono a carico degli assicurati;
4.10 la responsabilità civile del committente, connessa al danneggia- mento di terreni e opere appartenenti a terzi a seguito di lavori di demolizione, movimentazione terra o costruzione, fatto salvo l arti- colo D3.11;
4.11 i danni dovuti all usura (riportati, ad es. da pareti e soffitti, nonché da elementi verniciati) e altri danni causati da azione prolungata o il cui verificarsi era da ritenersi altamente probabile;
4.12 le spese per la prevenzione dei danni (spese di prevenzione danni), fatto salvo l art. D3.12;
4.13 la responsabilità civile per danni dovuti all effetto di radiazioni ionizzanti e raggi laser;
4.14 le pretese avanzate in seguito alla trasmissione di malattie conta- giose di uomini, animali o piante; le pretese connesse a manipola- zioni genetiche;
4.15 le pretese in relazione all amianto o ai materiali che lo contengono.
D5 Assicurazioni complementari
Solo in base ad accordi particolari e se riportato nella polizza, sono inoltre assicurati:
5.1 la responsabilità civile per la detenzione di animali selvatici e velenosi
È assicurata la responsabilità civile legale degli assicurati in qualità di detentori di animali selvatici e velenosi specificati nella polizza.
La copertura assicurativa decade qualora un assicurato violi in modo colposo gli obblighi che gli competono in virtù di disposizioni di legge o delle autorità relative alla detenzione di animali selvatici o velenosi, tranne nei casi in cui l adempimento di tali obblighi non avrebbe impedito il verificarsi del danno.
5.2 Danni a cavalli presi in affitto / in prestito compresi i finimenti
È assicurata la responsabilità civile degli assicurati per danni subiti a seguito di infortunio
_ da cavalli presi in affitto, in prestito in temporanea custodia o
cavalcati per incarico di terzi, esclusa la vendita a prova;
_ ai relativi finimenti dati in affidamento;
_ da tiri di cavalli affidati in custodia.
Per questa copertura le prestazioni sono limitate alla somma di assicurazione convenuta in modo speciale per ogni danno. La franchigia ammonta al 10 %, al minimo a CHF 500 per danno.
In caso di temporanea impossibilità di usare il cavallo viene inoltre erogato, in proporzione alla parte di responsabilità, l indennizzo giornaliero concordato per un periodo massimo di 90 giorni e senza franchigia.
5.3 la responsabilità civile in qualità di cacciatore
È assicurata la responsabilità civile dei soggetti specificati nella polizza, a seconda di quanto convenuto in Svizzera o in tutto il mondo, in qualità di cacciatori, guardiacaccia o appaltatori di riser- ve di caccia, connessa all impiego di cani durante l attività di caccia, nonché alla partecipazione a manifestazioni di caccia spor- tiva (ad. es. esercitazioni di tiro e addestramento di cani da caccia). È altresì assicurata la responsabilità civile di guardiacac- cia, battitori e altri aiutanti, derivante dall esercizio delle loro man- sioni al servizio dell assicurato. Restano tuttavia coperte le pretese di responsabilità civile di queste persone. Sono invece escluse dall assicurazione la responsabilità civile connessa ad attività di caccia svolta senza licenza valida e all infrazione di disposizioni legali e delle autorità sulla caccia o sulla protezione della selvaggi- na, nonché le pretese per danni alla selvaggina e alle colture.
5.4 le pretese derivanti dall esercizio di un attività professionale
In deroga all articolo D4.1, la persona espressamente menzionata nella polizza è assicurata durante l esercizio dell attività professio- nale anch essa menzionata nella polizza.
Restano esclusi dalla presente copertura:
_ le pretese risarcitorie del datore di lavoro;
_ i danni a cose di cui un assicurato, ai fini della propria attività
professionale, disponga a scopo d uso, lavorazione, custodia, trasporto o per altri motivi o che abbia preso in affitto, leasing o locazione;
_ i danni che, in relazione all esercizio di tale professione, sono
riportati da cose con le quali o sulle quali un assicurato svolga o ometta di svolgere un attività;
_ in deroga all art. A1.1 (validità territoriale) delle Condizioni ge-
nerali per l assicurazione combinata di economia domestica, A Disposizioni comuni per tutti i rami, le pretese per danni cagio- nati o verificatisi negli USA o in Canada;
_ le pretese connesse all attività di istruttore o accompagnatore
di tutti gli sport estremi quali la discesa libera in mountain bike o city bike, il bungee jumping, il canyoning, lo snow rafting e il river rafting (questa lista non è da considerarsi esaustiva).
5.5 la perdita delle chiavi d ufficio avute in consegna al di fuori dell orario di lavoro
In parziale deroga agli articoli D3.7 e D4.8, è assicurata la respon- sabilità civile per la perdita di chiavi d ufficio al di fuori dell orario di lavoro, comprese le spese per la necessaria modifica o sostituzio- ne delle serrature e delle relative chiavi. I sistemi di chiusura computerizzata con relativi badge sono equiparati alle serrature e alle chiavi convenzionali. È applicabile la franchigia per danni a oggetti presi in consegna.
5.6 la responsabilità civile connessa all utilizzo di barche a remi sporti- ve ricevute in custodia
In deroga agli articoli D3.7 e D3.16, è assicurata la responsabilità civile degli assicurati per danni cagionati a barche a remi sportive appartenenti a terzi e prese in consegna a scopo d uso. Sono esclusi dall assicurazione i danni che si verificano in occasione di gare o regate.
5.7 la responsabilità civile del detentore di aeromodelli
È assicurata la responsabilità civile degli assicurati quali detentori di aeromodelli del peso complessivo massimo di 30 kg, per i quali è o sarebbe prescritta un assicurazione responsabilità civile ovvero una garanzia contro le pretese di responsabilità civile, qualora fossero immatricolati in Svizzera.
5.8 la responsabilità civile del detentore o del conducente di go-kart
È assicurata la responsabilità civile del detentore o del conducente di go-kart su piste allestite appositamente per tale veicolo, qualora non sussista un altra copertura di responsabilità civile (secondo rischio). Non sono assicurate le pretese risarcitorie di persone che lavorano per la pista, per danni alle installazioni o all area della pista, nonché per danni derivanti dalla partecipazione a gare spor- tive con veicoli a motore ai sensi dell articolo 72 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr). Sono inoltre escluse le pretese di regresso avanzate da terzi per prestazioni erogate ai danneggiati.
5.9 Hole-in-one
Sono assicurati i costi delle consumazioni presso la Clubhouse, in occasione dei festeggiamenti per la realizzazione di un hole-in-one da parte di un assicurato, durante un torneo ufficiale di golf. Almeno una persona deve aver presenziato all hole-in-one e le spese sostenute presso la Clubhouse devono essere confermate dalla direzione del torneo e del club. L importo massimo della prestazione assicurata è pari a CHF 3 000 per evento.
5.10 la responsabilità civile connessa alla proprietà, all affitto o alla locazione di terreni non edificati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, con una superficie superiore a 10 000 m2.
Le altre disposizioni ai sensi dell articolo D3.10 restano invariate.
5.11 Rinuncia alla riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave
La società rinuncia al diritto conferitole dall articolo 14.2 della Legge sul contratto di assicurazione (LCA), in virtù del quale potrebbe ridurre le sue prestazioni, qualora all assicurato fosse imputabile una colpa grave.
Non vi sarà rinuncia alla riduzione delle prestazioni:
_ qualora l evento assicurato sia stato causato sotto gli effetti
dell alcol (con un tasso alcolico medio pari o superiore allo 0,80/00 ) o dopo l abuso di stupefacenti o farmaci;
_ qualora il furto di un veicolo a motore o di un rimorchio
appartenente a terzi (vedi articolo D3.18) sia imputabile a una colpa grave o a un omissione (in particolare in caso di veicolo non chiuso regolarmente a chiave, di chiave di accensione lasciata inserita, di mancata attivazione del sistema antifurto o dell immobilizzatore presente nel veicolo, ecc.);
_ qualora l evento assicurato, in caso di utilizzo di veicoli a
motore o rimorchi appartenenti a terzi (vedi articolo D3.18), sia imputabile in parte o in toto a un eccesso di velocità e in seguito al quale venga disposta la sospensione della patente di guida a titolo di ammonimento per un periodo superiore a 6 mesi o la sospensione a scopo di sicurezza, indipendentemen- te dal fatto che per la sospensione della patente siano determi- nanti altri motivi oltre all eccesso di velocità.
D6 Basi contrattuali complementari
Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) per l assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il presente contratto:
a) A Disposizioni comuni per tutti i rami.