CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI AIUTO ALLA PERSONA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI AIUTO ALLA PERSONA
CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 4
Articolo 1 – OGGETTO 4
Articolo 2 – SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D’AFFIDAMENTO 4
Articolo 3 – ORARIO DELL'APPALTO 8
Articolo 4 – DURATA DELL'APPALTO 8
Articolo 5– AMMONTARE DELL'APPALTO 9
Articolo 6 – REVISIONE DEI PREZZI 9
CAPO II - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 10
Articolo 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 10
Articolo 8 – CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 11
Articolo 9 - CONTENUTO DELL’OFFERTA 11
CAPO III - CONTRATTO 11
Articolo 10 - STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO 11
Articolo 11 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 12
Articolo 12 - SPESE CONTRATTUALI 12
Articolo 13 – GARANZIA DEFINITIVA 12
Articolo 14 - CONTRATTI AGGIUNTIVI 13
Capo IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO 13
Articolo 15 - INIZIO DELL'ESECUZIONE 13
Articolo 16 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE 14
Articolo 17 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 14
Articolo 18 - COMPITI DEL COMMITTENTE 16
Articolo 19 - PERSONALE 16
Articolo 20 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA 18
Articolo 21 – DANNI E RESPONSABILITA'. 20
Articolo 22 – VARIANTI CONTRATTUALI 20
Articolo 23 – SUBAPPALTO 21
Articolo 24 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE 21
Articolo 25 - RICHIAMI DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE 22
Capo V - PENALITA' 22
Articolo 26 - MOTIVI PER L’APPLICAZIONE DI PENALITÀ 22
Articolo 27 - IMPORTO DELLE PENALITÀ 22
Articolo 28- MODALITÀ DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITÀ 23
CAPO VI - PAGAMENTI 23
Articolo 29 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ 23
Articolo 30 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 24
Capo VII - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE 24
Articolo 31 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 24
Capo VIII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 24
Articolo 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 25
Articolo 33 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE 26
Articolo 34 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO 26
Articolo 35 – RECESSO 26
CAPO IX - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 27
Articolo 36 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCORDO BONARIO 27
Articolo 37 – FORO COMPETENTE 27
CAPO I - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Articolo 1 - OGGETTO
1. L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di assistenza domiciliare e di aiuto alla persona per utenti, residenti nel territorio della Società della Salute/Zona Distretto Senese, che si trovano in una situazione di fragilità e/o di disabilità e/o di non autosufficienza.
2. Le attività richieste all’appaltatore dovranno effettuarsi presso il domicilio della persona o in altro luogo indicato dalla competente struttura organizzativa. Il servizio dovrà essere svolto nel territorio dei 15 Comuni facenti parte della SdSS (Comune di Asciano, Comune di Buonconvento, Comune di Castellina in Chianti, Comune di Castelnuovo Berardenga, Comune di Chiusdino, Comune di Gaiole in Chianti, Comune di Montalcino, Comune di Monteriggioni, Comune di Monteroni D’Arbia, Comune di Monticiano, Comune di Murlo, Comune di Radda in Chianti, Comune di Rapolano Terme, Comune di Siena, Comune di Sovicille) e consiste nell'erogazione delle seguenti prestazioni:
• Assistenza Domiciliare Socio - Assistenziale: è un insieme di interventi alla persona ed alla famiglia, volto alla soddisfazione di bisogni plurimi correlati sia ad una condizione di limitata autonomia, sia a situazioni di disagio socio-familiare. La qualità di vita della persona viene perseguita attraverso il mantenimento nel proprio contesto ambientale e attraverso una particolare attenzione alle relazioni significative;
• Assistenza Domiciliare Integrata: in presenza di bisogni socio-sanitari, le prestazioni previste sono rivolte prevalentemente all'assistenza e alla cura della persona e di sollievo alla famiglia, attraverso interventi di diversa intensità assistenziale, modulati rispetto al bisogno. Questi interventi possono integrarsi con le prestazioni sanitarie, infermieristiche, riabilitative e specialistiche garantite dal personale dell'Azienda USL Toscana Sud Est.
3. Il servizio di assistenza domiciliare è ricompreso tra i servizi alla persona soggetti ad accreditamento istituzionale dalla L.R.T. n. 82/2009 e smi: l’impresa aggiudicataria è pertanto obbligata a rispettare e adempiere a tutti gli aspetti definiti dalla normativa regionale sull’accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato e dal regolamento approvato con DPGR 29/R del 2/3/2010 e smi, nonché a presentare, a richiesta e comunque prima dell’avvio del servizio, la documentazione necessaria.
Articolo 2 – SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D’AFFIDAMENTO
1. Le prestazioni saranno modulate sulla base dei bisogni e delle capacità residue della persona. Pertanto il grado di coinvolgimento dell'operatore attraverso le attività sotto elencate, potrà andare da un ruolo di monitoraggio e controllo ad un ruolo di supporto e/o accudimento dell'assistito. In situazioni di bisogno assistenziale elevato per
particolari necessità derivanti dalla non autosufficienza temporanea ed in mancanza di nucleo familiare, le prestazioni potranno avere carattere intensivo.
2. Le prestazioni oggetto dell’affidamento si articolano come segue:
• Assistenza Domiciliare Socio – Assistenziale: è un'attività fondamentale dell’assistenza territoriale, di integrazione e supporto alle persone e alle famiglie ed è finalizzata a:
◦ salvaguardare il nucleo familiare ed il singolo nei periodi di particolare bisogno, di disagio, nonché favorire il ripristino di ruoli sociali significativi;
◦ favorire la socializzazione e la vita di relazione;
◦ integrare le funzioni di cura relative all’autonomia personale e di vita quotidiana inerenti la soddisfazione dei bisogni primari;
◦ sostenere a domicilio la persona con limitata autonomia, e la sua famiglia, con
prestazioni di tipo assistenziale.
I destinatari del servizio sono:
◦ anziani autosufficienti a rischio di fragilità e/o di esclusione sociale;
◦ adulti con ridotta autonomia personale;
◦ adulti che si trovano in situazioni di grave marginalità e isolamento sociale, in stati di dipendenza o affetti da disturbi psichici;
◦ adulti disabili;
◦ minori disabili;
◦ nuclei familiari destinatari di progetti di tutela dei minori e di sostegno alla famiglia nel recupero della competenza di cura e di gestione domestica;
◦ minori temporaneamente privi della presenza dei genitori.
Le attività ricomprese sono le seguenti:
◦ Cura della persona
▪ preparazione e somministrazione dei pasti;
▪ sostegno nei piccoli spostamenti negli spazi interni ed esterni, favorendo il mantenimento delle autonomie residue e delle relazioni sociali;
▪ cura del minore in caso di assenza del genitore;
▪ monitoraggio e supervisione nelle attività di cura della persona.
◦ Cura ambiente di vita
▪ pulizia ordinaria dell’alloggio (locali abitualmente utilizzati dalla persona quali camera, bagno, cucina);
▪ sanificazione dei servizi igienici;
▪ pulizia degli arredi;
▪ riordino del letto;
▪ lavaggio e riordino della biancheria e degli indumenti personali;
▪ collegamenti con servizi centralizzati di lavaggio biancheria;
▪ consegna di pasti preconfezionati a domicilio;
▪ spesa;
▪ acquisto di generi alimentari, medicinali e di altro nell'orario di assistenza;
▪ raccolta dei rifiuti da eliminare.
◦ Supporto alla vita di relazione
▪ accompagnamento per visite mediche anche in caso d’urgenza;
▪ accompagnamento in contesti socializzanti;
▪ sollecitazione alla partecipazione ad attività socio-culturali e ricreative nel
contesto sociale di vita della persona;
▪ frequentazione delle reti amicali e parentali.
◦ Attività di informazione e filtro
▪ supporto e informazione sui diritti, pratiche e servizi;
▪ contatti e collaborazione con associazioni sindacali, patronati, ecc per il disbrigo di pratiche burocratiche e previdenziali;
▪ contatti e collaborazione con altri servizi socio-sanitari territoriali;
▪ verifiche periodiche sugli interventi attivati.
• Assistenza Domiciliare Integrata: è un'attività d'integrazione socio-sanitaria per il supporto alle persone e alle famiglie finalizzata a:
◦ promuovere e mantenere l’autonomia e le relazioni sociali, garantendo la
migliore qualità di vita possibile a domicilio della persona;
◦ integrare le funzioni di cura relative all’autonomia personale e di vita quotidiana inerenti la soddisfazione dei bisogni primari, al fine di ridurre gli stati di cronicizzazione;
◦ prevenire e/o ritardare l'accesso definitivo a strutture residenziali;
◦ favorire le dimissioni protette dopo periodi di ospedalizzazione;
◦ fornire sostegno al care giver nelle situazioni di patologie gravi e di lungo- assistenza.
I destinatari del servizio sono:
◦ anziani ultrasessantacinquenni, con elevato grado di disabilità e/o non autosufficienza;
◦ persone affette da patologie invalidanti, da gravi fratture o da incidenti vascolari
xxxxx, in dimissioni protette da strutture ospedaliere;
◦ persone con patologia cronico-degenerativa;
◦ persone con gravi disturbi cognitivo-comportamentali associati alla malattia di Alzheimer ed alle demenze senili o con patologie croniche-degenerative assimilabili al decadimento senile;
◦ persone affette da disabilità in condizione di gravità.
Le attività ricomprese sono le seguenti:
◦ Cura della persona
▪ alzata dal letto;
▪ igiene personale;
▪ vestizione:
▪ bagno;
▪ preparazione e somministrazione dei pasti;
▪ mobilizzazione;
▪ sostegno nella deambulazione e nei piccoli spostamenti negli spazi interni ed esterni, aiuto nell'uso di ausili (carrozzine, girelli, sollevatori, presidi ortopedici in genere) favorendo gli spostamenti anche negli ambienti che presentano barriere architettoniche;
▪ cura del minore in caso di assenza del genitore;
▪ accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo;
▪ uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare;
▪ controllo dell’assunzione della terapia farmacologia;
▪ rilevazione dei bisogni della persona e conseguente informativa al medico qualora si verifichino sintomi di allarme.
Talune di queste prestazioni potranno essere attivate in altro contesto diverso
dal proprio domicilio (es. ospedale), in assenza di familiari di riferimento.
◦ Cura ambiente di vita
▪ pulizia ordinaria dell’alloggio (locali abitualmente utilizzati dall'utente quali camera, bagno, cucina);
▪ sanificazione dei servizi igienici;
▪ pulizia degli arredi;
▪ riordino del letto;
▪ lavaggio e riordino della biancheria e degli indumenti personali;
▪ collegamenti con servizi centralizzati di lavaggio biancheria;
▪ consegna di pasti preconfezionati a domicilio;
▪ spesa;
▪ acquisto di generi alimentari, medicinali e di altro nell'orario di assistenza;
▪ raccolta dei rifiuti da eliminare.
◦ Supporto alla vita di relazione
▪ accompagnamento per visite mediche anche in caso d’urgenza;
▪ accompagnamento in contesti socializzanti;
▪ sollecitazione alla partecipazione ad attività socio-culturali e ricreative nel contesto sociale di vita della persona;
▪ frequentazione delle reti amicali e parentali.
◦ Attività di informazione e filtro
▪ supporto ed informazione sui diritti, pratiche e servizi;
▪ contatti e collaborazione con associazioni sindacali, patronati, ecc per il disbrigo di pratiche burocratiche e previdenziali;
▪ contatti e collaborazione con altri servizi socio-sanitari territoriali;
▪ verifiche periodiche sugli interventi attivati.
◦ Supporto familiare e/o personale privato
▪ insegnamento al care-giver familiare e/o privato delle corrette modalità assistenziali e di cura della persona in modo da favorire la piena competenza.
3. L'ACOT, in casi particolari, può attivare, in situazioni di emergenza, un pacchetto di ore destinate all’Assistenza Domiciliare Integrata a favore di soggetti privi di assistenza a domicilio, concentrando l’erogazione del servizio in più ore consecutive al giorno. Tali interventi, essendo caratterizzati da situazioni di emergenza/urgenza, dovranno essere attivati con estrema tempestività e comunque entro 12 ore dalla comunicazione da parte del servizio competente.
4. SEUS (Servizio Emergenza Urgenza Sociale), attivo 365 giorni su 365, h24, può attivare in situazioni di emergenza/urgenza, un pacchetto di ore destinate sia all’Assistenza Domiciliare Integrata che all'Assistenza Domiciliare Socio - Assistenziale. Tali interventi, essendo caratterizzati da situazioni di emergenza/urgenza, dovranno essere attivati con estrema tempestività e comunque entro 3 ore dalla comunicazione da parte del servizio competente.
Articolo 3 - ORARIO DEL SERVIZIO
1. Il servizio oggetto dell’affidamento deve essere svolto per tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, in un orario tra le ore 7.00 e le ore 21.00 e, in casi del tutto eccezionali, nonché per le situazioni segnalate dal SEUS che necessitino di una copertura oraria maggiore, anche in orario notturno, secondo quanto previsto dal relativo Piano di Intervento.
2. Ogni variazione di programma di utilizzo delle risorse assegnate (ore) ed esplicitamente organizzate in orari giornalieri e settimanali dovrà essere definita con l'Assistente Sociale referente. Solo per situazioni occasionali, contingenti ed imprevedibili potranno comportare una modifica diretta da parte dell'assistente domiciliare incaricato allo svolgimento del servizio. In questo caso ogni variazione dovrà essere comunicata tempestivamente e formalmente all'Assistente Sociale referente.
3. Eventuali spese connesse per gli spostamenti degli operatori, non sono da considerarsi a carico dell'Amministrazione, che non prevede rimborso spese.
4. In relazione all'accadimento di eventi particolari (calamità naturali, ondate di calore, ecc.) potrebbe essere necessario modificare i Piani di Intervento sia in relazione ai giorni che agli orari, con previsione di reperibilità h24 di alcuni operatori. Tali modifiche saranno richieste dal referente dell'Amministrazione e concordate con il referente tecnico della ditta aggiudicataria.
Articolo 4 – DURATA DELL’APPALTO
1. Il contratto avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di stipulazione dello stesso o dalla consegna del servizio in via d'urgenza e comunque presumibilmente dal 01.04.2023.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento del servizio per ulteriori anni tre, agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
3. Il rinnovo contrattuale può essere proposto dall'Amministrazione appaltante al soggetto affidatario, per una sola volta, qualora sia ritenuto opportuno e conveniente, tenuto conto dei prezzi di riferimento e del costo di una nuova procedura di gara. La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a rinnovare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'Amministrazione.
4. L'appaltatore è comunque tenuto a garantire il servizio affidato oltre la data di scadenza del contratto, alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino
all’individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 5 – AMMONTARE DELL'APPALTO
1. L'importo complessivo dell’appalto è stimato in € 1.972.080,00 oltre IVA se e in quanto dovuta, calcolato sulla base di un numero di ore stimato come occorrente per l’espletamento delle attività richieste (pari a presunte 86.850 ore complessive) e del costo orario del personale da adibire al servizio (come dettagliato al comma seguente), oltre a stimate 18.450 ore complessive di reperibilità notturna e/o festiva come meglio dettagliato all'art.17 comma 1 del presente capitolato. Per l’espletamento dell’appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario prevedere la predisposizione del “Documento unico di valutazione delle interferenze” DUVRI e non sussistono di conseguenza specifici costi per la sicurezza di cui all’art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81 del 2008.
2. L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta economica dell’aggiudicatario che dovrà essere espressa sotto forma di ribasso percentuale unico da applicarsi sia all’importo complessivo (al netto dell'IVA) come sopra stimato, sia al compenso orario del personale da adibire al servizio pari a € 22,00 per le prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale e € 22,50 per le prestazioni di assistenza domiciliare integrata e a € 2,15 per le ore di reperibilità notturna e/o festiva, oltre IVA se e in quanto dovuta, calcolato facendo riferimento al costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle Cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative sociali, applicabile alle imprese che forniscono i servizi oggetto dell’appalto, e al livello minimo di inquadramento richiesto per l’espletamento delle prestazioni previste in appalto.
3. Il prezzo orario è comprensivo, oltre che del costo del personale, dei costi di coordinamento, di ammortamento dei beni utilizzati, delle spese generali, degli oneri per le coperture assicurative, delle spese per gli spostamenti, della fornitura dei D.P.I., dell’utile e comunque di tutti i costi d’impresa comprensivi di ogni onere e spesa occorrenti per l’esecuzione dall’appalto a regola d’arte.
4. L’importo effettivo dell’appalto potrà variare in aumento o in diminuzione rispetto a quello di aggiudicazione in relazione alle effettive esigenze della Società della Salute Senese in quanto il corrispettivo contrattuale verrà contabilizzato a misura sulla base delle ore di servizio richieste dalla stessa. Le variazioni in aumento dell’importo di contratto sono ammissibili nelle ipotesi, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa e dal successivo art. 23.
5. In ragione della facoltà di rinnovo e proroga, secondo quanto previsto dall'art. 4, il valore stimato dell'appalto è di € 4.930.200,00 oltre IVA se e in quanto dovuta.
Articolo 6 – REVISIONE DEI PREZZI
1. Ai sensi dell’articolo 29 del D. L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi. Sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione del contratto l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto, può presentare istanza di revisione del prezzo contrattuale. L'istanza di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.
2. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C., conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta.
CAPO II - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Articolo 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. L’appalto verrà aggiudicato a mezzo di procedura aperta, gestita con modalità telematica, alla quale potranno partecipare gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.lgs 50/2016 iscritti alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto, in possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
2. Si considerano in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale i concorrenti che:
a) abbiano svolto nel corso nell'ultimo quinquennio (01.01.2018 – 31.12.2022) servizi analoghi a quello da appaltarsi per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara, almeno uno dei quali di durata non inferiore a 3 anni. Ciascun concorrente dovrà rimettere in sede di gara, tramite apposita documentazione, un elenco dei principali servizi analoghi prestati in detto periodo, con l’indicazione degli importi, della loro durata e dei committenti, sia pubblici che privati
b) producano in sede di gara le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 a comprova della propria solvibilità e solidità finanziaria, rilasciate nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione dell’offerta
c) presentino tre favorevoli referenze da parte di enti pubblici per servizi analoghi a quello oggetto di affidamento resi nell'ultimo quinquennio (01.01.2018 – 31.12.2022)
3. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il requisito di cui al punto a) del comma precedente deve essere posseduto dalla capogruppo nella misura minima del
60% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 20% ciascuna di quanto richiesto all’intero raggruppamento, mentre i requisiti di cui ai punti b) e c) devono essere posseduti da ciascuno dei componenti il raggruppamento.
4. Per il conseguimento della capacità richiesta al comma 2 è inoltre consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento, previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 8 – CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
1. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, valutabile in base agli elementi di seguito indicati:
A | Prezzo | Massimo punti 30 |
B | Offerta progettuale | Xxxxxxx Xxxxx 70 |
Totale | Xxxxxxx Xxxxx 100 |
2. L’individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con le modalità riportate nel dettaglio nel bando di gara.
3. Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all’elemento A (Xxxxxx) e B (Offerta progettuale). L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.
Articolo 9 - CONTENUTO DELL’OFFERTA
Ai fini dell'aggiudicazione i soggetti singoli, oppure appositamente e temporaneamente raggruppati, dovranno rimettere, nel termine e con le modalità indicate dal bando di gara, la documentazione ivi descritta.
CAPO III – CONTRATTO
Articolo 10 - STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO
1. Il soggetto aggiudicatario del servizio è tenuto a stipulare apposito contratto d’appalto nei termini e con le modalità previste dal competente ufficio e preventivamente comunicati al medesimo.
2. Ove il rappresentante dell'affidatario non provveda alla sottoscrizione del contratto senza fornire valida giustificazione, verrà dichiarata la decadenza dell'aggiudicazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno alla Società della Salute Senese, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento danni.
4. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 3 c. 1 let. eeeee) del D.Lgs. 50/2016, per cui i prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; l’importo del servizio può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione, fermi restando i limiti previsti dall’art. 23 del presente capitolato.
Articolo 11 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:
• il presente capitolato speciale;
• l'offerta economica del soggetto aggiudicatario;
• l’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario;
• il provvedimento di aggiudicazione.
Articolo 12 - SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del soggetto aggiudicatario le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dal medesimo nella misura e secondo le modalità stabilite dal competente ufficio della Società della Salute Senese e preventivamente comunicategli.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, la Società della Salute trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.
Articolo 13 - GARANZIA DEFINITIVA
1. Fatta, comunque, salva la risarcibilità di ogni e qualsiasi maggior danno in favore della Società della Salute Senese, l’appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia prevista dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016 a copertura dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
2. Detta garanzia deve essere presentata nei termini stabiliti dalla Società della Salute Senese e preventivamente comunicati all’impresa affidataria.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 la Società della Salute Senese dichiara la decadenza dell'aggiudicazione.
4. La garanzia definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa la Società della Salute Senese opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dalla Società della Salute Senese, quest'ultima ha la facoltà di provvedere alla reintegrazione rivalendosi sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
5. La garanzia definitiva è svincolata e restituita al contraente progressivamente nel limite massimo dell’80% con le modalità previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e il residuo 20% soltanto dopo la conclusione del rapporto, successivamente all’accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.
Articolo 14 - CONTRATTI AGGIUNTIVI
1. Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesta all'aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori servizi, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e del successivo art. 23, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.
2. Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta l'integrazione della garanzia definitiva, ma sono dovute le spese contrattuali.
3. Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui agli articoli precedenti.
Capo IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 15 - INIZIO DELL'ESECUZIONE
L'esecuzione del servizio avrà inizio su ordine del Direttore dell’esecuzione, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa; competono in tal caso all’impresa, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.
Articolo 16 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Il direttore dell’esecuzione e/o il responsabile unico del procedimento possono disporre la sospensione dell’esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
2. Detta circostanza non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria da parte dell’appaltatore . L’Amministrazione deve comunque darne preventiva e tempestiva comunicazione all’affidatario.
Articolo 17 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
1. L’affidatario dovrà espletare il servizio nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, degli obblighi assunti con la stipula del contratto e delle indicazioni operative formulate dal direttore dell'esecuzione. Si impegna, inoltre, senza eccezione alcuna:
● ad attivare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, una sede operativa preferibilmente nell’ambito territoriale della società della salute/zona socio-sanitaria in cui si svolge il servizio o quantomeno nel territorio provinciale in cui si svolge il servizio, idonea a costituire effettivo punto di riferimento. Tale sede deve essere dotata di una linea telefonica regolarmente presidiata almeno durante la fascia oraria 8.00 – 18.00, e di indirizzo e-mail;
● a mettere a disposizione una linea telefonica dedicata alle persone assistite e ai loro familiari presidiata almeno durante la fascia oraria 8.00 – 18.00;
● a garantire un servizio di reperibilità telefonica a copertura delle fasce orarie escluse dal servizio ordinario, per l'eventuale attivazione degli interventi di emergenza/urgenza segnalati dal SEUS o dal servizio sociale dell'Ente;
● a provvedere all'inserimento dei dati relativi alle prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata, erogate con il Fondo della Non Autosufficienza, nell'apposito applicativo regionale;
● a dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l’aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
● a rispettare le norme previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro, contrattuali, regolamentari o previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato, esonerando la Società della Salute Senese da ogni responsabilità;
● a mantenere la riservatezza sulle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento dati inerenti la gestione del Servizio oggetto del presente capitolato;
● a impiegare personale stabile e adeguatamente formato e aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati a ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
● a dare comunicazione preventiva e tempestiva di eventuali scioperi al direttore dell’esecuzione e al responsabile del procedimento, nonché ai singoli utenti, e ad assicurare il rispetto di quanto previsto nel C.C.N.L. di riferimento per quanto attiene all’esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori impiegati;
● ad adottare, anche attraverso l’azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
● ad adottare azioni e modelli organizzativi orientati a garantire la continuità del personale e a limitare un elevato turn-over;
● a garantire la fornitura del materiale igienico-sanitario e del vestiario di cui dotare gli operatori per l'espletamento del servizio e per la loro sicurezza;
● a garantire l'espletamento del servizio anche in casi di emergenza sanitaria o di altri eventi non programmabili;
● a rispettare, per quanto di competenza, le disposizioni di cui al Codice di comportamento della Società della Salute Senese (Adottato con Deliberazione Assemblea dei Soci n. 8 del 28/06/2021) e al Patto di Integrità della Società della Salute Senese (Adottato con provvedimento n.179 del 22/10/2022) messi a disposizione degli operatori economici nella documentazione di gara.
2. L’impresa aggiudicataria deve essere dotata e utilizzare un sistema per la rilevazione e registrazione informatizzata degli interventi di assistenza domiciliare effettuati. Tale sistema deve avere le seguenti caratteristiche:
● rilevazione e registrazione degli interventi domiciliari svolti dall’impresa aggiudicataria, con riferimento al giorno, all’ora di inizio e all’ora di conclusione dell’intervento, nonché alle prestazione effettuate;
● certezza oggettiva della riconducibilità della registrazione effettuata all’utente interessato e agli orari e giorni indicati;
● produzione di report analitici, in formato .xls o equivalente (o esportabile in tale formato), riferiti agli interventi realizzati, in un periodo determinato, in favore dei singoli utenti del servizio, contenenti almeno le seguenti informazioni: nominativo utente, codice fiscale utente, data interventi, ora inizio interventi, ora fine interventi, durata interventi, prestazioni effettuate, impresa e codici degli operatori che hanno svolto gli interventi (qualora un intervento sia svolto da più operatori contemporaneamente tale circostanza deve essere riportata o associando all’intervento il numero di operatori coinvolti o registrando l’intervento per ciascun operatore coinvolto);
● aggiornamento dei dati sugli interventi effettuati (inclusi gli eventuali inserimenti in manuale) con periodicità mensile o inferiore.
Il sistema deve funzionare senza oneri o dotazioni particolari a carico della Società della Senese e dell’utente del servizio e senza l’utilizzo di beni, strumenti e utenze telefoniche e/o di trasmissione dati che debbano essere messi a disposizione dall’utente stesso. Il committente si riserva di effettuare le opportune verifiche e di contestare tempi di esecuzione dell'intervento che non appaiano congrui, non riconoscendo, in tutto o in parte, anche ai fini della determinazione del corrispettivo, le registrazioni oggetto di verifica che non risultino motivate.
L'aggiudicatario si impegna inoltre a restituire, compilato, con cadenza mensile, il file di riepilogo delle presenze degli operatori trasmesso dall'ufficio competente.
3. l'aggiudicatario si impegna ad inviare report trimestrali per ogni persona assistita relativa alle attività svolte, agli obbiettivi raggiunti e alle problematiche emerse.
4. L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione degli operatori un proprio mezzo di trasporto che possa garantire l'accompagnamento dei beneficiari del servizio laddove non sia possibile organizzarlo con i servizi di trasporto pubblici o con altre modalità.
Articolo 18 - COMPITI DEL COMMITTENTE
Il committente provvede alle funzioni di programmazione, indirizzo e supervisione del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale e di assistenza domiciliare integrata e determina le modalità per l'ammissione degli utenti al servizio erogato, elaborandone il progetto assistenziale. Il servizio incaricato provvede inoltre a:
● comunicare all’aggiudicatario i soggetti a cui dovrà essere rivolto il servizio attraverso gli operatori del servizio sociale della SdSS, dell'ACOT e del SEUS;
● fornire all’aggiudicatario, attraverso gli operatori del servizio sociale della SdSS, dell'ACOT e del SEUS, i dati esatti relativi alle generalità di ciascun utente, all’eventuale operatore del Servizio Sociale territoriale di riferimento, al piano di intervento individuale, oltre a eventuali altre informazioni sulle necessità specifiche della persona, richiamando in proposito il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 2016/679, GDPR);
● organizzare incontri periodici tra i referenti dei servizi specialistici, il coordinatore dell'aggiudicatario e il direttore dell'esecuzione;
● fornire all'aggiudicatario informazioni sui rischi specifici, sulla tipologia del servizio da effettuare e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008.
Articolo 19 – PERSONALE
1. L'impresa aggiudicataria, per l'esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento, deve mettere a disposizione un coordinatore del servizio e operatori addetti all’assistenza, i quali dovranno essere in possesso di tutti i requisiti professionali atti all’espletamento delle attività.
2. Per l’espletamento dei servizi richiesti dal presente capitolato, il personale della ditta appaltatrice (coordinatore del servizio e operatori addetti all'assistenza) dovrà essere inquadrato, in base alle mansioni svolte, al corrispondente livello retributivo, previsto dal vigente CCNL di categoria ed essere in possesso del titolo di studio e/o qualifica richiesti per l’inquadramento.
3. Il coordinatore dovrà essere in possesso del titolo di educatore professionale o assistente sociale o di laurea triennale in materie psico-pedagogiche. Il coordinatore risponde della programmazione delle attività, della loro organizzazione interna, del loro coordinamento con l’insieme degli altri interventi nonché della verifica dei programmi attuati. A lui competono funzioni di direzione e responsabilità complessiva su tutta l’attività inerente il Servizio, nonché del personale impegnato, e sarà il referente del soggetto aggiudicatario nei confronti della Società della salute.
4. Gli operatori addetti al servizio dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Attestato di qualifica di AdB, O.T.A., O.S.A. con esperienza nel settore di almeno 2 anni, come da curriculum vitae;
• Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) per le prestazioni di
assistenza domiciliare integrata.
5. In considerazione della rilevanza che assume la continuità del servizio, data la delicatezza dello stesso derivante dalla fragilità dell'utenza, si chiede all'aggiudicatario, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale, di voler valutare la possibilità di ricollocare, anche parzialmente, gli operatori già impegnati nelle attività oggetto di affidamento. Tutto ciò nell’ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali ed a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione dell’Impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per il servizio oggetto di appalto. L’elenco del personale del precedente appaltatore attualmente impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, con i livelli di inquadramento, i relativi scatti di anzianità e le indennità ad personam riconosciute è disponibile nell'Allegato B al presente capitolato. Si specifica in particolare che l'affidamento in oggetto ricomprenderà anche il servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) attualmente affidato fino al 21.07.2023.
6. Il soggetto aggiudicatario, al momento della consegna del servizio, dovrà fornire elenco nominativo degli operatori che impiegherà nel servizio oggetto dell’affidamento, specificando se trattasi di soci lavoratori o di dipendenti, copia della relativa qualifica professionale o attestazione dell’esperienza acquisita e dei corsi di aggiornamento frequentati.
7. Qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi comunicati in fase di aggiudicazione, l’aggiudicatario deve garantire, pena la risoluzione del contratto, la sostituzione con personale di pari professionalità e formazione specifica, fornendo la necessaria documentazione relativa al titolo professionale e/o all'esperienza acquisita di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
8. Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento deve essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Esso deve essere sempre dotato di un visibile "identificativo" contenente generalità, qualifica e nome del soggetto aggiudicatario.
9. L’aggiudicatario è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale per quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti tra il personale stesso, nonché ai rapporti con gli utenti.
10. In caso di eventuali assenze improvvise del singolo operatore incaricato del servizio, l’aggiudicatario è comunque tenuto ad assicurare il completo e corretto espletamento del servizio programmato, ricorrendo alla sostituzione immediata del personale assente, dandone tempestiva comunicazione al referente della Società della Salute Senese.
00.Xx caso di assenza, anche temporanea o di breve durata, del coordinatore, l’aggiudicatario dovrà sempre assicurare la sua sostituzione con persone idonee, competenti e di pari professionalità, dandone tempestiva comunicazione al referente della Società della Salute Senese.
12. Il soggetto aggiudicatario, al fine di garantire la continuità nel servizio, dovrà impiegare per lo svolgimento del servizio stesso e per tutta la durata dell’affidamento il medesimo personale, limitando al massimo il turn-over, da effettuarsi solo in casi di forza maggiore, e per una percentuale che non superi il 25% delle forze presenti. In caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla risoluzione del contratto con l’affidamento al secondo in graduatoria e l’addebito delle maggiori spese sostenute.
13. Il personale dell’aggiudicatario è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
Articolo 20 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA
1. L’appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del committente e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto, sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Società della Salute dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società della Salute;
b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
• ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
• nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
• nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
• redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
• fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
2. L’aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell’appalto e, periodicamente, a richiesta del committente, l’organico addetto all’appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali e assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. Il committente si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal corrispettivo dovuto all'appaltatore l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l’affidatario a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto.
5. Il mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui sopra conferisce all’Amministrazione il diritto di incamerare la garanzia di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 al fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per l’inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
Articolo 21 - DANNI E RESPONSABILITA'
1. L'appaltatore è totalmente responsabile di eventuali danni che, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto della Società della Salute Senese che di terzi, sia durante l’espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.
2. Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell’affidamento o la risoluzione del contratto, che preveda:
• nel novero dei terzi la Società della Salute Senese;
• massimali per riscontrata mancanza o danni alle cose e R.C.T. compresa la SdSS di importi adeguati pari ad almeno € 2.000.000,00 per danni a persone e cose.
3. L’aggiudicatario è altresì obbligato a mantenere in vigore e a non modificare il contenuto di tale polizza per tutta la durata dell’appalto.
4. L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.
Articolo 22 – VARIANTI CONTRATTUALI
Le varianti in corso di esecuzione al contratto stipulato sono ammesse, entro il limite del 20% dell’importo dello stesso, quando comportino modifiche non sostanziali, nonché nei casi previsti dall’art. 106 c.1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto e con l’osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo.
Articolo 23 – SUBAPPALTO
1. L’appaltatore esegue in proprio le prestazioni comprese nel contratto.
2. E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto e il subappalto di tutto il servizio affidato.
3. Il subappalto è consentito previa autorizzazione scritta dalla Società della Salute Senese entro i limiti consentiti dalle norme vigenti. In caso di subappalto si applica quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
4. Nell’ipotesi di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 3, l'affidatario si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, la Società della Salute Senese procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva.
5. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della citata Legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l’ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Articolo 24 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE
1. Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 la Società della Salute Senese verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso il responsabile unico del procedimento e il direttore dell’esecuzione del contratto.
2. E’ in facoltà del responsabile unico del procedimento e del direttore dell’esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare:
• che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e delle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento;
• in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità e all’idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo.
3. Il responsabile unico del procedimento redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
4. Le verifiche e ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.
Articolo 25 – RICHIAMI, DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE
1. L’appaltatore che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze e inadempienze nell'osservanza delle clausole riportate in contratto, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile unico del procedimento.
3. Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
Capo V - PENALITA'
Articolo 26 - MOTIVI PER L’APPLICAZIONE DI PENALITÀ
L’aggiudicatario è soggetto a penalità quando:
• si rende colpevole del mancato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato per l’esecuzione delle prestazioni in cui si articola il servizio;
• sia stato oggetto di diffida o richiamo ai sensi del precedente articolo 24, per violazioni di quanto previsto dal presente capitolato e dagli atti contrattuali correlati, incluso il progetto presentato in sede di gara.
Articolo 27 - IMPORTO DELLE PENALITÀ
1. La Società della Salute Senese, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal presente capitolato e dagli atti contrattuali correlati, inclusa l’offerta tecnica presentata
dall’aggiudicatario, si riserva di applicare penali adeguate e ponderate rispetto alle infrazioni rilevate, determinate ai sensi di quanto previsto dall'art. 113 bis comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Le penali non possono superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al
10 per cento dell’importo contrattuale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Articolo 28- MODALITÀ DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITÀ
1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell’affidatario dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla garanzia definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della garanzia avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 13.
2. Le penalità sono notificate all'aggiudicatario a mezzo PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
3. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato in apposito conto economico del Bilancio della Società della Salute Senese.
4. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
CAPO VI – PAGAMENTI
Articolo 29 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA’
1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso, viene effettuato mensilmente a seguito di presentazione di fattura emessa dall’appaltatore sulla base delle ore effettuate e accertate dal responsabile unico del procedimento o dal direttore dell’esecuzione, che provvede alla verifica della correttezza quali-quantitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
2. Il pagamento dell’ultimo mese di servizio viene disposto dopo la scadenza del contratto subordinatamente all’acquisizione del certificato di conformità di cui all’articolo 31 dal quale risulti che l’esecutore abbia completamente eseguito le prestazioni contrattuali.
3. Ai sensi degli articoli 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall’affidatario.
4. L’appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto di affidamento.
Articolo 30 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
1. La Società della Salute Senese, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all’affidatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all’aggiudicatario a mezzo PEC, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che lo stesso si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, la Società della Salute Senese ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Capo VII - VERIFICA DI CONFORMITÀ
Articolo 31- CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
1. Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultati dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.
2. Il direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di conformità quando risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
3. La mancata accettazione delle prestazioni effettuate dall’appaltatore comporta le conseguenze previste al precedente articolo.
Capo VIII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile la Società della Salute Senese si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
b) qualora l’appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d’incarico;
c) per inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal responsabile del procedimento o dal direttore dell’esecuzione;
d) qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.
2. La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà della Società della Salute di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a, b e c, dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
3. Nell’ipotesi di cui alla lettera d) il responsabile del procedimento o direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.
4. Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:
a) quando la Società della salute e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
c) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Società della Salute; la Società della Salute incamera la garanzia definitiva;
d) ove la Società della salute, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi alla società aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto ai sensi dell'art.33;
e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa e in particolare qualora ricorrano le fattispecie previste dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016.
Articolo 33 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati al Soggetto aggiudicatario a mezzo PEC.
Articolo 34 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, al soggetto aggiudicatario è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione.
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere a, b, c e d, e al comma 4 let. c dell'articolo 31, il Committente ha la facoltà di affidare a terzi la rimanente parte del servizio, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
3. L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all’appaltatore inadempiente con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e dell’importo relativo.
5. All’appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Società della Salute Senese rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dello stesso, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto allo stesso, disposto con provvedimento dell'organo competente.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’appaltatore inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 35 - RECESSO
1. Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, la Società della Salute Senese si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo quanto previsto al comma seguente, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite PEC.
2. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto nonché del dieci per cento delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
3. In caso di recesso unilaterale da parte dell’appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.
CAPO IX - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 36 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCORDO XXXXXXX
1. Quando sorgono contestazioni sull’esecuzione del contratto tra la Società della Salute Senese e il soggetto aggiudicatario che implichino un aumento dell’importo contrattuale compreso tra il 5% ed il 15% le relative controversie saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del D.Lgs. 50/2016 e all’esito di questi deferite al giudice civile a norma dell’art. 209 del medesimo decreto.
2. Qualora sorgano contestazioni sull’esecuzione del contratto e non sussistano i presupposti di cui al primo comma, il responsabile del procedimento, nel termine di cinque giorni, decide sulle controversie.
3. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'appaltatore, che provvede per intanto ad eseguirle.
4. Xxx l'appaltatore ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al giudice civile. E’ infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato d’appalto ad arbitri.
Art. 37 – FORO COMPETENTE
Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Siena.
Il Responsabile del Procedimento (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx)
Allegato A al capitolato.
Progetto tecnico per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare e di aiuto alla persona
1. Analisi del contesto
Il presente progetto si propone di illustrare le principali modalità di gestione per l’espletamento del servizio di assistenza domiciliare per persone, residenti nel territorio della Società della Salute / Zona Distretto Senese, che si trovano in una situazione di fragilità e/o di disabilità e/o di non autosufficienza.
Il Servizio dovrà essere svolto nel territorio dei 15 Comuni facenti parte della SdSS (Comune di Asciano, Comune di Buonconvento, Comune di Castellina in Chianti, Comune di Castelnuovo Berardenga, Comune di Chiusdino, Comune di Gaiole in Chianti, Comune di Montalcino, Comune di Monteriggioni, Comune di Monteroni D’Arbia, Comune di Monticiano, Comune di Murlo, Comune di Radda in Chianti, Comune di Rapolano Terme, Comune di Siena, Comune di Sovicille), dove negli ultimi anni si è assistito ad un aumento complessivo della popolazione anziana e delle persone disabili, che necessitano di aiuto per il disbrigo degli atti quotidiani, ma anche di assistenza e cura della persona.
Il servizio domiciliare risulta essere, quindi, una risposta importante per il territorio soprattutto per rispondere ai bisogni di situazioni di fragilità, persone anziane e disabili e per consentire loro la permanenza a domicilio, evitando l'istituzionalizzazione precoce.
2. Finalità
Il progetto rientra nel complesso delle attività che la SdSS realizza a sostegno delle persone: disabili, anziani autosufficienti e non autosufficienti, in situazione di fragilità sociale e delle loro famiglie secondo i principi di sussidiarietà e integrazione tra le risorse istituzionali e di comunità.
La finalità prioritaria dei servizi di assistenza domiciliare (AD) e domiciliare integrata (ADI) è di mantenere la persona nel proprio domicilio il più lungo periodo possibile, prevenendo il ricorso all'istituzionalizzazione
Il servizi di AD e di ADI devono rispondere a bisogni di cura della persona e mantenere i livelli minimi di autonomia della vita quotidiana.
• Assistenza Domiciliare Socio - Assistenziale: è un insieme di interventi alla persona ed alla famiglia, volto alla soddisfazione di bisogni plurimi correlati sia ad una condizione di limitata autonomia, sia a situazioni di disagio socio-familiare. La qualità di vita della persona viene perseguita attraverso il mantenimento nel proprio contesto ambientale e attraverso una particolare attenzione alle relazioni significative;
• Assistenza Domiciliare Integrata: in presenza di bisogni socio-sanitari, le prestazioni previste sono rivolte prevalentemente all'assistenza e alla cura della persona e di sollievo alla famiglia, attraverso interventi di diversa intensità assistenziale, modulati rispetto al bisogno. Questi interventi possono integrarsi con le prestazioni sanitarie, infermieristiche, riabilitative e specialistiche garantite dal personale dell'Azienda USL Toscana Sud Est.
Il servizio di assistenza domiciliare è ricompreso tra i servizi alla persona soggetti ad accreditamento
istituzionale dalla L.R.T. n. 82/2009 e smi.
3. Beneficiari
Potranno usufruire dei servizi di assistenza domiciliare (AD) le persone residenti nel territorio di competenza della Società della Salute Senese:
◦ anziani autosufficienti a rischio di fragilità e/o di esclusione sociale;
◦ adulti con ridotta autonomia personale;
◦ adulti che si trovano in situazioni di grave marginalità e isolamento sociale, in stati di dipendenza o affetti da disturbi psichici;
◦ adulti disabili;
◦ minori disabili;
◦ nuclei familiari destinatari di progetti di tutela dei minori e di sostegno alla famiglia nel recupero della competenza di cura e di gestione domestica;
◦ minori temporaneamente privi della presenza dei genitori.
Potranno usufruire dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) le persone residenti nel territorio di competenza della Società della Salute Senese:
◦ anziani ultrasessantacinquenni, con elevato grado di disabilità e/o non autosufficienza;
◦ persone affette da patologie invalidanti, da gravi fratture o da incidenti vascolari acuti, in dimissioni protette da strutture ospedaliere;
◦ persone con patologia cronico-degenerativa;
◦ persone con gravi disturbi cognitivo-comportamentali associati alla malattia di Alzheimer ed alle demenze senili o con patologie croniche-degenerative assimilabili al decadimento senile;
◦ persone affetta da disabilità in condizione di gravità.
4. Presa in carico dei destinatari
L'erogazione del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale (AD) avviene in seguito alla definizione del progetto assistenziale individualizzato (PAI) e del piano d'intervento predisposto dal servizio sociale territoriale o dall'équipe di riferimento (UVM, UVMD), con il coinvolgimento della persona interessata, della sua rete familiare e/o rappresentante legale.
Saranno fondamentali le azioni di monitoraggio e di verifica, che l'ente gestore dovrà assicurare quotidianamente, per garantire l'adeguatezza del progetto stesso.
Periodicamente il servizio sociale e/o l'équipe di riferimento effettuerà verifiche con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.
L'erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) avviene in seguito alla definizione del progetto assistenziale personalizzato (PAP) o del progetto di vita e dei relativi piani d'intervento predisposti dall'équipe di riferimento (UVM, UVMD), con il coinvolgimento della persona interessata, della sua rete familiare e/o rappresentante legale.
Saranno fondamentali le azioni di monitoraggio e di verifica, che l'ente gestore dovrà assicurare quotidianamente, per garantire l'adeguatezza del progetto stesso.
Periodicamente l'équipe di riferimento (UVM, UVMD) effettuerà verifiche con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.
5. Modello organizzativo
Per la realizzazione del progetto si prevede un modello organizzativo in cui sono definite le funzioni e i ruoli dei seguenti attori:
a) la SdS Senese;
b) l'affidatario;
a) La SdS Senese:
• individua tre referenti, uno amministrativo e due professionali (area anziani ed area disabili) che si raccorderanno periodicamente con il referente unico dell'ente gestore;
• definisce le regole di accesso;
• raccoglie le domande di accesso attraverso il Servizio Sociale Professionale di riferimento territoriale;
• valuta ed elabora il progetto individualizzato attraverso il servizio sociale territoriale o l'équipe (UVMD, UVM) di riferimento;
• monitora e verifica i progetti individualizzati, i PAP e i progetti di vita in essere, periodicamente e in caso di particolari esigenze espresse dai soggetti coinvolti;
• effettua riunioni almeno trimestrali con l'affidatario, al fine di monitorare e verificare l'andamento complessivo dei servizi erogati;
• accoglie le eventuali segnalazioni di reclamo o disservizio;
• si riserva di effettuare controlli a campione sul corretto adempimento del progetto e di prevedere un sistema di monitoraggio della soddisfazione dei cittadini attraverso un confronto con le famiglie e i rappresentanti legali.
b) L'affidatario:
• individua il Coordinatore dei servizi che deve essere in possesso dei seguenti titoli: di educatore professionale/assistente sociale o di laurea triennale in materie psico-pedagogiche. Il Coordinatore risponde della programmazione delle attività, della loro organizzazione interna, del loro coordinamento con l’insieme degli altri interventi nonché della verifica dei programmi attuati. A lui competono funzioni di direzione e responsabilità complessiva su tutta l’attività inerente il Servizio, nonché del personale impegnato, e sarà il referente del soggetto aggiudicatario nei confronti della Società della Salute.
In particolare il Coordinatore:
• garantisce procedure e strumenti di monitoraggio e verifica dei singoli progetti personalizzati e di vita rispettando i requisiti minimi organizzativi previsti dalla norma vigente: LRT 82/2009 e s.m.i.
• dovrà produrre i curricula aggiornati degli operatori in servizio e comunicare le eventuali sostituzioni intervenute;
• garantisce formazione e aggiornamento per gli operatori attraverso una programmazione annuale del piano formativo;
• individua e supervisiona il personale incaricato assicurando le seguenti prestazioni:
Assistenza domiciliare socio-assistenziale con funzioni di:
◦ Cura della persona
▪ preparazione e somministrazione dei pasti;
▪ sostegno nei piccoli spostamenti negli spazi interni ed esterni,favorendo il mantenimento delle autonomie residue e delle relazioni sociali;
▪ cura del minore in caso di assenza del genitore;
▪ monitoraggio e supervisione nelle attività di cura della persona.
◦ Cura ambiente di vita
▪ pulizia ordinaria dell’alloggio (locali abitualmente utilizzati dalla persona quali camera, bagno, cucina);
▪ sanificazione dei servizi igienici;
▪ pulizia degli arredi;
▪ riordino del letto;
▪ lavaggio e riordino della biancheria e degli indumenti personali;
▪ collegamenti con servizi centralizzati di lavaggio biancheria;
▪ consegna di pasti preconfezionati a domicilio;
▪ spesa;
▪ acquisto di generi alimentari, medicinali e di altro nell'orario di assistenza;
▪ raccolta dei rifiuti da eliminare.
◦ Supporto alla vita di relazione
▪ accompagnamento per visite mediche anche in caso d’urgenza;
▪ accompagnamento in contesti socializzanti;
▪ sollecitazione alla partecipazione ad attività socio-culturali e ricreative nel contesto sociale di vita della persona;
▪ frequentazione delle reti amicali e parentali.
◦ Attività di informazione e filtro
▪ supporto e informazione sui diritti, pratiche e servizi;
▪ contatti e collaborazione con associazioni sindacali, patronati, ecc per il disbrigo di pratiche burocratiche e previdenziali;
▪ contatti e collaborazione con altri servizi socio-sanitari territoriali;
▪ verifiche periodiche sugli interventi attivati.
Assistenza domiciliare integrata con funzioni di
◦ Cura della persona
▪ alzata dal letto;
▪ igiene personale;
▪ vestizione;
▪ bagno;
▪ preparazione e somministrazione dei pasti;
▪ mobilizzazione;
▪ sostegno nella deambulazione e nei piccoli spostamenti negli spazi interni ed esterni, aiuto nell'uso di ausili (carrozzine, girelli, sollevatori, presidi ortopedici in genere) favorendo gli spostamenti anche negli ambienti che presentano barriere architettoniche;
▪ cura del minore in caso di assenza del genitore;
▪ accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo;
▪ uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare;
▪ controllo dell’assunzione della terapia farmacologia;
▪ rilevazione dei bisogni della persona e conseguente informativa al medico qualora si verifichino sintomi di allarme.
Talune di queste prestazioni potranno essere attivate in altro contesto diverso dal proprio
domicilio (es. ospedale), in assenza di familiari di riferimento.
◦ Cura ambiente di vita
▪ pulizia ordinaria dell’alloggio (locali abitualmente utilizzati dall'utente quali camera, bagno, cucina);
▪ sanificazione dei servizi igienici;
▪ pulizia degli arredi;
▪ riordino del letto;
▪ lavaggio e riordino della biancheria e degli indumenti personali;
▪ collegamenti con servizi centralizzati di lavaggio biancheria;
▪ consegna di pasti preconfezionati a domicilio;
▪ spesa;
▪ acquisto di generi alimentari, medicinali e di altro nell'orario di assistenza;
▪ raccolta dei rifiuti da eliminare.
◦ Supporto alla vita di relazione
▪ accompagnamento per visite mediche anche in caso d’urgenza;
▪ accompagnamento in contesti socializzanti;
▪ sollecitazione alla partecipazione ad attività socio-culturali e ricreative nel contesto sociale di vita della persona;
▪ frequentazione delle reti amicali e parentali.
◦ Attività di informazione e filtro
▪ supporto ed informazione sui diritti, pratiche e servizi;
▪ contatti e collaborazione con associazioni sindacali, patronati, ecc per il disbrigo di pratiche burocratiche e previdenziali;
▪ contatti e collaborazione con altri servizi socio-sanitari territoriali;
▪ verifiche periodiche sugli interventi attivati.
◦ Supporto familiare e/o personale privato
▪ insegnamento al care-giver familiare e/o privato delle corrette modalità assistenziali e di cura della persona in modo da favorire la piena competenza.
Tutti gli operatori sono tenuti a segnalare eventuali problematiche che possono insorgere nelle situazioni individuali.
6. Attività progettuali e innovazione
Il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale e di assistenza domiciliare integrata, in conformità con la LRT 82/2009 e s.m.i. dovrà garantire i requisiti minimi per l'accreditamento.
Il servizio deve essere svolto per tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, in un orario tra le ore
7.00 e le ore 21.00 e, in casi del tutto eccezionali, anche in orario notturno, secondo quanto previsto dal relativo Piano di Intervento e per le situazioni segnalate dal SEUS o dal servizio sociale territoriale che necessitano di una copertura oraria maggiore. Ogni variazione di programma di utilizzo delle risorse assegnate (ore) ed esplicitamente organizzate in orari giornalieri e settimanali dovrà essere definita con l'Assistente Sociale referente. Solo per situazioni occasionali, contingenti ed imprevedibili potranno comportare una modifica diretta da parte dell'assistente domiciliare incaricato allo svolgimento del servizio. In questo caso ogni variazione dovrà essere comunicata tempestivamente e formalmente all'Assistente Sociale referente.
In relazione all'accadimento di eventi particolari (calamità naturali, ondate di calore, ecc.) potrebbe essere necessario modificare i Piani di Intervento sia in relazione ai giorni che agli orari, con previsione di reperibilità h24 di alcuni operatori. Tali modifiche saranno richieste dal referente dell'Amministrazione e concordate con il referente tecnico della ditta aggiudicataria.
L'ACOT, in casi particolari, può attivare, in situazioni di emergenza, un pacchetto di ore destinate all’Assistenza Domiciliare Integrata a favore di soggetti privi di assistenza a domicilio, concentrando l’erogazione del servizio in più ore consecutive al giorno. Tali interventi, essendo caratterizzati da situazioni di emergenza/urgenza, dovranno essere attivati con estrema tempestività e comunque entro 12 ore dalla comunicazione da parte del servizio competente.
SEUS (Servizio Emergenza Urgenza Sociale) attivo 365 giorni su 365, h24 può attivare in situazioni di emergenza/urgenza, un pacchetto di ore destinate sia all’Assistenza Domiciliare Integrata che all'assistenza domiciliare sociale. Tali interventi, essendo caratterizzati da situazioni di emergenza/urgenza, dovranno essere attivati con estrema tempestività e comunque entro 3 ore dalla comunicazione da parte del servizio competente.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'inserimento dei dati relativi alle prestazioni erogate di ADI con il Fondo della Non Autosufficienza, attraverso l'applicativo regionale.
7. Monitoraggio attività e coinvolgimento famiglie
Verifiche dirette: Come già specificato al punto 5) saranno effettuate riunioni con il coordinatore e gli operatori dell'affidatario e i referenti della SdS Senese, e con tutti gli attori coinvolti nei singoli progetti individualizzati;
Riunioni interne e allargate: L'affidatario effettuerà al suo interno riunioni con il personale, per la programmazione e supervisione dei servizi in atto.
Sono previste ogni 3 mesi riunioni tra l'affidatario e la SdS Senese al fine di monitorare l'andamento della gestione organizzativa, funzionale e delle attività del centro.
Qualora si ravvisino, da parte di ogni soggetto coinvolto (affidatario, SdS Senese e familiari), particolari e urgenti esigenze o problematiche saranno organizzate tempestivamente specifiche riunioni.
8. Valutazione
Saranno individuati gli strumenti di valutazione più efficaci al fine di acquisire l'esito e l'andamento del servizio domiciliare socio-assistenziale e domiciliare integrato durante l'anno.
Si prevede la somministrazione di questionari sulla qualità del servizio e degli operatori alle famiglie e/o rappresentanti legali.
La conservazione ed aggiornamento dei piani di intervento individuali sui singoli progetti darà modo di misurare la qualità di benessere e di crescita dei beneficiari anche in relazione agli obiettivi indicati nel progetto personalizzato e di vita.
9. Eventuali stati emergenziali
Qualora si manifestino, durante la vigenza del contratto in essere, nuovi stati emergenziali il progetto sarà rimodulato in base alla specifica normativa in merito.
ALL. B AL CAPITOLATO
Dipendente | Cod. livello contr. | Qta scatti maturati |
1 | C1 | 0 |
2 | C1 | 5 |
3 | C1 | 0 |
4 | C1 | 4 |
5 | C1 | 5 |
6 | D1 | 4 |
7 | C1 | 5 |
8 | C1 | 1 |
9 | C1 | 5 |
10 | C1 | 4 |
11 | C1 | 0 |
12 | C1 | 5 |
13 | C1 | 5 |
14 | C1 | 4 |
15 | D1 | 5 |
16 | C1 | 0 |
17 | C1 | 3 |
18 | C1 | 0 |
19 | C1 | 1 |
20 | C1 | 5 |
21 | C1 | 0 |
22 | C1 | 5 |
23 | C1 | 1 |
24 | C1 | 0 |
25 | C1 | 0 |
26 | C1 | 0 |
27 | C1 | 0 |
28 | C1 | 4 |
29 | C1 | 4 |
30 | C1 | 0 |
31 | C1 | 0 |
32 | C1 | 4 |
33 | C1 | 5 |
34 | C1 | 5 |
35 | D1 | 5 |
36 | C1 | 4 |
37 | C1 | 1 |
38 | C1 | 0 |
39 | C1 | 4 |
40 | C1 | 0 |
41 | C1 | 0 |
42 | C1 | 0 |