Condizioni generali di contratto
Condizioni generali di contratto
della ditta Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG
Le condizioni si applicano ai servizi di trasporto, deposito a magazzino, impiego di gru, spedizione e ricevimento, interventi di ricupero, oltre che all’impiego di piattaforme di lavoro e carrelli elevatori
1. Informazioni generali:
Tutte le prestazioni e i servizi della ditta Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH& Co KG (mandatario) vengono resi dietro applicazione delle presenti condizioni generali di contratto – pubblicate su xxx.xxxxxxxxxx.xx. Per la messa a disposizione di piattaforme di lavoro e carrelli elevatori trovano applicazione oltre a queste condizioni generali anche le »Condizioni speciali per piattaforme di lavoro e carrelli elevatori«, per i servizi di stoccaggio e trasferimento o custodia trovano applicazione anche le
»Condizioni speciali per deposito a magazzino e traffico del porto«, mentre per i trasporti su rotaia si applicano anche le
»Condizioni speciali ITB – Trasporto ferroviario internazionale« del mandatario.
Tutte le condizioni generali di contratto del mandatario sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx .
Eventuali condizioni divergenti del partner contrattuale (mandante) si applicano solo dietro espresso accordo scritto e solo per il singolo caso.
2. Offerta e stipula del contratto:
Tutte le otferte del mandatario non sono impegnative ed hanno una validità di 14 giorni dalla data dell’otferta, salvo diversamente pattuito. Al momento dell’accettazione dell’otferta il mandante deve inviare una conferma d’ordine, così facendo conferma la vali- dità delle presenti condizioni generali di contratto come pure di eventuali condizioni speciali. E’ ammessa una accettazione parziale dell’otferta solo se questo è previsto nell’otferta sottoposta oppure se l’accettazione parziale viene confermata dal mandatario.
Eventuali indicazioni telefoniche o verbali e accordi accessori del mandante diventano parte inte-grante del contratto solo se confermati per iscritto dal mandatario.
3. Portata dei servizi:
Il contenuto del servizio da prestarsi a cura del mandatario è quello risultante dall’otferta.
Salvo diversamente pattuito in maniera espressa, la messa a disposizione di attrezzature di lavoro da parte del mandata- rio avviene sotto forma di un contratto di locazione – correlato ad una ces-sione di manodopera nel caso di fornitura di personale – nell’ambito del quale l’attrezzo ceduto può essere impiegato secondo le istruzioni e a rischio del mandante.
Se il mandatario deve provvedere all’esecuzione sotto la propria responsabilità di servizi di sollevamento secondo le indicazioni del mandante, sussiste allora un contratto di trasporto (§§ 425tf UGB). Se l’esecuzione dei servizi di sollevamento è parte di un trasporto soggetto alla Convenzione CMR, anche il servizio di sollevamento è soggetto al CMR.
I prezzi otferti si basano sulle indicazioni messe a disposizione dal mandante, il quale è tenuto a comunicare in modo vincolante e completo tutte le circostanze del servizio che deve essere reso (caratteristiche del bene da sollevare o trasportare, punti di fissaggio, peso, vie d’accesso, ca-ratteristiche luogo di parcheggio …). Il mandante deve provvedere ad eventuali calcoli statici necessari. Il mandante risponde dei dati incorretti o incompleti forniti e delle relative conseguenze.
Tutte le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei servizi vengono richieste dal mandatario a rischio e a spese del mandante – salvo diversa pattuizione; su richiesta del mandante viene comunicata tipologia e portata delle autorizzazioni necessarie.
Qualora subentrino variazioni alla portata dei servizi (anche in seguito a condizioni e a pre-scrizioni delle autorità competenti) i maggiori servizi che ne derivano – anche nel caso sia pattuito un prezzo forfettario – devono essere pagati separatamente. Lo stes- so vale per eventuali servizi aggiuntivi risultanti da variazioni nel luogo d’installazione, tempi e durata dell’esecuzione dell’incarico, variazione della destinazione, proroga del termine di esecuzione dovuta a circostanze esterne ecc. Il mandatario è autorizzato ad addebitare supplementi di prezzo qualora i pesi etfettivi o le dimensioni come pure altre caratteristiche dei particolari da movimen- tarsi divergano dalle indicazioni fornite dal mandante.
Sono comunque da tenere sempre in considerazione le indicazioni d’uso e le avvertenze fornite, in presenza di dubbi sono da richiedere i necessari chiarimenti prima dell’inizio dei lavori.
4. Termini dei servizi e ritardi:
Il mandatario deve fornire la prestazione entro il termine pattuito, in mancanza di accordo entro un termine adeguato, in seguito ad avvenuto sollecito. In caso di ritardo il mandante deve concedere al mandatario una proroga adeguata. Eventuali diritti di mora possono essere esercitati solo dopo la scadenza di una adeguata proroga. Nel caso di eventuali danni subiti dal mandante a causa del ritardo sono da considerarsi le penali contrattuali da pagarsi al mandante solo se il mandatario è stato informato per iscritto di tali possibili conseguenze prima della presentazione dell’otferta e se è imputabile al mandatario dolo o negligenza.
Il rischio di ritardi nell’esecuzione dovuti a forza maggiore oppure a circostanze non imputabili ad alcuna parte contrattuale (ostacoli alla circolazione; condizioni atmosferiche; mancanza delle necessarie autorizzazioni; catastrofi naturali; pericolo per beni o per la salute in seguito alla fornitura del servizio ecc.) è a carico del mandante. Il termine d’esecuzione del mandatario si protrae pertanto della durata di tali circostanze. Il mandante è tenuto al pagamento del corri-spettivo per la durata dei tempi di fermo dovuti a tali circostanze.
Se per ragioni rientranti nella sfera del mandante lo svolgimento dell’incarico viene ritardato (ad esempio a causa di dati sbagliati all’inoltro dell’ordine, ritardo nella messa a disposizione del bene, vie di trasporto inadeguate o luoghi di sosta inadeguati ecc.) il mandatario è autorizzato ad addebitare i maggiori costi o le spese (anche nel caso di commesse a forfait) che ne derivano.
5. Risoluzione o recesso dal contratto:
E’ ammesso un recesso o una risoluzione anticipata del contratto da parte del mandante se il mandatario non rispetta i propri obblighi contrattuali nonostante la concessione di adeguata proroga oppure in presenza di giusta causa pattuita per iscritto.
E’ ammesso un recesso o una risoluzione anticipata del contratto da parte del mandatario se il mandante non rispetta i propri obblighi nonostante la concessione di una proroga oppure se subentrano delle circostanze, non per colpa del mandatario, che si traducono in difficoltà considerevoli o lasciano presupporre il danneggiamento di beni e/o la lesione di persone e il mandante non è in grado di eliminare tali circostanze entro un termine adeguato.
Qualora le autorizzazioni richieste per la realizzazioni dei servizi dovuti non vengano rilasciate, entrambe le parti contraenti possono avvalersi di un diritto di recesso, nel qual caso il mandante dovrà saldare le prestazioni fornite fino a quel momento dal mandatario.
6. Responsabilità delle parti contraenti:
Per i servizi soggetti al CMR del mandatario si applica esclusivamente il CMR. Spetta al mandante il rispetto delle norme per la protezione del carico.
Nel caso di locazioni di attrezzature correlate alla cessione di manodopera il mandatario risponde solo per la messa a disposi- zione di una attrezzatura conformemente all’accordo ed even-tualmente di personale idoneo.
Per i servizi di sollevamento si applicano le norme relative al contratto di trasporto. Nel caso di danni al bene oggetto del sol- levamento il mandatario otfre una assicurazione sul gancio che prevede una somma assicurata di EUR 75.000,00. Se il mandante pretende una copertura maggiore, dovrà comunicarlo per iscritto al mandatario congiuntamente al valore del bene da sollevare. Se il mandante dovesse coprire da sé una tale assicurazione, dovrà allora co-assicurare il mandatario oppure provvedere ad una rinuncia al regresso dell’assicurazione nei confronti del mandatario e dei suoi collaboratori. La responsabilità del mandatario per tutti i danni risultanti dal danneggiamento del bene sollevato è limitata in ogni modo alla prestazione assicurativa.
Non viene assunta alcuna responsabilità per i danni che subentrano sul bene ricuperato durante il ricupero.
In ogni modo il mandatario ed i collaboratori da questo impiegati rispondono dei danni materiali e patrimoniali causati al mandante durante l’esecuzione del servizio solo in presenza di dolo o negligenza da parte del mandatario o dei suoi collaboratori (la manodopera ceduta nell’ambito di una locazione di attrezzature non è da ritenersi un collaboratore del mandatario). E’ esclusa la responsabilità per colpa lieve, ad esclusione dei danni alle persone. Il mandatario e i suoi colla- boratori non rispondono inoltre del caso o degli eventi di forza maggiore tanto meno dei danni conseguenti, del mancato profitto, della perdita di interessi e dei danni risultanti da diritti di terzi. La responsabilità del mandatario e dei collaboratori da questo impie- gati è limitata all’ammontare della copertura del contratto d’assicurazione di responsabilità civile verso terzi stipulato.
Per il personale non messo a disposizione dal mandatario come pure per i danni risultanti risponde esclusivamente il mandante,
ciò vale in particolare per le persone che forniscono le necessarie istruzioni al personale del mandatario. Lo stesso dicasi per i danni risultanti dalle indicazioni o istruzioni fornite alla parte che riceve o spedisce, ad un operatore di gru o ad un conducente di camion e per quelli emergenti in seguito all’adempimento di tali istruzioni (ad esempio movimenti della gru con l’aiuto di un incaricato in caso di scarsa visibilità, azioni del coordinatore del cantiere, istruzioni al conducente di un camion o ad un operatore di gru, ecc.).
Se il mandatario dovesse rispondere nei confronti di terzi per la colpa di tale personale, allora il mandante è tenuto alla relativa salvaguardia e tutela.
Il mandante è tenuto a comunicare per iscritto tempestivamente, al più tardi entro tre giorni lavorativi, i danni provocati dalla prestazione del mandatario.
7. Esecuzione della commessa:
Il mandante deve predisporre e mantenere in condizioni adeguate il bene oggetto del trasporto o del sollevamento o ricupero e provvedere per proprio conto e a proprio rischio a tutti i presupposti tecnici previsti per l’esecuzione dell’incarico e a mantenerli durante l’esecuzione dello stesso.
Il mandante ha un obbligo di informazione e chiarimento nel senso che deve comunicare tutte le circostanze e le caratteristiche necessarie per l’esecuzione del servizio o l’installazione della gru, in particolare le caratteristiche del suolo e la portata del luogo di installazione della gru, oltre agli accessi, a tutti gli impianti/costruzioni presenti come canali, pozzetti, tubazioni, condotti di linee e altri aspetti necessari per una valutazione statica dello svolgimento del servizio richiesto.
Non rispondiamo dei danni al raccordo di accesso (carichi assi) e dei danni di compressione nell’area di installazione della gru (pressione di appoggio). Il fissaggio spetta al mandante.
8. Diritto di compensazione e trattenuta:
Il mandante non è autorizzato a compensare eventuali propri crediti (etfettivi o presunti) con crediti del mandatario, a meno che il credito del mandante sia stato riconosciuto per iscritto dal mandatario stesso o stabilito giudizialmente. Il mandante non è auto- rizzato a trattenere eventuali pagamenti in scadenza.
9. Pagamento:
Le fatture del mandatario hanno scadenza al ricevimento, e devono essere saldate senza detrazione alcuna. In caso di ritardo sono da prevedersi interessi di mora come pure i costi connessi al recupero del credito. Il mandatario è comunque autorizzato ad emet- tere mensilmente fatture parziali per i servizi già resi. In caso di procedura d’insolvenza sul patrimonio del mandante il mandatario è autorizzato ad emettere fatture parziali settimanali, fatti salvi tutti gli ulteriori diritti a questo spettanti.
10. Condizioni di trasporto:
I contratti di trasporto etfettuati dal mandatario – ad eccezione dei contratti di trasporto per conto terzi in cui il mandatario deve mettere a disposizione del mandante un veicolo equipaggiato per un carico qualsiasi secondo le istruzioni del mandante, sono soggetti al CMR.
11. Disposizioni finali; Diritto; Foro competente:
Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto risultassero invalide o lo divenissero, è fatta salva la validità delle restanti disposizioni. Le clausole invalide dovranno essere sostituite da una disposizione valida corrispondente allo scopo della clausola originaria.
Luogo di pagamento e di adempimento per le parti contraenti è la sede della filiale interessata del mandatario.
Come foro competente viene pattuito il tribunale competente per materia di Wels/Austria.
Trova applicazione esclusivamente il diritto austriaco con esclusione delle norme che regolano i conflitti di legge.
Marzo 2012