CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO IN MATERIA DI TELELAVORO.
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO IN MATERIA DI TELELAVORO.
In data 11 ottobre 2010 presso la sede della Provincia di Siena, la delegazione trattante di parte pubblica composta da:
Xxxxxxx Xxxxxxx – Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx – Dirigente Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxx - P.O. Gestione Economica e contributiva del rapporto di lavoro e la delegazione trattante di parte sindacale composta da:
Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx,
Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx
si sono riunite per sottoscrivere il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 lettera f) del ccnl stipulato in data 1/4/1999, nonché ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del ccnl quadro sottoscritto in data 23.03.2000
premesso
- che la Legge 16 giugno 1998 n. 191 all’art. 4 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 secondo comma del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 possono avvalersi di forme di lavoro a distanza (di seguito definite “telelavoro”) al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e realizzazione di economie di gestione, a condizione che ai lavoratori sia garantita parità di salario e siano predeterminate le modalità per la verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa;
- che la medesima legge, nonché il Regolamento di attuazione D.P.R. 8 marzo 1999 n. 70, assegnano alla contrattazione collettiva il compito di stabilire i criteri di assegnazione dei dipendenti al telelavoro e la relativa disciplina del trattamento economico e normativo;
- che il ccnl 01.04.1999 del comparto Regioni Autonomie Locali all’art. 4 comma 2 lett. f, prevede che sia oggetto di contrattazione collettiva in sede decentrata la seguente materia: ”implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi”;
- che il 23.03 2000 è stato sottoscritto l’Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 4 comma 3 della legge 16 giugno 1998 n. 191, il quale rinvia:
- alla contrattazione integrativa gli eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi necessari dalle particolari condizioni della prestazione
- alla informazione preventiva delle XX.XX. ed alla eventuale successiva concertazione, la definizione delle modalità di realizzazione dei progetti e l’ambito delle professionalità impiegate mediante il telelavoro;
- che con delibera Giunta Provinciale n. 219 del 03.08.2010 è stata approvata l’ipotesi di contratto collettivo decentrato in materia di telelavoro sottoscritto da questa Amministrazione in data 16.12.2009 con la delegazione trattante di parte sindacale composta dalla RSU e dai rappresentanti delle XX.XX. territoriali di categoria;
- Visto l’art. 1 del CCNLdel 14/09/2000;
tutto ciò premesso
tra le parti si conviene quanto segue
Art. 1 Finalità
1) Le parti convengono preliminarmente sul fatto che le potenzialità positive del telelavoro, sul piano sociale ed economico, necessitano di appropriate regole e strumenti idonei ad assicurare:
a) alla Provincia di Siena la concreta possibilità di avvalersi funzionalmente di tale forma di flessibilità lavorativa;
b) al lavoratore di scegliere, in casi specifici, una diversa modalità di prestazione del lavoro che concili le esigenze della vita lavorativa con la vita familiare e che, comunque. salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle sue legittime aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo ed alla dinamica dei processi innovatori.
Art. 2 Definizioni
1) Nel presente contratto l’espressione:
a) “prestazione di telelavoro” indica la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente presso un luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l’Amministrazione Provinciale.
b) “incarico di telelavoro” indica l’accordo concluso tra il telelavoratore ed il dirigente responsabile del servizio di appartenenza, con cui si stabilisce la durata, il contenuto e quant’altro risulti necessario per svolgere una prestazione di telelavoro;
c) “telelavoratore” indica il dipendente che svolge una prestazione di telelavoro ;
d) “sede di lavoro” indica quella dell’ufficio a cui il dipendente è assegnato e nel cui organico resta anche durante l’esercizio del telelavoro
e) “postazione di lavoro”indica il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di programmi informatici che consente lo svolgimento dell’ attività di telelavoro che può corrispondere sia con il domicilio del dipendente addetto al telelavoro che con il tele centro;
f) “telecentro” indica un centro o ufficio dell’Amministrazione attrezzato per lo svolgimento del telelavoro, de localizzato sul territorio e pertanto diverso da quello di assegnazione organica del lavoratore e più vicino alla sua abitazione.
Art. 3
Progetto generale di telelavoro
1) Nell’ambito degli obiettivi fissati annualmente, sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili dei servizi e previa informazione ed eventuale incontro con i soggetti sindacali di cui all’art. 10 comma 2 del ccnl 01.04.1999, la Giunta Provinciale approva il progetto generale di telelavoro, con il quale individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, il numero dei
dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, nonché il reperimento di apposite risorse per il relativo svolgimento.
Art. 4
Progetti speciali di telelavoro
1) Il progetto speciale di telelavoro è approvato dal dirigente responsabile del servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d’intesa con il dirigente responsabile del Sistema informativo.
2) Il progetto specifico indica: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative, ove necessarie, l’indicazione dei costi e dei benefici, diretti ed indiretti che si prevede di realizzare con l’attuazione del progetto.
Art. 5
Criteri di assegnazione ai progetti di telelavoro
1) Il Dirigente del Servizio Risorse Umane procede alla assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste dai progetti specifici e con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza.
2) In caso di richieste superiori al numero delle posizioni il Dirigente utilizzerà, secondo l’ordine di priorità rappresentato, i seguenti criteri di scelta:
- situazioni di disabilità psicofisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro
- esigenze di cura di figli minori di anni otto
- esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate
- maggiore tempo di percorrenza dall’abitazione del dipendente alla sede.
Art. 6
Modalità di assegnazione ai progetti di telelavoro
1) Il Dirigente del Servizio Risorse Umane procede all’assegnazione delle posizioni di telelavoro con disposizione scritta.
2) Il lavoratore sottoscrive un atto integrativo temporaneo del proprio contratto individuale di lavoro subordinato, in relazione alle nuove condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa, secondo le clausole derivanti dal presente contratto collettivo e dal progetto generale e speciale di telelavoro.
3) L’assegnazione è revocabile, anche prima della sua scadenza, a richiesta scritta e motivata del lavoratore nel rispetto delle condizioni previste dal progetto di telelavoro.
4) L’amministrazione può revocare d’ufficio, anche prima della scadenza, l’assegnazione del lavoratore a progetti di telelavoro, reintegrandolo nell’ordinario rapporto presso la sede di lavoro originaria, secondo modalità e tempi compatibili con le esigenze di ambedue le parti.
Art. 7 Rapporto di lavoro
1) L’assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in corso che resta regolato dalle norme pattizie e legislative vigenti nell’Ente, fatti salvi gli aspetti indicati nel presente contratto.
2) Resta inalterato il regime giuridico relativo a copertura assicurativa, ferie, malattie, permessi, aspettative ed altri istituti qui direttamente non contemplati.
3) Al telelavoratore è garantito il mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi rispetto all’ attività svolta nei locali aziendali.
4) Al telelavoratore è garantita pari opportunità circa iniziative formative e sviluppo professionale rispetto ai lavoratori che operano in sede con preferenza per i sistemi di formazione a distanza.
Art. 8 Sede di lavoro
1) E’ prevista un’alternanza tra lavoro a distanza e lavoro in ufficio per i contatti e le verifiche necessarie al corretto svolgimento dell’attività del lavoratore, in modo variabile secondo il tipo di attività telelavorabile e comunque con garanzia di rientro in ufficio per almeno un giorno alla settimana.
2) I rientri periodici in ufficio, anche ai fini dell’attribuzione del diritto al buono pasto, non comporteranno alcun trattamento diverso da quello spettante agli altri lavoratori, in quanto per sede di lavoro nei giorni di rientro si intende quella dell’ufficio al quale il lavoratore è assegnato; negli altri giorni si intende il domicilio del lavoratore o il telecentro dove la prestazione di lavoro è abitualmente resa.
3) Negli spostamenti tra la sede dell’ufficio ed il tele centro/postazione di telelavoro, non si applica la normativa in materia di missioni.
4) La postazione di lavoro del dipendente temporaneamente in telelavoro rimarrà disponibile ed agibile per tutto il periodo presso l’ufficio di appartenenza, salvo intese diverse con il telelavoratore.
Art. 9
Postazione domiciliare di telelavoro
1) La postazione domiciliare di telelavoro è il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di programmi informatici, che consente lo svolgimento di attività di telelavoro.
2) La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura ed a spese dell’Ente, sul grave gravano altresì la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente ed i relativi costi.
3) I collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese dell’ente, sul quale gravano altresì tutte le spese di gestione e di manutenzione.
4) Il lavoratore è tenuto a consentire, con modalità concordate nel progetto, l’accesso alle attrezzature di cui ha l’uso, da parte degli addetti alla manutenzione, nonché del responsabile della sicurezza per la verifica della corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza in relazione alla postazione e alle attrezzature tecniche ad essa collegate e dovra, inoltre, attenersi alle norme di sicurezza vigenti e alla istruzioni impartite.
5) La postazione di telelavoro deve essere utilizzata esclusivamente per le attività inerenti al rapporto di lavoro.
6) Nell’ambito del progetto l’Ente definirà le modalità per assicurare adeguate comunicazioni con il contesto organizzativo nel quale il dipendente opera.
Art. 10
Misure di prevenzione e protezione
1) Al telelavoratore si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modifiche (comprese le norme relative alla sorveglianza sanitaria).
2) L’Amministrazione ed il dipendente – ognuno nei limiti delle rispettive attribuzioni – si impegnano affinché la prestazione di telelavoro si svolga in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori.
3) La installazione della postazione di telelavoro, nel telelavoro a domicilio, verrà effettuata in locali segnalati dal lavoratore e che siano in linea con la normativa riguardante la sicurezza del lavoro, con particolar riguardo all’impiantistica elettrica (L. 46/90), sulla base di indicazioni tecniche fornite dall’Ufficio prevenzione e Protezione.
4) Il lavoratore si impegna a presentare, prima dell’avvio effettivo del telelavoro, il certificato di conformità relativo all’impianto elettrico, ovvero copia della dichiarazione presentata al Comune di residenza se non ancora registrata, ovvero certificazione relativa al rispetto dell’articolo 5 comma 8 del DPR n. 447 del 6 dicembre 1991, regolamento attuativo della L. 46/90, per impianti privi di dichiarazione di conformità.
5) Ciascun dipendente addetto al telelavoro deve ricevere preventivamente una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio ambiente di lavoro ed alle proprie mansioni.
6) Saranno responsabilità del lavoratore tutte le inadempienze in riferimento all’articolo 20 del D.Lgs 81/08 in cui si prescrive che ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, sancendo cos’ la responsabilizzazione del lavoratore rispetto alla propria autotutela.
7) L’Amministrazione garantirà ai telelavoratori la copertura assicurativa per la copertura dei seguenti rischi:
• danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave, e inclusi furto o danni subiti;
• danni a cose o a terzi causati dalle stesse attrezzature.
Art. 11
Modalità di svolgimento della prestazione
1) Le modalità di svolgimento della prestazione vengono concordate nell’incarico di telelavoro redatto sulla base del relativo progetto speciale.
2) Il lavoratore è libero di organizzare, nel contesto del limite ordinario di 36 ore settimanali o di quello inferiore se il suo rapporto è a tempo parziale, i tempi ed i modi di realizzazione del risultato previsto nell’incarico di telelavoro.
3) In relazione alle ordinarie modalità di svolgimento della prestazione, le ordinarie funzioni gerarchiche ordinariamente inerenti il rapporto di lavoro subordinato saranno espletate per via telematica o telefonica, durante le giornate di lavoro a distanza.
Art. 12
Orario di svolgimento della prestazione
1) L’attività di telelavoro avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero definito dalla normativa vigente e sarà distribuito secondo le valutazioni del lavoratore, compatibilmente con le esigenze del lavoro, nell’arco della giornata, con la sola eccezione di due ore anche non continuative, da concordare con il dirigente responsabile, nell’ambito del normale orario di lavoro, durante le quali deve essere garantita la reperibilità per comunicazioni e contatti da parte dell’Amministrazione.
2) Il lavoratore che svolge attività di telelavoro nei tele centri certifica la propria presenza in servizio attraverso l’impiego degli ordinari strumenti di rilevazione automatica (orologi marcatempo).
3) Il lavoratore è comunque tenuto sotto la sua responsabilità a redigere un rapporto di attività giornaliera in cui siano evidenziati l’ora di avvio e di cessazione del lavoro, nonché le eventuali interruzioni per recupero o permesso.
Tale rapporto deve essere reso disponibile in via telematica al dirigente responsabile entro la giornata lavorativa immediatamente successiva.
4) Non sono previste prestazioni straordinarie, notturne e festive.
5) Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al lavoratore saranno considerati utili ai fini del completamento dell’orario di lavoro.
6) In caso di fermi prolungati per cause strutturali, l’Amministrazione concorderà con il telelavoratore il temporaneo rientro presso la sede di lavoro.
Art. 13
Retribuzione e salario accessorio
1) Il trattamento economico spettante ai telelavoratori non subisce alcuna modifica rispetto a quanto previsto per gli altri lavoratori di pari categoria e profilo professionale
Art. 14
Verifica dell’adempimento della prestazione
1) La verifica dell’adempimento della prestazione è effettuata dal dirigente responsabile del Servizio che ha proposto il progetto speciale di telelavoro.
2) L’analisi ed i rapporti sulla produttività dei telelavoratori, ricavati sulla base di dati raccolti anche a mezzo del sistema informatico-telematico, non costituiscono violazione dell’art. 4 della legge 20.05.1970 n. 300, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.