Documento di consultazione
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Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto
I. Temi sottoposti alla consultazione
Premessa
L’art. 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito “Codice”) prevede, al comma 1, che l’ANAC formuli una proposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’adozione di linee guida che individuino le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività descritta al comma 3 del citato art. 101, ossia il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, finalizzato a garantire che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il medesimo comma 3 attribuisce, inoltre, al direttore dei lavori, in via esclusiva, la competenza ad interagire con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici dell’esecuzione del contratto, attribuendogli espressamente la responsabilità dell’accettazione dei materiali e del controllo quantitativo e qualitativo degli stessi con riferimento alle norme nazionali ed europee.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 111, le linee guida devono garantire trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità.
Non rientrano nell’ambito di applicazione di tali linee guida gli appalti nel settore dei beni culturali, per i quali l’art. 147, comma 1, del Codice stabilisce che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, sono stabiliti i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati dell’attività di direzione dei lavori (nonché di quelli incaricati della progettazione e del collaudo) in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonché i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori.
Nel presente documento vengono indicati gli elementi che si intende trattare nell’atto di proposta e le possibili soluzioni prospettate.
Si invitano, pertanto, i partecipanti alla consultazione a voler inviare osservazioni, valutazioni e proposte in ordine ad eventuali integrazioni, soluzioni alternative, elementi da semplificare ovvero eliminare, in quanto rivelatisi superflui nella pratica o non più attuali. Più in generale si sollecitano proposte di semplificazione, da realizzare anche mediante l’uso di metodologie e strumentazioni elettroniche.
II. Profili generali della figura del direttore dei lavori (art. 101, Codice)
1. Il direttore dei lavori opera sulla base delle “istruzioni” o ordini di servizio ricevute dal Responsabile unico del procedimento (Rup), necessarie a garantire la regolare esecuzione dei lavori. L’art. 101, comma 1, del Codice affida al Rup la direzione dell’esecuzione dei contratti, al fine di assicurare il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni, prevedendo che, nella fase dell’esecuzione,
«si avvale» del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, oltre che di altri soggetti (coordinatore in materia di salute e di sicurezza previsto dal d.lgs. 81/2008, collaudatore/commissione di collaudo, verificatore della conformità) e che «accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate». Conseguentemente il direttore dei lavori:
1) presenta periodicamente al Rup un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni;
2) trasmette al Rup la perizia tecnica redatta dall’esecutore per proporre variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori;
3) redige una relazione particolareggiata per il Rup in caso di Durc dell’esecutore negativo per due volte;
4) comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l’imprenditore.
Nel nuovo contesto normativo l’Autorità ritiene importante precisare i rapporti tra direttore dei lavori e responsabile del procedimento nel caso in cui quest’ultimo impartisca un ordine di servizio che secondo il direttore dei lavori potrebbe compromettere la regolare esecuzione dell’opera. In simile ipotesi il direttore dei lavori deve comunicare per iscritto al responsabile del procedimento le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso e soltanto se quest’ultimo conferma la propria posizione il direttore dei lavori deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute, purché dalle stesse non derivino danni a cose o persone.
2. L’art. 101, comma 2, del Codice prevede che: 1) la nomina del direttore dei lavori deve effettuarsi prima dell’avvio delle procedure di gara; 2) i compiti e le funzioni di direzione dei lavori devono essere attribuite ad un solo soggetto; 3) in relazione alla complessità dell’intervento il direttore dei lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere.
Di conseguenza, si avrà la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” nel caso in cui, per la complessità dell’intervento, si sia realizzata - accanto alla nomina del direttore dei lavori - anche quella di uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere. Il direttore individua le attività da delegare ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere, definendone il programma e coordinandone l’attività. La costituzione dell’Ufficio di direzione lavori è altresì dovuta nel caso in cui il direttore dei lavori nominato risulti sprovvisto dei requisti professionali per l’assunzione delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
3. Rimangono, infine, da considerare i rapporti tra il direttore dei lavori ed il direttore tecnico dell’impresa esecutrice. Quest’ultima provvede all’esecuzione delle lavorazioni affidandone la responsabilità ad un proprio direttore tecnico, a cui spetta l’assunzione delle decisioni e delle iniziative necessarie per garantire la realizzazione a regola d’arte dell’opera e la conformità della stessa al progetto. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1655 c.c., secondo il quale il contratto d’appalto deve svolgersi con l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a rischio dell’esecutore, il direttore dei lavori esercita il potere dispositivo, connesso ai compiti previsti dall’art. 101, comma 1 del Codice, qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformità dell’opera al progetto e la sua corretta esecuzione.
4. Il direttore dei lavori è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c. e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.. Lo stesso, pur non dovendo essere presente in cantiere durante tutto l’arco temporale in cui si svolgono le lavorazioni deve, comunque, assicurare una presenza continua ed adeguata in considerazione dell’entità e della
complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire ed all’eventuale costituzione dell’ufficio di direzione.
III Attività preliminari del direttore dei lavori
Le attività del direttore dei lavori si sviluppano in momenti diversi e successivi, interessando non solo la fase esecutiva dell’opera, ma anche una fase preliminare. Quest’ultima si pone a monte dell’avvio della procedure di scelta del contraente, che, accanto all’avvenuta validazione del progetto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 26, comma 8, presuppone anche la preventiva acquisizione da parte del medesimo Rup dell’attestazione del direttore dei lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.
Tale attestazione è rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori.
Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del Codice lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del Rup, provvede alla consegna dei lavori ed è responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna, che deve essere redatto in duplice esemplare ed in contraddittorio con l’esecutore, deve contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori;
d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo prevedendo anche i casi in cui il direttore dei lavori può procedere alla consegna dei lavori parziale o alla consegna d’urgenza. In tale ultimo caso il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire e, in caso di mancata stipula del contratto, il direttore dei lavori tiene conto di quanto prediposto o sommistrato dall’esecutore, ai fini del rimborso delle relative spese.
Il direttore dei lavori cura, quindi, la consegna dei lavori, comunicando all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto; sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del
tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Nel caso in cui la consegna avvenga in ritardo, per fatto o colpa della stazione appaltante l’esecutore può richiedere il recesso del contratto e, in caso di accettazione da parte della stazione appaltante, avere il diritto ad un rimborso per le spese contrattuali nonché per le altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro; b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro; c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro. Il capitolato speciale quantifica il rimborso a favore dell’esecutore, fermi restando i menzionati limiti.
Nel caso di rifiuto dell’istanza di recesso e di tardiva consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
In ogni caso, la facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
Può inoltre verificarsi che, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, ossia per ragioni non derivanti da avvenimenti straordinari e imprevedibili; in tal caso la sospensione non può durare oltre sessanta giorni e trascorso inutilmente tale termine, l’esecutore ha diritto ai compensi e agli indennizzi sopra indicati con riferimento alla consegna dei lavori in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante.
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori trasmette copia del relativo verbale al Rup e dalla data di sottoscrizione del verbale da parte del direttore dei lavori e dell’esecutore, decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
Infine, nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l’esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, si sospende la consegna e la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
IV. Attività di controllo
L’art. 101, comma 3, del Codice specifica alcune delle attività che rientrano nei compiti del direttore dei lavori:
a) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvede alla segnalazione al Rup, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’art. 105 del Codice;
d) svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza.
Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate; controlla che le stesse svolgano effettivamente la parte di lavori subappaltati nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; accerta le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; verifica che l’affidatario pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e che l’affidatario corrisponda i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (v. art. 105, comma 14, del Codice).
Inoltre il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:
1. in caso di risoluzione contrattuale, cura la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna;
2. verifica che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
3. determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
4. redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
5. redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni (controllo tecnico e amministrativo);
6. dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve iscritte ai sensi dell’art. 205, comma 1, del Codice, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata;
1. Attività di controllo tecnico amministrativo
1.1 Poteri di vigilanza e di controllo tecnico amministrativo (art. 101 Codice) Tramite il direttore dei lavori l’amministrazione appaltante esercita una continua vigilanza sullo svolgimento dei lavori che, oltre a concretarsi in una supervisione e rilevazione dell’andamento qualitativo e quantitativo dei lavori, attraverso registrazioni, stati avanzamento, consegna e sospensione
dei lavori, è caratterizzata anche per un controllo più significativo, mediante verifiche, misurazioni, accettazione materiali, che include anche il potere di impartire direttive ed istruzioni incidenti sulla conduzione stessa dei lavori. Infatti, nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Rup al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto, tra cui il compito di identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi, di individuare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e prevedere le adeguate azioni correttive, di dirigere le lavorazioni specialistiche.
Rientrano tra i compiti del direttore dei lavori anche il controllo sulle varianti, con le modalità descritte al paragrafo 1.5.
Il direttore dei lavori dispone modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale.
1.2 Accettazione dei materiali (art. 101, Codice)
Nell’ambito delle specifiche attività di controllo tecnico affidate al direttore dei lavori, l’art. 101 comma 3 del Codice prevede espressamente quella di accettazione dei materiali, da svolgersi «sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti».
In particolare, si richiama l’attenzione sui seguenti principi:
i) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità;
ii) il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese;
iii) possibilità di mettere in opera i materiali e i componenti solo posto l’accettazione del direttore dei lavori;
iv) accettazione “definitiva” dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera;
v) non rilevanza dell’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata;
vi) riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo;
vii) possibilità per il direttore dei lavori o per l’organo di collaudo di disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute utili dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore;
viii) individuazione dei materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni, effettuazione dei conteggi da presentare alla stazione appaltante; verifica dell’eventuale maggiore onerosità subita dall’esecutore, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall’esecutore rispetto a quello del momento dell’offerta.
Il direttore dei lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere.
1.3 Verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione
Nelle attività di controllo tecnico attribuite espressamente dal Codice al direttore dei lavori rientra anche «la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati» (art. 101, comma 3, lett. b). Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, finalizzato a mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico dell’opera, costituisce un allegato necessario del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23, comma 8, del Codice. L’art. 102, comma 10, del Codice stabilisce altresì che al termine del lavoro deve essere redatto l’aggiornamento del piano di manutenzione e, visto il disposto di cui al citato art. 101, tale competenza è del direttore dei lavori. Il piano di manutenzione comprende il programma di manutenzione, il manuale d’uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, che in considerazione delle scelte effettuate dall’esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposti - a cura del direttore dei lavori medesimo - al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all’atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti.
1.4 Aggiornamento del cronoprogramma, attestazione sullo stato dei luoghi e sospensione dei lavori (artt. 101, 107, Codice)
Il direttore dei lavori svolge un’importante funzione anche nella scansione dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e sono successivamente fissati nel programma esecutivo dettagliato, che l’esecutore deve elaborare prima dell’inizio dei lavori. In tale programma esecutivo sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. A tale riguardo, occorre rilevare innanzitutto che il direttore dei lavori – anche ai sensi dell’art. 101, comma 4, lett d), del Codice che elenca i compiti delegabili ai direttori operativi - cura l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori. Tale compito appare di particolare rilevanza sia al fine di individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsione contrattuali, sia per fornire indicazioni al Rup per l’irrogazione delle penali da ritardo.
Fermo restando che l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell’appalto, l’art. 107 del Codice - stabilisce che qualora circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale da inviare al Rup entro cinque giorni, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107, tra le quali, in particolare, le ragioni della sospensione. In tale evenienza, durante la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Il direttore dei lavori, quindi, è responsabile di un’eventuale sospensione illegittima perché non rientrante nei casi eccezionali previsti dalla normativa vigente e svolge una funzione di
accertamento dello stato dei lavori e del cantiere al momento della sospensione, che assume particolare rilevanza ai fini di una eventuale quantificazione del risarcimento dovuto all’appaltatore in caso di prolungamento della sospensione oltre i limiti della legittimità.
Anche il verbale di ripresa dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal direttore dei lavori e inviato al Rup ai sensi dell’art. 107 del Codice, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione; tale verbale, sottoscritto anche dall’esecutore, reca l’indicazione del nuovo termine contrattuale.
A tal riguardo, occorre aggiungere che nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e la stazione appaltante non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore stesso può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Infine, il direttore dei lavori - a fronte della comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori – procede ad effettuare i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore e a rilasciare tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste in caso di ritardata esecuzione.
Con riferimento alla ultimazione dei lavori, sembra opportuno specificare che a norma dell’art. 107, comma 5, del Codice, nel caso in cui l’esecutore, per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Su tale istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore comunica, quindi, l’ultimazione dei lavori al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, come sopra indicato.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
L’art. 102, comma 9, del Codice prevede, inoltre, che al termine del lavoro deve essere redatto l’aggiornamento del piano di manutenzione e una relazione sui risultati raggiunti.
1.5 Esecusione dei lavori: varianti in corso d’opera e contestazioni dell’esecutore
(artt. 106, 107 Codice)
Come sottolineato in precedenza, rientra nei compiti del direttore dei lavori disporre variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, previa approvazione della stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 106 del Codice. Il direttore dei lavori sopporta le conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto
regolare autorizzazione (sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti). In caso di variazioni al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizione per la rimessa in pristino
Il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup. A quest’ultimo è poi demandato l’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d’opera, provvedendovi con apposita relazione. In particolare, nei casi indicati dall’art. 106, comma 1, lett. c), del Codice, il Rup, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione.
Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono quindi approvate dall’organo decisionale della stazione appaltante su parere dell’organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Rup, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
L’art. 106, comma 12, del Codice dispone al riguardo che la stazione appaltante, nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione. In particolare, il Rup deve darne comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice.
La stazione appaltante può inoltre disporre varianti in dimunzione nel limite del quinto dell’importo del contratto. Tale facoltà, tuttavia, deve essere comunicata all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo.
Sempre in tema di variazioni al contratto in corso di esecuzione, si evidenzia che anche l’esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario
dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il direttore dei lavori ricevuta la proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Rup unitamente al proprio parere; il Rup entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
Le economie risultanti dalla proposta migliorativa in tal modo approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal Rup.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del Rup prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Infine, si evidenzia che il direttore dei lavori assume anche il compito di comunicare al Rup eventuali contestazioni dell’esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei lavori. In tali casi, il Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia; all’esito, il Rup comunica la decisione assunta all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
1.6 Sinistri alle persone e danni
Nel corso dell’esecuzione dei lavori possono verificarsi sinistri alle persone o danni alle proprietà. In tali casi, il direttore dei lavori deve compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento.
Nei casi in esame, restano a carico dell’esecutore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:
1. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell'appalto;
2. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In particolare, nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’appaltatore;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
2. Attività di controllo amministrativo contabile
Il direttore dei lavori svolge un ruolo fondamentale nel procedimento di controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Si tratta, in sintesi, di classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché di trasferire poi i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite al momento del loro accadimento e quindi devono procedere di pari passo con l’esecuzione.
2.1 Documenti contabili
Il direttore dei lavori provvede all’accertamento ed alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinchè possa sempre:
a) rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
b) controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c) promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Con riferimento a quanto sopra, sono di seguito descritti i compiti attribuiti al direttore dei lavori, in relazione ai diversi documenti contabili:
a) il giornale dei lavori: è tenuto dal direttore dei lavori per annotare in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, il nominativo, la qualifica ed il numero degli operai impiegati, l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori, l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori; contiene inoltre l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, nonché gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Rup e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Rup, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell’assistente.
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste: sono compilati dal direttore dei lavori che esegue la misurazione e classificazione delle lavorazioni; il direttore dei lavori cura che i libretti o i xxxxxxxxxx siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o del tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Inoltre, in caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
c) il registro di contabilità: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L’iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. In apposita Sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l’intera contabilizzazione dell’opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’appaltatore. Per tale ragione il registro è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento; se l’esecutore firma con riserva, il direttore dei lavori deve esporre le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore; in mancanza il direttore dei lavori sarà responsabile per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Le riserve, quantificate in via definitiva dall’esecutore, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto dell’appalto idoneo a riceverle successivamente all’insorgenza o alla cessazione del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. Solo in casi eccezionali, ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. Il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. Il direttore dei lavori propone al Rup in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.
d) lo stato di avanzamento lavori e certificato per pagamento delle rate: in esso il direttore dei lavori riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora e a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento in esame, in relazione all’indicazione di tutte le lavorazioni eseguite, deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al Rup, per l’emissione del certificato di pagamento; tale certificato è, quindi, inviato dal Rup alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal Rup è annotato nel registro di contabilità.
e) il conto finale dei lavori e relativa relazione: è compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le
riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 del Codice o l’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato (non superiore a trenta giorni), o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il Rup, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. Il direttore dei lavori sottoscrive ogni documento contabile, conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni inserite negli stessi da ciascun soggetto da lui incaricato.
2.2 Programmi informatici per la tenuta della contabilità
La contabilità dei lavori è di norma effettuata mediante l’utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto della disciplina contenuta nella presente proposta di linee guida. Qualora la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal Rup. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure è compiuta attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in contraddittorio con l’esecutore. I fogli stampati e numerati devono essere firmati dal Rup e dall’esecutore e devono essere raccolti in un unico registro.
2.3 Contabilità semplificata
Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del direttore dei lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può invece essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
2.4 Collaudo
L’art. 102 del Codice stabilisce che il direttore dei lavori, unitamente al Rup, controlla la regolarità dell’esecuzione del contratto, costituindo quindi l’interfaccia del collaudatore ai fini dell’espletamento delle sue funzioni. Ciò premesso il direttore dei lavori:
1) fonisce al collaudatore i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare;
2) trasmette all’organo di collaudo, per il tramite del Rup, gli ordini di servizio e i rapporti periodici emessi nel corso dei lavori;
3) presenzia alle visite di collaudo;
4) dà avviso all’esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori del giorno fissato per la visita di collaudo;
5) firma i processi verbali della visita di collaudo;
6) accerta che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli dall’organo di collaudo e a tal fine rilascia apposita dichiarazione;
7) per i contratti pubblici di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, rilascia il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo e del certificato di verifica di conformità; il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori, è confermato dal responsabile de procedimento;
8) in caso di prese in consegna anticipata (ossia prima che intervenga l’emissione del certificato di collaudo provvisorio) unitamente al responsabile del procedimento sottoscrive il verbale redatto dall’organo di collaudo relativo alla verifica dell’esistenza delle condizioni per procedere alla predetta consegna.
3. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo
3.1 Ordini di servizio
Il direttore dei lavori impartisce all’esecutore le disposizioni e istruzioni necessarie tramite ordini di servizio che devono essere vistati dal Rup, comunicati all’esecutore (il quale li restituisce firmati per avvenuta conoscenza) e annotati nel giornale dei lavori.
A parte indicazioni di carattere non rilevante, che il direttore dei lavori impartisce anche per le vie brevi, la forma scritta è indispensabile in tutti quei casi in cui dall’ordine di servizio discendano adempimenti rilevanti a carico dell’esecutore, variazioni o addizioni all’opera e maggiori oneri rispetto a quelli contrattuali, riportando anche le motivazioni che stanno alla base dell’ordine. In tal modo si permette all’esecutore di sollevare eventuali eccezioni e contestazioni agli ordini impartiti. L’esecutore, infatti, è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve nel registro di contabilità.
Con riferimento alle modalità di trasmissione dell’ordine, si ritiene che le ragioni che impongono la forma scritta dell’ordine, ne impongono anche un sistema di trasmissione che dia certezza della notifica. In generale, appare indispensabile una corretta gestione del flusso informativo tra Direttore dell’esecuzione e esecutore, anche per evitare un inutile dispendio di tempo ed energie. A tal fine, in considerazione dell’aumentato grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei processi amministrativi, si ritiene che la trasmissione degli atti e delle comunicazioni, ivi compresi gli ordini di servizio, debba avvenire mediante PEC, per le garanzie di qualità, tracciabilità e sicurezza che questo strumento può offrire.
3.2 Processi verbali, relazioni e certificati
Altri strumenti operativi per il direttore dei lavori sono:
(i) il processo verbale di accertamento di fatti (di rilevanza particolare quelli relativi alla consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori) o di esperimento di prove, da annotare nel libro giornale;
(ii) le relazioni per il Rup (quali le relazioni riservate redatte a seguito dell’iscrizione di riserve nei documenti contabili da parte dell’appaltatore).
Inoltre, come già evidenziato nei paragrafi che precedono, il direttore dei lavori è tenuto al rilascio di certificati, quali il certificato ui ultimazione dei lavoricertificati, quali il certificato di ultimazione dei lavori, rilasciato in doppio esemplare – di cui uno è inviato Rup, che ne rilascia copia conforme all’esecutore – e il certificato di regolare esecuzione nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l’incarico di collaudo.
V. Abrogazioni
Ai sensi dell’art. 217, comma 1, lett. u) del Codice il presente atto sostituisce le seguenti norme del d.p.r. n. 207/2010: artt. 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 170, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 199,
200, 201, 202, 210.