COMUNE DI ARZACHENA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI SCHEMA DI CONTRATTO ELABORATO 4_0Tipo elaborato_ n° revisione Settembre 2015 IL RUP – DIRIGENTE SETTORE 2SERVIZIO...
COMUNE DI ARZACHENA | ||
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | ||
APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI | ||
SCHEMA DI CONTRATTO | ELABORATO 4_0 Tipo elaborato_ n° revisione | |
Settembre 2015 | ||
IL RUP – DIRIGENTE SETTORE 2 SERVIZIO AMBIENTE ING. XXXXXXX XXXXX ERA | IL RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE COORDINATORE GRUPPO DI LAVORO DOTT.SSA XXXXX XXXXX | |
SUPPORTO AL RUP PER IL CONTRATTO XXXX. XXXXXXXX XXXXX | SUPPORTO AL RUP PER IL PROGETTO MB ENGINEERING SNC XXX. XXXXXX XXXX |
COMUNE DI ARZACHENA PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO REPUBBLICA ITALIANA
Repertorio numero
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI.
L’anno il giorno del mese di in Xxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxx
x. 0, negli uffici del Municipio davanti a me Dott. , Segretario Comunale di Arzachena, autorizzato a rogare atti nella forma pubblico-amministrativa nell’interesse del Comune di Arzachena ai sensi di legge, omessa la presenza dei testimoni cui le parti contraenti rinunciano col mio consenso, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 148 della legge 16/02/1913, numero 89, sono comparsi e si sono costituiti:
l’Ing. , nato a , Dirigente del Settore 2 del Comune di Arzachena, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta a norma dell’art.107 del D.Lgs 267/2000
CF che nel contesto dell’Atto verrà chiamato Comune;
il Sig. , nato a , residente a in via
, in qualità di legale rappresentante della Ditta , con sede in , via , P.I. che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamato Appaltatore.
Detti comparenti, della cui identità personale e della piena capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto.
Ai sensi dell’art.48 della Legge Notarile le parti su nominate, di comune accordo e con il mio assenso, rinunciano all’assistenza dei testimoni.
PREMESSO CHE:
- Con Determinazione del Dirigente n° del è stata avviata la procedura aperta per l’affidamento del Servizio integrato di igiene urbana, approvandone i documenti di gara precedentemente approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n° del ;
- Con Determinazione del Dirigente n° del è stata disposta l’aggiudicazione definitiva alla Ditta con sede in , per l’importo complessivo di €
( ), oltre all’IVA di legge;
- in data prot. n. è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 79 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
- sono stati verificati i requisiti generali e i requisiti tecnici ed economici dell’appaltatore;
TUTTO CIO’ PREMESSO
le suddette parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, dichiarata parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - PREMESSE
Il Comune di Arzachena come sopra costituito affida alla Ditta , come sopra costituita, che accetta, l’appalto dei Servizi di Igiene urbana e complementari a favore del Comune di Arzachena per il periodo di 7 (sette) anni, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto che risulterà da apposito verbale.
L’assunzione dell’appalto di cui al presente contratto implica da parte dell’Appaltatore la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che possano influire su forniture, disponibilità e costo di manodopera e più in generale di tutte le circostanze che possano influire sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere l’appalto sulla base dell’offerta presentata, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l’aggiudicazione.
In virtù di quanto sopra i servizi di raccolta e trasporto rifiuti oggetto del presente appalto, dovranno essere condotti comunque indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o non asfaltata, oppure che la suddetta sia, per qualsiasi motivo o durata, anche parzialmente percorribile con difficoltà.
Non costituirà motivo di ritardo nell’effettuazione dei servizi oggetto dell’appalto o di richiesta di maggiori compensi od indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro. Non costituiscono motivo di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui al presente appalto, le avverse condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli dell’impresa affidataria.
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dei Servizi contemplati dal presente contratto è la gestione dei rifiuti urbani, come definiti al comma 2 dell’art.184 del D. Lgs. 152/06, prodotti dalle utenze che insistono nel territorio del Comune di Arzachena compresi quindi i rifiuti assimilati ai sensi dell’art.198, comma 2, lettera g) del medesimo
Decreto.
In particolare l’appalto ha per oggetto tutti i servizi espressamente elencati all’art. 4 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Ai fini del presente appalto, nelle more dell’emanazione della normativa statale inerente i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) dello stesso X.Xxx.152/06, per l’assimilazione ci si riferisce alla Deliberazione C.I. del 27.07.1984, come peraltro indicato nel “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati” in vigore, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 27.06. 2013.
L’esecuzione dei Servizi oggetto del presente contratto dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni e indicazioni tecniche contemplate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nel Progetto del
servizio e annessi allegati, e nell’offerta presentata dalla Ditta in sede di gara. Tali
documenti seppur non materialmente allegati al presente contratto, le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.
ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è prevista in anni 7 (sette) a decorrere dalla data di inizio effettivo del servizio, che risulterà da apposito verbale. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) nelle more di espletamento di una nuova gara, previa comunicazione da inoltrarsi all’appaltatore almeno 2 mesi prima della ordinaria scadenza. In tal caso l’appaltatore è tenuto ad espletare il servizio alle stesse condizioni del presente contratto.
ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Il corrispettivo a base d’asta per l’espletamento del servizio è fissato a corpo in €
( / ) all’anno, XXX xxxxxxx, di cui €
( / ) all’anno per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, per un totale di € ( / ) nel settennio.
Nel predetto importo è ricompreso qualsiasi onere per l’espletamento dei servizi così come definiti dall’Art.2 e secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nel Progetto del servizio e nell’offerta presentata in sede di gara dalla Ditta .
In particolare si intendono ricompresi nel prezzo gli oneri per la raccolta dei rifiuti e per l’espletamento di tutti gli altri servizi di igiene ambientale, il trasporto agli impianti di trattamento e smaltimento di tutti i rifiuti raccolti nonché gli oneri per il conferimento dei rifiuti stessi agli impianti.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per la gestione degli Ecocentri fissi e mobili, per l’ammortamento di automezzi ed attrezzature da impiegare nell’espletamento dei servizi, per la
fornitura e consegna dei contenitori necessari per la raccolta presso le utenze domestiche e non domestiche, in generale qualsiasi onere che non sia posto espressamente a carico degli utenti o dell’Amministrazione Comunale.
L’Appaltatore assume piena ed autonoma responsabilità per il conseguimento degli obiettivi indicati dagli art. 2 e 16 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Pertanto, mentre potrà usufruire direttamente di eventuali agevolazioni tariffarie conseguenti al riconoscimento di “premialità” ed avrà titolo ad eventuali contributi erogati dai Consorzi di Filiera per il conferimento delle frazioni valorizzabili, si farà carico di eventuali penalità per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e/o per il trattamento dell’umido, ove gli obiettivi fissati dalle vigenti norme nazionali e/o regionali non vengano raggiunti.
Per quanto riguarda il conferimento delle frazioni valorizzabili l’Appaltatore verrà delegato dall’Amministrazione Comunale a stipulare direttamente le convenzioni con i Consorzi di Filiera.
ART. 5 - ADEGUAMENTO DEL CANONE
Il canone d’appalto è fisso e non è soggetto a variazioni.
L’Appaltatore assume l'obbligo di provvedere, secondo le indicazioni del Comune di Arzachena ad effettuare tutte le operazioni necessarie per adattare il servizio all'aumento del numero degli utenti (ad esempio per nuovi insediamenti abitativi, aumento della popolazione residente, ecc.).
Il canone può essere rideterminato annualmente, a partire dal secondo anno dall’inizio del servizio solo nel caso di variazione pari o superiore a 500 (cinquecento) “utenze ragguagliate”, determinate come somma dei seguenti elementi:
• nuove utenze domestiche;
• nuove utenze non domestiche, ragguagliando le superfici lorde destinate all’attività nella misura di 20 mq = 1 utenza domestica.
Per nuove utenze si intendono esclusivamente quelle per le quali viene attivato il servizio per la prima volta.
Nel caso in cui l'entità dell’aumento o delle diminuzione del numero delle “utenze ragguagliate” come sopra determinate sia inferiore a 500 (cinquecento), non si procede ad alcuna variazione del canone.
Nel caso in cui l'entità dell’aumento o della riduzione del numero delle “utenze ragguagliate” come sopra determinate sia superiore a 500 (cinquecento), l’aumento o la riduzione del corrispettivo per il servizio viene applicato per la parte che eccede in ragione di € 200/anno, IVA esclusa, per “utenza ragguagliata”.
L’eventuale richiesta di adeguamento del canone per gli anni successivi al primo deve essere inoltrata, pena la decadenza, almeno trenta giorni prima della data di inizio del nuovo anno di gestione,
unitamente all’elenco delle nuove utenze e a tutti gli elementi per determinare l’adeguamento del canone. Quanto di diritto spettante alla Ditta, previo riconoscimento di quanto dovuto da parte dell’Amministrazione Comunale con proprio atto, sarà pertanto riconosciuto a partire dalla prima mensilità dell’anno successivo alla richiesta di revisione del canone.
Nel caso in cui la tariffa di smaltimento della frazione secca residua subisca un aumento o una diminuzione rispetto alla tariffa indicata, si applica quanto disposto all’art. 15 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
Qualora eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, per nuove o mutate esigenze della collettività, o per il necessario adeguamento a nuove norme afferenti la materia in questione, dovessero comportare la necessità di ridefinire, in accordo fra le parti, una nuova pattuizione contrattuale integrativa, questa determinerà, tra l’altro, i corrispettivi aggiuntivi spettanti all’Appaltatore a compensazione degli oneri insorgenti.
Non rientrano nella casistica di cui al capoverso precedente le variazioni relative all’estensione della rete viaria su cui effettuare lo spazzamento/lavaggio per effetto del completamento o della realizzazione di nuovi tratti asfaltati.
Nel caso in cui circostanze imprevedibili prevedessero l’avvio del secco residuo a destinazioni di conferimento diverse dal sito di destinazione definito in sede di gara, alla ditta Appaltatrice saranno riconosciuti i maggiori costi in funzione del solo costo chilometrico aggiuntivo, qualora questo determini un aumento del costo del trasporto superiore al decimo del prezzo complessivo, così come risultante dall’offerta presentata in sede di gara.
Non saranno previsti oneri aggiuntivi in caso di rimodulazione compensativa dei servizi, anche provvisoria, che comporti la restrizione o la soppressione di un servizio e l’integrazione di un altro di pari importo da definire in accordo fra le parti, che dovessero ritenersi, a discrezione insindacabile dell’Amministrazione, necessari per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi stessi.
Non rientrano in tale fattispecie gli importi dovuti alla Ditta per l’erogazione di servizi aggiuntivi di cui all’art. 23 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
ART. 6 - REVISIONE DEL CANONE
Il corrispettivo dell’appalto di cui all’art. 4 è fisso e non è soggetto a revisione per il primo anno d’esercizio.
All'inizio del secondo anno e così per ogni anno successivo, il corrispettivo dell’appalto sarà sottoposto a rivalutazione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/06. Qualora a partire dal secondo anno tale sistema non fosse ancora operativo, la rivalutazione avverrà secondo la variazione del potere di acquisto dell’Euro accertato dall’ISTAT e riferito all’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (F.O.I.).
La richiesta di revisione avanzata dall’Appaltatore con raccomandata A.R. corredata dai conteggi revisionali dovrà essere approvata dall’Amministrazione con proprio atto; in caso contrario potrà ritenersi sospesa per verifiche ed accertamenti. Decorsi 90 giorni l’Appaltatore potrà sollecitare l’approvazione dei conteggi revisionali. La fatturazione del canone revisionato potrà avvenire solo successivamente all’approvazione con relativo atto del Responsabile del Settore Ambiente.
L’Appaltatore non potrà richiedere revisioni del canone per frazioni di anno, e solo ad annualità conclusa.
ART. 7 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato con rate mensili posticipate, entro trenta giorni dalla data di ricevimento al protocollo del Comune delle fatture emesse dall’Appaltatore ai sensi di Legge.
Il canone mensile a cui la ditta Appaltatrice avrà diritto sarà pari al canone annuo moltiplicato per le aliquote di riferimento relative a ciascun mese, dedotte dall’analisi dell’andamento della produzione dei rifiuti negli ultimi anni, riportate nella tabella seguente.
Gennaio | 4% | Luglio | 14% |
Febbraio | 4% | Agosto | 18% |
Marzo | 6% | Settembre | 11% |
Aprile | 6% | Ottobre | 7% |
Maggio | 8% | Novembre | 6% |
Giugno | 11% | Dicembre | 5% |
Il corrispettivo mensile che la Stazione Appaltante verserà alla Ditta Appaltatrice in rata posticipata, sarà pari al canone mensile, dedotto il costo dello smaltimento/trattamento/recupero del secco residuo indifferenziato ed eventualmente della frazione organica (qualora conferita ad impianti di titolarità pubblica) nel mese di riferimento posto a carico della Ditta appaltatrice, secondo quanto precisato nell'art. 15 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
L’Amministrazione effettuerà il pagamento, dopo aver accertato il regolare servizio prestato, operando sulle fatture di liquidazione una trattenuta dello 0,50% a garanzia degli obblighi assistenziali, previdenziali ed assicurativi del personale. Tali trattenute di garanzia saranno restituite, a richiesta del gestore, entro il sesto mese di ogni anno di esercizio successivo al primo anno di servizio sempre che non risultino inadempienze da parte dello stesso gestore.
In caso di inadempienze degli obblighi retributivi e contributivi relativi al personale impiegato, le quote del periodo di riferimento versate saranno definitivamente trattenute dall’Amministrazione e utilizzate
così come indicato dagli artt.4 e 5 del DPR 207/2010 e precisato nella Circolare n.3/2012 del Ministero del Lavoro.
I ritardati pagamenti decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura, ed in favore della parte creditrice saranno dovuti gli interessi legali moratori secondo le norme vigenti.
La cessione del credito, riferita al corrispettivo d’appalto, è possibile se disposta a favore di un Istituto di Credito, ovvero quando è determinata da prestazioni concernenti le attività previste dal presente appalto.
L’eventuale cessione del credito del corrispettivo dell’appalto deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione che può rifiutarla con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 117, commi 2 e 3, del D. Lgs. 163/2006.
Nel caso in cui l’Appaltatore ritenga di aver titolo ad ulteriori compensi rispetto al canone mensile contrattualmente stabilito, questi ha l’onere, pena la decadenza, di far pervenire richiesta scritta all’Amministrazione, con raccomandata A/R, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale ritiene sia maturato il credito.
La domanda deve essere formulata in modo specifico ed indicare, con precisione, le ragioni sulle quali essa si fonda e deve contenere, pena l’inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute.
ART. 8 - RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE
L’Appaltatore sarà responsabile verso il Comune di Arzachena del buon andamento di tutti i servizi da esso assunti e della disciplina dei suoi dipendenti.
L’Appaltatore è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature utilizzate a qualsiasi titolo dal medesimo Appaltatore nei confronti del Comune o di terzi, sollevando così l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità civile o penale.
Fatti salvi gli interventi in favore dell’Appaltatore da parte di società assicuratrici, l’Appaltatore medesimo risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
L’Appaltatore, nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, ha la piena responsabilità civile e penale in ordine alla sicurezza, sia nei confronti dei propri addetti che di terzi.
L’Appaltatore, prima dell’avvio del servizio, è obbligato a stipulare con idonea compagnia di
assicurazione una polizza contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e danno ambientale per un importo adeguato e per tutta la durata del contratto e a copertura dei rischi connessi all’espletamento di tutti servizi oggetto del presente appalto.
L’Appaltatore, nei medesimi termini, dovrà altresì stipulare polizza assicurativa per incendio, furto ed ogni altro evento assicurabile per idoneo importo per tutta la durata del contratto.
I massimali della polizza assicurativa di responsabilità civile dovranno essere almeno di:
• R.C.T. € 2.500.000 per sinistro, € 1.000.000 per persona ed € 1.500.000 per danni
• R.C.O. € 2.500.000 per sinistro con almeno € 1.000.000 per ciascun operatore
Qualora l’ammontare del danno sia superiore alla copertura assicurativa, ovvero non sia coperto dalla stessa, l’Appaltatore dovrà provvedere a proprio carico senza che vi possa essere corresponsabilità, concorrenza o concorso di sorta da parte dell’Amministrazione Comunale.
L’Appaltatore è l’esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante da:
• negligenza, imprudenza o imperizia;
• inosservanza della normativa vigente in materia o delle prescrizioni del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
A prescindere da eventuali penali e dall’eventuale risoluzione del contratto, l’Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni derivanti da quanto sopra evidenziato.
Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico dell’Appaltatore e così pure gli eventuali danni provocati dagli interventi di cui sopra.
ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
L’Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa vigente per quanto concerne l’utilizzo di mezzi e attrezzature, ad acquisire tutte le prescritte autorizzazioni nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso.
In generale, l’Appaltatore oltre agli oneri espressamente previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, assumerà tutti i rischi connessi alla prestazione delle attività oggetto dei servizi di cui trattasi, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle condizioni contrattuali.
Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l’esecuzione dei servizi non darà mai diritto all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione e/o la modifica dei servizi.
ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva dell’importo di € rilasciata da
La cauzione dovrà essere adeguata ogni qualvolta il canone subisca variazione superiore al 5% rispetto a quello di riferimento per la cauzione esistente. In tali circostanze, la cauzione definitiva dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui compensi mensili da corrispondere all’Appaltatore.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione Comunale, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
La cauzione definitiva verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale; resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l’Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativi e previdenziali.
L’Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi della cauzione anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
ART. 11 - PERSONALE
L’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto dovrà essere assicurato da personale esecutivo, al quale sarà applicato il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Federazione Imprese di Servizi (FISE) per i dipendenti da imprese e società esercenti Servizi di igiene ambientale (Assoambiente).
L’organico del personale che l’Appaltatore dovrà assumere ad esclusivo suo carico e spese dovrà essere comunque in numero non inferiore a quanto indicato nel Progetto del Servizio, nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ovvero nell’offerta presentata in sede di gara.
L’Appaltatore, attraverso l’organizzazione e la turnazione del suddetto personale, garantirà la necessaria presenza giornaliera sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, con orario di lavoro tale da garantire il corretto espletamento dei servizi.
E’ fatto assoluto divieto, all’Appaltatore, di impiegare il personale, necessario per l’esperimento dei servizi in oggetto e secondo l’orario di lavoro previsto dal vigente CCNL di settore, per lavori o
quant’altro non ricadenti nelle operazioni inerenti la gestione oggetto di contratto.
I servizi dovranno essere effettuati con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, consenta all’Appaltatore di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che ha assunto all'atto della stipula del contratto. Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso.
L’Amministrazione Comunale si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell’Appaltatore incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali.
Il personale dipendente dell’Appaltatore adibito al servizio deve tenere un contegno corretto con il pubblico; l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitudinariamente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico.
L’Appaltatore è tenuto a fornire al Comune l'elenco del personale in servizio (generalità, numero di matricola, livello, anzianità, tipo di contratto individuale di lavoro e numero di giorni - od ore - alla settimana in cui il personale stesso viene impiegato) ed a comunicarne le eventuali variazioni entro sette giorni dalle stesse.
Salvo per cause di forza maggiore, a partire dal 240esimo giorno precedente alla scadenza del contratto non saranno ammesse variazioni nell'organico dell’Appaltatore in servizio presso il Comune di Arzachena. A tal fine, entro il medesimo termine lo stesso Appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione Comunale l'elenco del personale di cui sopra.
ART. 12 - IGIENE E SALUTE DEL PERSONALE
L’Appaltatore dovrà osservare, per il personale addetto all’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, le norme di igiene, salute e sicurezza sul lavoro vigenti durante tutto il periodo di espletamento del contratto.
A tal fine il personale addetto dovrà essere sottoposto alle apposite visite mediche periodiche così come stabilito dalla legislazione vigente in materia. Dette visite periodiche dovranno avvenire con apposita convenzione, a carico del’Appaltatore, con le apposite strutture sanitarie previste dalla normativa di settore.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla ASL e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.
Inoltre l’Appaltatore dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere
prescritti dall’Amministrazione Comunale in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta.
L’Appaltatore dovrà inoltre, fornire al personale tutti gli altri indumenti di lavoro (scarpe, guanti, impermeabili, stivaloni di gomma e quanto altro necessario) come prescritto dal Contratto collettivo di lavoro, per la sicurezza e igiene del personale addetto, onde evitare nell'uso o manipolazione di determinate sostanze, contagi di malattie infettive. L’Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell’Appaltatore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare l’Amministrazione Comunale per metterlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati e per l’adozione di eventuali provvedimenti di competenza.
ART. 13 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DELLE NORME INERENTI IL PERSONALE
L’Appaltatore è tenuto ad accettare il passaggio diretto ed immediato del personale dipendente dell’Impresa cessante, addetto attualmente allo specifico servizio a tempo indeterminato, nei termini previsti dagli artt. 6 e 7 del C.C.N.L. FISE/Assoambiente.
Oltre alle prescrizioni minime del presente Contratto l’Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto, ed in particolare del CCNL di settore succitato.
L’Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Amministrazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.
In caso di irregolarità contributiva, evidenziata dal DURC nella fase di esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento provvederà a trattenere da quanto dovuto l’importo corrispondente all’inadempienza e ad effettuare il pagamento diretto agli Enti Previdenziali ed assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Esecutore ovvero dell’eventuale Subappaltatore si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, del già citato
D.P.R. 207/2010.
L’Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze sindacali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
ART. 14 - MEZZI E ATTREZZATURE
E' fatto obbligo all’Appaltatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna del servizio, di fornire all’Amministrazione Comunale copia della documentazione di circolazione di ciascun mezzo d'opera utilizzato, onde verificare le caratteristiche tecniche delle macchine, stabilendo che le stesse restano di esclusivo utilizzo nella gestione del servizio a favore Comune.
Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l’Appaltatore intenderà utilizzare dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. E’ fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice la trasmissione del rapporto trimestrale della prescritta manutenzione e pulizia dei mezzi.
I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.
Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per la durata dell’appalto dovranno essere tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti.
Nel caso di guasto di un mezzo l’Appaltatore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata con altro mezzo idoneo.
I mezzi impegnati nel trasporto e raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono essere idonei ad effettuare le operazioni di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e per lo svolgimento di tutti i servizi compresi nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
ART. 15 - MISURE DI SICUREZZA
L’Appaltatore dovrà rispettare tutte le disposizioni e gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro nonché dal DUVRI predisposto dall’Amministrazione comunale.
Lo stesso Appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.
Tutto il personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza.
A tale riguardo, entro venti giorni dall'aggiudicazione o dall'assunzione del personale, l’Appaltatore dovrà fornire in merito apposita dichiarazione firmata dal Responsabile tecnico e controfirmata dal rappresentante dei lavoratori.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e
renderne edotti i propri lavoratori.
Le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, sono contenute e previste dal nuovo codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso.
L’Appaltatore è inoltre obbligato al rispetto del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, e delle successive modifiche ed integrazioni.
Prima dell’inizio del servizio l’Appaltatore dovrà fornire al Comune la seguente documentazione:
• Documento di valutazione dei rischi con i contenuti minimi previsti dall’art. 28 del D. Lgs. 81/2008.
• Nominativi delle figure obbligatorie (RSPP, RLS, Medico competente ecc).
• Elenco del personale con i relativi dati anagrafici e numero di matricola.
• Copia dei giudizi di idoneità sanitaria dei lavoratori.
• Posizione INPS e INAIL. ed entro i termini di legge:
• Copia degli attestati di formazione degli addetti alle emergenze e al primo soccorso.
• Copia del verbale di avvenuta formazione del personale utilizzato nel servizio.
• Nominativo del soggetto referente (per conto della ditta) del Direttore Tecnico dell’Ecocentro. Il Documento di valutazione dei rischi, qualora ritenuto lacunoso da parte del Comune, dovrà essere aggiornato senza alcun maggior onere.
In caso di mancato adempimento dell'obbligo innanzi indicato l’Amministrazione Comunale potrà chiedere di risolvere il rapporto contrattuale.
In caso di infortunio o incidente, ovvero di accertamento da parte dell’Appaltatore di situazioni di pericolo, quest’ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà immediatamente informare la Stazione Appaltante in modo da consentirle di verificare le cause che li hanno determinati.
ART. 16 - SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nei termini e alle condizioni previsti dall'art. 118 del Dlgs 163/20106.
Le Ditte subappaltatrici, qualora impiegate in attività previste dall’art. 212 del D.Lgs. 152/06, dovranno essere iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria relativa al servizio avuto in subappalto. In ogni caso l’eventuale affidamento dei servizi in subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale e non esonera l’Appaltatore dagli obblighi assunti col presente Contratto, in quanto resta l’unico responsabile del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi. È condizione indispensabile al subappalto il deposito da parte
dell'Appaltatore, entro il termine di 20 giorni dall'inizio delle prestazioni, del contratto di subappalto o assimilato presso la Stazione Appaltante.
Qualora la Stazione Appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il ricorso al subappalto, in determinati periodi o per determinati servizi, possa influire sul buon andamento dell'appalto, potrà non autorizzare, anche per un periodo temporaneo, il subappalto stesso.
Il contratto di subappalto iniziato senza la previa autorizzazione espressa o tacita per decorrenza del termine di 30 giorni dalla richiesta, è da considerarsi integralmente nullo e potrà provocare l'immediata risoluzione dell'intero contratto di appalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'appaltatore deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs.163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs163/2006.
Il mancato rispetto della presente disposizione comporta oltre alle sanzioni penali di Legge anche la facoltà della Stazione Appaltante di chiedere l'immediata risoluzione del contratto d'appalto, l'incameramento della cauzione, il risarcimento dei danni ed il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla Stazione Appaltante per effetto della risoluzione stessa.
L'Appaltatore entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento, deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti fatti ai subappaltatori, con le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate.
L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza da parte dei subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti, delle norme del trattamento economico e normativo, previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali, in vigore nel settore afferente alla materia del subappalto e nella zona nella quale si svolgono i lavori.
Prima di iniziare le prestazioni, i subappaltatori devono trasmettere alla Stazione Appaltante, tramite l'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Poi, periodicamente (ogni sei mesi) e sempre tramite l'Appaltatore, essi trasmettono copia dei versamenti relativi, nonché dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, le imprese subappaltatrici debbono predisporre il proprio documento di valutazione dei rischi relativo alle lavorazioni previste, sotto il coordinamento dell'Appaltatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva con il DUVRI e con il proprio documento di valutazione dei rischi. Copia del documento è trasmessa, prima dell'inizio delle prestazioni, alla Stazione Appaltante e il documento stesso è tenuto a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive.
L'Appaltatore deve praticare, per i lavori, le opere ed i servizi affidati in subappalto, gli stessi costi unitari per i singoli servizi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
L'impresa che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
ART. 17 - SERVIZI AGGIUNTIVI
Non sarà considerata variazione di servizi l’oscillazione della popolazione, residente o turistica, e delle utenze specifiche che dovesse manifestarsi nel periodo d’appalto, sia in riferimento alle strutture esistenti all’inizio dei servizi sia per quelle di nuova realizzazione durante periodo d’appalto.
Non sarà altresì considerata variazione dei servizi l’aumento dell’estensione della rete viaria del centro abitato su cui effettuare lo spazzamento per effetto del completamento o realizzazione di nuovi tratti asfaltati. Per tali variazioni l’Appaltatore non può avanzare riserve o vantare maggiori compensi.
L’Amministrazione aggiudicatrice nell’arco della durata contrattuale potrà richiedere, in aggiunta ai servizi previsti dal presente contratto e senza che l’appaltatore possa esimersi, altre attività ottimizzanti il servizio generale di igiene urbana, anche a carattere occasionale, indicati a titolo esemplificativo all’art. 23 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale:
La determinazione del valore economico del servizio aggiuntivo sarà effettuata a misura o a corpo sulla base di parametri quali, a titolo di esempio: costo unità lavorative e mezzi/attrezzature impiegate, costo per mq o metro lineare di superficie/area di intervento, costo per mc di rifiuti raccolti, trasportati e avviati a smaltimento/recupero distinti in pericolosi – non pericolosi – amianto nel caso di bonifica di discarica abusiva o di rimozione di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico anche se non rilevanti discarica abusiva.
ART. 18 - SANZIONI E PENALITA’
In caso di inadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore, oltre all’eventuale decurtazione dell’importo del mancato servizio prestato, sarà passibile di sanzioni con ammende da applicarsi con Determinazione del Dirigente competente così come stabilito all’art. 78 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritti non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell’Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali lo stesso Appaltatore rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.
Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l’Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Responsabile del Servizio Ambiente, questi, a spese dell’Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori, servizi o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune sulla rata del canone in scadenza.
Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.
L’importo delle penali previste dal presente articolo è da intendersi IVA inclusa.
ART. 19 - CARATTERE DEL SERVIZIO - DISPOSIZIONI IN CASO DI SCIOPERI
Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, sottoposte alla normativa di cui al D.Lgs 152/06 ed al D.Lgs 267/2000, e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, salvo casi di forza maggiore.
Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale direttamente imputabili all’Appaltatore determinati, ad esempio, dalla mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L. di categoria.
In caso di scioperi indetti dalle XX.XX. di categoria o aziendali, l’impresa Appaltatrice è tenuta ad assicurare lo svolgimento dei servizi indispensabili così come definito dalla Legge 146/90 come modificata ed integrata dalla Legge 83/2000, secondo gli accordi tra le XX.XX. e l’impresa stessa.
In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio in danno all’Impresa.
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché del Regolamento Comunale per il servizio in esame e le sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.
La Ditta Appaltatrice si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e disposizioni delle Autorità Competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
Il Comune di Arzachena si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte dell’Appaltatore e qualora si verifichino fatti che rendano impossibile, a giudizio del Comune stesso, la prosecuzione dell’appalto.
In particolare, con preavviso di quindici giorni all’Appaltatore, il Comune può chiedere la risoluzione del contratto di appalto quando:
a) l’Appaltatore non esegua il servizio in tutto o in parte in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
b) l’Appaltatore non si conformi, nel termine di volta in volta indicato, all’ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
c) l’Appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dal Comune;
d) l’Appaltatore non ricostituisca la garanzia ovvero l’assicurazione richiesta ovvero una nuova garanzia o assicurazione, qualora il soggetto che ha costituito la precedente garanzia non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
L’Appaltatore inadempiente sarà tenuto all’integrale risarcimento dei danni, comprensivi dei maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio e perderà, in ogni caso, l’intera cauzione definitiva.
La Stazione Appaltante potrà compensare quanto dovuto dall’Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite, con l’eventuale maggiore credito a titolo di risarcimento danni.
Si ha la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione nei seguenti casi:
a) mancata assunzione del servizio entro il termine fissato dal contratto;
b) scioglimento, cessazione o fallimento dell’Appaltatore o della Capogruppo in caso di A.T.I.;
c) sospensione del servizio per un periodo superiore alle 24 48 ore, esclusi i casi di forza maggiore;
d) la Ditta Appaltatrice risulti colpevole di frodi;
e) cessione del contratto a terzi;
f) il venire meno anche parziale dei requisiti richiesti dalla legge (Nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’Appalto (Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ecc.)
g) abituale deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico sanitari e/o
ambientali ritenuti gravi;
h) applicazione di almeno cinque penalità di cui all’ art. 78 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale nel periodo di un semestre;
i) si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto;
j) sentenza di condanna passata in giudicato per reato gravi in danno dello Stato o della Comunità.
Nelle ipotesi di cui al punto precedente il Comune avrà diritto a dichiarare risolto il contratto, con effetto immediato, adottando idoneo atto amministrativo, provvedendo, come meglio crederà, per la continuazione dell’appalto del servizio, con l’obbligo per l’Appaltatore decaduto di risarcire il Comune per i danni economici subiti e conseguenti.
In particolare all’Appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più dal Comune, rispetto a quelle previste nel contratto risolto, per effetto dell’affidamento dell’appalto ad altra Ditta, nonché le spese di gara relative al nuovo contratto. Le somme dovute al Comune a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti all’Appaltatore decaduto.
Il Comune di Arzachena si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto.
In tale caso la Stazione Appaltante sarà esclusivamente tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché di un indennizzo ai sensi dell’art. 1671 C.C., che viene stabilito sin d’ora pari ad un massimo del decimo delle prestazioni non eseguite, rimanendo esclusa ogni altra pretesa di natura economica da parte dell’Appaltatore. Quest’ultimo si dichiara edotto di quanto sopra accettando totalmente, in caso di aggiudicazione, il contenuto della relativa pattuizione.
È considerata inadempienza grave, che potrà dare adito alla rescissione del contratto:
- la miscelazione dei materiali di raccolta differenziata con il secco indifferenziato;
- il mancato raggiungimento delle soglie su base mensile di % di R.D. indicate nell’art. 2 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, per un periodo continuativo di un anno;
- il mancato rispetto dei requisiti di qualità del secco residuo non riciclabile che comporta la reiterata mancata accettazione del rifiuto da parte dell’impianto di smaltimento indicato dall’Amministrazione, tenuto conto dell’Atto di Indirizzo di cui alla DGR n. 34/14 del 19.7.2005 2015 e s.m.i e dei successivi atti di indirizzo in materia emanati dalla Regione Sardegna;
- la mancata fornitura del sistema informatizzato di gestione dati, calcolo e bollettazione della tassa per i rifiuti solidi urbani del Comune di Arzachena, da utilizzare nel transitorio per
l’individuazione delle premialità agli utenti virtuosi, entro un massimo di sei mesi dall’inizio dei servizi.
Ogni comunicazione del Comune, attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà notificata alla sede legale dell’Appaltatore.
ART. 21 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", si stabilisce che, le parti del presente contratto:
a) assumono ogni obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
b) stabiliscono che il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa che verrà attivata in tutti i casi in cui le transazioni non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane Spa;
c) stabiliscono che l'appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che avessero notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procedono senza indugio alla risoluzione immediata del contratto, con contestuale informazione alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio del territorio del Governo territorialmente competente;
E’ fatto obbligo all’appaltatore, ai sensi e per gli effetti del comma 9 articolo 3 della legge 136/2010, inserire nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate — per lavori, servizi e/o forniture di cui al comma 1 dell’articolo 3 della predetta legge, a pena di nullità assoluta, la specifica clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.
ART. 22 - CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del contratto è competente il Tribunale Civile di Tempio Pausania.
L’Appaltatore dovrà eleggere, ai fini della competenza giudiziaria, il proprio domicilio legale nel Comune di Arzachena.
ART. 23 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Nel caso in cui vi sia contrasto fra le disposizioni del presente contratto e gli altri documenti di gara, avranno la prevalenza, nell’ordine, il presente Contratto, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, gli ulteriori elaborati di progetto, l'offerta tecnica dell'Appaltatore.
Nel caso in cui l'offerta tecnica dell'Appaltatore preveda, per specifiche attività del servizio, condizioni peggiorative rispetto agli standard prestazionali previsti negli elaborati predisposti dall'Amministrazione
si applicano le disposizioni di questi ultimi.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni europee, nazionali, regionali e locali in materia di rifiuti, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi pubblici, in quanto applicabili.
ART. 24 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI
Per quanto non previsto nel presente Contratto e negli allegati si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni del Codice Civile, delle leggi, dei Regolamenti e delle ordinanze in materia di servizi di igiene ambientale pubblica, del D. Lgs. 163/2006, del DPR 207/2010 e di ogni e qualsiasi altra norma, anche futura, relativa ad attività svolte nell'espletamento del servizio.
ART. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto.
Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla ed il Comune avrà il diritto di risolvere il contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.
ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna eccettuata o esclusa.
L’APPALTATORE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO L’UFFICIALE ROGANTE
Indice
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 3
ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO 4
ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 4
ART. 5 - ADEGUAMENTO DEL CANONE 5
ART. 6 - REVISIONE DEL CANONE 6
ART. 7 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 7
ART. 8 - RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE 8
ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 9
ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA 10
ART. 12 - IGIENE E SALUTE DEL PERSONALE 11
ART. 13 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DELLE NORME INERENTI IL PERSONALE 12
ART. 14 - MEZZI E ATTREZZATURE 13
ART. 15 - MISURE DI SICUREZZA 13
ART. 17 - SERVIZI AGGIUNTIVI 16
ART. 18 - SANZIONI E PENALITA’ 16
ART. 19 - CARATTERE DEL SERVIZIO - DISPOSIZIONI IN CASO DI SCIOPERI 17
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO 18
ART. 21 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 20
ART. 22 - CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE 20
ART. 23 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 20
ART. 24 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI 21