LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
Il sig. ...., nato a .... il .... (codice fiscale ....), residente in ...., via .... n. ...., di seguito denominato locatore,
CONCEDE IN LOCAZIONE
al sig. ..., nato a .... il .... (codice fiscale ....), residente in ...., via .... n. ...., (assistito/ a/ i da ………………………… in persona di ……………………………………..), di seguito denominato conduttore, che accetta, l'unità immobiliare sita nel Comune di ... alla via .... n. ..., piano ..., distinta al catasto al n. ...., di proprietà esclusiva del locatore.
A seguito di tali premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:
1. Oggetto
Il Sig. …., nella sua qualità di locatore e proprietario, concede in locazione per uso civile abitazione al Sig. …., l’immobile sito al piano …., scala …, int. … del fabbricato sito in …. via …. n. …., di mq …., composta di n. …. vani, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio …., Particella …., Sub. …., Cat. ….. e dotata altresì di …. (xxxxxx, cantina, autorimessa, posto machina …).
2. Durata
Il contratto è stipulato per la durata di … mesi, con decorrenza dal … al …1.
Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica alla locatrice disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto a mezzo lettera raccomandata.
3. Natura transitoria
Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra ………… depositato il …………… presso il Comune di ……………, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i ………..frequentando il corso di studi di ………presso l'Università di …… .
4. Canone di locazione e modalità di pagamento
Il canone di locazione mensile è convenuto dalle parti in € …. (euro …./….).
Il conduttore si obbliga a corrispondere entro il giorno … di ogni mese tale somma al locatore a mezzo … .
Le parti danno reciprocamente atto che il canone è determinato tra i valori minimi e massimi risultanti dall’Accordo territoriale stipulato tra le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà e dei conduttori relativo al Comune di ……, depositato presso detto Comune il …, prot. …, ed inoltre che detto canone è conforme a quanto stabilito dall’Accordo integrativo stipulato in … il … tra la locatrice e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori ……… del Comune di …ovvero, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 4, comma.
Il conduttore si impegna ad effettuare il pagamento dei canoni, nonché degli importi dovuti ai sensi di quanto previsto all’art. 5, il primo giorno del mese/trimestre di competenza, secondo le modalità stabilite dal locatore.
Rimane comunque salvo il diritto del locatore alla risoluzione del contratto, col conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dal medesimo subìto.
Il pagamento non può venire ritardato o sospeso dal conduttore per alcuna ragione o motivo.
Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.
5. Cedolare secca
In forza dell'articolo 3 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23, per la durata del presente contratto e salvo revoca scritta che si riserva di esercitare in qualsiasi momento, il locatore dichiara di esercitare l'opzione per il sistema denominato "cedolare secca", restando pertanto esonerato dall'obbligo di inviare al conduttore la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata.
Negli anni di decorrenza del contratto, inoltre, il locatore rinuncia espressamente all'applicazione degli aggiornamenti del canone di cui sopra, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT.
6. Risoluzione
Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al conduttore di ottenere la risoluzione del contratto per inidoneità sopravvenuta della cosa locata a servire all'uso convenuto, che non sia imputabile né al conduttore né al locatore, quest’ultimo è tenuto a restituire solo la parte di corrispettivo anticipatogli e proporzionale al periodo di mancato godimento da parte del conduttore, escluso ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa riconsegna della cosa locata.
Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso da recapitare mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
7. Deposito cauzionale
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa alla locatrice la somma di € … pari a …2 mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Il locatore, con la firma del presente contratto, rilascia ampia quietanza del versamento del suddetto importo.
8. Oneri delle parti
Le spese di ordinaria amministrazione, incluse le spese condominiali, sono integralmente a carico del conduttore, restando a carico del locatore le spese di straordinaria amministrazione.
L’opzione di cui all’art. 5 (Cedolare secca) comporta il venir meno dell’obbligo di versamento delle imposte di registro e di bollo relative al presente contratto, comprese quelle dovute sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto stesso.
9. Cessione, sublocazione, comodato
E' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata; di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto; di consentire, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto oggetto del presente contratto.
Non è quindi consentito, al di là della breve ed occasionale ospitalità, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone diverse dal conduttore.
L'inosservanza del presente patto determina inadempimento contrattuale e consente alla locatrice di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
10. Recesso
Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima.
In caso di più firmatari, tale facoltà è consentita anche ad uno o più degli stessi e in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.
11. Uso e riparazioni
Il conduttore si obbliga ad usare la cosa locata con la diligenza del padre di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell'edificio, e ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria.
Sono altresì a carico del conduttore gli interventi resi necessari da un uso negligente o cattivo della cosa locata o dalla mancata manutenzione.
Ove il conduttore non provveda a tali interventi, vi può provvedere la locatrice, a spese del conduttore medesimo.
Qualora la cosa locata abbisogni di riparazioni straordinarie, il conduttore è tenuto a dare immediata comunicazione scritta al locatore della necessità delle riparazioni stesse.
12. Modifiche e migliorie
E' vietato al conduttore fare qualsiasi innovazione o modifica nei locali ed agli impianti di cui gli stessi sono dotati senza il consenso scritto della locatrice e modificarne, anche parzialmente, la destinazione d'uso.
13. Consegna
Il conduttore dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gli impianti, infissi e serramenti.
Il conduttore con il ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati.
14. Attestazione di prestazione energetica
Il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'unità immobiliare in questione, eseguita da .... in data .... in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 art. 13.
15. Facoltà di accesso
Il locatore ha facoltà di accedere all’immobile locato per giustificati motivi.
Salvo espressa dispensa fornita dal conduttore, l’accesso dovrà avvenire alla presenza di costui o di persona da esso delegata.
Escluso il caso in cui sia indispensabile l’accesso immediato, al conduttore dovrà essere fornito un preavviso di almeno 4 giorni.
16. Riconsegna
Alla data di cessazione del contratto il conduttore riconsegna puntualmente alla locatrice i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante dall'uso e i danni attribuibili a mancati interventi a carico della locatrice purché preventivamente segnalati dal conduttore.
A tal fine, si allega verbale di constatazione delle condizioni dell’immobile e di inventario che costituiscono parte integrante del presente contratto (all. Modello n. _____ e n. ______).
17. Variazioni condizioni contrattuali
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
18. Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dal Codice Civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.
19. Commissione di Conciliazione
Per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto ciascuna parte può richiedere, prima di adire l'Autorità giudiziaria, che si pronunci una Commissione di conciliazione stragiudiziale che deve decidere non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta.
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto si intendono dagli stessi assunti solidalmente.
Luogo e data
Firma conduttore Firma locatore
1 Da un minimo di 6 ad un massimo 36 mesi.
2 Massimo 3 (tre) mensilità.
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