Contract
Sommario | ||
Nozione | Art. | 1 |
Forma del contratto | » | 2 |
Durata del contratto | » | 3 |
Obblighi del fornitore-cedente | » | 4 |
Prestazioni del factor | » | 5 |
Notifica di cessione del credito | » | 6 |
Cessioni di credito non notificate | » | 7 |
Assunzione del rischio di insolvenza dei Debitori | » | 8 |
Conti periodici | » | 9 |
ITER DELL’ACCERTAMENTO
Primo accertamento:
1983/1985.
Ultima revisione:
a) Esame del Comitato tecnico: 14 marzo 1991.
b) Approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 7 maggio 1991.
c) Approvazione della Giunta con deliberazione N. 932 del 23 settembre 1991.
Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:
a) Esame del Comitato tecnico: 18 ottobre 2004.
b) Approvazione del testo definitivo da parte della Commissione provinciale usi: 13 dicembre 2004.
c) Approvazione del testo definitivo da parte della Giunta camerale, con relativa autorizzazione alla pubblicazione, deliberazione della Giunta camerale N. 144 del 17 dicembre 2004.
Art. 1- Nozione
Si suole denominare factoring il contratto con il quale un imprenditore, detto Xxxxxxx o Fornitore, trasferisce o si obbliga a trasferire a titolo oneroso mediante cessioni di credito ad un altro soggetto, detto Cessionario o Factor, la totalità o parte dei crediti anche futuri, derivanti dall’esercizio dell’impresa, verso i propri clienti, detti debitori Ceduti, ottenendo la controprestazione in servizi e/o denaro.
Su richiesta del Fornitore, il Factor può erogare in tutto o in parte i Corrispettivi dovuti per i crediti ceduti anche prima dell’incasso effettivo degli stessi.
Art. 2- Forma del contratto
Il contratto di factoring suole essere stipulato per iscritto.
Art. 3- Durata del contratto
Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato.
Il contratto a tempo determinato si intende tacitamente rinnovato per ugual periodo, se una delle parti non comunica all’altra disdetta con lettera raccomandata almeno tre-sei mesi prima della scadenza.
Il contratto a tempo indeterminato può essere disdetto senza obbligo di motivazione e preavviso, mediante lettera raccomandata.
Art.4- Obblighi del fornitore- cedente
Il Fornitore Cedente deve consegnare al Cessionario, al più presto, e normalmente entro 30 giorni dall’esecuzione della fornitura, i documenti probatori del credito, ivi compresi gli eventuali effetti cambiari emessi o girati dal debitore ceduto e i documenti di garanzia concernenti il credito, previa apposizione della propria girata sui documenti che ne siano suscettibili.
Il Fornitore è altresì tenuto nei confronti del cessionario a :
a) fornire su richiesta del Cessionario la necessaria documentazione amministrativa e contabile relativa ai Debitori offerti in cessione;
b) comunicare preventivamente al Factor tutte le informazioni concernenti i rapporti con i Xxxxxxxx proposti in Cessione al Factor che possano assumere rilievo ai fini dell’apprezzamento del rischio complessivamente assunto dal Factor stesso quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la regolarità dei pagamenti, l’esistenza di situazioni di inadempimento contrattuale o di contestazioni commerciali;
c) comunicare tempestivamente al Factor l’eventuale insorgere di controversie commerciali con i Debitori ceduti e le notizie che possono modificare la valutazione dei rischi assunti e la solvibilità dei debitori ceduti;
d) informare tempestivamente il Factor dell'emissione di eventuali note di credito a favore dei Debitori, segnalandogliele per la contabilizzazione unitamente ai Crediti ceduti;
e) xxxxxxxsi dal concludere qualsiasi accordo con il Debitore, il cui risultato possa incidere sull’esigibilità dei Crediti ceduti al Factor o sui loro termini di pagamento, senza il preventivo consenso di quest’ultimo;
f) trasferire immediatamente al Factor le somme eventualmente pagategli dai Debitori a fronte dei crediti ceduti ovvero gli eventuali titoli e valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, può conferire al Factor ampio mandato affinché questi abbia a girare per l'incasso sui propri conti tali titoli;
g) cedere al Cessionario, salvo patto contrario, la globalità dei crediti vantati nei confronti del singolo debitore-ceduto.
Il Factor è tenuto nei confronti del Fornitore - Cedente a:
a) gestire ed incassare i crediti ceduti e liquidare il relativo importo secondo le modalità pattuite;
b) assumere, per i crediti opportunamente identificati, ai sensi del successivo art. 8, il rischio di insolvenza dei debitori ceduti accreditando al fornitore cedente il relativo importo, entro 150-210 giorni dalla data della scadenza.
c) tenere informato il Fornitore-Cedente della gestione dei crediti.
Art. 6- Notifica di cessione del credito
Il Fornitore- Cedente o il Cessionario, comunica al debitore ceduto l’avvenuta cessione del credito solitamente con lettera raccomandata.
Art. 7- Cessioni di credito non notificate
Qualora il Fornitore – Cedente ed il Cessionario abbiano convenuto di non comunicare la cessione al debitore- ceduto, il Fornitore- Cedente può incassare i crediti ceduti nell’interesse e per conto del cessionario, al quale riverserà le somme incassate.
Art. 8- Assunzione del rischio di insolvenza dei Debitori
L’assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza di Xxxxxxxx presuppone la preventiva individuazione in forma scritta dell’ambito entro il quale opererà questo tipo di intervento, fra le seguenti due possibilità:
a) intervento limitato ad uno o più Debitori;
b) intervento esteso ad un insieme omogeneo di Debitori o di crediti (per tipologia di prodotto, mercato od altro).
Alla individuazione dell’ambito di intervento Pro soluto del Factor conseguono i seguenti adempimenti, finalizzati a rendere operativa l'assunzione di rischio da parte del Factor:
1. l’obbligo del Fornitore di indicare al Factor l’importo dei Plafond necessari alla copertura del rischio di insolvenza per ciascun Debitore appartenente all’ambito di intervento concordato;
2. l’obbligo del Factor di esaminare le indicazioni del Fornitore nel più breve tempo possibile - compatibilmente con i tempi necessari all’acquisizione degli opportuni elementi di valutazione - comunicandogli le proprie determinazioni.
Il cessionario può decidere in qualsiasi momento di non accettare ulteriormente il rischio di insolvenza del debitore ceduto ovvero ridurne l’importo rispetto a quello originariamente fissato, dandone comunicazione scritta al Fornitore.
La comunicazione di concessione, riduzione e/o revoca del plafond è eseguita a mezzo di specifiche comunicazioni ed è efficace dal momento della ricezione da parte del Fornitore.
Art. 9- Conti periodici
Il Factor invia periodicamente, con cadenza mensile, al Fornitore
a) Estratto conto con l’indicazione, per ciascuno debitore, dell’importo dovuto;
b) Xxxxxxxx contro relativo alla situazione di dare e avere tra le parti.
Invia, altresì, con cadenza trimestrale, l’estratto conto scalare per la determinazione degli interessi. Tale documentazione si intende tacitamente approvata dal fornitore che non solleva contestazioni specifiche dandone comunicazione al Factor a mezzo di lettera raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione degli elaborati in questione.