APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI TUTELA, PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA SPIAGGIA DELLA PELOSA.
Disciplinare di gara
APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI TUTELA, PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA SPIAGGIA DELLA PELOSA.
Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 3
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 4
4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI 6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 6
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 8
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 9
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 9
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE 11
7.5 Indicazioni per i consorzi stabili 13
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 14
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 14
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 16
15.1 Domanda di partecipazione 16
15.2 Documento di gara unico europeo 17
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 19
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 23
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 24
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 25
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 25
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 27
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica e dell’offerta tempo 27
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 27
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
................................................................................................................................................................................. 28
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 29
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 29
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 30
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 30
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 32
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 32
DISCIPLINARE DI GARA
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI TUTELA, PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA SPIAGGIA DELLA PELOSA.
CUP D62J10000490004- C.I.G. 8044941F51
1. PREMESSE
Con determina a contrarre n. 194 del 18/11/2019, questa Amministrazione ha disposto di affidare i servizi di “Verifica preventiva dei progetti definitivo ed esecutivo dei lavori di tutela, protezione e valorizzazione della spiaggia della Pelosa”.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.
Luogo di esecuzione Stintino [codice NUTS ITG25] CIG 8044941F51 - CUP D62J10000490004
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Xxxxx Xxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Patto di integrità;
4) Schema di contratto;
5) Schema disciplinare d’incarico.
6) Documentazione tecnica consistente nel progetto preliminare;
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx.
La documentazione di gara è disponibile sul portale della Centrale Regionale di Committenza SARDEGNA CAT.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti attraverso il sistema di messaggistica previsto dalla Piattaforma SardegnaCat., almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso il sistema di messaggistica previsto dalla Piattaforma SardegnaCat.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la Piattaforma SardegnaCat e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché teso a verificare l’unità progettuale del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di tutela, protezione e valorizzazione della spiaggia della Pelosa.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
Descrizione delle prestazioni | CPV | Importo |
Supporto RUP: verifica della progettazione | 71328000-3 | € 169.717,82 |
Importo totale a base di gara | € 169.717,82 |
L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016).
La prestazione principale è quella relativa alla Categoria STRUTTURE, ID S.04.
Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi
Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe
Incarico di verifica della progettazione definitiva
CATEGORIE D’OPERA | CODICE | GRADO COMPLESSI TÀ <<G>> | COSTO CATEGORIE(€) <<V>> | SPECIFICITÀ DELLA PRESTAZIONE (ART. 3, CO.3 D.M. 17.6.2016) | IMPORTO | SPESE E ONERI |
EDILIZIA | E.19 | 1,20 | 1.197.332,49 | QbII.27 | 12.522,68 | 2.090,67 |
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE | P.03 | 0,85 | 1.914.334,61 | QbII.27 | 12.840,93 | 2.143,80 |
IDRAULICA | D.01 | 0,65 | 20.000,00 | QbII.27 | 344,95 | 57,59 |
IDRAULICA | D.02 | 0,45 | 992.997,52 | QbII.27 | 4.061,84 | 678,13 |
STRUTTURE | S.04 | 0,90 | 4.170.822,02 | QbII.27 | 25.612,42 | 4.276,00 |
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' | V.02 | 0,45 | 5.992.448,57 | QbII.27 | 17.335,71 | 2.894,20 |
Somma | 72.718,53 | 12.140,39 | ||||
Totale comprensivo di spese e oneri | 84.858,92 |
Incarico di verifica della progettazione esecutiva
CATEGORIE D’OPERA | CODICE | GRADO COMPLESSI TÀ <<G>> | COSTO CATEGORIE(€) <<V>> | SPECIFICITÀ DELLA PRESTAZIONE (ART. 3, CO.3 D.M. 17.6.2016) | IMPORTO | SPESE E ONERI |
EDILIZIA | E.19 | 1,20 | 1.197.332,49 | QbII.27 | 12.522,68 | 2.090,67 |
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE | P.03 | 0,85 | 1.914.334,61 | QbII.27 | 12.840,93 | 2.143,80 |
IDRAULICA | D.01 | 0,65 | 20.000,00 | QbII.27 | 344,95 | 57,59 |
IDRAULICA | D.02 | 0,45 | 992.997,52 | QbII.27 | 4.061,84 | 678,13 |
STRUTTURE | S.04 | 0,90 | 4.170.822,02 | QbII.27 | 25.612,42 | 4.276,00 |
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' | V.02 | 0,45 | 5.992.448,57 | QbII.27 | 17.335,71 | 2.894,20 |
Somma | 72.718,53 | 12.140,39 | ||||
Totale comprensivo di spese e oneri | 84.858,92 |
L’appalto è finanziato con Fondi Regione Autonoma della Sardegna Capitolo SC04.1762. Trasferimenti a Enti delle amministrazioni locali per interventi in materia di parchi regionali e della rete ecologica regionale e di aree limitrofe di interesse naturalistico. Capitolo SC04.1759. Finanziamenti ai parchi regionali e nazionali per la
realizzazione di interventi infrastrutturali ed investimenti in genere. La corresponsione del compenso non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata, ai sensi dell’art. 24 co. 8 del Codice.
4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI
4.1 DURATA
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 90 giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo le seguenti indicazioni:
- per la verifica della progettazione definitiva n. 60 giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
- per la verifica della progettazione esecutiva 30 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione del progetto esecutivo alla Stazione appaltante da parte del Progettista
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel seguente caso:
• suddivisione in lotti relativa alla progettazione esecutiva.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, potrà essere modificato per un totale pari ad € 192.564,22. al netto di Xxx.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità del Comune di Stintino costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ Requisito di Accreditamento:
Possesso del requisito di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A e di tipo C, ai sensi del
Regolamento (CE) 765 del 2008, norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
Requisiti del concorrente
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti del gruppo di lavoro
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1, il nominativo del professionista e gli estremi dell’iscrizione all’elenco.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
d) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a
€ 338.000,00. Tale requisito è richiesto in quanto il fatturato aziendale rappresenta un indicatore importante della capacità del soggetto di eseguire tempestivamente ed in maniera corretta l’attività richiesta; esso rappresenta inoltre un parametro classico e affidabile con cui può essere verificata la capacita economico finanziaria degli operatori economici.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
e) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi
Categoria delle opere | ID | Valore delle opere | Importo |
Complessivo Minimo per Elenco servizi | |||
EDILIZIA | E.19 | 1.197.332,49 | € 58.453,40 |
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE | P.03 | 1.914.334,61 | € 59.938,92 |
IDRAULICA | D.01 | 20.000,00 | € 1.610,16 |
IDRAULICA | D.02 | 992.997,52 | € 18.959,88 |
STRUTTURE | S.04 | 4.170.822,02 | € 119.553,68 |
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' | V.02 | 5.992.448,57 | € 80.919,64 |
La comprova del requisito è fornita mediante il certificato di regolare esecuzione relativo ai servizi effettivamente svolti. In alternativa saranno valutate le determinazioni relative all’affidamento dell’incarico e alle liquidazioni dei compensi.
f) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,5 volte il valore della medesima.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: Tabella n. 7 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta
Categoria delle opere | ID | Valore delle opere | Importo Complessivo Minimo per Servizi di punta |
EDILIZIA | E.19 | 1.197.332,49 | € 14.613,35 |
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE | P.03 | 1.914.334,61 | € 14.984,73 |
IDRAULICA | D.01 | 20.000,00 | € 402,54 |
IDRAULICA | D.02 | 992.997,52 | € 4.739,97 |
STRUTTURE | S.04 | 4.170.822,02 | € 29.888,42 |
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' | V.02 | 5.992.448,57 | € 20.229,91 |
Per le categorie EDILIZIA, STRUTTURE, INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA', ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Per la categoria PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA',
FORESTE, P03 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla classe VII categoria a) della legge 143/49.
La comprova del requisito è fornita mediante certificato di regolare esecuzione. In alternativa saranno valutate le determinazioni relative all’affidamento dell’incarico e alle liquidazioni dei compensi.
g) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro:
a) n. 1 laurea in architettura con indirizzo paesaggistica abilitato alla professione;
b) n. 1 laurea in ingegneria idraulica abilitato alla professione;
c) n. 1 laurea in ingegneria strutturale abilitato alla professione;
d) n. 1 laurea in ingegneria trasportista abilitato alla professione;
e) n. 1 laureato con abilitazione per il coordinamento della sicurezza e salute nei cantieri abilitato alla professione.
La comprova del requisito è fornita mediante attestazione iscrizione albo professionale o titolo equivalente.
h) Personale
Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 10 unità che corrisponde a 2 volte le unità di personale stimate.
Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 5 unità che corrisponde a 1 volta le unità di personale stimate.
Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:
- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.
Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.
La comprova del requisito è fornita mediante: per i soci attivi estratto del libro soci; per i direttori tecnici verbale di nomina; per i dipendenti dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all’albo o libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub- associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. Errore. L'origine riferimento non è stata rovata. deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. in elazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Il requisito di cui al punto 7.3 lett. g) relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.
Il requisito del personale di cui al punto 7.3 lett. h) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 7.1.
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.2.
Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 7.3 lett. g), il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Non è ammesso il ricorso al subappalto.
10. GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice.
11. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Per prendere parte alla gara il soggetto concorrente si dovrà dotare di firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.lgs. 82/2005 e procedere all’abilitazione al portale della Centrale Regionale di Committenza SARDEGNA CAT secondo le indicazioni previste dalle Regole di accesso allo stesso portale.
Per la partecipazione in ATI, CONSORZIO ORDINARIO o GEIE è sufficiente la registrazione dell’operatore economico con ruolo di mandatario/capogruppo.
Le offerte dovranno pervenire telematicamente a SARDEGNA CAT, secondo la procedura prevista dal portale, entro il termine perentorio di 35 giorni a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
L’offerta dovrà comprendere le seguenti buste virtuali:
“BUSTA DI QUALIFICA” “BUSTA TECNICA”
“BUSTA ECONOMICA”.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato A – istanza di partecipazione, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, secondo quanto di seguito indicato.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B- C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:
Per i professionisti singoli
a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
Per i professionisti associati
b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;
Per le società di professionisti
d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016;
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per le società di ingegneria
g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016.
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per i consorzi stabili
j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 7.1 lett. c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. accetta il patto di integrità del Comune di Stintino allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione di G.C. n. 149 del 14.12.2013 reperibile sul sito del Comune di Stintino al link: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxx/00000?xxxxxxx e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 12;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 6 (protocollo di legalità); n. 7 (codice di comportamento); n. 8(operatori non residenti); n. 11 (privacy) e, ove pertinente, n. 12 (concordato preventivo).
La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 6 (protocollo di legalità); n. 7(codice di comportamento); n. 8(operatori non residenti); n. 11(privacy) e, ove pertinente, n. 12 (concordato preventivo);
Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
13. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
14. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura.
15. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
16.ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
[Nel caso studi associati]
17. statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri;
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.
Per le aggregazioni di rete
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete- contratto):
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati. In riferimento ai servizi analoghi svolti,
- Una scheda descrittiva di massimo 10 pagine formato A4 (intese come 10 facciate), compresi gli allegati, con eventuali elaborati grafici e/o foto, di n. 3 incarichi afferenti servizi di verifica dei progetti definitivo ed esecutivo e di supporto alla validazione del progetto esecutivo affini a quelli oggetto della gara, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni richieste e che contengano soluzioni e metodologie già sperimentate con successo che il Concorrente ritiene potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare. In particolare dovranno essere specificati i punti indicati nella "Tabella criteri di valutazione".
• In riferimento alle modalità di svolgimento delle prestazioni di verifica:
- Relazione tecnico-metodologica sulle modalità di esecuzione dell’incarico oggetto della gara composta da un massimo di 10 pagine formato A4 (intese come 10 facciate).
Tale relazione dovrà sviluppare i punti di cui alla "Tabella criteri di valutazione" e dovrà essere articolata in ragione delle tematiche indicate nei criteri di valutazione che permettano di verificare le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico, e ciò anche con riferimento all’organizzazione del gruppo di lavoro. In particolare, dovrà contenere la descrizione delle modalità di esecuzione della verifica, con riferimento agli aspetti architettonico, impiantistico, strutturale, paesaggistico, nonché al rispetto dei criteri ambientali minimi. Nella relazione dovranno essere illustrati i seguenti punti:
- la pianificazione delle attività previste per ciascun aspetto di verifica e il sistema di conduzione delle verifiche;
- la metodologia proposta per favorire il raggiungimento dell’obiettivo di minimizzare il rischio di introduzione di varianti e il rischio di contenzioso;
- la modalità di reporting intermedio e finale e le procedure di verifica a seguito dell’introduzione di modifiche e/o revisioni;
- gli applicativi eventualmente utilizzati nelle verifiche dei diversi temi progettuali;
- la gestione delle non conformità;
- le modalità e mezzi di riduzione dei tempi di gestione delle non conformità e dei conseguenti adeguamenti progettuali;
- il gruppo di lavoro dedicato con descrizione dell’organizzazione della struttura operativa incaricata delle attività di verifica nelle diverse fasi e le relative competenze professionali;
- le modalità di interfaccia con i progettisti e con il Responsabile del Procedimento;
- la metodologia di lavoro e di coordinamento ai fini del perseguimento dell’obiettivo di minimizzare il tempo di edizione del progetto validabile.
- I professionisti, gli strumenti e le modalità operative con cui intende svolgere la verifica.
• Curricula di tutti i professionisti che formano il Gruppo di lavoro di verifica. I curricula allegati non concorrono al computo dei numeri di pagine massimi sopra indicati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, i documenti costituenti l'offerta tecnica (con l'eccezione indicata per i curricula) devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o consorzio.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello “3_1 All. B - offerta economica” allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:
a) ribasso percentuale al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA. Verranno prese in considerazione fino a n.3 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.
campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico";- inserire il valore pari a 0 (zero) euro nel campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza".
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO | |
Offerta tecnica | 75 |
Offerta economica | 25 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
Criterio di valutazione | Sotto-criterio di valutazione | Descrizione e parametro di valutazione | Punteggio massimo assegnabile |
VALUTAZIONE SU OFFERTA TECNICA | |||
Servizi analoghi svolti | Caratteristiche dei servizi analoghi svolti | Il Concorrente dovrà produrre idonea documentazione tecnica illustrativa di n. 3 servizi analoghi di verifica di progettazione esecutiva (indicando il committente, importo, categorie, oggetto, data di affidamento, durata, etc.) svolti e completati nell’ultimo decennio, relativi ad interventi ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli ad oggetto del presente appalto, in relazione alle categorie indicate nel presente Capitolato e concernenti servizi paragonabili per tipologia e complessità, a quelli | Fino a un massimo di 20 punti |
oggetto del presente appalto. Verrà valutata positivamente l’attinenza dei servizi di verifica presentati al servizio oggetto dell’appalto, in termini di caratteristiche, complessità ed entità delle opere. Nella valutazione dell’offerta costituirà titolo preferenziale l’attinenza, nell’ambito di ogni singolo servizio prestato, a ciascuna delle discipline di cui si compone l’appalto. Per l’affinità verrà considerata la tipologia delle infrastrutture oggetto di verifica e gli obiettivi posti dal committente dei servizi illustrati. In particolare verranno premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzi una maggiore correlazione dei servizi illustrati con il servizio oggetto dell’appalto | |||
Servizi analoghi svolti | Qualità della metodologia tecnica ed organizzativa proposta per la realizzazione delle attività di verifica da svolgere | Il Concorrente dovrà illustrare nella Relazione le modalità di svolgimento proposte per la realizzazione delle attività inerenti alla verifica della progettazione, distinguendo le attività previste per la definitiva e per l’esecutiva. Il Concorrente dovrà specificare le tipologie dei controlli ed il grado di approfondimento, le modalità di emissione delle risultanze e delle osservazioni, la modalità di interfaccia con i progettisti, il riscontro alle controdeduzioni, le modalità di individuazione e gestione delle criticità, le modalità di reporting intermedi e finale. Il Concorrente dovrà anche specificare le modalità di verifica del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi dei progetti analizzati. Verranno valutate positivamente la completezza e l'esaustività delle informazioni fornite, l'organicità, l'efficacia e l'efficienza del flusso di informazioni e delle azioni, l'individuazione delle attività e dei precorsi critici e le relative modalità di gestione. | Fino a un massimo di 30 punti |
Professionalità del gruppo di lavoro coinvolto | Il Concorrente dovrà descrivere le risorse umane che impiegherà nello svolgimento dell’incarico, con indicazione dei ruoli, identificando la figura di un referente. Di ogni componente del gruppo dovranno essere forniti i curricula. Verranno valutate positivamente le offerte in cui sarà garantita la presenza di un gruppo di lavoro esperto, adeguatamente strutturato, e con la presenza di competenze multidisciplinari | Fino a un massimo di 25 punti |
VALUTAZIONE SU OFFERTA ECONOMICA | ||
XXXXXX/RIBASSO | Si veda il metodo di attribuzione punteggio di seguito indicato. | Fino a un massimo di 25 punti |
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi o, ove presenti, a ciascuno dei singoli sub‐elementi qualitativi di cui alla tabella soprastante è attribuito, discrezionalmente da ogni commissario, un coefficiente variabile da zero ad uno, in base ai seguenti scaglioni di valutazione:
Ottimo = 1;
buono = 0,8;
adeguato = 0,6
insufficiente =0,4 gravemente insufficiente=0,2
non classificabile/non appropriato=0
E’ possibile per i commissari indicare valori intermedi. Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento. Dopo l’attribuzione dei singoli coefficienti a ciascun concorrente, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai commissari, in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio.
Prima riparametrazione
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il coefficiente massimo (pari a 1), i coefficienti medi attribuiti vengono riparametrati. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto su un singolo criterio il coefficiente pari a 1 e alle altre offerte un coefficiente medio proporzionale decrescente. Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola.
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA E DELL’OFFERTA TEMPO
È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
Terminata l’attribuzione discrezionale dei coefficienti e il calcolo dei coefficienti medi riparametrati, come sopra specificato al punto 18.2, la Commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei
punteggi complessivi per ciascun concorrente secondo il metodo aggregativo compensatore di cui alla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente medio riparametrato criterio di valutazione a, del concorrente i; Cbi = coefficiente medio riparametrato criterio di valutazione b, del concorrente i;
.....................................
Cni = coefficiente medio riparametrato criterio di valutazione n, del concorrente i; Pa = punteggio massimo criterio di valutazione a;
Pb = punteggio massimo criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = punteggio massimo criterio di valutazione n.
Seconda Riparametrazione
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 14 gennaio 2020, alle ore 9,30 presso la sede comunale di Via Torre Falcone 26 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma Sardegnacat almeno 3 giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma Sardegnacat almeno 3 giorni prima della data fissata.
Il RUP, con il supporto del seggio di gara, procederà, nella prima seduta pubblica ed eventuali successive, a verificare la regolarità e la completezza delle offerte pervenute tramite la piattaforma Sardegnacat e delle sottoscrizioni digitali.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, si fa presente che l’accesso ai documenti contenuti nella busta telematica amministrativa avverrà tramite collegamento alla piattaforma Sardegnacat e sarà consentito solo al RUP ed al personale del Servizio tecnico 1.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a).
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.500,00 La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all’esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del d.lgs 50/2016.
In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all’esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Sassari.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati personali forniti è
I dati conferiti dal Fornitore in occasione della partecipazione al procedimento di selezione, della stipula del contratto ed eventualmente successivamente forniti nel corso dello svolgimento dell’attività saranno trattati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679, come dettagliatamente indicato nell’informativa privacy riportata in calce alla domanda di partecipazione.
Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.
Qualora l’attività oggetto del contratto rendesse necessario nominare il Fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dati, tale nomina avverrà con separato atto scritto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Il Committente è tenuto alla pubblicazione delle informazioni e dei dati richiesti ai fini dell’adempimento delle previsioni in materia di trasparenza sull’attività pubblica ai fini dell’applicazione dell’art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.(cfr. art. 1, co. 32 della L. n. 190/2012, art. 37 del D. Lgs n. 33/2013, art. 29 D.lgs n. 50/2016).
Il Fornitore garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all’attività prestata di cui verrà a conoscenza direttamente o per il tramite della Camera di commercio saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso alla fornitura oggetto del contratto sottoscritto, salva l’autorizzazione scritta da parte di Camera di commercio e degli eventuali altri soggetto a cui tali informazioni si riferiscono.
Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell’attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Allegati:
1. Bando di gara;
2. All. A - domanda di partecipazione;
3. DGUE;
4. Patto di integrità;
5. All. B - offerta economica;
6. Schema di contratto;
7. Schema disciplinare d’incarico;
8. Documentazione tecnica consistente nel progetto preliminare;