OGGETTO
Comune di Venezia
Data: 09/08/2018, PG/2018/0390047
DATA Maggio 2018
COMMESSA n. 1128/177 D
SCALA PROGETTO TAV.
PROGETTO UNITARIO
per la riqualificazione dell'ex colonia di Ca' Roman (Scheda n°19 VPRG per l'isola di Pellestrina)
OGGETTO
Bozza schema di convenzione
DITTA
Ca' Roman S.r.l.
xxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx (XX) PROGETTISTA
Arch. Xxxxxxxx Xxx Arch. Xxxx Xxxxx Xxx
“Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del
C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n. 82”
collaboratori:Arch. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx; Xxxxx Xxxxxxx
prodotto da/elaborazione grafica:Studio Architetto Mar nome file:1128_177_cartigli DOC_F00.pln
nome layout: ALL_D_R00
XXX XXXXXXXXXX 00, 00000 XXXXXXX - Xxxxxxxx
tel 000-000000 fax 000-000000 mail xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
revisione n. | data: | descrizione: | redatto | verificato | approvato |
00 | 05/18 | emissione Progetto Unitario | LP | LP | GM |
COPYRIGHT STUDIO ARCHITETTO XXX. Tutti i diritti sono riservati a norma di legge.
Stampato il:25/07/18
CONVENZIONE EX ART. 28 BIS DEL D.P.R. 6/6/2001 N.380 PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO UNITARIO PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DELL’EX COLONIA DI CA’ ROMAN NELL’ISOLA DI PELLESTRINA
L’anno ........, il giorno ........
del mese di ........
..........
In ........ nel mio studio notarile.
Avanti a me dottor ........ Notaio in ........, con studio in ........, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di ,
sono presenti:
il signor
- ………………………………………………………………………………………………………………., domiciliato per la carica presso il Comune di Venezia
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Dirigente/Responsabile del procedimento per il COMUNE DI VENEZIA C.F. 00339370272
di seguito indicato come "Comune",
come disposto dal Sindaco con documento del ........
prot. ........ ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ........ del ........ avente per oggetto "Accordo ai sensi dell’art. 6 della LR 11/04 per la riqualificazione dell’area dell’Ex Colonia di Cà Roman nell’Isola di Pellestrina. Variante n. …………. al Piano degli Interventi. Controdeduzioni e approvazione" che si allega al presente atto sotto la lettera "...", omettendone gli allegati, con la quale è stato approvato il Progetto Unitario
e
- ………………………………………………………………………………………………………..., il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico e quindi legale rappresentante della società:
- "CA' ROMAN S.R.L.", con sede legale in Chioggia alla Viale Venezia n. 1, ………………………….…………………………….., munito dei necessari poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
di seguito indicata come "Parte Attuatrice".
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale veste e poteri io notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:
premesso
a) la Parte Attuatrice è proprietaria dei seguenti beni immobili così come risulta dai seguenti atti:
- atto di compravendita a mio rogito in data 14 maggio 2007
rep. n. 131.254, trascritto a Venezia in data 23 maggio 2007
ai n.ri 21488/12336 e successiva nota in rettifica in data 13
settembre 2010 ai n.ri 30459/18436
- atto di compravendita a rogito Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxx di Chioggia (VE) in data 29 luglio 2010 rep. n. 20.195, trascritto a Venezia in data 9 settembre 2010 ai n.ri 30338/18359;
e censiti come segue:
* Catasto Fabbricati, Comune di Venezia, Sez. PL, Foglio 105 (centocinque), ex 11 (undici), mappale:
13 sub. 1 = 20 = 23 = 25 = 26 = 27 = 28 = 29 = 30 = 36 = 37 =
38 = 39 = 40 = 41 = 42 (graffati), Pellestrina - Località Ca' Roman n. CS, piano T-1, Xxxx Xxxxxxxxx 0, Xxx. X/0, Xx. 0, xx. 00000, Rendita Euro 13.220,06
giusta denuncia di variazione presentata all'U.T.E. di Venezia in data 1 marzo 2004 prot. VE0038117
corrispondente nel Catasto Terreni, del detto Comune, alla Sezione di Pellestrina, Foglio 105 (centocinque), ex 11
(undici), mappali: 13 ente urbano di ett. 1.82.38, | derivante | dall'unificazione |
delle particelle 13/a e 24, 38 ente urbano di ett. 0.01.74, | derivante | dall'unificazione |
delle particelle 38 e 13/b, | ||
30 ente urbano di ett. 0.00.59, | derivante | dall'unificazione |
delle particelle 30 e 13/c, 27 ente urbano di ett. 0.00.64, | derivante | dall'unificazione |
delle particelle 27 e 13/d, |
giusta denuncia di cambiamento (Mod. 3/SPC) presentata all'UTE di Venezia in data 19 marzo 2002 prot. n. 56753,
e ai mappali:
20 | ente | urbano | di | ett. | 0.00.88, |
23 | ente | urbano | di | ett. | 0.01.66, |
25 | ente | urbano | di | ett. | 0.00.16, |
26 | ente | urbano | di | ett. | 0.00.51, |
28 | ente | urbano | di | ett. | 0.02.36, |
29 | ente | urbano | di | ett. | 0.00.59, |
36 | ente | urbano | di | ett. | 0.00.98, |
37 | ente | urbano | di | ett. | 0.00.89, |
39 | ente | urbano | di | ett. | 0.01.45, |
40 | ente | urbano | di | ett. | 0.02.06, |
41 | ente | urbano | di | ett. | 0.01.11 e |
42 | ente | urbano | di | ett. | 0.02.28; |
per complessivi ett. 2.00.28 (ettari due, are zero e centiare ventotto);
* Catasto Terreni, del detto Comune, Sezione di Pellestrina, Foglio 105 (centocinque), ex 11 (undici), mappale:
14 di ett. 0.93.42, orto 3, RD Euro 96,49 - RA Euro 38,60 (ettari zero, are novantatre e centiare quarantadue)
* Catasto Fabbricati, Comune di Venezia, Sez. PL, Foglio 105 (centocinque), ex 11 (undici), mappale:
72, Xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx, xxxxx X, X.X. 0, xxx. X/0, classe 1, vani 11, Rendita Euro 409,60
corrispondente nel Catasto Terreni, del detto Comune, alla Sezione di Pellestrina, Foglio 105 (centocinque), ex 11 (undici), mappale 72 - ente urbano di are 10.16 (are dieci e centiare sedici);
i suddetti terreni hanno superficie reale di 29.195 mq. come risulta dalla tavola sub B/1 che si allega al presente atto sotto la lettera "B";
Gli elaborati del Progetto Unitario sono stati redatti tenendo conto della suddetta superficie reale;
b) con delibera di C.C. n. ........ del ........ è stato approvato l’”Accordo ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 per la riqualificazione dell’area dell’ex Colonia di Cà Roman nell’Isola di Pellestrina. Variante n. ........ al Piano degli Interventi”;
c) con tale delibera è stato inoltre approvato il Progetto Unitario per l’attuazione degli interventi tramite “Permesso di costruire convenzionato” ai sensi dell’ex art. 28 bis del
D.P.R. 380/2001, nonché lo schema della presente convenzione;
d) il progetto unitario ricalca fedelmente i contenuti del Piano di Recupero già precedentemente approvato con delibera
G.C. n. 239 del 31/5/2012 e confermato con delibera del Commissario Straordinario n. 445 del 2/10/2014;
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:
art. 1 – Premesse ed elaborati
Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, oltre alle premesse, gli elaborati del Progetto Unitario approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. ........ del ........, anche se non materialmente allegati.
art. 2 - Oggetto della convenzione
1. La Parte Attuatrice, che presta al Comune la più ampia e illimitata garanzia di proprietà e disponibilità delle aree in premessa individuate e catastalmente identificate, si impegna, in via solidale ed indivisibile, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, a dare esecuzione al Progetto Unitario di cui in premessa, adempiendo a tutte le obbligazioni della presente convenzione, nei modi e nei termini in essa previsti.
2. La Parte medesima si impegna, in particolare, a realizzare tutte le opere di urbanizzazione di cui al successivo articolo 4, nel rispetto delle prescrizioni e previsioni del suddetto Progetto Unitario, della vigente Strumentazione Urbanistica Generale, delle disposizioni di regolamento e di legge vigenti in materia, previo ottenimento dei titoli abilitativi necessari.
3. La stessa Parte si impegna altresì, ove la proprietà delle aree o dei beni dovesse essere ceduta a terzi, a costituire un condominio tra i proprietari, disciplinando le obbligazioni assunte nei confronti dell’Amministrazione ed oggetto della
presente Convenzione in un Regolamento del condominio.
art. 3 - Regime patrimoniale delle aree per opere di urbanizzazione
1. La Parte Attuatrice si impegna ad asservire o comunque a garantire l’asservimento da parte del condominio ad uso pubblico delle seguenti aree ed opere di urbanizzazione primaria, meglio dettagliate nella tavola 10 del Progetto Unitario - “Assetto patrimoniale delle aree” in scala 1:500, destinate a:
- percorsi ciclopedonali 1.713 mq.
- area a verde 3.389 mq.
- per un totale di 5.102 mq.
L’asservimento delle aree avviene nei tempi e modi stabiliti al successivo articolo 13.
2. In sede di frazionamento delle aree da asservire ad uso pubblico, il cui onere resta a carico della Parte Attuatrice, è ammessa, rispetto alle superfici sopra indicate, una tolleranza massima in difetto del 5%, comunque nel rispetto delle quantità minime previste dal Progetto Unitario oggetto della presente convenzione.
Fino al momento della consegna, tali aree possono essere utilizzate esclusivamente ad uso cantiere e/o per la realizzazione delle opere di cui al successivo art. 4, fatti salvi eventuali diversi accordi tra la Parte Attuatrice e il Comune, successivi alla stipula della presente convenzione, finalizzati al pubblico interesse.
art. 4 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione
1. La Parte Attuatrice si impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese (ivi comprese quelle di progettazione, di direzione dei lavori, di redazione dei piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione, di qualsiasi prestazione tecnica accessoria connessa all’intervento, nonchè di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’appalto delle opere), e a perfetta regola d’arte, tutte le opere di urbanizzazione relative alle aree di cui al precedente art. 3, nonché tutte le opere di cui ai successivi commi 2. e 2 bis.
2. Le opere di urbanizzazione oggetto della presente convenzione, nel rispetto della vigente normativa, sono:
1 - Opere edili ed a verde (percorsi ciclopedonali, arredo urbano, aree a verde);
2 - Impianti elettrici e speciali (rete illuminazione pubblica, rete enel, rete telecom);
3 - Impianti meccanici (rete idropotabile, rete antincendio e rete fognaria);
2 bis. Per una maggiore integrazione dell’intervento nel contesto territoriale, la Parte Attuatrice si impegna a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione aggiuntive, prevalentemente fuori ambito, funzionali all’accesso al
villaggio e alle zone di servizio dell’Isola di Pellestrina:
1 - Sistemazione del tratto della strada dei Murazzi dalla diga all'area di intervento, compresa la rampa di raccordo (fuori ambito Progetto Unitario), che sarà dotata di strutture atte ad impedire il passaggio dei mezzi motorizzati (moto/ciclomotori), ma attrezzata per consentire il passaggio delle carrozzine per i disabili; inoltre saranno previste adeguate strutture e accorgimenti progettuali per la sosta dei portatori di handicap e per consentire il loro passaggio nelle aree di pendenza (importo complessivo stimato dei lavori pari ad Euro. 72.540,00);
2 - Sistemazione della pista ciclo – pedonale nel tratto che collega il cimitero di Pellestrina alla darsena del Magistrato alle Acque (fuori ambito Progetto Unitario), per una lunghezza stimata di circa mt. 620 (importo complessivo stimato dei lavori pari ad Euro. 50.000,00);
3 - Completamento/rafforzamento delle strutture già realizzate (staccionate, pavimentazione sentieri, etc.) volte a limitare i danni agli habitat tutelati all’interno dell’Oasi limitrofa all’ambito del Progetto Unitario, secondo le indicazioni del Servizio Forestale Regionale; con la realizzazione di apposita cartellonista da installare alle uscite del villaggio, recante il Regolamento concordato con il Comune di Venezia e con l’Ente Gestore dell’Oasi (importo complessivo stimato dei lavori pari ad Euro. 15.000,00);
4 - Realizzazione di n. 4 pontili in legno lungo il fronte lagunare dell’Isola di Pellestrina. L’esatta ubicazione sarà indicata dal Comune, che provvederà anche a procurare i necessari permessi ed autorizzazioni dagli Enti competenti (importo complessivo stimato dei lavori pari ad Euro. 50.000,00);
5 - Realizzazione di elemento/struttura di culto in area da asservire ad uso pubblico (importo complessivo stimato dei lavori pari ad Euro. 15.000,00).
Ferma restando la necessità della sistemazione dei percorsi di accesso all'area dalla strada dei Murazzi e di completamento/rafforzamento delle strutture dell'oasi, di cui ai precedenti punti 1 e 3, tale elenco di lavori e la relativa ripartizione dei costi potranno subire modifiche, su richiesta del Comune, in base a valutazioni e approfondimenti in merito alle effettive necessità di infrastrutturazione del territorio, anche successivamente alla stipula della presente convenzione e prima del rilascio del permesso di costruire. Eventuali risparmi relativi ai lavori previsti dal presente comma, verificati in sede di progettazione esecutiva e, successivamente, in sede di collaudo, saranno utilizzati per ulteriori interventi individuati dal Comune.
6. Resta a carico della Parte Attuatrice ogni ulteriore onere che dovesse risultare necessario per l’integrale
soddisfacimento delle esigenze di urbanizzazione degli insediamenti di progetto, ivi compresa la realizzazione di eventuali opere ricadenti fuori dell’ambito interessato dal Progetto Unitario, purché strumentali all’urbanizzazione dell’area.
7. La Parte Attuatrice si impegna inoltre ad assumere tutti gli oneri finanziari relativi all’allacciamento della zona ai pubblici servizi.
8. Nella realizzazione degli interventi devono essere rispettate le prescrizioni in materia ambientale riportate all’art.6.
art. 5 - Scomputo del contributo di urbanizzazione
1. La realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 4 avviene a scomputo del contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, fino alla concorrenza dell’importo dovuto, in applicazione delle vigenti tabelle, per i singoli atti abilitativi ad edificare (permesso di costruire o denuncia di inizio attività).
2. La stima dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ammonta presuntivamente ad Euro 1.069.043,90 (unmilionesessantanovemilaquarantatré virgola novanta), comprese le opere fuori ambito, come si evince dal "Preventivo sommario di spesa delle opere ad uso pubblico" (Allegato F al Progetto Unitario).
Tale importo dovrà essere aggiornato in sede di presentazione della documentazione per il rilascio dei titoli abilitativi, con computo metrico estimativo redatto con i prezzi risultanti dal Capitolato del Comune di Venezia vigente, approvato con provvedimento della Giunta Comunale, o di nuovi prezzi espressi a seguito di ricerca di mercato per voci non presenti in esso, depurato di un ribasso medio pari a quello risultante dalle gare d'appalto di lavori simili, riferito all'anno precedente, e senza tener conto né degli oneri fiscali né degli oneri relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla sicurezza del cantiere e al collaudo. L'indicazione del costo presunto è effettuata anche al fine di determinare la soglia minima di spesa e poter operare la comparazione dei costi reali con le vigenti tabelle di calcolo degli oneri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 della L.R. 61/85 e successive norme emanate con L.R. 11/2004.
3. Qualora le opere di urbanizzazione di cui al primo comma del presente articolo abbiano un costo pari o superiore all’importo dei contributi dovuti per l’urbanizzazione in applicazione delle vigenti tabelle, la Parte Attuatrice nulla deve a fronte del rilascio dei singoli permessi di costruire o della presentazione delle denunce di inizio attività relative ai fabbricati previsti dal Progetto Unitario.
Nel caso in cui le opere abbiano un costo inferiore, la Parte Attuatrice è tenuta a versare la differenza fino a raggiungere
l’importo del contributo dovuto; parimenti è dovuta l’eventuale differenza nel caso in cui il collaudo accerti un valore delle opere inferiore a quello dovuto.
In ogni caso, l’entità effettiva degli oneri sostenuti dalla Parte Attuatrice per le opere di urbanizzazione realizzate, da considerare ai fini dello scomputo del contributo dovuto, è accertata in sede di collaudo delle stesse.
Nulla è comunque dovuto dal Comune nel caso in cui il valore delle opere realizzate sia superiore al contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione.
4. Ai fini dello scomputo del contributo dovuto è ammessa la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 11 della L.R. n. 11/2004. Art. 6 - Prescrizioni in materia ambientale
1. Le aree da asservire all’uso pubblico non devono risultare contaminate, o potenzialmente contaminate, ai sensi della Parte Quarta, Titolo Quinto, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. A tal fine, la Parte Attuatrice, a propria cura e spese, prima della stipula degli atti di cessione e/o asservimento delle aree, dovrà presentare al Comune specifica dichiarazione, a firma del proprio legale rappresentante e di un tecnico abilitato, che attesti tale condizione di non contaminazione delle aree, neanche potenziale, sulla base di apposita Relazione Tecnica, contenente anche le risultanze di adeguate indagini svolte secondo le norme in materia.
Gli uffici comunali competenti potranno chiedere integrazioni e/o adeguamenti della documentazione presentata.
La Parte Attuatrice è altresì tenuta ad evidenziare, nei modi di legge, l’eventualità che si manifesti una condizione di potenziale contaminazione dell’area. Il relativo conseguente procedimento si svolgerà quindi secondo quanto all’uopo previsto dal D.Lgs. n. 152/06. In tal caso, l'inizio dei lavori per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione è subordinato alla certificazione provinciale rilasciata ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. n. 152/06 di avvenuta bonifica/messa in sicurezza.
2. Eventuali oneri per controlli, ripristini, misure di riparazione, adeguamenti, monitoraggi e quant’altro ancora correlato e/o conseguente all’intervento di bonifica/messa in sicurezza, restano a totale carico della Parte Attuatrice, fino ad esaurimento delle necessità e/o dei relativi programmi, secondo la Parte Quarta, Titolo Quinto, del D.Lgs. n. 152/06.
3. In tutto il territorio comunale, comprese le aree interne alla perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di "Venezia - Porto Marghera" ex D.M. 23/02/00, si applicano le procedure di cui all'art. 13 delle N.T.G.A. della vigente
V.P.R.G. per la Terraferma.
4. Durante la fase di cantiere e, successivamente, in fase di
esercizio delle attività dell’insediamento turistico, dovrà essere salvaguardata la vegetazione spontanea di pregio presente nell’area libera verso il forte Barbarigo (ex orti della colonia), preservando anche i fossati "a pettine" oggi esistenti, secondo l’assetto rilevato e riportato negli elaborati del Progetto Unitario. Le modalità di manutenzione di tale area, destinata in parte all’uso privato e, in parte, asservita all’uso pubblico (con oneri di manutenzione e gestione a carico dei privati), dovranno essere conformi ai regolamenti comunali e, per quanto da essi non previsto, concordate con gli uffici comunali competenti.
5. Prima dell’effettiva riattivazione dei due pozzi esistenti, la Parte Attuatrice dovrà presentare una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato, che dimostri che non vi sono rischi di tipo idrogeologico o di modifica della composizione chimica della falda superficiale, con possibili conseguenze sulla conservazione degli habitat del sito Natura 2000.
6. I sistemi di illuminazione nelle aree pubbliche e private dovranno rispettare le norme vigenti in materia di inquinamento luminoso. In particolare, non sono ammessi sistemi di illuminazione puntati verso la laguna.
Art. 7 - Eliminazione delle barriere architettoniche
1. Gli interventi oggetto della presente convenzione non devono limitare la fruizione dell’ambiente da parte delle persone disabili, con riferimento ai diversi tipi di disabilità.
2. I progetti delle opere di cui all’art. 4 devono essere conformi alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, con particolare riferimento alla L. 9 gennaio 1989, n. 13, al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, agli articoli 77 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 e alla Legge Regionale 12 luglio 2007, n.16.
3. Gli elaborati dei progetti devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici previsti per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni in materia di accessibilità degli edifici e degli spazi esterni e devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali, come previsto dalla menzionata normativa di riferimento. Ai progetti, inoltre, deve essere allegata la dichiarazione del progettista che attesti la conformità degli elaborati alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 8 - Modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione La Parte Attuatrice si impegna ad applicare, per selezionare l’esecutore e/o gli esecutori delle opere di urbanizzazione, le vigenti disposizioni di legge in merito all’affidamento di lavori pubblici.
Prima dell’inizio dei lavori, la Parte Attuatrice dovrà
trasmettere al Comune la documentazione relativa alla procedura esperita per la selezione dell’esecutore delle opere, se prevista dalla legge.
L’Amministrazione Comunale resta comunque estranea al rapporto con gli esecutori dei lavori, senza che possa essere in alcun modo ritenuta responsabile per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Parte Attuatrice e gli appaltatori, attesa l’estraneità del Comune di Venezia al relativo rapporto contrattuale.
art. 9 - Opere di urbanizzazione - tempi di esecuzione
1. La Parte Attuatrice si impegna a dare effettivo inizio ai lavori relativi alle opere di cui al precedente art. 4 e ad ultimarli entro i termini previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 e ss.mm.ii..
L’inizio e l’ultimazione dei lavori sono attestati mediante verbale redatto in contraddittorio fra il Comune e la Parte Attuatrice.
2. Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero effettivamente iniziate o risultassero incomplete, il Comune avrà facoltà di risolvere la presente convenzione per la parte non ancora attuata, senza che la Parte Attuatrice possa avanzare richiesta di rimborsi o di indennizzi a qualsiasi titolo, oppure di completare i lavori con spese a carico della Parte Attuatrice, avvalendosi delle garanzie di cui all’art. 14.
art. 10 - Collaudo delle opere di urbanizzazione
1. Il collaudo delle opere di urbanizzazione deve avvenire in corso d’opera. A tal fine il Comune, entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori, accertata nei modi stabiliti dall’art. 9, nomina il collaudatore delle opere di cui al precedente art. 4.
2. La Parte attuatrice è tenuta a rimborsare al Comune gli onorari ed ogni spesa inerente al collaudo entro trenta giorni dall’emissione del certificato di collaudo finale o dei singoli certificati relativi a parti autonome e funzionali, ove previsti. Il rimborso é garantito dalla polizza fidejussoria di cui al successivo art. 14.
3. Le visite, le verifiche e tutte le operazioni necessarie al collaudo delle opere dovranno essere avviate in tempo utile per consentire l’emissione del certificato di collaudo entro il termine di 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
4. La Parte Attuatrice si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutti gli accertamenti e le verifiche richieste dal collaudatore e a eliminare eventuali difformità o vizi dell’opera entro il termine stabilito dal collaudatore stesso, assumendo a proprio carico tutte le spese.
Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della Parte Attuatrice, il Comune provvederà d’ufficio, con spese a carico della Parte medesima, avvalendosi della polizza
fidejussoria di cui al successivo art. 14.
5. Su richiesta della Parte Attuatrice ovvero del Comune è possibile eseguire il collaudo delle opere di urbanizzazione per parti autonome e funzionali, benché appartenenti al complesso unitario di opere di urbanizzazione oggetto della presente convenzione.
6. Per le ipotesi di cui al comma precedente, la Parte Attuatrice si impegna, in ogni caso, a realizzare prioritariamente gli interventi di viabilità, di illuminazione e i relativi sottoservizi con riguardo all’intero intervento.
7. Gli interventi fuori ambito di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’art. 4, comma 2 bis., della presente convenzione potranno essere oggetto di collaudo separato, senza che ciò condizioni il rilascio dell’agibilità degli edifici, nel caso in cui la loro realizzazione ritardi per motivi non imputabili alla Parte Attuatrice.
8. Il Collaudatore deve, comunque, acclarare il rispetto da parte del Comune e della Parte Attuatrice degli obblighi assunti con la presente convenzione.
art. 11 – Atti abilitativi - Realizzazione unitaria o per stralci funzionali delle opere di urbanizzazione – Agibilità degli edifici
1. L’esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 4 avviene attraverso la progettazione unitaria degli interventi ed in seguito all'ottenimento dei titoli abilitativi necessari, nel rispetto della vigente normativa e delle modalità definite dal Progetto Unitario.
2. La Parte Attuatrice è tenuta a presentare la richiesta di rilascio del titolo abilitativo per le opere di urbanizzazione, entro sei mesi dalla data di stipula della presente convenzione, a pena di decadenza della stessa, fatte salve motivate proroghe rilasciate dal Comune. La richiesta di rilascio del titolo abilitativo deve essere corredata da specifici elaborati che definiscano in dettaglio, conformemente al Progetto Unitario in oggetto, forma, tipologia, qualità e dimensione dei lavori da eseguire, rispettando le indicazioni e prescrizioni degli uffici comunali competenti e delle società o enti preposti alla gestione dei servizi.
3. Il rilascio dei titoli abilitativi per gli edifici privati sono subordinati alla previa efficacia dei titoli abilitativi sopra menzionati relativi alle opere di urbanizzazione, fatta eccezione per le opere fuori ambito di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'art. 4, comma 2 bis della presente convenzione, nel caso in cui il ritardo nella definizione dei relativi progetti non sia imputabile alla Parte Attuatrice.
4. L’agibilità degli edifici privati è subordinata al preventivo collaudo delle opere di urbanizzazione, fatta eccezione per le opere fuori ambito di cui ai punti 2, 3 e 4
dell'art. 4, comma 2 bis della presente convenzione, nel caso in cui la realizzazione delle stesse ritardi per motivi non imputabili alla Parte Attuatrice.
5. La Parte attuatrice deve garantire la coerenza e unitarietà delle scelte progettuali.
6. Il rilascio dei titoli abilitativi relativi agli edifici privati sono assoggettati al contributo di costruzione previsto dalla normativa vigente; per la quota del contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria é previsto lo scomputo di cui al precedente art. 5.
art. 12 – Ecosostenibilità degli interventi edilizi
1. La Parte Attuatrice valuterà prioritariamente l’opportunità di realizzare interventi edilizi di tipo ecosostenibile, avvalendosi di tecnologie innovative che favoriscano il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili e garantiscano un’elevata qualità e salubrità degli ambienti di residenza e di lavoro, contribuendo al benessere psico – fisico della cittadinanza.
2. In tal caso la Parte Attuatrice potrà adottare i criteri e gli strumenti di progettazione eco-sostenibile riconosciuti ufficialmente dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia, riportati:
1 - nelle "Linee guida in materia di edilizia sostenibile" approvate dalla Regione Veneto con delibera di G.R.V. n. 2398 del 31/07/2007 e xx.xx. e i.;
2 - nella delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 02/05/2006 "Variazione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e della quota di contributo relativa al costo di costruzione dovuto per il rilascio del permesso di costruire, al fine di incentivare interventi di edilizia ecosostenibile";
3 - nel Biocapitolato del Comune di Venezia contenuto nel Prezziario delle Opere Pubbliche;
4 - in ogni altra disposizione vigente al momento della stipula della presente convenzione.
art. 13 - Consegna delle opere cedute e modalità di asservimento ad uso pubblico
1. Ad avvenuto rilascio del certificato di collaudo di cui al precedente art. 10, la Parte Attuatrice fornisce al Comune gli elaborati grafici relativi alle opere eseguite (as built), nonché il frazionamento delle aree da asservire all’uso pubblico, concordato con il Comune. Tali documenti sono necessari per addivenire al formale asservimento delle aree e delle opere realizzate.
2. La costituzione della servitù di uso pubblico, deve avvenire entro sei mesi dall’approvazione del collaudo.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria e, in generale, la gestione delle aree gravate da servitù di uso pubblico e delle opere in esse realizzate, compresa la rete fognaria e di
pubblica illuminazione, nonchè il pagamento dei consumi per servizi pubblici a rete, sono interamente a carico della Parte Attuatrice o del condominio, ove costituito.
Per quanto attiene la gestione dei sottoservizi a rete, fatta eccezione per la rete fognaria e di pubblica illuminazione, verrà costituita relativa servitù di condotta a favore degli enti gestori dei sottoservizi.
4. La Parte Attuatrice ed i suoi aventi causa o il condominio, ove costituito, assumono ogni responsabilità civile e penale inerente la manutenzione e gestione delle aree ed opere asservite, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità a riguardo.
Tali impegni dovranno essere esplicitamente inseriti negli atti di costituzione e negli atti di trascrizione nei registri immobiliari della servitù di uso pubblico delle aree ed opere interessate e in ogni altro atto di trasferimento o di locazione.
art. 14 - Garanzie
1. La Parte Attuatrice ha costituito, quale garanzia per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, polizza fidejussoria n. ........ in data ........
con la ........, fino all’ammontare di Euro 1. 389.757,07
(unmilionetrecentottantanovemilasettecentocinquantasette virgola zero sette), pari all’importo presunto delle opere di urbanizzazione, pari ad Euro 1. 069.043,90
(unmilionesessantanovemilaquarantatré virgola novanta), incrementato del 30% secondo le disposizioni interne del Comune di Venezia. La polizza dovrà essere aggiornata in sede di presentazione della domanda di rilascio del titolo abilitativo per le opere di urbanizzazione, sulla base dell’importo risultante dal computo metrico estimativo redatto sulla base del capitolato vigente del Comune di Venezia.
2. Nell’ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte, la Parte Attuatrice autorizza il Comune a disporre della polizza fidejussoria nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i
pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare.
3. La fidejussione viene svincolata con l’approvazione del certificato di collaudo, ad eccezione del 10% della stessa che resterà vincolato fino alla consegna e all’asservimento delle opere di cui al precedente art. 13, al rimborso degli onorari e spese per il collaudo di cui al precedente art. 10, nonché al rimborso delle eventuali spese per le procedure di gara di cui all’art. 8.
4. In caso di collaudo parziale delle opere di urbanizzazione, previsto dall’articolo 10, la quota parte della fidejussione da svincolare sarà proporzionale all’entità delle opere collaudate.
5. In ogni caso, l’importo della fidejussione da svincolare sarà determinato dagli uffici comunali competenti, in modo da garantire sempre e comunque la copertura dei costi dei lavori ancora da eseguire, tenendo conto dell’eventuale aggiornamento dei prezzi di mercato, dei costi dei collaudi, delle spese per le procedure di gara e di qualsiasi altra spesa connessa alla realizzazione degli interventi.
art. 15 - Trasferimento a terzi degli oneri e obblighi della convenzione
1. Le obbligazioni tutte di cui alla presente convenzione sono assunte dalla Parte Attuatrice per sé e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, i quali, anche se a titolo particolare, saranno solidalmente tenuti, insieme alla parte xxxxx causa, all’adempimento delle obbligazioni di cui trattasi.
art. 16 - Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha validità di 10 (dieci) anni dalla data della stipula.
2. Trascorso detto termine, gli edifici privati eventualmente non ancora (in tutto o in parte) costruiti, potranno essere realizzati, a condizione che tutte le opere di cui al precedente art. 4 siano state ultimate e favorevolmente collaudate e che la costruzione rispetti gli allineamenti e prescrizioni per l’edificazione stabiliti dal Progetto Unitario. Fino alla suddetta scadenza sono ammesse soltanto le destinazioni d'uso e le modalità di intervento prescritte dal Progetto Unitario anche in caso di variazione del P.R.G.
art. 17 - Rinuncia all’ipoteca legale - regime fiscale
1. La Parte Attuatrice autorizza la trascrizione del presente atto nei Registri Immobiliari con piena rinuncia all’ipoteca legale e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
2. Tutte le spese di stipulazione, di registrazione e di trascrizione della presente convenzione e degli atti di trasferimento di proprietà o di asservimento, nonché quelle ad esse connesse (ivi comprese le spese di frazionamento delle aree da asservire ad uso pubblico), sono a carico della Parte Attuatrice, che si riserva di chiedere - e sin da ora chiede - tutte le eventuali agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.
Art. 18 - Vigilanza
1. Il Comune, nella persona del Dirigente firmatario della presente convenzione o suo delegato, si riserva la facoltà di vigilare sul rispetto degli impegni assunti dalla Parte Attuatrice con la presente convenzione, con particolare riguardo alla rispondenza delle opere di urbanizzazione eseguite a quanto previsto nel progetto approvato.
art. 19 – Controversie
1. Per tutte le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla presente convenzione, si dichiara competente il Foro di
Venezia.
Per il Comune
Per la Parte Attuatrice
Il signor ……………………. nella qualità di amministratore unico della società CA' ROMAN SRL, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- art. 13, comma 3 e 4.
Per la Parte Attuatrice