CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede le- gale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx; partita IVA: 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2022
E
CENTRO XXXXXX. ASSOCIAZIONE CULTURALE PER
LA NON VIOLENZA, con sede legale in Pisa, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000, pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx, partita IVA 01879330502 Codice fiscale 93047610501, rappresentata dal presi- dente e rappresentante legale Xxxxx Xxxxxxx, nato a Xxxxxxxxxx di Puglia (FG) il 21/09/1955, autorizzato alla stipula del presente atto qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiunta- mente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
a) Il Centro Xxxxxx è stato fondato a Pisa il 16 giugno del 2000 co- me associazione culturale di studi e ricerche sui conflitti, la nonvio- lenza e l’educazione alla pace, in risposta: all’appello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 novembre 1997, che proclamava il 2000 «Anno internazionale per la cultura di pace»; alla risoluzione n. 53/25 del 10 novembre 1998, che indi-
ceva per il periodo 2001-2010 il «Decennio internazionale della promozione di una cultura della nonviolenza e della pace a benefi- cio dei bambini nel mondo»; alla risoluzione n. 53/243 del 13 set- tembre 1999 su «Dichiarazione e programma d'azione per una cul- tura di pace».
b) Come sua prima iniziativa il Centro Xxxxxx si è attivato per colla- borare come ente autonomo con l’Università degli Studi di Pisa per la creazione del primo corso italiano di laurea in Scienze per la Pace.
c) Il Centro Xxxxxx ha promosso la pubblicazione della prima rivista scientifica italiana dedicata ai conflitti e alla nonviolenza: i “Qua- derni Satyagraha”, edita con cadenza semestrale.
d) Il Centro Xxxxxx dispone a Pisa di una biblioteca di oltre 30000 volumi, specializzata sui temi della pace, delle culture religiose e della trasformazione nonviolenta dei confitti. Dispone anche di una Casa editrice dedicata.
e) In questi anni il Centro Xxxxxx ha avviato una feconda rete di col- laborazioni con studiosi, Centri di ricerca, Università italiane e in- ternazionali interessate allo sviluppo della cultura della nonviolen- za, che saranno messe a disposizione dell’Università degli Studi di Genova.
f) L’Ateneo partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazio- ne dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pub- bliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo
della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Si sottolinea che, per il Centro Xxxxxx, ha un valore altamente simbolico la collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, città conosciuta in India soprattutto per aver dato i natali a Xxxxxxxx Xxxxxxx, riformatore religioso, propugnatore della laicità, educatore dei popoli alla libertà nel nome dei “doveri dell’uomo”, maestro del Xxxxxxx Xxxxxx e di quanti aspirano a costruire un mondo di giu- stizia e di pace.
Art. 2 – Oggetto
1. Le “Parti” firmatarie si impegnano reciprocamente, nel rispetto dei propri fini istituzionali e della normativa vigente, a promuovere, svi- luppare, sostenere e concordare opportunità ed iniziative di collabo- razione nell’attività culturale, didattica e di ricerca volte in particolare alla diffusione degli ideali di tolleranza, universalismo culturale e reli- gioso, non violenza, rispetto e riconoscimento delle differenze, pro- pri della cultura e degli insegnamenti che da Xxxxxx discendono.
2. A partire dalle culture profonde delle religioni e delle filosofie, l’intesa intende promuovere la ricerca, lo studio e l’educazione al me- todo nonviolento nella soluzione dei conflitti, condividendo la rete di collaborazioni con studiosi, centri di ricerca, università italiane e in- ternazionali, interessati allo sviluppo della cultura della nonviolenza.
3. In questa direzione e a tal fine, le “Parti” contraenti si impegnano a cooperare per realizzare insieme le seguenti attività:
- gruppi di studio;
- pubblicazione di libri e periodici;
- lezioni;
- convegni;
- seminari;
- organizzazione di corsi di aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado riguardanti l’educazione alla pace;
- assistenza e consulenza bibliografico-archivistica per tesi;
- predisposizione di progetti di ricerca;
- invito, per arricchire l’offerta formativa dell’Ateneo xxxxxxxx xxx- dogli una visibilità internazionale, alla creazione di una cattedra UNESCO espressamente dedicata alla figura del Xxxxxxx Xxxxxx;
- costruzione di un osservatorio sui conflitti e l’educazione alla pace.
4. Gli oneri a carico delle Parti citati nel precedente comma e le ri- spettive strutture cui i medesimi saranno imputati verranno determi- nati negli specifici accordi attuativi di cui all’art. 4.
Art. 3 - Comitato di Coordinamento
1. Per l’attuazione delle attività oggetto della presente convenzione le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da n. 2 componenti designati da ciascuna Parte ai quali è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di co- mune interesse.
2. Per l’Università degli Studi di Genova i componenti sono: la
Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e la Prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Per il Centro Xxxxxx i componenti sono: il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx e il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx.
Art. 4 - Accordi attuativi
1. La collaborazione tra Università degli studi di Genova e il Centro Xxxxxx, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attua- tivi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at- tuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Art. 5 – Oneri economici
1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli oneri economici, citati nell’art. 2 e da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, pre- via verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata di sei anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad ac-
cordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 7 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Con- venzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che le parti firmatarie coinvolte nei progetti scientifi-
ci collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espres- samente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipa- zioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da ta- li attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la pro- prietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sa- rà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
Art. 9 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Art. 10 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il da-
tore di lavoro di ciascuna delle parti assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso i locali delle Parti.
2. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sa- ranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con au- tonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovran- no essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli ac- cordi stessi.
Art. 11 - Coperture assicurative
1. Le Parti garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività og- getto della presente Convenzione presso i locali a ciò destinati sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normati- va.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno
di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.
Art. 13 - Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competen- te in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 14 – Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osserva- re quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que- ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 15 – Registrazione
1. Il presente Atto si compone di n. 10 pagine e sarà registrato in ca- so d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registra- zione saranno a carico della Parte richiedente;
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n.
642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di tutte le Parti;
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università di Genova, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università di Ge- nova con nota scritta chiederà al Centro Xxxxxx il rimborso della quota di spettanza.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. Per l’Università degli Studi di Genova
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per il Centro Xxxxxx. Associazione Culturale per la non violenza Il Presidente
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx