REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
Adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013
INDICE
Pag.
TITOLO I – Norme generali
Articolo 1 – Definizioni 4
Articolo 2 – Autonomia didattica 5
TITOLO II – Strutture didattiche e altre strutture di Ateneo
Articolo 3 – Dipartimenti 7
Articolo 4 – Scuole 9
Articolo 5 – Consigli di corso di studio 12
Articolo 6 – Scuola Superiore “Xxxxxxxx x’Xxxxxxxx” 13
Articolo 7 – Centro linguistico di Ateneo 14
TITOLO III – Organizzazione dell’attività didattica
Articolo 8 – Titoli di studio 14
Articolo 9 – Internazionalizzazione e rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti 15
Articolo 10 – Corsi di laurea 16
Articolo 11 – Corsi di laurea magistrale 17
Articolo 12 – Percorsi di eccellenza 19
Articolo 13 – Contemporanea iscrizione a corsi di studio
presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici 20
Articolo 14 – Corsi di specializzazione 20
Articolo 15 – Dottorati di ricerca 21
Articolo 16 – Master universitari 22
Articolo 17 – Formazione finalizzata e permanente 23
TITOLO IV – Regolamentazione dell’attività didattica
Articolo 18 – Commissioni paritetiche docenti-studenti 23
Articolo 19 – Istituzione e modifica dei corsi di studio 24
Articolo 20 – Attivazione e disattivazione dei corsi di studio 25
Articolo 21 – Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale 27
Articolo 22 – Attività formative dei corsi di laurea 28
Articolo 23 – Attività formative dei corsi di laurea magistrale 29
Articolo 24 – Crediti formativi universitari 31
Articolo 25 – Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale 32
Articolo 26 – Manifesto generale degli studi e guide didattiche 33
Articolo 27 – Iscrizione ai corsi di studio 34
Articolo 28 – Verifica della preparazione iniziale 35
Articolo 29 – Articolazione ed organizzazione dell’attività didattica 37
Articolo 30 – Calendario dell’attività didattica 38
Articolo 31 – Cultori della materia 39
Articolo 32 – Xxxxx e verifiche di profitto 39
Articolo 33 – Calendario degli esami e delle verifiche di profitto 41
Articolo 34 – Commissioni per gli esami e le verifiche di profitto 42
Articolo 35 – Prove finali e conferimento dei titoli di studio 43
Articolo 36 – Calendario delle prove finali 44
Articolo 37 – Commissioni giudicatrici 45
Articolo 38 – Trasferimenti, passaggi e riconoscimento di crediti formativi 45
Articolo 39 – Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero 47 Articolo 40 – Attività di orientamento e di tutorato 48
Articolo 41 – Promozione e pubblicità dell'offerta didattica 49
Articolo 42 – Banche dati 49
TITOLO V – Docenti
Articolo 43 – Compiti didattici dei docenti (professori e ricercatori) 50
Articolo 44 – Attribuzione dei compiti didattici 51
Articolo 45 – Registro didattico 53
Articolo 46 – Congedi e aspettative 54
Articolo 47 – Valutazione della qualità dell’attività didattica 54
TITOLO VI – Studenti
Articolo 48 – Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale 55
Articolo 49 – Studenti “in corso”, “fuori corso” e “ripetenti” 56
Articolo 50 – Iscrizione a singoli insegnamenti 56
Articolo 51 – Studenti diversamente abili 57
Articolo 52 – Curricula e piani di studio 57
TITOLO VII – Norme transitorie e finali
Articolo 53 – Norme transitorie 59
Articolo 54 – Allegati al Regolamento 59
Articolo 55 – Emanazione ed entrata in vigore 59
Titolo I Norme generali
Art. 1 Definizioni
1. Ai sensi del presente Regolamento s’intende:
a) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca come individuati negli artt. 1 e 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
b) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
c) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l’insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppati ai sensi della normativa vigente;
d) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, e successive modifiche;
e) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti Ministeriali in materia;
f) per credito formativo universitario (CFU): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
g) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al cui conseguimento lo stesso è finalizzato;
h) per Ordinamento didattico di un corso di studio: l’insieme delle norme che regolano il corso medesimo;
i) per Regolamento didattico dei corsi di studio: la definizione degli aspetti organizzativi del corso secondo il relativo Ordinamento;
j) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
k) per curriculum: l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
l) per diploma supplement: la relazione informativa redatta in doppia lingua e allegata al diploma di ogni titolo di studio;
m) per Università o Ateneo: l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara;
n) per Dipartimento prevalente: il Dipartimento al quale afferiscono, al momento dell’attivazione del corso di studio, la prevalenza dei docenti necessari per il raggiungimento dei requisiti qualitativi e quantitativi del corso di laurea e di laurea magistrale secondo le norme vigenti;
o) per Dipartimento associato: il Dipartimento che concorre con i propri docenti in misura rilevante e significativa al raggiungimento dei requisiti quantitativi e qualitativi del corso di laurea e di laurea magistrale secondo le norme vigenti;
p) per Scuola: la struttura di raccordo finalizzata al coordinamento e alla razionalizzazione delle attività didattiche e alla gestione dei servizi comuni istituita da almeno due Dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare;
q) per Consiglio di corso di studio: il Consiglio che svolge i compiti attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto, dal Consiglio di Dipartimento e dalla Scuola, ove istituita, nelle materie concernenti l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica di un corso di studio;
r) per Strutture didattiche: i Consigli di corso di studio, i Dipartimenti e le Scuole competenti per il corso stesso;
s) per Commissione paritetica docenti-studenti: la Commissione istituita in ciascun Dipartimento ovvero, in alternativa, in ciascuna Scuola, competente a: svolgere attività di monitoraggio e individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell’offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; formulare parere obbligatorio sull’attivazione e disattivazione dei corsi di studio.
t) per Statuto: lo Statuto dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara emanato con Decreto Rettorale n. 425 del 14 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 71 del 24 marzo 2012.
Art. 2 Autonomia didattica
1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di Legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ambiti demandati all’autonomia dell’Ateneo per gli aspetti di organizzazione e gestione delle attività didattiche comuni ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, ai corsi
di dottorato di ricerca e ai master universitari attivabili dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara.
2. Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, stabilendo altresì le norme generali alle quali le Strutture didattiche dell’Ateneo devono attenersi nei rispettivi Regolamenti.
3. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivabili dall’Università sono predisposti dai Dipartimenti prevalenti, su proposta dei Consigli di corso di studio, sentita la Commissione didattica paritetica competente e approvati dal Consiglio di Amministrazione.
4. I Regolamenti dei singoli Dipartimenti, approvati con le modalità stabilite dalle norme di Legge, dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo, disciplinano l’organizzazione didattica dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno capo ad essi, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti Strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative. I Regolamenti dei singoli Dipartimenti possono prevedere che specifiche funzioni deliberative nelle materie concernenti l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica siano attribuite ai Consigli di corso di studio o alle Scuole, ove istituite. Per ogni attività deve in ogni caso essere individuata la struttura o la singola persona alla quale viene conferita la relativa responsabilità.
5. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo art. 25 e sono deliberati con le procedure previste per i Regolamenti di Dipartimento, e costituiscono parte integrante del Regolamento del Dipartimento prevalente.
6. I Regolamenti delle Scuole di specializzazione sono predisposti ed emanati nel rispetto dei Decreti Ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi, e ai sensi della normativa di Ateneo, e sono approvati con le procedure previste per i Regolamenti di Dipartimento, e costituiscono parte integrante del Regolamento del Dipartimento prevalente.
7. Le competenze delegate all’Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca costituiscono materia di un apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
8. Le procedure di attivazione, organizzazione e gestione dei corsi previsti dagli artt. 3, comma 9 e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello, sono disciplinate da un apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico, previo
parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
9. I corsi di studio interAteneo sono regolati sulla base di apposite convenzioni tra gli Atenei interessati, tenuto conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
10. Le procedure amministrative per l’immatricolazione e l’iscrizione all’Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dall’apposito Regolamento di Ateneo per gli studenti, approvato dal Senato Accademico, previo parere obbligatorio della Consulta degli studenti e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza.
11. L’Università garantisce adeguate forme di pubblicità, anche attraverso il sito Internet di Ateneo, dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica.
Titolo II
Strutture didattiche e altre strutture di Ateneo
Art. 3 Dipartimenti
1. Relativamente al modello organizzativo adottato dall’Ateneo e fatte salve le attribuzioni dei rispettivi Consigli di corso di studio, ogni corso di studio è incardinato in un Dipartimento di riferimento, denominato Dipartimento prevalente, ai sensi dell’art. 1, lett. n) del presente Regolamento.
2. Il Dipartimento prevalente:
a) propone l’istituzione, l’attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, di specializzazione, dei master, dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento e/o formazione professionale, previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei corsi di laurea e laurea magistrale; avanza alla Scuola Superiore la richiesta di istituzione dei dottorati di ricerca;
b) è responsabile dell’organizzazione e della gestione dei corsi di cui alla lett. a), secondo il disposto del comma 3 del presente articolo e concorre, in collaborazione con la Scuola Superiore, all’organizzazione e alla gestione dei corsi di dottorato; è sede delle attività scientifiche dei singoli dottorandi e fornisce le competenze per realizzare i programmi formativi all’interno dei cicli dottorali.
c) organizza corsi di studio e altre attività formative interAteneo ovvero in sedi decentrate, nel rispetto della normativa vigente, sulla base di apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati e con Università nazionali ed estere;
d) esprime parere obbligatorio sulla proposta di istituzione, modifica, attivazione e disattivazione dei corsi di studio avanzata dalla Scuola, alla quale eventualmente partecipi;
e) adotta l’Ordinamento e il Regolamento dei corsi di studio e le loro successive modifiche;
f) delibera in merito alla costituzione dei Consigli dei corsi di studio e ai compiti ad essi attribuiti;
g) elabora il piano dell’offerta formativa;
h) decide annualmente la programmazione didattica dei corsi di studio ad esso afferenti, definendo gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture;
i) delibera in merito all’attribuzione di responsabilità didattiche e compiti organizzativi ai professori e ricercatori ad esso afferenti;
j) è competente, così come gli altri Dipartimenti, a formulare le richieste di posti e le proposte di chiamata dei professori di ruolo, ex art. 18 L. 30 dicembre 2010
n. 240 e dei ricercatori a tempo determinato, ex art. 24 L. n. 240 del 2010;
k) propone la stipula dei contratti per le attività di insegnamento, ex art. 23 L.
n. 240 del 2010 e il conferimento di incarichi a lettori di scambio, ex art. 26 L. n. 240 del 2010;
l) esprime parere obbligatorio sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica dei professori e ricercatori ad esso afferenti, nonché sulle domande di trasferimento ad altra Università limitatamente ai professori associati e ricercatori;
m) esprime parere favorevole in merito alla mobilità in entrata e in uscita dei docenti ad esso afferenti, ai sensi dell’art. 42, comma 2, dello Statuto di Ateneo;
n) promuove l’internazionalizzazione dell’offerta formativa;
o) ha competenza in relazione alle ulteriori attività attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. Il Dipartimento che non afferisce ad alcuna Scuola ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento, per i corsi di studio per i quali è Dipartimento prevalente, è responsabile direttamente:
a) del coordinamento delle attività didattiche e della fornitura dei servizi agli studenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. In riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale, esso, in particolare:
1) pubblica la guida didattica informativa, stabilisce la data iniziale e la data finale delle lezioni e di ogni altra attività formativa;
2) predispone, con delibera annuale, il calendario delle lezioni, degli esami e delle altre verifiche di profitto e degli esami finali;
3) definisce gli eventuali periodi di sospensione delle lezioni e delle altre attività formative per esami e verifiche di profitto;
4) definisce le modalità degli esami e delle altre verifiche di profitto e nomina le relative Commissioni giudicatrici; riconosce la qualità di cultore della materia;
5) disciplina le modalità di organizzazione delle prove finali e nomina le relative Commissioni per la valutazione;
6) organizza le prove di verifica, di carattere non selettivo, della preparazione iniziale degli studenti immatricolati nei corsi di laurea ad accesso non programmato, in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo, ove esse riguardino le competenze linguistiche e indirizza quanti di essi presentino deficit formativi ad apposite attività di recupero da svolgersi nel primo anno e coordina l’organizzazione di queste;
7) verifica il possesso dei requisiti curriculari stabiliti per le singole lauree magistrali ad accesso non programmato e accerta l’adeguatezza della preparazione personale degli studenti in ingresso;
8) nei corsi di studio ad accesso limitato a livello nazionale, organizza le relative prove, che si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni individuate dal Dipartimento stesso;
b) dell’inserimento delle informazioni nelle banche dati ministeriali e di Ateneo relative ai corsi di studio, entro le scadenze stabilite;
c) della periodica revisione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio;
d) dell’individuazione degli strumenti di miglioramento delle attività didattiche, tenendo conto delle verifiche operate dal Nucleo di Valutazione e del parere della Commissione paritetica docenti-studenti;
e) dell’attuazione delle procedure per misurare periodicamente i requisiti quantitativi e qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi didattici; dell’analisi periodica delle informazioni e dei dati raccolti;
f) della predisposizione della relazione annuale da trasmettersi al Nucleo di Valutazione, contenente le eventuali proposte di intervento, anche alla luce delle carenze, degli inconvenienti e delle disfunzioni riscontrati nelle attività didattiche e nei relativi servizi;
g) dell’istituzione della Commissione paritetica docenti-studenti.
4. Il Dipartimento delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti in merito all’istituzione della Scuola, nonché all’adesione e al recesso dalla stessa.
Art. 4 Scuole
1. Due o più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, possono proporre l’istituzione di una struttura di raccordo, denominata Scuola,
finalizzata al coordinamento, alla razionalizzazione delle attività didattiche e alla gestione di servizi comuni relativi a uno o più corsi di studio, ferme le specificità dell’area medica.
2. La Scuola è istituita con decreto del Rettore. Il Consiglio di Amministrazione ne delibera l’attivazione, tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonché delle risorse necessarie, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo e acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico.
3. La sede amministrativa della Scuola è affidata ad uno dei Dipartimenti afferenti.
4. Ogni Dipartimento, di norma, afferisce ad una unica Scuola. Eventuali eccezioni devono essere giustificate dalla presenza in un Dipartimento di più aree scientifico- disciplinari, che propongono di concorrere all’istituzione di più Scuole ovvero di aderire a Scuole diverse.
5. Le attività didattiche del Dipartimento che afferisce ad una o più Scuole sono condotte in coordinamento con la Scuola o le Scuole di riferimento.
6. In caso di costituzione, la Scuola svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) formula la proposta di istituzione, attivazione, modifica o disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale e di specializzazione, previo parere obbligatorio dei Dipartimenti che la costituiscono;
b) è responsabile dell’organizzazione e della gestione dei corsi di cui alla lett.
a) del presente articolo;
c) esprime parere obbligatorio sui Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale afferenti ai Dipartimenti che la costituiscono;
d) contribuisce con proposte e osservazioni alla definizione del piano dell’offerta formativa elaborato dai Dipartimenti che la costituiscono;
e) sentiti i Dipartimenti, coordina e razionalizza le attività didattiche dei corsi di laurea (e laurea magistrale) e dei corsi di specializzazione incardinati nei Dipartimenti che la costituiscono, coerentemente con le sue finalità e il contesto culturale in cui opera. In riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale, in particolare, pubblica la guida didattica informativa, stabilisce la data iniziale e la data finale delle lezioni e di ogni altra attività formativa; predispone, con delibera annuale, il calendario delle lezioni, degli esami e delle altre verifiche di profitto e degli esami finali; definisce gli eventuali periodi di sospensione delle lezioni e delle altre attività formative per esami e verifiche di profitto; definisce le modalità degli esami e delle altre verifiche di profitto e nomina le relative Commissioni giudicatrici; riconosce la qualità di cultore della materia; disciplina le modalità di organizzazione delle prove finali e nomina le relative Commissioni per la valutazione; organizza le prove di verifica, di carattere non selettivo, della preparazione iniziale degli studenti immatricolati nei corsi di laurea ad accesso non programmato, in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo, ove esse riguardino le competenze linguistiche e indirizza quanti di essi presentino deficit formativi ad apposite attività di recupero da
svolgersi nel primo anno e coordina l’organizzazione di queste; verifica il possesso dei requisiti curriculari stabiliti per le singole lauree magistrali ad accesso non programmato e accerta l’adeguatezza della preparazione personale degli studenti in ingresso; nei corsi di studio ad accesso limitato a livello nazionale organizza le relative prove, che si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni individuate dalla Scuola stessa;
f) raccorda le attività formative, gli insegnamenti da attivare annualmente e l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori, sulla base delle deliberazioni dei Dipartimenti afferenti;
g) propone la stipula dei contratti per le attività di insegnamento, ex art. 23 L.
n. 240 del 2010 e il conferimento di incarichi a lettori di scambio, ex art. 26 L. n. 240 del 2010;
h) propone il conferimento della laurea magistrale ad honorem;
i) promuove e sviluppa le relazioni correlate alle attività didattiche e formative rivolte all’esterno;
j) formula parere obbligatorio in merito alle richieste di posti e alle proposte di chiamata dei professori di ruolo, ex art. 18 L. n. 240 del 2010 e dei ricercatori a tempo determinato, ex art. 24 L. n. 240 del 2010, deliberate dai Consigli di Dipartimento che la costituiscono;
k) è responsabile dell’inserimento delle informazioni nelle banche dati ministeriali e di Ateneo relative ai corsi di studio, entro le scadenze stabilite;
l) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla Scuola stessa e ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi destinati all'attività didattica in dotazione ai Dipartimenti, anche al fine di riequilibrarli secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, e provvede alle esigenze di funzionamento dei locali e delle attrezzature secondo criteri stabiliti dal Regolamento di Ateneo;
m) organizza attività culturali, formative, di orientamento e tutorato rivolte agli studenti ed è responsabile della fornitura dei servizi agli studenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
n) gestisce i servizi comuni;
o) promuove l’internazionalizzazione dell’offerta formativa;
p) è responsabile dell’istituzione della Commissione paritetica docenti- studenti;
q) individua strumenti di miglioramento delle attività didattiche, tenendo conto delle verifiche operate dal Nucleo di Valutazione e del parere della Commissione paritetica docenti-studenti;
r) attua le procedure per misurare periodicamente i requisiti quantitativi e qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi didattici; sottopone ad analisi periodiche le informazioni e i dati raccolti e predispone la relazione annuale da
trasmettersi al Nucleo di Valutazione, contenente le eventuali proposte di intervento, anche alla luce delle carenze, degli inconvenienti e delle disfunzioni riscontrati;
s) ha competenza in relazione alle ulteriori attività attribuitele dal presente Regolamento.
7. Nel caso in cui alle attività di didattica e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, al fine di garantire l’inscindibilità di queste ultime con quelle di insegnamento e di ricerca, la Scuola:
a) assume la responsabilità dei rapporti con il servizio sanitario nazionale e regionale, nonché con le strutture private accreditate operanti nell’ambito sanitario;
b) coordina le proposte dei Dipartimenti in materia di didattica e ne promuove l’attuazione, in coerenza con la missione dell’Università e delle Aziende sanitarie a essa correlate;
c) esprime parere sulle proposte di questi ultimi in materia di programmazione delle risorse;
d) è coinvolta nelle attività assistenziali, secondo quanto previsto dagli accordi con la Regione Abruzzo.
Art. 5
Consigli di corso di studio
1. Il Consiglio di corso di studio è composto dai docenti affidatari degli insegnamenti e da due rappresentanti degli studenti iscritti al corso, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Al Consiglio di corso di studio competono i compiti attribuiti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Consiglio di Dipartimento e dalla Scuola, ove istituita, nelle materie concernenti l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica. In particolare, il Consiglio di corso di studio:
a) propone la periodica revisione degli Ordinamenti e dei Regolamenti dei corsi di studio;
b) dà indicazioni e fa proposte in merito alla programmazione delle attività formative, agli insegnamenti da attivare annualmente e alle relative coperture, qualora non vi provveda direttamente, secondo le previsioni dei Regolamenti di Dipartimento;
c) provvede al riconoscimento dei CFU acquisiti in altro corso di studio, nonché all’eventuale riconoscimento di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità previsti dal Regolamento didattico del corso di studio;
d) decide in merito al riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l’Ateneo o in altra Università, anche estera, e sulla richiesta di abbreviazione degli studi;
e) decide in merito ai passaggi di corso dal vecchio al nuovo Ordinamento secondo una tabella di corrispondenza approvata dai Dipartimenti prevalenti;
f) esamina e approva i piani di studio individuali, verificandone la conformità ai vincoli previsti dai Decreti ministeriali relativi alla classe di appartenenza e dall’Ordinamento del corso di studio;
g) decide in merito alle carriere degli studenti degli Ordinamenti didattici previgenti;
h) concede le autorizzazioni allo svolgimento di attività formative all’estero, nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale e può raccomandarne la durata ottimale, in relazione all’organizzazione del singolo corso di studio;
i) autorizza il congelamento della carriera accademica per il tempo in cui gli studenti frequentano altri corsi presso la medesima Università o altri Atenei, anche stranieri;
j) provvede al riconoscimento degli studi svolti all’estero;
k) approva che l’attività didattica sia svolta, al pari di quella di tirocinio, presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l’Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni;
l) consente, con delibera motivata, che gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrative, prevedano un numero di CFU inferiore a sei;
m) assume determinazioni in merito agli esami e alle altre verifiche di profitto, nonché alla possibilità che la prova finale di laurea, al pari dell’elaborato scritto e della tesi, possano svolgersi in lingua straniera;
n) assume determinazioni in merito ai tirocini formativi o alle modalità equipollenti di conseguimento di CFU legati all’acquisizione di competenze tecnico- professionali durante il corso di studio, anche d’intesa con referenti esterni del mondo professionale;
o) concede il passaggio dello studente da un regime di impegno negli studi universitari all’altro, tenendo conto della carriera svolta e degli anni di iscrizione;
p) approva la guida didattica, curata annualmente dalle Strutture didattiche competenti;
q) compila la Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS) entro i termini stabiliti, ai fini dell’accreditamento del corso di studio, ai sensi della normativa vigente;
r) redige e delibera annualmente il Rapporto Annuale di Riesame entro i termini stabiliti, ai fini dell’accreditamento del corso di studio, ai sensi della normativa vigente.
Art. 6
Scuola Superiore “G. d’Annunzio”
1. La Scuola Superiore “G. d’Annunzio” (School for Advanced Studies) è la struttura organizzativa di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo; ad essa fanno riferimento anche i corsi di dottorato di ricerca gestiti in collaborazione con altri Atenei e/o che hanno sede amministrativa in altri Atenei.
2. La Scuola Superiore, in particolare:
a) gestisce e coordina specifici corsi, curriculari e non, rivolti a dottorandi dell’Ateneo e di altre Università nazionali ed estere;
b) valuta le richieste di istituzione dei dottorati di ricerca avanzate dalle Strutture didattiche competenti, verificandone la coerenza con i programmi e con gli obiettivi generali di studio e di ricerca e ne propone l’attivazione al Senato Accademico;
c) cura tutti gli aspetti organizzativi dei Dottorati di Ateneo, con attenzione particolare alle attività di internazionalizzazione e di valorizzazione applicativa della ricerca.
3. Il funzionamento della Scuola Superiore è disciplinato da apposito Regolamento di Ateneo.
Art. 7
Centro Linguistico di Ateneo
1. Il Centro Linguistico di Ateneo è la struttura organizzativa di supporto all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue straniere e della lingua italiana per gli studenti stranieri.
2. In particolare, il Centro:
a) organizza le attività didattiche e scientifiche nell’ambito dell’insegnamento delle lingue;
b) eroga servizi linguistici rivolti a docenti, studenti, dottorandi, assegnisti, borsisti, laureati, iscritti a master, specializzandi e perfezionandi dell’Ateneo;
c) svolge corsi di aggiornamento per l’insegnamento delle lingue straniere, anche d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca.
3. Il Centro è disciplinato da specifico Regolamento.
TITOLO III
Organizzazione dell’attività didattica
Art. 8 Titoli di studio
1. Nel rispetto della normativa vigente, l’Università rilascia i seguenti titoli di studio:
- laurea (L)
- laurea magistrale (LM)
- diploma di specializzazione (DS)
- dottorato di ricerca (DR).
2. L’Università rilascia, altresì, i diplomi di master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa vigente.
3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli Atenei interessati.
4. Ai sensi della normativa vigente, l’Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa (diploma supplement) che riporta, anche in lingua inglese, e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paese europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.
Art. 9 Internazionalizzazione
e rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti (art. 3, comma 10, D.M. 270/2004)
1. L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara promuove e stipula con altre Università e/o Istituti di formazione superiore italiani od esteri convenzioni aventi per oggetto la realizzazione di percorsi didattici integrati per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti validi in tutti i paesi delle Università e/o Istituti partecipanti. Ciò anche al fine di promuovere e agevolare la cooperazione internazionale nell’ambito di tutti i cicli di formazione, attraverso l’istituzione di percorsi di studio internazionali (Bachelor, Master e PhD), l’internazionalizzazione di quelli già esistenti oppure di un indirizzo degli stessi.
2. Ogni percorso didattico integrato è supportato da una convenzione che specifica i termini dell’accordo in conformità con quanto segue:
a) l’iscrizione presso l’Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l’Università e/o Istituto partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
b) l’Università e/o Istituto partecipante mette a disposizione dello studente le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce gli stessi servizi forniti ai propri studenti;
c) ciascuna Università e/o Istituto fornisce al proprio studente la copertura assicurativa contro gli infortuni;
d) nell’accordo vengono individuati i responsabili di ogni sede e il Collegio di docenti che coordinano le attività didattiche;
e) nell’accordo viene individuato il curriculum studiorum congiunto, in cui sono specificati i corsi che lo studente seguirà nella propria sede e quelli che farà nella sede dell’Università e/o Istituto partecipante, con il pieno e automatico riconoscimento dei CFU acquisiti;
f) il curriculum è disegnato individuando chiaramente i corsi obbligatori e quelli a scelta dello studente;
g) ogni studente selezionato per conseguire il titolo doppio, multiplo o congiunto, svolge parte del curriculum, equivalente ad almeno sessanta CFU, nella sede dell’Università e/o Istituto partecipante;
h) l’esame finale è svolto secondo le regole delle sedi partecipanti. Quando entrambe prevedono la discussione di un elaborato, vengono nominati due relatori di tesi, uno per l’Università “G. d’Annunzio”, l’altro per l’Università e/o Istituto partecipante. La discussione della tesi si effettua in una sola sede davanti ad una commissione giudicatrice composta dal numero di componenti previsti dalle regole della sede, tra cui i due relatori;
i) gli oneri finanziari connessi alla mobilità dello studente sono, di norma, a carico della sede di appartenenza;
l) le modalità di rilascio del titolo in forma congiunta o in forma di titolo doppio o multiplo.
Art. 10 Corsi di laurea
1. I corsi di laurea sono istituiti nell’ambito delle classi individuate dalla normativa vigente e hanno l’obiettivo di assicurare agli studenti un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. È inoltre consentita l’ammissione a un corso di laurea ai possessori di diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non è attivo l’anno integrativo. In questo caso lo studente ha l’obbligo di assolvere lo specifico debito formativo assegnato, ai sensi dell’art. 28 del presente Regolamento.
3. Al fine di una maggiore efficacia della didattica, è, altresì, richiesto il possesso o l’acquisizione di adeguate conoscenze per l’accesso definite secondo quanto previsto dall’art. 28 del presente Regolamento.
4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono raggruppati in classi di appartenenza previste dalla normativa vigente. Tali corsi hanno identico valore legale.
5. L’Università può istituire più corsi di laurea appartenenti alla medesima classe. I corsi di laurea istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici Ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di sessanta CFU prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. Sono comuni le attività formative che afferiscono al medesimo settore scientifico- disciplinare con uguale numero di CFU. I corsi di laurea istituiti nella stessa classe devono differenziarsi per almeno quaranta CFU. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico- disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell’altro, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni ministeriali in materia.
6. L’Università può istituire un corso di laurea nell’ambito di due diverse classi, qualora il relativo Ordinamento didattico soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Tali corsi devono condividere centoventi CFU. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell’immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell’iscrizione al terzo anno.
7. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato centottanta CFU comprensivi di quelli relativi alla preparazione della prova finale e alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell’Unione europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’Università.
8. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni. Possono essere previste durate maggiori per studenti iscritti a tempo parziale, come previsto dal Regolamento di Ateneo per gli studenti.
9. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
Art. 11
Corsi di laurea magistrale
1. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell’ambito delle classi individuate dalla normativa vigente e hanno l’obiettivo di fornire agli studenti una formazione teorica e
metodologica di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I requisiti curriculari e la personale preparazione richiesti per l’ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, al fine di una maggiore efficacia della didattica, sono determinati secondo quanto previsto dall’art. 28 del presente Regolamento.
3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono raggruppati in classi di appartenenza previste dalla normativa vigente. Tali corsi hanno identico valore legale.
4. L’Università può istituire più corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe. I corsi di laurea magistrale istituiti nella stessa classe devono differenziarsi per almeno trenta CFU. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell’altro, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni ministeriali in materia.
5. L’Università può istituire un corso di laurea magistrale nell’ambito di due diverse classi, qualora il relativo Ordinamento didattico soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Tali corsi devono condividere sessanta CFU. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell’immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell’iscrizione al secondo anno.
6. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente deve aver maturato centoventi CFU come da Ordinamento e Regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’Università.
7. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni. Possono essere previste durate maggiori per studenti iscritti a tempo parziale, come previsto dal Regolamento di Ateneo per gli studenti.
8. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell’ambito dell’Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello. Essi sono istituiti all’interno delle classi individuate dalla normativa vigente.
9. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.
10. La durata normale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico è di cinque o sei anni. Possono essere previste durate maggiori, a seconda della durata del corso, per studenti iscritti a tempo parziale come previsto dal Regolamento di Ateneo per gli studenti.
11. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato trecento o trecentosessanta CFU, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’Università.
12. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli Ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509 del 1999 e a quelli che hanno conseguito la laurea specialistica.
Art. 12 Percorsi di eccellenza
1. I percorsi di eccellenza sono percorsi integrativi di un corso di laurea o laurea magistrale o di un insieme di corsi di studio di una stessa classe finalizzati a valorizzare la formazione degli studenti iscritti meritevoli interessati ad attività di approfondimento e di integrazione culturale.
2. Tali percorsi sono caratterizzati da attività formative aggiuntive a quelle del corso di studio cui è iscritto lo studente consistenti in attività di approfondimento disciplinare e/o interdisciplinare, attività seminariali e/o di tirocinio, in parte programmate dal Consiglio di corso di studio, in parte concordate con il singolo studente in relazione alla sua vocazione culturale, scientifica e al suo desiderio di approfondimento.
3. Le attività formative, di cui al comma 2, comportano per lo studente un impegno massimo di duecento ore annue e non danno luogo a riconoscimento di CFU utilizzabili per il conseguimento di titoli universitari rilasciati dall’Università “G. d’Annunzio”.
4. Il percorso di eccellenza è deliberato dal Senato Accademico, previa proposta dei(del) Consigli(o) di corso di studio ed approvazione del Dipartimento interessato e della Scuola, ove istituita. Non vi può essere più di un percorso d’eccellenza per ciascun corso di studio.
5. L’accesso al percorso di eccellenza, eventualmente anche a numero programmato di studenti, avviene su domanda dell’interessato, con istanza presentata secondo le modalità e le scadenze rese note all’interno di un bando di selezione pubblicato sul sito di Ateneo. I criteri di accesso al percorso, stabiliti nel predetto bando, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, sono formulati dal Dipartimento interessato e dalla Scuola, ove istituita, sentito il parere dei(del) Consigli(o) di corso di studio di riferimento.
6. Lo studente ammesso a partecipare al percorso d’eccellenza viene affidato ad un docente tutor che ne segue il percorso.
7. Contestualmente al conseguimento del titolo di laurea o laurea magistrale, lo studente che ha concluso un percorso di eccellenza riceve un’attestazione del
percorso svolto, rilasciato dal Corso di studio o altra struttura didattica preposta, che andrà registrata sulla carriera dello studente.
Art. 13
Contemporanea iscrizione a corsi di studio presso
le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici
1. Ai sensi dell’art. 29, comma 21 della L. n. 240 del 2010, nonché ai sensi del D.M. 28 settembre 2011 è consentito agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici.
2. Al tal fine, all’atto dell’iscrizione, lo studente che dichiari l’intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi Ordinamenti.
3. I Consigli di Xxxxx di studio interessati verificano i piani di studio presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l’impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito della predetta verifica, i piani di studio sono approvati dal predetto organo, nonché dalla struttura didattica dell’altra Istituzione. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le medesime modalità. Fino all’approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le Istituzioni.
4. Ciascuna Istituzione, per mezzo degli organi competenti, ha l’obbligo di trasmettere all’altra ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso, alla carriera di studio dello studente.
5. In ossequio all’art. 2, commi 1 e 2 del D.M. 28 settembre 2011, le Strutture didattiche interessate individuano un docente referente, al fine di favorire il raccordo tra le Istituzioni le quali concordano, inoltre, le modalità per la verifica dei seguenti aspetti:
a) le attività formative svolte dallo studente per ciascun anno accademico nelle due Istituzioni e l'acquisizione dei relativi CFU che, comunque, non possono superare il limite complessivo di novanta CFU per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli Ordinamenti;
b) il rispetto dei piani di studio presentati dallo studente;
c) l’applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio, previsti dalla normativa vigente, in raccordo con gli organismi regionali competenti in materia;
d) la durata massima di iscrizione prevista nei rispettivi Ordinamenti, le situazioni di studenti fuori corso, nonché eventuali ripetenze e sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti.
Art. 14
Corsi di specializzazione
1. Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di Legge o di Direttive dell’Unione europea.
2. Per essere ammessi ai corsi di specializzazione occorre essere in possesso della laurea specialistica/magistrale di cui al D.M. n. 509 del 1999 o al D.M. n. 270 del 2004; della laurea secondo gli Ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509 del 1999; di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall’Università, ivi compresi gli eventuali CFU aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, sono indicati nei relativi Ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi, nel rispetto delle norme di Legge e delle Direttive dell’Unione europea.
3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di CFU previsti dai Decreti Ministeriali relativi alla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo Ordinamento didattico, salvo non sia diversamente disposto da norme di diritto interno o dell’Unione europea.
4. Al termine del corso, lo studente consegue il diploma di specializzazione.
Art. 15 Dottorati di ricerca
1. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione.
2. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle norme legislative e regolamentari nazionali in materia e da uno specifico Regolamento di Ateneo, emanato ai sensi dell’art. 2, comma 7, del presente Regolamento.
3. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) laurea specialistica/magistrale di cui al D.M. n. 509 del 1999 o al D.M. n. 270 del 2004;
b) laurea secondo gli Ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509 del 1999;
c) altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equivalente dal Collegio dei docenti dello specifico Dottorato solo ai fini dell'ammissione.
4. Le attività didattiche e gestionali dei corsi di Dottorato di ricerca, anche interAteneo, sono coordinate dalla Scuola Superiore di cui all’art. 6 del presente Regolamento, secondo criteri e modalità previsti dalle norme nazionali e dallo specifico Regolamento di Ateneo, fatta eccezione per i corsi di Dottorato gestiti secondo accordi di collaborazione interAteneo, anche internazionali, che prevedano disposizioni diverse.
5. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca (Ph.D.).
Art. 16
Master universitari
1. Ai sensi degli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, l’Ateneo attiva corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
2. Per l’accesso ai corsi di master di primo livello è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
a) laurea o laurea specialistica/magistrale di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 o al D.M. n. 270 del 2004;
b) diploma universitario o laurea secondo gli Ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509 del 1999;
c) altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
3. Per l’accesso ai corsi di master di secondo livello è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
a) laurea specialistica/magistrale di cui al D.M. n. 509 del 1999 o al D.M. n. 270 del 2004;
b) laurea secondo gli Ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509 del 1999;
c) altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta CFU, corrispondenti a millecinquecento ore di impegno complessivo, in aggiunta a quelli già acquisiti per conseguire il titolo di accesso al corso. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento di un master universitario è di un anno.
5. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di master di primo e secondo livello sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, su proposta:
a) di uno o più Dipartimenti;
b) di un Centro interdipartimentale, di Ateneo o interAteneo, ex art. 61 dello Statuto dell’Università.
6. Le strutture indicate al comma precedente possono proporre l’istituzione e l’attivazione di corsi di master con altri Atenei italiani o stranieri.
7. L’istituzione, l’attivazione e il funzionamento del corso di master e lo svolgimento delle relative attività formative - anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, sulla base di specifiche convenzioni, rispondenti a specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza - sono disciplinati da apposito Regolamento di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 17
Formazione finalizzata e permanente
1. Ai sensi della normativa in vigore, l’Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all’educazione lungo tutto l’arco della vita, attivando in particolare:
1) corsi di perfezionamento;
2) corsi di aggiornamento e/o formazione professionale;
3) corsi di educazione permanente e ricorrente;
4) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
5) corsi di aggiornamento del proprio personale.
2. L’istituzione, l’attivazione e il funzionamento dei corsi di perfezionamento di cui al punto 1) del comma precedente - attività che, senza dare titolo, per la loro minore durata, a master universitari, provvedono comunque allo sviluppo e all’addestramento di competenze e capacità di livello superiore - sono disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.
3. L’organizzazione delle attività formative previste ai punti 2), 3), 4) e 5) del primo comma è disciplinata dal Senato Accademico.
TITOLO IV
Regolamentazione dell’attività didattica
Art. 18
Commissioni paritetiche docenti-studenti
1. In ciascun Dipartimento prevalente ovvero in ciascuna Scuola, coerentemente con i corsi di studio di riferimento, è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, con funzioni di osservatorio permanente delle attività didattiche.
2. Essa è composta da un pari numero di docenti di ruolo afferenti al Dipartimento prevalente o agli eventuali Dipartimenti associati ovvero alla Scuola e di studenti dei
corsi di studio di riferimento, secondo i criteri e le modalità individuati dal Regolamento Generale di Ateneo, come specificati dal Regolamento di Dipartimento o della Scuola stessi.
3. La Commissione paritetica è competente a:
a) svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività citate, da sottoporre al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico;
b) a redigere, a seguito dell’attività di monitoraggio di cui alla lettera precedente, una relazione annuale contenente valutazioni e proposte al Nucleo di Valutazione sul miglioramento della qualità e dell’efficacia delle Strutture didattiche, anche in riferimento ai risultati ottenuti nell’apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. Tale relazione viene trasmessa entro il 31 dicembre di ogni anno al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico;
c) formulare pareri sull’attivazione e sulla disattivazione dei corsi di studio, che sono comunicati tempestivamente ai Consigli di corso di studio e alle altre Strutture didattiche interessate;
d) compiere ogni altra attività riferita all’accreditamento dei Corsi di studio attribuitale dalle Leggi, dallo Statuto, nonché dal presente Regolamento.
3. Xxxxx non sia diversamente disposto, i pareri della Commissione devono essere resi nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la mancata espressione del parere non sarà considerata ostativa alla deliberazione definitiva dell’organo competente.
4. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
Art. 19
Istituzione e modifica dei corsi di studio
1. L’Università istituisce nuovi corsi di studio o modifica quelli esistenti, tenendo conto dell’evoluzione culturale, scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata anche in lingua straniera e prevedere che tutte le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
3. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. n. 270 del 2004, dai correlati provvedimenti ministeriali, dallo Statuto e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. I corsi sono disciplinati dai rispettivi Ordinamenti e Regolamenti didattici.
4. L’istituzione e la modifica di un corso di laurea e di laurea magistrale, e i relativi Ordinamenti didattici, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, su proposta del Dipartimento prevalente, anche in associazione con altri Dipartimenti. La proposta di istituzione o modifica è avanzata dalla Scuola interessata, ove istituita, previo parere obbligatorio dei Dipartimenti che costituiscono la Scuola stessa. Le Strutture didattiche proponenti devono acquisire il parere obbligatorio della Commissione paritetica competente.
5. In merito all’istituzione di nuovi corsi di laurea e laurea magistrale, il Consiglio di Amministrazione deve acquisire il parere del Comitato regionale di coordinamento universitario, nonché il parere di competenza del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, che stende un’apposita relazione tecnica sulla sussistenza e congruità delle risorse complessive (di docenza e strutturali) necessarie, commisurandole alla nuova programmazione e alle prospettive di una sua completa attuazione e pronunciandosi, conseguentemente, sulla loro adeguatezza o parziale inadeguatezza in questa prospettiva.
6. Le determinazioni relative agli Ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 21 del presente Regolamento, sono assunte previa consultazione con le organizzazioni e le rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
7. Acquisita l’approvazione del Ministero dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L. 19 novembre 1990 n. 341, l’istituzione del corso di studi, con modifica del presente Regolamento, è disposta con decreto del Rettore.
Art. 20
Attivazione e disattivazione dei corsi di studio
1. Le Università attivano i propri corsi di studio nel rispetto della procedura di accreditamento (iniziale) definita dal D. LGS. 27 gennaio 2012, n. 19, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente. Il mancato conseguimento dell’accreditamento iniziale dei corsi di studio attivi al momento dell’entrata in vigore del predetto Decreto comporta la soppressione del corso di studio. Il mancato conseguimento dell’accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione preclude ogni ulteriore fase di attivazione del corso stesso.
2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, l’Università attiva i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi, quantitativi e qualitativi della docenza dei corsi determinati con Decreto del Ministro, nell’osservanza degli
obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previo parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
3. Sulla base di apposite convenzioni, l’Università può disporre l’attivazione di un corso di laurea e di laurea magistrale congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
4. Si intendono come requisiti necessari per l’attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale:
a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;
b) i requisiti che assicurano la qualità dei processi formativi;
c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente e il grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari relativi alle attività formative di base e caratterizzanti in percentuale almeno pari al minimo previsto dalla normativa vigente;
d) le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio.
5. Riguardo alle risorse di docenza di ruolo necessarie per sostenere i corsi, e al grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che caratterizzano ciascun corso, si richiede l’effettiva disponibilità del numero di docenti previsto dalla normativa vigente. In particolare, nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri Atenei.
6. Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti indicati previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni di cui al presente Regolamento ed acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, i corsi, corredati delle informazioni individuate dall’apposito decreto ministeriale, sono inseriti nella banca dati dell’offerta formativa ministeriale, a cura dei Dipartimenti prevalenti ovvero delle Scuole di riferimento, se istituite. L’attivazione dei corsi è subordinata al predetto inserimento.
7. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, l’Università garantisce agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e conseguire il relativo titolo e disciplina la facoltà per gli studenti stessi di optare per l’iscrizione ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei CFU fino a quel momento acquisiti.
8. La disattivazione del corso comporta la cessazione delle immatricolazioni ed il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della disattivazione è data comunicazione al Ministero competente.
9. I corsi di studio non attivati per due anni accademici consecutivi sono soppressi; sono altresì soppressi i corsi di studio che non ottengono l’accreditamento periodico, ai sensi della normativa vigente; sono da ritenersi estinti i corsi che al 4 marzo 2013 risultano istituiti, se non attivati nell’a.a. 2013-2014.
Art. 21
Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale
1. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, contestualmente all’istituzione dei corsi stessi, ai sensi dell’art. 19 del presente Regolamento; sono approvati dal Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 11 della L. n. 341 del 1990 e sono emanati con Decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto Decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli Ordinamenti stessi.
2. L’Ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
b) la classe o le classi di appartenenza;
c) il Dipartimento prevalente e gli eventuali Dipartimenti associati che concorrono all’attivazione del corso o la Scuola di riferimento, ove istituita;
d) gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del corso di studio in termini di risultati di apprendimento attesi, formulati secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea; gli sbocchi professionali previsti, anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT. Gli obiettivi formativi sono individuati previa consultazione con le categorie professionali, evidenziando la specificità dell’offerta didattica;
e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
f) i CFU assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
g) la frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa;
h) le conoscenze richieste per l’accesso, ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni dell’art. 28 del presente Regolamento;
i) il numero massimo di CFU relativi a conoscenze e abilità professionali riconoscibili sulla base della normativa vigente;
j) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l’eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.
3. L’Ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di Valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.
4. In caso di corsi di studio interAteneo, il relativo Ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.
5. Ciascun Ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l’ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All’articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un’ampia base comune in modo da garantire l’omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe. Il limite massimo di differenziazione previsto tra i vari curricula è di quaranta CFU per i corsi di laurea e di trenta CFU per i corsi di laurea magistrale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni ministeriali.
Art. 22
Attività formative dei corsi di laurea
1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell’Unione europea diversa dall’italiano;
g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
h) nell’ipotesi di corsi orientati all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi CFU, gli Ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di CFU.
4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a diciotto. Per tali attività sono utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L’utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a dodici.
Art. 23
Attività formative dei corsi di laurea magistrale
1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell’Unione europea diversa dall’italiano per i corsi a ciclo unico;
g) attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
2. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi CFU, gli Ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di CFU.
4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a dodici. Per tali attività sono utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L’utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a otto. Nei limiti della sostenibilità e del rispetto dei livelli qualitativi dell’offerta formativa, agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo.
Art. 24
Crediti formativi universitari
1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall’Università danno luogo all’acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono venticinque ore di impegno complessivo per studente, salvo diverse disposizioni dei Decreti ministeriali in materia.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in sessanta CFU.
4. La frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo Ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.
5. Nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare:
a) almeno sei ore e non più di xxxx dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle venticinque ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
b) almeno dieci ore e non più di dodici dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle venticinque ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
c) venticinque ore di pratica individuale in laboratorio;
d) venticinque ore di tirocinio. Nei corsi di laurea abilitanti di area sanitaria, le attività di laboratorio e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in applicazione delle relative norme dell’Unione Europea, in particolare lo standard formativo deve rispettare le Direttive 77/452/CEE e 77/453/CEE e 2005/36CE. Inoltre, nel rispetto delle norme comunitarie vigenti concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e di ostetrico/a, il peso del credito formativo della classe prima corrisponde a 30 ore di lavoro/studente.
6. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita nel Regolamento didattico del corso di studio, che, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite dal successivo art. 32.
7. I CFU relativi alla conoscenza di almeno una lingua dell’Unione Europea diversa dall’italiano sono acquisiti nel curriculum per la laurea attraverso specifiche prove ovvero, secondo un apposita normativa definita dal Senato Accademico, attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate dal Centro Linguistico d’Ateneo o da strutture specificamente competenti per ognuna delle lingue. I Regolamenti dei corsi di studio definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste.
8. I Regolamenti dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei CFU acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.
9. I Regolamenti dei corsi di studio possono inoltre stabilire il numero minimo di CFU da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l’iscrizione all’anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno o a tempo parziale negli studi universitari.
10. Le modalità in base alle quali attivare, nell’ambito dei corsi di studio, la formula dell’iscrizione a tempo parziale sono stabilite dal successivo art. 48 e dal Regolamento di Ateneo per gli studenti.
Art. 25
Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale
1. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono deliberati su proposta dei Consigli di corso di studio competenti dai Consigli dei Dipartimenti prevalenti e approvati dal Senato Accademico, sentiti i Dipartimenti associati eventualmente presenti o le Scuole di riferimento, ove istituite, nonché la Commissione paritetica competente. I Regolamenti sono deliberati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore, di norma, nell’anno accademico successivo a quello della loro approvazione.
2. Ai sensi della normativa vigente, i Regolamenti didattici dei corsi di studio specificano gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo Ordinamento, nel rispetto della libertà d’insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
3. I Regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell’offerta formativa, determinano:
a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
c) i requisiti per l’ammissione e le modalità di verifica;
d) l’elenco degli insegnamenti con l’indicazione dei settori scientifico- disciplinari di riferimento e l’eventuale articolazione in moduli;
e) i CFU assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
g) le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
h) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi
CFU;
j) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
k) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di
studio all’estero e i relativi CFU;
l) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
m) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
n) le modalità per l’eventuale trasferimento da altri corsi di studio e i criteri e le procedure con i quali si effettueranno i riconoscimenti creditizi;
o) le forme di verifica di CFU acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
p) i docenti del corso di studio con specifica indicazione dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate, ai sensi della normativa vigente;
q) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.
4. I Dipartimenti prevalenti assicurano la periodica revisione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, con particolare riguardo al numero di CFU assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa. Le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberate dai Consigli dei Dipartimenti prevalenti, su proposta dei Consigli di corso di studio competenti, entro e non oltre il mese di febbraio dell’anno accademico precedente a quello della loro entrata in vigore, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sentiti i Dipartimenti associati eventualmente presenti e, per quanto di competenza, le Scuole di riferimento, nonché la Commissione paritetica competente.
Art. 26
Manifesto generale degli studi e guide didattiche
1. L’Università assicura forme e strumenti di pubblicità dell’offerta didattica, anche attraverso modalità telematiche, in particolare tramite il portale di Ateneo, di cui garantisce il costante aggiornamento.
2. L’Università pubblica ogni anno, coordinando l’offerta didattica proposta dai Dipartimenti prevalenti o dalle Scuole, se istituite, il manifesto generale degli studi, recante le condizioni, le modalità, i termini e ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all’immatricolazione ai corsi di studio attivati, ivi compresi l’importo delle tasse e dei contributi dovuti e la documentazione richiesta. Il manifesto indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l’importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.
3. Modifiche al manifesto possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l’approvazione.
4. Ai fini di cui sopra, il Dipartimento prevalente, sentiti i Dipartimenti associati eventualmente presenti, cura, entro il quindici luglio di ogni anno, la pubblicazione nel sito web di Ateneo di una guida didattica informativa, approvata dai Consigli dei corsi di studio interessati, contenente ogni notizia utile ad orientare gli studenti nella propria attività formativa, con specifica attenzione al nuovo assetto organizzativo della didattica universitaria. Per i corsi di laurea di un Dipartimento che afferisce ad una Scuola, la pubblicazione della guida è effettuata dalla Scuola di riferimento.
5. La guida è composta di due sezioni. La prima riporta il manifesto degli studi relativo al successivo anno accademico, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate; la seconda indica, in particolare, i percorsi formativi offerti ed eventuali curricula; le modalità di presentazione, da parte dello studente, del proprio piano di studio, ove richiesto; i programmi degli insegnamenti attivati ed i relativi CFU, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, nonché ogni altra notizia utile che le Strutture didattiche intendano fornire agli studenti.
6. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con le guide didattiche deve essere comunicata tempestivamente anche mediante modalità telematiche.
Art. 27 Iscrizione ai corsi di studio
1. I titoli di studio richiesti per l’iscrizione a ciascun corso di studio, indicati dagli artt. 10, 11, 14 e 15 del presente Regolamento, sono determinati dalle Leggi e dai Decreti Ministeriali vigenti.
2. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall'Università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.
3. È vietata l’iscrizione contemporanea a più corsi di studio. La violazione della norma comporta l’annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.
4. Salvo diverse disposizioni di legge, gli studenti iscritti ai vari corsi di studio possono chiedere il congelamento della propria carriera accademica per il tempo in cui frequentano altri corsi presso la medesima Università o altri Atenei, anche stranieri. L’autorizzazione è concessa dal Consiglio di corso di studio; ad esso spetta anche il riconoscimento delle conoscenze, dei curricula e dei relativi CFU acquisiti all’estero, all’atto della ripresa degli studi.
5. Nel rispetto delle delibere assunte in materia dal Senato Accademico, le Strutture didattiche interessate possono attivare forme d’iscrizione di studenti a tempo parziale, definendo il numero minimo di CFU da acquisire nel corso dei singoli anni. Il Consiglio d’Amministrazione fissa la misura della riduzione delle tasse e dei contributi prevista per gli studenti a tempo parziale.
6. Per l’iscrizione ai diversi corsi di laurea è, altresì, richiesto il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. I rispettivi Regolamenti didattici definiscono, in modo inequivocabile, le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, come indicato nel successivo art. 28.
Art. 28
Verifica della preparazione iniziale
1. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l’accesso (C.R.A.), che dovranno in ogni caso includere la capacità di comprensione testuale.
2. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio specificano le C.R.A. e determinano le modalità di verifica delle stesse, che sono affidate ai Dipartimenti prevalenti o alle Scuole competenti. In particolare, i Regolamenti possono stabilire che il possesso delle C.R.A. venga presunto dalla valutazione riportata dallo studente al conseguimento del diploma di scuola secondaria, fissando una soglia minima necessaria ad assicurare il possesso delle suddette conoscenze. Gli studenti che abbiano riportato una votazione inferiore alla predetta soglia minima sono tenuti a sostenere una prova di verifica del possesso delle C.R.A.
3. La prova di verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche, eventualmente svolte in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, anche in un periodo precedente all’iscrizione degli studenti all’Ateneo, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
4. Se la verifica del possesso delle C.R.A. non è positiva, i Regolamenti didattici dei corsi di studio dovranno indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi (O.F.A.) da assolvere o prima dell’immatricolazione o durante il primo anno di corso e le relative modalità di verifica. Gli O.F.A. potranno consistere in attività formative individualmente assegnate, nella frequenza di un corso di comprensione testuale, nella frequenza di corsi universitari, anche a carattere seminariale, o in altre attività formative indicate dai Regolamenti didattici, organizzate dalle Strutture didattiche competenti. Allo scopo di favorire l’assolvimento degli O.F.A., tali strutture possono prevedere l’attivazione di attività formative integrative.
5. Gli studenti che devono assolvere agli O.F.A. sono tenuti a ripetere l’iscrizione al medesimo anno in una delle seguenti condizioni:
1) mancato assolvimento degli O.F.A. entro la data stabilita dagli Organi di Ateneo e comunque entro il primo anno di corso;
2) mancata acquisizione di un numero pari a diciotto CFU negli insegnamenti di base e caratterizzanti del primo anno di corso.
6. Per i possessori di diploma di istruzione secondaria di durata quadriennale, rilasciati da istituti presso i quali non è attivo l’anno integrativo, le Strutture didattiche competenti definiscono i contenuti, la durata e le modalità di assolvimento e verifica del debito formativo aggiuntivo da assegnare. In ogni caso, l’obbligo formativo così determinato, condizione necessaria per la conclusione degli studi universitari, deve corrispondere complessivamente all’impegno richiesto per l’anno integrativo e deve essere assolto nel primo anno di corso entro il dieci agosto. L’assolvimento deve essere oggetto di specifica verifica e certificazione. Al fine di considerare assolto l’obbligo formativo possono altresì prendersi in considerazione eventuali coerenti competenze altrimenti acquisite dopo il periodo scolastico.
7. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale stabiliscono specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso dei requisiti curriculari e la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida ministeriali. L’adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nei Regolamenti didattici di ciascun corso. I Regolamenti possono stabilire che il possesso dei requisiti e della preparazione richiesti venga presunto dalla valutazione riportata dallo studente al conseguimento del diploma di laurea, fissando una soglia minima necessaria ad assicurarne il possesso.
8. L’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e ai corsi di studio finalizzati alla formazione dell’architetto, è limitato a livello nazionale, ai sensi della normativa vigente. L’Università, tenuto conto anche
delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione locale, provvede ad indicare, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Le prove, organizzate dalle Strutture didattiche competenti, si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni, così come individuate dal Dipartimento o dalla Scuola di riferimento, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni del Senato Accademico, assunte previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l’immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività entro i termini al riguardo stabiliti dalla normativa vigente. Per i corsi di laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Art. 29
Articolazione ed organizzazione dell’attività didattica
1. L’attività didattica comprende lezioni, esercitazioni, attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione sul campo e si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento, con modalità e condizioni tali da favorire il diritto alla fruizione da parte degli studenti.
2. Con l’approvazione dei competenti Consigli di corso di studio, l’attività didattica può, al pari di quella di tirocinio, essere svolta anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l’Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.
3. L’Ateneo favorisce l’effettuazione di stages e di periodi di studio, nel quadro di programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione interuniversitaria o fra Università ed imprese.
4. Nella predisposizione del Regolamento didattico dei corsi di studio, e quindi nell’esplicitazione delle attività formative sotto forma di insegnamenti, devono essere indicati i contenuti minimi da impartire nell’insegnamento, le competenze culturali e quelle metodologiche che ci si aspetta lo studente debba acquisire al termine del corso stesso. Tutti i corsi di insegnamento devono essere finalizzati agli obiettivi formativi del corso di studio.
5. I Regolamenti dei corsi di studio prevedono le modalità per l’eventuale sostituzione di insegnamenti svolti nel corso medesimo con altri, anche di Università estere, nel quadro di convenzioni interAteneo.
6. Il percorso formativo, costituito da centottanta e centoventi CFU, rispettivamente, nei corsi di laurea e nei corsi di laurea magistrale, non deve essere eccessivamente frammentato. I corsi ufficiali di insegnamento possono essere monodisciplinari o integrati ed essere articolati in moduli, prevedendo comunque un unico esame. A
ciascun insegnamento di base o caratterizzante, ovvero a ciascun modulo coordinato, devono corrispondere, di norma, non meno di sei CFU, o, comunque, non meno di cinque CFU, previa delibera del Senato Accademico. Per gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi è possibile prevedere un numero di CFU inferiore a sei, ovvero a cinque, previa delibera motivata delle Strutture didattiche competenti. Possono essere previsti insegnamenti di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi, con un numero di CFU inferiore ai predetti limiti, nelle eccezioni previste dalla normativa vigente.
7. Il numero di CFU associato a ciascun corso di insegnamento deve rappresentare il tempo richiesto (in termini di lezioni frontali e di studio individuale) per acquisire determinate competenze.
8. Gli insegnamenti si svolgono, di norma, entro un singolo semestre. In relazione ad esigenze specifiche, le Strutture didattiche competenti possono consentire lo svolgimento degli insegnamenti sull’arco di due semestri (corsi annuali). Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico, nonché ai sensi del disposto di cui all’art. 30 del presente Regolamento.
9. I corsi di insegnamento possono essere mutuati dai diversi Dipartimenti dell’Ateneo previ accordi fra gli stessi e, prioritariamente, all’interno delle Scuole, ove istituite.
Art. 30
Calendario dell’attività didattica
1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative inizia, di norma, dopo il 15 settembre e termina entro il 31 maggio. Altre attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali possono svolgersi nel periodo stabilito dalle Strutture didattiche competenti e previa approvazione del Senato Accademico.
2. Il calendario delle lezioni per i corsi di laurea e di laurea magistrale è stabilito dal Consiglio del Dipartimento prevalente, all’inizio di ogni anno accademico, su proposta del Direttore e dei Presidenti dei corsi di laurea, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici, sentiti i docenti interessati e la Commissione paritetica competente. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale dei Dipartimenti che afferiscono ad una Scuola, il calendario è stabilito dalla Scuola stessa. Per gli altri corsi di studio (master, specializzazioni, dottorati), il calendario è stabilito dai responsabili dei corsi medesimi, sentiti i docenti interessati.
3. I docenti, anche per via telematica, forniscono agli studenti, prima dell’inizio di ciascun insegnamento, tutte le informazioni relative al programma, alla prova d’esame o ad altre verifiche di profitto, al materiale didattico, alle esercitazioni e alle precedenti prove, qualora siano scritte.
4. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli d’esame o di altre verifiche di profitto deve essere assicurata nei modi e con i mezzi più ampi possibili, anche per via telematica. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei docenti.
5. Il calendario degli appelli e quello delle prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale vengono fissati, all’inizio di ogni anno accademico, ai sensi degli artt. 33 e 36 del presente Regolamento.
Art. 31 Cultori della materia
1. Il riconoscimento della qualità di cultore della materia è disposto dal Direttore del Dipartimento prevalente o dal Presidente della Scuola, ove istituita, su proposta dei docenti di ruolo (professori e ricercatori) e dei professori a contratto, sulla base di criteri prestabiliti dalle Strutture didattiche competenti, che assicurino il possesso di requisiti di alto profilo scientifico. Il dottorato di ricerca rappresenta un titolo preferenziale.
2. I cultori della materia possono collaborare all’interno di moduli dei quali siano titolari e responsabili docenti di ruolo o professori a contratto e possono far parte delle Commissioni d’esame, in aggiunta al Presidente e ad almeno un altro docente.
Art. 32
Esami e verifiche di profitto
1. I Regolamenti delle Strutture didattiche competenti (Dipartimenti prevalenti o Scuole) e, per quanto di competenza, i Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l’adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera e della acquisizione dei CFU corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l’approfondimento, l’obiettività e l’equità della valutazione, in rapporto con l’insegnamento o l’attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
2. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o ad un semplice giudizio o
idoneità. Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto.
3. Per le valutazioni attraverso forme di verifica diverse dall’esame di profitto il Regolamento del corso di studio individua le modalità e i soggetti responsabili. Esse possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva, in quest’ultimo caso, la riconoscibilità e valutabilità dell’apporto individuale, ed avere ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell’attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti all’acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l’attività facente parte del curriculum.
4. Gli esami di profitto consistono in una prova individuale orale e/o scritta, in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio e dei singoli docenti. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da prove intermedie, esercitazioni e altre attività svolte dallo studente, mirate ad accertare la preparazione ed il possesso delle conoscenze e abilità che caratterizzano la materia di esame, ma il cui eventuale esito negativo non influisce sull’ammissione all’esame finale.
5. I Regolamenti dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente, che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.
6. Per quanto attiene agli studenti portatori di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), certificati ai sensi della L. 8 ottobre 2010, n. 170, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova d’esame.
7. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di venti esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di dodici esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di trenta esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di trentasei esami, nel caso di corsi della durata di sei anni. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazione relative alle attività formative “altre” non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
8. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.
9. Lo studente si prenota all’appello on-line. Ulteriori specifiche modalità per l’iscrizione, l’appello e lo svolgimento delle prove d’esame possono essere fissate dai Regolamenti delle Strutture didattiche competenti.
10. Nella determinazione dell’ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, determinato sulla base della data e dell’ora della prenotazione telematica, il docente ha l’obbligo di tenere in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
11. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L’esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a diciotto trentesimi. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. All’unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia trenta.
12. È assicurata la pubblicità delle prove d’esame ed è pubblica la comunicazione dell’esito finale della prova e la sua valutazione. Xxxxx restando il giudizio della Commissione, lo studente ha diritto di conoscere i criteri di valutazione che hanno portato all’esito della stessa. In caso di prova scritta, è consentito allo studente ritirarsi per tutta la durata della stessa; gli esiti vengono pubblicati nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Lo studente ha la possibilità di rifiutare esplicitamente il voto, nei tempi e con le modalità previsti dal docente e ha diritto di prendere visione della propria prova prima della verbalizzazione. In caso di esami finali orali, il Presidente della Commissione informa lo studente dell’esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall’esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale.
13. Il Presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.
14. La verbalizzazione delle prove di profitto deve avvenire entro la stessa sessione di svolgimento ed è effettuata con supporti cartacei o strumenti di verbalizzazione telematica. Nel primo caso, il verbale d’esame è firmato dal Presidente e da almeno un altro componente della Commissione, con funzione di segretario e deve essere trasmesso dal Presidente della Commissione alla Segreteria studenti competente entro tre/sei giorni dalla valutazione degli esiti. In caso di verbalizzazione telematica, il verbale deve essere firmato dal solo Presidente della Commissione esaminatrice.
Art. 33
Calendario degli esami e delle verifiche di profitto
1. Il calendario degli esami e delle altre verifiche di profitto per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale è stabilito dal Consiglio del Dipartimento prevalente, su proposta del Direttore e dei Presidenti dei corsi di laurea, e deve essere reso pubblico, anche
per via telematica, all’inizio dell’anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale dei Dipartimenti che afferiscono ad una Scuola, il calendario è stabilito dalla Scuola stessa. Per gli altri corsi di studio (master, specializzazioni, dottorati), il calendario è stabilito dai responsabili dei corsi medesimi.
2. Gli appelli d’esame e di altre verifiche del profitto previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale iniziano al termine dell’attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.
3. Per ogni anno accademico, il calendario degli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale devono prevedere almeno sei appelli, per ciascun insegnamento, opportunamente distribuiti nel corso dell’anno accademico, evitando, di norma, la sovrapposizione con i periodi di lezioni. Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti “fuori corso”.
4. Le date degli appelli d’esame devono essere fissate dai docenti, tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, avendo cura di evitare le sovrapposizioni di date per corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso e comunque consentendo allo studente di poter svolgere le prove di esame in giorni diversi del medesimo appello. Gli appelli d’esame, nell’ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno due settimane l’uno dall’altro e non possono comunque svolgersi nel mese di agosto.
5. Gli esami devono avere inizio alla data fissata. Eventuali spostamenti, per giustificati motivi, devono essere comunicati con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Presidente del corso di laurea. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
6. Lo studente in regola con l’iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e attestazioni di frequenza previste dai Regolamenti dei corsi di studio.
7. Gli esami sostenuti nel periodo dal primo ottobre al ventotto febbraio dell’anno accademico successivo sono pertinenti all’anno accademico precedente e non richiedono reiscrizione.
Art. 34
Commissioni per gli esami e le verifiche di profitto
1. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre verifiche di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Direttore del Dipartimento prevalente o, sentiti i Dipartimenti, dal Presidente della Scuola, ove istituita.
2. Tali Commissioni sono composte da almeno due docenti e sono presiedute dal professore titolare o affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami
integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da un altro docente titolare o affidatario di insegnamento.
3. I componenti diversi dal Presidente possono essere altri professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, o anche cultori della materia, nominati ai sensi dell’art. 31 del presente Regolamento, che possono far parte delle Commissioni d’esame, in aggiunta al Presidente e ad almeno un altro docente.
4. È possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti della commissione siano sufficienti. In tal caso, tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d’esame.
Art. 35
Prova finale e conferimento dei titoli di studio
1. I titoli di studio sono conferiti previo superamento di una prova finale. Il numero di CFU ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione. Le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione della stessa, sono disciplinati dal Regolamento didattico di ciascun corso di studio.
2. La prova finale di laurea prevede, di norma, la presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto e/o grafico su supporto cartaceo o digitale, al quale non deve essere richiesta una particolare originalità e deve costituire un’importante occasione formativa individuale a completamento del percorso.
3. Per il conseguimento della laurea magistrale, è prevista la presentazione di una tesi scritta, anche in forma digitale, elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida di un relatore.
4. La prova finale di laurea e di laurea magistrale e i rispettivi elaborato e tesi possono svolgersi in lingua straniera, dietro parere favorevole e motivato del Consiglio di corso di studio, che garantisca la possibilità dell’effettiva valutazione degli stessi, grazie alla presenza di competenze sufficienti nell’ambito del proprio corpo docente. In ogni caso, l’elaborato e la tesi redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da un’adeguata sintesi in lingua italiana.
5. Compete ai Dipartimenti nei quali sono incardinati i corsi di studio ovvero alle Scuole, nei rispettivi Regolamenti:
a) disciplinare le modalità di organizzazione delle prove finali;
b) garantire l’uniformità dei criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale, anche in rapporto all’incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti;
c) disciplinare le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori ed eventuali correlatori e relative responsabilità, garantendo
il più largo ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento o della Scuola medesimi ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi;
d) stabilire le modalità per l’eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione ad esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all’accertamento da parte del Consiglio stesso della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.
6. Le commissioni giudicatrici, nominate ai sensi del successivo art. 37, valutano il candidato, avendo riguardo all’intero percorso di studi e allo svolgimento della prova finale.
7. Ai fini del superamento dell’esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei. Le Commissioni dispongono di centodieci punti; qualora il voto finale sia centodieci, accertata la rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato, può essere concessa all’unanimità la lode.
8. Ai fini del superamento dell’esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di quarantadue. Le Commissioni dispongono di settanta punti; qualora il voto finale sia settanta, accertata l’eccellenza dei risultati raggiunti dal candidato, può essere concessa all’unanimità la lode.
9. Lo studente può ritirarsi dall’esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
10. I Regolamenti di Dipartimento ovvero della Scuola stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.
11. Lo svolgimento degli esami di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato è pubblico e pubblico è l’atto della proclamazione del risultato finale.
12. Le modalità per il rilascio dei titoli doppi, multipli o congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.
Art. 36 Calendario delle prove finali
1. Il calendario delle prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale viene fissato annualmente dal Dipartimento prevalente o dalla Scuola, ove istituita e deve prevedere almeno quattro sedute distribuite in tre sessioni: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile.
2. Le prove finali relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell’anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all’anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione.
Art. 37
Commissioni giudicatrici delle prove finali
1. Le Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione sono nominate dal Direttore del Dipartimento competente o, sentiti di Dipartimenti, dal Presidente della Scuola di riferimento, ove istituita, che fissa anche il calendario dei lavori. È possibile decidere di operare contemporaneamente con più commissioni.
2. Le commissioni giudicatrici sono costituite da non meno di cinque e non più di sette componenti per gli esami di laurea e per il diploma di specializzazione; da non meno di sette e non più di undici componenti per la laurea specialistica/magistrale, compreso il Presidente.
3. La maggioranza dei componenti della commissione deve essere costituita da professori di ruolo dell’Ateneo.
4. Presidente della Commissione è, tra i componenti, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo o, in mancanza, il professore associato con la maggiore anzianità di ruolo, salvo diversa determinazione dei Regolamenti delle Strutture didattiche competenti. Il Presidente deve garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l’aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.
5. Nel caso di Xxxxx di studio interAteneo, la commissione giudicatrice deve essere costituita prevedendo la presenza di almeno due docenti di ogni Ateneo interessato.
Art. 38
Trasferimenti, passaggi e riconoscimento di crediti formativi
1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più Atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede, l’Università stipula convenzioni in forza delle quali vengono definite specifiche regole per il riconoscimento dei CFU.
2. Al di fuori di tali convenzioni, i Regolamenti dei corsi di studio stabiliscono i criteri e le modalità dei trasferimenti da altri Atenei italiani o stranieri o i passaggi da altri corsi di studio attivati nell’Università “G. d’Annunzio”.
3. Al Consiglio di corso di studio che accoglie lo studente compete, anche attraverso l’adozione di un piano di studi individuale, il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti in altro corso di studio dell’Ateneo ovvero nello stesso o in altro corso di altra Università, anche estera, nonché l’eventuale riconoscimento, quale CFU, di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla
cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Il numero massimo di CFU riconoscibili per tali conoscenze e attività professionali pregresse è pari a dodici CFU per tutti i corsi di laurea e laurea magistrale. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di CFU nell’ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come CFU nell’ambito di corsi di laurea magistrale. Al momento dell’immatricolazione ad un corso del nuovo Ordinamento possono essere valutati quali CFU anche esami sostenuti da studenti decaduti o rinunciatari iscritti a corsi di laurea con Ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
4. I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l’Ateneo o in altra Università, anche estera, e che chiedano, contestualmente all’iscrizione, l’abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei CFU considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.
5. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea o di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un’Università ad un’altra, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal Regolamento didattico del corso di laurea o di laurea magistrale di destinazione. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente. I CFU acquisiti in corsi di master universitari possono essere riconosciuti previa verifica della corrispondenza dei settori scientifico-disciplinari e dei relativi contenuti.
6. Il mancato riconoscimento di CFU deve essere adeguatamente motivato. I CFU eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell’interessato.
7. In relazione alla quantità dei CFU riconosciuti, la durata del corso di studio può essere abbreviata rispetto a quella normale.
8. I titoli accademici conseguiti presso Università straniere possono essere dichiarati a tutti gli effetti equipollenti per effetto di accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla legge. Qualora non sia riconosciuta l’equipollenza, il richiedente può essere ammesso a sostenere la prova finale di laurea o di laurea magistrale, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto e/o dalla frequenza degli insegnamenti previsti negli Ordinamenti didattici ed eventuale indicazione dei CFU da acquisire per l’ammissione alla prova finale.
9. Le domande di passaggio ad altro corso di studi attivato presso l’Università “G. d’Annunzio” e di trasferimento da o ad altra sede universitaria devono essere presentate entro i termini previsti annualmente dal Manifesto degli studi. Oltre tale termine, il Rettore può accogliere le domande purché adeguatamente motivate.
10. Il corso di studio rende noti a cura del Presidente, anche attraverso la pubblicazione nel sito web del Dipartimento prevalente o della Scuola di riferimento, i criteri e le procedure con i quali effettuerà i riconoscimenti.
Art. 39
Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero
1. Nel rispetto delle leggi vigenti, l’Università aderisce, per il tramite delle Strutture didattiche competenti, ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell’Unione Europea (programmi Socrates-Erasmus) e promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l’inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all’estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con Università presso le quali esista un sistema di CFU facilmente riconducibile al sistema ECTS.
2. L’Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l’assistenza tutoriale e fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. I periodi di studio all’estero hanno di norma una durata compresa tra i tre e i dieci mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di dodici mesi. Il piano di studi da svolgere presso l’Università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di CFU acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all’organizzazione del corso stesso.
4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all’estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si ha cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in CFU tra singole attività da effettuare all’estero e quelle del corso di studio interessato, tutti i CFU relativi all’insieme delle attività individuate possono sostituire un intero pacchetto di CFU dell’ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente. Le attività formative seguite all’estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono comunque essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell’esame finale.
5. Le opportunità di studio all’estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l’altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti possono essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus.
6. Le ulteriori disposizioni riguardanti le modalità di riconoscimento degli studi compiuti all’estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi CFU da parte di studenti dell’Ateneo sono stabilite nel Regolamento d’Ateneo per gli studenti.
Art. 40
Attività di orientamento e di tutorato
1. L’Università provvede ad organizzare attività di orientamento e di tutorato, articolate in riferimento alle scelte del Corso di studio, allo svolgimento del percorso degli studi universitari e all’inserimento nel mondo del lavoro. In particolare, la Commissione di Ateneo per l’orientamento ed il tutorato e gli appositi Servizi di Ateneo provvedono a:
a) organizzare attività di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie superiori, in collaborazione con le scuole stesse;
b) garantire informazioni, accessibili anche a distanza, predisporre guide e pubblicazioni riguardanti i percorsi formativi e l’articolazione dei corsi universitari, nonché notizie amministrative concernenti la carriera scolastica e indicazioni utili ai fini del godimento del diritto allo studio;
c) favorire ogni utile iniziativa per agevolare l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
d) promuovere gli scambi internazionali di studenti e di docenti;
e) attivare forme di tutorato per il sostegno degli studenti nel percorso didattico, nonché ogni altra iniziativa, anche in collaborazione con associazioni studentesche, che favorisca una partecipazione attiva alla vita universitaria;
f) agevolare gli studi degli studenti stranieri, organizzando corsi di lingua italiana;
h) fornire sostegno agli studenti disabili.
2. Le Strutture didattiche competenti (i Dipartimenti prevalenti o le Scuole, ove istituite) anche in collaborazione con la Comitato di Ateneo per l’orientamento e il tutorato, con le istituzioni scolastiche, gli enti esterni e le rappresentanze e organizzazioni studentesche, svolgono, tra i loro compiti istituzionali, attività di orientamento universitario e di informazione sui percorsi di studio universitario, sul
funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, rivolte all’inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli.
3. Presso ogni corso di studio, le Strutture didattiche competenti (i Dipartimenti prevalenti o le Scuole, ove istituite), attivano un servizio di tutorato, per accogliere, orientare, assistere e sostenere gli studenti, lungo tutto il corso di studi, al fine di:
a) offrire attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l’assolvimento dei debiti formativi per gli studenti dei corsi di laurea;
b) ridurre i tassi di abbandono; prevenire la dispersione e il ritardo negli studi; promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme;
c) rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi;
d) promuovere un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli studenti.
4. I docenti, per quanto di loro competenza, sono tenuti ad impegnarsi nelle iniziative promosse e realizzate da tali servizi.
Art. 41
Promozione e pubblicità dell’offerta didattica
1. L’offerta didattica dell’Ateneo è pubblica. L’Ateneo mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all’offerta didattica, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito, agli orari di lezione, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori.
Art. 42 Banche dati
1. Il Dipartimento prevalente è responsabile dell’inserimento delle informazioni nelle banche dati ministeriali e di Ateneo relative ai corsi di studio, entro le scadenze stabilite.
2. Se il Dipartimento afferisce ad una Scuola, l’inserimento delle informazioni è eseguito dalla Scuola stessa.
TITOLO V
Docenti
Art. 43
Compiti didattici dei docenti (professori e ricercatori)
1. I professori e ricercatori adempiono ai compiti didattici loro attribuiti, secondo le rispettive norme di stato giuridico, le disposizioni contenute nell’art. 6, commi 2, 3 e 4, della L. n. 240 del 2010, e nel presente Regolamento.
2. I Dipartimenti di afferenza provvedono, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equa distribuzione dei carichi, alla attribuzione dei compiti didattici, alla luce della copertura degli insegnamenti deliberata ai sensi dell’art. 44 del presente Regolamento, nonché dei compiti organizzativi e di servizio agli studenti di spettanza dei professori e dei ricercatori afferenti alla struttura didattica, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.
3. Secondo le rispettive norme di stato giuridico, i professori e ricercatori assolvono il proprio impegno svolgendo personalmente il carico didattico loro attribuito secondo la normativa vigente (attività didattica integrativa e/o lezioni), all’interno dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e dei corsi che prevedono il rilascio dei master e dei dottorati di ricerca. Attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione sul campo, svolte a complemento dei corsi sotto la responsabilità del docente sono valutate come parte dell’attività didattica.
4. I docenti devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti, durante l’intero arco dell’anno accademico, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi. In particolare, fissano almeno un giorno di ricevimento la settimana, per una durata non inferiore a due ore, da tenersi nelle strutture dell’Ateneo.
5. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dai singoli Dipartimenti, l’impegno didattico dei singoli docenti in non meno di tre giorni distinti della settimana.
6. Il docente non può astenersi dalle lezioni e dai ricevimenti se non per causa di forza maggiore, motivi di salute e comprovati impegni scientifici o istituzionali. In caso di sua assenza, la lezione può essere svolta da altro docente o rinviata. In quest’ultimo caso, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti e, se la durata dell’assenza è superiore a una settimana, deve preventivamente chiedere l’autorizzazione al Direttore del Dipartimento prevalente (o al Presidente della Scuola, ove istituita), indicando il motivo dell’assenza, le modalità della sua sostituzione, nonché le modalità di recupero delle ore di attività non effettuate. Il Direttore e il Presidente chiedono l’autorizzazione di cui sopra al Rettore. Il recupero delle ore di attività didattica non effettuate è necessario anche in caso di assenze occasionali quando le stesse comunque superino globalmente l’impegno orario di una settimana di lezione.
7. L’Ateneo può avviare programmi di miglioramento della didattica, richiedendo ai docenti di parteciparvi attivamente, favorendo l’uso di nuove tecnologie e promuovendo la didattica e l’interazione con gli studenti anche per via telematica.
8. I docenti hanno l’obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte.
9. Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive e a quelle previste dalla legge per compiti organizzativi interni e per la partecipazione agli organi collegiali e di governo di Ateneo, secondo il ruolo e il regime di impegno scelto, è certificato dal professore su apposito registro, di cui al successivo art. 45.
10. Il Direttore del Dipartimento prevalente (o il Presidente della Scuola, ove istituita) provvede alla vigilanza e al controllo dell’adempimento dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all’osservanza del relativo orario, alla regolarità degli esami di profitto e di laurea, agli orari di ricevimento. A tale scopo può avvalersi di appositi incaricati o di commissioni di sua nomina. I Presidenti dei corsi di studio collaborano con il Direttore (o il Presidente) nella vigilanza sull’adempimento dei doveri didattici e lo informano tempestivamente di eventuali inadempienze.
11. In caso di inosservanza dei doveri didattici il Direttore (o il Presidente) richiama, verbalmente o per iscritto, il docente inadempiente; qualora il richiamo risulti inefficace, o comunque in casi gravi, lo denuncia al Rettore per l’apertura di un procedimento disciplinare.
Art. 44 Attribuzione dei compiti didattici
1. Entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, i Dipartimenti prevalenti, d’intesa con gli eventuali Dipartimenti associati, stabiliscono, con riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l’attivazione per il successivo anno accademico, la programmazione delle relative attività formative (insegnamenti da attivare), sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, nonché l’articolazione e la durata degli insegnamenti, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai CFU. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale dei Dipartimenti che afferiscono ad una Scuola, la programmazione è coordinata dalla Scuola stessa.
2. Nell’ambito della programmazione annuale, il Consiglio di Dipartimento, nel quale il professore o ricercatore presta servizio, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio, dispone l’attribuzione dei compiti didattici a ciascun docente, acquisito il consenso dell’interessato, in modo da assicurarne la piena
utilizzazione, nonché un’equa distribuzione del carico didattico complessivo, in termini di ore di insegnamento e numerosità degli studenti iscritti ai diversi insegnamenti, anche attraverso mutuazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio, ai sensi del successivo comma. Le Scuole, ove istituite, confermano l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai Dipartimenti afferenti. Con deliberazione motivata le Scuole possono chiedere ai Dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto.
3. Nei casi di insegnamenti previsti dall’Ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale, ma che quest’ultimo non possa attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire. La mutuazione, proposta dal Consiglio di corso di studio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è deliberata dal Consiglio del Dipartimento prevalente, d’intesa con la Scuola, ove istituita, nel caso in cui l’insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale delle Strutture didattiche medesime. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altro Dipartimento estraneo alla Scuola, è richiesto il nulla osta di quest’ultimo.
4. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l’Ateneo o a collaborazioni esterne deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell’applicazione dei rispettivi Ordinamenti didattici e deve attuarsi con le procedure previste dalle norme (di legge, statutarie e regolamentari) vigenti. In particolare, i Dipartimenti prevalenti, sentiti gli eventuali Dipartimenti associati, propongono al Rettore, per l’anno accademico successivo, la stipula di contratti per attività di insegnamento, ex art. 23 L. 240 del 2010 e il conferimento di incarichi a lettori di scambio, ex art. 26 L. 240 del 2010, e nel rispetto delle norme regolamentari di Ateneo. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale dei Dipartimenti che afferiscono ad una Scuola, la proposta viene fatta dalla Scuola stessa. Per far fronte a specifiche esigenze didattiche (anche integrative), le Strutture didattiche competenti, possono affidare gli incarichi di insegnamento di cui all’art. 23, commi 1 e 2, L. n. 240 del 2010, anche al personale tecnico-amministrativo e ai collaboratori esperti linguistici in servizio a tempo indeterminato presso l’Università, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla norma stessa, previa emanazione di avviso pubblico. Il personale tecnico-amministrativo di cui al presente comma ottiene l’incarico di insegnamento previo nulla-osta rilasciato dal responsabile della struttura cui afferisce, ai sensi dell’art. 53 D. LGS. 30 marzo 2001, n. 165 ed effettua il medesimo al di fuori dell’orario di lavoro. Le attività di didattica e didattica integrativa relative all’insegnamento delle lingue straniere vengono attribuite ai Collaboratori Esperti Linguistici nei limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento del Centro
Linguistico d’Ateneo. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti di insegnamento è corrisposto ai sensi del Decreto Interministeriale 21 luglio 2011 n. 313 e delle relative deliberazioni degli Organi universitari competenti.
5. La deliberazione di affidamento a docenti esterni al Dipartimento o ai professori a contratto deve dare conto delle competenze e dell’impegno didattico di ogni docente del Dipartimento appartenente al settore scientifico-disciplinare oggetto di affidamento.
6. Gli affidamenti e le supplenze potranno essere retribuiti in ragione dell’impegno didattico richiesto dall’insegnamento, nei limiti previsti dalla normativa vigente nell’ambito del finanziamento annuale ripartito dagli Organi Accademici. La retribuzione dell’affidamento o della supplenza è strettamente connessa al superamento dei limiti dell’impegno orario complessivo previsto per i docenti. Ferma restando la possibilità di assumere la supplenza o l’affidamento a titolo gratuito anche oltre i limiti dell’impegno orario.
7. Sono titolari e responsabili degli insegnamenti esclusivamente i docenti di ruolo (professori e ricercatori), i ricercatori a tempo determinato e i professori a contratto. I cultori della materia, ai sensi dell’art. 31 del presente Regolamento, possono collaborare all’interno di moduli, in cui possono articolarsi i singoli insegnamenti, dei quali siano titolari e responsabili docenti di ruolo o professori a contratto.
8. Il Dipartimento invia una relazione annuale inerente la copertura degli insegnamenti da esso offerti, valorizzando anche la didattica fornita ai corsi di studio di cui non è Dipartimento prevalente. Tale relazione viene inviata alla Commissione paritetica competente e al Nucleo di Valutazione di Ateneo.
Art. 45 Registro didattico
1. I professori di ruolo, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato e i professori a contratto sono tenuti ad annotare, in apposito registro, eventualmente anche con modalità telematiche, l’argomento della lezione o esercitazione svolta. Nello stesso registro deve essere, altresì, indicata ogni altra attività didattica, formativa e istituzionale svolta dal docente.
2. Il registro può essere richiesto in corso d’anno dal Presidente del Corso di studio, dal Direttore del Dipartimento di afferenza o dal Rettore. La versione o la copia cartacea dello stesso deve essere firmata e depositata al termine dell’anno accademico presso la segreteria del Dipartimento di afferenza del docente, ovvero della Scuola, ove istituita.
3. I professori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato che ne facciano richiesta possono essere autorizzati dal Rettore all’utilizzo della procedura di rilevazione automatizzata delle presenze (badge). I professori e i ricercatori che
prestino attività assistenziale possono utilizzare l’apposito badge già in loro dotazione anche per le attività didattiche.
Art. 46 Congedi e aspettative
1. I professori e i ricercatori hanno diritto a periodi di congedo per esclusiva attività di studio e di ricerca scientifica e a periodi di aspettativa in conformità a quanto previsto dalle norme legislative vigenti.
2. Le domande di congedo dei professori devono essere presentate al Rettore, di norma, entro la fine di febbraio dell’anno accademico precedente. Il congedo è concesso con Decreto del Rettore, nel rispetto della normativa vigente in materia, previo assenso del Dipartimento e del Consiglio di corso di studio di afferenza dell’interessato onde garantire la copertura delle attività formative di cui il docente è responsabile, senza aggravio di spese a carico dell’Ateneo.
Art. 47
Valutazione della qualità dell’attività didattica
1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo svolge la funzione di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica.
2. Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), sentite anche le Commissioni paritetiche docenti-studenti, il Nucleo elabora periodicamente specifiche metodologie di indagine, attraverso la costruzione di parametri e di indicatori quantitativi e qualitativi, da sottoporre all’approvazione del Senato Accademico, atti a valutare la funzionalità e l’efficacia delle attività didattiche.
3. Sulla base dei predetti parametri e indicatori, le Strutture didattiche competenti sono tenute ad attuare le procedure per misurare i requisiti quantitativi e qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi didattici. In particolare, attraverso le Strutture didattiche competenti, il Nucleo verifica annualmente la corretta ed economica gestione delle risorse nelle attività didattiche, anche mediante l’acquisizione delle opinioni degli studenti frequentanti, effettuata attraverso la somministrazione di questionari anonimi relativi a tutti gli insegnamenti dei corsi di studio. Di tale rilevazione viene data adeguata pubblicità su apposita pagina web del sito Internet dell’Ateneo. Entro il 30 aprile di ogni anno il Nucleo trasmette, a riguardo, una relazione al Ministero e all’ANVUR.
4. Le informazioni e i dati raccolti riguardanti le attività e i servizi didattici sono oggetto di analisi periodiche da parte delle Strutture didattiche competenti, nonché
di una relazione annuale, trasmessa al Nucleo di Valutazione, contenente le eventuali proposte di intervento, anche alla luce delle carenze, degli inconvenienti e delle disfunzioni riscontrati. Il Nucleo formula le proprie proposte ed osservazioni in merito al Senato Accademico, al fine dell’ottimizzazione dell’organizzazione e della produttività della didattica, nonché del miglioramento dei servizi agli studenti.
5. L’Università si dota di un sistema di assicurazione della qualità (AQ) dei propri corsi di studio, in ossequio alla normativa vigente.
TITOLO VI
Studenti
Art. 48
Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale
1. Salvo diversa opzione all’atto dell’immatricolazione, lo studente iscritto presso l’Ateneo è considerato studente a tempo pieno, impegnato a frequentare tutte le attività formative previste dal corso di studio cui è iscritto. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari, la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni e la durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni ulteriori dopo la laurea. Il numero di CFU da acquisire in media per ogni anno è sessanta.
2. Possono usufruire dell’opportunità di iscriversi a tempo parziale quegli studenti che, per giustificate ragioni di lavoro, familiari, di salute o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità le attività didattiche previste dal corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere i relativi esami e verifiche del profitto nei tempi previsti dai Regolamenti didattici.
3. Il Senato Accademico può autorizzare l’adozione di particolari modalità organizzative per gli studenti che si autoqualificano impegnati a tempo parziale negli studi universitari, consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme vigenti, senza ricadere nella condizione di “fuori corso”, di cui al successivo art. 49. Il Consiglio d’Amministrazione fissa la misura della riduzione delle tasse e dei contributi annuali di iscrizione riconosciuta a tali studenti.
4. Le Strutture didattiche competenti possono concordare con gli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell’ordinamento dei corsi di studio, ma distribuendo le relative attività e i crediti didattici da conseguire su un numero di anni superiore a quello normale, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per gli studenti.
5. In ogni caso, l’iscrizione come studenti a tempo parziale è possibile per quei corsi di studio che abbiano regolamentato le modalità di definizione dei percorsi formativi
per tale figura, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente articolo. I Regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano, altresì, le modalità di passaggio da un regime di impegno ad un altro. Tale passaggio deve comunque essere richiesto al Consiglio di corso di studio, il quale delibera tenendo conto della carriera svolta e degli anni di iscrizione.
6. Ulteriori disposizioni di natura scolastica e amministrativa relative agli studenti impegnati a tempo parziale negli studi universitari sono dettate, per quanto di competenza, dal Regolamento di Ateneo per gli studenti.
Art. 49
Studenti “in corso”, “fuori corso” e “ripetenti”
1. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso sono definiti “in corso”.
2. Si considerano studenti “fuori corso” gli studenti che, avendo completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, frequentando regolarmente gli insegnamenti previsti per conseguire il titolo finale, non hanno superato i relativi esami e verifiche di profitto e non hanno completato l’acquisizione dei relativi CFU. Sono considerati “fuori corso” anche coloro che hanno interrotto gli studi, pur essendo in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione all’anno di corso successivo (che saranno considerati tali per tutti gli anni di interruzione).
3. Si considerano studenti “ripetenti”:
a) gli studenti che sono in difetto di attività formative da frequentare per il passaggio all’anno di corso successivo o per il conseguimento del titolo finale secondo le norme che regolano l’ordinamento del proprio corso universitario;
b) gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all’art. 28 del presente Regolamento entro la data stabilita dagli Organi di Ateneo e comunque entro il primo anno di corso.
Art. 50
Iscrizione a singoli insegnamenti
1. Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione, chi sia in possesso del titolo di studio necessario per iscriversi ad un corso di laurea o di laurea magistrale oppure sia già in possesso di un titolo di studio a livello universitario, può iscriversi a singoli insegnamenti impartiti presso l’Ateneo e sostenere i relativi esami e verifiche di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei CFU conseguiti.
In particolare, l’iscrizione a singoli insegnamenti è consentita:
a) agli studenti universitari stranieri iscritti presso Università estere, sia nell’ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni;
b) ai laureati che abbiano necessità di seguire insegnamenti (e superare i relativi esami di profitto) non inseriti nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea, ma che siano loro richiesti, in base alle disposizioni in vigore, per l’ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici.
2. Le modalità di iscrizione a singoli insegnamenti sono fissate nel Regolamento di Ateneo per gli Studenti. La misura del contributo da versare è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
3. In ogni caso, la frequenza e/o il superamento degli esami e delle verifiche di profitto effettuati tramite iscrizione a singoli insegnamenti possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente a un corso di laurea o di laurea magistrale.
4. Non è consentita l’iscrizione a singoli insegnamenti in regime di sospensione o interruzione della carriera.
Art. 51
Studenti diversamente abili
1. Gli studenti diversamente abili hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente ad ogni fase della vita universitaria. L’Ateneo provvede a rimuovere gli ostacoli all’integrazione nella comunità universitaria anche attraverso l’istituzione di un ufficio per l’accoglienza ed il supporto necessario per venire incontro agli specifici bisogni ed esigenze. Gli studenti diversamente abili hanno diritto ad essere affiancati da personale qualificato che li supporti nelle attività di studio.
Art. 52
Curricula e piani di studio
1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e laurea magistrale possono prevedere uno o più curricula, costituenti l’insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le previste propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo di studio.
2. Nel rispetto dei curricula definiti nel regolamento didattico di ciascun corso di studio, i Dipartimenti prevalenti o le Scuole, ove istituite, indicano annualmente, nel
manifesto degli studi, unicamente i curricula inseriti nella Banca Dati ministeriale dell’Offerta Formativa.
3. Ferma restando l’attribuzione automatica del piano di studi statutario all’atto dell’immatricolazione, lo studente presenta il proprio piano di studio, ove previsto dal proprio corso di studio, nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto Ministeriale relativo alla classe di appartenenza del corso stesso. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli previsti dai Decreti Ministeriali relativi alla classe di appartenenza di ciascun corso di studio e dagli Ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di CFU per esse previsti nell’Ordinamento didattico di riferimento.
4. Il piano di studio può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti impegnati a tempo parziale, ai sensi dell’art. 48 del presente Regolamento; ovvero su una durata più breve rispetto a quella normale, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di CFU ottenuti negli anni accademici precedenti, secondo le disposizioni del Regolamento di Ateneo per gli studenti.
5. Il piano di studio individuale, ovvero difforme dai piani di studio indicati nel Regolamento didattico del corso di studio, deve essere presentato secondo le regole in esso fissate e deve essere conforme ai vincoli previsti dai Decreti ministeriali relativi alla classe di appartenenza e dall’Ordinamento del corso di studio e comportare l’acquisizione di un numero di CFU non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo. Esso viene sottoposto all’approvazione del Consiglio del corso di studio e si intende approvato se entro sessanta giorni dalla sua presentazione non sia intervenuta deliberazione contraria.
6. I CFU eventualmente acquisiti a seguito di esami sostenuti, con esito positivo, per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso per il conseguimento del titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa vigente. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
7. L’iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di CFU acquisiti, ferme restando eventuali diverse disposizioni stabilite dai singoli Regolamenti dei corsi di studio e dall’art. 28 del presente Regolamento.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia al regolamento di Ateneo per gli studenti.
TITOLO VII
Norme transitorie e finali
Art. 53 Norme transitorie
1. L’Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi Ordinamenti didattici e disciplina altresì la possibilità per gli stessi studenti di optare, a domanda, per l’iscrizione a corsi di studio con i nuovi Ordinamenti. Il Senato Accademico può individuare forme di incentivazione per favorire tale passaggio. L’opzione, una volta esercitata, è irrevocabile.
2. Le deliberazioni relative alle carriere degli studenti che esercitino l’opzione di cui al comma 1 sono delegate ai Consigli dei vigenti corsi di studio, secondo una tabella di corrispondenza approvata dai Dipartimenti prevalenti.
Art. 54
Allegati al Regolamento
1. Sono allegati al presente Regolamento didattico:
a) la lista dei corsi di studio istituiti presso l’Ateneo, con indicazione dei relativi Dipartimenti prevalenti, nonché, laddove previsti, dei relativi Dipartimenti associati;
b) l’elenco delle Scuole istituite e dei Dipartimenti che vi afferiscono.
Art. 55 Emanazione ed entrata in vigore
1. Il presente Regolamento e le sue successive modifiche sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, assunti i pareri obbligatori dei Consigli delle strutture didattiche interessate, nonché della Consulta degli studenti limitatamente alle questioni di sua competenza. Essi sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul sito Internet di Ateneo.
2. In riferimento agli Ordinamenti didattici, il Regolamento si applica, per quanto di pertinenza, ai Corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del DM n. 270 del 2004 e dei successivi provvedimenti collegati. Gli Ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti ai sensi del DM n. 509 del 1999, sono disciplinati, fino ad esaurimento, dalla normativa di riferimento.
3. All’entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
4. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è data adeguata pubblicità all’interno dell’Università mediante affissione per trenta giorni, a decorrere dalla data di emanazione, all’Albo on-line e/o Sito Internet dell’Università. Esse restano, comunque, costantemente disponibili su apposita pagina web del sito Internet dell’Ateneo.