Condizioni di acquisto
Condizioni di acquisto
di INDEX-Werke GmbH & Co. KG Xxxx & Xxxxxx (Aggiornate al 03/2022)
I. Validità / Xxxxxxxx di salvaguardia / Forma scritta
1. Le condizioni specificate di seguito si applicano a tutti i contratti stipulati fra INDEX-Werke GmbH & Co. KG e il fornitore. Valgono anche per tutti i successivi rapporti com- merciali anche se non vengono riconcordate espressa- mente. Condizioni diverse, contrastanti o aggiuntive del fornitore vengono integrate nel contratto solo se la loro va- lidità è stata da noi accettata espressamente per iscritto. L’accettazione incondizionata di forniture non costituisce approvazione.
2. Le indicazioni relative alla validità di normative di legge hanno solo un significato chiarificatore. Anche in assenza di un simile chiarimento, le normative di legge sono quindi valide a meno che non vengano modificate o espressa- mente escluse nelle presenti condizioni di acquisto.
3. La forma scritta prevista delle presenti condizioni viene ga- rantita anche tramite e-mail e telefax.
II. Stipula di contratti
1. Gli ordini, le integrazioni e le modifiche a un ordine comu- nicati a voce o per telefono necessitano della nostra con- ferma scritta.
2. Se non stabilito diversamente dagli ordini, il nostro ordine resta valido per due settimane dalla sua data. Il nostro di- ritto di revoca dell’ordine resta in vigore fino al ricevimento di una conferma d’ordine scritta da parte del fornitore ripor- tante il medesimo contenuto del nostro ordine. Vincolante per l’accettazione in tempo utile è il ricevimento della di- chiarazione di accettazione da parte nostra.
3. Modifiche e integrazioni a un contratto necessitano della nostra conferma scritta.
4. Possiamo recedere completamente o parzialmente dal contratto qualora, a causa di controversie di lavoro, ano- malie di funzionamento o altri eventi imprevedibili, non ne- cessitiamo più della merce nel suo complesso o di parti di essa.
III. Requisiti della merce/di qualità
1. Per il contenuto, il tipo e il quantitativo di merce è vinco- lante il nostro ordine scritto nonché le specifiche e la docu- mentazione di produzione (disegni, campioni, ecc.) fornite. Rimane impregiudicato l’obbligo del fornitore di controllare la completezza, la correttezza e l’idoneità allo scopo di uti- lizzo di tutta la documentazione relativa all’ordine e di tutti i documenti contrattuali e di segnalarci immediatamente per iscritto eventuali imprecisioni/errori nonché la responsabi- lità del fornitore per l’esecuzione.
2. La merce deve essere corredata di documentazione com- pleta (ad es. dichiarazione preferenziale del fornitore, ma- nuale d’uso e manutenzione, disposizioni di sicurezza, scheda dei dati di sicurezza, documentazione tecnica per marcatura CE) in lingua tedesca e inoltre, a nostra scelta, in inglese, francese e/o italiano. Il fornitore è tenuto a infor- maci immediatamente in caso di qualsiasi modifica alle ca- ratteristiche originarie.
3. Se la merce viene realizzata secondo le nostre indicazioni, non richiede alcuna accettazione. L’accettazione avviene
non appena un controllo funzionale ha confermato che la merce non presenta difetti o presenta difetti trascurabili. Con l’accettazione viene redatto un protocollo che deve essere firmato da entrambe le parti.
4. Qualora il fornitore fornisca prestazioni in loco, dovrà atte- nersi alle nostre normative vigenti (ad es. regolamento in- terno, disposizioni di sicurezza), che saranno fornite su ri- chiesta. Lo stoccaggio di materiale deve essere da noi pre- ventivamente autorizzato, le postazioni di lavoro devono sempre essere mantenute in modo da evitare incidenti ed essere riordinate e lasciate pulite al termine del lavoro.
5. Se la merce è costituita, completamente o parzialmente, da software, il fornitore ci concede un diritto di utilizzo non esclusivo, trasferibile, senza limitazione di luogo e irrevo- cabile. Siamo autorizzati a duplicare il software qualora ne- cessario per l’utilizzo previsto dal contratto. Il fornitore for- nisce una documentazione stampabile in lingua tedesca. Possiamo richiedere al fornitore la stipula di un normale contratto di manutenzione nonché di depositare il codice sorgente (ad es. presso TÜV Süd) a nostre spese.
6. Su richiesta, il fornitore è tenuto a indicare i propri fornitori a monte. Possiamo rifiutare un fornitore a monte per motivi seri; qualora ciò comportasse uno slittamento del termine previsto e variazioni di costo, prenderemo accordi con il fornitore.
7. Per un periodo minimo di dieci anni dopo la consegna il fornitore ci fornirà ricambi e pezzi da smontare per la merce a noi fornita a prezzi di mercato. Qualora il fornitore intendesse cessare la produzione di tali ricambi e pezzi da smontare, ci informerà almeno tre mesi prima di interrom- pere la produzione, fatto salvo l’obbligo secondo la frase 1.
8. Senza la nostra previa autorizzazione scritta, il fornitore non è autorizzato a far eseguire a terzi la prestazione che gli compete (ad es. subappaltatore). Il fornitore si fa carico del rischio di acquisto per le sue prestazioni, a meno che non si tratti di un prodotto unico.
9. La merce deve essere prodotta con il materiale e gli uten- sili più idonei e deve essere in perfetto stato in conformità alle specifiche tecniche comunicate nonché alle norme ISO applicabili in vigore, alle norme europee e tedesche, alle normative di legge (in particolare le leggi sulla sicu- rezza della produzione), alle direttive delle associazioni di categoria e simili oltre che allo stato della tecnica. Ciò fa parte dello standard di qualità della merce anche in as- senza di uno specifico accordo.
10. Il ritiro della merce non costituisce un’accettazione della merce come adempimento. In questo caso ci riserviamo il diritto di controllare la merce dopo la consegna.
11. Siamo autorizzati a richiedere modifiche della costruzione e della finitura della merce con conseguente variazione dei prezzi e dei tempi di consegna se ciò non è eccessiva- mente oneroso.
12. Il fornitore è tenuto a controllare e migliorare continua- mente la qualità della merce. Su richiesta del fornitore siamo disposti ad analizzare il tipo e l’entità del controllo nonché i mezzi e i metodi di controllo e a concordarli in forma scritta tenendo conto delle conoscenze, dell’espe- rienza e dello stato della tecnica. Prima di consegne in se- rie devono essere presentati dei campioni che saranno poi accettati da noi. L’obbligo di controllo della qualità riguarda anche ordini secondo il punto VIII.3 fino a quando sono in
possesso del fornitore. Se il fornitore è solo un intermedia- rio per la vendita della merce, è tenuto a controllare che essa non presenti danni prima della consegna.
13. Il fornitore ci informerà prima di apportare modifiche ai pro- cessi produttivi, al luogo di produzione, al materiale utiliz- zato e ai fornitori a monte a meno che non sia possibile escludere chiaramente qualsiasi influsso sulla qualità o sull’idoneità della merce fornita per lo scopo di utilizzo.
14. La merce non deve ledere diritti di terzi né sul territorio na- zionale né all’estero (in particolare diritti legati al marchio, a brevetti o altri diritti di tutela).
IV. Tempi di consegna
1. I tempi di consegna indicati nell’ordine sono vincolanti. Le scadenze vengono calcolate a partire dal nostro ordine scritto.
2. Forniture parziali da parte del fornitore sono consentite solo previa autorizzazione scritta da parte nostra.
3. Il fornitore è tenuto a comunicarci immediatamente per iscritto se prevede di non poter rispettare i tempi di conse- gna. In caso di ritardo da parte del fornitore, possiamo far valere le richieste e i diritti previsti per legge. Un ritardo nella consegna ci autorizza inoltre a richiedere lo 0,5% del prezzo netto per ogni settimana di ritardo rispetto alla data di consegna concordata fino a un massimo del 5% del prezzo netto dell’intero ordine. Lo stesso vale in caso di ri- tardo di consegne parziali. Sono fatte salve le richieste di risarcimento danni. Una penale contrattuale pagata viene sommata alla richiesta di risarcimento danni. Qualora ac- cettiamo una prestazione ritardata, la penale contrattuale sarà fatta valere al massimo entro il pagamento a saldo.
V. Spedizione / Accettazione
1. La spedizione avviene a rischio del fornitore e in Germania DAP (Delivery at Place) nel luogo indicato nell’ordine. Ciò si applica anche a eventuali resi. Il fornitore è responsabile del rispetto delle normative di spedizione indicate.
2. Il fornitore deve utilizzate imballaggi il più possibile ecolo- gici. Su nostra richiesta, il fornitore ritira gratuitamente gli imballaggi presso un punto di ritiro concordato.
3. Al momento della consegna della merce presso di noi o presso il punto di ritiro concordato il rischio viene trasferito a noi. Per macchine e attrezzature tecniche nonché in caso di controllo del funzionamento/collaudo concordato il rischio viene trasferito a noi solo a seguito della nostra conferma scritta dell’esito positivo del controllo del funzio- namento/collaudo.
4. Il fornitore deve allegare una bolla di consegna a ogni spe- dizione indicante il numero dell’ordine, il codice articolo, il quantitativo, il luogo di consegna e la denominazione della merce se indicati nell’ordine. In caso contrario siamo auto- rizzati a rifiutare l’accettazione senza che ciò comporti al- cun diritto per il fornitore. I costi che ne derivano sono a carico del fornitore.
5. In caso di ritardo nell’accettazione da parte nostra valgono le disposizioni di legge. Il fornitore deve tuttavia offrirci espressamente i suoi servizi anche se è stato concordato un periodo di tempo specifico o determinabile per un'a- zione o una cooperazione da parte nostra (ad es. fornitura di materiale). In caso di accettazione ritardata da parte no- stra, il venditore può richiedere un risarcimento per mag- giori costi secondo le disposizioni di legge (§ 304 BGB -
codice civile tedesco). Se il contratto si riferisce a un og- getto non sostituibile che deve essere prodotto dal vendi- tore (prodotto unico), quest’ultimo può far valere ulteriori diritti solo se ci siamo impegnati a collaborare e siamo re- sponsabili della mancata collaborazione.
VI. Prezzi / Emissione di fatture / Pagamento
1. Il prezzo indicato nell’ordine è vincolante ed è da inten- dersi come prezzo fisso franco fabbrica esclusa l’imposta sul fatturato incluse tutte le prestazioni secondarie e i costi accessori (ad es. montaggio, installazione, imballaggio, trasporto, assicurazione per il trasporto).
2. In caso di variazioni significative della situazione del mer- cato o se si evidenzia un significativo calo dei prezzi di mercato dei nostri prodotti, il fornitore tratterà con voi un adeguamento dei prezzi. Se le trattative non vanno a buon fine, abbiamo facoltà di rescindere i contratti in essere (in particolare gli accordi quadro) con un preavviso che tenga conto degli interessi di entrambe le parti. In questo caso il fornitore può addebitarci unicamente i costi effettivi dovuti a materiale che non può essere utilizzato diversamente. Possiamo esercitare il diritto di risoluzione del contratto an- che nel caso i cui i prezzi del fornitore siano superiori al li- vello di mercato o superino di almeno il 3% i prezzi di un concorrente analogo e il fornitore non sia in grado di offrirci prezzi più concorrenziali entro un mese dalla richiesta scritta.
3. Le fatture devono pervenirci in singola copia insieme alla merce secondo le disposizioni di legge indicando il numero dell’imballo, il numero di colli e il numero di pezzi della for- nitura. Per ogni voce della fattura devono essere indicati il codice dell’articolo e il numero dell’ordine se riportati nell’ordine. Se la fattura si riferisce a merce appartenente a ordini diversi, indicare quale ordine è stato evaso con la fornitura in questione.
4. Le fatture vengono pagate a 14 giorni con uno sconto del 3% o a 30 giorni pagando il prezzo netto dopo il ricevi- mento e/o l’accettazione della prestazione contrattuale nonché di regolare fattura. La messa in mora richiede un sollecito scritto.
5. Il fornitore non è autorizzato a cedere completamente o parzialmente a terzi diritti e richieste nei nostri confronti senza autorizzazione scritta (resta comunque valido l'art. 354a HGB (codice commerciale tedesco)).
VII. Analisi / Vizi della merce
1. Per quanto riguarda i nostri diritti in caso di vizi materiali e giuridici della merce (ivi inclusi consegna errata o incom- pleta, montaggio errato, documentazione inadeguata) e in caso di qualsiasi altra violazione degli obblighi da parte del fornitore si applicano le disposizioni di legge, se non con- cordato diversamente.
2. Ispezioneremo a campione gli oggetti forniti dopo il ricevi- mento nel corso dell’attività quotidiana adempiendo così al nostro dovere commerciale di ispezione. Se a causa dei vizi rilevati durante la prova a campione dovessero essere necessari ulteriori controlli, il fornitore deve sostenere i co- sti che ne derivano.
3. Qualora un ritardo nell’eliminazione dei vizi dovesse com- portare danni rilevanti a nostro carico o a carico dei nostri clienti, siamo autorizzati a procedere all’eliminazione dei vizi in proprio o da parte di terzi anche senza preventiva ri- chiesta nei confronti del fornitore a spese di quest’ultimo. Informeremo il fornitore in merito il prima possibile.
4. I costi dell'adempimento successivo (§ 439 comma 2 BGB) includono anche i costi di rimozione e reinstallazione, i co- sti di ricerca dei vizi e i costi di selezione.
5. Il fornitore si fa carico dei costi per il controllo di una se- gnalazione di un vizio e la riparazione anche in assenza di vizio; siamo tenuti al risarcimento danni in caso di richiesta immotivata di eliminazione del vizio solo se non abbiamo rilevato l’assenza del difetto per negligenza grave.
6. Il termine di prescrizione per le nostre rivendicazioni per vizi materiali è di 2 anni, 4 anni per vizio giuridico dalla consegna e/o accettazione. Termini di prescrizione più lun- ghi per altre rivendicazioni non legate ai vizi della merce restano invariati. Resta invariato anche il termine di pre- scrizione di legge per diritti di restituzione reali (§ 438 comma 1 n. 1 BGB).
7. I pezzi difettosi della merce restano a nostra disposizione fino alla sostituzione e diventano di proprietà del fornitore dopo la sostituzione.
VIII. Diritti cautelativi / Materiali forniti / Diritti di proprietà
1. Il fornitore si impegna a svincolare i diritti cautelativi da noi concessi nella misura in cui il loro valore supera di oltre il 10% il credito da garantire.
2. Ci riserviamo i diritti di proprietà e i diritti d'autore su schemi, disegni, calcoli, specifiche di progettazione, de- scrizioni dei prodotti e altri documenti. Tali documenti de- vono essere usati unicamente per la prestazione contrat- tuale e ci devono essere restituiti allo scadere del con- tratto. I documenti non devono essere ceduti a terzi, nean- che dopo la scadenza del contratto. L’obbligo di riserva- tezza viene meno solo se e nella misura in cui le cono- scenze contenute nei documenti forniti sono diventate di dominio pubblico.
3. Utensili, dispositivi, modelli e altri materiali da noi messi a disposizione del fornitore o procurati in altro modo o forniti direttamente al fornitore su nostra richiesta (collettiva- mente “Materiali forniti”) restano di nostra proprietà. Senza la nostra autorizzazione essi non possono essere venduti, trasferiti a titolo di garanzia, costituiti in pegno, trasferiti né utilizzati da terzi o essere resi accessibili a terzi. I Materiali forniti devono essere assicurati dal fornitore contro tutti i comuni rischi a spese del fornitore e devono essere imma- gazzinati come merce di nostra proprietà e separatamente da oggetti uguali o simili di proprietà di terzi o del fornitore. Il fornitore può utilizzare i Materiali forniti solo per la produ- zione del nostro ordine e deve restituirli immediatamente dietro richiesta. Il fornitore estenderà questo obbligo anche ai propri ausiliari.
4. Il fornitore è tenuto a informarci immediatamente in caso di costituzione in pegno imminente dei Materiali forniti non- ché di qualsiasi altra compromissione dei nostri diritti,così come della perdita o del danneggiamento dei Materiali for- niti. È tenuto a separare i Materiali forniti.
5. Il fornitore si occupa per nostro conto della lavorazione, della miscelazione o del collegamento dei Materiali forniti. Qualora in caso di lavorazione, miscelazione o collega- mento con oggetti di terzi continui a vigere il diritto di pro- prietà, diventiamo co-proprietari del nuovo oggetto in pro- porzione al valore dei materiali da noi forniti.
6. Qualora nell’ambito dell’espletamento dell’ordine si verifi- chino dei miglioramenti ai Materiali forniti, acquisiamo un
diritto di utilizzo non remunerato e non esclusivo per l’uti- lizzo di tale miglioramento e di eventuali diritti di tutela.
7. Una duplicazione dei modelli, dei campioni o di qualsiasi documento forniti al fornitore o prodotti da quest’ultimo su nostra indicazione è consentita solo se necessaria per la predisposizione dell’offerta/esecuzione della fornitura. Se in questo caso il fornitore fornisce tali documenti a un forni- tore a monte, il fornitore è tenuto a imporre al fornitore a monte un obbligo scritto prima della consegna e a mostrar- celo su richiesta.
8. Gli oggetti prodotti su nostra indicazione non possono es- sere offerti/forniti a terzi senza la nostra approvazione; tale obbligo sussiste anche al termine del rapporto commer- ciale. Qualora si verifichino dei miglioramenti sulla base della nostra documentazione di produzione, acquisiamo un diritto di utilizzo non remunerato e non esclusivo per l’uti- lizzo di tale miglioramento e di eventuali diritti di tutela.
9. Ci opponiamo a tutte le forme di riserva di proprietà estesa o prolungata, in modo che qualsiasi riserva di proprietà concordata sia valida solo fino al pagamento della merce consegnataci e solo per questa.
IX. Riservatezza
1. Il fornitore è tenuto a trattare come segreto aziendale tutti i dettagli commerciali e tecnici che non sono di dominio pubblico di cui viene a conoscenza grazie al rapporto com- merciale con noi fino a quando non diventano di dominio pubblico. Gli ausiliari (anche i collaboratori) del fornitore devono essere assoggettati a questo obbligo per iscritto; i documenti scritti devono essere presentati su nostra xxxxxx- xxx.
2. Se non vietato dal diritto d’autore o da altre disposizioni di legge, al fornitore non è consentito carpire un segreto aziendale, osservando, analizzando, smantellando o te- stando i prodotti o gli oggetti a lui affidati.
3. Il fornitore è autorizzato solo previa autorizzazione scritta da parte nostra a menzionare il rapporto commerciale esi- stente con noi a scopo pubblicitario.
4. La pubblicazione di prodotti realizzati per nostro conto e secondo nostre indicazioni a scopo pubblicitario per il for- nitore richiede la nostra autorizzazione scritta preventiva.
X. Responsabilità per il prodotto
1. Se il fornitore è responsabile di un errore del prodotto, è tenuto a manlevarci dalle rivendicazioni di terzi nella mi- sura in cui la causa è da imputare al suo dominio e alla sua organizzazione e se è direttamente responsabile verso l’esterno.
2. In quest’ambito il fornitore è tenuto anche a rimborsarci eventuali spese secondo i §§ 683 670 BGB derivanti da o collegate a una misura adottata da noi o dal nostro cliente per l’eliminazione del pericolo (ad es. richiamo) nella mi- sura di un eventuale obbligo in tal senso da parte nostra o del nostro cliente e se ciò è adeguato. Se possibile e non eccessivamente oneroso informeremo anticipatamente il fornitore riguardo al contenuto e all’entità della misura e gli daremo la possibilità di prendere posizione.
3. Qualora, indipendentemente dalla responsabilità oggettiva, soggetti terzi sul territorio nazionale o all’estero avanzino pretese nei nostri confronti a causa di un difetto del pro- dotto imputabile al fornitore, quest’ultimo sarà responsabile
nei nostri confronti. Per il rapporto fra noi e il fornitore vi- gono le stesse regole in materia dell’onere della prova come per il rapporto fra noi e terzi.
4. Il fornitore s’impegna a stipulare una polizza per la respon- sabilità di prodotto con una copertura forfettaria di 2,5 mi- lioni di Euro per ciascuna lesione personale/danno mate- riale. I certificati della polizza devono essere presentati su nostra richiesta. I nostri diritti al risarcimento restano inva- riati.
XI. Standard legati a diritti umani e tutela dell’ambiente / Salario minimo / Protezione dei dati
1. Ci aspettiamo che il fornitore adotti misure idonee a preve- nire o ridurre al minimo rischi ambientali e legati alla tutela dei diritti umani ai sensi del § 2 (2) e § 2 (3) della legge te- desca sulla due diligence dei fornitori o a cessare la viola- zione di tali obblighi o a soddisfare adeguatamente le no- stre aspettative anche nella sua catena di fornitura. Con congruo preavviso siamo autorizzati, una volta all’anno o occasionalmente, a verificare personalmente o tramite terzi il rispetto delle suddette disposizioni e, a tale scopo, abbiamo il diritto di accesso agli spazi aziendali e agli sta- bilimenti del fornitore nonché di visionare la relativa docu- mentazione commerciale. A tale scopo ci avvarremo esclu- sivamente di soggetti terzi legati al segreto professionale o espressamente obbligati al segreto e terremo conto di le- gittimi interessi alla riservatezza del fornitore. I costi della verifica sono a nostro carico, a meno che non vengano ri- levate gravi violazioni delle disposizioni. In questo caso i costi della verifica sono a carico del fornitore.
2. In particolare il fornitore è tenuto a rispettare le normative UE relative alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente non- ché le disposizioni delle leggi sul salario minimo; il fornitore ci manleva in caso di rivendicazioni di terzi a seguito della violazione delle leggi sul salario minimo da parte sua o dei suoi fornitori a monte.
3. Il fornitore deve adottare misure adeguate per prevenire la responsabilità penale per frode o violazione della fiducia, reati contro la concorrenza, concessione di vantaggi, cor- ruzione, corruttibilità o altri reati di corruzione da parte di persone impiegate dal fornitore o da terzi.
4. Il fornitore deve inoltre verificare presso i suoi fornitori e subfornitori che la merce a noi consegnata sia priva di de- terminati materiali (ad es. tantalio, stagno, oro o tungsteno) estratti nella zona di conflitto della Repubblica democratica del Congo (DRC) o negli stati confinanti.
5. Il fornitore è tenuto a rispettare le disposizioni sulla prote- zione dei dati e a obbligare le persone da lui impiegate all’integrità e alla riservatezza in base al Regolamento ge- nerale sulla protezione dei dati.
6. In caso di violazione di un obbligo derivante dal presente paragrafo siamo autorizzati a interrompere il rapporto com- merciale con il fornitore. Stabiliremo in anticipo un termine ragionevole per consentire al fornitore di rimediare, a meno che non ci siano ragioni speciali che giustifichino una risoluzione immediata dopo aver soppesato gli inte- ressi di entrambe le parti.
XII. Disposizioni finali
1. Il luogo di adempimento è la nostra sede. Il foro compe- tente esclusivo è il tribunale competente per la nostra sede; tuttavia siamo autorizzati a far valere i nostri diritti anche presso la sede del fornitore.
2. Si applica la legge tedesca considerando anche il diritto europeo sulla vendita (CISG - Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili).
3. Qualora una o più disposizioni delle presenti condi- zioni dovessero essere o diventare inefficaci, l’effica- cia delle restanti disposizioni resta invariata.