Contract
Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università Alma Mater Studiorum Università di Bologna, sede di Ravenna, e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze per la realizzazione e la promozione di progetti scientifici, attività didattiche e formative, tirocini formativi nel campo delle scienze archivistiche, biblioteconomiche e bibliografiche.
TRA
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (C.F. 80020550481), con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, legalmente rappresentata dal Direttore, xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx.
E
Dipartimento di Beni Culturali, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (C.F. 80007010376, P.IVA 01131710376), d’ora innanzi, per brevità, “Dipartimento”, con sede in Xxxxxxx, Xxx xxxxx Xxxxxx x. 0, legalmente rappresentato dal Direttore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, autorizzato ad intervenire alla stipula a seguito di delibera della Giunta di Dipartimento del 13 luglio 2021
d’ora innanzi, per brevità, collettivamente “le Parti”
Premesso che:
● l’art. 15 della Legge 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modificazioni e integrazioni prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
● il Dipartimento ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca nell’ambito delle scienze archivistiche, biblioteconomiche e bibliografiche;
● il Dipartimento intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza;
● il Dipartimento intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale nell’ottica di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
● la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze costituisce un importante punto di riferimento nel panorama culturale nazionale, in particolare per ciò che concerne la conservazione, la fruizione e la valorizzazione di diverse tipologie di risorse bibliografiche, comprese le risorse digitali, ed è aperta a forme di collaborazione con le università del territorio nazionale;
● è interesse di entrambe le istituzioni sviluppare sinergie su comuni programmi di ricerca e di didattica finalizzati allo studio, descrizione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali;
● la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ha interesse a collaborare con il Dipartimento in iniziative molteplici, quali attività di studi e ricerca, collaborazioni in attività didattiche istituzionali e finanziate, tirocini;
● allo scopo di rendere disponibili operatori particolarmente qualificati e fornire loro l’opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze è interessata a collaborare con il Dipartimento per promuovere e favorire tirocini formativi, attività didattiche integrative e/o lavori di tesi, master e dottorati di ricerca nel campo delle scienze archivistiche, biblioteconomiche e bibliografiche.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse
Le premesse e gli allegati al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 2 - Finalità dell’accordo
Le Parti riconoscono che attraverso la definizione di progetti condivisi di collaborazione, in cui ricerca, innovazione e formazione siano strettamente legate al contesto territoriale, si realizzano le sinergie tra università e territorio che consentono di generare le eccellenze nelle aree di ricerca e formazione sui temi di comune interesse.
La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e il Dipartimento, con il presente accordo, intendono quindi definire i contenuti della collaborazione nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle attività di didattica e formazione, in particolare nei settori delle scienze archivistiche, biblioteconomiche e bibliografiche.
Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze all’interno del tessuto sociale locale.
Articolo 3 - Oggetto della collaborazione
Le istituzioni sopra menzionate stipulano un accordo di cooperazione scientifica mirato a promuovere e a sviluppare attività sinergiche nell’ambito delle scienze archivistiche, biblioteconomiche e bibliografiche relative alla valorizzazione del patrimonio bibliografico della Biblioteca, con particolare riferimento, ma non esclusivamente, ai fondi personali e d’autore, ai fondi musicali, ai manoscritti posseduti dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e alle attività di conservazione del patrimonio digitale, compresi l’archiviazione e la conservazione del web e dei social media.
La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze dichiara la propria disponibilità a offrire il supporto, nell'ambito di quanto sopra dichiarato, per attività quali:
- svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- svolgimento di esercitazioni e laboratori didattici con il supporto congiunto del personale di entrambe le Parti;
- organizzazione di visite indirizzate agli studenti;
- svolgimento di tirocini formativi e di orientamento;
- organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- partecipazione ad attività formative, tra cui summer o winter school;
- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti nazionali e internazionali a cui il Dipartimento e la Biblioteca aderiscono;
- organizzazione e partecipazione ad eventi in sinergia con altri enti formativi, territoriali e di ricerca.
Il Dipartimento si impegna:
- a mettere a disposizione le sue competenze scientifiche e professionali e la sua rete di conoscenza nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari, in particolare delle discipline archivistiche, biblioteconomiche e bibliografiche;
- a mettere a disposizione i suoi locali e le sue attrezzature per incontri e seminari, per attività di formazione e aggiornamento del personale sull’oggetto della convenzione;
- a fornire consulenza e progettualità da parte del personale strutturato del dipartimento, al fine di favorire l’incontro e la progettazione comune e individuare i punti sui quali appaia più opportuna la collaborazione.
La realizzazione delle attività di cui al presente Accordo non comporterà il sorgere di alcun onere finanziario in capo alle Parti, derivante dall’utilizzo di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione gratuitamente dall’altra Parte. Ogni eventuale onere resterà a carico di ciascuna Parte per la propria attività.
Articolo 4 - Referenti scientifici
Per il Dipartimento si intende responsabile scientifico della presente convenzione il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, e membri di uno specifico Comitato tecnico scientifico le xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx
Per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze il referente scientifico è la Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx e potranno essere successivamente nominati uno o più rappresentati che esamineranno gli aspetti su esposti e proporranno le azioni da intraprendere per l’attuazione dei singoli progetti scientifici.
Articolo 5 – Xxxxxx, rinnovo e recesso
Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per altri 3 anni in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell’Organo competente, salvo disdetta comunicata via PEC almeno tre mesi prima della scadenza.
È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo. Al termine del presente accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.
Articolo 6 – Sicurezza
Ciascuna Parte garantisce, per gli aspetti di propria competenza, l’adempimento delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo in particolare:
- la messa a disposizione di locali e attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti;
- la valutazione dei rischi per l’attività svolta nelle proprie sedi dal personale, compresi tirocinanti, studenti, collaboratori, di appartenenza dell’altra Parte e la conseguente attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie;
- l’informazione e l’addestramento nonché la sorveglianza del personale dell’altra Parte in relazione ai rischi specifici individuati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- la messa a disposizioni dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
La formazione, l’informazione e la sorveglianza sanitaria del proprio personale sui rischi generali e specifici dell’attività sono in capo a ciascuna Parte in qualità di datore di lavoro.
Articolo 7 - Coperture assicurative
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Articolo 8 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati
I risultati scientifici raggiunti verranno elaborati e, nel caso, divulgati congiuntamente o comunque previo accordo tra le parti, coerentemente con le rispettive missioni e nel rispetto delle responsabilità effettivamente assunte nel corso dello svolgimento dei lavori.
Articolo 9 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni), se non previa autorizzazione di ciascuna delle Parti.
Articolo 10 – Riservatezza
Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:
- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.
Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.
Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali
In relazione a tutte le attività svolte in esecuzione del presente Accordo per le quali risulterà necessario applicare i principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale, le Parti convengono che, nell’ambito di dette attività, sarà individuata una chiara ripartizione delle responsabilità ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.
Le Parti si impegnano pertanto a definire chi stabilirà le finalità e i mezzi del trattamento nonché gli obblighi e le responsabilità dei Titolari o Contitolari, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e alle eventuali funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sopra citato.
Il rappresentante legale del Titolare del trattamento dei dati personali per l’Università è il Magnifico Rettore, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Il rappresentante legale del Titolare del trattamento dei dati personali per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze è il Direttore, xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx.
Articolo 12 – Comunicazioni
Le Parti stabiliscono che le comunicazioni reciproche a carattere formale riguardanti il presente Accordo dovranno essere effettuate via PEC.
Per il dipartimento l’indirizzo PEC è il seguente: xxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx; per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze l’indirizzo PEC è il seguente: xxxx-xxx-xx@xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Articolo 13 – Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente accordo.
Articolo 14 – Sottoscrizione, registrazione e bollo
Il presente Accordo è sottoscritto in forma digitale in un unico originale ai sensi dell’art. 24, commi 1 e 2 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte II, D.P.R. 131/1986 a spese della Parte richiedente, ed è inoltre soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 – Tariffa Parte I del
D.P.R. 642/1972, a carico del Dipartimento ai sensi dell’art. 8 del citato Decreto, che vi provvede in modalità virtuale (autorizzazione n. 14038 del 13/12/2018).
Articolo 15 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente accordo potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti in materia
Per il Dipartimento di Beni Culturali, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna: il Direttore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente)
Per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Il Direttore, xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx (firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da:Xxxxxxxxxx Xxxx Organizzazione:MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Data:20/07/2021 18:02:37