MODELLO DI CONVENZIONE LEGGE 68/99 ART 11 – DATORI DI LAVORO PRIVATI
MODELLO DI CONVENZIONE LEGGE 68/99 ART 11 – DATORI DI LAVORO PRIVATI
Il seguente modello è stato validato dalla Commissione Provinciale Per Il Lavoro espressasi in data 16 settembre 2011, approvato e recepito con delibera della Giunta Provinciale n 165 del 28 settembre 2011.
Le proposte di convenzione devono pervenire tramite il portale Sintesi della Provincia di Monza e della Brianza: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx_xx/xxxxx.xxxx
Con la presente il datore di lavoro _ con sede legale in e sede operativa (principale) in Provincia di Monza e della Brianza in Partita IVA | | | | | | | | | | | | e CF | | | | | | | | | | | | appartenente su base nazionale alla seguente fascia d’obbligo:
o oltre 50 dipendenti
o da 36 a 50 dipendenti
o da 15 a 35 dipendenti
o azienda non soggetta agli obblighi di cui la L. 68/99 (<15 dipendenti)
richiede la stipula della seguente convenzione ai sensi della legge 68/99 art. 11 commi 1,2 e 3 per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e l'approvazione dell'allegato programma, mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti.
PRIMA RICHIESTA
RICHIESTA SUCCESSIVA
In collaborazione con il servizio partner (eventuale):
Durata del progetto: mesi decorrenti dalla data di stipula. Numero totale dei lavoratori con disabilità coinvolti:
La stipula della convenzione è finalizzata alla progressiva copertura della quota d'obbligo.
SI
Il datore di lavoro intende avvalersi del servizio di incontro domanda offerta MATCH
NO
MONZA E BRIANZA
Provincia interessata:
TIMBRO E FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Monza, li
CONVENZIONE ex art.11 L. 68/99
− Vista la legge n. 68 del 12 marzo 1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, che ha introdotto il principio dell’inserimento mirato;
− Visto in particolare l’art. 11 ai commi 1, 2 e 3 della suddetta legge, che prevede la stipula da parte degli Uffici competenti di convenzioni con i datori di lavoro, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della legge 68/99;
− Visto l’accordo 22.02.2001 (G.U. n. 89 del 17.04.2001) tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni le Comunità Montane, che ha definito le linee programmatiche per la stipula delle Convenzioni di cui alla legge n. 68/99;
− Visto il parere favorevole della Commissione Provinciale per il Lavoro espressasi in data 16 settembre 2011;
− Vista la delibera della Giunta Provinciale n 165 del 28 settembre 2011 che approva e recepisce il presente modello di convenzione;
− Considerato che con il sistema delle convenzioni si intende favorire la programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate, al fine di consentire da un lato ai lavoratori disabili un avviamento confacente alle caratteristiche professionali e personali, dall’altro lato ai datori di lavoro una sostenibile progressione quali-quantitativa degli inserimenti;
− Xxxx xxxx che la stipula della presente convenzione consente l’accesso per i soli datori di lavoro privati alle agevolazioni previste dall’art.13 della legge 68/99, inerenti il Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ove ne ricorrano i requisiti e nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti;
− Xxxx xxxx che la medesima stipula è compatibile con la fruizione dei benefici previsti dall’art. 14 della legge 68/99 inerenti il Fondo Regionale, istituito con Legge Regionale 13/03, purché ne ricorrano i requisiti e fino ad esaurimento dei fondi stanziati;
tra
la Provincia di Monza e della Brianza (di qui in poi denominata “La Provincia”), con sede in Monza, Via T. Grossi 9, rappresentata dalla dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, in qualità di Direttore del Settore Formazione Professionale, Lavoro, Programmazione Socio Sanitaria, Formazione Operatori Socio Sanitari, Expo
e
la (di qui in poi denominato “Il datore di lavoro”), con sede legale in , rappresentata da
in qualità di legale rappresentante
si conviene e si stipula quanto segue
1. Il datore di lavoro si impegna a dar corso all’allegato programma di inserimento mirato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Il programma è finalizzato alla progressiva copertura della quota d’obbligo provinciale, calcolata sulla base dell’ultimo Prospetto Informativo presentato e degli istituti della legge 68/99 eventualmente riconosciuti al datore di lavoro;
3. Il datore di lavoro si impegna altresì a dare immediata segnalazione di eventuali difficoltà che possano compromettere l’esito del programma di inserimento;
4. Il datore di lavoro si impegna a comunicare, in caso di tirocinio finalizzato all’inserimento o borsa lavoro, i dati relativi al lavoratore interessato, data di inizio e fine tirocinio e qualifica;
5. La Provincia si riserva di assumere iniziative propositive riguardanti la selezione dei lavoratori favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ed effettuando segnalazioni di nominativi di lavoratori con caratteristiche adeguate alle figure richieste;
6. Per la durata della presente convenzione il datore di lavoro che avrà rispettato la scansione temporale degli impegni di assunzione programmati sarà ritenuto ottemperante relativamente agli obblighi previsti dalla L. 68/99;
7. Durante il periodo di vigenza della convenzione, qualora sia dato regolare corso al programma graduale di assunzioni, la Provincia non procede ad avviamenti d'ufficio di lavoratori con disabilità;
8. Tuttavia, ove si riscontri il mancato adempimento degli obblighi assunti in convenzione per fatto imputabile al datore di lavoro, la Provincia può procedere all'avviamento, per le unità lavorative corrispondenti, secondo le modalità ordinarie di cui alla legge n. 68 del 1999.
9. Preliminarmente ad eventuali avviamenti, la Provincia richiede una relazione sull’attività svolta all’azienda e, se presente, all’ente partner di convenzione;
10. In caso di insorgenza di significative variazioni inerenti l’organizzazione e le caratteristiche del datore di lavoro o di condizioni di crisi aziendale, durante il periodo di vigenza della convenzione, sarà possibile introdurre modifiche al programma di inserimento a fronte di esplicita e circostanziata comunicazione disposta a cura dello stesso, ove queste superino i 6
mesi di tempo dovrà esse sentito il Sottocomitato disabili della Commissione Provinciale del Lavoro;
11. Per i datori di lavoro per i quali, successivamente alla stipula della convenzione, sia sopravvenuta una delle situazioni che legittimano la sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione, di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, la convenzione è sospesa per il corrispondente periodo;
12. In caso di mancato rispetto degli impegni di assunzione previsti nell’allegato programma, ad eccezione dei casi non imputabili alla volontà del datore di lavoro, lo stesso sarà passibile di sanzioni amministrative previste dall’art. 15 c. 4 della L. 68/99.
Letto, confermato, sottoscritto.
Per il datore di lavoro | Per la Provincia di Monza e della Brianza |
ALLEGATO A - DATORE DI LAVORO PRIVATO
Programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali
1. PREMESSA
Il datore di lavoro intende realizzare il seguente programma di "Inserimenti Lavorativi Mirati" di lavoratori con disabilità, mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge 68/99
Tale programma mira alla copertura totale della quota di riserva del datore di lavoro calcolata sulla base dell’ultimo Prospetto Informativo presentato e degli istituti della legge 68/99 eventualmente riconosciuti al datore di lavoro.
2. MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Vista l'attuale situazione dell'organico e delle scoperture:
Numero dipendenti a base di computo provinciale, (come da prospetto) | ||
Quota di riserva prevista | ||
Numero dipendenti con disabilità computati nella quota di riserva | ||
Numero scoperture | ||
Data di maturazione delle scoperture oggetto della presente convenzione | ……../……../…………….. |
Il calcolo della durata della convenzione ha inizio dalla data di maturazione delle scoperture oggetto della presente convenzione. Alla prima stipula, la durata minima di una convenzione art 11 è comunque di un anno per ogni inserimento fino ad un massimo di 6 anni.
Vista la PRESENZA del seguente servizio partner1 (OPZIONALE)
Secondo i criteri per il calcolo della durata standard delle convenzioni e degli step (allegato B) Il programma di inserimenti ha la seguente durata:
NUMERO MESI DELLA CO | NVENZIONE | ||
DATA DI INIZIO DELLA CONVENZIONE | |||
DATA DI CONCLUSIONE DELLA CONVENZIONE |
E verrà applicato con le seguenti scadenze:2 | Scadenze annuali | N° disabili coinvolti |
Totale Inserimenti Mirati |
Al fine di incentivare e valorizzare l’inserimento lavorativo di persone che presentino particolari caratteristiche o difficoltà, il programma di inserimento potrà essere ottemperato, in accordo con il Settore Lavoro della Provincia di Monza e della Brianza, anche attraverso convenzioni integrative alla presente convenzione di programma.
A mero titolo esemplicativo si citano le convenzioni previste dai commi 4 e 7 dell’art 11 e dagli art 12 - 12 bis della legge 68/99, o dall’art 14 del DLgs 276/03, per la stipula delle quali si rimanda a limiti e criteri definiti nelle stesse.
1 La presenza di un partner dà diritto ad un bonus temporale pari a 3 mesi per ogni annualità intera di convenzione.
2 Di norma la distribuzione delle assunzioni nell’arco del periodo avverrà dividendo il n. di scoperture per il n. di anni.
L’Azienda potrà avvalersi di
• Facoltà di scelta nominativa
• Svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento3
• Assunzione con contratto di lavoro a termine4
• Svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo5
• Deroga alla durata ed ai limiti di età per i contratti di inserimento lavorativo e di apprendistato6
3. ULTERIORI MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
3.1. MANSIONI DISPONIBILI
Mansioni disponibili (potenzialmente compatibili con le caratteristiche scolastiche/professionali delle persone con disabilità iscritte) | N° posizioni |
3.2. SOSTEGNO PER L’ADATTAMENTO AL LAVORO DEL DISABILE (OVE PREVISTO)
TIPOLOGIE | N° disabili | Durata (n° mesi) | Consulenza e Tutoraggio da parte dei Servizi 7 |
Tirocini finalizzati all’assunzione | |||
Percorso formativo con alternanza studio/lavoro (finalizzato all’assunzione) | |||
Altro (descrivere) ………………………………………………… |
3 I soli tirocini valevoli per l’assolvimento dell’obbligo sono quelli finalizzati all’inserimento lavorativo, per la sola durata del tirocinio stesso
4 Indicare, nel caso si intendano concordare parziali deroghe rispetto alla normativa generale per l’assunzione a tempo determinato, specifico programma contenente modalità e motivazioni da sottoporre al Comitato Tecnico provinciale. L’assolvimento dell’obbligo è valevole solo per la durata del contratto di lavoro.
5 Allegare proposta da sottoporre al Comitato Tecnico provinciale considerando che “l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui e' affetto il soggetto, non [costituisce] motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.” (art 11 c.2 L68/99)
6 Allegare proposta da sottoporre al Comitato Tecnico provinciale
7 Indicare la denominazione dell’Ente attuatore del percorso (es.: Servizi regionali/provinciali, Agenzie di formazione professionale e Agenzie di orientamento professionale ed altri soggetti)
EVENTUALI NOTE
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Nome: ………………………………………………………………………………….
tel.: …………………………………………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………………………………………….
REFERENTE AZIENDALE:
PER IL PARTNER (EVENTUALE) PER IL DATORE DI LAVORO
TIMBRO E FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
TIMBRO E FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Gli accordi di partnerariato tra il servizio indicato nel presente allegato A della convenzione e il datore di lavoro, potranno essere rescissi tramite comunicazione al Settore Lavoro della Provincia di Monza e della Brianza da parte di uno dei due contraenti.
, li
ALLEGATO B – DATORE DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO
MODALITA’ DI CALCOLO DELLA DURATA DELLE CONVENZIONI – Art 11 Legge 68/99
CALCOLO DELLA DURATA DELLA CONVENZIONE
Il calcolo della durata della convenzione sarà effettuato in base ai seguenti fattori
PRIMA CONVENZIONE La durata della prima convenzione art 11 stipulata da un datore di lavoro con la Provincia di Monza e della Brianza, viene calcolata in base alla seguente tabella:
N. scoperture | Mesi |
Fino a 2 | 30 |
3 | 42 |
4 | 54 |
5 | 66 |
6 ed oltre | 78 |
CONVENZIONI PER LA MATURAZIONE DI NUOVI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE: In caso di nuovi obblighi in capo ad un datore di lavoro che ha già usufruito di convenzioni art 11 legge 68/99 si prevede di concedere 1 anno per ogni obbligo fino ad un massimo di 6 anni. La convenzione sarà divisa in step annuali di una o più assunzioni.
SOSTITUZIONE DI LAVORATORE: per la sostituzione di un lavoratore assunto dopo l’entrata in vigore della legge 68/99 (solo per dimissioni, pensionamento, decesso o licenziamento per giusta causa): 6 mesi per ogni sostituzione fino ad un massimo di 3 anni. La convenzione sarà divisa in step semestrali di una o più assunzioni
RECUPERO CONVENZIONI NON OTTEMPERATE: Ove precedenti convenzioni non siano state ottemperate per cause non imputabili al datore di lavoro o a fronte di profondi cambiamenti organizzativi o situazioni particolari documentabili (la presenza di tali condizioni verranno valutate dagli uffici del Settore Lavoro della Provincia di Monza e della Brianza): 6 mesi per ogni scopertura fino ad un massimo di 3 anni. La convenzione sarà divisa in step semestrali di una o più assunzioni
Il calcolo della durata della convenzione inizia dalla data di maturazione delle scoperture oggetto della presente convenzione. Alla prima stipula, la durata minima di una convenzione art 11 è comunque di un anno per ogni inserimento, fino ad un massimo di 6 anni.
I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti e risultano essere non ottemperanti da più di 5 anni avranno una riduzione della durata della convenzione pari ad un mese per ogni anno di scopertura.
BONUS PARTNER: La presenza di un partner dà diritto ad un bonus temporale pari a 3 mesi per ogni annualità intera di convenzione.
Possono essere partner in convenzione:
1) Operatori pubblici e privati del mercato del lavoro, accreditati ai servizi al lavoro ai sensi dell’art. 13 della l.r. 22/2006 ed in possesso delle competenze necessarie per l’erogazione di servizi alle persone disabili, rinvenibile nel curriculum dell’ente.
I quali si possono avvalere anche di:
2) Cooperative sociali
3) Unità di offerta socio-sanitaria
4) Comuni che gestiscono i servizi per l’integrazione lavorativa dei disabili o i servizi da questi delegati
5) Associazioni di solidarietà familiare
6) Organizzazioni di volontariato
7) Associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale
Le associazioni di cui ai punti precedenti dovranno avere per statuto fra gli oggetti sociali attività di assistenza e di tutela dei disabili ed operare da almeno tre anni ai fini dell’inserimento sociale e lavorativo delle persone disabili.