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Regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 - Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
Capo I
Disposizioni generali sull’esercizio di diritti regolati dalla legge Art. 1.
(Art. 21 della legge)
1. La rivelazione del nome dell’autore, agli effetti degli art. 21 e 23 della legge, deve essere comunicata agli aventi causa dell’autore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a meno che essa non sia stata già effettuata ai sensi dell’art. 28 della legge e con le modalità stabilite nel successivo art. 2 di questo regolamento.
Art. 2.
(Art. 28 della legge)
1. La rivelazione del nome, agli effetti dell’acquisto del beneficio della durata generale dei diritti su un’opera anonima o pseudonima, ai sensi dell’art. 28 della legge, deve essere fatta con una dichiarazione, in doppio esemplare, inviata all’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La dichiarazione, redatta in conformità dell’allegato modulo A, deve essere sottoscritta dall’autore o dalle persone indicate nel primo comma dell’art. 23 della legge o da un procuratore speciale e deve contenere la indicazione:
a) dello pseudonimo, se fu usato;
b) del titolo dell’opera;
c) dell’editore o di chi abbia comunque resa pubblica l’opera;
d) della data di pubblicazione;
e) di ogni altro elemento atto a identificare l’opera.
3. L’ufficio restituisce al dichiarante un esemplare della dichiarazione con il visto che attesta l’avvenuta presentazione. La dichiarazione è annotata nel registro pubblico generale previsto dall’art. 103, della legge, dopodiché l’opera sia stata depositata, e di essa è inserita notizia nel bollettino dell’ufficio.
Art. 3.
(Art. 45 della legge)
1. Il nome o la denominazione sociale del produttore, agli effetti del secondo comma dell’art. 45 della legge, deve essere apposto, con la indicazione della sede dell’impresa produttrice, sulla pellicola cinematografica originale e sulle copie destinate alla pubblica proiezione.
Art. 4.
(Art. 50 della legge)
1. Il giorno della consegna completa e definitiva della parte letteraria o musicale dell’opera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 della legge, è accertato d’accordo tra le parti interessate. In difetto di accordo è stabilito con i mezzi di prova ordinari.
Art. 5.
(Art. 55 della legge)
1. La radiodiffusione differita di un’opera registrata a termini dell’art. 55 della legge, deve intendersi consentita per un periodo di quindici giorni, decorrenti, nel caso di recitazione, rappresentazione od esecuzione pubblica, dalla data in cui essa abbia avuto luogo, o, nel caso di recitazione, rappresentazione od esecuzione effettuata negli studi dell’ente esercente, dalla prima radiodiffusione.
2. Per quanto riguarda le trasmissioni di propaganda dirette all’estero il termine predetto è di tre mesi.
3. Nei suddetti periodi di quindici giorni e di tre mesi la radiodiffusione differita può effettuarsi anche più volte per una medesima registrazione, sempre che sussistano necessità orarie o tecniche, ai termini dell’art. 55 della legge.
4. L’ente esercente, comunicando agli organi competenti i programmi delle opere radiodiffuse, ai fini del controllo del numero delle radiodiffusioni differite, specificherà quali di dette radiodiffusioni debbano considerarsi differite.
Art. 6.
(Art. 55 della legge)
1. L’ente esercente il servizio della radiodiffusione, trascorsi i periodi indicati nell’articolo precedente e qualora non intervenga un diverso accordo con l’autore, ha l’obbligo di distruggere o, comunque, di rendere inservibili le registrazioni, a termini dell’art. 55 della legge.
2. Il controllo sull’adempimento di tale obbligo spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. L’ente esercente è tenuto, su richiesta dell’interessato, a dare comunicazione dell’effettuata distruzione o degli altri modi usati per rendere inservibile la registrazione.
Art. 7.
(Art. 65 della legge)
La dichiarazione di riserva per la riproduzione in altre riviste o in altri giornali, anche radiofonici, di articoli di attualità di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste e giornali, ai sensi dell’art. 65 della legge, si effettua mediante l’indicazione, anche in forma abbreviata, delle parole “riproduzione riservata” o altre analoghe, all’inizio o alla fine dell’articolo.
Art. 8.
(Art. 77 della legge)
1. Chi intende riservarsi i diritti previsti nel capo primo del titolo secondo della legge sui dischi fonografici o altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci, deve presentare in doppio originale per dischi o apparecchi, per i quali egli intende fare la detta riserva. Questa dichiarazione deve essere formulata secondo l’allegato modulo B. Alla dichiarazione deve essere unito un esemplare di ciascun disco o apparecchio.
2. L’ufficio restituisce al dichiarante un esemplare della dichiarazione con il visto dell’eseguito deposito.
3. Gli esemplari dei suddetti dischi o apparecchi debbono portare l’indicazione, anche in forma abbreviata, dell’effettuato deposito.
Art. 9.
(Art. 90 della legge)
1. Le indicazioni richieste dall’art. 90 della legge possono essere apposte sugli esemplari delle fotografie, anche in forma abbreviata, purché i nomi e la data siano identificabili.
Art. 10.
(Art. 92, secondo comma, della legge) (Abrogato)
Art. 11
(Art. 99 della legge)
1. Chi, a sensi dell’art. 99 della legge, intende riservarsi il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro, deve presentare all’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, una dichiarazione, in doppio originale, sottoscritta da lui o da un suo procuratore per ciascun progetto tecnico per il quale intende fare la riserva.
2. Questa dichiarazione deve essere formulata secondo il modulo E allegato a questo regolamento.
3. Alla dichiarazione deve essere unita per il deposito una copia del piano o disegno del progetto.
4. È applicabile la disposizione del terzo comma del precedente art. 8.
Art. 12
(Art. 123 della legge)
1. L’obbligo di far contrassegnare gli esemplari dell’opera, a norma dell’art. 123 della legge, spetta all’editore. Il contrassegno è apposto sugli esemplari dell’opera dalle associazioni sindacali interessate, a mezzo della Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), salvo che l’autore non vi
provveda direttamente, contrassegnando ciascun esemplare con la propria firma autografa. In tal caso, l’autore direttamente o per mezzo dell’editore deve darne comunicazione alla propria associazione sindacale di categoria, prima della messa in circolazione dell’opera.
2. Le categorie di opere che devono essere oggetto del contrassegno in applicazione delle disposizioni della legge e in specie degli art. 122 e 130, nonché le modalità del contrassegno medesimo e l’indicazione di chi debba sopportare la relativa spesa, possono essere stabilite anche da accordi economici collettivi tra le associazioni sindacali interessate, salvo in ogni caso il diritto dell’autore di contrassegnare con la propria firma autografa ciascun esemplare dell’opera ai sensi del comma precedente.
Art. 13.
(Art. 142 della legge)
1. La notificazione da parte dell’autore del suo intendimento di ritirare l’opera dal commercio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 142 della legge, è fatta nei riguardi delle persone alle quali egli ha ceduto con avviso di ricevimento. Nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri la notificazione è costituita da una dichiarazione, in doppio originale, presentata all’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, personalmente o per mezzo di procuratore munito di procura speciale.
2. Nella dichiarazione debbono indicarsi:
a) il nome e la residenza dell’autore;
b) lo pseudonimo, nel caso di opera pseudonima;
c) il nome e la sede dell’impresa stampatrice, editrice o produttrice;
d) la data di pubblicazione dell’opera;
e) il numero d’ordine del deposito eseguito;
f) ogni altro elemento atto ad identificare l’opera.
3. Alla dichiarazione deve unirsi la prova della notificazione effettuata ai cessionari.
4. L’ufficio registra nella parte quarta del registro generale pubblico previsto dall’art. 103 della legge e dell’art. 30 di questo regolamento il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione e il numero d’ordine assegnatole e restituisce il secondo esemplare. La dichiarazione è anche annotata nella parte prima e nella parte terza del registro, qualora l’opera risulti depositata. Notizia della dichiarazione è pubblicata nel bollettino dell’ufficio.
Art. 14
(Art. 157 della legge)
1. La richiesta di proibizione della rappresentazione o della esecuzione dell’opera, ai sensi dell’art.157 della legge, deve essere presentata, per iscritto, al prefetto della provincia, in cui la rappresentazione o la esecuzione deve aver luogo, almeno otto ore prima di quella annunciata per il suo inizio.
Capo II
Determinazione dei compensi e accertamenti tecnici Art. 15
(Art. 20, secondo comma, della legge)
1. L’importanza del carattere artistico, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 20 della legge, è riconosciuta con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.
2. Il ministro procede all’accertamento su domanda dell’autore, entro il più breve termine possibile.
Art. 16
(Art. 46 della legge)
1. La misura del compenso separato per la esecuzione pubblica, a mezzo della proiezione della pellicola sonora, delle composizioni musicali o della parole che le accompagnano, inserite nelle opere cinematografiche, ai sensi dell’art. 46 della legge, è determinata con accordi generali e periodici tra la S.I.A.E. e le associazioni sindacali competenti.
2. In caso di dissenso provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri con suo decreto.
3. Gli accordi, salvo che non sia diversamente stabilito, hanno la durata di un anno dalla data della loro stipulazione. Qualora tre mesi prima della scadenza dell’anno non ne sia stata chiesta la revisione, s’intendono rinnovati per eguale periodo.
4. La revisione può essere chiesta da uno degli enti indicati nel primo comma.
5. Salvo il caso previsto nel secondo comma, gli accordi continuano ad aver vigore, anche se ne sia stata chiesta la revisione, fino a che non siano sostituiti da nuovi accordi.
Art. 17
(Art. 47 della legge)
Il collegio di tecnici indicato nel secondo comma dell’art. 47 della legge è costituito in conformità delle disposizioni contenute nei successivi art. 28 e 29.
Art. 18
(Art. 56 della legge)
1. Il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 56 della legge, relativo ai giudizi per la determinazione del compenso all’autore dell’opera radiodiffusa, è esperito dalle associazioni sindacali che rappresentano le categorie cui appartengono gli interessati. Si applicano, in tale caso, le norme contenute negli art. 430 a 433 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443.
Art. 19
(Art. 58 della legge)
1. La misura del compenso dovuto ai sensi dell’art. 58 della legge per le esecuzioni nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi di altoparlante è determinata con accordi fra la
S.I.A.E. e, rispettivamente, le competenti federazioni nazionali degli alberghi e turismo e dei pubblici esercizi o degli industriali dello spettacolo.
2. In caso di dissenso provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri con suo decreto.
3. Riguardo alla durata, alla rinnovazione, alla revisione e alla validità dell’accordo, fino alla stipulazione di nuovi accordi, si applicano le norme dei comma terzo e quarto dell’art. 16 di questo regolamento.
4. Le modalità per la riscossione del compenso saranno concordate tra la S.I.A.E. e le associazioni sindacali competenti ai sensi del primo comma, previa autorizzazione dei ministeri competenti.
Art. 20
(Art. 60 della legge)
1. La misura del compenso per le radiotrasmissioni speciali di propaganda culturale e artistica destinate all’estero, ai sensi dell’art. 60 della legge, è determinata fra l’ente esercente la radiodiffusione e il titolare del diritto di radiotrasmissione. In caso di disaccordo decide il Presidente del Consiglio dei Ministri con suo decreto.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire apposite tariffe, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Art. 21
(Art. 64 della legge)
1. Le condizioni per le concessioni in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all’estero, compresa la misura dei compensi per diritti di autore, sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere della commissione costituita a termini dell’art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di Stato.
2. Il parere della commissione deve essere trasmesso, prima della decisione, al comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Art. 22
(Art. 70 della legge)
1. La misura della riproduzione di brani di opere letterarie o scientifiche in antologie ad uso scolastico, ai sensi del secondo comma dell’art. 70 della legge, non può superare, per ciascuna antologia e nei confronti dell’opera dalla quale i brani sono riprodotti, se si tratta di prosa, dodicimila lettere, se si tratta di poesia, centottanta versi, con un ulteriore margine di altri trenta
versi ove ciò si renda necessario per assicurare al brano riprodotto un senso compiuto. La misura della riproduzione in antologie, qualora si tratti di opera musicale, non può superare venti battute. Trattandosi di antologie cinematografiche costituite da parti di opere cinematografiche diverse, la misura della riproduzione non può superare cinquanta metri di pellicola.
2. L’equo compenso per tale riproduzione, salvo diretto accordo tra le parti, è determinato secondo criteri stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale.
Art. 23
(Art. 73 della legge)
1. La misura del compenso dovuto, ai sensi dell’art. 73 della legge, da chi utilizza a scopo di lucro il disco o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d’autore, in adunanza generale.
2. Con la stessa procedura sono determinate le quote e le modalità di ripartizione con gli artisti interpreti o esecutori del suddetto compenso.
3. Le norme di cui sopra sono applicabili in quanto non diversamente stabilito tra le parti.
(Articolo così sostituito dall’art. 4 D.P.R. 14 maggio 1974, n. 490)
Art. 24
(Art. 74 della legge)
1. L’accertamento tecnico relativo alla autorizzazione della utilizzazione del disco o apparecchio analogo, ai sensi del secondo comma dell’art. 74 della legge, è fatto dal collegio tecnico previsto dall’art. 28 con la procedura prevista all’art. 29 di questo regolamento.
2. Il collegio suddetto, ove occorra, propone al Presidente del Consiglio i provvedimenti da adottare per eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione.
Art. 25
(Articoli 80 e 84 della legge)
1. La misura e i criteri di determinazione e di riparazione dei compensi dovuti agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatico-letterarie e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, ai sensi degli art. 80 e 84 della legge, nonché le modalità della loro esazione e del pagamento agli aventi diritto, sono stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale.
2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’accertamento e la riscossione dei compensi potranno essere affidati alla S.I.A.E. o ad altro ente pubblico appositamente costituito.
3. I compensi vengono stabiliti come sopra in quanto non sia diversamente pattuito tra le parti ovvero stabilito da contratti collettivi di lavoro.
4. Restano ferme, per quanto concerne la radiodiffusione da luoghi pubblici, le disposizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1352.
Art. 26
(Art. 81 della legge)
1. L’accertamento tecnico, relativo all’autorizzazione della riproduzione dell’opera dell’attore, interprete o artista esecutore, ai sensi del comma secondo dell’art. 81 della legge, è fatto in conformità delle norme contenute negli art. 28 e 29 di questo regolamento.
Art. 27
(Articoli 88 e 91 della legge)
1. Le tariffe previste dagli art. 88 e 91 della legge, per determinare il compenso a favore del fotografo da parte di chi utilizza la fotografia, nel caso di fotografie su commissione e di fotografie riprodotte nelle antologie ad suo scolastico, sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale.
Art. 28
1. I collegi tecnici indicati negli art. 17, 24 e 26 sono costituiti ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ciascuno di essi è composto di un presidente e di quattro o sei membri.
2. I membri sono nominati pariteticamente tra le persone comprese negli elenchi a tale scopo presentati dalle competenti associazioni sindacali.
3. Il presidente è scelto tra i membri del comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
4. Un funzionario designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri adempie le funzioni di segretario del collegio.
Art. 29
1. Gli accertamenti dei collegi tecnici sono promossi su istanza dell’interessato al Presidente del Consiglio dei Ministri. L’istanza deve contenere, oltre all’esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti sui quali si chiede l’accertamento ed è comunicata d’ufficio agli interessati.
2. Il collegio, udite, qualora ne facciano richiesta, le parti interessate, e adempiuti gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari, procede all’accertamento tecnico, facendolo constare in un processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal segretario del collegio.
3. Il segretario comunica agli interessati le conclusioni del collegio relative all’accertamento tecnico e può rilasciare alle parti, a loro richiesta, copia autentica del processo verbale.
4. Ai componenti del collegio tecnico sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore.
5. Le spese relative agli accertamenti sono a carico della parte richiedente.
Capo III
Registri di pubblicità e deposito di esemplari delle opere Art. 30
(Art. 103 della legge)
1. Il registro pubblico generale delle opere protette, previsto dall’art. 103 della legge, è tenuto dall’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il registro è composto di quattro parti.
2. La prima parte riguarda le opere contemplate nel titolo primo della legge.
3. La seconda parte riguarda le opere contemplate nel titolo secondo della legge.
4. La terza parte riguarda le opere straniere le quali, ai sensi dell’art. 188 della legge, sono sottoposte a formalità equivalenti a quelle cui sono sottoposte le opere italiane nello stato straniero.
5. La quarta parte contiene le registrazioni degli atti indicati nell’art. 104 della legge, dei provvedimenti di espropriazione dei diritti spettanti all’autore, ai sensi dell’art. 113 della legge, e delle dichiarazioni di ritiro dell’opera dal commercio.
6. Le registrazioni sono progressive per ognuna delle quattro parti sopraindicate e per ciascuna delle opere o degli atti o dei provvedimenti ivi registrati.
7. L’ufficio cura la tenuta di schedari per genere di opere sulla base delle registrazioni effettuate. Le schede sono classificate per nome di autore o di produttore e per titoli di opere.
Art. 31
(Art. 105 della legge)
1. Il deposito delle opere, ai sensi dell’art. 105 della legge e per gli effetti del successivo art. 106 della legge, si effettua per tutte le opere, ad eccezione di quelle contemplate nell’art. 32 di questo regolamento, con la presentazione all’ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica di un esemplare dell’opera, accompagnato da una dichiarazione, in doppio originale nei modi indicati nel successivo art. 34.
2. L’ufficio inserisce nel registro generale, previsto nell’art. 103 della legge, il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione e il numero d’ordine assegnatole nella relativa parte del registro, ai sensi dell’art. 30 di questo regolamento, e conserva nei suoi archivi gli esemplari delle opere, apponendovi il numero di registrazione. Restituisce, quindi, a chi effettua il deposito, un originale della dichiarazione, certificando in esso l’eseguita registrazione, con le indicazioni suddette.
Art. 32
(Articoli 103, 104 e 105 della legge)
1. La presentazione all’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica dell’esemplare dell’opera per il deposito stabilito dall’art. 105 della legge, si effettua come segue per le seguenti categorie di opere.
2. Per tutti i giornali quotidiani e per le riviste, con la presentazione di almeno un numero di essi ogni anno.
3. Per le opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, per i disegni e per le opere del l’architettura, con la presentazione di un esemplare della riproduzione fotografica dell’opera, atta ad individuarla.
4. Per le opere cinematografiche, con la presentazione di un esemplare della sceneggiatura corrispondente al film prodotto e di fotografie o diapositive sufficienti ad individuare l’opera.
5. Per le opere di pubblico spettacolo e per le opere musicali quando non siano pubblicate per le stampe, con la presentazione di un esemplare dell’opera.
6. Per le opere drammatico-musicali e sinfoniche di cui non sia stampata la partitura per orchestra, con la presentazione di una riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
7. Per le opere registrate su apparecchi meccanici, ai termini della sezione quinta del capo quarto del titolo primo della legge, con la presentazione del catalogo del produttore.
8. Per i dischi fonografici ed altri apparecchi analoghi, sui quali si intenda esercitare i diritti previsti nel capo primo del titolo secondo della legge, con la presentazione di un esemplare conforme alla matrice originale.
9. Per le fotografie indicate nel secondo comma dell’art. 92 della legge, con la presentazione di un esemplare della fotografia stessa.
10. Per i semplici documentari di cui all’art. 10, secondo comma, di questo regolamento, con la presentazione di una sommaria descrizione del film, accompagnata da fotografie o diapositive sufficienti ad individuarlo.
11. Per i progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi al fine previsto nel primo comma dell’art. 99 della legge, con la presentazione del piano o disegno e della descrizione del lavoro, da cui risulti la soluzione originale costituita dal progetto. Per i bozzetti di scene teatrali indicati nell’art. 86 della legge, con la presentazione di fotografie o di disegni in modo che se ne possa ricostruire l’immagine completa.
Art. 33
1. Le opere a stampa non sono ammesse al deposito se non portano impresse, oltre il nome e cognome dell’autore ed il titolo dell’opera, anche l’indicazione dello stabilimento tipografico e dell’anno di pubblicazione. Le opere anonime o pubblicate con uno pseudonimo, devono sempre portare impresse la indicazione della impresa editrice.
2. Per le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio dell’esemplare devono essere impressi, oltre il nome e cognome del traduttore, il titolo dell’opera e la indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione.
Art. 34
(Art. 103 e seguenti della legge)
1. La dichiarazione che accompagna l’esemplare dell’opera da depositare presso l’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica ai sensi del precedente art. 31, deve contenere le seguenti indicazioni per le particolari categorie di opere sotto elencate.
a) Riviste e giornali:
1) titolo della rivista o giornale;
2) carattere e periodicità della pubblicazione;
3) nome, domicilio e nazionalità del direttore, dell’editore e dello stampatore;
4) luogo della pubblicazione;
5) nome e domicilio di chi effettua il deposito.
b) Opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative e similari, disegni ed opere dell’architettura;
1) titolo dell’opera;
2) nome dell’autore o suo pseudonimo e sua nazionalità;
3) data di pubblicazione dell’opera;
4) nome e domicilio di chi effettua il deposito.
c) Opere cinematografiche:
1) titolo dell’opera;
2) nome degli autori e loro pseudonimi;
3) nome o pseudonimo dei principali interpreti;
4) nome, domicilio e nazionalità del produttore;
5) data e luogo della produzione e della prima proiezione pubblica;
6) metraggio della pellicola;
7) nome e domicilio di chi effettua il deposito.
d) Per i dischi fonografici o apparecchi analoghi sui quali si intende esercitare i diritti previsti nel capo primo del titolo secondo della legge, per le fotografie indicate nel secondo comma dell’art. 92 della legge, per i semplici documentari cinematografici, per i lavori dell’ingegneria od altri lavori analoghi indicati nell’art. 99 della legge, la dichiarazione deve essere effettuata, rispettivamente, a norma degli art. 8, 10 e 11 di questo regolamento.
2. La dichiarazione per ogni altra categoria di opere, deve contenere le indicazioni seguenti:
1) titolo dell’opera;
2) nome e nazionalità dell’autore o suo pseudonimo;
3) nome, nazionalità e domicilio del pubblicatore, dello stampatore, del produttore;
4) anno e luogo di edizione o di fabbricazione;
5) nome o domicilio di chi effettua il deposito.
3. Per le opere di pubblico spettacolo e per le opere musicali occorre indicare anche la data e il luogo della prima pubblica esecuzione o rappresentazione.
4. Le indicazioni suddette debbono essere completate, trattandosi di deposito di opere di elaborazione, ai sensi dell’art. 4 della legge, con i dati riguardanti l’opera originale. In particolare, per le traduzioni da altra lingua o dialetto, debbono essere anche indicate la lingua o dialetto dell’opera originale.
5. Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sugli esemplari dell’opera cui esso si riferiscono.
6. La dichiarazione può essere contenuta in uno stesso foglio per serie di opere dello stesso genere.
Art. 35
(Articoli 105 e 106 della legge)
1. I depositi prescritti dall’art. 105 della legge devono essere fatti entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell’opera o dalla messa in commercio del prodotto.
2. Per le opere di pubblico spettacolo, xxx comprese quelle musicali, e per le opere divulgate a mezzo della recitazione, qualora non siano pubblicate per le stampe, il deposito, per gli effetti stabiliti al comma primo dell’art. 106 della legge, deve essere fatto entro il termine di sessanta giorni dalla prima rappresentazione o proiezione od esecuzione pubblica o comunque dalla divulgazione dell’opera. L’obbligo spetta a colui che abbia provveduto alla pubblicazione, rappresentazione od esecuzione pubblica o che abbia messo in circolazione l’opera per la prima volta.
3. Per le opere delle arti figurative di cui alla lettera b) dell’art. 34 di questo regolamento e delle quali non sia stato effettuato ancora il deposito, la esposizione pubblica o l’alienazione non costituiscono pubblicazione agli effetti del termine stabilito nel primo comma di questo articolo.
Art. 36
(Articoli 103, 104, 105 e 106 della legge)
1. Il sequestro di un esemplare o di una copia dell’opera previsto dall’ultimo comma dell’art. 106 della legge è eseguito in via amministrativa, con l’assistenza, ove occorra, della forza pubblica.
2. Il sequestro si effettua a carico di colui che, ai sensi dell’art. 35 di questo regolamento, è obbligato al deposito, e può eseguirsi presso i tipografi, i librai, gli editori o i produttori e, in genere, presso coloro che si trovano, comunque, in possesso di esemplari o di copie dell’opera per destinarli al commercio. Il sequestro non può essere eseguito presso chi sia in possesso dell’esemplare o della copia per uso personale.
3. L’esemplare o la copia sequestrata è trasmessa all’ufficio della proprietà letteraria, artistica o scientifica.
4. Qualora sia omesso il deposito di una fotografia dell’opera, la fotografia di questa è effettuata d’ufficio, a spese dell’inadempiente.
Art. 37
(Articoli 103, 104, 105 e 106 della legge)
1. Chi ha interesse a registrare nel registro pubblico generale un atto fra quelli indicati nell’art. 104 della legge, deve presentare all’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica copia autentica dell’atto, o l’originale della scrittura privata, con firme autenticate, accompagnato da una copia dell’atto.
2. Deve altresì presentare all’ufficio, insieme col titolo, una dichiarazione, in doppio originale, contenente le seguenti indicazioni:
1) nome, cognome e domicilio del richiedente;
2) natura e data del titolo di cui si domanda la registrazione;
3) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o autenticate le firme;
4) il numero di registrazione dell’eseguito deposito dell’opera, oggetto dell’atto.
3. L’ufficio custodisce negli archivi, in appositi volumi, le copie degli atti che gli vengono consegnati e registra nella parte quarta del registro generale il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero dell’ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso.
4. L’ufficio restituisce al richiedente l’originale dell’atto e uno dei due originali della dichiarazione, nella quale certifica l’eseguita registrazione con le indicazioni sopra accennate.
Art. 38
(Art. 113 della legge)
1. Il decreto di espropriazione, previsto nell’art. 113 della legge, è registrato nella parte quarta del registro generale pubblico, a cura dell’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Il decreto, qualora l’opera risulti registrata, deve essere anche annotato in margine alla registrazione.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a pubblicare notizia del decreto di espropriazione nel bollettino dell’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.
Art. 39
(Articoli 103, 104, 105 e 106 della legge)
1. Il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche è tenuto dalla S.I.A.E., per gli effetti e con le modalità del regio decreto-legge 16 giugno 1038, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458.
2. La registrazione delle opere cinematografiche in tale registro speciale non esonera dall’obbligo del deposito dell’opera nei modi stabiliti nell’articolo 31 di questo regolamento, per la conseguente registrazione dell’opera cinematografica nel registro pubblico generale.
Art. 40
(Articoli 103, 104, 105 e 106 della legge)
1. La presentazione all’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica di domande, dichiarazioni ed esemplari di opere o prodotti per il deposito, ovvero ai sensi di altre disposizioni della legge o di questo regolamento, non può avere luogo direttamente o per mezzo del servizio postale in pacco postale, busta o plico raccomandati.
Art. 41
(Articoli 103, 104, 105 e 106 della legge)
1. Il registro pubblico generale, contemplato nell’art. 103 della legge, le istanze, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici. Chiunque può prenderne visione e ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni o delle annotazioni che si trovano nel registro, nonché copia delle istanze, delle dichiarazioni e dei documenti allegati.
2. L’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica può anche, a domanda, e senza che l’amministrazione incorra in responsabilità alcuna, effettuare ricerche sul registro per fornire informazioni sui dati ivi esistenti. A tal fine il richiedente deve indicare chiaramente, nelle sua domanda, la natura dell’opera, il titolo e l’autore di essa e la data probabile del deposito; allorché si tratti di cessione o, in generale, di contratti per l’utilizzazione dell’opera, debbono essere anche indicati i nomi dei contraenti.
Art. 42
1. L’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica provvede a dar notizia nel suo bollettino delle opere depositate, nonché degli atti registrati ai sensi degli art. 37 e 39 di questo regolamento. Nel bollettino dell’ufficio è anche inserita l’indicazione dei decreti di espropriazione emanati ai sensi dell’art. 113 della legge, e ogni altro annunzio o notizia da pubblicarsi a norma di legge.
Art. 43
(Abrogato)1
Capo IV 2
Diritti sulle vendite successive Art. 44
Entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della vendita dell’opera d’arte o del manoscritto, i soggetti di cui al primo comma dell’articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, d’ora in avanti denominata: «Legge», nell’ordine di venditore, acquirente o intermediario, presentano alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) la dichiarazione prevista dallo stesso articolo e provvedono al versamento ad essa del compenso di cui all’articolo 144 della legge.
Art. 45
1. La dichiarazione di cui all’articolo 44 contiene il nome e il domicilio del dichiarante, il nome dell’autore del manoscritto o dell’opera venduta e, se conosciuto, anche il domicilio, il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell’imposta e, ove identificabile, il genere artistico a cui appartiene l’opera (quale la pittura, la scultura, il disegno, la stampa), nonché, qualora indicati nell’esemplare dell’opera o, comunque, a conoscenza del dichiarante, il titolo dell’opera e la data di creazione.
1 Abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 2007, n.275.
2 Gli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del Capo IV sono stati modificati dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 2007, n.275. La rubrica del Xxxx XX xxx Xxxxx Xxxxxxx 00 maggio 1942, n. 1369, è sostituita dalla rubrica:
«Diritti sulle vendite successive».
2. La dichiarazione di cui all’articolo 44 può essere redatta anche per via telematica secondo il modello che verrà predisposto dalla SIAE.
3. Qualora si tratti delle copie di cui all’articolo 145, comma 2, della Legge, la dichiarazione indica se l’opera abbia o meno dei segni distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la firma).
4. Se l’opera è pseudonima o anonima, se ne fa menzione nella dichiarazione. In tal caso la dichiarazione contiene anche le misure dell’esemplare dell’opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione. La dichiarazione può, inoltre, essere accompagnata da fotografie dell’opera dichiarata o da altra documentazione atta a meglio identificarla.
Art. 46
1. La SIAE, ricevuta la dichiarazione di cui all’articolo 44, ne restituisce copia al dichiarante con l’indicazione della data di ricezione.
2. La SIAE, avvalendosi anche della collaborazione dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP), cura la tenuta di un separato elenco contenente le generalità degli autori e dei loro aventi causa ed il relativo domicilio, ove conosciuti. A tale fine, gli autori o i loro aventi causa comunicano alla SIAE le proprie generalità, il domicilio e le eventuali variazioni di quest’ultimo.
Art. 47
1. Entro il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto, ove noti, o ai loro aventi causa, l’ammontare dei compensi resisi disponibili nel trimestre precedente, nonché l’avvenuta vendita e pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco in formato elettronico delle dichiarazioni di cui all’articolo 44 e delle vendite effettuate nel trimestre precedente, con l’indicazione dell’ammontare dei compensi resisi disponibili nel medesimo periodo.
2. La SIAE pubblica, inoltre, nel proprio sito internet istituzionale l’elenco in formato elettronico degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso per tutto il periodo di cui all’articolo 154, comma 2, della Legge, che decorre dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla comunicazione di cui al comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non siano noti, dalla data di pubblicazione di cui al medesimo comma. Detto elenco è, altresì, pubblicato, con cadenza semestrale, nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 48
1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 47, comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non risultino noti, dalla data di pubblicazione prevista dal medesimo comma dell’articolo 47, gli interessati possono segnalare alla SIAE errori materiali od omissioni ai fini della loro correzione. Decorso il termine medesimo, la SIAE versa all’avente diritto i compensi dovuti, detratta la provvigione di cui all’articolo 154 della Legge.
2. Per gli aventi diritto che non siano cittadini italiani la SIAE potrà versare le somme dovute anche tramite le società di gestione collettiva dei relativi Paesi.
Capo V
Diritto demaniale Art. 49
(Art. 175 della legge) (Abrogato)
Art. 50
(Art. 175 della legge, ultimo comma) (Abrogato)
Art. 51
(Art. 175 della legge)
1. Chi dirige l’esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l’obbligo, anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto demaniale, di redigere per iscritto, prima della esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite o rappresentate e di consegnarlo o di trasmetterlo all’ufficio incaricato dell’esazione del diritto o a persona da tale ufficio incaricata, al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo o trattenimento.
2. Per quanto riguarda i programmi radiofonici, il termine di presentazione è determinato mediante accordi fra l’ente esercente e l’ufficio incaricato della esazione del diritto demaniale.
3. Agli effetti del controllo sulle esecuzioni pubbliche delle opere suddette registrate sulle pellicole in programmazione in spettacoli cinematografici, il produttore o il concessionario per le pellicole originariamente di produzione straniera, ha l’obbligo di comunicare all’ente incaricato dell’esazione del diritto, al momento della prima programmazione, l’elenco di ogni composizione musicale registrata sulla pellicola. Gli esercenti di spettacoli cinematografici hanno poi l’obbligo di comunicare al detto ente il programma con la semplice indicazione del titolo del film e della ditta produttrice o concessionaria.
Art. 52
(Art. 177 e 178 della legge) (Abrogato)
Art. 53
(Art. 177 e 178 della legge) (Abrogato)
Art. 54
(Art. 177 e 178 della legge) (Abrogato)
Art. 55
(Art. 177 e 178 della legge)
La misura del compenso spettante alla S.I.A.E. per il servizio indicato negli artt. 53 e 54, nonché quella del compenso per il contrassegno degli esemplari dell’opera, sono concordate periodicamente fra la S.I.A.E. medesima e l’amministrazione della cassa di assistenza e di previdenza degli autori, scrittori e musicisti. In caso di disaccordo la misura del compenso è fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 56
(Art. 179 della legge) (Abrogato)
Capo VI
Regolamento degli intermediari Art. 57
(Art. 182 della legge) (Abrogato)
Art. 58
(Art. 180 della legge)
1. La S.I.A.E. che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 180 della legge, esercita in via esclusiva, sia in Italia che all’estero, l’attività di intermediario per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere letterarie, teatrali e musicali, deve pubblicare nel suo bollettino l’elenco dei paesi stranieri nei quali esso svolge la sua attività, ai sensi del terzo comma del suddetto art. 180 della legge, e le limitazioni e le condizioni alle quali tale attività di rappresentanza è sottoposta.
2. La pubblicazione suddetta è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 59
(Art. 180 della legge, comma quinto)
1. La S.I.A.E. non può accettare dichiarazione di opere per l’esercizio della tutela attribuitagli dalla legge se una quota parte dei proventi derivanti dalle licenze ed autorizzazioni indicate nel numero 1 dell’art. 180 della legge non è riservata all’autore.
2. Quote fisse di ripartizione tra gli aventi diritto dei proventi suddetti per uno o più facoltà di autore fra quelle indicate nel primo comma dell’art. 180 della legge possono essere stabilite dalla
S.I.A.E. solo mediante accordi di carattere generale fra la S.I.A.E. stessa e le associazioni sindacali interessate.
3. L’accordo è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Art. 60
(Art. 183 della legge)
1. L’autorizzazione ad esercitare l’attività per il collocamento delle opere straniere presso le compagnie e le imprese teatrali, e la vigilanza su tale servizio ai sensi dell’art. 183 della legge, sono regolate dalla legge 22 gennaio 1942, n. 103, contenente le norme per la disciplina del suddetto collocamento.
Art. 61
(Art. 183 e 184 della legge)
1. Il consiglio direttivo dell’ente teatrale italiano (E.T.I.) è nominato dal Ministro per i Beni e le attività culturali che provvede altresì con suo decreto alla nomina del presidente del consiglio stesso.
2. I bilanci preventivi e i conti consuntivi dell’ente sono trasmessi annualmente, dopo l’approvazione del consiglio direttivo, al Ministero per i beni e le attività culturali per l’approvazione definitiva.
3. L’ente teatrale italiano (E.T.I.) deve mensilmente trasmettere al Ministro per i beni e le attività culturali l’elenco delle opere drammatiche, non musicali, collocate in Italia, nonché l’elenco delle opere drammatiche italiane, non musicali, collocate all’estero, ai sensi dell’art. 184 della legge, fornendo altresì per ciascuna opera le indicazioni richieste dal Ministero dei beni e delle attività culturali.
Art. 62
(Art. 183 e 184 della legge)
1. Il servizio di esazione dei diritti di rappresentazione sulle opere collocate, ai sensi dell’art. 183 della legge, è attribuito, in via esclusiva, alla S.I.A.E.
2. La società stessa, a mezzo delle proprie rappresentanze all’estero o attraverso le società estere, provvede alla esazione dei diritti riflettenti le opere collocate, ai sensi dell’art. 184 della legge.
Art. 63
Il pubblico ufficiale e il funzionario autorizzato a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti nell’art. 164, n. 3 della legge, sono il presidente dell’ente di diritto pubblico e i funzionari all’uopo designati, secondo le norme statutarie della Società.
Capo VII Disposizioni finali Art. 64
(Art. 206 della legge)
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con l’ammenda da lire 10.000 a lire 40.000 chiunque:
a) non provvede, entro il termine e nelle forme stabilite ai sensi delle disposizioni contenute nel capo III di questo regolamento, al deposito e alla denuncia dell’opera, o inserisce nella denuncia in- dicazioni non rispondenti a verità;
b) non consegna il programma fedele delle pubbliche esecuzioni all’ufficio incaricato dell’esazione del diritto demaniale, ai sensi dell’art. 51;
c) non presenti alla S.I.A.E. il rendiconto dell’edizione dell’opera di pubblico dominio, ai sensi dell’art. 53;
d) ometta di denunciare all’E.T.I. le opere drammatiche non musicali, collocate in paesi stranieri.
Capo VIII
Disposizioni transitorie Art. 65
(Art. 201 della legge)
1. Le opere pubblicate e i prodotti fabbricati prima della data di entrata in vigore della legge, per i quali l’omissione del deposito, ai sensi del secondo comma dell’art. 106 della legge, impedisce l’acquisto o l’esercizio dei relativi diritti, possono, ai sensi dell’art. 105 della legge stessa, essere depositati, con gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 77 e 92 comma secondo e 99 comma secondo della legge, entro il termine di sei mesi dalla data suddetta, purché non sia decorso il termine stabilito dalla legge per la tutelabilità dell’opera o del prodotto.
Art. 66
(Art. 198 della legge)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce annualmente la somma di lire 1.000.000, stanziata a norma dell’art. 198 della legge, fra le casse delle associazioni sindacali di assistenza e di previdenza degli autori e scrittori e dei musicisti, sulla base delle proposte della confederazione dei professionisti ed artisti.
Art. 67
(Art. 199, secondo xxxxx, della legge)
1. Gli enti intermediari di diritto privato, che esercitano, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, diritti relativi alle facoltà esclusive di autore elencate nel primo comma dell’art. 180 della legge, hanno facoltà di regolare con la S.I.A.E. attraverso diretti accordi le modalità per l’ulteriore funzionamento degli enti intermediari suddetti per la cessazione della loro attività.