Contract
1. Condizioni generali di contratto
Condizioni generali di contratto della ULMEX Industrie System GmbH & Co. KG
1.1 A tutti i contratti di vendita e fornitura di servizi conclusi tra ULMEX Industrie System GmbH & Co. KG (di seguito denominata “Fornitore”) e l’acquirente (di seguito denominato “Cliente”), si applicano esclusivamente le presenti condizioni generali di contratto.
1.2 Eventuali disposizioni in deroga alle presenti condizioni di contratto prevalgono sulle presenti condizioni solo se indicate dal Fornitore per iscritto nella conferma d’ordine ovvero se concordate in specifici contratti. Eventuali condizioni di contratto del Cliente valgono soltanto se espressamente approvate in forma scritta dal Fornitore. Non trovano applicazione eventuali accordi verbali in deroga a quanto previsto nelle presenti condizioni.
2. Conclusione del contratto
2.1 Il contratto si perfeziona al momento della comunicazione da parte del Fornitore al Cliente della conferma d’ordine, ovvero in mancanza di tale accettazione esplicita, in conseguenza dell’esecuzione da parte del Fornitore dell’ordine ricevuto dal Cliente. Il contratto si perfeziona anche senza l’invio da parte del Fornitore della conferma d’ordine, al momento in cui il Cliente accetta in forma sc ritta la proposta, definita esplicitamente come tale dal Fornitore, o nel momento in cui il Cliente sottoscrive il modulo d’ordine del Fornitore.
2.2 In caso di mancata corrispondenza tra la conferma d’ordine sottoscritta dal Cliente e l´ordine dal medesimo precedentemente trasmesso, prevale la conferma d’ordine.
3. Fornitura
3.1 La consegna dei prodotti avviene nello stabilimento del Fornitore in base alla clausola resa franco stabilimento (ex works, secondo le disposizioni Incoterms). Diverse pattuizioni devono essere espressamente concordate in forma scritta.
3.2 Nell’ipotesi in cui il Fornitore si sia assunto contrattualmente l’obbligo di consegna dei prodotti presso il Cliente, il luogo dell’adempimento è comunque individuato nello stabilimento del Fornitore ovvero nel deposito di consegna espressamente indicato nella conferma d’ordine.
3.3 I prodotti si intendono consegnati se non vengono ritirati entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione da parte del Fornitore di disponibilità dei prodotti. Ogni rischio successivo è a carico del Cliente.
3.4 I prodotti vengono assicurati per perdita e danni derivanti da trasporto soltanto su disposizione scritta e a spese del Cliente.
3.5 Il Cliente è tenuto a verificare immediatamente dopo la consegna dei prodotti, l’integrità e la corrispondenza degli stessi.
3.6 I danni da trasporto visibili devono essere contestati immediatamente al momento della consegna ed il tipo di danno e la sua entità devono essere annotati dettagliatamente sul documento di trasporto ovvero sul bollettino di consegna, controfirmati dal trasportatore per conferma del reclamo e comunicati al Fornitore.
4. Forza Maggiore
Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Fornitore in caso di inadempimenti imputabili a caso fortuito e/o forza maggiore, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, scioperi, serrate, guerre, sommosse, insurrezioni, incendi, esplosioni, terremoti, inondazioni, pandemie, improvvisa mancanza di materiali per la produzione dei beni a causa di fatti o atti di terzi, impossibilità di ottenere o revoca di licenze di esportazione e/o importazione e/o commercializzazione di beni, materiali o prodotti. Tali impedimenti ed eventi, anche se riguardano i fornitori del Fornitore, liberano quest´ultimo dall’obbligo di adempiere per tutta la durata degli stessi.
5. Termini di consegna dei prodotti e/o di esecuzione del servizio
5.1 Salvo espressa pattuizione scritta contraria, i termini di consegna e/o esecuzione del servizio sono meramente indicativi e non vincolanti e decorrono dalla data di comunicazione della conferma d’ordine a condizione che tutti i dettagli tecnici e commerciali siano stati chiariti. Il termine si considera rispettato se è stata comunicata al Cliente la messa a disposizione dei prodotti ovvero se i prodotti hanno lasciato lo stabilimento del Fornitore in caso di trasporto concordato.
5.2 Il decorso dei termini di consegna di cui al punto 5.1. è sospeso se si verifica uno degli eventi di cui al punto 4 che precede e riprende a decorrere dal momento di cessazione della causa della sospensione.
5.3 Se la durata degli eventi indicati all’art. 4 si protrae per più di due mesi, ciascuna delle parti può dichiarare risolto il contratto mediante una apposita comunicazione scritta in tal senso. Tale facoltà non sussiste in capo al Cliente se l’interruzione è a lui imputabile.
6. Reclami e Garanzia
6.1. Ove l’obbligazione in capo al Fornitore consista nella fornitura di prodotti, gli obblighi di garanzia del Fornitore sono regolati come segue:
6.1.1 Il Fornitore garantisce in base alle norme di legge vigenti che i prodotti siano esenti da vizi o difetti tali da rendere gli stessi non idonei all’uso cui sono destinati. I prodotti si considerano conforme al contratto se questa corrisponde al modello che sia stato eventualmente consegnato al Cliente. Le contestazioni aventi ad oggetto vizi, difetti ovvero non integrità della fornitura devono essere comunicate al Fornitore in forma scritta immediatamente dopo la consegna dei prodotti. I vizi non apparenti devono essere denunciati al Fornitore immediatamente dopo la scoperta e, in ogni caso, entro cinque (5) giorni feriali dopo la scoperta, pena la decadenza dai diritti di garanzia. La garanzia non è prestata se al momento della conclusione del contratto il Cliente era a conoscenza dei vizi ovvero se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo il caso in cui il Fornitore abbia espressamente dichiarato in forma scritta che la cosa è esente da vizi . La verifica dei prodotti da parte del Fornitore a seguito della denuncia dei vizi non costituisce riconoscimento del vizio. In caso di effettiva presenza di vizi, il Fornitore è tenuto a rimuovere il vizio ovvero a fornire prodotti sostitutivi. La scelta al riguardo spetta al Fornitore. Con la rimozione del vizio o la fornitura sostitutiva inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione limitatamente ai prodotti oggetto di riparazione o sostituzione. Nel caso in cui la riparazione non abbia successo, venga negata dal Fornitore o non sia accettabile per il Cliente, quest’ultimo è legittimato a chiedere la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo. Si considera che la riparazione non abbia avuto success o dopo tre tentativi falliti. In caso di vizi di scarsa importanza, è esclusa la risoluzione del contratto. Si considerano vizi di scarsa importanza quelli tali da non compromettere l’ordinario funzionamento del bene.
6.1.2 Qualsiasi richiesta del Cliente basata sull’esistenza dei vizi denunciati è soggetta al termine di prescrizione di un anno dalla consegna.
6.2 Ove l’obbligazione in capo al Fornitore non consista nella fornitura di prodotti, ma nella prestazione di servizi, gli obblighi di garanzia del Fornitore sono regolati come segue:
6.2.1 Successivamente all’accettazione, il Cliente è tenuto a denunciare eventuali vizi al Fornitore entro cinque (5) giorni feriali dopo la scoperta, pena la decadenza dai diritti di garanzia. Sempreché il Cliente abbia tempestivamente denunciato i difetti, il Fornitore può a sua discrezione, ove il difetto sia stato dimostrato dal Cliente e riconosciuto da Fornitore, entro un periodo ragionevole rimuovere i vizi senza spesa per il Cliente, escluso ogni incremento di costi che dipenda dal fatto che il Cliente richiede la consegna con modalità diverse risp etto a quelle originariamente pattuite, che restano a carico del Cliente.
6.2.2. E’ esclusa ogni responsabilità del Fornitore in presenza di un vizio irrilevante per il Cliente ovvero quando il vizio dipenda da una circostanza imputabile al Cliente. Ciò vale in particolar modo per l’ipotesi che il vizio sia stato causato da componenti e macchinari messi a disposizione dal Cliente.
6.2.3 Nel caso in cui il Fornitore faccia scadere senza intervenire il termine posto dal Cliente per la rimozione del vizio accertato o riconosciuto dal Fornitore, il Cliente ha diritto nell’ambito delle disposizioni di legge ad una riduzione del prezzo. Il diritto alla riduzione del prezzo spetta altresì nei casi in cui il tentativo di riparazione da parte del Fornitore sia definitivamente fallito.
6.2.4 Qualsiasi richiesta del Cliente basata sull’esistenza dei vizi denunciati è soggetta al termine di prescrizione di un anno dalla prestazione del servizio. È escluso ogni altro rimborso o voce di xxxxx, fatta salva la responsabilità illimitata in caso di dolo o colpa grave.
6.3 Se non diversamente concordato espressamente, la consulenza tecnica offerta dal Fornitore relativa alla tecnologia è senza garanzia e non esonera il Cliente dall'obbligo di esaminare i prodotti forniti in relazione alla loro idoneità, inclusa l'idoneità per l'ulteriore lavorazione prevista e l'applicazione prevista.
6.4 In ogni caso sono espressamente escluse tutte le garanzie esplicite od implicite non previste nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, nella misura in cui ciò non contrasti con le vigenti norme inderogabili di legge e fatta salva la responsabilità per dolo o colpa grave del Fornitore.
7. Danni risarcibili
Il Fornitore risponde dei danni richiesti dal Cliente sia a titolo contrattuale che extracontrattuale solo in caso di dolo o colpa grave. Sono espressamente esclusi danni o rimborso costi a titolo di mancata produzione e lucro cessante nonché danni indiretti, danni conseguenti e penali contrattuali.
Le limitazioni di responsabilità previste nel presente articolo non si applicano in caso di xxxx, colpa grave, né in caso di danni alla persona quali morte, infortuni o malattie e in caso di danni derivanti da responsabilità del produttore per prodotto difettoso. Il Fornitore risponde anche per colpa lieve, nella misura in cui abbia assunto contrattualmente il rischio di approvvigionamento ovvero una garanzia o si tratti di obbligazioni fondamentali per la realizzazione dello scopo del contratto e sulla cui stretta osservanza il Cliente possa fare affidamento („obblighi cardinali”).
8. Prezzo – Condizioni di pagamento
8.1 Se non è stato diversamente pattuito, i prezzi valgono franco magazzino Fornitore ovvero franco deposito di consegna di cui al § 3.2. e non comprendono, quindi, imballaggi, assicurazione, costi di carico e di montaggio. I prezzi sono sempre indicati in Euro, IVA ed imposte legali escluse.
8.2 I prezzi del Fornitore sono determinati in base al costo dei materiali e degli stipendi correnti al momento della conferma d’ordine. Se tali costi dovessero aumentare oltre il 20% nel periodo intercorrente tra la conclusione del contratto e l’esecuzione della prestazione, il Fornitore ha il diritto i) di addebitare la differenza di costo al Cliente ovvero ii) di recedere dal contratto.
9. Riserva di proprietà
9.1 I beni consegnati restano di proprietà del Fornitore fino all'integrale pagamento del relativo prezzo. Il Cliente, in tal caso, si adopera inoltre per rendere la riserva di proprietà in favore del Fornitore efficacemente opponibile ai terzi e si impegna altresì a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei beni di proprietà del Fornitore per il caso di danneggiamento conseguente a furto, incendio o altro evento.
9.2 Il Cliente non potrà in alcun caso compiere atti di disposizione su beni consegnati dei quali non abbia integralmente corrisposto il prezzo pattuito. Il Cliente si obbliga altresì a rendere edotto il Fornitore, mediante fax, comunicazione raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mail, di procedure esecutive che abbiano ad oggetto tali prodotti, così come di ogni altro atto giuridico o non, che possa pregiudicare o rendere più gravoso per il Fornitore il recupero dei beni anzidetti.
9.3 In caso di inottemperanza da parte del Cliente delle pattuizioni di cui sopra, è facoltà del Fornitore risolvere il contratto mediante invio di semplice comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, trattenendo a titolo di penale - salvi i maggiori danni - tutte le somme comunque ricevute dal Cliente.
10. Clausole Generali
Qualora qualsiasi clausola o parte di clausola delle presenti condizioni generali di contratto fosse o dovesse divenire nulla, annullabile, inefficace, tutte le altre disposizioni rimarranno valide e vincolanti. Laddove soltanto una parte di una clausola fosse o dovesse divenire nulla, annullabile, inefficace l’altra parte rimarrà valida. Le parti si obbligano ad individuare una regola integrativa e ad interpretare le presenti condizioni contrattuali in modo da raggiungere il più possibile lo scopo economico ed i risultati perseguiti dalla clausola o dalla parte di clausola in questione nel contesto delle presenti condizioni generali di contratto.
11. Legge applicabile e Foro competente
11.1 Il rapporto giuridico tra il Fornitore e la Cliente è regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11/04/1980..
11.2 Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione e/o esecuzione delle presenti condizioni generali di contratto nonché dei singoli contratti di fornitura stipulati tra le parti sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Ulm; il Fornitore potrà anche far valere le sue pretese presso il tribunale competente in base alla sede legale del Cliente.