CAPITOLATO DI GARA
CAPITOLATO DI GARA
CAPITOLATO D’APPALTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, RICOVERO, REINTRODUZIONE SUL TERRITORIO DEI CANI STERILIZZATI, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI E LO SMALTIMENTO DEI CANI DECEDUTI IN CANILE , COMPRESO IL PRELIEVO ED IL TRASPORTO DEI CANI RICOVERATI PRESSO L’ATTUALE CANILE PER IL PERIODO DI 18 MESI A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2020.
CIG N° 812410712F
ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto disciplinato dal presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di cattura, trasporto, ricovero, reintroduzione sul territorio dei cani a seguito di sterilizzazione effettuata dalla ASSL di Cagliari, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi catturati e lo smaltimento dei cani deceduti in canile , compreso il prelievo ed il trasporto dei cani ricoverati presso l’attuale canile dei cani randagi catturati nel territorio comunale a cura del competente Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari ai sensi della Legge 281 del 14 agosto 1991, della Legge Regionale 21 del 18 maggio 1994, nonché delle direttive emanate dalla Giunta regionale con deliberazione numero 17/39 del 27 aprile 2010.
L’attività oggetto dell’appalto prevede, in particolare, la gestione dei seguenti servizi:
• trasporto dei cani accalappiati nel territorio comunale di Sarroch;
• cura, custodia e mantenimento dei cani presso struttura di ricovero idonea e conforme alla normativa e munita delle necessarie autorizzazioni sanitarie di proprietà o nel possesso dell’aggiudicatario;
• tutti gli interventi e le cure sanitarie ordinarie atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli animali custoditi;
• trasporto, smaltimento e distruzione delle carcasse dei cani deceduti presso impianto autorizzato;
• prelievo e trasporto dei cani ricoverati presso l’attuale canile convenzionato sito ad Assemini (CA);
• reimissione nel territorio a seguito di sterilizzazione;
L'aggiudicatario, al fine di abbattere i costi a carico dell’Ente per la cura, custodia e mantenimento dei cani in struttura, dovrà promuovere con ogni mezzo l'adozione dei cani da parte dei privati. In particolare, si impegna a creare un album virtuale informatico, sul sito del canile e/o su eventuale social network in cui siano riportati i dati dei cani adottabili, con foto, descrizione, età, sesso, eventuale razza, dimensioni, peso, carattere, condizioni di salute e quant'altro possa essere utile al potenziale affidatario per scegliere il cane da adottare.
La cessione dovrà essere comunicata entro quindici giorni al Servizio Comunale completa dei dati anagrafici dell’adottante e delle caratteristiche dell’animale. L’adozione sarà consentita solo ai cittadini maggiorenni, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere e la tutela degli animali.
ART. 2
REQUISITI DELLA STRUTTURA
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti gestori in possesso di una struttura adibita a canile, munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla ASSL territorialmente competenti, oltre che da altri eventuali enti/istituzioni/organismi competenti.
La struttura dovrà, a pena di esclusione, essere in possesso di tutti i requisiti contenuti nel DPGR (Decreto del Presidente della Giunta Regionale) numero 1/99 (Regolamento di attuazione della Legge Quadro 281/91 e delle Leggi Regionali 21/94 e 35/96 sulla prevenzione del randagismo), in particolare agli articoli 3 e 4, ed essere ubicata ad una distanza non superiore ai 50 km dal Comune di Sarroch, così come stabilito dalla Direttiva Regionale 27.4.2010 (5.3.3. canile rifugio - “il canile rifugio dovrebbe essere ubicato ragionevolmente vicino al Comune di riferimento; può essere situato nella Provincia di appartenenza o nel territorio di un’altra Provincia a patto che si trovi, salvo reali impedimenti logistici non altrimenti superabili, nel raggio di 50 chilometri dal Comune”). Gli impedimenti logistici al rispetto della distanza indicata dovranno essere documentati e giustificati in sede di partecipazione alla gara d’appalto.
La stazione appaltante si riserva di effettuare i relativi sopralluoghi per la verifica delle dichiarazioni fornite dalla ditta aggiudicataria che avverranno anche con il supporto di un esperto del Settore Vigilanza del Comune di Sarroch, di un funzionario del Servizio Veterinario della ASSL di Cagliari, alla presenza del responsabile della struttura, riservandosi
la revoca dell’aggiudicazione laddove i requisiti rilevati non fossero rispondenti alle dichiarazioni presentate in sede di gara.
Il personale addetto alla struttura dovrà essere in regola, a pena di esclusione, con le posizioni assicurative e contrattuali vigenti e in regola con il versamento di oneri previdenziali e fiscali alla data di pubblicazione del bando di gara.
La ditta deve essere in regola alla data di pubblicazione del bando, a pena di esclusione, con gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. relativamente agli obblighi per la sicurezza sul lavoro.
In tal senso dovranno essere comunicati in sede di gara, i nominativi dei responsabili della sicurezza e del responsabile dei lavoratori.
La ditta dovrà essere in regola con tutte le autorizzazioni di legge, sia di carattere sanitario che fiscale, per quanto riguarda la custodia e il mantenimento di tutti i tipi di cani sia nella fase di osservazione sanitaria che in quella di rifugio.
ART. 3
CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI
Il servizio di cattura dei cani randagi, abbandonati o comunque vaganti sul territorio comunale sarà effettuato dalla ASSL di Cagliari. La consegna e il trasferimento dei cani presso il canile sanitario/rifugio sarà effettuato dalla ditta aggiudicataria su disposizione del Responsabile del Settore Vigilanza del Comune di Sarroch o suo delegato.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere inoltre alla reimissione nel territorio dei cani sterilizzati. La sterilizzazione sarà a carico della ASSL.
Il ritiro degli animali dal territorio comunale e il trasporto alla struttura canile sarà a carico della ditta aggiudicataria che dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni per il trasporto di animali e impiegare personale e automezzi idonei allo scopo.
ART. 4
LA STRUTTURA DI RICOVERO
L’Azienda Sanitaria Locale dove è situato il canile provvederà all’identificazione dei cani catturati mediante l’inoculazione di microchip. La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all’ufficio Polizia Locale del Comune di Sarroch i seguenti dati:
• verbale dell'esito della cattura, con data, ora e luogo della cattura;
• i dati segnaletici dell’animale (sesso, colore, taglia, condizioni di salute);
• eventuale numero di microchip (nel caso in cui il cane catturato sia già registrato all'anagrafe canina).
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tenuta di un registro di carico e scarico con tutti i dati segnaletici del cane (data e numero verbale affidamento, data e numero microchip, decesso o affidamento a terzi), nonché garantire tutte le vaccinazioni occorrenti in caso di affido.
I cani, per essere facilmente individuabili, oltre all’inoculazione del microchip, che sarà effettuato dal Servizio Veterinario della ASSL, dovranno essere dotati, a cura del titolare del rifugio, di collare o medaglietta o altro sistema analogo, riportante il numero di identificazione corrispondente a quello riportato sul registro di carico e scarico degli animali, nonché la data di ingresso in canile e l’identificativo “Comune di Sarroch”.
La ditta aggiudicataria non potrà in nessun caso accettare la diretta consegna di animali da parte di terzi ad eccezione delle Forze di Polizia intervenute in alternativa all'intervento non effettuato da componenti il Comando di Polizia Locale.
ART. 5
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto dal presente capitolato e dalle seguenti fonti normative:
Comunitarie: Regolamento 2003/998/CE
Nazionali: DPR 320/1954 (Reg.Polizia Veterinaria); DPR 31.3.1979; L.281/1991; X.000/00 (xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx); X.Xxx 000/0000 (X.X. Enti Locali); Circolare 14.05.2001
• del Ministero della Sanità; DPCM 28.02.2003; L.189/2004; Circolare 2725/PI.8.d/318 del 27.7.2006 del Ministero della Salute; DM 23.03.2007; Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6.8.2008 (identificazione e registrazione della popolazione canina); del 18.12.2008, modificata il 19.03.2009 (norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche e di bocconi avvelenati); OM 3.3.2009, e successive proroghe (tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani).
Regionali: LR n. 39 del 13.9.1993; LR n. 21 del 18.05.1994; LR n.35 del 01.08.1996;
DPRG 4.3.1999, N. 1 (Regolamento di attuazione delle Leggi 281, 21 e 35); delibera di Giunta Regionale n. 17/39 del 27.04.2010 e relativo allegato contenente “direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali da affezione”.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a:
• garantire la cura, custodia e il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli stessi, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
• alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
• assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;
• tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni liquide e solide;
• eseguire la pulizia costante anche delle aree di pertinenza;
• effettuare periodici e adeguati interventi di disinfezione, disinfestazione antiparassitaria e derattizzazione dell’intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali visite, cure, interventi chirurgici, terapie e quanto dovesse rendersi necessario per la salute degli stessi, a spese della ditta aggiudicataria;
• consentire l’accesso al canile secondo il calendario stilato di comune accordo, a cittadini, associazioni di protezione animale, stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo- cane-ambiente e garantendo una decorosa accoglienza e la sicurezza per i visitatori;
• garantire tutte le necessarie vaccinazioni e sterilizzazioni occorrenti in caso di affido e non;
• garantire la reperibilità 24 ore su 24 tutti i giorni, compresi i festivi, per il ricevimento dei cani catturati;
• la formalizzazione dell’atto di affidamento/adozione deve avvenire mediante compilazione di un documento specifico. Il responsabile del canile, o l’ incaricato trasmette entro tre giorni, l’atto di adozione al Comune e alla ASSL presso la quale è registrato il cane. Quest’ultima aggiorna la variazione anagrafica nella banca dati regionale. L’adozione non può avvenire prima che siano trascorsi 15 giorni dalla cattura del cane, ed ha natura di affidamento temporaneo fino a che non siano trascorsi i 60 giorni di tempo previsti dalla legge perché un eventuale proprietario reclami la proprietà del cane catturato. Trascorsi i 60 giorni dalla cattura senza che nessuno abbia reclamato la proprietà del cane (e senza che l’interessato abbia formalmente rinunciato
all’adozione), l’affidamento temporaneo diventa automaticamente definitivo e l’affidatario acquista la piena proprietà del cane adottato. Sono a carico del proprietario che né richiede la restituzione i costi di cattura, trasporto, custodia e mantenimento.
ART. 6 CONTROLLI
Il Settore Vigilanza del Comune di Sarroch, cui è demandato il controllo sull’esatto e corretto svolgimento del servizio, dovrà espletare le seguenti verifiche:
• controllo e verifica dei registri di entrata e uscita dei cani e corrispondenza con i verbali dell'esito di cattura;
• visite periodiche per accertare l’esistenza in vita degli animali custoditi e ispezioni per accertare le idonee condizioni igieniche di mantenimento dei cani;
• liquidazione, con cadenza mensile, delle competenze spettanti alla ditta aggiudicataria del servizio dietro presentazione di regolare fattura e di tutti i documenti e dati necessari per la liquidazione (dati relativi alla trasparenza sui flussi finanziari) e previo accertamento da parte del Comune della regolarità contributiva della ditta.
ART. 7
DECESSO DEI CANI RICOVERATI
In caso di decesso di un animale custodito in struttura, la ditta aggiudicataria provvederà a dare immediata comunicazione al Settore Vigilanza e al Servizio Veterinario competente, il quale provvederà a redigere apposito verbale prima dell’inoltro della carcassa presso un impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs 508/92 e smi. Le spese di trasporto e incenerimento restano a carico dell’Amministrazione Comunale.
ART. 8
AFFIDAMENTO IN ADOZIONE A TERZI
Nel caso di richiesta di adozione di uno o più cani da parte di privati, la ditta aggiudicataria potrà procedere direttamente, previo parere del servizio veterinario ASSL competente per territorio, dandone formale comunicazione al Comando di Polizia Locale e trasmettendo apposito documento datato e sottoscritto dall'adottante per ricevuta del cane e riportante i dati del cane (data e numero di carico nel registro, microchip, ecc.). In tal caso la ditta dovrà
provvedere, a propria cura e spese, a tutte le necessarie vaccinazioni, sterilizzazioni e non avrà nulla a pretendere dall’Ente per la riduzione degli introiti.
ART. 9
DURATA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E IMPORTO A BASE D’ASTA
Il contratto avrà durata di 18 mesi a partire dal 1 Gennaio 2020 per un importo di euro 49.180,00 iva esclusa. L’importo è da intendersi indicato ai soli fini della formulazione dell’offerta. Il contratto d’appalto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta.
Il servizio verrà affidato mediante procedura R.D.O. ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi, ai sensi degli articoli 81 e 82, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. e all’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. A tal fine, l'elenco prezzi posto a base di gara è il seguente:
• euro 3,60 oltre IVA per il costo giornaliero di cura, custodia e mantenimento di singolo cane;
Non sono soggetti a ribasso i seguenti prezzi:
• euro 30,00 oltre IVA per lo smaltimento e trasporto di singola carcassa;
• euro 50,00 oltre IVA per ogni trasporto finalizzato alla reimissione dei cani sterilizzati nel territorio che potrebbe comprendere anche più cani per singolo viaggio.
Il prezzo a base d’asta è riferito a tutti i tipi di cani, compresi i cuccioli nati da cagne gravide al momento della cattura, ed è onnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per l’espletamento del servizio di cura, custodia e mantenimento di cui al presente capitolato.
ART. 10
RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.
L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni in vigore in materia di sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e in particolare a quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/08.
L’impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti gli accorgimenti e cautele atte a garantire l’incolumità delle persone addette e di terzi.
L’impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Decreto Legislativo 626/94, così come modificato e/o integrato dal D.lgs 81/08 e s.m.i.. In considerazione che le attività relative alla presente procedura di appalto verranno svolte in locali propri o, comunque, nel pieno possesso dell’aggiudicatario per l'intero periodo considerato, con proprie attrezzature utilizzate per l’esercizio della sua attività, risultando sia i locali che le attrezzature estranee al committente, non trova applicazione quanto previsto dal- l’art.26 del D.Lgs 81/08.
ART. 11 DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dell’impegno assunto e dell’osservanza del presente capitolato, la ditta
aggiudicataria dovrà versare, all’atto della stipula del contratto d’appalto, un deposito cauzionale pari al 10% dell’importo dell’appalto nei modi previsti dalla vigente normativa (art.113 D.Lgs 163/2006). Detta cauzione potrà essere effettuata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da compagnie assicurative debitamente autorizzate e operanti nel territorio italiano. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente l’operatività incondizionata e senza riserva alcuna della garanzia entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cc e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, commi 1 e 2 del c.c.
Per quanto non espressamente citato si rimanda all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
ART. 12 RESPONSABILITA’ PER RISCHI E DANNI
La ditta aggiudicataria del servizio in argomento solleva il Comune da ogni responsabilità derivante da rischi o danni provocati nell’espletamento del servizio stesso a persone o cose, a Enti pubblici o privati.
ART. 13
FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO
Con cadenza mensile la ditta aggiudicataria emetterà fattura elettronica, riportare tutte le indicazioni di legge (in particolare, sulla tracciabilità dei flussi finanziari), articolata in tre linee di sintesi corrispondenti ai seguenti compensi, con gli importi di aggiudicazione relativi alle voci di cui al precedente articolo 9:
• costo giornaliero di cura, custodia e mantenimento di singolo cane moltiplicato per ogni animale ospitato e per i giorni di effettivo ricovero nel mese di fatturazione;
• smaltimento e trasporto delle carcasse degli animali deceduti nel mese di fatturazione;
• costo mensile dei servizi erogati gratuitamente ai privati per ogni cane dato in affidamento nell'ambito dell'incentivo alle adozioni, risultanti da apposito registro datato e sottoscritto mensilmente dall'affidatario attestante i servizi effettivamente ricevuti.
A detta fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa riportante:
• l’elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero microchip);
• la data di entrata e di uscita (per morte o affidamento in adozione);
• i relativi giorni di presenza.
Prima della liquidazione della fattura, è obbligo di legge in capo a questa stazione appaltante richiedere il DURC sul sito degli enti previdenziali e assicurativi, al fine di verificare la posizione contributiva della ditta.
ART. 14 VERIFICHE E CONTROLLI
Al Servizio Veterinario della ASSL di Cagliari è demandata l’attività di vigilanza e controllo sulla struttura convenzionata. Il Comune si riserva inoltre la più ampia e insindacabile facoltà, senza che l’aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento mediante personale proprio o incaricato, verifiche e controlli circa attrezzature, locali, regolare svolgimento del servizio, ect., al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente capitolato.
Per la funzionalità dei controlli l’aggiudicatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.
Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il responsabile della struttura.
ART. 15 INADEMPIENZE E PENALITÀ
In caso di insufficiente prestazione del servizio o di inosservanza di quanto prescritto dalla vigente legislazione, dal presente capitolato e dalla convenzione che verrà sottoscritta tra le parti successivamente all'aggiudicazione, constatata dagli organi di controllo di cui al precedente art. 14, sarà applicata una penale pecuniaria nella misura prevista dalla normativa vigente in materia. Detta penale sarà applicata sull’importo netto della fattura del mese cui si riferisce il disservizio o l’inosservanza.
ART. 16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune ha facoltà, ai sensi e per effetto delle norme del Codice Civile, di procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione prestata e facendo salvi i maggiori danni subiti in conseguenza della mancata esecuzione del contratto, qualora le violazioni non vengano eliminate in seguito a formale diffida e comunque vengano ripetute più di tre volte l’anno.