COMUNE DI ACQUI TERME
COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia Alessandria
Capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento .Periodo dal 01/02/2015 al 31/01/2017.
NORMECHEREGOLANOLAGESTIONEEL’AFFIDAMENTODELSERVIZIO
La gestione del presente servizio è regolata dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari per quanto applicabili, nonché dalle sotto indicate deliberazioni comunali:
a) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada”;
b) Legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m.i. “Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
c) d.lgs.18agosto2000,n.267e s.m.i “Testo unico sull'ordinamento degliEntiLocali”;
e) d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
f) D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
g) X.X. 00 maggio 1924, n. 827 e s.m.i. “ Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
Art. 1 - Oggetto della concessione del servizio
Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione, in concessione a terzi, ex art. 30 D.lgs n.163/2006 e smi., delle aree di sosta a pagamento esistenti, senza onere di custodia dei veicoli, e della pesa pubblica nella Città del Comune di Acqui Terme meglio individuati al successivo art.2.
Si intendono compresi nella concessione l’insieme delle seguenti prestazioni:
a. la fornitura, la posa in opera e la manutenzione dei parcometri come descritti agli artt. 3 e 8 del presente capitolato, nonché la fornitura del software di controllo e gestione dei parcometri.
b. La fornitura, la posa in opera e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale presente all’interno dell’area dei parcheggi a pagamento;
c. la fornitura, la posa in opera e la manutenzione di un cambia moneta a servizio della pesa pubblica in P.zza Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx e la fornitura, la posa in opera e la manutenzione di altri n.2 cambia monete da collocarsi su indicazione dell'Amministrazione in città;
d. l'attività di controllo effettuata tramite Ausiliari del traffico opportunamente formati ed abilitati allo svolgimento del servizio conformemente alla normativa vigente in materia;
e. l'attività di prelievo, conteggio ed il versamento dei relativi incassi introitati a nome e per conto del Comune di Acqui Terme presso la Tesoreria, unitamente a tutte le operazioni contabili e fiscali connesse. Come previsto nel successivo articolo 5 il comune corrisponderà l'aggio spettante al concessionario entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura corrispondente.
Il servizio oggetto dell’affidamento è da considerarsi, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere abbandonato o sospeso senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale.
Categoria del servizio: n.27 dell’Allegato II B del D.Lgs. n.163/2006. In particolare: gestione parcheggi pubblici a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico. CPV (vocabolario comune per gli appalti): 98351000-8.
La ditta aggiudicataria è esonerata dal pagamento della tassa/canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche sugli stalli, TARI e COSAP in quanto agisce quale mera sostituta del Comune concedente (Cassazione sez. trib. , sentenza 19843 del 15/09/2009).
Art. 2 - Individuazione delle aree.
Le aree interessate al servizio oggetto del presente capitolato, localizzate nelle principali vie cittadine del Comune di Acqui Terme, sono attualmente costituite da n. 443 stalli complessivi a pagamento. Precisamente:
Parcheggio Malacarne (area coperta) | 75 |
Parcheggio Malacarne posti moto | 10 |
Piazza Filippetti (piano a raso) | 60 |
Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx | 00 |
Xxxxx Xxxxx | 00 |
Xxx XX Xxxxxxxxx | 00 |
Xxx Xxxx Xxxxxxxxxx | 00 |
Xxxxxx Xxxxxxxxx | 00 |
Xxxxxx Xxxx Xxx Xxxxxx | 00 |
Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx | 00 |
Xxxxxx Xxx Xxxxx | 00 |
Xxxxx Xxxxx | 00 |
P.zza Addolorata | 8 |
Ai fini della corretta individuazione del servizio, in particolare per l’onere relativo alla segnaletica orizzontale e verticale si precisa che sussistono complessivi n.18 posti riservati ai portatori di handicap e n.14 carico-scarico.
Il numero delle aree oggetto di concessione, potrà variare con il mutare nel tempo dell’assetto organizzativo dei parcheggi. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di ampliare le aree ove è istituita la sosta a pagamento mediante aggiunta di nuovi stalli, nei modi e nelle forme previste dal Codice della Strada, in base a piani del traffico o simili. L’Amministrazione comunale si riserva, inoltre come meglio esplicitato nei successivi articolati, la facoltà di sospendere o modificare la sosta a pagamento nelle aree date in concessione nei casi in cui ciò si renda necessario in base a modifiche di ordine viario, esecuzione di lavori pubblici o altri motivi di interesse generale.
Art. 3 - Individuazione delle funzioni, compiti e responsabilità a carico del concessionario.
L’operatore economico aggiudicatario del servizio, di seguito chiamato Concessionario, si impegna, realizzando a propria cura e spese nelle zone interessate, senza alcun onere di qualsiasi tipo per l’Amministrazione comunale a sopportare i seguenti oneri:
a) la fornitura, l' installazione ed avviamento , in comodato d’uso gratuito di tutti i parcometri necessari per la gestione dei parcheggi a pagamento, presenti e futuri e comunque inizialmente in un numero non inferiore a n. 14 parcometri, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.8; gli interventi necessari all’installazione
delle apparecchiature quali opere edili o ancoraggi al suolo dei basamenti saranno a completo carico del gestore; Le apparecchiature dovranno essere poste in opera tassativamente entro il tempo massimo di 5 giorni dalla stipulazione del contratto, garantendo, comunque e in ogni caso l’operatività senza soluzione di continuità del servizio, in sinergia con il Comando di Polizia Locale. L’installazione dovrà avvenire senza la necessità di eseguire opere murarie di particolare impatto architettonico e ambientale.
b) provvedere al corretto funzionamento della sbarra del parcheggio coperto di Malacarne, riservato alle soste con abbonamenti, assumendosi gli oneri per tutte le riparazioni e rimesse in pristino e la fornitura/posa di nr.2 telecamere come meglio specificato al successivo art.8.3. Sarà quindi cura della concessionaria provvedere a proprie spese alla sostituzione e della citata sbarra ivi compreso l’impianto di funzionamento, e delle menzionate telecamere, in caso di rottura, usura, atti vandalici e in ogni altro caso se ne rilevasse la necessità su indicazione del Comando di Polizia Locale;
c) la fornitura, la posa e la manutenzione di un dispositivo cambia monete da collocare presso la pesa pubblica comunale in P.zza xxxxxxxxxx Xxxxxxxx e di altri n.2 dispositivi cambiamonete da collocarsi in città su ordine dell’Amministrazione Comunale;
d) la fornitura di un sistema di centralizzazione consultabile mediante applicazione WEB-SERVER da qualsiasi postazione, in maniera che l’Amministrazione Comunale possa conoscere ed avere accesso ai dati contabili, statistici e manutentivi dei parcometri offerti ed in particolare lo stato e la qualità del servizio reso;
e) la delimitazione di ogni stallo destinato a parcheggio a pagamento con l'opportuna segnaletica orizzontale realizzata a perfetta regola d’arte, secondo le modalità previste dal Codice della Strada, rispettando la disposizione dei posti auto compresi gli stalli per disabili e sotto la diretta sorveglianza del Comando di Polizia Locale;
f) il totale rifacimento, ad avvio del servizio,della segnaletica orizzontale e nel caso, se ne renda necessario, il ripristino della medesima, ogni qual volta lo richieda il Comando di Polizia Locale e sotto il diretto controllo di quest’ultimo;
g) a garantire il corretto godimento del servizio offerto per tutta la durata della concessione, anche in caso di guasti alle apparecchiatura automatiche, avvalendosi di personale qualificato ed in numero idoneo a far fronte a tutte le esigenze;
h) la fornitura, installazione, manutenzione e all’occorrenza, sostituzione della segnaletica verticale, prevista dal Codice della Strada munita dei certificati di conformità, nonché la fornitura, installazione e manutenzione degli appositi pannelli di indicazione necessari per una trasparente comunicazione all’utente con adeguata informazione sulle modalità di pagamento, sugli orari di funzionamento del servizio, sui tipi di valuta accettata;
i) l'effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri installati e relative attrezzature, impianti (segnaletica, alimentazione ecc.) e altri dispositivi oggetto della gestione, anche per atti di vandalismo, furto, ecc., compresa la sostituzione degli interi apparecchi, la fornitura in opera di pezzi di ricambio e materiale di consumo e, comunque, quanto altro occorra per assicurare il corretto funzionamento dei parcometri;
j) l'apposizione ,entro ½ ora dalla segnalazione, di appositi avvisi nell’eventualità di non funzionamento o disattivazione degli impianti;
k) la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per il normale funzionamento di tutte le attrezzature;
l) la sostituzione del materiale di consumo prima dell’esaurimento in modo da mantenere la continuità di funzionamento;
m) l' effettuazione delle revisioni periodiche annuali dei parcometri;
n) provvedere allo scassettamento dei parcometri, al conteggio e relativo
versamento della somma prelevata dallo stesso parcometro su apposito conto corrente dedicato del Comune, presso la tesoreria comunale, con la causale: “incassi derivanti dalla gestione degli stalli presso (indicare la strada)”.
o) l'erogazione di un servizio di assistenza (tecnica – operativa riguardante qualsiasi tipologia di intervento inerente al corretto funzionamento dei parcometri e della sbarra) h 24, garantendo gli interventi entro 30 minuti dalla segnalazione dell’anomalia da chiunque e in qualunque forma venga rivolta. Resta inteso che il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di intervento offerti comporterà l’applicazione della penale di cui all’art. 17 del presente capitolato.
p) l'effettuazione del controllo della sosta garantendo un servizio dal lunedì al sabato per 4 ore al giorno, nelle fasce orarie decise dal Comando di Polizia Locale al di fuori di ogni altra operazione attinente alla gestione dei parcometri;
q) provvedere al pagamento di tutti gli oneri di qualsiasi natura derivanti dall’impiego di personale per le incombenze sopra descritte, quali salari, stipendi, oneri assicurativi e contributivi ed ivi incluso idoneo abbigliamento identificativo;
r) l'obbligo del personale addetto di consegnare al Comando P.L. o ad altro ufficio Comunale, ad ogni prelievo, copia dei rendiconti relativi agli importi prelevati sia dai parcometri che dell’impianto di Malacarne e dalla pesa pubblica;
s) in virtù del precedente punto n), alla ditta aggiudicataria verrà corrisposta dal Comune, la quota percentuale offerta in sede di gara entro i termini di cui all’art. 5 del presente capitolato; il Comune potrà in qualsiasi momento chiedere al gestore copia delle registrazioni di una, di più o di tutte le apparecchiature installate e potrà effettuare un dettagliato controllo sugli incassi, nonché verificare, sul sistema di centralizzazione parcometri e sistema di parcheggio, i dati contabili di ogni singola apparecchiatura;
t) il concessionario del servizio è tenuto ad assumere totalmente a proprio carico tutte le spese di ammortamento parcometri, del sistema di parcheggio e di centralizzazione parcometri e di gestione completa del servizi;
u) il concessionario dovrà garantire, a titolo gratuito, la dotazione d’idonei parcometri da utilizzare in occasioni di eventi e manifestazioni che presuppongano l’attivazione di parcheggi a pagamento a supporto delle iniziative organizzate dal Comune o con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
v) tutte le attività di cui sopra saranno svolte dalla concessionaria con la propria organizzazione aziendale e con proprio personale;
w) a non cedere, neppure in parte, la concessione prevista dal presente capitolato;
x) a garantire la continuità del servizio, alle medesime condizioni del contratto in essere, fino all’eventuale subentro del nuovo gestore qualora l’Amministrazione comunale optasse per tale soluzione.
Resta inteso che qualora si rendessero necessarie durante la vigenza contrattuale aggiornamenti di migliorie funzionali e di adeguamenti a nuove disposizioni di legge, sia per quanto concerne le attrezzature operanti, sia per quanto concerne i software gli adeguamenti saranno a totale carico del Concessionario.
Art. 4 – Durata del servizio e valore contrattuale della concessione
La durata dell’ appalto è fissata per il periodo di mesi ventiquattro decorrenti dalla data di stipula del contratto .
L’amministrazione si riserva la facoltà di dare corso all’opzione di rinnovo dell’affidamento unicamente ex art.57 D.lgs n.163/2006 e smi per ulteriori mesi sei sulla base di una valutazione discrezionale in considerazione dell’interesse pubblico alla eventuale prosecuzione del rapporto.
La data prevista per l'inizio del servizio è stabilita in giorni 10 (dieci) decorrenti DAL VERBALE di consegna dei parcheggi,meglio individuato al successivo art.10 e previa sottoscrizione del contratto; entro tale data la concessionaria dovrà provvedere allo svolgimento delle operazioni e all'installazione dei sistemi idonei al pieno svolgersi degli
stessi, garantendo, comunque, il servizio senza soluzione di continuità.
L'Amministrazione comunale alla scadenza della concessione è autorizzata a re immettersi nel possesso delle aree, senza necessità di consenso del concessionario ne di qualsiasi formalità a ciò preordinata.
Valore stimato della concessione
L’importo complessivo presunto del contratto, ex art.29 D.lgs n.163/2006 ha carattere indicativo per i Sigg.Concorernti ed è stato calcolato sull’ importo totale MEDIO lordo degli incassi di 35 mesi (2012/2013/2014) quindi per un valore complessivo annuo di Euro 464.000,00 e biennale di Euro di 928.000,00.
Ad ogni buon conto si precisa che in base agli incassi delle annualità 2012/203 i proventi derivanti dal gestione in questione è risultata per:
l’Anno 2012 essere di Euro 461.016,69. Aggio di competenza del Comune Euro 376.189,62. l’Anno 2013 essere di Euro 490.956,35. Aggio di competenza del Comune Euro 400.620,38 mentre per:
l’Anno 2014 (fino a Novembre) Euro 440.000,00 Aggio di competenza Comune Euro 359.040,00
Art. 5 – Canone concessorio a favore del Comune concedente.
Il canone annuo di concessione, a favore dell'Amministrazione concedente, è determinato a carico del concessionario, nella misura percentuale offerta al rialzo in sede di gara, da applicarsi agli incassi derivanti dai proventi dei parcometri, dal sistema di abbonamenti per il parcheggio Malacarne e dai proventi della pesa pubblica.
Pertanto il valore minimo a base di gara risulta essere, secondo il calcolo medio indicato nel precedente art.4, nel 75% dell’incasso annuo a favore dell'Amministrazione concedente, in via del tutto presuntiva, di Euro 348.000,00 così ottenuto:
Incasso medio annuo Euro 464.000,00 X 75% = Euro 348.000,00.
Al Comune di Acqui Terme, indipendentemente dall’andamento della gestione parcheggi e della pesa deve essere versato dal concessionario un aggio minimo garantito di Euro 320.000,00/anno.
Non saranno pertanto prese in considerazione offerte alla pari od in diminuzione.
Gli incassi derivanti dall'applicazione delle contravvenzioni non sono computate negli introiti di cui sopra poiché verranno incassate integralmente dal Comune.
I proventi che il Comune riceverà come corrispettivo dovuto a fronte delle riscossioni del concessionario costituiranno un canone per la sosta e pertanto non dovranno essere assoggettati ad IVA ai sensi della risoluzione n° 210/E del 14 dicembre 2001 e delle successive risoluzioni n° 173/E e 174/E del 06 giugno 2002, nonché n.36/E 12/03/04 dell’Agenzia delle Entrate.
Il versamento degli incassi prelevati dai parcometri dovrà essere effettuato quindicinalmente su apposito conto corrente dedicato del Comune, presso la tesoreria comunale (come da precedente art.3 punto n. e punto s). a partire dalla data di attivazione del servizio: entro tale data dovranno essere altresì consegnati i tabulati con le risultanze dei introiti stessi .
Contestualmente la concessionaria provvederà all’emissione della relativa fattura: il Comune liquiderà e pagherà alla ditta aggiudicataria i corrispettivi dovuti.
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della regolare esecuzione del servizio. Eventuali contestazioni interrompono detti termini: in caso di errori o inesattezze contenuti nelle fatture, oppure per irregolarità DURC, si intende che il termine di pagamento decorrerà dalla data di ricevimento della nuova fattura corretta.
L’appaltatore risponde delle somme spettanti anche in caso di furto subito o di smarrimento del denaro prelevato dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta.
Le fatture dovranno essere compilate secondo le normative vigenti ed essere intestate ed inviate a : Comune di ACQUI TERME UFFICIO PROTOCOLLO XXXXXX XXXX 00 00000 XXXXX XXXXX (XX) P.I E CF:00430560060.
Per nessun motivo l’aggiudicatario del servizio potrà sospendere o ritardare il versamento delle somme prelevate dai parcometri: per il ritardato versamento delle somme dovute si applica l’interesse legale corrente.
Qualora il ritardo si protragga per più di quindici giorni, per cause imputabili al Concessionario, ovvero questi non osservi per negligenza abituale i patti contrattuali, il Comune potrà diffidare il Concessionario stesso a provvedere al pagamento ovvero alla regolarizzazione del servizio assegnandogli all’uopo un termine perentorio.
Scaduto questo termine senza che il Concessionario abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto come da successivo art.18.
Art. 6 – Tariffe
La sosta è soggetta all’applicazione delle seguenti tariffe:
a. la tariffa oraria per sosta a raso è di 1,00 euro/ora, 0,50 la prima mezz’ora;
b. La tariffa mensile (abbonamento) del parcheggio coperto di Malacarne è di € 50,00;
c. In occasioni di convegni organizzati dagli alberghi del centro città la tariffa forfetaria- massima- da applicare per ogni stallo è di € 11,50.
Le predette tariffe orarie verranno riscosse nelle aree attraverso parcometri, conformi alle direttive e alle norme vigenti, che rilascino apposita ricevuta da esporre in modo visibile sul cruscotto del veicolo, unitamente alla costante presenza degli ausiliari del traffico. Potranno essere utilizzati altresì strumenti di pagamento, aggiuntivi rispetto al sistema dei parcometri, che comportino il calcolo della tariffa senza alcuna forma di arrotondamento.
La Giunta comunale ha la facoltà di modificare le predette tariffe esclusivamente in aumento. Le tariffe così determinate avranno validità sino a tutto il periodo di durata della presente concessione, salvo diversa determinazione da parte dei competenti organi comunali.
ART.7 Esenzioni ed agevolazioni
Le agevolazioni/esenzioni sotto indicate saranno valide solamente se suffragate da apposito contrassegno rilasciato dai competenti uffici comunali.
E’ consentita la sosta gratuita alle seguenti categorie:
• I veicoli al servizio delle persone invalide provvisti dello speciale contrassegno di cui all’art. 381 DPR n. 495/92 come da Ordinanza dirigenziale nr..30 del 2/03/2011;
• Veicoli a propulsione elettrica come da Ordinanza dirigenziale n.256 del 26/9/2014
• Categorie di veicoli e persone esercenti specifiche professionalità di pubblico interesse con regolare permesso autorizzativo come da Ordinanza dirigenziale nr.60 del 16/02/2006.
Art.8 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE.
8.1 PARCOMETRI – REQUISITI TECNICI MINIMI -
I parcometri il cui numero totale attualmente è pari a quattordici dovranno essere conformi alle normative vigenti in sede europea e nazionale, con relativa omologazione del Ministero delle Infrastrutture, così come richiesto dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione.
I parcometri dovranno rispondere alla normativa CE UNI EN 12414 relativamente alla compatibilità elettromagnetica, alla resistenza alle temperature esterne (- 10 + 55 °C) ed agli agenti atmosferici (IP54 e IP33), essere conformi alle norme CEI ed essere prodotti da
aziende certificate secondo le norme europee (lSO 9001-2000).
I parcometri, dovranno essere nuovi ed essere in possesso delle sotto elencate caratteristiche tecniche al fine di garantire una corretta gestione degli incassi e la massima trasparenza sui documenti contabili:
a) struttura in acciaio rinforzato con serrature e chiavi di sicurezza costituito da due parti: il vano manutenzione ed il vano cassaforte;
b) struttura interamente verniciabile secondo il colore RAL desiderato dalla Amministrazione Comunale;
c) pagamento a mezzo di monete (di diverso taglio con accettazione dei conii da 0,10 a 2 € inseribili tutti in un’unica fessura) e di tessere prepagate tipo contact-less;
d) display a 4 righe per 20 caratteri cadauna con la possibilità eventuale di inserire messaggi a piacere da parte dell'Amministrazione Comunale con indicazioni multilingue sul visore;
e) alimentazione mediante batteria o a pannello solare integrato e protetto nella struttura stessa del parcometro. Non saranno prese in considerazione offerte che riportino parcometri ad alimentazione alla rete elettrica pubblica 220-230V);
f) adeguata memoria per tariffe multiple, orari differenziati, calendari perpetui, informazioni, etc.;
g) emissione di ticket in carta con indicazione dell'orario di fine sosta e relativo importo pagato;
h) manutenzione facilitata dalla presenza dei sottosistemi ancorati interiormente alla portella facilmente asportabile dall’operatore una volta aperto;
i) accessibilità facilitata ai singoli componenti anche se non venisse asportata la portella del vano superiore;
j) possibilità di avere una capacità di autonomia erogazione biglietti superiore a 4000 pezzi;
k) remotizzazione e centralizzazione parcometri in maniera tale da avere sotto controllo totale l’attività ed il funzionamento di ogni singolo parcometro, in modalità On-Line mediante modem GPRS;
l) software di centralizzazione consultabile mediante applicazione WEB-SERVER consistente in un servizio, garantito da un provider, come applicazione online su internet;
m) interfaccia utente totalmente basata su piattaforma web secondo gli standard e le direttive stabilite dal “World Wide Web Consurtium (W3C)”;
n) protezione del sistema garantita da un sistema criptato di trasferimento dati, da un log-in personalizzato e da un sistema sicuro di back-up;
o) parcometri in grado di inviare messaggi di avviso che vengono memorizzati ed automaticamente trasmessi agli ausiliari del traffico/operatori Polizia Locale via e- mail o tramite messaggio SMS;
p) sistema di auto diagnosi in modo da comunicare tramite l’accensione di led colorati in modo differente eventuali anomalie della macchina;
q) cassetta raccolta monete estraibile per facilitare le operazioni di svuotamento;
r) cassetta di raccolta monete dotata di propria serratura apribile dall’operatore solo se dotato di chiave;
s) portella di protezione vano cassetta di raccolta pari a 7 mm con sistema di chiusura a ragnatela con 6 perni entranti nella struttura;
t) presenza di una tastiera esterna, in corrispondenza del lettore di tessere, dotata di tastiera a scalare per la selezione dell’importo scelto dall'utente e scaricabile dalla tessera stessa.
8.2 CENTRALE DI CONTROLLO – REQUISITI TECNICI MINIMI -
La centralizzazione dei terminali avverrà per mezzo di sistema GPRS, integrati e non dovrà prevedere l'aggiunta di scavi o cablaggi su strada, dedicati.
La trasmissione dei dati dovrà avvenire con un sistema modem. Quindi, l’impianto fornito
dal concessionario, deve essere tale da poter fornire con un sistema modem tutti i dati necessari. Dovrà pertanto esistere un collegamento diretto dal parcometro al modem della centrale installata e configurata presso la sede della Polizia Locale in modo che la stessa Amministrazione ottenga direttamente tutti i dati contabili, statistici e relativi allo stato tecnico dei parcometri.
8.3 SISTEMA DI PARCHEGGIO MALACARNE – REQUISITI MINIMI -
Il parcheggio del Malacarne, ove sono inseriti circa 75 stalli di sosta,oltre a n.10 posti moto è atto a gestire una clientela in abbonamento.
Dovrà essere fornito un impianto consono alla normativa relativa alla compatibilità elettromagnetica, ed essere prodotto da aziende certificate secondo le norme europee (lSO 9001-2000). Inoltre dovrà essere in grado, attraverso un sistema modem incluso nella fornitura, di remotizzare a distanza i controlli e di aprire la barriera in caso di difficoltà. I suddetti controlli e gli interventi necessari saranno a totale carico del concessionario con reperibilità H.24.
Inoltre dovranno essere fornite ed installate n.2 telecamere IP ed n.1 antenna compatibili con l’attuale sistema di video sorveglianza cittadino, relativo impianto elettrico, n.1 switch con quattro porte POE che supporti VLAN.
Resta a carico della ditta sia la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto fornito sia la pulizia dell’area Malacarne almeno una volta all’anno.
Gli abbonamenti di tipo mensile potranno essere richiesti alla Società di Gestione dei parcheggi, mentre la fatturazione verrà effettuata dal Comune.
La Concessionaria rilascerà inizialmente una tessera valida per un mese, che potrà essere rinnovata dopo che l’utente avrà pagato al Comune la corrispondente tariffa. Il Comune invierà per email, all’indirizzo di posta designato della Concessionaria, l’autorizzazione al rinnovo; la concessionaria rinnoverà l’abbonamento nell’arco di un’ora.
Art. 9- Funzioni, compiti e responsabilità del Comune
Con la consegna del servizio il Comune di Acqui Terme autorizza il concessionario a gestire sulle aree come sopra indicate il servizio di parcheggio a pagamento.
All' Amministrazione Comunale competerà l'onere di individuare, con propri atti, nuove aree e posti auto da adibire a parcheggio pubblico a pagamento e rilascerà tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie alla concessionaria per assumere a pieno titolo la gestione del servizio oggetto del presente capitolato. In particolare, il Comune s'impegna a rilasciare alla concessionaria, entro 3 giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione, gli eventuali nulla osta e/o le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'opera per l'installazione dei parcometri.
Il Comune di Acqui Terme è l’unico beneficiario dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate a seguito degli accertamenti effettuati dal Comando di Polizia Locale.
E' facoltà dell'Amministrazione concedente effettuare attività periodica di controllo e di verifica del regolare espletamento del servizio. Tale controllo viene assunto dal Corpo di Polizia Locale.
Faranno carico all'Amministrazione Comunale le spese di pulizia delle aree di sosta. Nessun altro onere farà capo al Comune, ad eccezione dello sgombero neve o dello sgombero di eventuali cantieri nelle aree destinate a parcheggio a pagamento. Tutte le altre spese inerenti alla gestione del servizio saranno a carico del concessionario.
Art.10 – Avvio del servizio.
Il responsabile del procedimento provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione per l'installazione e posa in opera dei parcometri, in contraddittorio con il concessionario, secondo le disposizioni dell’art. 304 del D.P.R. n. 207/2010.
Qualora il concessionario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, lo stesso è tenuto a formulare esplicita contestazione sul suddetto verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
Con la sottoscrizione del verbale si certifica l’avvenuta completa installazione ed il regolare funzionamento del sistema tecnologico oggetto del presente capitolato d’oneri, con l’ indicazione della data effettiva di avvio del servizio (entro quanto previsto dall’art.4 precedente.
Art. 11 - Variazioni delle aree, delle tariffe e degli orari.
Ribadendo che l’Amministrazione Comunale mantiene la completa disponibilità di tutte le aree pubbliche, compresi gli stalli di sosta, II Comune si riserva il diritto di modificare eccezionalmente e temporaneamente per periodi dell'anno, complessivamente non superiori a 20 (venti) giorni, le tariffe nonché i tempi di sosta e la superficie delle aree destinate a parcheggio a pagamento, senza dover apportare alcuna modifica delle condizioni contrattuali e senza dover riconoscere alcun maggiore importo o altro alla concessionaria.
Dovrà pertanto essere garantito senza alcun onere per l'Amministrazione concedente, il regolare svolgimento delle manifestazioni e/o iniziative a vario titolo autorizzate dall’Amministrazione Comunale oltre, l’occupazione e manomissione del suolo pubblico, compresi gli stalli di sosta, per interventi alle reti interessate dei servizi e per ogni altra attività manutentiva dell’Amministrazione senza che il concessionario possa pretendere o richiedere indennizzi di sorta.
Nulla sarà dovuto, inoltre, dall’Amministrazione per i mancati introiti derivanti dallo svolgimento dei mercati, fiere e dei mercatini.
Sarà permesso alla ditta aggiudicataria applicare tariffe forfetarie ai gestori degli alberghi della zona centrale per garantire all’esercizio posti riservati per convegni o manifestazioni, previa autorizzazione dell’Amministrazione che deciderà tenendo conto delle esigenze generali di posteggio della collettività.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di variare le aree oggetto della concessione in aumento, nel periodo di durata della stessa. La percentuale dovuta al Comune dei proventi derivanti dall’incremento delle nuove aree di sosta a pagamento, non oggetto del presente capitolato, sarà la stessa determinata dalla presente gara. In caso di soppressione totale o parziale delle aree, per motivate esigenze del Comune, le percentuali stabilite dall’esito della gara resteranno invariate.
L’onere finanziario derivante dall'eventuale necessità di aggiungere, rimuovere o spostare i parcometri, con il relativo ripristino dello stato dei luoghi a causa del cambiamento delle aree di ubicazione dei posti auto deliberato dalla Giunta Comunale, è a totale carico della ditta concessionaria.
Art. 12 - Variazioni del servizio
In caso di istituzione di nuove aree destinate alla sosta dei veicoli, come già esplicitato nel precedente art.2 comma 2, l’Amministrazione comunale si impegna ad affidare la gestione delle medesime al soggetto aggiudicatario del presente affidamento, alle medesime condizioni contrattuali e con scadenza coincidente, fatta eccezione per la nuova area parcheggio ex cinema Garibaldi che il Comune acquisirà in base alla convenzione urbanistica nr.7519 del 07/04/2005 per la quale potrà optare per una diversa gestione.
E’ esclusa, da questa la gara, la gestione dell’area camper in zona bagni ex tiro a volo che sarà oggetto di un affidamento separato. Nel caso l’Amministrazione decidesse, successivamente, o contestualmente all’aggiudicazione del presente servizio, ma a tempo determinato, di affidare anche l’area camper al soggetto aggiudicatario del presente servizio, lo farà alle medesime condizioni contrattuali. In tale contesto dovrà essere fornito e collocato l’apposito parcometro.
Art. 13 - Personale del Concessionario e nomina del Responsabile del servizio per il concessionario.
L’Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra la ditta concessionaria ed il suo personale. E’ fatto, comunque, obbligo alla concessionaria di trasmettere entro 30 (trenta) giorni dall’assunzione del personale tutta la documentazione afferente la regolarità delle posizioni lavorative dei dipendenti.
Il concessionario ha l’obbligo di osservare, per quanto riguarda il personale impiegato nel servizio, tutte le norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi e di sicurezza sul luogo di lavoro.
Il Comando di Polizia Locale svolgerà una funzione di controllo sulla condotta e sugli obblighi di correttezza verso gli utenti da parte degli ausiliari del traffico, con potere di segnalare ogni eventuale carenza alla direzione della concessionaria per gli adempimenti di competenza conseguenti.
La concessionaria si obbliga a richiamare e nei casi più gravi a sostituire gli ausiliari che abbiano manifestato un comportamento non consono ad un corretto svolgimento del servizio.
La concessionaria avrà l’obbligo di nominare un Responsabile del Servizio quale unico interlocutore con l’Amministrazione Comunale in riferimento alla gestione del servizio sul territorio.
Si richiama, infine, la legge n. 127/97 istitutiva della figura professionale dell’ausiliare del traffico, la circolare n. 300/A/26467/110/26 del 25/09/1997 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – che precisa i suoi limiti e funzioni, nonché l’art. 68 della L. n. 488 del 23/12/1999 che conferisce allo stesso ulteriori mansioni.
Al momento sono presenti inquadrati Contratto Ausiliari, Commercio e Servizi nr.1 Addetto 7 livello e nr.1 Addetto 5 livello.
Art. 14 - Disciplina dei subappalti
Non è ammesso il subappalto del servizio (ad eccezione della segnaletica stradale che rappresenta una percentuale inferiore al 30% dell’intero servizio).In sede di offerta ex art.118 del D.lgs n.163/2006 e smi il concorrente dovrà esplicitare la volontà di subappalto.
Art. 15 – Cauzione definitiva
A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte , nonché per l’applicazione di eventuali penali, salvo il risarcimento del maggior danno, la concessionaria deve costituire una cauzione definitiva pari al minimo garantito moltiplicato per gli anni di durata della concessione.
In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, il Comune può procedere, trascorsi 15 giorni dalla notifica della contestazione formale, all’escussione della cauzione con le modalità di legge.
Il Comune è autorizzato a rivalersi sulla cauzione anche nel caso della mancata restituzione delle banche dati su supporto magnetico e cartaceo;
Il deposito potrà essere costituito mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di compagnie assicurative autorizzate.
Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto. Tale deposito dovrà restare vincolato per la durata del contratto.
Il deposito cauzionale dovrà essere costituito esclusivamente con le modalità di cui all’art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.
La garanzia deve espressamente prevedere le seguenti condizioni a pena di decadenza dell’affidamento:
1) rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
2) rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.;
3) impegno da parte del fideiussore a versare l’importo della cauzione a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale, entro 15 (quindici) giorni, senza alcuna riserva.
La concessionaria, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuta al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione Comunale per l’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa. In caso di mancato reintegro, previa costituzione in mora, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto.
Alla scadenza della concessione la cauzione verrà svincolata dal Comune nei modi di legge e comunque entro 180 giorni dalla scadenza del contratto, dopo che il Comune avrà accertato che il Concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi e che le rendicontazioni presentate nel corso della concessione siano regolari.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione.
ART.16 - Assicurazioni obbligatorie
L’Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa derivare dall’esecuzione del servizio de quo. Ogni responsabilità, infatti, è a totale ed esclusivo carico della ditta concessionaria. In particolare, l’Amministrazione resta esente da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dipendente della ditta concessionaria, agli utenti del servizio e in generale a terzi.
La concessionaria si impegna a garantire che i servizi siano espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all’ambiente, a cose o a terzi. Ogni eventuale richiesta di risarcimento di terzi per danneggiamenti alle proprie autovetture in sosta sarà gestita e, in ogni caso, a carico della ditta concessionaria, sollevando l’Amministrazione da ogni e qualsiasi onere e responsabilità.
La concessionaria dovrà stipulare:
a) apposita polizza di assicurazione comprendente la garanzia di responsabilità civile a favore di terzi e del Comune di ACQUI TERME di durata pari a quella della concessione con massimale pari ad almeno €. 1.500.000,00.
b) una polizza assicurativa contro il furto degli introiti, con un massimale pari ad almeno
€.500.000,00.
La stipula delle polizze assicurative, comunque, non libera la concessionaria dalle responsabilità, avendo mero scopo di ulteriore garanzia.
Art. 17 - Penalità
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli precedenti e gli eventuali maggiori danni cagionati, l'Amministrazione Comunale, per ogni inadempimento e/o violazione da parte della concessionaria, può comminare alla medesima una sanzione , CHE A SECONDA CASI varierà da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) al giorno in caso di (elenco indicativo e non esaustivo) :
1. mancato rispetto della tempistica di intervento (ripristino o sostituzione) in caso di guasti dei parcometri, del sistema parcheggio Via Malcarne, dei sistemi informatici oppure mancato rispetto della tempistica per la segnaletica come meglio esplicitati nei precedenti articoli di capitolato;
2. mancato versamento dei proventi come da artt. 3 e 5.del presente capitolato.
3. inosservanza delle norme relative al controllo da parte degli ausiliari del traffico.
Le eventuali suddette inadempienze saranno contestate alla concessionaria dal Dirigente Comando polizia Urbana in forma scritta mediante lettera raccomandata A.R. o tramite
PEC (Posta Elettronica Certificata).
Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione la Concessionaria dovrà far pervenire al Dirigente scritti difensivi atti a dimostrare l’insussistenza della violazione ovvero la non riconducibilità del fatto a proprie responsabilità.
In assenza di scritti difensivi, ovvero qualora questi non vengano accolti perché ritenuti insufficienti e/o carenti sia in fatto che in diritto, il Dirigente competente applicherà la penale prevista dal presente articolo, indicando un termine massimo di quindici giorni per il pagamento della stessa. Il provvedimento di irrogazione della penale è inviato alla concessionaria mediante raccomandata A.R..o tramite PEC. Scaduto il termine senza che la concessionaria abbia proceduto al pagamento, il Dirigente escuterà quota parte dalla cauzione definitiva e/o della polizza fideiussoria.
Art. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Risoluzione del contratto per inadempimento
Il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto, con gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del C.C., qualora il concessionario incorra nei seguenti fatti e comportamenti:
1.applicazione di tariffe difformi da quelle previste ovvero accertamenti effettuati in orari diversi da quelli stabiliti;
2.sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo; 3.violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente capitolato; 4.violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e della segnaletica utilizzata per il servizio, quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
5.mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall’Amministrazione Comunale; 6.abituale deficienza o negligenza nell’espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
7.cessione o sub-affidamento non autorizzato, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel bando o nel capitolato;
8. infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate,
9. nel caso in cui la mora del debitore concessionario si protragga per 60 giorni o nel caso in cui vengano accertati da parte dei competenti uffici del Settore Ragioneria 3 ritardi, anche non consecutivi, nei versamenti ai sensi degli artt. 3 e 5 del capitolato.
10. impiego di personale in numero inferiore rispetto alle previsioni del presente capitolato., oppure assenza ingiustificata, per più di 14 giorni consecutivi, dell'ausiliario del traffico,
11. mancata presentazione di ogni eventuale documentazione richiesta dall’Amministrazione Comunale, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida da parte del competente Ufficio Comunale;
12. nel caso in cui sia stata escussa la cauzione definitiva, in tutto o in parte, e la concessionaria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine assegnato dall’Amministrazione;
13. fallimento dell’impresa o se è in fase di stipulazione di un concordato con i creditori, oppure in liquidazione;
14. allorché sopraggiunga la perdita da parte della concessionaria dei requisiti generali previsti dal bando di gara;
15. allorché sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della concessionaria una sentenza definitiva di condanna per reati gravi o che, comunque, comportino l’applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a
contrattare con la pubblica amministrazione;
16. allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l’esecuzione del contratto;
17. inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 6, comma 5, della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i..
Per ogni altra diversa infrazione delle norme di legge, del capitolato e del contratto che sia di particolare gravità tale da escludere la prosecuzione del rapporto sarà notificata (raccomandata a.r. O tramite PEC) al concessionario una intimazione per iscritto con la fissazione di un termine di gg. 15 per procedere all’adempimento, secondo le modalità previste dall’art. 1454 C.C., decorso il quale termine in assenza dell’adempimento il contratto si intenderà risolto.
La polizza prestata dal Concessionario dichiarato decaduto verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale ex art.1382 c.c.. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli ulteriori danni subiti dalla stessa.
La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare l’esecuzione del servizio all’impresa che segue immediatamente dopo l’aggiudicataria in graduatoria.
Art. 19 Revoca
Il Comune potrà sempre revocare la concessione per rilevanti sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, secondo quanto previsto dall’art. 21- quinques della L. n. 241/1990 e s.m.i., con preavviso di 6 (sei) mesi, se non ricorrono motivi di estrema urgenza, e salvo indennizzo.
Art. 20- Rischi da interferenze
Ai fini della valutazione dei rischi da interferenze connessi alla concessione, si fa presente che lo svolgimento del servizio stesso non comporta interferenze con il personale del Comune concedente, fatta eccezione per gli ausiliari del traffico che svolgono quotidianamente attività intellettuale presso il Comando dei Vigili Urbani per la quale non sono previsti rischi particolari. Gli oneri connessi all’eliminazione delle interferenze sono pertanto nulli.
Art. 21- Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, qualora non risolte saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Alessandria.
E’ esclusa la clausola arbitrale.
Art. 22 – Spese contrattuali
Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte indistintamente le spese contrattuali di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.
Art. 23 – Riservatezza e tutela dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196, 30 giugno 2003, in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che la finalità per le modalità del trattamento dei dati sono esclusivamente dedite all’instaurazione del procedimento di aggiudicazione della gara. L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati richiesti comporta l’esclusione dalla gara stessa.
A sua volta la ditta aggiudicataria deve garantire che i dati di cui verrà in possesso siano tutelati come stabilito dal X.Xxx. sopra citato.