COMUNE DI SANT’ANTIMO
COMUNE DI SANT’ANTIMO
(Provincia di Napoli)
SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
Art. 7 comma 5 L.R. 19/2009 e L.R. 1/2011 Intervento di iniziativa privata - denominato
«Piano Casa: Sostituzione edilizia di
»
Articolo 28, legge 17 agosto 1942, n°1150
Capo III punto 1 Titolo III dell’Allegato, Legge Regionale 20 marzo 1982, n°14
Articoli 26 e 33 Legge Regionale 22 dicembre 2004, n°16
N.B.1: In giallo sono evidenziati i riferimenti interni agli articoli e commi della convenzione; le note numeriche a fondo testo sono per ausilio alla compilazione
N.B.2: Le note di chiarimenti legislativi e giurisprudenziali a piè di pagina possono essere eliminate nel testo da stipulare.
N.B.3: Testo approvato con delibera di C.C. n° del
L’anno duemila , addì del mese di ( / /201 ), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor , notaio in (oppure)
avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor , Segretario Generale del Comune di Sant’Antimo (NA), competente ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267;
si sono costituiti i Signori:
1) (suolo)
nat a
nat a
il il
cod. fisc. cod. fisc.
resident in ( ), via , , in qualità di titolar della proprietà esclusiva/indivisa/altra condizione giuridica della proprietà dell’area situata nel Comune censuario e amministrativo di Sant’Antimo (provincia di Napoli), individuata al N.C.T. foglio … particella ….., di superficie mq., di valore imponibile accertato ai fini ICI pari a € , come da atto di proprietà/donazione/altro che si allega in copia alla presente;
2) (fabbricato)
nat a
nat a
il il
cod. fisc. cod. fisc.
resident in ( ), via , , in qualità di titolar della proprietà esclusiva/indivisa/altra condizione giuridica della proprietà del fabbricato situato nel Comune censuario e amministrativo di Sant’Antimo (provincia di Napoli), individuato al N.C.E.U. foglio … num. … sub …, di valore imponibile accertato ai fini ICI pari a € , realizzato sul suolo originalmente riportato al N.C.T. particella ….. di superficie mq., come da atto di proprietà/donazione/altro che si allega in copia alla presente
3) (persona giuridica)
nat a
il
in qualità di
Rappresentante legale
/ xxxxxx.xx unico /
della società/ditta cod. fisc.
altra carica
con sede in ( ), via , , quest’ultima titolare della proprietà esclusiva dell’area situata nel Comune censuario e amministrativo di Sant’Antimo (provincia di Napoli), individuata a mappal n. del foglio n. N.C.T., di mq ;
tutti soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente «proponenti», da una parte;
e il sig. , nato a il in qualità di
del Comune di Sant’Antimo (NA), che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165 e dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, allo scopo autorizzato con la deliberazione del/la Consiglio/Giunta Comunale n. in data ,
nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», dall’altra parte,
PREMESSO
a) che i sopraindicati intervenuti proprietari proponenti dichiarano di avere la piena disponibilità degli immobili interessati, prima elencati, e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
b) che gli immobili di cui alla presente convenzione nel vigente Piano Regolatore Comunale (nel prosieguo PRG) vigente, sono classificati come segue:
(adeguare al caso di specie)
- Zona Omogenea « - » per una superficie di mq ,
- Zona Omogenea « - » per una superficie di mq ,
- Zona bianca con destinazione a nuova viabilità generale per una superficie di mq ,
c) che gli immobili di cui alla presente convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq ed una cubatura complessiva di mc. ;
d) che quanto dichiarato alla precedente lettera b), con la sottoscrizione della convenzione da parte del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’articolo 30, commi 2 e 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380;
e) che sull’area gravano i seguenti vincoli:
e.1) tutto l’immobile è gravato da vincolo sismico (tutto il territorio di Sant’Antimo è dichiarato sismico di II categoria con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n°5447 del 7 novembre 2002);
e.2) (in caso di presenza di vincolo storico-architettonico) tutto l’immobile / parte dell’immobile per circa mq in posizione , è gravato da vincolo storico-architettonico imposto ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n°42;
e.3) (in caso di presenza di vincolo paesistico) tutto l’immobile / parte dell’immobile per circa mq
in posizione , è gravato da vincolo paesistico ambientale imposto ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n°42;
e.4) (in caso di presenza di vincolo idrogeologico) l’area è classificata nelle Carte della Pericolosità Idraulica e del Rischio idraulico come “Area ad elevata suscettibilità di allagamento ubicata al piede dei valloni”, dal Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (aggiornamento 2010) della Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, di cui Legge 18 Maggio 1989 n°183 e Legge Regionale n°8 del 07/02/1994;
e.5) oltre a quanto descritto ai punti precedenti, sull’area non gravano altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, (adeguare a seconda del caso specifico) o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del PERMESSO DI COSTRUIRE/Programma costruttivo o che la subordino ad autorizzazioni di altre autorità;
VISTI
f) la documentazione presentata al protocollo comunale al n. del ed al n° del
e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n. ;
g) la istruttoria favorevole condizionata del , prot. n° , riferita alla pratica edilizia di cui prima, a seguito della quale si può procedere al rilascio del Permesso di Costruire dell’intervento in oggetto, ai sensi della L.R. n°19 del 28/11/01 e Regolamento di Attuazione approvato con decreto
P.G.R.C. n°381 in data 11/06/03;
h) la nota prot. in data con la quale il Comune ha comunicato ai proponenti l’avvenuta istruttoria di cui alla precedente lettera g), con il contestuale invito a provvedere alla stipula della presente convenzione;
i) l’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n°1150, come modificato dall’articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n°765; il Capo III punto 1 Titolo III dell’Allegato della legge regionale 20 marzo 1982, n°14; gli articoli 26 e 33 della legge regionale 22 dicembre 2004, n°16; il Regolamento R.C. n°5 del 04/08/2011 “Regolamento di attuazione per il governo del territorio”;
j) il combinato disposto dell’articolo 32, comma 1, lettera g), e dell’articolo 122, comma 8, del decreto legislativo n°163 del 2006;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OBBLIGO GENERALE – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. I proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il
presente atto è da considerarsi per loro vincolante in solido fino al loro completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.
2. E’ esclusa la prova dell’avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del Comune, tolleranza o silenzio di quest’ultimo, fatti salvi il caso di cui all’articolo 21, comma 2, o il ricorso ai procedimenti di cui all’articolo 24.
3. Costituisce oggetto della presente convenzione la sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente di un complesso produttivo, con attività di produzione o di distribuzione già svolte nell’immobile in oggetto cessate e quindi non produttrici di reddito da almeno il mese di Dicembre 2007, con realizzazione di: edilizia abitativa, uffici, esercizi di vicinato, botteghe artigiane, ERS che verrà venduto e/o concesso il locazione a prezzi determinati nel presente atto a soggetti aventi requisiti di soggettivi di residenza, età, reddito, stato civile, come nel seguito della presente convenzione riportato, con effetti di calmiere sul mercato immobiliare a favore di soggetti bisognosi. L’intervento consta di (adattare al caso specifico):
Volume totale | |||
A | (se presenti) ERS: Alloggi che andranno locati per una durata non inferiore a 25 anni | mc. | |
A1 | (se presenti) ERS: Alloggi destinati a cooperative edilizie tradizionali, o di autocostruzione o autorecupero | mc. | |
A2 | (se presenti) ERS: Alloggi che andranno locati per una durata non inferiore a 10 anni con patto di futura vendita | mc. | |
TOTALE Parte A + A1 + A2 | mc. | ||
B | Altra edilizia abitativa | mc. | |
C | Uffici | mc. | |
D | Esercizi di vicinato | mc. | |
E | Botteghe artigiane | mc. | |
F | Altro | mc. | |
TOTALE GENERALE intervento | mc. |
4. Sul Totale Generale dell’intervento riportato nella tabella, il Totale Parte A+A1+A2 deve superare il 30%; la volumetria “C – Uffici” non può superare il 10%.
5. Costituisce altresì oggetto della presente convenzione la progettazione e realizzazione, a totale costo dei proponenti e con le modalità nel prosieguo meglio precisate, delle opere di urbanizzazione primaria, di cui all’articolo 4, le opere di urbanizzazione secondaria, di cui all’articolo 5, le opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi, di cui all’articolo 6, le opere costituenti obbligazioni addizionali, di cui all’articolo 8, con le precisazioni di cui all’articolo 13, le opere in regime di esclusiva di cui all’articolo 7, (adattare al caso specifico) che una volta realizzate e collaudate verranno cedute gratuitamente al Comune, nonché la cessione gratuita al patrimonio comunale delle aree relative.
ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. I proponenti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai proponenti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
4. In caso di risoluzione della presente convenzione per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dei proponenti, il Comune si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei Contratti”.
5 In caso di fallimento dei proponenti trovano applicazione i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei Contratti.
ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
1. La presente convenzione deve essere sottoscritta entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, da parte dei proponenti, della comunicazione di cui alla lettera h) delle premesse, con gli estremi dell’avvenuta istruttoria favorevole preliminare al futuro rilascio del Permesso di Costruire.
2. Nel calcolo dei termini non sono computati i ritardi imputabili al Comune nella predisposizione della documentazione necessaria alla stipula della convenzione o per mettere a disposizione la propria organizzazione interna, compreso il soggetto competente alla firma.
3. Le opere relative alla viabilità devono essere ultimate entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di inizio delle opere di urbanizzazione, almeno per quanto riguarda la transitabilità delle strade, anche in assenza del tappetino bituminoso. (Se del caso, in presenza di esigenze particolari) Sono fatte salve le opere relative alla viabilità per il solo tratto che devono essere eseguite entro il termine massimo di 6 (sei) mesi, anche in assenza del tappetino bituminoso.
La realizzazione del solo tappetino di usura delle strade pubbliche e di uso pubblico può essere differita fino all’ultimazione degli edifici previsti all’interno del Permesso di Costruire, fermo restando il termine ultimo e inderogabile di cui al comma 6.
4. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi. (Se del caso, in presenza di esigenze particolari) (1) Sono fatte
salve le opere relative alla per il solo tratto
che devono essere eseguite entro il termine massimo di ( ) mesi.
5. Il grado di avanzamento delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4 e delle opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi di cui all’articolo 6, deve avvenire in modo da assicurare la piena funzionalità e agibilità degli edifici prima della utilizzazione di questi. Nessun edificio può essere usato o ritenuto agibile qualora sia carente di uno o più d’uno dei servizi pubblici garantiti dalle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4 e di allacciamento di cui all’articolo 6.
6. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di comunicazione di inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione, che precede l’inizio dei lavori di realizzazione degli edifici.
7. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature e servizi pubblici, in forma gratuita a favore del Comune, avviene a tutti gli effetti come previsto all’articolo
22. La proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dai proponenti è pertanto attribuita automaticamente in forma gratuita al Comune, essendo le opere realizzate direttamente su aree già cedute o da cedere in proprietà a quest’ultimo.
8. Gli stessi termini e le stesse condizioni di cui al comma 7 si applicano alle aree per le urbanizzazioni e alle aree per attrezzature e servizi pubblici per le quali non è prevista la cessione al Comune bensì l’assoggettamento alla servitù permanente all’uso pubblico, come previsto dall’articolo 22. (2)
ART. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi del Capo III punto 1 Titolo III dell’Allegato della legge regionale 20 marzo 1982, n°14, e dell’articolo 28, comma 5, num.2, della legge n°1150 del 1942, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di Permesso di Costruire, che saranno meglio precisate nel progetto di cui all’articolo 11, comma 2, e di seguito descritte: (adattare l’elenco al caso specifico)
A.1. | strade veicolari, sia quelle previste dal PRG che quelle previste pubbliche dal Permesso di Costruire; |
A.2. | percorsi pedonali e marciapiedi; |
A.3. | pista ciclabile; |
B.1. | spazi di sosta e di parcheggio; |
C.1. | fognature per acque nere; |
C.2. | fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali; (se del caso aggiungere) nonché vasche di accumulo e dispositivi di misurazione ed evacuazione delle acque di prima pioggia ai sensi |
dei disposti di legge; | |
C.3. | allacciamento e recapito delle fognature di cui ai punti C.1 e C.2 nelle reti di fognatura pubblica esistente; |
D.1. | rete idrica per l’acqua potabile; |
D.2. | rete idrica per l’acqua meno pregiata per usi compatibili senza il requisito della purezza potabile; (3) |
D.3. | almeno n. idranti antincendio stradale del tipo a colonna; |
E.1. | rete di distribuzione del gas metano; |
E.2. | almeno n. cabina/e di decompressione / depressurizzazione / controllo per il gas metano; |
F.1. | rete di distribuzione dell’energia elettrica; |
F.2. | rete di pubblica illuminazione completa di punti luce adeguatamente alimentati mediante pannelli solari a cellule fotovoltaiche; (oppure) alimentati a mezzo della linea fornita dal gestore del servizio di pubblica illuminazione; |
F.3. | almeno n. cabina/e di trasformazione da media tensione a bassa tensione con capacità Kw; |
G.1. | rete telefonica fissa; |
G.2. | siti per l’installazione delle antenne per la rete di telefonia mobile ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n°259; |
G.3. | cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni predisposti anche per rete di cablatura telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 7-bis, del D.P.R. n°380 del 2001; |
H. | spazi di verde (4) |
In merito alla viabilità (punti A.1 – A.2 – A.3 – B.1) si conviene che ogni dettaglio (carreggiata, marciapiede, banchina, rotatoria, segnalazioni, intersezioni, ecc.) sarà conforme al Codice della Strada (D.lg. n°285/1992) ed alle altre norme vigenti in materia.
2. La potenzialità minima dei servizi, stimati per l’intero intervento, è la seguente:
a) di Kw per l’energia elettrica;
b) di Kw per il gas metano;
c) di n. utenze per la rete telefonica fissa;
d) di n. utenze servite per la rete trasmissione dati;
e) di n. abitanti serviti per l’acqua potabile ad usi civile o assimilato;
f) di litri/ora di acqua per attività diverse da quelle civile.
3. Le potenzialità minime di cui al comma 2, devono essere distribuite razionalmente, in ogni caso, la loro distribuzione tra le diverse unità immobiliari è esclusiva responsabilità dei proponenti e il Comune è esonerato da ogni responsabilità o competenza al riguardo. Ogni maggiore richiesta di potenze o capacità che si rendesse necessaria nel futuro, rispetto a quanto previsto al comma 2, è sempre a carico dei proponenti o dei singoli utilizzatori, comunque estranea alle obbligazioni del Comune.
4. Le opere di urbanizzazione sono eseguite nel rispetto delle normative tecniche di settore e, in ogni
caso:
a) tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con i criteri di cui all’articolo 40 della legge 1 agosto 2002, n°166;
b) le opere le cui installazioni comportino l’emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere conformi alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano, al parere dell’A.R.P.A.C o ad altri pareri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale;
c) le opere inerenti il ciclo delle acque, dall’approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui agli articoli da 73 a 105, e agli allegati 4, 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152, nonché delle altre norme attuative da questo richiamate.
5. I proponenti assumono inoltre a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle seguenti opere complementari, afferenti le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo: (adattare
l’elenco al caso specifico)
a) per ogni servizio tecnologico, almeno un idoneo allacciamento predisposto per ogni lotto, in conformità ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete, dimensionato adeguatamente in relazione alla volumetria assegnata a ciascun lotto e predisposto per l’installazione di un contatore per ogni servizio pubblico ogni (5) metri quadrati di superficie lorda di pavimento potenzialmente realizzabile in base alle previsioni del Permesso di Costruire;
b) segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa;
c) impianto automatico temporizzato e comandato a distanza, per l’irrigazione delle aiuole, degli spartitraffico e delle altre aree verdi o comunque piantumate;
d) allacciamento autonomo con punto di consegna per la pubblica illuminazione in modo da rendere possibile l’erogazione del servizio a soggetti diversi;
e) .
6. E’ parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a completamento della viabilità e pertanto deve essere realizzato, contemporaneamente alla formazione del cassonetto stradale, un muretto di delimitazione, in calcestruzzo armato, interamente sui lotti fondiari ad edificarsi ed esterno agli spazi destinati alla cessione al Comune (per le opere di urbanizzazione e per gli standard) o all’uso pubblico. Tale muretto deve essere di dimensioni adeguate ed in ogni caso con larghezza non inferiore a cm 20 ed altezza non inferiore alla quota prevista della pavimentazione finita o della superficie sistemata finale dello spazio destinato alla cessione al Comune o all’uso pubblico. Tale muretto, che resta di proprietà del lotto fondiario (quindi dei proponenti o loro aventi causa) e può essere sopralzato per la realizzazione delle recinzioni in conformità alle norme del REC, deve essere previsto e realizzato su tutti i lati confinanti con gli spazi pubblici o di uso pubblico.
ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
(opzione 1: nessuna opera di urbanizzazione secondaria sarà eseguita a cura e spese dei proponenti)
1. Ai sensi del Capo III punto 1 Titolo III dell’Allegato della legge regionale 20 marzo 1982, n°14, non sono previste opere di urbanizzazione secondaria da eseguirsi a cura dei proponenti. Pertanto essi provvederanno al pagamento di una somma pari al costo di una quota parte di quelle secondarie determinata con deliberazione del Consiglio comunale sulla base delle tabelle parametriche e dell’art. 3 delle norme per l’applicazione delle stesse, entrambe approvate con deliberazione del Consiglio regionale n°119/ 1 in data 28 luglio 1977, aggiornata dalla Delibera n°208/5 del 26/03/1985, come meglio precisato nell’articolo 10, comma 1.
(opzione 2: qualora siano previste opere di urbanizzazione secondaria eseguite a cura dei proponenti)
1. I proponenti, liberamente ed in accordo con il Comune, assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle sole opere di urbanizzazione secondaria di seguito elencate, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, num.2, della legge n°1150 del 1942, ed in deroga al Capo III punto 1 Titolo III dell’Allegato della legge regionale 20 marzo 1982, n°14, così come evidenziate sugli elaborati del Permesso di Costruire, che saranno meglio precisate nel progetto di cui all’articolo 11, comma 2, determinate tenuto conto dell’entità insediativa, dei contestuali oneri obbligatori di urbanizzazione primaria, degli obblighi di cessione gratuita di aree in favore del Comune: (adattare l’elenco al caso specifico)
A.1. | asili nido; |
A.2. | scuole materne; |
A.3. | scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo; |
B. | mercati di quartiere; |
C.1. | delegazioni comunali; |
C.2. | chiese e altri edifici religiosi; |
C.3. | impianti sportivi di quartiere; |
D. | aree verdi di quartiere costituite da ; (6) |
E.1. | centri sociali; |
E.2. | attrezzature culturali e sanitarie; nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e |
gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate; | |
E.3. | piazzole per la localizzazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti differenziati; |
ART. 6 - OPERE DI ALLACCIAMENTO DELLA ZONA AI PUBBLICI SERVIZI ⇓ (vedi nota)
1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, num.2, della legge n°1150 del 1942, e del Capo III punto 1 Titolo III dell’Allegato della legge regionale 20 marzo 1982, n°14, ivi compresi la realizzazione, il potenziamento o l’estensione delle dorsali, delle connessioni e delle attrezzature intermedie (cabine di trasformazione, cabine di depressurizzazione, stazioni di pompaggio ecc.) delle infrastrutture a rete di cui all’articolo 4, così come evidenziate sugli elaborati del Permesso di Costruire, che saranno meglio precisate nei progetti di cui all’articolo 11, comma 2, di seguito descritte: (adattare al caso specifico)
A.1. | strada veicolare di interesse prevalentemente superiore al comparto oggetto dell’intervento, al servizio di un territorio più vasto; |
A.2. | percorsi pedonali e marciapiedi accessori alla strada di cui al punto A.1; |
A.3. | pista ciclabile di interesse prevalentemente superiore al comparto oggetto dell’intervento, al servizio di un territorio più vasto; |
B. | potenziamento/realizzazione della condotta dell’acquedotto di via fino alla rete di distribuzione dell’acqua potabile interna all’area di intervento; |
C. | potenziamento/realizzazione del collettore fognario delle acque nere di via fino alla rete di fognatura interna all’area di intervento; |
D. | potenziamento/realizzazione del collettore fognario delle acque bianche di via fino alla rete di fognatura interna all’area di intervento; |
E. | potenziamento/realizzazione del ; |
F. | potenziamento/realizzazione del ; |
2. Le opere di cui al comma 1 devono garantire la disponibilità e la potenzialità dei servizi nella misura minima di cui all’articolo 4, comma 2. Qualora durante il periodo di validità della presente convenzione si rendano necessari ulteriori interventi rispetto a quelli di cui al comma 1, per ragioni non imputabili al Comune, trova applicazione l’articolo 4, comma 3, secondo periodo.
ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA
1. Le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4, comma 1, lettere , e (7), nonché le opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi di cui all’articolo 6 comma 1, lettere (8), sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva di cui all’articolo 12, comma 5, i quali ne curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo tecnico e funzionale.
2. La progettazione, l’esecuzione, l’ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per le opere di urbanizzazione primaria. Qualora per le opere di cui al comma 1, il regime di esclusiva di cui ai commi 3 e 4 preveda che sia eseguito il collaudo tecnico o specifica
⇓ Corte di Cassazione, Sez. II civile, sent. n°2458 del 16/04/1984: «A norma dell’art. 8, n°2, della legge 6 agosto 1967 n°765 l’autorizzazione comunale alla lottizzazione è subordinata alla stipula di una convenzione (da trascriversi a cura del proprietario istante) la quale prevede l’assunzione a carico del proprietario stesso degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione ovvero di quelle opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi. Tali opere necessarie ai detti allacciamenti a tronchi principali di reti pubbliche di distribuzione, non sono opere di urbanizzazione primaria o secondaria, ma sono a queste ultime equiparate ai fini dell’attribuzione al proprietario proponente di una quota di spese da corrispondere al Comune indipendentemente da ogni trasferimento di lotti a terzi o dall’utilizzazione da parte di costoro dei lotti stessi per edificarvi, con la conseguenza che il relativo importo può essere recuperato dal proprietario ripartendolo fra gli acquirenti dei lotti, ove ciò non sia escluso dai singoli contratti di vendita dei lotti del comprensorio»;
certificazione a cura degli stessi soggetti esecutori, i relativi oneri sono a carico dei proponenti.
3. Per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4, comma 1, lettere , (adeguare alle indicazioni del comma 1), nonché le opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi di cui all’articolo 6 comma 1, lettere , (adeguare alle indicazioni del comma 1), i proponenti provvedono tempestivamente, e comunque entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o l’aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, per l’attrezzamento dell’intero comparto del Permesso di Costruire, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per l’esecuzione delle opere murarie di predisposizione. I proponenti provvedono al pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente convenzione.
4. Per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4, comma 1, lettere , (adeguare alle indicazioni del comma 1), nonché le opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi di cui all’articolo 6 comma 1, lettere , (adeguare alle indicazioni del comma 1), il Comune provvede tempestivamente, e comunque entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o l’aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, per l’attrezzamento dell’intero comparto del Permesso di Costruire, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per l’esecuzione delle opere murarie di predisposizione. Entro trenta giorni dalla data di recapito al Comune della nota di conferma o di aggiornamento dei preventivi di spesa, questi vengono comunicati ai proponenti i quali provvedono, entro i successivi trenta giorni, al deposito presso la Tesoreria Comunale delle somme corrispondenti che il Comune versa tempestivamente ai soggetti esecutori.
5. Qualora alla stipula della presente convenzione gli oneri di cui ai commi precedenti siano già stati corrisposti e le relative obbligazioni assolte, in tutto o in parte, per uno o più d’uno dei servizi a rete di competenza di soggetti operanti in regime di esclusiva, e ne sia stata fornita prova mediante fattura o altro documento di spesa debitamente quietanzato, le garanzie di cui all’articolo 17 sono ridotte di conseguenza.
6. Qualora per l’intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o contemporaneamente dei lavori murari o diversi, lavori accessori o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria.
7. Restano in ogni caso a carico dei proponenti, che ne devono tempestivamente corrispondere l’onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa di cui ai commi 3 e 4, causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza degli stessi proponenti o causati da maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in sede di progetto, ovvero da provvedimenti delle autorità competenti emessi in forza di legge.
ART. 8 - OPERE DA ESEGUIRE QUALI OBBLIGAZIONI ADDIZIONALI
(opzione 1: in assenza di obbligazioni convenzionali addizionali)
1. Non sono previste opere da eseguire quali obbligazioni convenzionali addizionali carico dei
proponenti diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto agli articoli 4, 5, 6 e 7.
(opzione 2: qualora siano previste obbligazioni convenzionali addizionali)
1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la progettazione ed esecuzione delle opere addizionali, come evidenziate sugli elaborati del PUA, che saranno meglio precisate nei progetti di cui all’articolo 11, comma 2, di seguito descritte: (adattare al caso specifico)
A. ;
B. ;
C. .
ART. 9 - OPERE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE
1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive dei
proponenti a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:
a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti come da cedere al Comune né da asservire all’uso pubblico, dal progetto esecutivo o dal planovolumetrico, da chiudere con cancello o con barra mobile prima dell’immissione sulla strada pubblica o di uso pubblico;
b) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni;
c) posti macchina interni ai lotti ancorché obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni;
d) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni;
e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;
f) allaccio e installazione dei contatori e delle altre apparecchiature inerenti le utenze private.
2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite contemporaneamente all’edificio principale e comunque prima della ultimazione di questo e della richiesta di utilizzazione del medesimo.
ART. 10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ONERI DI URBANIZZAZIONE – COSTI DI COSTRUZIONE
1. Secondo le indicazioni dell’art. 3 delle norme per l’applicazione della Delibera del Consiglio Regionale della Campania n°119/1 del 28/07/1977, aggiornata dalla Delibera n°208/5 del 26/03/1985:
- le opere di urbanizzazione e gli allacciamenti così incidono sull’ammontare degli oneri di urbanizzazione (art. 16, comma 2, D.P.R. n°380/2001):
a) opere di urbanizzazione primaria: il 30%,
b) opere di urbanizzazione secondaria: il 50%,
c) opere di allacciamento ai pubblici servizi: il 20%;
- non è ammessa compensazione tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria e oneri per gli allacciamenti né tra contributi per le opere di urbanizzazione e costi di costruzione.
2. Ai sensi di legge, il valore degli oneri di urbanizzazione vigente sul territorio comunale è quello ottenuto dai deliberati regionali citati, aggiornato ogni cinque anni dal consiglio comunale, in conformità alle relative disposizioni regionali.
(opzione 1: vengono realizzate opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed allacciamenti)
3. I proponenti si obbligano a redigere i progetti e a realizzare completamente: le opere di urbanizzazione primaria, di cui al precedente articolo 4; le opere di urbanizzazione secondaria, di cui al precedente articolo 5; le opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi, di cui al precedente articolo 6; le opere costituenti obbligazioni addizionali, di cui al precedente articolo 8, con le precisazioni di cui al successivo articolo 13. Le opere di cui all’articolo 7, se progettate ed eseguite con costi a carico dei soggetti che operano in regime di esclusiva, non rientrano nel conteggio dei costi di cui ai successivi commi.
4. Si dà atto che la esecuzione delle opere in argomento verrà effettuata a scomputo del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione, calcolato in € ..........………………….. con l’applicazione dei valori tabellari al momento vigenti, salvo conguaglio e verifica del dovuto all’atto del rilascio dei certificati di agibilità. A fronte dell’importo di cui sopra verranno realizzate dai proponenti:
a) opere di urbanizzazione primaria per un importo complessivo di € ,
b) opere di urbanizzazione secondaria per un importo complessivo di € ,
c) opere di allacciamenti per un importo complessivo di € ,
calcolati in questa fase in via presuntiva, risultante dal progetto agli atti del Permesso di Costruire ed in via definitiva quale risulterà dai computi metrici estimativi facenti parte dei progetti esecutivi.
5.1. (adeguare al caso di specie) Gli importi delle opere di urbanizzazione primaria / opere di urbanizzazione secondaria / allacciamento ai pubblici servizi risultano essere superiori a quelli determinati in base all’applicazione della percentuale di cui al comma 1 sulle tabelle vigenti per il calcolo degli oneri di urbanizzazione. Pertanto per essi nulla è dovuto al Comune in merito a detti oneri di urbanizzazione da parte dei proponenti (salvo conguaglio a seguito di verifica definitiva di cui al comma 4) cui compete, comunque, la completa realizzazione a loro cura e spese delle opere suddette, anche qualora lo sviluppo dei progetti esecutivi comporti un incremento del costo complessivo come sopra determinato.
5.2. (adeguare al caso di specie) Gli importi delle opere di urbanizzazione primaria / opere di urbanizzazione secondaria / allacciamento ai pubblici servizi risultano essere inferiori a quelli determinati in base all’applicazione della percentuale di cui al comma 1 sulle tabelle vigenti per il calcolo degli oneri di urbanizzazione. Pertanto è dovuto al Comune il versamento della differenza della relativa aliquota degli oneri di urbanizzazione da parte dei proponenti (salvo conguaglio a seguito di verifica definitiva di cui al comma 4) cui compete, comunque, la completa realizzazione a loro cura e spese delle opere suddette, anche qualora lo sviluppo dei progetti esecutivi comporti un incremento del costo complessivo come sopra determinato.
(opzione 2: vengono realizzate solo opere di urbanizzazione primaria ed allacciamenti)
3. I proponenti si obbligano a redigere i progetti e a realizzare completamente: le opere di urbanizzazione primaria, di cui al precedente articolo 4; le opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi, di cui al precedente articolo 6; le opere costituenti obbligazioni addizionali, di cui al precedente articolo 8, con le precisazioni di cui al successivo articolo 13. Le opere di cui all’articolo 7, se progettate ed eseguite con costi a carico dei soggetti che operano in regime di esclusiva, non rientrano nel conteggio dei costi di cui ai successivi commi.
4. Si dà atto che la esecuzione delle opere in argomento verrà effettuata a scomputo del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione, calcolato in € ..........………………….. con l’applicazione dei valori tabellari al momento vigenti, salvo conguaglio e verifica del dovuto all’atto del rilascio dei certificati di agibilità. Pertanto verranno realizzate dai proponenti:
a) opere di urbanizzazione primaria per un importo complessivo di € ,
b) opere di allacciamenti per un importo complessivo di € ,
calcolati in questa fase in via presuntiva, risultante dal progetto agli atti del Permesso di Costruire ed in via definitiva quale risulterà dai computi metrici estimativi facenti parte dei progetti esecutivi.
5.1. (adeguare al caso di specie) Gli importi delle opere di urbanizzazione primaria / allacciamento ai pubblici servizi risultano essere superiori a quelli determinati in base all’applicazione della percentuale di cui al comma 1 sulle tabelle vigenti per il calcolo degli oneri di urbanizzazione. Pertanto è dovuto al Comune solo il versamento del 50% degli oneri di urbanizzazione (aliquota della urbanizzazione secondaria) da parte dei proponenti (salvo conguaglio a seguito di verifica definitiva di cui al comma 4) cui compete, comunque, la completa realizzazione a loro cura e spese delle opere suddette, anche qualora lo sviluppo dei progetti esecutivi comporti un incremento del costo complessivo come sopra determinato.
5.2. (adeguare al caso di specie) Gli importi delle opere di urbanizzazione primaria / allacciamento ai pubblici servizi risultano essere inferiori a quelli determinati in base all’applicazione della percentuale di cui al comma 1 sulle tabelle vigenti per il calcolo degli oneri di urbanizzazione. Pertanto è dovuto al Comune il versamento del 50% degli oneri di urbanizzazione (aliquota della urbanizzazione secondaria) nonché il versamento della differenza della relativa aliquota degli oneri di urbanizzazione da parte dei proponenti (salvo conguaglio a seguito di verifica definitiva di cui al comma 4) cui compete, comunque, la completa realizzazione a loro cura e spese delle opere suddette, anche qualora lo sviluppo dei progetti esecutivi comporti un incremento del costo complessivo come sopra determinato.
(in ogni caso)
6. Tutte le opere e relative aree, di cui ai precedenti articoli da 4 a 8, saranno cedute al Comune
senza corrispettivo.
7. Al Comune spetta in ogni caso la insindacabile possibilità di richiedere ai proponenti anziché la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione e di quelle necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, il pagamento diretto e definitivo di una somma determinata in base all’applicazione delle tabelle parametriche vigenti per il calcolo degli oneri di urbanizzazione.
8. I costi di costruzione sono dovuti nell’aliquota vigente, anche per gli immobili di Edilizia Residenziale Sociale riportati al precedente articolo 1 comma 3.
9. Le modalità di pagamento sono all’atto del rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione delle opere, secondo i valori preventivati, salvo conguaglio. Le eventuali rateizzazioni accordabili sono eventualmente previste dalla normativa comunale vigente.
ART. 11 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE
1. Con la stipula della presente convenzione i proponenti e il Comune danno espressamente atto della congruità, completezza e adeguatezza del progetto definitivo delle opere di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, (adattare al caso specifico) integrante il Permesso di Costruire e approvato nei modi di legge, riguardo al computo metrico estimativo delle stesse opere redatto utilizzando i prezzi unitari dedotti, in applicazione degli articoli 89, comma 2, e 133, comma 8, del decreto legislativo n°163 del 2006 e relativo regolamento di attuazione, dal Tariffario Prezzi Unitari regionale vigente, scontati del 15%. Il computo di che trattasi sarà poi maggiorato del 10% per tenere in conto gli oneri tecnici, e le spese, a carico dei Concessionari, cioè le
c.d. “somme a disposizione dell’amministrazione”, fatta salva l’Imposta del Xxxxxx Xxxxxxxx che si intende assolta direttamente dai proponenti.
(si ritiene nel caso in esame che l’importo dei lavori sia sempre inferiore alla soglia comunitaria) ⇓ (vedi nota)
2. Essendo l’importo delle opere di urbanizzazione (primaria / e secondaria) (adattare al caso specifico) e di allacciamento ai pubblici servizi, nonché quelle di cui all’articolo 8, inferiore alla soglia comunitaria, i proponenti, ai sensi dell’art. 122 comma 8 del Codice dei contratti, devono dotarsi della progettazione a livello esecutivo, redatta da un progettista abilitato individuato dagli stessi proponenti e a spese di questi ultimi.
3. La progettazione di cui al comma 2, posta a base della gara, è corredata da un capitolato speciale d’appalto ai sensi dell’articolo 12, comma 3.
3.bis. I proponenti possono delegare, con atto di delega irrevocabile a redigersi davanti al Segretario comunale, il Comune a svolgere tutta la procedura di cui al precedente comma 2, che resta comunque a totale loro spese.
4. In ogni caso, prima dell’inizio dei lavori, la progettazione esecutiva delle opere convenzionate, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, è presentata al Comune per l’ottenimento dei relativi atti di assenso ed è approvata dal Comune con le modalità e i termini di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163, trattandosi di attività edilizia prevista dall’articolo 7 del D.P.R. n°380/2001. La progettazione esecutiva deve essere corredata dal verbale di verifica di cui all’articolo 112 del decreto legislativo n°163 del 2006 e, qualora sprovvista del verbale di verifica, questa è effettuata da tecnici individuati dal Comune e a spese dei proponenti. I Permessi di Costruire degli edifici saranno rilasciati a seguito della realizzazione delle infrastrutture, ad esclusione del tappetino stradale
5. Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva di cui al comma 4 devono essere forniti al Comune sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali.
6. La progettazione delle opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163, individuate all’articolo 7, può essere affidata, in assenza di specifici divieti imposti per legge o regolamento, agli stessi soggetti concessionari, affidatari o gestori; il relativo onere è a completo carico dei proponenti; esse sono individuate e disciplinate all’articolo 7. In tal caso la progettazione esecutiva di cui al comma 4 deve tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati da sostenere.
7. La disciplina della progettazione di cui ai commi 2, 3 e 4, deve essere applicata unitariamente alle opere di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8. (9)
8. Le spese tecniche per la redazione del Permesso di Costruire e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione.
ART. 12 - ESECUZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE
(si ritiene nel caso in esame che l’importo dei lavori sia sempre inferiore alla soglia comunitaria)
1. Le opere di urbanizzazione (primaria / e secondaria) (adattare al caso specifico) e di
⇓ Codice dei contratti - Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
8. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g), i applica la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
allacciamento ai pubblici servizi, nonché quelle di cui all’articolo 8, di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono eseguite da impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 e al relativo regolamento di attuazione , nonché, ove occorra, dei requisiti di cui all’articolo 3 del D.M. 22 gennaio 2008, n°37, selezionata dai proponenti mediante procedura negoziata, tenuta ai sensi dell’art. 57, comma 6, del Codice dei contratti, sulla base di un capitolato speciale d’appalto, in conformità ai progetti di cui all’articolo 11, comma 2.
2. Il bando di gara e tutta la documentazione ancillare necessaria allo svolgimento della stessa, sono sottoposti al Comune per la presa d’atto almeno 30 giorni prima della loro pubblicazione. Il Comune accerta la legittimità degli atti e la loro conformità alla disciplina applicabile, nonché la loro coerenza con le previsioni del Permesso di Costruire approvato e con la presente convenzione urbanistica. Qualora il Comune non si pronunci entro il predetto termine, i proponenti possono procedere all’indizione della gara e alle pubblicazioni di rito.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera b), l’esecuzione dei lavori è disciplinata da un capitolato speciale d’appalto e da un contratto di diritto privato regolamentati dai principi civilistici e per i quali l’applicazione del regolamento generale di attuazione del Codice dei contratti e del Capitolato generale d’appalto, è una mera facoltà dei proponenti.
4. I lavori appaltati ai sensi del comma 2:
a) sono eseguiti sotto la direzione dei lavori affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti, comunicati al Comune prima dell’indizione della gara di cui al comma 2 e il cui onere è a carico dei proponenti;
b) sono sottoposti a collaudo ai sensi dell’articolo 141 del decreto legislativo n°163 del 2006 e delle relative norme regolamentari di attuazione, come previsto dall’articolo 21 della presente convenzione.
5. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163. Tali opere sono eseguite e dirette dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dei proponenti; esse sono individuate e disciplinate all’articolo 7.
6. La stipulazione del contratto d’appalto avviene tra i proponenti e l’impresa affidataria senza necessità di intervento da parte del Comune il quale, fatto salvo il potere di controllo, resta estraneo ai rapporti economici tra le parti, avendo solo l’interesse al risultato di una corretta esecuzione, verificata mediante il collaudo.
7. I proponenti, in alternativa a tutta o parte della procedura di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, possono delegare, con atto di delega irrevocabile a redigersi davanti al Segretario comunale, il Comune a provvedere alla selezione dell’impresa qualificata. In tal caso il Comune, in quanto amministrazione aggiudicatrice, non potrà avvalersi della procedura negoziata di cui all’articolo 122, comma 8, del Codice dei Contratti, ma dovrà necessariamente ricorrere alla procedura di evidenza pubblica. In tal caso i proponenti devono corrispondere al Comune, entro 15 giorni da ogni specifica richiesta, quanto determinato da quest’ultimo in relazione ai singoli stati di avanzamento e alle singole spese sostenute e documentate in atti ufficialmente approvati e facenti fede fino a querela di falso. In caso di mancato o anche solo ritardato pagamento, il Comune può avvalersi senza riserve dell’escussione della garanzia di cui all’articolo 17.
ART. 13 – PRECISAZIONI PER LE OPERE OGGETTO DI OBBLIGAZIONI ADDIZIONALI
(opzione 1: in assenza di obbligazioni convenzionali addizionali)
1. Non sono previste opere da eseguire quali obbligazioni convenzionali addizionali carico dei
proponenti.
(opzione 2: qualora siano previste obbligazioni convenzionali addizionali)
1. Le opere oggetto di obbligazioni addizionali di cui all’articolo 8 sono affidate ed eseguite con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 12. Le obbligazioni dei proponenti sono limitate al costo effettivamente sostenuto per l’esecuzione delle opere di cui all’articolo 8, a prescindere da quanto preventivato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera e) (10); tale costo non è soggetto ad alcuna verifica o sindacato da parte del Comune, che ne accerta esclusivamente la conformità al progetto e l’adeguatezza del risultato mediante il collaudo ai sensi dell’articolo 21.
ART. 14 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI
1. Come meglio precisato all’articolo 22, vengono cedute in forma gratuita al Comune le aree per attrezzature e servizi pubblici che, ai sensi della proposta approvata, competono al Permesso di Costruire e sono così quantificate: (la tabella deve essere adattata al singolo Permesso di Costruire)
A) Valore D.M. 1444/68 | B) Valore di progetto | ||||
Superficie territoriale (S.T.) intero comparto | mq. | --- | |||
A | Aree da conferire al sistema della mobilità mq. --- Abitanti ad insediarsi n. --- Superficie conferita per standard urbanistici (20mq/ab) mq. di cui: aree per l’istruzione (min. 4,50mq/abitante) mq. Destinazione residenziale di cui: aree per attrezzature di interesse comune (min. mq. 2,00mq/abitante) di cui: aree per parcheggio pubblico (min. 2,50mq mq. /abitante) di cui: aree per spazi pubblici a parco, gioco, sport mq. (min. 9,00mq/abitante) | ||||
B | Destinazione produttiva Superficie territoriale (S.T.) a destinazione prod. mq di carattere industriale, Superficie da conferire al sistema della mobilità mq. artigianale o assimilabile Superficie destinata a spazi pubblici, attività collettive, mq verde pubblico, parcheggi | ||||
C | Destinazione commerciale Superficie lorda di pavimento (S.l.p.) mq | ||||
e direzionale | Superfici per servizi pubblici ( min. 80% di S.l.p.) | mq | |||
TOTALE | Aree cedute al Comune | mq | (11) | (12) |
2. In relazione all’attuazione delle previsioni del Permesso di Costruire, all’interno/all’esterno (13) di quest’ultimo sono reperite direttamente aree per attrezzature e servizi pubblici ai sensi del comma 1, per una superficie netta di mq . (14)
3. Ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, lettera c), del D.M. 2 aprile 1968, n°1444, non costituiscono aree per attrezzature e servizi pubblici e non possono pertanto essere computate come tali:
a) le aree di manovra e di viabilità che siano utilizzate per il disimpegno degli accessi ai lotti o comunque che costituiscano strade al servizio degli insediamenti privati anche se utilizzate promiscuamente per l’accesso ai parcheggi pubblici o di uso pubblico;
b) le aree a verde lungo le strade utilizzate per spartitraffico, delimitazione percorsi, scarpate, aiuole, reliquati o altre aree a verde assimilabili che non siano effettivamente utilizzabili per la destinazione a parco, gioco o sport;
c) le aree di rispetto stradale e ferroviario, salvo che, compatibilmente con la loro ubicazione e la situazione oggettiva, siano destinate a parcheggi o ad ambiti di verde pubblico.
ART. 15 – MONETIZZAZIONE IMMOBILI E AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI
PUBBLICI NON CEDUTE (adeguare la numerazione dei commi) (opzione 1: aree cedute in misura pari o superiore a quella legale)
1. Ai sensi del Capo III punto 1 Titolo III dell’Allegato della legge regionale 20 marzo 1982, n°14, e visto l’articolo 14 della presente convenzione, le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al Permesso di Costruire sono reperite direttamente nella misura di mq . Tale misura è pari / superiore
(15) a quella prevista dalle norme vigenti per cui non vi è alcuna monetizzazione o altra forma di conguaglio.
(opzione 2: aree cedute in misura inferiore a quella legale con previsione di monetizzazione)
1. Ai sensi del Capo III punto 1 Titolo III dell’Allegato della legge regionale 20 marzo 1982, n°14, e visto l’articolo 14 della presente convenzione, le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al Permesso di Costruire e che non sono reperite direttamente assommano a mq (_ (16) - (17) ) = mq . (18)
2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di € (euro ) al metro
quadrato, per cui l’importo totale della monetizzazione risulta come segue:
mq (19) x €/mq = € (euro ).
3. L’importo totale della monetizzazione è versato dai proponenti alla Tesoreria del Comune all’atto della sottoscrizione della presente convenzione, riconoscendo che l’importo è congruamente commisurato alla utilità conseguita dai proponenti medesimi in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree simili (ovvero) e, se non diversamente valutato, è pari al valore ai fini ICI del suolo di Zona Omogenea B del PRG vigente (ovvero) ai sensi dell’art. 34 della L.R. 16/2004, è determinato dall’Ufficio Tecnico Urbanistico comunale sulla base dei valori accertati per altri immobili aventi caratteristiche analoghe.
ART. 16 - OBBLIGHI PARTICOLARI (20)
1. I proponenti si impegnano a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di quest’ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale degli atti della presente convenzione.
(se del caso, aggiungere)
2. I proponenti si impegnano a
3. I proponenti si impegnano a corrispondere a
4. Qualora entro il periodo di validità della presente convenzione avvenga che , il
Comune si impegna a .
ART. 17 - IMPORTI E GARANZIE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI
1. L‘importo preventivato delle obbligazioni assunte dai proponenti, comprensive degli oneri accessori, ammonta a € (euro ), come risulta dal quadro economico integrante il progetto di cui all’articolo 11, comma 1, e approvato contemporaneamente al Permesso di Costruire, comprensivo dei costi di costruzione da computo metrico estimativo (separatamente per i lavori e per gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, di cui all’articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti ed al punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n°81 del 2008), I.V.A., spese tecniche per progettazione e direzione lavori e collaudo, nonché ogni altra obbligazione avente contenuto economico patrimoniale, così ripartito: (adattare al caso specifico)
a) opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 4: euro ;
b) opere di urbanizzazione secondaria di cui all’articolo 5: euro ;
c) opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi di cui all’articolo 6: euro ;
d) opere di urbanizzazione in regime di esclusiva di cui all’articolo 7: euro ;
e) opere addizionali di cui all’articolo 8: euro ;
f) obbligazioni particolari di cui all’articolo 16, commi e : (21) euro .
2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i proponenti prestano adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quello previsto al comma 1, mediante garanzia fideiussoria bancaria / polizza assicurativa (solo quelle emesse da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione riportate nell’elenco comunicato dallo Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) n. in data emessa da
(22) per euro (23) con scadenza
incondizionata fino alla restituzione dell’originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune,
fatto salvo quanto previsto al comma 7.
3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta dei proponenti, quando una parte funzionale autonoma delle opere (pari ad almeno il 50% delle opere ad eseguirsi) sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 21, comma 4 oppure comma 6.
4. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta dei proponenti, quando essi abbiano assolto uno o più d’uno degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui all’articolo 7 ovvero una o più d’una delle obbligazioni particolari di cui all’articolo 16 e tale circostanza sia
adeguatamente provata mediante l’esibizione dei relativi documenti di spesa debitamente quietanzati.
5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell’inadempimento. La garanzia è valida se e solo se le clausole descritte nel presente comma sono trascritte preventivamente sulla polizza stessa.
6. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da questa richiamate, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei proponenti di cui all’articolo 23, comma 1, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.
7. La garanzia si estingue per il 80% (ottanta per cento) del suo importo all’approvazione del collaudo favorevole, ancorché tacito, ai sensi dell’articolo 21, comma 2; si estingue per la parte rimanente una volta ultimati tutti gli interventi edilizi sui lotti dei proponenti o loro aventi causa a qualsiasi titolo, e comunque trascorsi 3 (tre) anni dal predetto collaudo favorevole, ai sensi dell’articolo 21, comma 4.
8. Xxxxxx altresì essere presentate dai proponenti, prima dell’inizio dei lavori, la polizza di assicurazione per danni di esecuzione responsabilità civile verso terzi e la polizza di assicurazione indennitaria decennale opere (qualora necessaria), ai sensi del Codice dei Contratti, art. 129 commi 1 e 2, e al
D.P.R. n°207/2010, artt. 125 e 126, secondo le modalità ed i limiti previsti dalle norme di legge citate.
ART. 18 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
1. L’intervento edilizio relativo alla Edilizia Residenziale Sociale, di cui al precedente articolo 1 comma 3, deve essere realizzato secondo le tecniche realizzative riportate nella letteratura tecnica e nella giurisprudenza alla base della Edilizia Residenziale Sociale, come (in maniera esemplificativa e non esaustiva) riportato al paragrafo 1.4 Parte IV della “Relazione Programmatica di attuazione dell’art. 7, comma 4, della Legge Regionale «Piano Casa»” approvata con determina del Responsabile del VII Settore Urbanistica / Edilizia n°17 del 08/07/2011.
2. Non è consentito apportare in fase di esecuzione alcuna modifica, non preventivamente autorizzata, al Permesso di Costruire approvato.
3. L’efficacia del Permesso di Costruire è subordinata al pagamento del contributo “costo di costruzione” di cui all’articolo 16, comma 9, del D.P.R. n°380 del 2001, con le modalità previste dalla normativa comunale e nella misura in vigore al momento della sottoscrizione della presente convenzione.
4. Per le costruzioni comunque assentite prima del collaudo di cui all’articolo 21 la quantificazione degli oneri concessori di cui al precedente apposito articolo, è sempre effettuata con la condizione “salvo conguaglio” essendo subordinata all’accertamento della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo.
5. Le modalità di pagamento e le eventuali rateizzazioni accordabili sono eventualmente previste dalla normativa comunale vigente.
ART. 19 - CANONE DI LOCAZIONE E PREZZO DI VENDITA DEGLI ALLOGGI
1. Per gli alloggi di ERS in affitto, di cui al precedente articolo 1 comma 3, vi è la determinazione obbligatoria del canone di locazione in misura non superiore a quello derivante dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n°431, e successive modificazioni e integrazioni ovvero, qualora non aggiornati, dal valore determinato ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n°350. Il valore cosi ottenuto potrà essere articolato in relazione alla diversa capacità economica degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell’alloggio.
2. Deve essere rispettata la Legge Xxxxxxx Xxxxxxxx xx00 xxx 00/00/0000.
3. In ogni caso il valore annuo a metro quadrato del canone di locazione non può superare il 3% dell’importo riportato al successivo comma 5. Ogni patto diverso o in deroga è nullo.
4. Ai sensi del D.P.C.M. 16/07/2009 “Piano nazionale di edilizia abitativa”, nel caso di alloggi in locazione con patto di promessa di vendita, la durata della locazione non potrà essere inferiore a dieci anni e, decorso tale periodo minimo, gli alloggi potranno essere alienati secondo le seguenti modalità, nell’ordine di seguito indicato:
a) offerta in prelazione agli inquilini, in forma collettiva, ad un prezzo massimo pari al costo iniziale dell’abitazione rivalutato, su base annua, del 1,3 per cento oltre l’inflazione reale registrata tra la data del rilascio del certificato di agibilità e il momento dell’offerta;
b) offerta in prelazione agli inquilini, in forma individuale, ad un prezzo massimo pari al costo iniziale dell’abitazione rivalutato, su base annua, del 2 per cento oltre l’inflazione reale registrata tra la data del rilascio del certificato di agibilità e il momento dell’offerta;
c) cessione dell’alloggio sul mercato, con offerta in prelazione agli inquilini;
d) offerta al Comune ed agli IACP ad un prezzo pari al costo iniziale dell’abitazione rivalutato dell’inflazione reale registrata tra la data del rilascio del certificato di agibilità e il momento dell’offerta.
5. Il “costo iniziale dell’abitazione” massimo, di cui ai precedenti commi, è quello riportato nel Decreto Dirigenziale n°7 del 14 gennaio 2009 – A.G.C. 16. Tale valore massimo risulta alla data odierna essere pari a € 1.783,50 / mq di S.C. Ogni patto diverso o in deroga è nullo.
6. Ove le costruzioni di cui alla presente convenzione beneficiano di contributi pubblici a fondo perduto, il valore di alienazione di cui al comma 4 sarà ridotto dell’intero ammontare di tale contributi.
7. Nel caso in cui parte o tutto l’intervento di ERS è eseguito con il ricorso alle tradizionali cooperative edilizie, nonché alle cooperative di autocostruzione ed auto recupero, per tale parte i commi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano.
ART. 20 - OBBLIGHI IN TEMA DI CESSIONE E LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI
1. I proponenti si obbligano a destinare le unità abitative da cedere in proprietà o da cedere in locazione di cui all’articolo 1, comma 3 lett. A-B, a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a. Possedere cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. I cittadini extracomunitari sono equiparati ai cittadini italiani, se titolari di permesso di soggiorno, iscritti nelle liste della locale circoscrizione dell’impiego o se esercitano in Italia una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
b. Assenza in testa al soggetto di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o con patto di futura vendita, di alloggio costruito con il concorso, contributo o col finanziamento agevolato in qualsiasi forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente Pubblico, né che abbiano beneficiato del contributo individuale, in tutto il territorio nazionale, sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito o venga restituito all’Ente gestore o sia stato espropriato per pubblica utilità senza dar luogo al risarcimento del danno;
c. possedere i limiti di reddito previsti dalla Legge Regione Campania n°19 del 14/08/1997
2. Gli assegnatari sono obbligati ad assumere la residenza nell’alloggio oggetto di agevolazione entro diciotto mesi dalla data di acquisto dell’immobile e comunque dal momento della piena disponibilità dello stesso.
3. Sono individuati come assegnatari prioritari: le giovani coppie; i nuclei familiari con disagio abitativo o che siano in attesa di un figlio per stato di gravidanza attestato o con almeno un componente il nucleo familiare che abbia invalidità non inferiore al 67%.
4. Ai fini della presente convenzione si intendono “giovani coppie” quelle che hanno contratto matrimonio da non più di un anno dalla sottoscrizione del contratto di locazione o quelle per le quali la pubblicazione di nozze sia avvenuta non prima della data di scadenza dell’avviso pubblico di cui al punto b) delle premesse. Si intende altresì per “nucleo familiare”: la famiglia anagrafica costituita da un persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi; fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile
convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando e sia dimostrata nelle forme di legge.
5. I soggetti assegnatari possono essere individuati direttamente dai proponenti, ovvero mediante avviso pubblico predisposto dai proponenti stessi ed approvato dal Comune, ovvero dall’elenco (se esistente) già predisposto dal Comune dei soggetti inseriti nelle graduatorie per la cessione o locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, procedendo secondo gli ordini cronologici ivi stabiliti. I proponenti ed i loro eventuali aventi causa, in attuazione degli obblighi della presente convenzione, sono obbligati, con oneri ad escluso loro carico, a provvedere alle comunicazioni ed alle altre formalità necessarie per l’accettazione, la rinuncia e per quant’altro necessario per la stipula dei contratti di acquisto / locazione, dandone notizia al Comune, in uno con i requisiti degli assegnatari.
6. L’alloggio acquistato non può essere alienato a terzi per almeno cinque anni. L’alloggio locato non può essere subaffittato.
7. Nel caso in cui parte o tutto l’intervento è eseguito con il ricorso alle tradizionali cooperative edilizie, nonché alle cooperative di autocostruzione ed auto recupero, i requisiti dei soci delle cooperative devono essere identici ai requisiti degli assegnatari di cui al presente articolo.
ART. 21 - COLLAUDO
1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altra obbligazione convenzionale, i proponenti presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione. Nel rispetto della normativa vigente, le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei proponenti che ne devono anticipare l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e connessi.
2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall’emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego.
3. Le operazioni di collaudo si estendono all’accertamento della presenza e dell’idoneità della documentazione di cui al comma 6 del presente articolo e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali o delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 2. In difetto il Comune, previa diffida ai proponenti, può provvedere d’ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese dei proponenti; tale adempimento resta obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo.
4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei proponenti o a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede le con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che, qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie, quest’ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell’approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2.
5. Il collaudo di cui al presente articolo può essere assorbito e unificato con il collaudo delle opere di cui all’articolo 141 del decreto legislativo n°163 del 2006, e relativo regolamento di attuazione, relativo all’esecuzione dei contratti di cui agli articoli 12 e 13 (adeguare al caso specifico) della presente convenzione, a condizione che siano prese in considerazione e siano verificate tutte le obbligazioni convenzionali.
6. Il collaudo di cui al comma 1, o la sua formazione tacita di cui al comma 2, sono subordinati alla presentazione al Comune, dopo l’ultimazione dei lavori, dagli elaborati «as built» che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonché da un piano di manutenzione redatto in conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici a rete. In assenza di tali elaborati i termini di cui al comma 2 restano sospesi.
7. La disciplina di cui ai commi precedenti è applicabile anche separatamente alle opere di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 (adeguare al caso specifico) della presente convenzione. Le opere di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 (adeguare al caso specifico) della presente convenzione sono soggette al collaudo in corso d’opera; le relazioni e i verbali di sopralluogo del collaudo in corso d’opera confluiscono nel collaudo finale di cui al comma 1.
ART. 22 - CESSIONI E ASSERVIMENTI GRATUITI DI AREE ED IMMOBILI AL COMUNE
1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature e servizi pubblici di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, (adeguare al caso specifico) sono cedute in forma gratuita al Comune direttamente sin d’ora con la firma della convenzione, ovvero, se occupate da edifici, entro trenta giorni dalla data di rimozione dei manufatti.
2. Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella planimetria di progetto allegata alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, come segue: (24)
a) cedute gratuitamente al Comune a titolo di aree per attrezzature e servizi pubblici, con il colore
, per mq ;
b) cedute gratuitamente al Comune per l’urbanizzazione primaria, con il colore , per mq
;
c) (eventualmente) asservite gratuitamente all’uso pubblico a titolo di aree per attrezzature e servizi pubblici, con il colore , per mq ;
d) (eventualmente) asservite gratuitamente all’uso pubblico per l’urbanizzazione primaria, con il colore
, per mq .
(qualora il frazionamento catastale sia già disponibile, aggiungere)
2.bis. Le stesse aree di cui al comma 2, sono identificate nel frazionamento catastale, redatto dal
e approvato dall’Agenzia del Territorio di Napoli in data al numero , come segue:
a) cedute gratuitamente al Comune a titolo di aree per attrezzature e servizi pubblici, mappal ,
, (foglio n. );
b) cedute gratuitamente al Comune per l’xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx , , (xxxxxx x. );
c) (eventualmente) asservite gratuitamente all’uso pubblico titolo di aree per attrezzature e servizi pubblici, mappal , , (foglio n. );
d) (eventualmente) asservite gratuitamente all’uso pubblico per l’xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ,
, (xxxxxx x. );
3. Le aree sono cedute (ed eventualmente aggiungere «e asservite all’uso pubblico») libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.
4. La cessione delle aree (ed eventualmente aggiungere «e l’asservimento all’uso pubblico») è fatta senza alcuna riserva, per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il Permesso di Costruire e con la convenzione; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell’ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che i proponenti possano opporre alcun diritto o altre pretese di sorta.
5. I proponenti si impegnano, e a tal fine assumono ogni onere conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree da cedere al Comune (ed eventualmente aggiungere «e da asservire all’uso pubblico»), qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.
(nel caso il frazionamento catastale non sia ancora approvato, aggiungere il seguente comma)
6. I proponenti, con la firma della convenzione, conferiscono procura irrevocabile al rappresentate del Comune competente alla firma della stessa convenzione, a sottoscrivere anche per loro il successivo atto di identificazione catastale una volta intervenuta l’approvazione del frazionamento.
ART. 23 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE
1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al Comune (ed eventualmente aggiungere «o già asservite all’uso pubblico»), resta a carico dei proponenti fino all’approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 21, comma 2.
2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all’articolo 21, comma 4, l’onere della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo.
3. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse dai proponenti o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di costruzione degli edifici autorizzati; tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione devono essere effettuati tempestivamente dai proponenti; ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui all’articolo 17.
4. Fino all’approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 21, comma 2, i proponenti devono curare l’uso delle opere realizzate o in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con questa, ivi compresa l’adeguata segnaletica e le opere provvisionali e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, nonché i provvedimenti cautelari relativi alla circolazione. Fino all’approvazione del collaudo finale o fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 21, comma 2, resta in capo ai proponenti ogni responsabilità derivante dall’uso delle predette opere, compresa la circolazione, anche qualora le opere o le relative aree siano già state trasferite al Comune.
(qualora per alcune delle opere di urbanizzazione gli oneri di manutenzione siano posti a carico dei
proponenti in via permanente, aggiungere il seguente comma)
5. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, gli oneri ivi previsti, con riferimento alle aree e alle opere di urbanizzazione di cui all’articolo 22, comma , lettera ), e più precisamente
, restano a carico dei
proponenti o dei loro aventi causa a qualsiasi titolo, in via permanente anche dopo il collaudo e la consegna.
ART. 24 - CONTROVERSIE
1. La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo per la Campania, sede/sezione di Napoli.
2. La risoluzione delle controversie di natura contrattuale, che dovessero eventualmente sorgere tra l’impresa esecutrice delle opere di urbanizzazione nell’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 12, è disciplinata dal relativo capitolato speciale d’appalto.
ART. 25 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
1. Il progetto di Permesso di Costruire e delle opere di urbanizzazione è composto da: (adattare al caso di specie)
a) relazione illustrativa;
b) norme tecniche di attuazione;
c) elaborati grafici urbanistici in n. tavole;
d) progetto preliminare delle opere di urbanizzazione;
e) computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;
f) quadro economico indicante tutti gli oneri accessori e connessi alle obbligazioni convenzionali;
g) elaborato planimetrico per l’individuazione delle aree delle quali è prevista la cessione gratuita al Comune (ed eventualmente aggiungere) nonché di quelle delle quali è previsto l’asservimento all’uso pubblico.
h) (aggiungere, se disponibile) frazionamento catastale per l’individuazione delle aree delle quali è prevista la cessione gratuita al Comune (ed eventualmente aggiungere) nonché di quelle delle quali è previsto l’asservimento all’uso pubblico.
2. Il progetto di Permesso di Costruire è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e i proponenti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.
3. Per tutta la durata della convenzione i proponenti si obbligano a fornire gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi interessati o controinteressati, un numero di copie degli elaborati di cui al comma 1, oltre a quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali.
ART. 26 - SPESE
1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei proponenti.
2. A parte tutto quanto già riportato ed indicato come oneri a carico dei proponenti negli altri articoli della presente convenzione urbanistica, i proponenti tengono a proprio carico, cura e spese:
- (elencate in maniera esemplificativa e non esaustiva) le spese di ogni tipo e genere relative a: spese e competenze tecniche; pratiche, visure e frazionamenti catastali; diritti di segreteria; diritti di rogito, registrazione e trascrizione; bolli e tasse; quanto altro derivante dagli obblighi che i proponenti assumono nei confronti del Comune;
- le spese tecniche per la validazione del progetto esecutivo, per il collaudo delle opere, ecc.
3. L’Imposta del Xxxxxx Xxxxxxxx si intende assolta direttamente dai proponenti, e mai sarà caricata o computata nel diritto ad avere del Comune.
ART. 27 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI
1. I proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. I proponenti autorizzano il signor Xxxxxxxxxxxx dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione dell’art.7, comma 4 della Legge Regionale n°19/2009, come modificata ed integrata dalla L.R. n°1/2011, che ha modificato il PRG vigente; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l’articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n°342 (Non è da intendere rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche) per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione e a completamento delle disposizioni in essa contenute, si rinvia alle legge e ai regolamenti, sia generali che comunali in vigore.
Letto, confermato e sottoscritto, lì
Il Comune I proponenti
L’Ufficiale Rogante
Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 cc. di approvare espressamente le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26.
Il Comune I proponenti
L’Ufficiale Rogante
INDICE
Premesso
Art. 1 Obbligo generale – Oggetto della convenzione Art. 2 Disposizioni preliminari
Art. 3 Termini per gli adempimenti
Art. 4 Opere di urbanizzazione primaria Art. 5 Opere di urbanizzazione secondaria
Art. 6 Opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi Art. 7 Opere di urbanizzazione in regime di esclusiva
Art. 8 Opere da eseguire quali obbligazioni addizionali Art. 9 Opere estranee al regime convenzionale
Art. 10 Opere di urbanizzazione ed oneri di urbanizzazione – Costi di costruzione Art. 11 Progettazione delle opere convenzionate
Art. 12 Esecuzione delle opere convenzionate
Art. 13 Precisazioni per le opere oggetto di obbligazioni addizionali Art. 14 Dimensionamento di aree per attrezzature e servizi pubblici
Art. 15 Monetizzazione immobili e aree per attrezzature e servizi pubblici non ceduti Art. 16 Obblighi particolari
Art. 17 Importi e garanzie per l’attuazione degli obblighi convenzionali Art. 18 Realizzazione degli interventi edilizi
Art. 19 Canone di locazione e prezzo di vendita degli alloggi Art. 20 Obblighi in tema di cessione e locazione degli alloggi Art. 21 Collaudo
Art. 22 Cessioni e asservimenti gratuiti di aree ed immobili al Comune Art. 23 Manutenzione e consegna delle aree e delle opere
Art. 24 Controversie
Art. 25 Pubblicità degli atti Art. 26 Spese
Art. 27 Trascrizione e benefici fiscali Art. 28 Disposizioni finali
NOTE DI AUSILIO ALLA COMPILAZIONE
1 disposizione derogatoria, relativa ad uno o più tratti di una o più tipologie di reti tecnologiche la cui realizzazione sia urgente o, al contrario, sia da differire per prevedibili difficoltà oggettive;
2 sopprimere il comma qualora non ricorra la relativa fattispecie;
3 la realizzazione di una rete duale è obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, della legge n. 36 del 1994, come introdotto dall’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 1999;
4 completare a seconda delle circostanze: verde attrezzato, verde a parco pubblico, verde per giochi, completo o meno di piantumazione ecc.; trattasi degli spazi di verde rientranti nelle opere di urbanizzazione primaria, da non confondere col verde di quartiere da computare tra le attrezzature e i servizi pubblici;
5 consigliati da 150 a 300 mc a seconda del taglio delle unità immobiliari previste;
6 completare a seconda delle circostanze con una breve descrizione dell’area attrezzata di interesse collettivo superiore al comparto;
7 completare con i riferimenti alle opere di cui all’articolo 4 (in genere si tratta della rete gas metano e della rete di distribuzione dell’energia elettrica; in molti casi anche della rete di pubblica illuminazione e di distribuzione dell’acqua, in alcuni casi della rete telefonica e della rete fognaria), per le quali i proponenti possono avere rapporti economici diretti con i soggetti esecutori;
8 completare con i riferimenti alle opere di cui all’articolo 6 (in genere si tratta della rete gas metano e della rete di distribuzione dell’energia elettrica; in molti casi anche della rete di pubblica illuminazione e di distribuzione dell’acqua, in alcuni casi della rete telefonica e della rete fognaria), per le quali i proponenti possono avere rapporti economici diretti con i soggetti esecutori;
9 sopprimere il riferimento all’eventuale condizione che non interessa, adattando il rinvio al caso specifico;
10 verificare e, se del caso, adeguare la correttezza del rinvio all’articolo 17, in relazione all’elenco delle opere riportato da quest’ultimo, eventualmente modificato in applicazione della fattispecie che ricorre;
11 aree per attrezzature e servizi pubblici ai sensi del D.M. 1444/68 (quantità A);
12 aree per attrezzature e servizi pubblici previsti nel progetto / proposta approvata (quantità B);
13 cancellare la dicitura che non interessa;
14 aree per attrezzature e servizi pubblici che vengono cedute direttamente (quantità B);
15 sopprimere la fattispecie che non interessa);
16 totale A) articolo 14
17 totale B) articolo 14
18 aree per attrezzature e servizi pubblici che non vengono cedute ma vengono monetizzate (totale A - quantità B)
19 quantità netta articolo 15, comma 1;
20 adattare alle circostanze specifiche;
21 solo se presenti e limitatamente alle obbligazioni non ancora assolte all’atto della stipula della convenzione;
22 possono essere presentate anche più polizze singole, in tal caso indicare gli estremi di ciascuna di esse;
23 importo delle opere di cui al comma 1, per la percentuale di cui al comma 2, in genere, essendo indicata la percentuale del 100% tale importo sarà pari a quello di cui al comma 1;
24 è utile predisporre una planimetria in formato A3 con l’indicazione, anche cromatica, delle aree da cedere; tale unico allegato tecnico (oltre all’eventuale frazionamento catastale), consente una semplificazione degli allegati con minori spese di atto e agevolazioni in sede di rilascio di copie;