CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Gara europea telematica per la fornitura e la posa in opera di un sistema per spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS) e assistenza tecnica per almeno 12 mesi, presso l’Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia (ICMATE) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), c/o Dipartimento di Scienze Chimiche – Università di Padova – xxx Xxxxxxx 0, Xxxxxx
CAPITOLATO PARTE TECNICA 2
Art. 1 - Premesse 2
Art. 2 - Oggetto della gara: descrizione tecnica 2
Art. 3 - Luoghi e termine di consegna ed installazione della fornitura, modalità di resa 3
Art. 4 - Servizi connessi 4
Art. 5 - Trasporto, consegna e installazione 4
Art. 6 - Collaudo 5
Art. 7 - Formazione del personale 6
Art. 8 - Garanzia ed assistenza 6
Art. 9 - Servizio di Assistenza e Manutenzione Full Risk per i primi 12 mesi 7
Art. 10 - Manutenzione preventiva 8
Art. 11 - Manutenzione correttiva 9
Art. 12 - Fornitura parti di ricambio 10
Art. 13 - Ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) 10
CAPITOLATO PARTE AMMINISTRATIVA 11
Art. 1 - Durata ed importo economico del Contratto 11
Art. 2 - Garanzia definitiva 11
Art. 3 - Subappalto 12
Art. 4 - Fatturazione e pagamenti 12
Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari 13
Art. 6 - Rapporti contrattuali 14
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 14
Art. 8 - Sospensione delle prestazioni 15
Art. 9 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito 16
Art. 10 - Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare 16
Art. 11 - Modifiche al contratto 16
Art. 12 - Norme Operative di Sicurezza 17
Art. 13 - Responsabilità per infortuni e danni 17
Art. 14 - Penali 17
Art. 15 - Regolare Esecuzione 18
Art. 16 - Risoluzione per inadempimento e recesso 18
Art. 17 - Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n.
135/2012 20
Art. 18 - Obblighi di riservatezza 20
Art. 19 - Spese contrattuali 21
Art. 20 - Controversie 21
CAPITOLATO PARTE TECNICA
Art. 1 - Premesse
Il presente Capitolato disciplina i rapporti tra l’Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ICMATE, Stazione Appaltante) e l’impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Appaltatore), aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto la fornitura, l’installazione e la posa in opera di un sistema di spettroscopia fotoelettronica a raggi X.
Art. 2 - Oggetto della gara: descrizione tecnica
La fornitura ha per oggetto un sistema di spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS). Il sistema XPS deve essere fornito contestualmente ad almeno una workstation ad elevate prestazioni (in termini di processore, RAM e GPU) e ad un pacchetto software per poter condurre le fasi di acquisizione, elaborazione ed analisi dati.
Il sistema XPS che verrà fornito deve poter essere utilizzato in una serie molto vasta di applicazioni, quali ad esempio: analisi qualitativa e quantitativa, analisi angular resolved, depth profiling, mapping e imaging.
1) Caratteristiche minime richieste
Il sistema XPS deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:
- Sorgente a raggi X monocromatica di Al
- Seconda sorgente o anodo diverso da Al (anche non monocromatico)
- Detector ad alta risoluzione (multi-channel)
- Analizzatore emisferico ad alta risoluzione
- Camera ad ultra alto vuoto
- Sistema di pompaggio per ultra alto vuoto
- Precamera per inserimento campioni con sistema di pompaggio rotativo e turbomolecolare
- Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (chiller e circolatore)
- Elettronica ad alta efficienza per la gestione dello strumento e dell’interfaccia con la workstation
- Alta sensibilità su grandi e piccole aree di analisi
- Analisi angle-dependent
- Ion gun per depth-profiling
- Sistema di compensazione di carica (neutralizzatore)
- Manipolatore a cinque assi in camera d’analisi (X, Y, Z, rotazione nel piano ed inclinazione)
- Pacchetto software per acquisizione, elaborazione ed analisi dati multilicenza
- Set di portacampioni
- Workstation ad alte prestazioni: RAM (32 Gb), solid state hard disk (1 Tb), processore minimo i7 di decima generazione, scheda video dedicata NVIDIA® XxXxxxxx XXX 0000 SUPER™ con 8 GB di GDDR6 o superiore, monitor 4k IPS (se singolo minimo 27’’ se doppio 24’’), sistema operativo MS Windows 10 Professional 64 bit
- Garanzia di almeno 1 anno
- Assistenza remota
- Corso di formazione base (erogato subito dopo l’installazione del sistema) e corso avanzato (erogato successivamente) per un totale di almeno 3 giorni di formazione.
- Adeguata fornitura iniziale di consumabili (portacampioni, ad esempio, e utensileria per la loro manipolazione-montaggio)
2) Caratteristiche migliorative
Sarà oggetto di valutazione tecnica e quindi sottoposta all’attribuzione del punteggio qualitativo, la presenza in offerta di una o più delle seguenti caratteristiche migliorative:
- Sistema IPES (inverted photoemission spectroscopy)
- Sistema UPS (ultraviolet spectroscopy)
- Estensione a 36 mesi del contratto di manutenzione full-risk
Tutto il sistema deve essere descritto in modo ampiamente esaustivo. In particolare, deve essere fornita tutta la documentazione tecnica (datasheet dei singoli componenti, schemi di interconnessione, …) necessaria a descrivere le caratteristiche della macchina oggetto della valutazione.
Le caratteristiche indicate in Art. 2 al punto 1 rappresentano i requisiti minimi che il sistema deve possedere a pena di esclusione. Si precisa che nel caso in cui anche una sola delle caratteristiche minime essenziali sopra riportate dovesse essere mancante, l’offerta sarà giudicata non idonea e comporterà l’esclusione della ditta offerente dalla procedura in oggetto.
Tutta la strumentazione ed i materiali della presente fornitura dovranno essere senza difetti, originali, completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento e al soddisfacimento delle specifiche richieste. Qualora la fornitura preveda una o più parti nello stato usato o ricondizionato, dovrà essere predisposto e consegnato un apposito documento che ne descriva le modalità d’uso e il numero di ore di utilizzo pregresso, le eventuali azioni intraprese per il ricondizionamento, la durata prevista per la parte.
Si specifica comunque che le condizioni di garanzia descritte nei requisiti minimi e al punto
4.3 fanno riferimento all’intero sistema, comprensivo di parti nuove, usate e ricondizionate.
Art. 3 - Luoghi e termine di consegna ed installazione della fornitura, modalità di resa
L'attrezzatura dovrà essere consegnata e installata entro 200 (duecento) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o dal verbale di consegna in via d’urgenza, all'indirizzo ivi indicato, pena l’applicazione delle penali. Sono compresi nel prezzo contrattuale d’appalto, oltre alla fornitura, anche l’imballaggio, il trasporto, l’assicurazione del trasporto, eventuali oneri doganali, il carico e lo scarico con sponda idraulica, il conferimento e la
collocazione nei locali di destinazione, le opere di sollevamento e di trasporto interno, nonché l’installazione.
Art. 4 - Servizi connessi
I servizi descritti nel presente paragrafo sono connessi alla fornitura dell’apparecchiatura richiesta e dei relativi dispositivi accessori: vale a dire che il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo complessivo offerto. Dovranno essere garantiti:
Trasporto, consegna ed installazione;
Collaudo;
Garanzia minima di 12 mesi;
Formazione del personale sull’hardware ed il software;
Manutenzione preventiva per 12 mesi;
Manutenzione correttiva per 12 mesi;
Ritiro e smaltimento di un’apparecchiatura equivalente.
Art. 5 - Trasporto, consegna e installazione
L’Appaltatore dovrà provvedere alla consegna dell’apparecchiatura entro 200 giorni dalla ricezione dell’ordine, pena l’applicazione delle penali.
L’attività di consegna dell’apparecchiatura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell’imballaggio. Si ricorda che l’asporto dell’imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.152/2006 e ss.m.i..
L’apparecchiatura dovrà essere consegnata a cura e spese dell’Appaltatore nei luoghi e nei locali indicati.
L’apparecchiatura dovrà essere consegnata unitamente alla manualistica d’uso in lingua italiana o inglese (hardware e software), nonché alla documentazione tecnica disponibile. La stessa manualistica dovrà essere fornita alla Stazione Appaltante sia in formato digitale che in formato cartaceo.
Al termine delle operazioni di consegna e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla stessa, l’Appaltatore dovrà procedere, dopo il montaggio, alle operazioni di installazione sia dell’apparecchiatura, sia degli eventuali dispositivi accessori pena l’applicazione delle penali.
Dovrà essere redatto un apposito “Verbale di consegna e installazione”, sottoscritto da un incaricato della Stazione Appaltante e da un incaricato dell’Appaltatore, nel quale dovranno essere riportati: la data dell’ordine, il luogo e la data dell’avvenuta consegna ed installazione. In merito alla dismissione delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori obsoleti, verrà data indicazione della data per il ritiro, garantendo all’appaltatore almeno 5 giorni lavorativi per le operazioni previste.
Al termine delle operazioni di installazione, l’Appaltatore dovrà procedere al collaudo.
Art. 6 - Collaudo
Il collaudo viene effettuato dall’Appaltatore in contraddittorio con la Stazione appaltante, alla presenza di un funzionario della stessa e deve riguardare la totalità dell’apparecchiatura, compresi gli eventuali dispositivi accessori e i relativi sistemi software installati. I collaudi verranno effettuati nel rispetto della normativa e delle raccomandazioni vigenti. Il collaudo dovrà essere effettuato entro 5 giorni solari dal termine dell’installazione, salvo diverso accordo con la Stazione Appaltante e consisterà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in:
verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’ordinativo di fornitura (ad esempio: marca, modello, …) e quanto installato;
accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software ed eventuali dispositivi accessori;
verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici dell’Appaltatore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per l’Appaltatore.
La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.
Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “Verbale di collaudo”, firmato dalla Stazione Appaltante e controfirmato dall’Appaltatore.
In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura. Il verbale dovrà contenere la data e il luogo dell’istruzione del personale (previamente concordato con la Stazione Appaltante).
Il collaudo positivo non esonera comunque l’Appaltatore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 giorni solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con la Stazione Appaltante.
Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico dell’Appaltatore.
Qualora le apparecchiature o parti di esse non superino le prescritte prove tecniche, funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo dovranno essere ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell’Appaltatore, fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti.
Se entro il suddetto termine le apparecchiature non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, l’Appaltatore dovrà a proprio carico disinstallare, ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse.
Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante, a seguito di secondo, o successivo, collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente all’apparecchiatura non accettata, fatto salvo l’ulteriore danno.
Art. 7 - Formazione del personale
La formazione di base sul funzionamento sarà impartita dal tecnico installatore. Un ulteriore corso di formazione avanzata, presso la sede della Stazione Appaltante, da parte di un tecnico specializzato sarà effettuata, dopo l'installazione, in data concordata tra Stazione Appaltante e Appaltatore.
Tale corso sull’utilizzo dell’apparecchiatura e dei relativi dispositivi accessori sarà destinato in particolare a chiarire i seguenti punti:
uso dell’apparecchiatura, dei suoi dispositivi compresi i software in ogni loro funzione;
procedure per la manutenzione a carico dell’utilizzatore e soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti.
La stessa istruzione del personale si protrarrà per un predeterminato numero di sessioni concordato da Stazione Appaltante e Appaltatore, al fine di addestrare adeguatamente il personale coinvolto.
La formazione dovrà essere garantita per almeno 24 ore complessive, da svolgere nel corso del primo anno del contratto.
Inoltre, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di assistenza tecnica, l’Appaltatore dovrà procedere con le eventuali integrazioni alla formazione necessarie, secondo le esigenze che verranno manifestate dalla Stazione Appaltante.
Art. 8 - Garanzia ed assistenza
La garanzia e l’assistenza richieste sono di almeno 12 mesi con servizio on site e assistenza dedicata (anche via connessione remota) dal lunedì al venerdì nel normale orario lavorativo (9:00-18:00) eccetto nelle settimane di chiusura della Stazione Appaltante (tipicamente due settimane ad agosto ed una settimana a dicembre). Per ciascuna apparecchiatura e dispositivo accessorio offerti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 mesi a partire dalla data di collaudo positivo (data di accettazione dell’apparecchiatura).
Durante tale periodo l’Appaltatore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature.
La Stazione Appaltante avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 12 mesi, a partire dalla data di collaudo positivo, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse (comprensive o meno dei dispositivi accessori), senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.
L’Appaltatore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio della Stazione Appaltante.
Art. 9 - Servizio di Assistenza e Manutenzione Full Risk per i primi 12 mesi
L’Appaltatore per i primi 12 mesi a partire dalla data del collaudo positivo dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull’apparecchiatura e gli eventuali dispositivi accessori ordinati, secondo quanto di seguito specificato.
Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione full risk per il primo periodo di 12 mesi decorrenti dalla data del collaudo positivo dei beni è incluso nel prezzo unitario di acquisto delle apparecchiature e dei dispositivi accessori.
Sono comprese nel servizio la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti comprensiva degli accessori e dei materiali soggetti ad usura.
L'assistenza verrà effettuata con personale specializzato dell’Appaltatore che dovrà essere autorizzato dal Fabbricante a fornire detto servizio e le parti di ricambio originali, operando secondo quanto previsto nei protocolli del Fabbricante e comprenderà:
Manutenzione preventiva, tarature e prove funzionali volte a ridurre la probabilità di guasto e il degrado di funzionamento dell’apparecchiatura, eseguite a intervalli regolari con periodicità e protocolli come consigliato dal Fabbricante (che, su richiesta, dovranno essere forniti all’Istituto);
Manutenzione correttiva;
Fornitura parti di ricambio e parti usurabili necessarie al funzionamento (il cui elenco dovrà essere fornito, su richiesta, all’Istituto).
L’Appaltatore dovrà provvedere a tutte le attrezzature necessarie all’esecuzione di tutte le attività di manutenzione e assistenza tecnica previste. Tali attività saranno espletate secondo quanto di seguito descritto.
In particolare, l’Appaltatore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi accessori tanto sotto l’aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto l’aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo.
Inoltre, l’Appaltatore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all’atto del collaudo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, l’Appaltatore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.
Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, l’Appaltatore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti. Le parti sostituite verranno ritirate dall’Appaltatore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
L’Appaltatore si impegna a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 10 anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.
Tutti i documenti riguardanti l’attività di manutenzione, di verifica della sicurezza e prove funzionali ed eventuali tarature/calibrazioni dovranno essere consegnati al gestore della manutenzione delle apparecchiature per la Stazione Appaltante, entro massimo una settimana dall’esecuzione dell’attività. I rapporti tecnici dovranno essere compilati in italiano e dovranno contenere:
tutti i dati necessari all’individuazione univoca dell’apparecchiatura (inventario, tipologia, modello e matricola);
la data di esecuzione dell’attività;
la firma del tecnico che ha eseguito l’intervento;
la firma dell’utilizzatore.
Tutte le attività i cui costi non fossero inclusi nell’eventuale contratto di manutenzione saranno riconosciute esclusivamente se richieste e approvate dal Servizio incaricato della gestione delle apparecchiature.
A richiesta l’Appaltatore dovrà produrre il manuale d’uso e/o il manuale tecnico di tutti o alcuni dei modelli di apparecchiature oggetto del contratto.
Tutti gli oneri necessari a garantire il rispetto delle norme sanitarie, di sicurezza e antinfortunistica degli addetti ai lavori sono a carico della ditta che è tenuta a rispettare, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, le citate norme ed è diretta e unica responsabile dell’adozione di quegli accorgimenti richiesti dalla normativa vigente, nonché suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni o sinistri a chi lavora o a terzi.
Qualora l’apparecchiatura gestisca e/o memorizzi dati sensibili, i tecnici devono:
verificare in via preliminare e prima di iniziare la propria attività, l’esistenza e la disponibilità di copie di salvataggio dei dati memorizzati nell’apparecchiatura oggetto di interventi di manutenzione;
verificare la leggibilità dei dati memorizzati sui supporti contenenti le copie di salvataggio, informando gli utenti dei servizi della possibilità che alcuni dati potrebbero andare persi;
accedere ai soli dati e informazioni indispensabili all’esecuzione delle azioni di assistenza e manutenzione;
tutelare la riservatezza, mantenendo il segreto su ogni notizia e informazione, acquisite in occasione dell’attività di gestione e manutenzione delle attrezzature;
richiedere all’operatore la parola chiave di accesso a una applicazione solo in caso di necessità, invitando lo stesso alla modifica della sua parola chiave terminato l’intervento tecnico di assistenza;
evitare di fare o di richiedere copie di dati personali se non necessario;
cancellare le copie di dati personali, su supporti rimovibili, che non siano più necessarie per finalità di manutenzione e assistenza tecnica.
La gestione dei dati sensibili dovrà essere fatta nel rispetto della legislazione e della normativa vigente in materia di Privacy, con riferimento al D.Lgs 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR 2018).
Art. 10 - Manutenzione preventiva
La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, secondo i protocolli previsti dal Fabbricante e come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione.
Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenze e condizioni stabilite nel manuale relativo all’apparecchiatura e/o dispositivo accessorio acquistato.
La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei produttori.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi accessori, tarature e controlli di qualità di funzionamento ove possibile anche da remoto.
Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con il referente della Stazione Appaltante. I calendari delle manutenzioni preventive e delle prove funzionali dovranno essere comunicati al Servizio incaricato della gestione delle apparecchiature. Eventuali modifiche al calendario saranno previamente concordate dalle parti.
Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e quindi gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva. Alla Stazione Appaltante dovrà essere inviato sempre il calendario aggiornato con l’indicazione delle modifiche e delle motivazioni relative alle modifiche. L’Appaltatore è tenuto al rispetto del calendario redatto, pena l’applicazione delle penali previste.
Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà redatto un apposito “Rapporto di intervento/Verbale di manutenzione preventiva”, da consegnare alla Stazione Appaltante, il quale dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data in cui è stata svolta l’attività di manutenzione, al numero di ore nelle quali l’apparecchiatura è rimasta in stato di fermo e all’elenco delle componenti eventualmente sostituite. In particolare, i rapporti tecnici dovranno contenere le seguenti informazioni:
Manutenzioni Preventive: check-list delle operazioni previste dal costruttore e quelle effettivamente effettuate;
Taratura e calibrazione
Aggiornamenti del sistema.
Art. 11 - Manutenzione correttiva
La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le sue parti, componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita.
La manutenzione correttiva consiste nell’accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell’individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell’integrità e delle prestazioni dell’apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell’apparecchiatura, dovrà essere effettuato il controllo di funzionalità. La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:
Numero interventi su chiamata/segnalazione illimitati;
Presa in carico entro 2 giorni lavorativi dalla “Richiesta di intervento”, pena l’applicazione delle penali;
Ripristino funzionalità dell’apparecchiatura/dispositivo guasta entro 12 giorni lavorativi dalla data di invio della Richiesta di intervento, pena l’applicazione delle penali salvo diversi accordi per iscritto.
Sostituzione dell’apparecchiatura/dispositivo guasta con un’apparecchiatura/dispositivo identica a quella guasta entro 15 giorni lavorativi dalla data di invio della Richiesta di intervento, pena l’applicazione delle penali salvo diversi accordi per iscritto.
Gli interventi di manutenzione correttiva potranno essere richiesti telefonicamente o via mail mediante una “Richiesta di intervento”, dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore.
Per ogni intervento dovrà essere redatto un “Verbale”, da consegnare alla Stazione Appaltante, il quale dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla
data in cui è stata svolta l’attività di manutenzione. In particolare, i rapporti tecnici dovranno contenere:
numero di richiesta di intervento del Servizio incaricato della gestione delle apparecchiature;
problemi riscontrati e tutte le operazioni effettuate;
elenco dettagliato delle parti sostituite.
Art. 12 - Fornitura parti di ricambio
Tutte le parti di ricambio dovranno essere nuove e originali. L’appaltatore deve garantire alla Stazione Appaltante la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.
Art. 13 - Ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)
Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori e dovrà essere prestato gratuitamente dall’Appaltatore qualora espressamente richiesto dalla Stazione Appaltante e secondo le tempistiche stabilite con la stessa.
È previsto il ritiro e la dismissione del dispositivo PHI 5600ci attualmente ubicato presso l’Istituto di ICMATE-CNR c/o Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Padova, xxx Xxxxxxx 0 (Xxxxxx, Xxxxxx).
L’Appaltatore dovrà osservare, ove applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i., recante l’istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i. e del D.M. 8 marzo 2010, n.
65 per l'espletamento delle attività di ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.).
L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, L’Appaltatore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008.
I R.A.E.E. da ritirare potranno essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto ex art. 12 D. Lgs. 151/2005, per caratteristiche alle apparecchiature oggetto dell’Ordinativo di fornitura. Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare non potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate.
Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti ex lege gli adempimenti posti a carico dell’Appaltatore per il corretto espletamento delle relative attività, la Stazione Appaltante è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza dell’Appaltatore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti e le obbligazioni alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento.
CAPITOLATO PARTE AMMINISTRATIVA
Art. 1 - Durata ed importo economico del Contratto
1. L’esecuzione della fornitura e dell’installazione deve avvenire secondo le caratteristiche tecniche ed entro i termini perentori indicati nel Capitolato Tecnico, a cui si rinvia integralmente.
2. L’importo di contratto risulterà da quanto offerto in gara, a cui sommare il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso ed IVA a norma di legge.
3. Il valore complessivo stimato dell’appalto è pari ad euro 573.700,00 (cinquecentosettantatremila e settecento /00) non soggetti a ribasso a cui sommare I.V.A. a norma di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.
4. Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dalla Stazione Appaltante.
Art. 2 - Garanzia definitiva
1. A seguito dell’aggiudicazione, l’appaltatore deve presentare una garanzia definitiva, stabilita nella misura del 10% dell'importo oggetto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, costituita sotto forma di cauzione o mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, come specificato per la garanzia provvisoria prevista nel disciplinare di gara e conforme agli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva la risarcibilità del maggior danno.
4. Per il rinvio disposto dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia definitiva e del suo eventuale rinnovo, è soggetto a riduzioni per gli operatori economici ai quali vengano rilasciate, da organismi accreditati, le relative certificazioni di settore come specificate all’art. 11 del disciplinare.
5. L’importo della cauzione sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
6. Prima di far emettere la polizza, l’Appaltatore dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell’accettazione da parte della Stazione Appaltante.
7. La garanzia dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante;
- che in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Padova.
8. Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore della Stazione Appaltante.
9. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
10. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
11. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
12. L’ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
13. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
Art. 3 - Subappalto
1. Qualora l’Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare le disposizioni indicate all’art. 105 del D. L.vo. n. 50/2016.
Art. 4 - Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sulla fornitura e sulle relative fatture, avverrà entro 30 (trenta) giorni dal collaudo “d.r.f” (data ricevimento fattura). La fattura verrà emessa a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 comma 2 D.Lgs. 50/2016 da parte del R.U.P./D.E.C., con ordinativo di pagamento a favore dell’Appaltatore, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato della Stazione Appaltante, previa verifica dell’adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi;
2. Le fatture, ai sensi del Decreto Ministeriale nr 55 del 3 aprile 2013, dovranno essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico (Fe) e attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate a Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia – X.xx Stati Uniti, 4 – 00000 Xxxxxx – CF 80054330586 – P.IVA 02118311006 con codice unico ufficio: L57CSZ.
3. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
4. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell’eventuale applicazione di penali.
5. Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero/50 %). Le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..
6. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Stazione Appaltante, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso la Stazione Appaltante sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.
2. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.
3. La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.
4. L’Appaltatore si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia “attivi” da parte della Stazione Appaltante che “passivi” verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., “dedicati” - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.
5. L’Appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone “delegate” ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale dell’Appaltatore entro giorni 7 (sette), decorrenti dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse.
6. Ai fini dell’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore è tenuto altresì a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
8. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere della Stazione Appaltante dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara (C.I.G.)
9. L’Appaltatore, tramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita Procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
10. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Resta comunque inteso che la Stazione Appaltante si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Art. 6 - Rapporti contrattuali
1. Salvo diverse disposizioni, la Stazione Appaltante, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC). Il DEC avrà il compito di controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento; controllare, in accordo con i competenti uffici della Stazione Appaltante, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini della Stazione Appaltante.
2. L’Appaltatore dovrà fare in modo che, all’interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale la Stazione Appaltante possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. A tal fine l’aggiudicatario dovrà comunicare al Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante, di seguito abbreviato con RUP, il nominativo del Referente tecnico il quale sarà l’interlocutore unico tra il personale della Stazione Appaltante e il personale dell’Appaltatore.
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l’Appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lvo. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..
2. L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l’Appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Appaltatore di cui all’art. 105 comma 9, D.L.vo n. 50/2016 in caso di subappalto.
6. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questa Stazione Appaltante acquisirà, ex art. 16 bis del D. L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
7. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
8. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero/50%). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..
9. In caso di D.U.R.C. “negativo” per due volte consecutive, si farà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Xxx l’ottenimento del
D.U.R.C. per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la Stazione Appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 105, comma 4, del D.L.vo n. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel “casellario informatico”.
10. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.
Art. 8 - Sospensione delle prestazioni
L’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.
L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa nonché l’incameramento da parte della Stazione Appaltante del deposito cauzionale.
In tal caso la Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione Appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Si richiama in toto la disciplina sulla sospensione prevista dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 9 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
1. Per quanto riguarda la cessione del contratto e la cessione del credito si rinvia rispettivamente all’art. 105 e all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 10 - Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
1. Nel caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione si applica l’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 11 - Modifiche al contratto
1. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporne all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente capitolato ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.Lvo. 50/2016. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. La Stazione Appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
- ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate sulla base dei prezzari di riferimento, solo per l’eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà dell’eccedenza.
- nel caso di servizi, forniture supplementari da parte dell’Appaltatore che si rendano necessari e non siano inclusi nel presente appalto, ove un cambiamento dell’Appaltatore produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, primo comma lett. b) numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dal 106 comma 7 del D.Lgs.n. 50 del 2016.
- ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, primo comma lett. c) del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dal 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ulteriori variazioni potranno essere introdotte dalla Stazione Appaltante nei casi previsti dall’art. 106 del D.lgs 50/2016.
3. L’Appaltatore comunque non potrà introdurre modifiche alle prestazioni oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con la Stazione Appaltante. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.
Art. 12 - Norme Operative di Sicurezza
1. Tutte le attività descritte nel presente Capitolato dovranno essere svolte dell’Appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. La Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto.
3. Il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali DUVRI fa parte integrante del Contratto e potrà essere aggiornato, anche su proposta dell’Appaltatore, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che incidano sulle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. L’indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti all’impresa per l’esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato tiene conto – a prescindere dall’offerta dell’impresa – degli oneri per la sicurezza che l’impresa dovrà sostenere in osservanza a quanto contenuto nel suddetto DUVRI.
Art. 13 - Responsabilità per infortuni e danni
1. L’ Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione dell'appalto.
3. Qualora nell’esecuzione del contratto avvengono sinistri alle persone o danni alle proprietà, il R.U.P. compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione Appaltante le conseguenze dannose.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Art. 14 - Penali
Qualora si verificassero da parte dell’Appaltatore inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile alla Stazione Appaltante, o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, fatti salvi comunque il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, di applicare penali, anche cumulabili, secondo quanto di seguito riportato:
- per la ritardata consegna e per ogni altro ritardo sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari allo zero virgola tre per mille (0.3xmille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- mancata ottemperanza alle prescrizioni in conseguenza dei rilievi effettuati dalla Stazione Appaltante entro 5 giorni euro 500,00 (cinquecento/00), entro 15 giorni ulteriori euro 1.000,00 (mille/00);
- per difformità dei beni consegnati, rispetto alle specifiche tecniche indicate in sede di offerta o nel capitolato tecnico, euro 1.000,00 (mille/00);
- mancato smaltimento del materiale di imballaggio e di risulta al termine della posa, euro 500,00 (cinquecento/00) al giorno;
- per ogni altra inadempienza verrà erogata una penale di € 300,00 (trecento/00) al giorno, per i primi tre giorni, che si aggraverà con un aumento pari allo zero virgola tre per mille (0.3xmille) dell’importo contrattuale, a partire dal quarto giorno di calendario in poi.
L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:
a. compensazione del credito: è data facoltà alla Stazione Appaltante di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
b. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà alla Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione prodotta dall’Appaltatore all’atto della stipula del contratto.
Le penali di cui sopra vengono comminate previa contestazione scritta da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi a mezzo telefax o posta elettronica certificata (PEC) o tramite la sezione “comunicazioni” della procedura telematica di gara.
Decorsi 7 giorni dal ricevimento della contestazione senza che l’appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento, fatto salvo quanto suindicato.
L’applicazione della penale non esonera l’Appaltatore all’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante.
L’importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 10% dell’importo globale del contratto.
Superato il 10% dell’importo, il contratto è risolto di diritto.
Art. 15 - Regolare Esecuzione
Per gli aspetti amministrativi, tecnici e procedurali relativi alla regolare esecuzione si rinvia integralmente al Capitolato Tecnico.
Art. 16 - Risoluzione per inadempimento e recesso
Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all’Aggiudicataria, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:
a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione delle forniture richieste, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;
d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all’Aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
h) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
i) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016. L’eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Aggiudicataria. In tal caso la Stazione Appaltante avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto, non esime l’Aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore si impegna, a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.
Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Il presente affidamento è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità” della Regione Veneto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore
del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
Art. 17 - Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012
1. la Stazione Appaltante si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicare all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi ed l’Appaltatore non acconsente ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n.
488. In tal caso, l’Ente sarà tenuto al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica di Conformità;
- di un indennizzo pari al 10% dell’importo delle attività non eseguite.
2. In ogni caso, qualora l’Appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche del contratto, e la Stazione Appaltante sia costretto a recedere da quest’ultimo e ad aderire alla Convenzione Consip attiva, l’Appaltatore si obbliga a proseguire la fornitura sino al momento in cui la Stazione Appaltante avrà sottoscritto la Convezione Consip avente ad oggetto la fornitura medesima.
3. In ogni caso, trova applicazione l’art. 109 del D.Lgs. 50/2016
Art. 18 - Obblighi di riservatezza
1. L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
2. L’Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della Stazione Appaltante di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.
7. L’appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l’Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati dai terzi stessi.
8. Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Stazione Appaltante informa prontamente per iscritto l’appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.
9. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, quest’ultimo ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.
Art. 19 - Spese contrattuali
Art. 18 - Codice di comportamento
1. L’Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165” (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06- 2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.
2. In particolare si richiamano i seguenti atti del Consiglio Nazionale delle Ricerche:
- Il Codice di comportamento del CNR Delibera CDA n. 137/2017
- Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2019 – 2021.
1. Le spese per la pubblicazione del Bando di Gara e del successivo Avviso di Aggiudicazione, sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale sono rimborsate dall’aggiudicatario entro giorni 60 (sessanta), decorrenti dall’aggiudicazione (D.M. Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016, G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017 e art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016).
2. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo.
Art. 20 - Controversie
1. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della prestazione, questa non darà mai diritto all' Appaltatore ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione dei lavori stessi.
3. Per tutte le controversie insorte tra Stazione Appaltante e Appaltatore, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Roma.