CITTA’ DI CAMPI SALENTINA (Prov. di Lecce)
(Prov. di Lecce)
Rep n. 1568
Appalto per fornitura di attrezzature inerenti servizi di raccolta rifiuti solidi urbani- Codice CIG: 58103493AD.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaquattordici il giorno 07 del mese di ottobre in Campi Salentina e nel Palazzo di Città.
Davanti a me Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx - Segretario Generale del Comune di Campi Salentina, autorizzato a rogare i contratti nell’interesse dell’Ente ai sensi dell’art. 97, comma 4 del TUEL 18.08.2000 n. 267, sono comparsi i Sigg.ri:
1) Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx Responsabile del Settore Ambiente e Gestione del Territorio del Comune di Campi Salentina, nato a Campi Salentina (LE) il 19.10.1970 e domiciliato per la carica ricoperta presso il Palazzo Comunale, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell’art. 107 del TUEL n. 267/2000 e dell’art. 46 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti ed in forza del Decreto Sindacale n. 46 del 27 dicembre 2013, in rappresentanza del Comune di Campi Salentina, di cui dichiara il seguente numero di C.F.: 80008850754;
2) Sig. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Calcinate (BG) il 25/06/1952 ed ivi residente alla xxx Xxxxxxxxx x. 0 - C.F.: MRT NGL 52H 25B 393D, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Eurosintex Srl con sede in Xxxxxxxx (XX) xxxx xxx Xxxxxxx x. 0X 1B;
Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario sono certo, previa rinuncia, d’accordo tra loro e con il mio consenso, all’assistenza di testimoni, mi fanno richiesta di ricevere il presente atto
PREMESSO CHE
= al termine della procedura di gara con determinazione dirigenziale n. 948 del 09.09.2014 l’appalto in oggetto è stato aggiudicato al Fornitore suddetto;
= l’appalto è finanziato con fondi regionali a valere sui fondi del PO XXXX 0000-0000 per la realizzazione di interventi volti ad ottimizzare i servizi di igiene urbana nella ottica della implementazione e/o sviluppo delle raccolte differenziate di varie frazioni merceologiche” mediante proposte progettuali conformi all’allegato B della citata DGR n. 2989/2010;
= il Fornitore attesta espressamente con la sottoscrizione del presente contratto:
- di possedere, a tutti gli effetti, l’organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per effettuare la fornitura e i servizi connessi in oggetto alle condizioni e secondo le modalità precisate nella documentazione di gara;
- di riconoscere che quanto risulta dal presente contratto e dal capitolato d’appalto definisce in modo completo e adeguato l’oggetto dell’appalto e consente di acquisire tutti gli elementi necessari per garantire la migliore e più idonea esecuzione dello stesso;
- di convenire espressamente sul fatto che quanto riportato nel capitolato d’appalto è da intendersi come parte essenziale ed integrante del presente contratto;
- fatto salvo quanto previsto dal presente Contratto e dalla restante documentazione di gara, l’esecuzione dell’appalto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia;
- il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare il Fornitore non può divulgare informazioni riguardanti il servizio oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO E DEFINIZIONI
L’appalto è riferito alla fornitura, compresa l’installazione nei luoghi e con le modalità di seguito definite delle seguenti attrezzature:
= contenitori per utenze domestiche e non domestiche per la raccolta della frazione organica;
= contenitori per utenze domestiche per la raccolta della frazione secca residui;
= contenitori per utenze domestiche per la raccolta della frazione carta/imballaggi in cartone;
= etichette adesive con TAG RFID (etichette consegnate a parte – prevista la sola fornitura);
= mini isola ecologica con Reverse Vending (non necessita di procedure particolari di installazione e di addestramento in quanto per il suo funzionamento basta il semplice collegamento ad una presa di alimentazione elettrica);
ART. 2. DURATA
L’appalto avrà una durata massima di 30 (trenta) giorni decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
ART. 3. AMMONTARE DELL’APPALTO
Il valore contrattuale dell’appalto, è pari ad euro 62.055,00 netto IVA.
ART. 4. INVARIABILITA’/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI
Il corrispettivo offerto non potrà subire alcuna variazione fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11 “Variazione delle prestazioni” e fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 art. 115 in merito alle modalità di revisione dei prezzi dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa ed in ogni caso dall’art. 1467 del codice civile, riguardante la possibilità di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta per eventi straordinari ed imprevedibili. Per quanto riguarda quest’ultima previsione normativa, la Committente si riserva di esercitare la facoltà di cui al comma tre dello stesso articolo 1467 e cioè la possibilità di modificare equamente le condizioni del contratto.
ART. 5. OBBLIGHI DEL FORNITORE
La realizzazione della fornitura e dei servizi connessi dovrà rispettare tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti dal presente contratto e dal Capitolato tecnico. L’inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile ai sensi dell’art. 7 “Penali” del presente schema di contratto. Il Fornitore si obbliga inoltre all’osservanza di tutte le disposizione legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali nonché i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti, e all’applicazione a tutti i propri dipendenti e, se cooperative anche ai soci, delle condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL stessi. Il Fornitore è tenuto ad eseguire l’appalto a proprio completo rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane e alle necessarie attrezzature. Il Fornitore si assume fin da ora la responsabilità di garantire la perfetta realizzazione dell’appalto secondo le esigenze della Committente, il tutto nel rispetto delle vigenti norme di legge nonché di quelle che dovessero successivamente entrare in vigore. Il fornitore si impegna conseguentemente a rilevare immediatamente il committente – con apposito intervento in causa – sollevandola da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti del committente stesso in relazione alla violazione delle norme summenzionate, su semplice notificazione della pendenza della lite.
ART. 6. VERIFICA DI CONOFORMITA’ E COLLAUDO
La Committente, attraverso il proprio Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al successivo art.10, procede alla verifica di conformità con le prescrizioni di cui all’art. 312 e seguenti del Regolamento al fine di accertarne la regolare esecuzione tecnica e contabile.
L’attività di verifica è volta a verificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale e nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dal presente contratto, nonché nel rispetto dell’eventuale normativa di settore. Nel corso di esecuzione del servizio la Committente ha la facoltà di verificarne la conformità attraverso il proprio Direttore dell’esecuzione al fine di accertare che le prestazioni contrattuali siano eseguite secondo quanto stabilito dal presente schema di contratto e dal capitolato tecnico. Tali verifiche saranno effettuate alla presenza del Fornitore con una periodicità concordata con lo stesso. Di detta verifica verrà redatto apposito verbale, firmato dalle parti e, qualora vengano evidenziate delle carenze o dei ritardi, al Fornitore verrà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per la regolarizzazione, trascorso il quale si procederà con una nuova verifica. Dopo tre verifiche con esito negativo, la Committente potrà risolvere il contratto incamerandone la relativa cauzione. Alla scadenza del contratto il Direttore dell’esecuzione del contratto, qualora accerti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, rilascia un’attestazione di regolare esecuzione (certificato di conformità) che verrà trasmesso al Fornitore per la sua accettazione.
ART. 7. PENALI
Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni e non abbia omesso di trasmetterne tempestiva comunicazione al committente), ogni qualvolta non vengano rispettate le prescrizioni nel presente schema di contratto e nel capitolato tecnico, il committente potrà applicare le seguenti penalità:
- ritardo nella consegna (compresa installazione) da attuarsi entro 30 gg. dalla sottoscrizione del contratto
penalità: 1 per cento del valore della attrezzatura/attrezzature per ogni giorno di ritardo;
- ripristino della funzionalità delle apparecchiature guaste o mal funzionanti da attuarsi entro 5 gg lavorativi;
penalità: 1 per cento del valore delle attrezzature per ogni giorno di ritardo
La Camera potrà disporre proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali, previo accertamento dell’esistenza e validità della motivazione: E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
ART. 8. PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati a seguito di regolare fattura, da presentarsi al committente a termine della consegna, compresa installazione, per la fornitura delle attrezzature e a termine dello svolgimento dei servizi connessi con periodicità mensile. Per il committente, soggetto all’applicazione del Codice e del Regolamento, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4, comma 3 del Regolamento stesso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni maturate verrà operata una ritenuta dello 0,50% ai fini dell’applicazione della normativa in materia di intervento sostitutivo del committente pubblico nel caso di inadempienza contributiva del fornitore. Il Fornitore, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, con le modalità consentite dal proprio sistema informatico, oltre all’importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l’importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato (Es. corrispettivo imponibile – 0,50% dello stesso = totale fattura). Le ritenute operate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale del contratto dietro rilascio dell’ attestazione di regolare esecuzione (certificato di verifica di conformità) da parte del Direttore dell’esecuzione del contatto e a seguito del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del fornitore da parte degli enti previdenziali competenti. Tale ritenuta non è operata ai fini dell’inadempienza contrattuale (per le quali esistono altri strumenti per es. Penali) ma ha l’esclusiva funzione di garantire la regolarità contributiva a tutela dei lavoratori e l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza nei versamenti dei contributi e solo qualora si verificasse questa eventualità potrebbe non essere restituita.
Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato se non espressamente autorizzata dal Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al successivo articolo 10. Il Fornitore pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa di pagamento di fatture per prestazioni aggiuntive non autorizzate. I pagamenti delle fatture saranno effettuati di norma entro 30 gg dalla data di ricevimento delle fatture o dalla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio, sempre che queste siano regolari e salvo i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali previste dal presente schema di contratto. Tale termine potrà essere sospeso in attesa di rilascio del DURC da parte degli previdenziali competenti entro il termine previsto dalla legge, pari a 30 giorni. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali necessità di variazione che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera il Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
ART. 9. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge n. 136 del 2010 i pagamenti da parte della Committente verranno effettuati sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche del Fornitore, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni - riportanti il CIG: 58103493AD al seguente codice IBAN: XX00X0000000000000000000000, acceso presso la Banca Intesa San Paolo filiale di Dalmine. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010, il Fornitore e la Committente saranno tenuti, nell’esecuzione del contratto, al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere effettuati in piena conformità alle disposizioni di cui alla legge 136/2010. Al fine di permettere alla Committente di osservare gli obblighi che ne derivano, il fornitore sarà tenuto a fornire i dati identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Fornitore, inoltre, sarà tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il pieno rispetto di tali obblighi dovrà essere assicurato anche in caso di subappalto. A tal fine, il contratto di subappalto dovrà prevedere espressamente la reciproca assunzione degli obblighi di tracciabilità.
ART. 10. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E REFERENTI
Il Direttore dell’esecuzione del contratto per conto della Committente, ai sensi del Regolamento, è il Responsabile del Settore Ambiente e Gestione del Territorio Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Il Responsabile del servizio comunicato dal fornitore così come previsto dall’art. 15 del Capitolato tecnico è il Sig. Xxxx Xxxxxxx nato a Vaprio D’Adda il 09/09/1967 e residente Brembate (BG). Il fornitore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni dello stesso.
Il Responsabile del contratto avrà il compito di programmare, coordinare e controllare l’intera attività secondo quanto stabilito dal Capitolato tecnico. Ogni comunicazione effettuata o ricevuta da parte del Responsabile del servizio si intende effettuata per conto o inviata all’appaltatore stesso.
ART. 11. VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Nel corso del periodo di durata del contratto la Committente si riserva la piena facoltà, qualora sopravvenute esigenze dell’Ente lo richiedano o lo rendano opportuno, di ridurre, sopprimere o aumentare talune prestazioni o tipologie di macchine rispetto alle previsioni iniziali contenute nel capitolato tecnico. In tal caso il corrispettivo verrà conseguentemente ridotto o aumentato, in misura corrispondente alla riduzione o all’aumento delle prestazioni, sulla base dei prezzi unitari indicati dal Fornitore in sede di offerta economica.
ART. 12. DOCUMENTI CONTRATTUALI
Xxxxxxx parte integrante e sostanziale del contratto:
1. Il Capitolato tecnico
2. L’Offerta economica
ART. 13. CONDIZIONI DI CONTRATTO E LORO INTERPRETAZIONE
La sottoscrizione del contratto da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti. Con la firma del contratto, il Fornitore accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente schema di contratto, nel Capitolato tecnico, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente schema di contratto e del Capitolato tecnico devono essere fatte, tenendo conto delle finalità perseguite dall’Ente con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 Codice Civile. In caso di discordanza tra i diversi elaborati facenti parte della documentazione che disciplina il presente appalto vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dalla Committente per le quali il servizio è destinato, secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza esecutiva. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Fornitore equivale inoltre a dichiarazione di perfetta conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio così come dichiarato in sede di partecipazione alla gara d’appalto e di incondizionata accettazione delle condizioni previste dalla documentazione di gara per lo svolgimento dell’appalto.
ART. 14. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, mediante polizza fideyussoria assicurativa n. 2014/50/2316515 in data 01 ottobre 2014 rilasciata Compagnia Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia principale di Bergamo Porta Nuova.
La cauzione definitiva, costituita dal Fornitore ai sensi dell’art. 113 del Codice, resterà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento e, comunque, finché non siano definite eventuali controversie. Qualora la Committente intervenga sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte, il Fornitore è obbligato ad integrarla entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione in tal senso da parte della Committente. La mancata reintegrazione è causa di risoluzione del contratto.
ART. 15. SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del “Codice” cui espressamente si rinvia. La prestazione oggetto del presente contratto può essere subappaltata entro il limite del 30% (trentapercento) del suo importo contrattuale. In caso di subappalto il Fornitore resta responsabile, nei confronti della Committente, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente schema di contratto. Il Fornitore non potrà comunque subappaltare, nemmeno in parte, nessuno dei servizi oggetto del presente appalto senza il consenso scritto della Committente. Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del presente schema di contratto. La Committente provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del Codice. E’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera se singolarmente di importo superiore al 2% del contratto complessivo affidato o di importo superiore a 100.000 € qualora l’incidenza della manodopera sia superiore al 50% per cento dell’importo da affidare. Non sono quindi in particolare considerati subappalti i “noli a freddo” cioè noleggi senza impiego di manodopera.
Ai sensi dell’art 118, 12 non sono inoltre considerati subappalto:
-L’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
-La subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Il Fornitore ha comunque l’obbligo di comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
ART. 16. DANNI DI FORZA MAGGIORE
Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che il fornitore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e di controllo del Fornitore (ad es. sciopero dei dipendenti del Fornitore). I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese del Fornitore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Committente gli eventuali danni conseguenti.
ART. 17. DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI - COPERTURA ASSICURATIVA
L’appaltatore ha prestato apposita polizza di responsabilità civile, mediante polizza assicurativa n. ILI0000502 in data 31 dicembre 2013 rilasciata Agenzia Broker Mag – JLT srl Agenzia di Milano.
Il Fornitore è responsabile per qualsiasi danno arrecato, per colpa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti. Il Fornitore è altresì responsabile dei danni causati dal proprio personale ai dipendenti dell’ente appaltante od a persone che lavorano per ordine e per conto dell’ente appaltante, nonché dei danni causati a terzi. A tale scopo, ai sensi dell’art. 125 del DPR 207/2010 e smi, il Fornitore dovrà produrre copia di idonea/e polizza/e assicurativa/e a copertura di tutti i rischi per danni, con una somma assicurata non inferiore all’importo contrattuale, e a copertura della responsabilità civile verso terzi per fatti propri e dei propri dipendenti derivanti dall'esecuzione del contratto. con un massimale non inferiore al 10% della somma assicurata con un minimo di € 6.205,50. Unitamente a suddetta polizza il Fornitore dovrà presentare quietanza di intervenuto pagamento del premio (quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa), onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio. Tale polizza dovrà essere giudicata idonea dalla Committente. Il Fornitore è tenuto ad adeguare la propria polizza secondo le osservazioni eventualmente formulate da parte della Committente. Nel caso in cui il Fornitore non adegui la polizza, la Committente vi provvederà in via autonoma trattenendo le spese sostenute in sede di liquidazione fatture.
La/e suddetta/e polizza/e assicurative dovranno essere presentate prima della stipula del contratto.
ART. 18. ADEMPIMENTI IN TEMA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il committente ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dal Fornitore. Tutto il personale assunto e adibito all’appalto è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità del Fornitore il quale è obbligato al rispetto della normativa applicabile con riferimento alle eventuali diverse tipologie contrattuali applicate. Anche nel caso di subappalto autorizzato nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’ente appaltante ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dall’Impresa subappaltatrice. Il Fornitore si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale, a prescindere dal tipo di CCNL adottato, di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e di sicurezza ed igiene del lavoro. Di conseguenza il Fornitore si impegna in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri a sollevare la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia. L’attività di formazione in materia di sicurezza sarà a carico del Fornitore. Il Fornitore dovrà esibire, a richiesta della Committente, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.
ART. 19. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
E' vietata la cessione anche parziale del contratto. Il Fornitore non potrà cedere a terzi i crediti verso il committente sorti in esecuzione del presente appalto.
ART. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss. In caso di risoluzione del contratto imputabile al Fornitore, la Committente avrà il diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore. La Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) sopravvenuta perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti richiesti per la realizzazione del servizio/fornitura o dalla documentazione di gara o dalla legge ovvero qualora l'Impresa o diventi insolvente o risulti comunque inabilitata ad eseguire le proprie obbligazioni contrattuali a seguito di fallimento o qualunque altra procedura concorsuale; b) sospensione o interruzione del servizio da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; c) grave negligenza nell’esecuzione del servizio o con dolo o colpa grave; d) cessione a terzi del presente contratto; e) subappalto dei servizi non espressamente autorizzato dalla Committente; f) nel caso di impiego di personale per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori o al quale non venga regolarmente corrisposta la retribuzione dovuta; g) gravi e/o reiterate inosservanze alle norme di sicurezza h) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 gg. nel caso la Committente provveda all’escussione anche parziale della stessa.; i) commissione di atti fraudolenti da parte del personale del Fornitore; j) quando per negligenza e/o inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi e/o delle condizioni previste dal presente schema di contratto e/o delle prescrizioni impartite, sia prevedibile che venga compromesso il corretto svolgimento del servizio; k) applicazioni di penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto. Qualora si verificasse quanto previsto al punto f) la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Il contratto, inoltre, si risolverà nel caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del presente appalto verranno effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o comunque senza avvalersi di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 comma 9-bis della legge 136 del 2010. Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra il contratto s’intenderà risolto di diritto non appena la Committente avrà dichiarato al Fornitore, mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni dall’evento, l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa è stabilita ad esclusivo beneficio della Committente stessa. In caso di risoluzione del contratto per mancato avvio del servizio per cause imputabili al Fornitore, la Committente si riserva la facoltà richiedere il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri nonché di escutere la cauzione definitiva. Il Committente si riserva la facoltà di recedere - per qualsiasi motivo – dal contratto di fornitura e in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. , ovvero ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
ART. 21. CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso sarà preliminarmente sottoposta a un tentativo di mediazione con la Camera di Conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Lecce. In caso tale mediazione fallisca, tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante ricorso all’arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Lecce. Il Tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati in conformità a tale Regolamento. Il Tribunale arbitrale giudicherà secondo diritto. Sede dell’arbitrato sarà Lecce. La lingua dell’arbitrato sarà l’italiano.
ART. 22. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente schema di contratto e dalla documentazione di gara si fa rinvio alla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi e al Codice Civile.
ART. 23. ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto o sottoscrivere il contratto deve fornire alla Stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione o la mancata stipulazione del contratto e avvio del servizio per causa del fornitore. Ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dal committente esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. I dati raccolti possono essere comunicati al personale dell’Ente appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990. I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il comune di Campi Salentina e Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Settore Ambiente e Gestione del Territorio – Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Responsabile del procedimento:
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, è l’Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con sistema informatico, costituito da n. 7 pagine, viene da me letto alle parti che, dopo avermi dispensato dalla lettura degli atti richiamati che dichiarano di ben conoscere, lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono anche con firme digitali la cui validità è stata da me accertata.
Il Committente
Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il Fornitore
Sig. Xxxxxx Xxxxxxx
L’Ufficiale Rogante:
IL SEGRETARIO GENERALE
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx XXXXXXXXXX
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si dichiara di accettare espressamente le clausole contenute negli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9,11, 15, 17,18, 19, 20 e 21 del presente schema di contratto.
Il Fornitore
Sig. Xxxxxx Xxxxxxx
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